Contract
Contratto tipo di Agenzia aggiornato all’anno 2017 |
approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20 dicembre 2017 |
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Introduzione
Nonostante siano trascorsi diversi decenni dalla sua originaria configurazione legislativa, il contratto di agenzia continua ancora oggi ad essere uno dei contratti maggiormente utilizzati dal moderno sistema imprenditoriale per la commercializzazione dei prodotti, insieme ad altri contratti della distribuzione commerciale altrettanto importanti come la mediazione, il franchising e la concessione di vendita.
Attraverso il contratto di agenzia e quindi attraverso la figura dell’agente di commercio, diviene possibile il capillare inserimento nel mercato dei prodotti aziendali a cui naturalmente si rivolgono le imprese produttrici, inserimento che diversamente richiederebbe l’impiego di forme distributive alternative, molto spesso meno efficaci ed incisive in termini di risultati di vendita e sicuramente più costose per l’impresa proponente.
Il contratto di agenzia rappresenta, quindi, un modello ancora molto attuale, oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina; proprio in ragione di tale sua attualità, il legislatore comunitario con un’apposita normativa, la Direttiva comunitaria n.86/653, ne ha analiticamente disciplinato il contenuto, imponendo agli Stati membri, tra i quali l’Italia, l’obbligo di adeguarsi a tale nuova disciplina.
Conformemente a tali disposizioni, in considerazione delle difficoltà interpretative sorte dopo l’emanazione del decreto legislativo n. 65 del 1999 e la realizzazione dell’Accordo Economico Collettivo, la Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona, raccogliendo le richieste pervenute dalla categoria professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato un percorso di studio e di ricerca sui contenuti di tale contratto, in collaborazione anche con la FNAARC. Il lungo lavoro compiuto, condiviso dalle Associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio, ha portato all’elaborazione di un contratto tipo di agenzia, che vuole essere uno strumento utile per tutti coloro che dovranno applicarlo, uno schema a disposizione degli operatori che potranno adoperarlo come base, adottando soluzioni alternative contrattate con consapevolezza.
La predisposizione di tale modello si pone in linea con il ruolo di garante della correttezza delle pratiche contrattuali e della concorrenza leale che l’Ente camerale, attraverso la Commissione Contratti, riconosce tra i suoi obiettivi prioritari.
Contratto tipo di agenzia
LETTERA D’INCARICO D’AGENZIA1
In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l’incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti specificati in dettaglio nel successivo articolo 12.
Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e ss.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo attualmente vigenti per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni, nonché, per la fattispecie di Agenti di Assicurazione, alle disposizioni dell’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione 23 dicembre 2003, e sue modifiche e integrazioni.
Art. 1 - Oggetto e zona
1. E’ vostro compito quello di promuovere3 per nostro conto contratti di vendita dei seguenti prodotti
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2. La vostra attività dovrà essere esplicata nella zona di seguito indicata.
3. I limiti di detta zona potranno essere da noi variati secondo le modalità del vigente Accordo Economico Collettivo di settore.
4. Non potrete svolgere la vostra attività al di fuori dei limiti della zona assegnatavi; gli ordini assunti al di fuori della stessa non saranno presi in considerazione e, anche se accettati, non saremo obbligati a corrispondervi la provvigione, salvo accordi preventivi di volta in volta.
5. Noi potremo effettuare vendite dirette nella zona a voi assegnata. Su tali vendite vi sarà riconosciuto il normale compenso provvigionale4.
Art. 2 - Svolgimento dell’incarico
1. Il presente incarico ha carattere strettamente personale; non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il nostro consenso. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, essendo voi liberi di organizzare la vostra attività in piena autonomia e nei modi che riterrete più opportuni. La nostra ditta resta, pertanto, estranea ai rapporti di qualunque natura che porrete in essere con terzi.
2. Potrete avvalervi dell’opera di collaboratori commerciali e/o di sostituti e/o di altri agenti di commercio, restando, comunque, inteso che saranno a vostro carico i compensi da corrispondere a detti soggetti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato.
Art. 3 - Esclusiva
1. E’ fatto vincolo esplicito di astenervi sia dall’assumere altri incarichi di vendita per prodotti concorrenti a quelli elencati al precedente art. 15, sia di acquistare in proprio o per conto terzi, per rivendere, i prodotti stessi.
2. Nella zona a voi assegnata non ci avvarremo dell’opera di altri agenti. 6 7
1 Oppure: d’Agenzia con rappresentanza.
2 Oppure: di promuovere la conclusione di contratti di vendita.
3 Oppure: di promuovere e concludere.
4 Oppure, in alternativa, per i clienti direzionali: “non rientrano nelle vostre competenze i clienti di cui all’elenco allegato, che ci riserviamo di seguire direttamente ed in relazione ai quali non vi spetta alcun compenso”.
5 In caso di agente monomandatario: “è fatto esplicito obbligo di astenervi dall’assumere altri incarichi di vendita, anche da ditte non concorrenti”.
6 Oppure, ove non s’intenda conferire l’esclusiva: “Il presente incarico è costituito senza vincolo di esclusiva. Pertanto, potremo avvalerci nella vostra zona dell’opera di altri venditori o provvedere direttamente alle vendite, così come da parte vostra siete liberi di assumere incarichi per conto di altre aziende”.
Art. 4 - Obblighi dell’agente
1. Sarà specifico impegno dell’agente:
a) promuovere8 i contratti di vendita di cui al precedente art. 1, attenendosi alle direttive ed alle istruzioni della mandante;
b) non concedere sconti oltre quelli previsti dalle condizioni generali di vendita, salvo autorizzazione scritta della mandante9;
c) trasmettere alla mandante, entro 5 giorni dall’acquisizione, gli ordini sottoscritti dal cliente. Tali ordini saranno in ogni caso vincolati dalla clausola “Salvo approvazione della Casa”, riservandosi la mandante la facoltà di non accettare ordini che non ritenesse a suo insindacabile giudizio di evadere10;
d) accertarsi, prima di raccogliere l’ordine, nella misura più idonea allo scopo, della solvibilità del cliente e informare per iscritto la mandante su eventuali condizioni di evidente difficoltà economica del cliente;
e) rispettare il segreto di ogni notizia e/o informazione aziendale relativa alla mandante che abbia natura confidenziale e/o riservata, di cui sia venuto a conoscenza e/o in possesso in dipendenza dal proprio incarico, come ad esempio le notizie relative a: qualità tecniche dei prodotti, ammontare degli affari, organizzazione aziendale (interna ed esterna), listini e circolari inviati dalla mandante, statistiche, elenchi clienti, ecc., qualora non siano necessari per la presentazione e la conoscenza dei prodotti da offrire alla clientela;
f) nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell’agente, quest’ultimo non fosse in grado di eseguire l’incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all’agente di svolgere temporaneamente l’incarico affidato, quest’ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
Art. 5 - Fatturazione e incassi
1. La fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi, salvo diversi accordi. Non vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto: gli incassi saranno curati direttamente da noi. Le somme che eccezionalmente fossero da voi riscosse su nostra autorizzazione o che comunque vi dovessero pervenire, dovranno esserci rimesse con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo11.
Art. 6 - Provvigioni
1. A compenso dell’opera da voi prestata, vi sarà corrisposta una provvigione pari alle concordate percentuali
– di cui all’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto - sugli importi netti12 degli affari (esclusi gli sconti valuta o comunque per pagamento) da voi promossi nella zona di vostra competenza. La provvigione vi sarà riconosciuta in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione13.
2. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative, con l’obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute
7 La deroga all’esclusiva può essere anche unilaterale, cioè stabilita a favore di una sola parte.
8 Oppure: promuovere e concludere.
9 Xxxxxxxx da escludere nel caso dell’agente con rappresentanza.
10 L’ultimo capoverso di questo punto è da escludere nel caso di agenti con rappresentanza.
11 Qualora l’agente fosse invece continuativamente autorizzato all’incasso, dovrà essere prevista una provvigione specifica oltre alle normali aliquote provvigionali di vendita.
12 Oppure: al netto di abbuoni, premi, resi di merce, sconti - non per valuta - e quant’altro sia in funzione di diminuzione dei prezzi di vendita.
13 In alternativa: La provvigione spetta all’agente dal momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
agli Istituti od Enti previsti per legge, nei tempi e modi da questa consentiti. Resta comunque impregiudicato il diritto dell’agente di ottenere gli anticipi previsti dalla contrattazione collettiva.
3. La somma risultante dalla liquidazione vi sarà inviata con il relativo conto, restando inteso che il conto stesso si considererà approvato se non verranno fatte contestazioni entro 60 giorni dal suo invio.
Art. 7 - Garanzia da parte dell’agente
1. Eccezionalmente ed esclusivamente di volta in volta potremo concordare la prestazione da parte vostra di una garanzia per l’adempimento in relazione a singoli affari individualmente determinati, fermo restando che l’obbligo di garanzia non potrà essere di ammontare più elevato della provvigione a voi spettante per quell’affare.
2. Nel caso di prestazione della garanzia di cui al precedente comma 1, sarà a voi dovuta una provvigione aggiuntiva che sarà determinata, ma che non potrà essere inferiore allo ...%.
Art. 8 - Decorrenza e durata
1. Il presente incarico decorre dal e si intende costituito a tempo indeterminato.14
2. Il rapporto potrà essere sciolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata, pec o altra comunicazione scritta equivalente, nei termini di preavviso stabiliti dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
3. Durante il periodo di preavviso siete tenuti a prestare la Vostra opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa
1. E’ facoltà della ditta mandante risolvere immediatamente e senza preavviso il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, quando ricorra una delle seguenti inadempienze:
a) violazione da parte dell’agente della zona di cui al precedente art.1;
b) violazione da parte dell’agente degli obblighi di cui all’art. 4.
Art. 10 - Indennità di cessazione rapporto
1. In caso di cessazione del rapporto, Vi saranno riconosciute le indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore, in quanto dovute, intendendosi l’art. 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme dell’Accordo.
Art. 11 - Restituzione documenti
1. In caso di cessazione del rapporto siete tenuti a restituirci, senza indugi, oltre all’eventuale merce in vostro possesso, i documenti che Vi sono stati affidati o comunque in vostro possesso e relativi all’esecuzione del mandato (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario), nonché l’elenco aggiornato dei clienti, senza diritto alcuno di ritenzione o di far copie e/o fotocopie dei documenti stessi, fatta eccezione della documentazione che siete tenuti a conservare per legge e della quale vi è comunque assolutamente vietato l’impiego per fini diversi da quelli di cui alle leggi in questione.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
14 Oppure: Il presente incarico decorre dal .… e durerà fino al Qualora non sia disdetto da alcuna delle parti …. mesi (minimo 60 giorni) prima
della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di uguale durata a quello iniziale, oppure, esso s’intenderà a tempo indeterminato, ai fini delle indennità previste dall’Accordo Economico Collettivo. Il contratto a tempo determinato rinnovato più di due volte si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Art. 13 – Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie nascenti in relazione all’incarico di cui alla presente lettera verranno deferite al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona e risolte secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato.
2. Qualora il tentativo di mediazione previsto al punto precedente non riesca, la controversia sarà deferita ad arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale “Xxxxx Xxxx” della Camera di Commercio di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico che deciderà secondo diritto.
Art. 14 - Forma scritta
1. La presente lettera d’incarico viene rimessa all’agente in duplice copia, di cui una verrà depositata dall’agente presso la Camera di Commercio competente.
Art. 15 - Clausole integrative
1. Ogni eventuale altro accordo precedente, tra noi esistente, deve intendersi risolto.
2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente incarico, si fa rinvio alle norme dell’Accordo Economico Collettivo di settore per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del codice civile, purché conformi alle disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo di settore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………….lì……………..
FIRMA
Casa Mandante
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Per l’accettazione il presente contratto deve essere restituito alla casa mandante mediante lettera raccomandata A/R15.
Dichiaro di accettare le clausole di cui alla lettera d’incarico sopra riportata: in particolare accetto espressamente le clausole di cui agli articoli 9 (Clausola risolutiva espressa) e 13 (Risoluzione delle controversie).
FIRMA
Casa Mandante Agente
………………………………………. ………………………………………….
15 L’accettazione ed il benestare al contratto di agenzia possono essere anche fatte con lettera a parte con riferimento al contratto stesso.