TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO DA SVOLGERSI NEI TERRITORI DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E DELL’UNIONE TERRE DEI CASTELLI
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della progettazione e gestione di interventi e attività educative di prevenzione, rivolti principalmente ai gruppi informali di adolescenti e giovani, nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dell’Unione dei Comuni del Frignano e dell’Unione Terre di Castelli (di seguito denominate anche semplicemente UNIONI o COMMITTENTI).
Si riportano di seguito i Comuni compresi, rispettivamente, nelle 3 Unioni:
- l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico comprende i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo;
- l’Unione dei Comuni del Frignano comprende i Comuni di Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola.
- l’Unione Terre di Castelli comprende i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Xxxxxx, Savignano sul Xxxxxx, Spilamberto, Vignola, Zocca.
Detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità indicate specificatamente ai successivi articoli del presente capitolato ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori previsti.
L’esecuzione dei servizi sopra indicati viene effettuata dalla ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente GESTORE o DITTA), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
CPV 98000000-3 Altri servizi di comunità, sociali e personali
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx – Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli.
I Direttori dell’Esecuzione, competenti per territorio, sono rispettivamente: Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx per l’Unione dei Comuni del Frignano
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx per l’Unione Terre di Castelli
ART. 2 – DURATA
Il presente appalto avrà durata di 2 (due) anni presumibilmente decorrenti dal 01/05/2020.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le Unioni si riservano la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per il tempo necessario per la individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del rapporto negoziale. Allo scadere del contratto di cui al presente affidamento e nel caso in cui non siano ancora completati gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, la Ditta è pertanto tenuta a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni stabilite dal contratto arrivato a scadenza.
ART. 3 – QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DELLE PRESTAZIONI ANNUALI
Il monte ore annuale stimato per lo svolgimento del servizio in oggetto ammonta a complessive ore
n. 3631, così suddivise:
- n. 2127 ore annue per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, di cui 80 ore annue per funzioni di coordinamento complesse connesse ad attività di co-progettazione in relazione a specifici bisogni rilevati nei singoli territori in raccordo con la Committenza;
- n. 608 ore/annue per l’Unione dei Comuni del Frignano, di cui 30 ore annue per funzioni di coordinamento complesse connesse ad attività di co-progettazione in relazione a specifici bisogni rilevati nei singoli territori in raccordo con la Committenza;
- n. 896 ore/annue per l’Unione Terre di Castelli, di cui 40 ore annue per funzioni di coordinamento complesse connesse ad attività di co-progettazione in relazione a specifici bisogni rilevati nei singoli territori in raccordo con la Committenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il gestore è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto stipulato.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L’importo a base di gara è stabilito in € 165.994,46 Iva esclusa, come di seguito specificato
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Altri servizi di comunità, sociali e personali | 98000000-3 | P | 165.994,46 € |
Importo totale a base di gara (IVA esclusa) | 165.994,46 € |
I costi della sicurezza da interferenze sono nulli e pertanto gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi, per un importo stimato di € 165.994,46 (IVA esclusa).
L’Amministrazione contraente eserciterà tale facoltà, in accordo con le Unioni aderenti, comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (cd. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo massimo stimato € 41.498,62 IVA esclusa).
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione contraente potrà altresì, nel corso dell’esecuzione ed in accordo con le Unioni aderenti, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo (importo massimo stimato € 33.198,89 IVA esclusa).
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 406.686,43 (IVA esclusa).
Il presente appalto è “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
Il corrispettivo del servizio è dato dall’importo orario dichiarato in sede di gara moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA se e in quanto dovuta.
TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
ART. 5 – CORNICE NORMATIVA
Come disposto della Legge Regionale n.14 del 22 luglio 2008 e xx.xx. e ii., “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione: […]
b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.
In particolare, all’art. 14 punto 7, specifica che: l’educativa di strada è un’attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
[…] L’intervento con i gruppi informali consente di attuare progettualità volte alla costruzione di relazioni significative. Gli obiettivi che sono perseguiti sono: migliorare le relazioni e la comunicazione interne ai gruppi informali ed esterne tra i gruppi informali e il contesto sociale di riferimento; potenziare le relazioni amicali tra coetanei; migliorare la qualità aggregativa riducendo il malessere e la noia spesso presenti; implementare una progettualità partecipata partendo dalle esigenze manifestate dai giovani; informare e sensibilizzare i ragazzi rispetto ai rischi connessi al consumo e abuso di sostanze; diffondere informazioni corrette sui rischi legali cui si va incontro con azioni violente o comunque illegali (conoscenza dell’età imputabile e dei percorsi della giustizia minorile); sostenere la possibilità di apprendimento e crescita dei gruppi, stimolando la dimensione progettuale, l’autonomia di gruppo e l’apertura verso la Comunità; far crescere i processi di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto nella gestione degli spazi e del proprio territorio, in un’ottica creativa (Delibera della Giunta Regionale n. 590/2013 “Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”).
Nell’ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio, l’intervento di educativa di strada si connette fortemente al lavoro di prevenzione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1423/2017 “Attuazione del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale” e alla Delibera della Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 1533/2006 “Prime linee di indirizzo regionali in tema di prevenzione e di contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope”. In quest’ottica di prevenzione, tali linee di indirizzo riportano la necessità di pensare servizi ed un sistema dei servizi, e conseguenti forme organizzative, capaci di forte connessione con la realtà
sociale, capaci di apprendimento e di riflessione e quindi di modificarsi in relazione al mutare dei fenomeni.
Il sistema che meglio corrisponde a queste caratteristiche è il sistema a rete che […] amplia e diversifica le possibilità di accesso. La rete nel suo insieme, in particolare i servizi di strada ed i punti periferici (scuole, palestre e gli altri luoghi di aggregazione), può funzionare da collettore del riconoscimento precoce delle manifestazioni di disagio, anticipando l’intercettazione del bisogno e quindi consentendo una presa in carico il più possibile tempestiva.
Infine, il servizio oggetto del presente capitolato, si connette fortemente al Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020 (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 180/2018) che intende promuovere, tra i più giovani, benessere, socializzazione, opportunità di crescita, protagonismo sociale e stili di vita sani, come elementi di contrasto al disagio e all’isolamento.
ART. 6 – FINALITÁ DEL SERVIZIO
L’intervento di educativa di strada si connette fortemente alle Politiche educative, sociali e giovanili di ogni Unione e di ogni Comune, con particolare riferimento alla qualificazione dei contesti nei quali gli adolescenti sviluppano le proprie dinamiche di crescita e di socializzazione e al potenziamento degli interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio e del disagio giovanile.
In riferimento alla cornice normativa descritta, l’intervento si pone pertanto i seguenti obiettivi del lavoro in ognuno delle tre Unioni:
1. sviluppare ed aggiornare costantemente una mappatura del territorio, focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di “prima mano” sulle dinamiche e sui bisogni giovanili in continua evoluzione, in particolare per ciò che riguarda le dinamiche dei gruppi informali;
2. promuovere azioni volte alla prevenzione del disagio, in sinergia con i servizi del territorio, con particolare riferimento alle situazioni di rischio e devianza di gruppi di adolescenti e giovani;
3. prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio, sviluppando attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione degli adolescenti e dei giovani relativamente all’uso e all’abuso di sostanze legali e illegali, all’adozione di comportamenti sessuali a rischio e più in generale ai sani stili di vita;
4. sviluppare la collaborazione con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per promuovere interventi volti alla costruzione di legami di comunità;
5. rendere gli adolescenti maggiormente protagonisti ed aumentare il loro senso di appartenenza al territorio, migliorando la qualità della loro vita e il loro coinvolgimento in attività di supporto tra pari;
6. sviluppare interventi mirati nei luoghi di aggregazione notturna con attività di sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti a rischio;
7. facilitare la conoscenza e l’accesso dei giovani ai servizi sociali, educativi, culturali e sanitari del territorio;
8. sviluppare la collaborazione e il raccordo con i servizi/enti presenti nei territori delle tre Unioni (Istituzioni scolastiche; contesti di aggregazione giovanile e Fab Lab; Servizi Sociali Professionali; Centri per le Famiglie; Spazi Giovani del Consultorio, Centri Adolescenza e Servizi Dipendenze Patologiche e altri servizi rivolti al target dell’Azienda USL) e con i progetti attivi (es. gruppi educativi pomeridiani, progetti di contrasto alla dispersione scolastica, Sportelli d’ascolto nelle scuole, progetti di peer education e di educazione alla salute, progetti afferenti all’area culturale e sportiva degli enti).
ART. 7 - DESTINATARI
Sulla base delle finalità descritte nell’Art.6, è richiesta la progettazione e la gestione delle attività di educativa di strada rivolte prioritariamente ad adolescenti e giovani dai 13 ai 20/25 anni.
ART. 8 - PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Il Gestore deve assicurare almeno le seguenti azioni per ognuno delle tre Unioni:
1. disponibilità di Unità di strada, volte ad azioni sistematiche, qualificate e mirate, di contatto e riferimento educativo, rivolte agli adolescenti direttamente sulla strada e nei loro luoghi di ritrovo abituali, in tutti i Comuni delle tre Unioni, intendendo per “strada” ogni ambito di intervento che è al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non. Tali azioni di prossimità potranno essere realizzate anche attraverso l’utilizzo di mezzi idonei (furgone attrezzato) e di specifiche strumentazioni e attrezzature (etilometri professionali, test monouso e altri materiali specifici in relazione all’attività da svolgersi);
2. organizzazione del servizio che preveda figure con funzioni differenziate: un coordinatore di progetto, educatori di strada e un responsabile di progetto;
3. mappatura del territorio, focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di “prima mano” sulle dinamiche e sui bisogni giovanili e utilizzo di tale mappatura per condividere elementi significativi con i referenti dei servizi del territorio al fine di co-costruire interventi e micro-progettualità;
4. realizzazione di azioni di animazione e di partecipazione attiva che favoriscano il coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi nella vita del territorio, facilitino lo sviluppo di interventi di supporto tra pari e permettano di costruire relazioni significative in contesti in cui manca una domanda formale;
5. attuazione di interventi educativi di prossimità finalizzati alla prevenzione universale e/o selettiva nei luoghi di vita, aggregazione e divertimento degli adolescenti e dei giovani;
6. raccordo con i servizi educativi, sociali, culturali e sanitari del territorio rispetto a bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per co-costruire l’intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei giovani;
7. facilitazione delle relazioni e della comunicazione tra gli adolescenti ed il contesto sociale ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale;
8. sviluppo, in modo concertato con i servizi e le istituzioni del territorio, di specifici interventi in ambito scolastico, quale luogo cardine della quotidianità dei ragazzi, in particolare presso le scuole secondarie di secondo grado e spazi ad esse limitrofi. Garantire in particolare la collaborazione ai progetti di promozione del benessere e prevenzione attivi nelle scuole, così da creare un continuum tra la rete scolastica ed extrascolastica in cui gli adolescenti si muovono;
9. promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e del tempo libero, esistenti sul territorio, al fine di promuoverne la fruizione;
10. sviluppo di attività, interventi e micro-progettualità in collaborazione con i contesti di aggregazione del territorio;
11. promozione di proposte educative e di animazione territoriale coinvolgendo le realtà associative locali.
ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI
L’individuazione dei bisogni, a partire dai quali si sviluppa la progettazione delle azioni e degli interventi prioritari, deve fondarsi su due elementi principali integrati fra loro: il raccordo periodico con i servizi di ognuna delle tre Unioni e il lavoro di mappatura di cui al precedente art. 8 punto 3.
La progettazione delle azioni e degli interventi prioritari deve quindi svilupparsi in modo concertato con i servizi e le istituzioni di ognuna delle tre Unioni.
ART. 10 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio educativa di strada deve essere svolto direttamente sulla strada e nei luoghi di ritrovo abituali degli adolescenti, quali parchi, piazze, contesti di aggregazione giovanile, bar, pub, locali da
ballo, discoteche, feste giovanili e zone limitrofe alle scuole secondarie di 2° grado presenti sulle tre Unioni e nelle zone adiacenti ai luoghi in cui si svolgono attività previste dalle progettazioni di ambito sociale, culturale, educativo, presenti nei territori delle tre Unioni.
Per la peculiarità del territorio montano delle tre Unioni, che comprende i seguenti comuni montani:
• per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano;
• per l’Unione dei Comuni del Frignano: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;
• per l’Unione Terre di Castelli: Guiglia, Marano s.P., Zocca.
si devono prevedere progettualità specifiche: in particolare si segnala la dispersività del territorio e la difficoltà di intercettare gli adolescenti in riferimento alla residenza. Come luogo di aggancio per questo target si segnala il trasporto scolastico e le occasioni di festa e aggregazione promosse dal territorio. Nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dell’Unione Terre di Castelli l’organizzazione complessiva del monte ore totale deve in ogni caso garantire un pacchetto minimo da dedicare al territorio montano, che consenta la realizzazione di interventi significativi.
I Committenti si riservano in via straordinaria di richiedere eventuali prestazioni all’esterno del territorio distrettuale, per concorrere a gestire grandi eventi, che possono avere significative ricadute sugli adolescenti residenti nel territorio.
ART. 11 - CALENDARIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
L’attività deve essere declinata considerando nell’anno due periodi differenti:
- un periodo ad alta intensità d’intervento, da marzo a ottobre, in cui concentrare la maggior parte del monte ore complessivo previsto;
- un periodo a media intensità d’intervento, da novembre a febbraio, in cui utilizzare la restante parte del monte ore complessivo previsto.
Il servizio viene erogato prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali-notturne, in relazione alla programmazione delle attività e dei progetti che devono vedere il coinvolgimento dei giovani oggetto delle attività di educativa di strada, e compatibili con gli stili di vita e di relazione nel tempo libero, ad eccezione delle attività che vengono svolte in raccordo con il mondo della scuola.
ART. 12 - FUNZIONI DELL’EDUCATORE DI EDUCATIVA DI STRADA
In ognuno delle tre Unioni, è compito dell’educatore porsi come punto di riferimento sul territorio nel quale si aggrega il gruppo informale e garantire:
- interventi di prossimità, attraverso strategie di educativa di strada, funzionali all’aggancio degli adolescenti direttamente nei luoghi di vita, di aggregazione e di divertimento;
- l’utilizzo di una metodologia di lavoro che metta la relazione educativa al centro del proprio intervento e la declini in modo trasversale a diverse istituzioni, soggetti, servizi;
- la promozione di momenti di socializzazione, aggregazione, coinvolgimento del singolo e del gruppo;
- il sostegno alla realizzazione di micro-progettualità a partire dalle potenzialità espresse ed inespresse dai gruppi informali;
- il riconoscimento di possibili situazioni di rischio e l’attivazione di opportune risorse interne o presenti sul territorio;
- informazione e sensibilizzazione rispetto agli stili di vita sani e alle situazioni di rischio;
- il supporto e l’accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;
- la promozione delle competenze e delle risorse dei ragazzi, in modo da favorire la loro espressività ed il loro protagonismo, promuovendone la cittadinanza attiva.
L’educatore del Gestore deve possedere: esperienza e competenza in campo educativo, con particolare riferimento all’osservazione, progettazione, documentazione e valutazione dei progetti e degli interventi educativi; conoscenze e competenze connesse alla promozione del benessere e alla prevenzione in adolescenza, con particolare riferimento agli stili di vita, ai comportamenti a rischio e alle dipendenze; attitudini e competenze al lavoro in équipe e di rete, capacità di ascolto, di valorizzazione delle risorse personali e dei gruppi, di negoziazione dei conflitti.
ART. 13 – FUNZIONI DEL COORDINATORE DI PROGETTO DEL GESTORE
Le attività di coordinamento descritte nel presente articolo si riferiscono sia alle funzioni di coordinamento gestionale e organizzativo, sia a funzioni di coordinamento più complesse per attività di co-progettazione in relazione a specifici bisogni rilevati nei singoli territori.
È compito del coordinatore di progetto del Gestore garantire, per ognuna delle tre Unioni:
- un costante rapporto di collaborazione e co-progettazione con i referenti dei Committenti, attraverso incontri mensili;
- un costante raccordo con e tra gli educatori interni al gruppo di lavoro;
- accompagnamento e sostegno degli educatori nell’attivazione di opportune risorse interne o del territorio in relazione a situazioni di rischio emerse nel corso delle attività;
- il raccordo e la condivisione con i servizi socio-sanitari del territorio attraverso incontri dedicati, rispetto ai bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per co-costruire l’intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei giovani;
- la propria presenza negli incontri di equipe, di monitoraggio e di verifica, programmati durante l’anno, come all’art.16;
- una relazione annuale di verifica dell’attività svolta e report semestrali al termine di ciascun semestre, comprensiva del report relativo ai dati quantitativi e ai riscontri qualitativi rilevati sulla base degli interventi attuati, come indicato al successivo art.16;
- rendicontazione bimestrale delle attività svolte, specificando: giorni, ore svolte dagli educatori, tipologia di attività e luoghi;
- la partecipazione, qualora richiesto, agli incontri organizzati dal Coordinamento Regionale delle Unità di strada;
- la condivisione con i Committenti degli interventi realizzati e della relativa documentazione;
- la condivisione con i Committenti dell’organizzazione del monte ore assegnato agli operatori e la specifica metodologia di lavoro; tali aspetti dovranno trovare congruenza con quanto proposto dal Gestore in sede di gara;
- incontri di co-progettazione con i servizi territoriali delle singole Unioni (sociali, educativi, sanitari, scolastici, culturali);
- partecipazione ai tavoli di co-programmazione socio-sanitaria (Piani di zona);
- l’attivazione delle risorse formali ed informali della comunità locale.
ART. 14 - REQUISITI MINIMI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PERSONALE
Per la realizzazione del servizio, descritto nel presente Capitolato, in considerazione anche delle caratteristiche dei territori, è richiesta, per ognuna delle tre Unioni, un’equipe educativa composta da un gruppo di educatori formato da numero minimo di 4 educatori, fino a un massimo di 8, secondo le seguenti indicazioni: in relazione alle caratteristiche del territorio, alla popolazione giovanile residente e ai bisogni rilevati. In particolare:
• Unione dei Comuni del Distretto Ceramico minimo 7 educatori
• Unione dei Comuni del Frignano minimo 4 educatori
• Unione Terre di Castelli minimo 6 educatori
L’equipe educativa dovrà essere composta anche da un coordinatore di progetto, figura di riferimento comune per le tre Unioni.
Il personale educativo deve possedere il titolo di Educatore Professionale, con un’esperienza di almeno 24 mesi in servizi di educativa di strada o avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo socio-assistenziale, socio-umanistico, pedagogico con eventuale integrazione di crediti formativi universitari nel rispetto della normativa vigente ed avere maturato un’esperienza di almeno 3 anni in servizi di educativa di strada analoghi a quello oggetto del presente Capitolato.
L’intervento deve essere svolto da personale incaricato dal Gestore, di età non inferiore ai 18 anni e idoneo all’interazione col target di riferimento, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione e di idoneità piena alla mansione per capacità fisiche.
Il Gestore, in considerazione della specificità del servizio, dovrà garantire che il personale da esso impiegato non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto, con particolare riferimento a condanne per reati sui minori (garanzia dell’assenza delle condizioni ostative previste dalla Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”).
Il Gestore deve dimostrare altresì, all’atto della stipula del contratto, di essere in possesso del certificato penale di tutto il personale adibito al servizio, ai sensi del D. Lgs. 39/2014.
Ogni educatore dovrà garantire un’attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso gli adolescenti destinatari dell’intervento, nonché verso gli altri operatori del servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti delle tre Unioni, al fine di un continuo e proficuo confronto sull'andamento del servizio, sia all’interno dell’équipe sia negli altri contesti.
Al coordinatore di progetto, oltre al possesso del diploma di laurea ad indirizzo educativo, è richiesta una comprovata esperienza specifica di almeno 5 anni di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e giovani, con particolare riferimento a progetti/servizi di educativa di strada. Ai fini del conteggio dei mesi di esperienza del personale, si precisa che si intendono mesi effettivi di servizio. Eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati e certificati, esclusivamente nell’ambito di progetti per l’adolescenza e i giovani, non saranno considerati esperienza valida.
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il lavoro di rete è prioritario, così come il lavoro di equipe con gli educatori e i referenti del Committente, al fine di raccordare tutte le attività.
La programmazione, nel territorio di ognuna delle tre Unioni, deve essere flessibile e in relazione ai bisogni rilevati sul territorio e sui gruppi, dando spazio a sotto-progetti specifici, evitando la frammentazione degli interventi, senza escludere la possibilità di dedicare uno o più educatori a specifici territori, o di realizzare interventi ad alta intensità sui territori maggiormente popolati dagli adolescenti o con maggiori complessità, in favore di un approccio sistemico che privilegi l’ascolto e l’osservazione del contesto, anche in collaborazione con gli altri soggetti del territorio che operano a contatto con i giovani.
L’intervento sui gruppi di norma è legato all’uscita in coppia, alcune attività informative e/o di sensibilizzazione possono essere realizzate dal singolo educatore; durante gli interventi nell’ambito di grandi eventi/manifestazioni, è prevista anche l’uscita con più educatori.
ART. 16 - MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE
Per favorire il monitoraggio e il rilancio delle progettualità realizzate, condividendo aspettative reciproche, bisogni prioritari di intervento e modalità di raccordo, si prevede la realizzazione di almeno due incontri nel corso dell’anno, per ognuna delle tre Unioni, che possono coinvolgere: gli amministratori, i referenti dei servizi interessati e il coordinatore di progetto del Gestore.
Il processo di monitoraggio e di verifica del servizio deve inoltre prevedere, per ognuno delle tre Unioni, incontri periodici tra il coordinatore di progetto del Gestore e il referente del progetto dell’Unione. Per alcuni di questi incontri si prevede il coinvolgimento anche degli educatori del Gestore.
La documentazione rappresenta una componente importante per il Progetto oggetto del presente Capitolato.
Documentare necessita di un lavoro sistematico di raccolta ed elaborazione di informazioni quantitative e qualitative che rappresentino significativamente i progetti attuati nel corso dell’anno. Tali dati devono essere prodotti periodicamente, per ognuna delle tre Unioni, dal Gestore e messi a disposizione dei servizi coinvolti. In particolare, si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti in ogni Unione:
- documentazione relativa alle attività realizzate;
- relazione annuale e report semestrali delle attività e micro-progettualità realizzate;
- raccolta dati relativi alle uscite con etilometro e interventi di sensibilizzazione nei locali di divertimento, per lo specifico raccordo con il Coordinamento Regionale delle Unità di strada. I report richiesti dalla Regione ER devono essere elaborati dal Gestore nel rispetto dei tempi necessari per la verifica da parte dei referenti delle tre Unioni, ed il successivo invio alla Regione ER entro i termini previsti.
ART. 17 - ATTIVITÁ MINIME CHE IL GESTORE DEVE GARANTIRE
Le attività minime da garantire per ognuna delle tre Unioni sono le seguenti:
✓ mappatura e raccordo con i servizi del territorio;
✓ realizzazione di interventi e micro-progettualità in linea con le finalità di cui all’art. 6;
✓ realizzazione degli interventi secondo quanto previsto al titolo II e III del presente capitolato;
✓ coordinamento equipe educatori;
✓ attività di co-progettazione con i servizi territoriali delle singole Unioni;
✓ documentazione;
✓ realizzazione di almeno un percorso formativo e di aggiornamento all'anno con il proprio personale, coerente con gli obiettivi e le modalità di lavoro del progetto per un minimo di 10 ore annue;
✓ favorire la partecipazione degli operatori ai percorsi/incontri formativi organizzati dalle tre Unioni e dall’Azienda USL di Modena.
ART. 18 – COMPITI E FUNZIONI GENERALI DEL GESTORE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, oltre ad altri obblighi e adempimenti generali previsti dal presente capitolato e a cui si rinvia, competono al Gestore i seguenti compiti:
- garantire la qualità e la continuità dei servizi, con personale adeguato, stabilmente dedicato, in possesso dei titoli richiesti, anche in caso di sostituzioni, cui dovrà darsi corso con tempi idonei ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- garantire gli adempimenti obbligatori previsti dalla Direttiva (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), relativamente a tutte le attività di cui al presente Titolo, assicurando la tutela dei dati sensibili nel rispetto della norma, la definizione del Responsabile del trattamento ove previsto ai sensi di legge;
- prendere parte agli incontri di programmazione e verifica su richiesta dei Committenti.
ART. 19 - COMPITI, FUNZIONI ED ONERI DEL COMMITTENTE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, le tre Unioni, ciascuna per il territorio di competenza, oltre all’individuazione dei bisogni di cui al precedente art. 9 e a quant’altro indicato in altri articoli del presente capitolato, ai quali si rimanda, mantengono le funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio dei servizi appaltati e, in particolare:
- individuano gli indirizzi generali cui la gestione dei servizi dovrà uniformarsi;
- provvedono al monitoraggio ed alle verifiche sull’andamento delle attività, anche richiedendo al Gestore dati e riscontri quali/quantitativi;
- assicurano tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto svolgimento dei servizi da parte del Gestore.
Le tre Unioni si impegnano inoltre ad una continua collaborazione con il coordinatore di progetto del Gestore di cui all’art.14 e con il Responsabile dell’appalto di cui all’art. 26, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo raccordo con i servizi.
Le tre Unioni in raccordo con l’Azienda USL, in particolare con il Servizio Dipendenze Patologiche, facilitano i processi di raccordo con i servizi del territorio, il monitoraggio e la valutazione degli esiti dell’intervento sulle Unioni stesse.
Il coordinatore del progetto garantisce inoltre la continuità del raccordo con la Regione ER, in relazione al Coordinamento regionale Unità di strada.
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ART. 20 – PERSONALE DEL GESTORE
Al fine di garantire continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, la ditta subentrante si impegnerà ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per i lavoratori, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale eventualmente da assorbire, le Unioni indicano gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali:
numero di unità: 7
monte ore: 2 full time (38 ore), 2 operatori a 30 ore, 1 a 15 ore, 1 a 26 ore, 1 a 22 ore. CCNL applicato dall’attuale appaltatore: Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali qualifica e livelli retributivi: D1 e D2, E1 per il coordinatore
scatti di anzianità: 1 assunto nel 2011 - 4 scatti, 1 assunto nel 2012 - 3 scatti, 1 assunto nel 2015 -
2 scatti, 4 assunti 2016 - 2 scatti, Coordinatore - 5 scatti
sede di lavoro: Modena o provincia (le sedi operative sono molteplici) lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99: non presenti
All'inizio del periodo contrattuale il Gestore dovrà fornire ad ognuna delle tre Unioni:
- l’elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), del personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato;
- l’indicazione del ruolo, dell’impegno orario e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell’elenco sopra indicato.
Si impegna inoltre a comunicare per iscritto ad ogni Unione, nel momento in cui ricorra il caso, eventuali variazioni e/o sostituzioni, anche temporanee, per qualsiasi causa.
Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere eventuali altri titoli (di studio e di formazione, professionali, anzianità di servizio, ecc.) in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, per i quali la sostituzione dovrà essere effettuata con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.
I Committenti, ricevuto l’elenco di cui sopra, potranno disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenessero per giustificati motivi non idonee; il Gestore sarà in questo caso tenuto a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione della/e Unione/i coinvolta/e nella sostituzione.
Anche in corso di svolgimento del servizio, ognuna delle tre Unioni si riserva il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente e/o al contesto; in tal caso il Gestore ha l’obbligo di procedere alla sostituzione entro 10 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per i Committenti.
Il Gestore è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti ai servizi di cui trattasi ed alle prescrizioni del presente Capitolato.
Il personale incaricato dal Xxxxxxx dovrà possedere i requisiti, i titoli e le competenze professionali riportati nel presente capitolato (Art. 13 e art. 14).
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati da ognuna delle tre Unioni, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti e dei terzi in generale; il personale del Gestore è tenuto inoltre alla riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Il Gestore si impegnerà inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti gli eventuali controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato.
Il Gestore si impegnerà inoltre a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto le tre Unioni da oneri di istruzione del personale incaricato.
Personale e collaboratori del Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico, dell’Unione dei Comuni del Frignano, dell’Unione dei Comuni di Terre di Castelli, approvati con Deliberazioni dalle rispettive Giunte Unionali. La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 21 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
Il Gestore dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano il Gestore indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Nell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il Gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Il Gestore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; si impegna inoltre a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano il Gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del Gestore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In sede di gara la Ditta dovrà dichiarare esplicitamente i contratti collettivi e locali che applicherà ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto stesso. La diversa applicazione dei contratti di lavoro tra quanto indicato e quanto applicato nel corso del servizio viene fin d’ora dichiarata ed accettata come grave inadempienza contrattuale.
Il Gestore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Le tre Unioni sono quindi esplicitamente esonerate rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.
Il Gestore si impegna inoltre a fornire ad ognuna delle tre Unioni, su semplice richiesta, tutte le informazioni utili e/o i documenti relativi all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 22 - CONTINUITÁ DEL SERVIZIO
Il Gestore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell’organigramma presentato in sede di offerta, nonché garantire annualmente la stabilità del personale assegnato al servizio, limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni ed assicurando in tal modo continuità di servizio, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con ognuna delle tre Unioni.
Il Gestore si impegna in ogni caso a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato; l’elenco del personale di cui al precedente art. 20 dovrà in questo caso essere tempestivamente aggiornato.
In caso di assenza temporanea a qualsiasi titolo di un operatore, la sostituzione dovrà essere tempestiva, con contestuale comunicazione all’Unione interessata, nella persona del DEC competente territorialmente e dovrà avvenire in maniera tale da garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 23 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le Unioni procedono alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto del contratto con periodicità mensile.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dai Direttori dell’esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento, le Unioni possono attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
I Direttori dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall’appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
• I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
• Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo relativo al presente appalto e migliorati da quelli indicati nell’offerta dall’appaltatore, le Unioni individuano quali indicatori e parametri gli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo determinati nel capitolato stesso.
• In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati le Unioni definiscono le seguenti interazioni per l’acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:
Acquisizione continua | Acquisizione periodica | Acquisizione occasionale |
Rilevazione di flussi di informazioni sulla gestione dei servizi mediante connessioni informatiche. | Rilevazione di complessi di dati organizzati mediante rapporto mensile elaborato dall’appaltatore/affidatario. | Rilevazione di informazioni da note e reclami pervenuti ai competenti servizi delle Unioni |
ART. 24 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Gestore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Le tre Unioni sono quindi esplicitamente esonerate rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.
Il Gestore si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche, è tenuto alla sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
ART. 25 – MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Nulla è dovuto al Gestore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. Il Gestore è tenuto a comunicare ad ognuna delle tre Unioni la proclamazione dello sciopero e l’eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire eventuali comunicazioni a terzi interessati.
TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE ART. 26 – ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE
Prima dell’inizio delle attività, il Gestore comunica un recapito operativo presso il quale sia possibile un contatto diretto per tutto il periodo e l’orario di funzionamento del servizio, per garantire un raccordo ed interventi tempestivi.
Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che ognuna delle tre Unioni intenda far pervenire al Gestore.
Il Gestore provvede inoltre ad indicare un Responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra Gestore e Unioni.
ART. 27 – RESPONSABILITÁ DEL GESTORE E COPERTURA ASSICURATIVA
La ditta appaltatrice si intende espressamente obbligata a tenere sollevate ed indenni le tre Unioni da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
La ditta è inoltre obbligata a tenere sollevate ed indenni le tre Unioni da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.
Il gestore, prima dell’inizio del servizio e con effetto dalla data di decorrenza del presente appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto, suoi eventuali rinnovi e proroghe adeguata/e copertura/e assicurativa/e, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (compresi gli Enti appaltanti e gli utenti del servizio) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, e comunque di tutti coloro dei quali il gestore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore a:
RCT a Euro 2.000.000,00 per sinistro Euro 2.000.000,00 per persona Euro 1.000.000,00 per cose
RCO a Euro 1.500.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona.
La garanzia RCT dovrà prevedere espressamente tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- danni a cose in consegna e/o custodia (per una somma assicurata non inferiore a € 25.000,00);
- danni a cose/beni di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del gestore (per una somma assicurata non inferiore a € 50.000,00);
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
La garanzia RCO dovrà prevedere espressamente tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”, e le malattie professionali.
Qualora il gestore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall’Assicuratore, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di Xxxxx, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipula del contratto. Si precisa che il gestore si obbliga – ad ogni scadenza della/e polizza/e - a presentare copia di documento (quietanza o nuovo contratto) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.
ART.28 - CESSIONE
E' vietato cedere i servizi oggetto del presente capitolato, anche parzialmente, in qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alle tre Unioni e fatti salvi i maggiori danni accertati.
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con le tre Unioni.
ART.29 – INIZIO DEL SERVIZIO
Il Gestore dovrà iniziare il servizio, anche nelle more della stipula del contratto, presumibilmente il 01/05/2020.
ART. 30 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto.
Qualora il Gestore ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente, la stazione appaltante provvederà all’escussione della cauzione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.
La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.
ART. 31 – PAGAMENTO PRESTAZIONI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La contabilizzazione del servizio dovrà essere effettuata separatamente con riferimento a ciascuna Unione, mediante emissione di fattura elettronica delle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente, previa rendicontazione di cui all’art.16 del presente Capitolato.
Il pagamento della fattura elettronica avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione e verifica della regolarità delle prestazioni rese), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
c) l’indicazione dei CIG dell’appalto;
d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ciascuna Unione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
In sede di pagamento, ciascuna Unione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) i rispettivi Codici Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 56/2016. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dei Committenti del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le tre Unioni, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potranno richiedere al Gestore ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni rese.
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l’appaltatore è tenuto, in particolare:
• a comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
• ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
• a utilizzare i CIG comunicati dalle Unioni.
Le Unioni verificano in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso le Unioni derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità alle Unioni, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Unioni stesse quali soggetti debitori.
ART. 32 - RESPONSABILITA’
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevate ed indenni le Unioni da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall’attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere le Unioni sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’appaltatore, oltre alle norme previste dal contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari delle Unioni stesse, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare le Unioni da ogni molestia e responsabilità relativa.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalle Unioni in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti delle Unioni stesse, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
ART. 33 - VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’APPALTATORE INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Unioni fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 50/2016.
Nei sessanta (60) giorni successivi le Unioni possono opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle Unioni, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà delle Unioni proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le Unioni possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni le Unioni possono recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Ai sensi dell’art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
ART. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, le Unioni possono ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi;
b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l’applicazione di penali come successivamente indicato, determinino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
c) inosservanza delle direttive delle Unioni in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi;
d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).
Nei casi di cui al precedente comma, l’Unione Terre di Xxxxxxxx procederà, in accordo con le Unioni aderenti, all’incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l’esecuzione in via sostanziale del servizio, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:
Attività /Prestazione essenziale | Inadempimento comportante causa di risoluzione |
Produzione delle prestazioni di Educativa di strada | Interruzione completa del processo produttivo dei servizi per un periodo superiore a tre (3) giorni consecutivi, non determinato da cause di forza maggiore. |
Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.
Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi affidati non autorizzato;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
• la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
• la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
• la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto di servizio.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
b) le cause previste di Risoluzione per reati accertati.
L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge
sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi al soggetto gestore.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, i responsabili del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propongono, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Quando un Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, le Unioni dispongono concordemente la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, le Unioni determinano concordemente la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove non sia stata esercitata la facoltà (prevista dall’art. 110 comma
1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, verrà disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 35 - RECESSO UNILATERALE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 le Unioni si riservano la facoltà di recedere concordemente dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso unilaterale che determina la risoluzione del contratto può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell’appalto.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
Qualora le Unioni si avvalgano della facoltà di recesso unilaterale, esse si obbligano a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal relativo verbale di verifica;
• un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ART. 36 – RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dalle Unioni e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame dei funzionari/dirigenti competenti delle Unioni;
b) dai funzionari/dirigenti competenti delle Unioni per essere rivolta all’appaltatore, sentito il Responsabile del procedimento.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
ART. 37 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA
La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Modena.
È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
ART. 38 - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
L’appaltatore è tenuto, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a rimborsare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli le spese sostenute per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto dall’art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.
Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
ART. 39 – RINVIO
Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi per adolescenti e giovani, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. xx xx. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici citato nel presente capitolato è scaricabile dal sito delle tre Unioni agli indirizzi:
- xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_0/xxxx_xxxxxxxx_0/xxxxxx_xxxxxxxx nare_codice_condotta_1.aspx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx/ codice_di_comportamento.htm
Il Gestore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
ART. 40 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Unioni.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare delle Unioni, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte delle Unioni, che aggiudicano l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
L’importo della garanzia può essere diminuito qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
ART. 41 – INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO – PENALITA’ – ESECUZIONE IN DANNO
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nei seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
In relazione all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l’appaltatore nell’ambito del contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:
Inadempimento | Gravità | Penale |
Ogni caso di mancata conformità rispetto alla pianificazione degli interventi stabiliti dal Capitolato. | Bassa | 0,3 (zerovirgolatre) per mille del valore contrattuale. |
Mancato rispetto delle prescrizioni del capitolato in materia di personale, quando non costituenti inadempimenti gravi comportanti la risoluzione. | Significativa | 0,4 (zerovirgolaquattro) per mille del valore contrattuale. |
Impiego nei servizi di figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel capitolato. | Significativa | 0,4 (zerovirgolaquattro) per mille del valore contrattuale. |
Prestazioni rese in quantità inferiore a quanto previsto dal capitolato Speciale senza immediata reintegrazione. | Molto Significativa | 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del valore contrattuale. |
Ritardo grave nell’esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal capitolato. | Molto Significativa | 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del valore contrattuale. |
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono temporaneo (individuato in ore due – 120 minuti) da parte del personale dell’appaltatore delle attività oggetto del presente capitolato. | Elevata | 1 (uno) per mille del valore contrattuale. |
Svolgimento di attività non autorizzate nell’ambito della gestione del servizio appaltato. | Elevata | 1 (uno) per mille del valore contrattuale. |
Mancato rispetto delle indicazioni delle Unioni in ordine alla programmazione della attività | Elevata | 1 (uno) per mille del valore contrattuale. |
L’applicazione della penale sarà effettuata su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l’inadempimento, considerando l’effettivo inadempimento (effettivo ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).
In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell’inadempimento si provvede contestualmente a diffidare l’appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.
Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del codice.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte delle Unioni:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto.
La contestazione dell’inadempienza è comunicata tramite posta elettronica certificata; l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni le Unioni potranno procedere all’applicazione delle penali sopra indicate.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per le Unioni, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, le Unioni potranno commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, le Unioni possono rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
ART. 42 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che l’Unione del Distretto Ceramico - – con sede legale in Via Adda n. 50/o Sassuolo Cap. 41049 - Unione dei Comuni del Frignano - con sede legale in Xxx Xxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx (Xx) – Cap. 41026 – l’Unione Terre di Castelli – con sede legale in Xxx X.X. Xxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx (XX) Cap 41058 - in qualità di Titolari del trattamento, tratteranno i dati afferenti la gestione della procedura di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche..) sono quelli definiti dall’’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale opportunamente
incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: xxx-xxxx@xxxxxx.xx.
In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione alle Unioni ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso la centrale unica di committenza dell’Unione Terre di Castelli – Xxx X.X. Xxxxxxxx x.0 Xxxxxxx 00000 (MO).
ART. 43 – REVISIONE PREZZI
Nel corso della durata del contratto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione
– che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice, per il presente appalto).
Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.
Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005.
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
Settore Politiche Sociali
La Dirigente Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Unione dei Comuni del Frignano
Responsabile del Servizio Sociale Associato e UDP
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Unione Terre di Castelli Struttura Welfare Locale
La Dirigente Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx