Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
Fenice Plus
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
(Tariffa 21LPA)
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Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento dei Fondi Interni, il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs.
30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione
Mod. 5383
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di novembre 2005 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 30.11.2005
Scheda Sintetica
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico (Tariffa 21LPA)
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
1.b) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: Fenice Plus
1.c) Tipologia del contratto
Fenice Plus è un’assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili, a vita intera e premio unico, con quattro diverse Linee di Investimento.
Il contratto, in funzione delle scelte effettuate dal Contraente, può essere interamente di tipo unit linked, o interamente a prestazioni rivalutabili, oppure in parte di tipo unit linked ed in parte a prestazioni rivalutabili.
Le prestazioni assicurate previste da un contratto unit linked sono espresse in quote di fondi, i cui valori dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto, in questa ipotesi, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
Le prestazioni assicurate previste da un contratto a prestazioni rivalutabili sono invece garantite dall’Impresa e si rivalutano mensilmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
Fenice Plus prevede anche una prestazione minima garantita per il caso di morte dell’Assicurato. Infatti, qualunque sia la scelta di investimento effettuata dal Contraente, l’ammontare delle somme liquidate per il caso di morte dell’Assicurato non potrà essere mai inferiore alla somma dei premi pagati, al netto delle spese di sottoscrizione, dei caricamenti e degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione.
1.d) Durata
Il contratto è a vita intera.
La sua durata coincide con la vita dell’Assicurato e l’assicurazione, sempre che sia stato corrisposto il premio, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie e quella della morte dell’Assicurato.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie.
1.e) Pagamento dei premi
A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).
Inoltre, in qualunque momento, a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento).
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Fenice Plus è un’assicurazione che richiede un premio pari ad almeno € 500.000,00 (cinquecentomila). Fenice Plus prevede quattro Linee di Investimento ed è indicata per gli investitori che, pur desiderando beneficiare delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, pongono altrettanta attenzione alla stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, potendo commutare la Linea di Investimento inizialmente prescelta da attività a maggior rischio (investimenti di tipo azionario/bilanciato) ad attività con minor rischio implicito (investimenti di tipo bilanciato), o ad attività senza rischio, la cui prestazione è garantita dalla Compagnia, e viceversa.
Il Contraente può realizzare un investimento che sia contemporaneamente esposto verso uno o più tipi di impieghi fra quelli proposti.
Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto, comprensivi anche del rischio di mortalità. Di conseguenza, tale parte del premio non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al decesso dell’Assicurato.
Con riferimento agli investimenti effettuati nella gestione interna separata si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione H della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
Con riferimento agli investimenti effettuati nella gestione interna separata, l’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati l’importo maggiore tra il controvalore dell’investimento, così come di seguito definito, e la sommatoria dei premi pagati al netto delle spese di sottoscrizione, dei caricamenti effettivamente corrisposti e dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
Il controvalore dell’investimento si determina sommando al controvalore delle quote assicurate dei tre Fondi Interni, il capitale assicurato, collegato alla gestione interna separata, espresso in Euro e rivalutato sino alla data del decesso.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo Interno.
La misura di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato collegato alla gestione interna separata sarà pari al rendimento finanziario realizzato dalla gestione stessa in ogni periodo di osservazione, diminuito di una percentuale variabile, a totale discrezione della Compagnia, compresa tra 0,042% (zero virgola zero quarantadue per cento) e 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento).
Ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Il rendimento sopra descritto verrà attribuito al capitale assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello di calcolo. La misura di rivalutazione così ottenuta si consolida e viene definitivamente acquisita da parte del Contraente e, di conseguenza, il capitale assicurato non potrà mai risultare inferiore a quello del mese precedente.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall’ articolo 3 – “Prestazioni del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alla sommatoria dei premi versati.
b) Opzioni contrattuali in caso di riscatto totale:
1) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
2) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
3) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
4) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
3. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CLIENTE
L’Impresa di assicurazione offre una prestazione minima garantita per il caso di morte dell’Assicurato pari alla somma dei premi versati al netto delle spese di sottoscrizione, dei caricamenti e degli eventuali riscatti parziali effettuati.
I
l contratto comporta comunque rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote dei tre Fondi Interni e/o alle rivalutazioni delle prestazioni collegate alla gestione interna separata.
4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente
a) Il Contraente potrebbe ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) Il Contraente potrebbe ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni
Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno o della gestione interna separata prescelti dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui le prestazioni possono essere collegate.
Profilo di rischio | ||||||
Basso | Medio basso | Medio | Medio alto | Alto | Molto alto | |
BPM AZ 80 BPM AZ 50 BPM AZ 30 |
5. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione E.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni e dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
5.a) Costo percentuale medio annuo relativo agli investimenti effettuati nei Fondi Interni
A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico fondo di seguito rappresentato ed impiegando un’ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui Fondi Interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” BPM AZ 80 (profilo di rischio: medio alto)
Premio unico: Età:
€ 500.000,00
qualunque
Premio unico: Età:
€ 1.500.000,00
qualunque
Premio unico: Età:
€ 3.000.000,00
qualunque
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,61% |
10 | 3,40% |
15 | 3,34% |
20 | 3,30% |
25 | 3,28% |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,61% |
10 | 3,40% |
15 | 3,34% |
20 | 3,30% |
25 | 3,28% |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,61% |
10 | 3,40% |
15 | 3,34% |
20 | 3,30% |
25 | 3,28% |
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” BPM AZ 30 (profilo di rischio: medio basso)
Premio unico: Età:
€ 500.000,00
qualunque
Premio unico: Età:
€ 1.500.000,00
qualunque
Premio unico: Età:
€ 3.000.000,00
qualunque
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 2,16% |
10 | 1,96% |
15 | 1,89% |
20 | 1,85% |
25 | 1,83% |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 2,16% |
10 | 1,96% |
15 | 1,89% |
20 | 1,85% |
25 | 1,83% |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 2,16% |
10 | 1,96% |
15 | 1,89% |
20 | 1,85% |
25 | 1,83% |
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% (quattro per cento) annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5.b) Costo percentuale medio annuo relativo agli investimenti effettuati nella gestione interna separata
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni, il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.
Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Interna Separata BPM Consolida
Premio unico: Sesso ed età: Durata:
€ 500.000,00
qualunque vita intera
Premio unico: Sesso ed età: Durata:
€ 3.000.000,00
qualunque vita intera
Premio unico: € 1.500.000,00 Sesso ed età: qualunque
Durata: vita intera
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,44% |
10 | 1,24% |
15 | 1,17% |
20 | 1,13% |
25 | 1,11% |
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,44% |
10 | 1,24% |
15 | 1,17% |
20 | 1,13% |
25 | 1,11% |
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,44% |
10 | 1,24% |
15 | 1,17% |
20 | 1,13% |
25 | 1,11% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI/OICR
I tre Fondi Interni di seguito illustrati sono stati istituiti nel mese di novembre 2003. Pertanto nella presente sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dai Fondi Interni a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”.
Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Rendimento medio annuo composto | ||
2003 | 2004 | |
Fondo BPM AZ 80 | -0,60% | 3,02% |
Benchmark | 1,00% | 6,94% |
Rendimento medio annuo composto | ||
2003 | 2004 | |
Fondo BPM AZ 50 | 0,00% | 3,00% |
Benchmark | 1,01% | 6,40% |
Rendimento medio annuo composto | ||
2003 | 2004 | |
Fondo BPM AZ 30 | 0,40% | 3,19% |
Benchmark | 0,89% | 5,78% |
Il rendimento dei Fondi Interni include i costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.
Tasso medio di inflazione | |
Anno 2003 | Anno 2004 |
2,5% | 2,0% |
7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BPM CONSOLIDA
Poiché il primo tasso di rendimento certificato di BPM Consolida risale al mese di dicembre 2003 e, considerato che il rendimento della gestione interna separata viene calcolato mensilmente, in questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento annuo medio realizzato dalla gestione interna separata BPM Consolida nel 2004 ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati per questa tipologia contrattuale. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Anno | Rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo medio annuo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2004 | 3,63% | 2,63% | 3,59% | 2,00% |
8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto
Nota Informativa
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
(Tariffa 21LPA)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in otto sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI POSSONO ESSERE COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE A BPM CONSOLIDA
E. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
F. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
G. DATI STORICI SUI FONDI
H. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BPM CONSOLIDA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
L’indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano – Italia.
Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05 Sito Internet: www.bipiemmevita.it
Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it
Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U.
n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A. – Viale Monte Rosa 91 – 20149 Milano.
Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.
2 – Conflitto di interessi
Si precisa che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il
contratto può essere distribuito da società con cui Bipiemme Vita S.p.A. o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d’affari.
In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.
Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella gestione interna separata a società facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nei Fondi interni a società facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Inoltre, nella gestione di tali attivi, possono essere compiute operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A., pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed il rendiconto annuale della gestione interna separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
Bipiemme Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
3 – Rischi finanziari del contratto unit linked
La presente Nota Informativa descrive due tipi di assicurazione:
1. un’assicurazione unit linked; e
2. un’assicurazione a prestazioni rivalutabili.
Il Contraente ha la possibilità di sottoscrivere un contratto che prevede, al verificarsi dell’evento assicurato, diverse opzioni ossia:
a) la corresponsione di un capitale determinato che può rivalutarsi ogni anno (assicurazione a prestazioni rivalutabili);
oppure
b) la corresponsione di un capitale di importo variabile (assicurazione unit linked); oppure
c) la corresponsione di un capitale determinato, che si rivaluta ogni anno, più un capitale variabile (assicurazione a prestazioni rivalutabili più assicurazione unit linked).
In un’assicurazione unit linked l’entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di uno o più Fondi Interni, a loro volta dipendenti dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui sono rappresentazione.
Il Contraente di Fenice Plus che collegasse (linked) una parte delle prestazioni contrattuali al valore delle quote (units) dei tre Fondi Interni BPM AZ 80, BPM AZ 50 e BPM AZ 30 è esposto, per detta parte e in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo Interno e comunque, indirettamente, quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti principali rischi di natura finanziaria:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall’emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico sistematico);
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
• il rischio di prezzo, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi, e quindi sui rendimenti, di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
• il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
• la stipulazione del contratto può comportare esplicitamente un rischio di cambio per le attività denominate in valute estere diverse dall’Euro o implicitamente per quelle attività che pur denominate in Euro trattano altre attività denominate in valute diverse dall’Euro (es. OICR).
Per le prestazioni collegate ai tre Fondi Interni il presente contratto non consente di consolidare annualmente i risultati economici conseguiti. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni resta a carico del Contraente e, di conseguenza, le prestazioni contrattuali e/o il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori ai premi pagati.
4 – Informazioni sull’impiego dei premi
I premi versati dal Contraente, al netto dei relativi costi ed in funzione delle scelte effettuate dal Contraente stesso potranno essere investiti in quattro Linee di Investimento ossia in quote di uno o più Fondi Interni all’Impresa di Assicurazione denominati BPM AZ 80, BPM AZ 50, BPM AZ 30, con successivo acquisto in parte o in toto di quote di OICR, e/o nella gestione interna separata denominata BPM Consolida.
Le quattro Linee di Investimento sono diversificate per composizione e profilo di rischio allo scopo di soddisfare le diverse esigenze del Contraente.
Una parte dei premi versati dal Contraente verranno utilizzati dall’Impresa di Assicurazione per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e, di conseguenza, tale parte che comprende anche i costi per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità), non concorre alla formazione del capitale.
5 – Prestazioni assicurative
Fenice Plus è un’assicurazione sulla vita di tipo unit linked e/o a prestazione rivalutabile a vita intera a premio unico (Tariffa 21LPA).
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
L’assicurazione, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento del contratto, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della garanzia e quella del decesso dell’Assicurato.
Un contratto di assicurazione a vita intera prevede, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, il maggiore tra i seguenti due importi:
(a) un importo pari al controvalore dell’investimento, così come definito successivamente;
(b) un ammontare pari alla somma dei premi pagati al netto delle spese di sottoscrizione, dei caricamenti effettivamente corrisposti e dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
Il controvalore dell’investimento si determina sommando al controvalore delle quote assicurate dei tre Fondi Interni, il capitale assicurato, espresso in Euro, collegato alla gestione interna separata, quest’ultimo rivalutato in base a quanto disposto dall’articolo 10 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate a BPM Consolida” delle Condizioni di Assicurazione.
La misura di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate alla gestione interna separata, una volta dichiarata al Contraente, si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto. Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una rivalutazione minima del capitale assicurato pari allo 0% (zero per cento) mensile.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo Interno.
Il valore unitario della quota, le caratteristiche dei Fondi Interni e le caratteristiche della gestione interna separata sono descritti di seguito.
Il controvalore delle quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di decesso.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di decesso si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o di borsa chiusa il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno di borsa aperta successivo.
L’entità delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti sono descritti nel dettaglio alla seguente sezione E.
Ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Il Contraente potrebbe ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
6 – Valore della quota dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse ai contratti qui descritti e relative ai tre Fondi Interni, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì.
In fase di perfezionamento del contratto, per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai tre Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (per esempio: ricevimento del premio da martedì 3 a lunedì 9, attribuzione mercoledì 11).
In corso di contratto, per i versamenti aggiuntivi successivi a quello di perfezionamento, ricevuti dal martedì al lunedì successivo la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai tre Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (per esempio: ricevimento del premio da martedì 3 a lunedì 9, attribuzione mercoledì 11).
Tutte le operazioni di disinvestimento connesse ai tre Fondi Interni da effettuarsi in corso di contratto per determinare l’ammontare della prestazione caso morte, l’importo del valore di recesso e riscatto nonché le operazioni di disinvestimento/investimento a seguito di uno switch, le cui richieste siano pervenute alla Compagnia entro la giornata di lunedì seguiranno lo stesso metodo e gli stessi tempi sopra descritti, ossia il calcolo del controvalore o del numero delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del primo mercoledì successivo a detto lunedì.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di premio investito destinato a ciascun Fondo Interno prescelto dal Contraente, per il relativo valore unitario della quota.
Il premio investito si determina riducendo il premio lordo versato delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano
M.F nonché sul sito internet della Compagnia all’indirizzo: www.bipiemmevita.it.
La Compagnia si riserva di variare detto quotidiano di pubblicazione dandone preventiva comunicazione al Contraente. I valori giornalmente pubblicati sono già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
7 – Opzioni di contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
La richiesta di opzione in rendita deve essere inoltrata alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale, ricevuta la quale la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente:
• una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
• la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI A CUI POSSONO ESSERE COLELGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
8 – Fondi Interni
a) La Compagnia ha istituito tre Fondi Interni denominati rispettivamente BPM AZ 80, BPM AZ 50 e BPM AZ 30.
b) L’operatività dei tre Fondi Interni è cominciata il 5 novembre 2003 e la loro durata è illimitata.
c) BPM AZ 80 è un fondo di tipo azionario, BPM AZ 50 è un fondo di tipo bilanciato/obbligazionario e BPM AZ 30 è un fondo di tipo obbligazionario misto.
d) La valuta di denominazione di tutti i Fondi Interni è l’Euro.
e) La gestione finanziaria dei Fondi Interni, che persegue una politica di investimento di lungo periodo, è finalizzata alla protezione e accrescimento dei premi investiti, compatibilmente con i profili di rischio assunti da ciascun Fondo.
f) L’orizzonte minimo temporale per tutti e tre i Fondi Interni è di lungo periodo (quindici anni).
g) Il profilo di rischio del fondo BPM AZ 80 è medio alto, il profilo di rischio del fondo BPM AZ 50 è medio basso, il profilo di rischio del fondo BPM AZ 30 è medio basso.
Il profilo di rischio viene stimato anche tenendo presente la volatilità delle quote del Fondo Interno o del benchmark. Al fine di valutare il grado di rischiosità finanziaria dei Fondi Interni si riporta di seguito una tabella in base alla quale vengono schematicamente rappresentati i profili di rischio.
Profilo di rischio dei Fondi Interni | Volatilità |
Basso | fino a 3% |
Medio-basso | da 3% a 8% |
Medio | da 8% a 15% |
Medio-alto | da 15% a 20% |
Alto | da 20% a 25% |
Molto-alto | oltre 25% |
h) La Compagnia, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di rischio indicati dal Regolamento dei Fondi Interni al quale è collegato il contratto, può investire il patrimonio del Fondo Interno in strumenti finanziari quotati e non quotati, OICR e liquidità.
L’entità delle prestazioni dipende dal valore della quota del/i Fondo/i Interno/i a cui dette prestazioni sono collegate, e che, a sua volta, è direttamente riconducibile al valore delle attività finanziarie che lo/li compongono.
L’oscillazione positiva ma anche negativa del valore delle attività finanziarie è strettamente collegata ai rischi insiti nella natura dell’investimento tra cui i principali sono: il rischio azionario, il rischio di tasso di interesse e di cambio, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e il rischio valorizzazione degli OICR.
Il patrimonio degli OICR facenti parte dell’attivo dei Fondi Interni, che investe in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari con esposizione in tutte le aree geografiche e in valuta anche diversa dall’Euro, viene gestito coerentemente con il “Regolamento dei Fondi Interni BPM AZ 80, BPM AZ 50 e BPM AZ 30”.
i) La Compagnia si riserva di investire il patrimonio dei tre Fondi Interni in OICR armonizzati, obbligazioni, azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% (cento per cento) delle attività dei Fondi stessi.
l) I Fondi Interni mirano ad ottimizzare nel tempo il rendimento finanziario per la tipologia di rischio sottostante. A tal fine ogni Fondo Interno è dotato di un benchmark che riassume gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio per tipologia e area geografica. Si rammenta che il rendimento esposto da tale parametro è da considerarsi al lordo di tasse e commissioni. L’asset allocation si basa sull’analisi fondamentale dei mercati e dei singoli titoli a cui si può aggiungere quella basata su modelli decisionali di tipo quantitativo. La Compagnia nell’attività di allocazione dei capitali si può avvalere di consulenti o di società di gestione specializzati appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
m) La Compagnia ha individuato un parametro di riferimento (benchmark) per ciascuno dei tre Fondi Interni.
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 80, la cui volatilità è stata calcolata alla data di redazione della presente Nota Informativa, è così composto:
Volatilità benchmark | Pesi Benchmark | Indici Benchmark | Codice Thomson Financial | Codice Bloomberg |
5,76% | 20,00% | MSCI WORLD IN EURO | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
40,00% | MSCI EUROPE | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 | |
10,00% | BANCA D'ITALIA LORDO BOT | ITSLBOT | ITGBOTG | |
5,00% | JPM GLOBAL GOVT IN EURO | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL | |
25,00% | JPM EMU AGGREGATE ALL MATH. | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC |
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 50, la cui volatilità è stata calcolata alla data di redazione della presente Nota Informativa, è così composto:
Volatilità Benchmark | Pesi benchmark | Indici benchmark | Codice Thomson Financial | Codice Bloomberg |
3,41% | 10,00% | MSCI WORLD IN EURO | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
25,00% | MSCI EUROPE | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 | |
10,00% | BANCA D'ITALIA LORDO BOT | ITSLBOT | ITGBOTG | |
5,00% | JPM GLOBAL GOVT IN EURO | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL | |
40,00% | JPM EMU AGGREGATE ALL MATH. | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC | |
10,00% | LEHMAN EURO-AGG. CORP.500MM (E) | LHAC5ME | N.A. |
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 30, la cui volatilità è stata calcolata alla data di redazione della presente Nota Informativa, è così composto:
Volatilità Benchmark | Pesi Benchmark | Indici Benchmark | Codice Thomson | Codice Bloomberg |
2,24% | 5,00% | MSCI WORLD IN EURO | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
15,00% | MSCI EUROPE | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 | |
20,00% | BANCA D'ITALIA LORDO BOT | ITSLBOT | ITGBOTG | |
5,00% | JPM GLOBAL GOVT IN EURO | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL | |
45,00% | JPM EMU AGGREGATE ALL MATH. | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC | |
10,00% | LEHMAN EURO-AGG. CORP.500MM (E) | LHAC5ME | N.A. |
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento dei Fondi Interni rispetto ai benchmark di riferimento.
n) I tre Fondi Interni sono ad accumulazione e quindi l’eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.
o) La Compagnia determina ogni mercoledì il valore unitario della quota di ciascun Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.
Qualora a causa di eventi di turbativa dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore della quota, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di calcolo.
Il regolamento dei tre Fondi Interni non prevede la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.
9 – Crediti di imposta
BPM AZ 80, BPM AZ 50 e BPM AZ 30 possono investire il proprio patrimonio in OICR soggetti a imposizione fiscale. Gli eventuali crediti d’imposta maturati nei tre Fondi Interni verranno trattenuti dalla Compagnia e non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.
D. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE A BPM CONSOLIDA
10 – Gestione interna separata
I premi o la parte di premio che, in funzione delle scelte effettuate dal Contraente e, al netto dei costi descritti nella presente Nota Informativa, confluiscono nella gestione interna separata BPM Consolida si rivalutano in funzione del rendimento realizzato dalla gestione stessa.
La valuta di denominazione di BPM Consolida è l’Euro.
La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.
Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è mensile e decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese.
BPM Consolida investe prevalentemente in titoli di Stato emessi in Euro a tasso variabile e fisso. L’acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzioni al rating degli emittenti.
Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio. Il Regolamento non prevede limiti di investimento.
BPM Consolida può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni e azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso.
Per la parte degli attivi destinati alle obbligazioni, la gestione è finalizzata ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito.
Per quanto concerne gli investimenti azionari, i titoli sono selezionati con l’ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto “valore” delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita. Il rischio di cambio rimane contenuto privilegiando gli attivi denominati in Euro.
La gestione degli attivi di BPM Consolida è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis 1 – 20122 Milano.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società di revisione di BPM Consolida è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A. – Viale Monte Rosa 91 – 20149 Milano.
Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM Consolida che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
11 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle prestazioni collegate a BPM Consolida
Il contratto qui descritto può essere collegato in parte o in toto ad una specifica gestione patrimoniale (gestione interna separata) denominata BPM Consolida.
Le attività di BPM Consolida sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Le porzioni di premio versate dal Contraente che, al netto dei caricamenti e delle spese di sottoscrizione (premi investiti), confluiscono nella gestione interna separata vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.
La misura di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato collegato alla gestione interna separata sarà pari al rendimento finanziario realizzato dalla gestione stessa in ogni periodo di osservazione, diminuito di una percentuale variabile, a totale discrezione della Compagnia, compresa tra 0,042% (zero virgola zero quarantadue per cento) e 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento).
Ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Il rendimento sopra descritto verrà attribuito al capitale assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello di calcolo.
Il beneficio finanziario così ottenuto viene definitivamente acquisito da parte del Contraente e, di conseguenza, il capitale assicurato non potrà mai risultare inferiore a quello del mese precedente.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione H contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
11.1 – Il “codice di riferimento” ed il “parametro di misurazione del capitale assicurato” Per agevolare la conoscenza nel tempo dell’ammontare del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata, la Compagnia invierà al Contraente, dopo la sottoscrizione del contratto e successivamente con cadenza annuale, una comunicazione contenente il “codice di riferimento”.
Il “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto, che può variare nel tempo, non è da intendersi quale prestazione assicurata, non è sostitutivo del capitale assicurato né tantomeno costituisce una prestazione aggiuntiva allo stesso, ma ha l’esclusiva funzione di consentire al Contraente di conoscere, in qualsiasi momento, l’ammontare in Euro del capitale assicurato rivalutato collegato alla gestione interna separata.
Infatti il Contraente, moltiplicando il “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto, per il “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM), pubblicato giornalmente sul quotidiano M.F., può determinare l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro, ossia la prestazione maturata con l’investimento collegato alla gestione interna separata, alla data del calcolo.
A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del capitale assicurato espresso in Euro determinato in funzione del “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto e del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM) ad una determinata data:
Codice di riferimento (CdF) | Parametro di misurazione (PdM) | Capitale assicurato espresso in Euro |
133,52 | 6,00 | € 801,12 |
La Compagnia si riserva di variare il quotidiano di pubblicazione del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM) previa comunicazione al Contraente.
Oltre alla pubblicazione giornaliera su un quotidiano del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM), la Compagnia provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale una comunicazione contenente:
• il “codice di riferimento” (CdF) attribuito all’inizio del periodo considerato;
• il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nella gestione interna separata nel periodo considerato;
• il nuovo “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto alla fine del periodo considerato. Questo dato costituisce il nuovo elemento da utilizzare per effettuare i calcoli descritti in precedenza.
E. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
12 – Costi
12.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
12.1.1 – Costi gravanti sul premio
Il premio effettivamente investito che determina la prestazione assicurata si calcola riducendo dei caricamenti il premio lordo corrisposto. I caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all’acquisizione, alla gestione del contratto ed al costo per la copertura caso morte.
Per l’assicurazione qui descritta i caricamenti sono pari al 2,0% (due per cento) del premio versato. Non sono previste spese per l’emissione del contratto o per l’ incasso dei premi.
Caricamenti 2,0%
Costi gravanti sul premio
12.1.2 – Costi per riscatto e switch
Non sono previsti costi in caso di riscatto anticipato del contratto.
In ogni anno solare i primi quattro switch sono gratuiti, i successivi hanno il costo di € 50,00 (cinquanta) cadauno.
12.2 – Costi gravanti sui Fondi Interni
Remunerazione dell’Impresa di assicurazione
BPM AZ 80 | |
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 1,5% |
Commissioni di overperformance | nessuna |
BPM AZ 50 | |
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 1,0% |
Commissioni di overperformance | nessuna |
BPM AZ 30 | |
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 0,5% |
Commissioni di overperformance | nessuna |
Tali costi, il cui rateo viene imputato a ciascun Fondo Interno settimanalmente, vengono prelevati dalle disponibilità di quest’ultimo nell’ultimo giorno di ogni mese.
Remunerazione della SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)
Poiché il patrimonio dei Fondi Interni viene investito anche in quote di OICR esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente, gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:
- le commissioni di gestione a carico di detti OICR nella misura massima del 2,0% su base annua;
- le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni OICR e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.
Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2006 le commissioni di incentivo diventeranno proporzionali alla dimensione dell’overperformance dell’OICR rispetto al proprio benchmark, ossia le commissioni di incentivo saranno, al massimo, pari al 10,0% dell’overperformance compresa tra 0,0% e 1,0% incluso, e al 20,0% dell’overperformance maggiore a 1,0%.
Altri costi
I Fondi Interni sono inoltre gravati delle spese di amministrazione e custodia delle attività dei Fondi stessi, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi su base annuale.
Gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Si rinvia al seguente punto 29 – “Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi Interni” per la quantificazione storica dei costi di cui sopra.
12.3 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata
0,083%
Costi massimi trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento mensile di BPM Consolida
Il rendimento conseguito dalla gestione interna separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti la gestione degli investimenti, l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della gestione interna separata.
13 – Misura e modalità di eventuali sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
14 – Regime fiscale
Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.
Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza. Inoltre la comunicazione annuale inviata al Contraente riporterà gli importi dei premi eventualmente versati nell’anno a copertura del rischio di morte.
Il presente contratto non consente la deducibilità fiscale dei premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:
a) se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’IRPEF, dall’imposta delle successioni e dall’imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato:
- in forma di capitale (a seguito di riscatto) sono soggette a un’imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
- in forma di rendita vitalizia di opzione, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodichè, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).
* Ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione.
F. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
15 – Modalità di perfezionamento del contratto di pagamento del premio e di conversione del premio in quote
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
L’addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Il pagamento del premio avverrà attraverso l’addebito dell’importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano
S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
In fase di perfezionamento del contratto, per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai tre Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (giorno di riferimento).
In corso di contratto, per i versamenti aggiuntivi successivi a quello di perfezionamento ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai tre Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (giorno di riferimento).
Il numero delle quote di partecipazione è attribuito a ciascun contratto dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto effettuando anche versamenti aggiuntivi.
In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e saranno convertiti, in funzione delle scelte del Contraente in:
• quote secondo le modalità previste all’articolo 12 – “Determinazione del numero di quote assicurate”
delle Condizioni di Assicurazione
e/o
• capitale assicurato collegato alla gestione interna separata in funzione del tasso di premio di tariffa.
Si considererà quale giorno di ricevimento di ogni versamento quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Società.
Qualora, in futuro, la Compagnia proponesse di effettuare versamenti di premi in nuovi Fondi Interni istituiti successivamente alla redazione della presente Nota Informativa, la Compagnia stessa si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo Fondo unitamente al regolamento di gestione.
16 – Lettera di conferma di investimento del premio
La Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, intesa come giorno a cui il valore delle quote si riferisce, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
La Compagnia provvederà ad inviare analoga comunicazione a seguito del versamento di premi aggiuntivi.
17 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni assicurate, esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare, totalmente o parzialmente, deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.
In caso di riscatto totale, la Compagnia liquiderà un capitale pari al controvalore dell’investimento, determinato dalla sommatoria del controvalore delle quote assicurate dei tre Fondi Interni e del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata, quest’ultimo rivalutato sino alla data della richiesta di riscatto.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo determinato il primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia così come stabilito dall’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.
Il Contraente che intende esercitare un riscatto parziale, deve indicare il numero delle quote e/o l’ammontare del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata che vuole riscattare nonché il Fondo Interno e/o la gestione interna separata presso cui riscattare.
Il riscatto parziale è consentito a condizione che il controvalore dell’investimento residuo non sia inferiore a € 1.800,00 (milleottocento).
In caso di riscatto parziale, la Compagnia liquiderà un capitale pari alla sommatoria del controvalore delle quote assicurate dei tre Fondi Interni che il Contraente intende riscattare e del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata che il Contraente intende riscattare, quest’ultimo rivalutato sino alla data della richiesta di riscatto.
La valorizzazione delle quote assicurate da riscattare viene effettuata il primo giorno di riferimento utile, successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della relativa richiesta così come stabilito dall’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.
L’assicurazione descritta nella presente Nota Informativa non prevede costi per il riscatto anticipato del contratto.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 14 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Galleria De Cristoforis 1 – 20122 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.
18 – Operazioni di switch
Il Contraente che intenda modificare l’indirizzo delle proprie scelte di investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può chiedere di trasferire, in parte o in toto, il controvalore delle quote e/o del capitale assicurato in una o più Linee di Investimento ad altre Linee di Investimento. Questa operazione è definita switch.
La richiesta di switch dovrà essere inoltrata per iscritto alla competente Agenzia della rete distributiva oppure alla Direzione Generale della Compagnia. In tale richiesta oltre agli elementi identificativi del contratto, il Contraente dovrà indicare:
• il numero delle quote assicurate che intende disinvestire;
• l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro collegato alla gestione interna separata che vuole disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la gestione interna separata da cui intende disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la gestione interna separata di destinazione;
• la percentuale del controvalore realizzato dal disinvestimento da conferire a ciascun Fondo Interno e/o alla gestione interna separata di destinazione.
La prima di queste operazioni può essere messa in atto trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto. Qualsiasi switch successivo al primo potrà essere effettuato trascorsi almeno trenta giorni da un’analoga precedente operazione.
Come indicato al punto 12.1.2 – “Costi per riscatto e switch”, le prime quattro operazioni di switch, effettuate in ciascun anno solare, saranno gratuite mentre le successive saranno gravate di una commissione pari a € 50,00 (cinquanta) ciascuna.
Ai fini dello switch il controvalore delle quote assicurate ed il numero di quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della relativa richiesta. Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di switch da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda, comunque, che la politica di investimento dei Fondi Interni e della gestione interna separata viene effettuata perseguendo obiettivi di medio-lungo termine e che, quindi, è opportuno utilizzare tale strumento in modo oculato.
Nel caso in cui l’Impresa intendesse proporre di effettuare switch in nuovi Fondi Interni o Comparti istituiti successivamente alla redazione della presente Nota Informativa, l’Impresa stessa si obbliga a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo Fondo Interno o Comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.
Successivamente ad ogni switch la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote rimborsate, il numero delle quote attribuite nonché i relativi valori unitari del giorno di riferimento.
19 – Revoca della Proposta/Polizza
Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di Assicurazione.
Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 12.1 – “Costi gravanti direttamente sul Contraente”.
20 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il perfezionamento del contratto si considera avvenuto il giorno in cui sia stata sottoscritta la Proposta/Polizza e sia stato corrisposto il relativo premio di perfezionamento.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia stessa della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’originale di polizza, delle eventuali appendici e della citata comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente, l’eventuale controvalore delle quote assicurate a cui verranno sommati la porzione di premio investito nella gestione interna separata e l’importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.
Il disinvestimento e la valorizzazione delle quote assicurate viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della sola richiesta di recesso da parte della Compagnia.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto al punto 8 – “Fondi Interni”.
In considerazione del fatto che i Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore è oscillante, sul Contraente grava un rischio finanziario derivante da una eventuale perdita di valore del controvalore delle quote dalla data di perfezionamento del contratto alla data di disinvestimento sopra riportata.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
21 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni A seguito della richiesta di recesso o riscatto totale, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all’articolo 14 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:
• originale di polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l’Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l’atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l’esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
• decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.
A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.
È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
Si rammenta che l’A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano – ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
22 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
23 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
24 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano – Fax 02-77.00.59.03 – reclami@bpmvita.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
25 – Ulteriore informativa disponibile
In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata, l’ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione nonché l’ultimo rendiconto della gestione di ciascuno dei Fondi Interni.
Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.
26 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa o nel regolamento dei Fondi Interni e/o della gestione interna separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione H e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, il numero ed il controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
c) il numero ed il controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
d) il numero ed il controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
e) il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
f) il numero ed il controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale e/o l’ammontare dei riscatti parziali delle prestazioni collegate a BPM Consolida nell’anno di riferimento;
g) il valore della prestazione maturata collegata a BPM Consolida alla data di riferimento dell’estratto conto;
h) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
i) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni collegate a detta gestione interna separata.
La Compagnia si impegna, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento, a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto al controvalore delle quote possedute alla fine dell’anno precedente, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
G. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI BPM AZ 80, BPM AZ 50 E BPM AZ 30
27 – Dati storici di rendimento
Fondo BPM AZ 30
6,4 %
5,8 %
3,3%
3,8%
3,2%
0,9 %
0,9 %
0,4 %
-0,8 %
19 95 199 6 19 97 199 8** 1999 2 00 0 200 1 2 00 2 20 03 **** 2 00 4
Rendim ento annuo quota Rendim ento annuo Benchm ark
Fondo BPM AZ 30
10 ,0 %
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0 %
-4,0 %
12 / 0 3 0 1/ 04 02/ 04 03/ 04 04/ 04 05/ 04 06/ 04 07/ 04 08/ 04 09/ 04 10 / 0 4 11/ 04 12 / 0 4
Benchm ark Quota
La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Fondo BPM AZ 50
11,8 %
6,4%
3,0%
2,1%
2,3 %
1,0%
0,0 %
-2,3%
-6,5 %
199 5 19 96 19 97 1998 ** 199 9 200 0 200 1 20 02 200 3**** 200 4
Rendimento annuo quota Rendimento annuo Benchmark
Fondo BPM AZ 50
10 ,0 %
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2 ,0 %
-4 ,0 %
Benchmark Quota
La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Fondo BPM AZ 80
10 ,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2 ,0%
-4 ,0%
12/ 03 01/ 0 4 0 2/ 04 0 3/ 0 4 04 / 04 05/ 04 0 6/ 04 0 7/ 0 4 08 / 04 09/ 04 10 / 0 4 11/ 04 12/ 04
Benchmark Quota
15,2 % | 15,8% | 22,8 % | 15,6% | 22,7% | -0,4 | % | 1,0% | 6,9% 3,0 % | |||
-7,3 | % | -0 ,6% % | |||||||||
- 16,6 |
Fondo BPM AZ 80
199 5 1996 19 97 1998 1999 2 000 200 1 2002 2003 **** 200 4
Rendimento annuo quota Rendimento annuo Benchmark
La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo include costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi
Inizio collocamento di BPM AZ 30, BPM AZ 50 e BPM AZ 80: 5 novembre 2003
28 – Dati storici di rischio
Fondi Interni | Rischio azionario dichiarato | Volatilità dichiarata anno 2004 | Volatilità benchmark anno 2004 | Volatilità quota anno 2004 |
Fondo BPM AZ 30 | AZ≤30% | 3,21% | 2,33% | 2,16% |
Fondo BPM AZ 50 | AZ≤50% | 6,14% | 3,52% | 3,76% |
Fondo BPM AZ 80 | AZ≤80% | 11,22% | 5,82% | 6,41% |
29 – Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondi Interni
BPM AZ 80 | 2002 | 2003 * | 2004 |
TER | - | 0,62% | 3,35% |
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2002 | 2003 * | 2004 |
commissioni di gestione | - | 0,24% | 1,50% |
commissioni di eventuale overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | - | 0,28% | 1,81% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | - | - | - |
spese di amministrazione e di custodia | - | 0,00% | 0,00% |
spese di revisione e certificazione del fondo | - | 0,10% | 0,03% |
spese di pubblicazione del valore della quota | - | 0,00% | 0,01% |
altri costi gravanti sul fondo | - | - | - |
BPM AZ 50 | 2002 | 2003 * | 2004 |
TER | - | 0,46% | 2,59% |
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2002 | 2003 * | 2004 |
commissioni di gestione | - | 0,16% | 1,00% |
commissioni di eventuale overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | - | 0,24% | 1,55% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | - | - | - |
spese di amministrazione e di custodia | - | 0,00% | 0,00% |
spese di revisione e certificazione del fondo | - | 0,06% | 0,03% |
spese di pubblicazione del valore della quota | - | 0,00% | 0,01% |
altri costi gravanti sul fondo | - | - | - |
BPM AZ 30 | 2002 | 2003 * | 2004 |
TER | - | 0,31% | 1,88% |
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2002 | 2003* | 2004 |
commissioni di gestione | - | 0,08% | 0,50% |
commissioni di eventuale overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | - | 0,21% | 1,37% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | - | - | - |
spese di amministrazione e di custodia | - | 0,00% | 0,00% |
spese di revisione e certificazione del fondo | - | 0,02% | 0,01% |
spese di pubblicazione del valore della quota | - | 0,00% | 0,00% |
altri costi gravanti sul fondo | - | - | - |
* Il TER riportato in tabella per l’anno 2003 si riferisce al solo periodo di attività (n° 8 settimane).
Il calcolo del TER evidenziato in tabella considera sia i costi direttamente posti a carico del fondo, sia quelli indirettamente sostenuti attraverso l’investimento nei singoli OICR sottostanti (TER degli OICR sottostanti).
Il TER di ogni singolo OICR è stato ponderato per la frazione di patrimonio del fondo in esso investito.
Il TER degli OICR sottostanti riportato in tabella per l’anno 2003 è stato rapportato al solo periodo di attività (n° 8 settimane).
Tutti i costi esposti sono stati rapportati al patrimonio netto medio.
I costi sopra riportati non tengono conto di quelli direttamente gravanti sul Contraente riportati al punto 12.1 – “Costi gravanti direttamente sul Contraente”.
30 – Turnover di portafoglio dei Fondi Interni
Il turnover di portafoglio di ciascun Fondo Interno è il rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari (al netto degli investimenti e disinvestimenti di quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni) e il patrimonio netto medio, rilevato settimanalmente alla data di valorizzazione della quota.
FONDO BPM AZ 30 | |||
2002 | 2003 | 2004 | |
Tasso di movimentazione del portafoglio | - | - 20,37% | 3,32% |
Peso % compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari del Gruppo Bipiemme | - | 0,00% | 0,00% |
FONDO BPM AZ 50 | |||
2002 | 2003 | 2004 | |
Tasso di movimentazione del portafoglio | - | - 24,67% | 7,80% |
Peso % compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari del Gruppo Bipiemme | - | 0,00% | 0,00% |
FONDO BPM AZ 80 | |||
2002 | 2003 | 2004 | |
Tasso di movimentazione del portafoglio | - | - 9,47% | 2,06% |
Peso % compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari del Gruppo Bipiemme | - | 0,00% | 0,00% |
Per l’anno 2003 il tasso evidenziato in tabella è funzionale alla fase di avvio dei Fondi Interni (novembre), caratterizzata da un’ alta giacenza di liquidità (non rilevante nel calcolo del turnover).
Gli strumenti finanziari in cui i Fondi Interni hanno investito pur essendo OICR del gruppo di appartenenza sono stati negoziati dalla Compagnia direttamente con la banca collocatrice senza l’aggravio di oneri di transazione dovuti ad intermediari.
H. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BPM CONSOLIDA
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate collegate a BPM Consolida e dei valori di riscatto previsti dal contratto.
L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti.
Le seguenti elaborazioni prevedono una durata ipotetica di trent’anni poiché in un’assicurazione a vita intera, la cui scadenza coincide con la morte dell’Assicurato, non è possibile stabilire a priori la durata del contratto.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).
Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0% (zero per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio unico di € 500.000,00
Anni trascorsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Premio unico 500.000,00 | Capitale assicurato alla fine dell'anno 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 | Valore di riscatto alla fine dell'anno 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 490.000,08 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Prelievo sul rendimento: 1,0%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,0% (tre per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio unico di € 500.000,00
Anni trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 500.000,00 | 504.722,61 | 504.722,61 |
2 | 519.887,49 | 519.887,49 | |
3 | 535.508,02 | 535.508,02 | |
4 | 551.597,88 | 551.597,88 | |
5 | 568.171,20 | 568.171,20 | |
6 | 585.242,46 | 585.242,46 | |
7 | 602.826,64 | 602.826,64 | |
8 | 620.939,17 | 620.939,17 | |
9 | 639.595,92 | 639.595,92 | |
10 | 658.813,22 | 658.813,22 | |
11 | 678.607,91 | 678.607,91 | |
12 | 698.997,35 | 698.997,35 | |
13 | 719.999,43 | 719.999,43 | |
14 | 741.632,54 | 741.632,54 | |
15 | 763.915,62 | 763.915,62 | |
16 | 786.868,22 | 786.868,22 | |
17 | 810.510,47 | 810.510,47 | |
18 | 834.863,05 | 834.863,05 | |
19 | 859.947,34 | 859.947,34 | |
20 | 885.785,32 | 885.785,32 | |
21 | 912.399,62 | 912.399,62 | |
22 | 939.813,57 | 939.813,57 | |
23 | 968.051,20 | 968.051,20 | |
24 | 997.137,26 | 997.137,26 | |
25 | 1.027.097,23 | 1.027.097,23 | |
26 | 1.057.957,41 | 1.057.957,41 | |
27 | 1.089.744,79 | 1.089.744,79 | |
28 | 1.122.487,25 | 1.122.487,25 | |
29 | 1.156.213,49 | 1.156.213,49 | |
30 | 1.190.953,07 | 1.190.953,07 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto
Condizioni di Assicurazione
Tariffa 21LPA
ASSICURAZIONE A VITA INTERA E A PREMIO UNICO
Articolo 1 – Obblighi della Compagnia
Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.
Articolo 2 – Perfezionamento del contratto e durata
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie e la data di decesso dell’Assicurato.
Articolo 3 – Prestazioni del contratto
In caso di decesso dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 – “Limitazioni ed Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore dell’investimento, ossia, in base alle scelte effettuate dal Contraente corrisponderà:
a) un capitale determinato rivalutato annualmente; oppure
b) un capitale determinato, rivalutato annualmente, più un capitale di importo variabile; oppure
c) un capitale di importo variabile.
Tuttavia, qualora il controvalore dell’investimento risultasse inferiore alla somma dei premi corrisposti al netto delle spese di sottoscrizione, dei caricamenti e dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto, la Compagnia rimborserà un importo minimo pari a detta somma.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo, rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di decesso.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della comunicazione di decesso si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni verrà pubblicato giornalmente su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
Articolo 4 – Opzioni del contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, eserciti il diritto di riscatto totale ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, pagabile fintanto che almeno una delle due teste sia in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.
Articolo 5 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle quote assicurate a cui verranno sommati la porzione di premio investito nella gestione interna separata e l’importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.
La valorizzazione delle quote assicurate viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
Si precisa che, in considerazione del fatto che i Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore è oscillante, sul Contraente grava un rischio finanziario derivante da una eventuale perdita di valore del controvalore delle quote dalla data di conclusione del contratto alla data di disinvestimento sopra riportata.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Articolo 6 – Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato ad eccezione delle ipotesi previste all’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Articolo 7 – Premio unico e versamenti aggiuntivi
All’atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico. É facoltà del Contraente, in qualsiasi momento in corso di contratto, effettuare versamenti aggiuntivi, definibili anche come premi aggiuntivi.
L’importo minimo del premio unico iniziale è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila). L’importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è pari a € 500,00 (cinquecento).
Il premio complessivamente investito si determina sottraendo i caricamenti al premio lordo versato.
Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
In questa ipotesi gli eventuali premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario e saranno convertiti in quote assicurate, secondo le modalità di seguito previste, e in capitale assicurato in funzione del tasso di premio di tariffa.
Il Contraente dovrà inoltre indicare a quali Linee di Investimento dovrà essere imputato ogni premio aggiuntivo.
Quale giorno di ricevimento di ogni versamento si considererà quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza delle garanzie ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.
Il Contraente che intende riscattare totalmente o parzialmente il contratto deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia.
Il Contraente che intende esercitare un riscatto parziale delle prestazioni assicurate, deve indicare nella relativa richiesta il numero di quote e/o l’ammontare del capitale assicurato che intende riscattare nonché le Linee di Investimento presso cui riscattare.
Il riscatto parziale è consentito a condizione che il controvalore dell’investimento residuo non sia inferiore a € 1.800,00 (milleottocento); in difetto, sarà consentito esclusivamente il riscatto totale.
Il valore di riscatto sarà pari alla somma del controvalore delle quote assicurate riscattate e dell’ammontare del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata riscattato.
Il controvalore delle quote riscattate è pari al numero di quote riscattate moltiplicato per il valore unitario della quota.
Il calcolo del controvalore delle quote da riscattare viene effettuato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della relativa richiesta. Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
In caso di riscatto totale il contratto si risolve e si estingue definitivamente.
Articolo 9 – Linee di Investimento
La Compagnia ha istituito quattro Linee di Investimento differenziate per tipologia degli impieghi e per rischiosità:
a) tre Fondi Interni denominati Fondo BPM AZ 80, Fondo BPM AZ 50, Fondo BPM AZ 30, ognuno dei quali è suddiviso in quote;
e
b) una gestione interna separata denominata BPM Consolida, non suddivisa in quote.
Il Contraente, in funzione della propria propensione al rischio ed alle attese di risultato, può diversificare i propri investimenti conferendo i premi versati, al netto di spese e caricamenti, anche in più Linee contemporaneamente.
I Regolamenti delle quattro Linee di Investimento sono allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione costituendone parte integrante e sostanziale.
Articolo 10 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate a BPM Consolida
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata BPM Consolida disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
La Compagnia riconosce una rivalutazione mensile del capitale assicurato collegato contrattualmente a BPM Consolida, in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Consolida, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura di rivalutazione mensile
La misura di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato collegato alla gestione interna separata sarà pari al rendimento finanziario realizzato dalla gestione stessa in ogni periodo di osservazione, diminuito di una percentuale variabile, a totale discrezione della Compagnia, compresa tra 0,042% (zero virgola zero quarantadue per cento) e 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento).
B) Rivalutazione del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata
Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile di cui al precedente punto A), ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese nell’ambito di ogni esercizio annuale.
La misura di rivalutazione sarà attribuita ai contratti in vigore aggiungendo al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza mensile una cifra ottenuta moltiplicando detto capitale per la misura mensile di rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura di rivalutazione mensile”.
La misura di rivalutazione definita al precedente punto “A) Misura di rivalutazione mensile” verrà applicata al capitale assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello del periodo di
osservazione in cui è stata calcolata ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
Articolo 11 – Giorno di riferimento dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse al contratto e relative ai tre Fondi Interni, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento, che coincide con la giornata di mercoledì.
Per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai tre Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo.
Tutte le operazioni di investimento e disinvestimento relative ai tre Fondi Interni, da effettuarsi in corso di contratto, la cui richiesta sia pervenuta alla Compagnia entro la giornata di lunedì, avverranno in base al valore unitario della quota del primo mercoledì successivo a detto lunedì.
Quale giorno di incasso del premio si considererà quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Articolo 12 – Determinazione del numero di quote assicurate
Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di premio investito destinato a ciascun Fondo Interno prescelto dal Contraente, per il relativo valore unitario della quota. Il premio investito si determina riducendo il premio lordo versato delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti.
L’operazione di conversione del premio in quote assicurate verrà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di incasso del premio da parte della Compagnia e in base al valore unitario della quota calcolato lo stesso giorno.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di pagamento del premio si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
La Compagnia invierà al Contraente, successivamente alla conversione del premio in quote, un’apposita comunicazione contenente l’importo del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di quote assicurate, il loro valore unitario nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
Articolo 13 – Passaggio tra Fondi (Switch)
Il Contraente che intenda modificare l’indirizzo del proprio investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può richiedere alla Compagnia di usufruire dell’operazione definita switch.
Lo switch comporta il trasferimento, totale o parziale, del valore maturato nelle Linee di Investimento di origine ad altre Linee di Investimento.
La prima di queste operazioni può essere eseguita trascorsi almeno tre mesi dalla data di conclusione del contratto. Qualsiasi operazione di switch successiva alla prima potrà essere effettuata trascorsi almeno trenta giorni da un’analoga precedente operazione.
La richiesta di switch dovrà essere inoltrata per iscritto alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia. In tale richiesta, oltre agli elementi identificativi del contratto, il Contraente dovrà indicare:
• il numero delle quote assicurate che intende disinvestire;
• l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro collegato alla gestione interna separata che vuole disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la gestione interna separata da cui intende disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la gestione interna separata di destinazione;
• la percentuale del controvalore realizzato dal disinvestimento da conferire a ciascun Fondo Interno e/o alla gestione interna separata di destinazione.
Il trasferimento tra le diverse Linee di Investimento prevede le seguenti operazioni:
• il calcolo del controvalore dell’investimento da trasferire dai Fondi Interni e/o dalla gestione interna separata di origine;
• la conversione dell’importo di cui al punto precedente in quote e/o in capitale assicurato delle Linee di Investimento di destinazione.
Ai fini dello switch, il controvalore delle quote assicurate ed il numero delle quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della relativa richiesta.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di switch da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita comunicazione che viene inviata al Contraente.
Le prime quattro operazioni di switch, effettuate in ciascun anno solare, saranno gratuite mentre le successive saranno gravate da una commissione pari a € 50,00 ciascuna. Il costo dello switch dovrà essere versato al momento della relativa richiesta.
Articolo 14 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia
A seguito della richiesta di recesso e riscatto totale delle prestazioni assicurate, per i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:
• originale di polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l’Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l’atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l’esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
• decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.
A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Articolo 15 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell’evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
• si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Articolo 16 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art. 1409 c.c.
Articolo 17 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Articolo 18 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 19 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Articolo 20 – Limitazioni ed esclusioni
Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio od omicidio dell’Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.
In questi casi il contratto si risolve e la prestazione per il caso di decesso sarà pari esclusivamente alla somma del controvalore delle quote e del capitale assicurato collegato alla gestione interna separata.
Regolamento dei Fondi Interni BPM AZ 80, BPM AZ 50 e BPM AZ 30
Articolo 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi Interni
La Compagnia ha istituito, secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, tre Fondi Interni di gestione di valori mobiliari a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento.
Tali Fondi sono denominati: Fondo BPM AZ 80, Fondo BPM AZ 50 e Fondo BPM AZ 30 e di seguito vengono anche definiti come “Fondi Interni” o più semplicemente “Fondi”.
Articolo 2 – Scopo e caratteristiche dei Fondi
Lo scopo della gestione di ciascun Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono.
Ogni Fondo costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Compagnia, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
I Fondi sono ad accumulazione e quindi l’eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.
Articolo 3 – Partecipanti ai Fondi
Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze correlate agli stessi in base alle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4 – Criteri di investimento dei Fondi Interni
FONDO BPM AZ 80
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di OICR di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore comunque non superiore all’80% del medesimo. La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno in:
• strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
• fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 80 è così composto:
Pesi Benchmark | Indici Benchmark | Codice Thomson Financial | Codice Bloomberg |
20,00% | MSCI World in Euro | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
40,00% | MSCI Europe | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 |
10,00% | Banca d'Italia lordo BOT | ITSLBOT | ITGBOTG |
5,00% | JPM Global Govt in Euro | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL |
25,00% | JPM Emu aggregate all math. | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC |
Il profilo di rischio di BPM AZ 80 è medio alto.
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento di BPM AZ 80 rispetto al proprio benchmark.
Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l’andamento del benchmark.
Il Fondo BPM AZ 80 è denominato in Euro.
FONDO BPM AZ 50
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto orientata sia verso valori mobiliari di tipo azionario (azioni, quote di OICR di tipo azionario) sia verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (obbligazioni, quote di OICR di tipo obbligazionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore comunque non superiore al 50% del medesimo.
La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno in:
• strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
• fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 50 è così composto:
Pesi Benchmark | Indici benchmark | Codice Thomson Financial | Codice Bloomberg |
10,00% | MSCI World in Euro | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
25,00% | MSCI Europe | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 |
10,00% | Banca d'Italia lordo BOT | ITSLBOT | ITGBOTG |
5,00% | JPM Global Govt in Euro | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL |
40,00% | JPM Emu aggregate all math. | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC |
10,00% | LEHMAN Euro-agg. corp.500mm (E) | LHAC5ME | N.A. |
Il profilo di rischio di BPM AZ 50 è medio basso.
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento di BPM AZ 50 rispetto al proprio benchmark.
Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l’andamento del benchmark.
Il Fondo BPM AZ 50 è denominato in Euro.
FONDO BPM AZ 30
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto orientata sia verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (obbligazioni, quote di OICR di tipo obbligazionario) sia verso valori mobiliari di tipo azionario (azioni, quote di OICR di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore comunque non superiore al 30% del medesimo.
La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno in:
• strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
• fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
Il benchmark di riferimento del Fondo BPM AZ 30 è così composto:
Pesi Benchmark | Indici benchmark | Codice Thomson | Codice Bloomberg |
5,00% | MSCI World in euro | MSWRLD$/USEURSP | MXWO |
15,00% | MSCI Europe | MSEROP$/USEURSP | MSDUE15 |
20,00% | Banca d'Italia lordo BOT | ITSLBOT | ITGBOTG |
5,00% | JPM Global Govt in Euro | JPMGIU$(RI)/USEURSP | JPMGGLBL |
45,00% | JPM Emu aggregate all math | JAGALLE(RI) | JPMGEMLC |
10,00% | LEHMAN Euro-agg. corp.500mm (E) | LHAC5ME | N.A. |
Il profilo di rischio di BPM AZ 30 è medio basso.
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento di BPM AZ 30 rispetto al proprio benchmark.
Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l’andamento del benchmark.
Il Fondo BPM AZ 30 è denominato in Euro.
Articolo 5 – Disposizioni comuni ai Fondi Interni
La gestione dei Fondi e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali delle attività che compongono i Fondi in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità.
La Compagnia si riserva la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ogni Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.
Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione di ciascun Fondo Interno.
I Fondi Interni descritti nel presente Regolamento potranno investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni descritti viene attualmente pubblicato giornalmente sul quotidiano M. F.. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
Articolo 6 – Valore complessivo netto del patrimonio dei Fondi Interni
La Compagnia determina ogni mercoledì il valore complessivo netto di ciascun Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’art. 8.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di riferimento;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• la liquidità è computata al nominale.
Articolo 7 – Valore unitario della quota
La Compagnia determina ogni mercoledì il valore unitario della quota di ciascun Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell’art. 6, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.
Qualora a causa di eventi di turbativa dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore della quota, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di calcolo.
Articolo 8 – Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni
Sono a carico dei Fondi Interni le seguenti spese:
a) la commissione di gestione pari all’1,5% annuo per il Fondo BPM AZ 80, all’1% annuo per il Fondo BPM AZ 50 ed allo 0,5% annuo per il Fondo BPM AZ 30. Tali commissioni vengono calcolate settimanalmente sul valore patrimoniale del Fondo al netto delle spese riportate nel seguente punto (b);
b) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo su base annuale.
Tali spese, il cui rateo viene imputato al Fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest’ultimo nell’ultimo giorno di ogni mese.
Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso. I crediti di imposta maturati nel Fondo Interno vengono trattenuti dalla Compagnia.
Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia in relazione alle quote di OICR iscritte nei Fondi Interni saranno riconosciute ai Fondi Interni stessi.
Poiché il patrimonio dei Fondi Interni viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:
- le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento nella misura massima del 2% su base annua;
- le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni fondi comuni di investimento e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.
Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2006 le commissioni di incentivo diventeranno proporzionali alla dimensione dell’overperformance dell’OICR rispetto al proprio benchmark, ossia le commissioni di incentivo saranno, al massimo, pari al 10,0% dell’overperformance compresa tra 0,0% e 1,0% incluso, e al 20,0% dell’overperformance maggiore a 1,0%.
Articolo 9 – Revisione contabile
I Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l’esatta valorizzazione delle quote.
Articolo 10 – Modifiche relative ai Fondi
Qualora, a seguito dei cambiamenti della normativa primaria o secondaria di riferimento o comunque al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell’interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare il presente Regolamento o i criteri di investimento dei Fondi, la Compagnia informerà per iscritto ciascun Contraente delle modifiche sopravvenute.
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida Fenice Plus
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia che viene contraddistinta con il nome BPM Consolida.
Art. 2 - Nella gestione interna separata BPM Consolida, in seguito definita anche “gestione”, confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.
Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all’ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 3 - La gestione interna separata BPM Consolida è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- i dodici rendimenti mensili conseguiti dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Art. 4 - Ciascun rendimento mensile della gestione, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di ciascun mese, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.
Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza di ciascun mese compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d’acconto fiscali e al netto delle spese specifiche per la gestione degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d’acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio si intende la somma della giacenza media mensile dei depositi in numerario, della consistenza media mensile degli investimenti in titoli nonché della consistenza media mensile di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.
Art. 5 - Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile di cui all’articolo precedente, il periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno del mese nell’ambito di ogni esercizio che decorre dal 1 novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno di certificazione.
Art. 6 - La Compagnia si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.
condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
diritto del beneficiario
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
prestito
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riattivazione
Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
rischio di interesse
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
rischio di liquidità
Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
rischio di performance
Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
rischio di prezzo
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
trasformazione
Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA – DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
polizza unit-linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – PREMIO E PRESTAZIONI
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
controassicurazione dei premi
Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.
garanzia complementare (o accessoria)
Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’assicurato è in vita. Al decesso dell’assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio annuo
Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio complessivo (o lordo)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio di perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio di riferimento
Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.
premio periodico
Premio versato all’inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici predeterminati.
premio rateizzato o frazionato
Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
fusione di gestioni separate
Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – POLIZZE UNIT LINKED
benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
categoria
Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
composizione del fondo
Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.
costo di overperformance
Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
costo di switch
Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
costo massimo
Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
data di valorizzazione
Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
dati storici
Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l’importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari)
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
fondo di fondi
Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.
fondo interno
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fusione di fondi
Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.
lettera di conferma di investimento dei premi
Lettera con cui la società comunica al contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
obiettivo di rendimento
Vedi “benchmark”.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
overperformance
Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
premio complessivo
Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.
premio investito
Premio, al netto delle componenti di costo e dell’eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l’acquisto di quote del fondo interno o di OICR.
profilo di rischio
Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
qualifica
Particolare caratteristica del fondo d’investimento a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un’ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del fondo. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al contraente.
quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal contraente.
regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
rischio di base
Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.
rischio finanziario
Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
società di gestione del risparmio (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
sostituzione (o trasferimento) del fondo
Vedi “switch”.
switch
Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
total expenses ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la
frequenza di valorizzazione della quota.
valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
valore complessivo del fondo
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
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Il trattamento è diretto all’espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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