REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CRITERI E LIMITI Per attività negoziale relativa ai CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (comma 2 lett.b) dell’art. 45)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
VISTI gli articoli 5 e 19 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la lett. b) del comma 2 dell’art. 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129– “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”- che disciplina i criteri e i limiti di competenza del Consiglio di Istituto in materia di stipula dei contratti di sponsorizzazione prevendendo all’art. 45 comma 2 lett. b) che il Dirigente scolastico tenga conto nello svolgimento dell’attività negoziale “la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
CONSIDERATO che la sponsorizzazione assume particolare rilevanza in questo contesto di scarse risorse finanziarie e che pertanto l’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO avverte la necessità di ricorrere a forme alternative di finanziamento
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.
Art. 1 – Definizione
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione scolastica (sponsee o sponsorizzata) si obbliga ad associare alle proprie attività destinate ad avere diffusione presso l’utenza scolastica il nome, l’immagine, il logo, il marchio o i prodotti di un altro soggetto terzo (sponsor o sponsorizzatore) dietro corresponsione di una somma di denaro ovvero in cambio di una prestazione di beni o servizi o altre utilità.
La finalità del contratto di sponsorizzazione si individua nello scopo di pubblicità e promozione in cambio di un corrispettivo per l’utilizzo del nome o dell’immagine altrui.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l’acquisizione di risorse finanziarie per realizzare progetti didattici curriculari ed extracurriculari o per l’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del fine pubblico istituzionale.
Art. 2 Soggetti Sponsor o Sponsorizzatori
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
1. qualsiasi persona giuridica avente scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitale, gli imprenditori individuali, gli artigiani, le cooperative e i consorzi imprenditoriali;
2. le associazioni senza fine di lucro.
Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:
1. le finalità e le intenzioni di tipo educativo, formativo e culturale;
2. l’esplicita intenzione coerente con il ruolo e la funzione istituzionale dell’istruzione pubblica e formativa della scuola;
3. la non sussistenza di scopi che siano in conflitto con le finalità della scuola;
4. la non sussistenza di provvedimenti di natura penale di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, procedimenti penali pendenti.
Non possono assumere la veste di sponsor:
1. i partiti e i movimenti politici;
2. le associazioni o gli Enti di qualsiasi forma giuridica con finalità, dirette o indirette, di natura politica;
3. scuole private, paritarie e parificate.
4. enti e/o istituti religiosi di qualsiasi credo religioso.
Art. 3 Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
1. il sostegno alle manifestazioni, curriculari ed extracurriculari, culturali, formative e artistiche;
2. gli interventi a favore delle Biblioteche scolastiche mediante la fornitura di mobili ed attrezzature, di libri, di volumi, ecc.;
3. gli interventi a favore di attività didattiche laboratoriali di lingua straniera e di informatica;
4. gli interventi a favore degli spettacoli musicali e/o teatrali di fine anno scolastico ovvero durante il periodo natalizio;
5. la fornitura di materiale didattico, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e specialistiche, mobili ed arredi;
6. le iniziative a favore delle attività sportive durante le gare, le manifestazioni oppure per la fornitura di attrezzature e beni o impianti sportivi;
7. le iniziative a sostegno dei servizi sociali come la collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati e diversamente abili;
8. la fornitura del diario scolastico, dei sussidi didattici per l’ordinaria attività curriculare;
9. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
Art.4 Modalità di Sponsorizzazione
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
1. Sponsorizzazione c.d. “pura” o “finanziaria” mediante l’erogazione da parte dello sponsor di contributi finanziari da versare direttamente all’Istituto.
Tali contributi possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la medesima iniziativa.
2. Sponsorizzazione c.d. “tecnica” realizzata mediante la cessione di beni mobili e/o servizi che abbiano rilevanza patrimoniale e siano funzionali al fine pubblico istituzionale della scuola.
A tal proposito l’Istituto deve valutare il buono stato dei beni e/o servizi e la loro utilità.
3. Sponsorizzazione c.d. “mista” consistente nella compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative alla realizzazione di attività progettuali già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
Art. 5 Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica
L’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO, quale controprestazione al contributo erogato dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie di seguito indicate, alternativamente o in modo congiunto a seconda dell’accordo determinato in sede di stipulazione del contratto:
1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (diario scolastico, manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
2. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio- logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione (diario scolastico).
Le modalità di sponsorizzazione sono rapportate all'entità del finanziamento oppure dei beni o servizi forniti dallo sponsor.
Le imposte sulla pubblicità, se dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento in cui il contratto diviene esecutivo.
Art.6 Finalità
Le attività dei soggetti esterni sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative, istituzionali e formative dell’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO e devono rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nell’individuazione degli sponsor la priorità è attribuita ai soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso i temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola in generale, della cultura e della formazione.
In ogni contratto di sponsorizzazione deve esservi ricompreso il rispetto delle finalità istituzionali dell’istruzione pubblica.
Il contratto di sponsorizzazione non dovrà assolutamente prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola.
Si dovranno escludere soggetti esterni che rappresentino, con il loro logo o marchio le seguenti situazioni:
1. produttori di beni voluttuari e superflui;
2. produzioni dove è più o meno evidente i rischi possibili per la salute umana o per l’ambiente naturale;
3. soggetti sui quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti contrari al buon costume, all’ordine pubblico come ad esempio: lo sfruttamento del lavoro minorile, lo sfruttamento delle risorse nei paesi del terzo mondo, l’inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, la speculazione finanziaria.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO, a suo insindacabile giudizio, rifiuterà qualsiasi sponsorizzazione:
1. dalla quale possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata;
2. dalla quale si possa ravvisare nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. reputata inaccettabile per motivi di opportunità generale, da motivare adeguatamente. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
1. la propaganda di natura politica, filosofica, sindacale, ideologica, religiosa;
2. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi;
3. la diffusione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
4. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
5. la possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
6. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione,
fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
7. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale;
8. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici.
Art. 7 Individuazione dello Sponsor
L'individuazione dello sponsor deve rispettare il procedimento previsto dall’art. 19 del Codice dei
contratti e precisamente:
a) per importi superiori a € 40.000,00 (quarantamila/00) si applica la procedura semplificata prevista dal suddetto art. 19 consistente:
1. nella pubblicazione all’albo on line e sulla home page del sito web di un avviso pubblico per un periodo di almeno trenta giorni.
2. l’avviso dovrà contenere gli interventi per i quali si richiede la sponsorizzazione e le modalità di attuazione del contratto;
3. trascorsi i giorni di pubblicazione il contratto potrà essere stipulato previa verifica del rispetto dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento tra chi ha manifestato l’interesse, nonché di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento;
4. verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la partecipazione alle gare pubbliche.
Per importi inferiori a € 39.999,99 (trentanovemila999/99) mediante procedura semplificata consistente nelle seguenti fasi di individuazione:
1. ricezione di proposte spontanee da parte dei soggetti terzi interessati;
2. contatti diretti da parte del Dirigente scolastico verso soggetti terzi qualificati;
3. individuazione dello sponsor mediante pubblicità da parte della Scuola delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
4. valutazione finale del Dirigente Scolastico sulle finalità e sulle garanzie offerte dal soggetto esterno nel rispetto di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento.
Art. 8 Stipula e Risoluzione del contratto
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico di un apposito contratto, redatto in forma scritta, a pena di nullità nel quale sono, in particolare, stabiliti:
1. oggetto e finalità;
2. impegni dello sponsor e l’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO;
3. il diritto alla sponsorizzazione “non esclusiva” ovvero il diritto alla sponsorizzazione “esclusiva”;
4. la modalità di esecuzione del contratto mediante individuazione della forma della promozione, della comunicazione o della pubblicità;
5. la durata del contratto;
6. il corrispettivo per la prestazione;
7. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
8. l’eventuale recesso da parte dell’Istituto Comprensivo di Goito prima della scadenza;
9. la non previsione di vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola;
10. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
11. i casi di risoluzione del contratto per il mancato pagamento, in toto o solo parzialmente, del corrispettivo previsto ovvero per la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
12. esclusione di responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoposto alla normativa sulla tracciabilita (art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136) esclusivamente in riferimento alla sponsorizzazione c.d. tecnica. Per la sponsorizzazione di puro finanziamento non si applicano le norme sulla tracciabilità.
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un’unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite PAGOPA. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di rescissione del contratto.
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Per periodi superiodi ad un anno occorrerà specifica delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 1 lett. d) del D.I. 129/2018.
Art. 9 Monitoraggio
Il Dirigente Scolastico acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente Regolamento per poter relazionare almeno una volta all’anno al Consiglio di Istituto.
Le attività di sponsorizzazioni sono verificate periodicamente, almeno due volte all’anno, da parte dei componenti della Giunta Esecutiva, anche disgiuntamente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti qualitativi del contratto.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor da parte del Dirigente Scolastico; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.
Art. 10 Sponsorizzazione e trattamento dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016.
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto non potrà mai comportare, come controprestazione, comunicazioni allo sponsor di dati personali degli studenti e/o del personale dipendente.
Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore.
Art. 11 – Norme di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento. In particolar modo si rinvia alle disposizioni fiscali di cui al D.P.R. n. 633/1972 per l’applicazione dell’IVA.
Art. 12 - Entrata in Vigore
Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno e entra in vigore dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante affissione all’Albo on line e pubblicazione sul sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxx.xx nella sezione Regolamenti.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 3 del 27/06/2022