ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E LLA D I R E T T R I C E G E N E R A L E
N. 241 del 26/07/2024
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione per l`attivazione e il co- finanziamento di 1 borsa di studio per il corso di dottorato in medicina traslazionale ``X.X.Xxxxxxxx`` (Curriculum Biostatistica ed Epidemiologia clinica) - 40° ciclo - a.a. 2024/2025`` tra l`Universita` degli Studi di Padova e questo Istituto.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione per l`attivazione e il co- finanziamento di 1 borsa di studio per il corso di dottorato in medicina traslazionale ``X.X.Xxxxxxxx`` (Curriculum Biostatistica ed Epidemiologia clinica) - 40° ciclo - a.a. 2024/2025`` tra l`Universita` degli Studi di Padova e questo Istituto.
Si sottopone alla Direttrice generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, può, mediante la stipula di specifiche convenzioni “svolgere attività di supporto tecnico- scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca”, e ciò in conformità anche all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 106/2012;
- la Legge 3 luglio 1998 n. 210, all’art. 4 “Dottorato di ricerca”, come modificato dall’art. 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, prevede che le Università possano attivare corsi di Dottorato, mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di personale, strutture ed attrezzature idonei;
- il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con il Decreto Ministeriale n. 630 del 24/04/2024, ha attribuito all’Università degli Studi di Padova, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e
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promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, il finanziamento di n. 75 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi;
- il suindicato DM 630/2024 prevede, inoltre, che le Università individuino imprese partner disponibili a cofinanziare una quota della borsa per soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione stabilendo, all’art. 7 comma 1 lett. c. e d., che i progetti di ricerca destinatari delle borse debbano “prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi” e “periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi fino al limite massimo previsto all’art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell’arco del triennio”;
- in data 15.05.2024 l’Università degli Studi di Padova ha pubblicato il bando per la raccolta di espressioni di interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive a valere sulle risorse stanziate dal decreto MUR DM 630 del 24.04.2024 (rif. prot. n. 85219/2024);
- atteso l’interesse dell’Istituto allo svolgimento della tematica di ricerca “Metodi Automatici per revisioni sistematiche e meta-Analisi” la Direttrice generale ha comunicato all’Università degli Studi di Padova, con nota ns. prot. n. 5907 del 28.05.2024, la disponibilità a co-finanziare – previa stipula di apposita convenzione –
n. 1 borsa di studio per il 40° ciclo - corso di dottorato in Medicina specialistica traslazionale “X.X. Xxxxxxxx” (curriculum Biostatistica ed epidemiologia Clinica).
Al fine di formalizzare il rapporto, l’Università degli Studi di Padova ha trasmesso, con e- mail del 27.06.2024, lo schema di “Convenzione per l’attivazione e il co-finanziamento di una borsa di studio per il Corso di Dottorato in Medicina traslazionale “X.X. Xxxxxxxx” (Curriculum Biostatistica ed Epideliomogia Clinica) - 40° ciclo – a.a. 2024/2025”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Ai sensi della Convenzione in parola – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per tutta la durata del Dottorato – a fronte dell’impegno da parte dell’Università degli Studi di Padova di attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato per lo svolgimento della tematica ““Metodi Automatici per revisioni sistematiche e meta-Analisi”, l’Istituto si impegna a versare all’Università l’importo di € 18.000,00, a titolo di cofinanziamento di tre annualità di borsa, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2024 – salvo eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamenti - e ad accogliere presso le proprie strutture il dottorando per un periodo di studio e ricerca della durata di 6 mesi, sotto la supervisione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario in servizio presso la “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari”.
In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso o di rinuncia o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato, le somme inutilizzate per la borsa di studio verranno restituite all’IZSVe.
Il posto di Xxxxxxxxx sarà messo a concorso con bando, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia e l’Università provvederà ad erogare la borsa di dottorato oggetto della convenzione al candidato utilmente collocato in graduatoria di concorso, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
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Ai sensi dell’art. 7 della convenzione, l’Università degli Studi di Padova garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per danni cagionati a terzi, a favore del titolare della borsa di dottorato coinvolto nell'espletamento dell’attività di formazione e ricerca.
La somma complessiva di € 18.000,00, oltre eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari o di rivalutazione dell’importo della borsa, trova copertura nei fondi previsti nel Progetto di ricerca “Systemic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” di cui allo Specific Contract n. 11 nell’ambito del Framqwork Contract n. OC/EFSA/MESE/2022/03-CT 02” CUP B23C23000420006 (cdc 3091), le cui disponibilità risultano adeguate, come comunicato a mezzo e-mail in data 18.07.2024 dall’U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone alla Direttrice generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per l’attivazione e il co-finanziamento di una borsa di studio per il Corso di Dottorato in Medicina traslazionale “G.B. Morgagni” (Curriculum Biostatistica ed Epideliomogia Clinica) - 40° ciclo – a.a. 2024/2025”, tra l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Direttore Generale xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dalla Direttrice Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale;
3. di prendere atto che a fronte dell’impegno da parte dell’Università degli Studi di Padova di attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato per lo svolgimento della tematica “Metodi Automatici per revisioni sistematiche e meta-Analisi”, l’Istituto si impegna a versare all’Università l’importo di € 18.000,00, a titolo di cofinanziamento di tre annualità di borsa, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2024 – salvo eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamenti;
4. di prendere, altresì, atto che caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso o di rinuncia o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato, le somme inutilizzate per la borsa di studio verranno restituite all’IZSVe;
5. di dare atto, inoltre, che la somma complessiva di cui al punto 3. trova copertura nei fondi previsti nel Progetto di ricerca “Systemic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” di cui allo Specific Contract n.
11 nell’ambito del Framqwork Contract n. OC/EFSA/MESE/2022/03-CT 02” CUP B23C23000420006 (cdc 3091), le cui disponibilità risultano adeguate, come comunicato a mezzo e-mail in data 18.07.2024 dall’U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale;
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6. di imputare l’importo presunto di cui di cui al punto 3, a carico della voce di budget RIC 410040420 “altri servizi non sanitari da enti pubblici” a carico del bilancio d’esercizio 2024”.
LA DIRETTRICE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
PRESO ATTO che il Responsabile della della SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali dell’Istituto, l’assenza di conflitto di interessi, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del suddetto Dirigente.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 141 del 19 aprile 2023 con la quale il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per l’attivazione e il co-finanziamento di una borsa di studio per il Corso di Dottorato in Medicina traslazionale “G.B. Morgagni” (Curriculum Biostatistica ed Epideliomogia Clinica) - 40° ciclo – a.a. 2024/2025”, tra l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Direttore Generale xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dalla Direttrice Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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3. di prendere atto che a fronte dell’impegno da parte dell’Università degli Studi di Padova di attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato per lo svolgimento della tematica “Metodi Automatici per revisioni sistematiche e meta-Analisi”, l’Istituto si impegna a versare all’Università l’importo di € 18.000,00, a titolo di cofinanziamento di tre annualità di borsa, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2024 – salvo eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamenti;
4. di prendere, altresì, atto che caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso o di rinuncia o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato, le somme inutilizzate per la borsa di studio verranno restituite all’IZSVe;
5. di dare atto, inoltre, che la somma complessiva di cui al punto 3. trova copertura nei fondi previsti nel Progetto di ricerca “Systemic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” di cui allo Specific Contract n.
11 nell’ambito del Framqwork Contract n. OC/EFSA/MESE/2022/03-CT 02” CUP B23C23000420006 (cdc 3091), le cui disponibilità risultano adeguate, come comunicato a mezzo e-mail in data 18.07.2024 dall’U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale;
6. di imputare l’importo presunto di cui di cui al punto 3, a carico della voce di budget RIC 410040420 “altri servizi non sanitari da enti pubblici” a carico del bilancio d’esercizio 2024”.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
LA DIRETTRICE GENERALE
Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa x su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato x
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🞏
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
La dirigente
SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza
Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE N. 241 del 26/07/2024
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione per l`attivazione e il co- finanziamento di 1 borsa di studio per il corso di dottorato in medicina traslazionale ``X.X.Xxxxxxxx`` (Curriculum Biostatistica ed Epidemiologia clinica) - 40° ciclo - a.a. 2024/2025`` tra l`Universita` degli Studi di Padova e questo Istituto.
Pubblicata dal 26/07/2024 al 10/08/2024 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Federica Baesso
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Sanitaria Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Federica Baesso - Gestione Atti
Convenzione per l’attivazione e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato in Medicina traslazionale “X.X. Xxxxxxxx”, (curri- culum Biostatistica ed Epidemiologia Clinica) - 40° ciclo - a.a. 2024/2025
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito: “Università”), (c.f. 80006480281) con sede legale in via 8 febbraio 1848, n. 2, rappresentata dal
Direttore Generale xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a ) il 5,
debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione;
e
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (di seguito: “Impresa”
o “IZSVE”), (c.f. / p.iva 00206200289) con sede legale in viale dell’Università
n. 10, 35020 Legnaro (PD), rappresentata dalla Direttrice generale e legale
rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a a il
7 debitamente autorizzata alla stipula della presente convenzione; Insieme anche “le Parti”,
PREMESSO
- che la Legge n.210/1998 prevede al comma 6 dell’art. 4 - Dottorato di Ricerca
- che gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università;
- che l’Università intende attivare, presso il Dipartimento di Scienze Cardio- Toraco-Vascolari e sanità pubblica, il Corso di Dottorato in Medicina specia- listica traslazionale “X.X. Xxxxxxxx”, della durata di tre anni;
- che con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 630 del 24/04/2024,
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il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha attribuito all’Univer- sità di Padova, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assun- zione dei ricercatori dalle imprese”, incluse le risorse non oggetto di asse- gnazione all’esito dei provvedimenti di concessione di cui al D.M. n. 117/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, n. 75 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 ed ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo – Xxxx Xxxxxxxxxx 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex D.M. 226/2021 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025;
- che il DM 630/2024 stabilisce all’art. 7 comma 1 lett. c. e d. che i progetti di ricerca destinatari delle borse debbano “prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi” e “periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi fino al limite massimo previsto all’art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell’arco del triennio”;
- che l’Impresa è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Corso di Dottorato di ricerca di cui sopra;
- che l’Impresa è interessata in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca: “Metodi Automatici per Revisioni Sistematiche e Meta-Analisi
/ Automated Methods for Systematic Reviews and Meta-Analysis” (nell’ambito
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Documento firmato digitalmente
del curriculum Biostatistica ed Epidemiologia Clinica);
- che a tal fine l’Impresa ha manifestato, la disponibilità a co-finanziare
n. 1 borsa di studio;
- che IZSVe intende utilizzare, per il sostegno finanziario della borsa di studio, i fondi previsti nel Progetto di ricerca “Systemic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” di cui allo Specific Contract n. 11 nell’ambito del Framework Contract n. OC/EFSA/MESE/2022/03-CT 02” CUP B23C23000420006 di cui l’Università degli studi di Padova è partner (rif. accordo partenarariato prot. n. 10788/2023);
-viste le FAQ MUR pubblicate sul sito xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/xxxx-x-xxxxx-
tiva/decreto-ministeriale-n-630-del-24-04-2024 in data 03/05/2024 e in data
14/05/2024;
- preso atto che per le attività oggetto della Convenzione si dovranno osser- vare il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il Codice di Integrità della Ricerca dell’Università degli Studi di Padova (con particolare riguardo all’articolo 15);
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
L’Università, sede amministrativa del Corso di Dottorato in Medicina specia- listica traslazionale “X.X. Xxxxxxxx”, si impegna ad attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso di tale Corso di Dottorato per lo svolgimento del seguente tema di ricerca: “Metodi Automatici per Revisioni Sistematiche e Meta-Analisi / Automated Methods for Systematic Reviews and Meta-Analysis”, (nell’ambito del curriculum Biostatistica ed epidemiologia Clinica).
Tutti i posti di dottorato di ricerca sono messi a concorso secondo le disposi-
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Documento firmato digitalmente
zioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Le borse di studio (compresa quella co-finanziata con la presente convenzione) sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria.
L’Università provvede ad erogare le borse di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2 - Finanziamento della borsa di studio e modalità di pagamento L’Impresa si impegna a versare all’Università, per la borsa di studio co- finanziata, il seguente importo, al netto delle spese bancarie:
€ 18.000,00 comprensivo di:
• 111€ per il co-finanziamento di tre annualità di borsa (16.243 €/anno lordo percipiente - D.M. MUR 23/02/2022 n. 247) e oneri previdenziali INPS (23,353% dell’importo della borsa) al netto del co-finanziamento Ministeriale di 60.000€;
•5.010€ maggiorazione del 50% della borsa per un periodo all’estero di 6 mesi [art. 9 comma 3 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226]
• budget per l’attività di ricerca del dottorando pari a 1.624,30€/anno per complessivi 4.872,90€ [art. 9 comma 4 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226]
• contributo per il funzionamento del corso pari a 8.006€).
Il pagamento dell’importo complessivo di € 18.000,00 per i tre anni di durata del corso, sarà effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2024.
Il versamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPA, utilizzando l’Avviso di Pagamento contenente i dati e le istruzioni per procedere al versamento, che sarà appositamente trasmesso dall’Università.
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L’Impresa si impegna anche a corrispondere, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Università, le somme richieste per:
• l’aumento del 50% della borsa per eventuali e ulteriori mesi oltre i sei di periodo all’estero;
• eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.
In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso o rinuncia o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato, le somme inutilizzate per la borsa di studio verranno restituite all’Impresa, alle coordinate bancarie che saranno a tal fine indicate dall’Impresa.
Articolo 3 - Impegni delle parti
Le parti si impegnano a:
nominare con la qualifica di Supervisore, relativamente al tema di ricerca oggetto della Convenzione, la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxx;
realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024;
individuare un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezio- nata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
un rappresentante dell’Impresa potrà essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del competente organo collegiale che avranno ad oggetto la didattica del corso, al fine di poter dare, ove richiesto, un contributo sia in ordine alla definizione dei programmi didattici, sia all’ot- timale individuazione delle attività svolte nell’ambito dei corsi al fine di un coinvolgimento nella definizione del piano formativo, come previsto dall’art. 7 comma 1 lett. g del DM MUR 630/2024;
l’Impresa potrà richiedere all'Università di autorizzare il dottorando as
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segnatario della borsa a partecipare a seminari, organizzati ad hoc, nell’am- bito dei quali presentare, con il consenso ed il necessario supporto del competente organo collegiale, le attività sviluppate nell'ambito dei corsi;
l’Università è tenuta a citare il contributo finanziario dell’Impresa nelle pubblicazioni scientifiche firmate dal dottorando sopra menzionato, che usu- fruisce di questa borsa, derivate dall'attività svolta nell'ambito dei corsi. Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell’attività di dottorato
Al fine di agevolare l’attività di ricerca del dottorando, questo sarà impe- gnato a svolgere parte della propria attività formativa presso l’Impresa, per la durata di 6 mesi.
A tale fine l’Università concorderà con l’Impresa l’utilizzazione delle strut- ture per le attività formative del dottorando, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse.
L’Impresa si impegna ad ospitare il dottorando per i periodi di studio e ricerca previsti e a mettere a disposizione del Dottorando i mezzi tecnici e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto che avranno luogo presso i locali dell’Impresa stessa e ad individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L’Impresa designa quale tutor il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (e-mail: sbelluco@izsve- xxxxx.xx, telefono 0000-000000).
Articolo 5 - Diritti di Proprietà Industriale dei risultati di ricerca e pubblicazioni
5.1 – Definizioni
Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni hanno il signifi-
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xxxx qui di seguito loro attribuito:
a) “Background”: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale), dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione della presente conven- zione; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, con- seguita da una Parte prima della sottoscrizione della presente convenzione.
b) “Sideground”: opere dell’ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente convenzione ma non in esecuzione della stessa, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scien- tifico oggetto della presente convenzione.
c) Brevetto/i”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e
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il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
d) “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs.
10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali.
e) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla
l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinemato- grafia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
f) “Informazioni Confidenziali” indica qualunque informazione, dato o cono- scenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, comunicati da una Parte all’altra nell’ambito dell’at- tività oggetto della convenzione, che siano qualificati come “informazioni confidenziali o riservate”. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, al- tresì, più in generale, le informazioni contenute nel Background e nel Side-
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ground.
g) “Invenzione”: indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall’attività di ricerca oggetto della presente convenzione e suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione alla stregua del CPI.
h) “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni cono- scenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca og- getto della presente convenzione.
i) “Risultati brevettabili”: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale.
Art. 5.2 - Titolarità dei Risultati derivanti dallo svolgimento del Dottorato
5.2.1 La titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale prodotti nell’ambito dell’attività di dottorato oggetto della presente convenzione sarà di entrambe le Parti e ciascuna potrà farne uso in modo non esclusivo, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi il rispetto degli obblighi di cui all’Art. 5.4 e 5.5 (Pubblicazione e Informazioni confidenziali).
5.2.2 La titolarità dei Risultati suscettibili di costituire oggetto di di- ritti di Proprietà Intellettuale, in particolare la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sia morali che patrimoniali sul Software [valutare se rilevante nel caso concreto] sono disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Lo sfruttamento anche indiretto dei Risultati di cui al presente comma di titolarità esclusiva del personale universitario e/o del dottorando o di contitolarità con l’Impresa, sarà disciplinato con apposito accordo tra i titolari stessi e l’Impresa.
5.2.3 Se dall’esecuzione delle attività di dottorato derivano Risultati su-
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scettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale (Bre- vetto), ciascuna Parte dovrà darne immediatamente comunicazione per iscritto all’altra, esprimendo altresì il proprio interesse alla brevettazione. L’altra Parte dovrà, entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, esprimere il proprio interesse alla brevettazione.
5.2.4 Nel caso di Risultati brevettabili di cui al punto precedente e rispetto ai quali entrambe le Parti abbiano manifestato l’interesse alla brevettazione, si procederà al deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta. La quota di titolarità spettante a ciascuna Parte verrà stabilita con separato accordo in proporzione all’attività inventiva posta in essere da ciascuna; nell’accordo verranno anche definite le modalità di deposito e di prosecuzione della domanda di brevetto (o altra forma di tutela) e la ripartizione delle spese connesse nonché la gestione e lo sfruttamento dei diritti sui Risultati proteggibili, fermo restando quanto previsto ai commi seguenti.
5.2.5 Nell’ipotesi di contitolarità l’Università potrà cedere all’Impresa, su richiesta di questo ultima, la propria quota di titolarità sul Brevetto, tramite atto separato da siglarsi successivamente al deposito del Brevetto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data dal deposito, alle condizioni di cui all’Art. 5.2.7;
5.2.6 Qualora l’Impresa non richieda la cessione entro il termine di cui sopra, la quota di titolarità dell’Università sul Brevetto sarà oggetto di un separato contratto di licenza che l’Impresa si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente i Risultati oggetto del Brevetto, con la corresponsione di royalties e di un importo minimo annuo in misura da negoziare. L’importo minimo annuo si applica nel caso in cui le
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royalties dovute all’Università in un determinato anno contrattuale siano inferiori all’importo minimo stesso indicato.
5.2.7 Iter cessione della quota dell’Università all’Impresa:
a) ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento Brevetti dell’Università di Padova (D.R. 1630/2020 e 3487/2023), le Parti convengono che l’Impresa verserà all’Università l’importo pattuito nell’accordo di cui al comma 5.2.5, oltre al rimborso delle spese sostenute dall’Università per il deposito, quale corrispettivo per la cessione da parte dell’Università della propria quota di titolarità sui Risultati brevettabili di cui all’art. 5.2.4. Oltre detto importo nulla sarà dovuto all’Università da parte dell’Impresa. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale. Il corrispettivo ag- giuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni Brevetto o Risultato proteggibile di cui l’Impresa chieda la cessione;
b) l’Impresa si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell’acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Fatto salvo diverso accordo tra le Parti, eventuali domande di brevetto suc- cessive che rivendichino la priorità della suddetta domanda di brevetto ver- ranno depositate esclusivamente a nome dell’Impresa.
5.2.8 Nella misura più ampia consentita dalla legge, l’Impresa si impegna a manlevare l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi,
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relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione dei Risultati o di parte di essi.
5.2.9 Qualora una delle Parti comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o altra forma di tutela o qualora il termine indicato all’art 5.2.3 decada inutilmente, l’altra Parte avrà il diritto di proteggere i Risultati brevettabili esclusivamente a proprio nome e a proprie spese e sarà quindi titolare di tutti i relativi diritti patrimoniali e non, senza nulla dovere all’altra.
5.2.10 L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.
5.2.11 Tutte le procedure precedenti e che seguono devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di dottorato.
5.3 – Titolarità del Background e del Sideground
5.3.1 Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intel- lettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione del dottorando il proprio Back- ground e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo e chiaramente identificato come tale. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione o il riconoscimento di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
5.3.2 Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare e alle condizioni che saranno concordate.
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5.4 - Divulgazione e pubblicazione dei risultati
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata all’altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell’invio della stessa a soggetti terzi.
La Parte ricevente avrà facoltà:
a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di cui sia titolare debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure
b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo connesso ai diritti di Proprietà Indu- striale.
Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all’attività di divulgazione.
Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponi- bili in letteratura.
Le Parti si impegnano a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell’ambito dell’attività oggetto della presente Convenzione.
Entrambe le Parti si riservano comunque il diritto, perpetuo ed irrevocabile, di utilizzare, liberamente e gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici
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e didattici, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità.
Le Parti si impegnano favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca compatibilmente con la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Indu- striale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. h. del DM 630/2024.
Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando il depo- sito nonché la discussione della tesi di dottorato.
5.5 - Informazioni Confidenziali
Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve salva previa autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
Ciascuna Parte s’impegna a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confiden- ziali dell’altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso per tutto
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il periodo della durata della borsa di dottorato e per i due (2) anni succes- sivi al termine di questa.
In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le in- formazioni per le quali possa essere fornita prova che:
a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legitti- mamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimo- strare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall’altra Parte, o
e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte.
Articolo 6 – Assicurazione e Sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla parte presso la cui sede si svolge l’attività di ricerca (“Parte ospitante”) per quanto riguarda i lavoratori così come defi- niti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente
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articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D. Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realiz- zate e utilizzate nelle attività di cui alla presente convenzione, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai re- quisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D. Lgs. 81/08).
Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
L’Università e l’Impresa, rispettivamente per il proprio personale, sono ga- ranti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come defi- nita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’ero- gazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione
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finale.
La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effet- tuata.
La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle parti.
L’Università garantisce al dottorando la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.
L’ Università garantisce che il dottorando è coperto da polizza di assicura- zione contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o
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per danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività. Le polizze di assicurazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’Università.
Articolo 7 - Durata
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina con la fine dei corsi.
Articolo 8 – Legge applicabile e privacy
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare all’art. 4 - Dottorato di ricerca
- della L. n. 210 del 03/07/1998, al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14/12/2021 (Regolamento recante modalità di accredi- tamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati), al Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Padova e al bando di concorso.
Sono qui richiamati, per quanto applicabili, gli obblighi previsti all’art.
11 - Obblighi dei Soggetti attuatori - del DM 630/2024, in particolare anche a carico dell’azienda le lettere h, t, u, w del comma 1, che le Parti si impegnano ad adempiere per quanto di competenza.
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali raccolti nel presente documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e uti- lizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
Articolo 9 - Imposte e stipula
La presente convenzione viene redatta in unico esemplare, verrà registrata
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solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti, con oneri a carico dell’Impresa. L’imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall’Università di Padova ai sensi dall’art. 7 del D.M. 23/01/2004, a seguito dell'autorizza- zione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T, estesa poi dall’Agenzia dell’Entrate, Direzione Provin- ciale di Padova, con protocollo x.xx 93322/2015 e valida dal 15/10/2015, con oneri a carico dell’Impresa.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, viene scambiata fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione.
Legnaro (PD) Padova
Per l’Istituto Zooprofilattico Per l’Università degli Studi di Padova Sperimentale delle Venezie
La Direttrice generale (dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore Generale (xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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