PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM/SPAZIO NEUTRO)
IN FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Tra l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (di seguito ASSC) nella persona del Direttore generale e Legale Rappresentante Dott. [ - ] xxxx x [ - ] XX [ - ] xxxxxxxxxxx per la carica in Via Xxxxxxx 2 in Casalpusterlengo
e
il Sig. nato a il e residente in Via n. in qualità di Rappresentante Legale del/della con sede legale in Via n° (di seguito soggetto accreditato) quanto in possesso dei requisiti richiesti, si stipula il seguente patto di accreditamento.
Art. 1 - Oggetto
Il presente patto regola i rapporti tra l’ASSC ed il soggetto accreditato, per l’erogazione delle prestazioni relativamente ai servizi di:
▪ assistenza educativa scolastica AES
▪ assistenza domiciliare minori/disabili ADM/SPAZIO NEUTRO
Più in particolare ha per oggetto il coordinamento, la gestione, l’organizzazione, l’erogazione e la rendicontazione degli interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92. Il servizio viene erogato nell’ambito dei comuni della Provincia di Lodi in forza di convenzione con il Comune di Casalpustelengo per la fruizione dei servizi territoriali forniti da ASSC. Quanto sopra nel pieno rispetto dell’art. 1655 del C.C. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 circa il riconoscimento del soggetto accreditato della direzione, organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane, senza vincolo di subordinazione nei confronti di ASSC, nonché del rischio d’impresa. I servizi dovranno essere svolti nel rispetto, oltre che di quanto previsto nel presente accordo anche della normativa nazionale e regionale di settore, anche se sopravvenuta.
Art. 2 - Durata
Il presente patto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2023
Art. 3 – Rapporti economici
Il valore orario del voucher è di € 19,00 (diciannove) oltre ad IVA se dovuta. Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente a seguito di valutazione circa la corretta e regolare esecuzione del servizio.
Art. 4 – Norme generali
L'organizzazione accreditata:
- accetta la procedura di assegnazione del voucher sociale prevista dall’ASSC
- si impegna a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di categoria per i propri dipendenti
- attua i Piani di assistenza a seguito della richiesta di cittadini residenti nel territorio comunale, accettando il voucher trasmesso dall’ASSC e rispettando i tempi di avvio previsti
- accetta i sistemi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti
- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali richieste da parte di personale qualificato
- applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente
- si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del presente patto, esonerando l’ASSC ed i singoli comuni da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio
- si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti a Suo carico previsti dal D.Lgs 81/08 L’organizzazione accreditata si impegna inoltre a garantire le seguenti condizioni:
a. Qualora l’utente beneficiario del voucher opti per la scelta di un altro soggetto accreditato, la presente organizzazione proseguirà nell’erogazione del servizio con le modalità indicate nel voucher fino alla effettiva presa in carico dell’utente da parte del nuovo soggetto prescelto.
b. Gli operatori impiegati devono essere in possesso di idoneo titolo di qualificazione professionale:
▪ Per AES uno dei seguenti titoli:
o Diploma di Educatore professionale e/o Laurea in Scienze dell’Educazione
o in materie Pedagogiche o Psicologiche o titolo equipollente
o Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado e con comprovata esperienza lavorativa in servizi educativi da almeno due anni
▪ Per ADM/SPAZIO NEUTRO uno dei seguenti titoli:
o Diploma di Educatore professionale e/o Laurea in Scienze dell’Educazione
o in materie Pedagogiche o Psicologiche;
o Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado e con comprovata esperienza lavorativa in servizi educativi da almeno due anni
Il fornitore deve garantire la presenza di un coordinatore tecnico gestionale del servizio che assicuri il raccordo e il collegamento con ASSC, curando in particolare l'interfaccia con il Servizio Sociale al fine di garantire gli obiettivi e gli interventi previsti nei PAI nonché i compiti di consuntivazione/valutazione delle attività e il coordinamento degli operatori.
c. Trasmettere e aggiornare i curricula del personale impiegato nel servizio in oggetto
d. Comunicare in tempo utile all'Assistente Sociale di riferimento dell'utente l'eventuale sostituzione dell’operatore per assenze, malattie, ecc.
e. Contenere il turnover dei propri educatori nell'ottica della maggiore continuità del servizio.
f. Garantire la copertura assicurativa in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del presente patto, pena l'applicazione di una penale da € 1.000,00 a € 1.500,00 in caso di modifica dei termini e delle condizioni previsti al suddetto articolo
g. Sostituire tempestivamente il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del Servizio a seguito di contestazoine formale da parte di ASSC, pena l'applicazione di una penale da € 500,00 a € 1.000,00.
h. Attivare il servizio entro tre giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, opportunamente concordata, entro 48 ore.
i. Il Servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00
j. Il fornitore non può modificare di propria iniziativa il piano di assistenza: le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con l'assistente sociale di riferimento.
k. Il servizio non può essere sospeso in alcun modo, pena revoca immediata dell'accreditamento, fatta salva l'applicazione di penali da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 1.500,00 per ogni intervento non effettuato.
l. Attivare il servizio entro i termini previsti, pena l'applicazione di una penale da € 300,00 a € 500,00.
Art. 5 – Risorse umane
ln relazione al personale utilizzato, il rapporto di lavoro intercorrerà esclusivamente con il soggetto accreditato. Pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con ASSC, restando quindi a totale carico del soggetto accreditato tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Il soggetto accreditato si obbliga a garantire la continuità educativa ed assistenziale mediante l’impiego del medesimo personale, ove possibile, per tutta la durata dell’accreditamento.
Prima dell’inizio del servizio, il soggetto accreditato dovrà trasmettere ad ASSC l’elenco degli operatori specificando, per ciascun servizio, il personale di cui intende avvalersi, con le relative qualifiche professionali e inquadramento contrattuale, depositando contestualmente copia dei titoli di studio di ciascuno. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni.
Nell’esecuzione del contratto, ASSC si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti e delle qualifiche richieste dal patto di accreditamento. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe, sia per l’erogazione delle prestazioni agli utenti che per i momenti di coordinamento - progettazione. Trattandosi di attività a contatto con minori, il soggetto accreditato dovrà garantire, in relazione al personale utilizzato, il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 4/03/2014,
n. 39. Il personale incaricato dovrà mantenere una condotta personale irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie) con cui sarà in contatto nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni. Nell’espletamento del servizio saranno adottate dall’soggetto accreditato, e dagli eventuali suoi collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le azioni e le strategie individuate dalle specifiche norme in materia di “Anticorruzione”, previste da leggi e regolamenti, nonché dal Codice di comportamento adottato da ASSC ai sensi del DPR
n. 62/2013. A tal fine, il soggetto accreditato si obbliga, nell’esecuzione del presente patto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il predetto Codice di comportamento. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per ASSC la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. E’ fatto divieto a tutto il personale incaricato di rilasciare informazioni e dati relativi alle attività svolte, senza la preventiva autorizzazione della referente di ASSC. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell’utenza, il soggetto accreditato, previa segnalazione di ASSC, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le segnalazioni e le richieste di ASSC in tal senso saranno impegnative per il soggetto accreditato. Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere tenuto con sé dal lavoratore durante l’orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati identificativi. E’ vietato utilizzare operatori per i quali sia stata precedentemente chiesta la sostituzione o l’allontanamento da parte di ASSC, fatte salve specifiche deroghe accettate formalmente da ASSC su proposta motivata del soggetto accreditato. E’ altresì vietata l’accettazione di forme di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti dei servizi o loro parenti.
Art. 6 - Risorse umane – Trattamento giuridico
L’orario di lavoro dei singoli incaricati sarà strutturato secondo le esigenze organizzative e di funzionamento dei singoli servizi, e, di norma, articolati entro l’arco orario giornaliero massimo compreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00, dal lunedì al sabato. Per assicurare stabilità ai servizi erogati e al fine di salvaguardare il rapporto operatore-utente, il soggetto accreditato si impegna ad assicurare, per ogni servizio e per tutta la durata del contratto, fatte salve cause di forza maggiore, il medesimo personale, con lo scopo di garantire la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando il più possibile i fenomeni di turnover. Nello svolgimento delle attività affidate, il soggetto accreditato dovrà garantire regolarità e puntualità ed assicurare il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale in possesso della medesima qualifica.
Il soggetto accreditata si impegna a sostituire il proprio personale in caso di assenze temporanee dovute a cause diverse, superiori ai 2 giorni lavorativi, salvo deroghe autorizzate da ASSC. In caso di assenze dell’alunno, senza preavviso, all’educatore scolastico saranno riconosciute le ore di servizio previste su quell’alunno in quella giornata, fino ad un massimo di dieci giorni per ogni anno scolastico. L’educatore deve svolgere le predette attività nel contesto scolastico. In ogni caso il soggetto accreditato potrà rendicontare e, previo controllo, fatturare esclusivamente le ore autorizzate dalla referente di ASSC. In situazioni di particolare gravità, segnalate e precisate in fase di programmazione dell’intervento/servizio, il soggetto accreditata dovrà garantire l’assoluta continuità dell’erogazione del servizio, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente a qualunque titolo. Nel caso di mancata sostituzione del personale, protratta oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi, ASSC potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento. Il soggetto accreditato si impegna, nei limiti del possibile, a garantire le sostituzioni con operatori, i quali, in ragione della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potranno garantire adeguata continuità nel servizio. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo al soggetto accreditato. Eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, richiedono l’immediata rimozione delle loro cause e la sostituzione degli operatori con altra figura in possesso delle caratteristiche richieste: il soggetto accreditato dovrà provvedere, entro il termine massimo di 10 giorni, alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo e che, a insindacabile giudizio di ASSC, dovrà essere immediatamente rimosso dall’incarico. L’inosservanza di tale impegno e del termine indicato costituiscono grave inadempienza rispetto al patto di accreditamento. Per quanto riguarda la presenza di operatori durante l'effettuazione di uscite e viaggi d'istruzione degli alunni seguiti, si precisa che: per le uscite didattiche che si svolgono durante l’orario di servizio dell’educatore, si considera implicita l'autorizzazione; per le uscite didattiche di un giorno, che necessitano di un incremento dell'orario giornaliero di assistenza, il soggetto accreditato garantisce la presenza
dell’operatore riconoscendo un massimo di 8 ore di servizio giornaliere, previa autorizzazione richiesta formalmente dall'Istituzione scolastica e dal soggretto accreditato ad ASSC. IL soggetto accreditato deve prevedere, per tali attività, l’estensione della copertura assicurativa del proprio personale; per i viaggi d'istruzione di più giorni, qualora la Scuola non possa garantire la presenza di un accompagnatore, dovranno essere presi accordi con ASSC per le opportune valutazioni. Il personale incaricato deve essere adeguatamente informato e formato relativamente ai rischi propri del servizio, nonché delle cautele da adottare. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese del soggetto accreditato ai controlli sanitari previsti per le specifiche categorie professionali dalla normativa vigente. In ogni momento ASSC potrà disporre o richiedere l’accertamento del possesso di tali requisiti. Laddove tali requisiti siano prioritariamente ascrivibili al soggetto, il soggetto accreditato ha l’obbligo di vigilare sul persistere degli stessi per tutta la durata contrattuale (es. patente di guida). Il soggetto accreditato dovrà altresì fornire al personale il materiale e i mezzi strumentali necessari all’erogazione del servizio, garantendo l’utilizzo di prodotti conformi alla normativa vigente. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio; il soggetto accreditato è responsabile della sicurezza dei dati e si impegna a formare adeguatamente i propri operatori ed a vigilare affinché non utilizzino notizie e informazioni di cui siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.
Art. 7 - Risorse umane – trattamento economico
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice civile, è fatto obbligo al soggetto accreditato di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del patto. Il soggetto accreditato assicurerà agli operatori impegnati la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore, e riconoscerà gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite “ad personam”. L’obbligo di cui al primo comma vincola il soggetto accreditato anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse. Nel caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali. Qualora sottoscrittrice del patto sia una Cooperativa Sociale, nell’applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 142/01 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare
o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).
Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). Il soggetto accreditato è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, dei soci lavoratori. A tal fine, ASSC potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione dei suddetti obblighi.
Per eventuali inadempienze ASSC ricorrendo i presupposti di legge, procederà a risolvere il patto di accreditamento.
Art. 8 - Attività in remoto per situazioni emergenziali
In considerazione dell’evoluzione della situazione sanitaria del Paese e delle conseguenti misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19, il soggetto accreditato deve prevedere la continuità dei progetti educativi in essere in stretto raccordo con i percorsi Didattici a Distanza che potrebbero essere previsti dalle scuole di ogni ordine e grado. Qualora non sia possibile la frequenza scolastica per tutti o per parte degli alunni cui è destinato il servizio oggetto del presente patto, gli interventi dovranno essere erogati attraverso modalità a distanza. Il soggetto accreditato si impegna a fornire a tutto il personale educativo account istituzionali dedicati (ed esempio mail, servizi di Google, ecc.). Gli interventi erogati interamente con modalità a distanza dovranno essere rimodulati ed approvati dalla referente da ASSC caso per caso. Laddove per ragioni legate a particolari e gravi difficoltà/fragilità dell’alunno, all’impossibilità della famiglia di accedere alla più comune dotazione tecnologica in ragione di situazioni socioeconomiche particolarmente svantaggiate, l’intervento educativo potrà essere erogato al domicilio dell’alunno previo condivisione del progetto d’intervento tra la referente della ASSC e il Coordinatore dell’ente accreditato. Le predette modalità di espletamento del servizio possono essere, fatti salvi gli opportuni e necessari adeguamenti, anche in altre situazioni emergenziali.
Art. 9 – Attività di back office
I servizi oggetto del presente patto sono caratterizzati, seppur in misura differente, dall’articolazione delle attività sia con tempi destinati all’intervento diretto con l’utenza, sia con tempi destinati ad attività indiretta (BACK-OFFICE), consistente in momenti di programmazione, verifica, formazione e supervisione. In tale attività indiretta deve essere altresì ricompreso il tempo necessario alla redazione dei documenti previsti dal presente patto, al loro costante aggiornamento ed alle successive verifiche, alla partecipazione a incontri di programmazione o riunioni con le scuole e con eventuali specialisti, alla redazione delle
relazioni intermedie e finali e ad ogni altra incombenza non riconducibile all’attività diretta con l’utente, ma necessaria al buon espletamento del servizio. Per ciò che riguarda la predetta attività indiretta, i costi sono a completo carico del soggetto accreditato e sono parte degli importi orari omnicomprensivi offerti in sede di accreditamento per la realizzazione del servizio.
Art. 10 – Attività di controllo
L’ASSC esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del Patto di Accreditamento. Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento. Sono riconosciute ad ASSC ampie facoltà di verifica e di controllo in merito: alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente; al regolare e buon funzionamento dei servizi; all'efficienza e all'efficacia della gestione; all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro; al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti del soggetto accreditato; al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di segreto professionale. Tale funzione di controllo verrà svolta ordinariamente per conto di ASSC dal proprio referente del servizio che interviene nei confronti del coordinatore del soggetto accreditato per l’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari e per l’immediata rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi. Il soggetto accreditato dovrà, su richiesta di ASSC di fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. Il soggetto accreditato potrà altresì avanzare proposte per eventuali modifiche e integrazioni relative alla modalità organizzative di erogazione delle prestazioni e quant’altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi erogati. Resta salva la preventiva e insindacabile valutazione di ASSC, che potrà accogliere o meno le proposte avanzate. Qualora ASSC riscontrasse omissioni o gravi negligenze nell'adempimento degli obblighi di cui al presente patto, quali, ad esempio: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni previste ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore; grave inosservanza delle disposizioni in vigore che provochi pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli utenti e del personale in servizio; provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al Legale Rappresentante del soggetto accreditato che dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo ulteriore avviso con PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile.
Art. 11 - Spese
Il patto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Qualsiasi spesa inerente o conseguente sarà a carico del soggetto accreditato.
Art. 12 – Responsabilità - Assicurazioni
Il soggetto accreditato effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, e dovrà adottare, nel corso dell’esecuzione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari, atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, ivi compresa ASSC, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il soggetto accreditato è responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell’esecuzione del servizio, esonerando ASSC da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. L’ente accreditato risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di ASSC. A tal fine, Il soggetto accreditato si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del presente patto, con primaria compagnia, specifica Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi – compresa ASSC – connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente patto, compresi i rischi per danneggiamenti, provocati da incuria, negligenza, imperizia o imprudenza, agli impianti, alle attrezzature e agli immobili. La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;
R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata. L’esistenza di tale polizza non libera l’ente accreditato dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia: resta fermo pertanto in capo al soggetto accreditato e l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto accreditato ad ASSC prima della stipula del presente patto.
Art 13 – Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dal soggetto accreditato nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, il soggetto accreditato è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, e dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation). Dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata ad ASSC. Laddove richiesto, il soggetto accreditato (anche tramite propri
dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei formati specificati da ASSC e secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation). I dati potranno essere trattati dal soggetto accreditato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente patto, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679. Per tutto quanto concerne la presente procedura, il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. Si potrà contattare il Dpo al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxx.xxx ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere dell’ente accreditato per perfezionare la procedura di accreditamento. I dati forniti vengono trattati esclusivamente da parte di ASSC e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale di ASSC coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i soggetti che partecipano alla procedura di accreditamento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.
Art 14 – Pagamento dei corrispettivi e tracciabilità
L’ente accreditato rendiconterà mensilmente ad ASSC, entro e non oltre il 10 del mese successivo, le ore complessive di servizio effettivamente prestate dal proprio personale. A tal fine, l’ente accreditato xxxxxxx, al termine del mese, il prospetto riepilogativo delle ore effettuate, sottoscritto dall’operatore e vistato dal proprio coordinatore e dal docente, a conferma della regolare effettuazione delle prestazioni svolte. La referente di ASSC validerà il flusso dei dati rendicontati. Acquisiti i prospetti l’ente accreditato potrà procedere con la fatturazione. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del competente Ufficio di ASSC farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento fissati in 60 giorni. ASSC segnalerà, tramite PEC, eventuali incongruità riscontrate tra la fattura ricevuta e la documentazione inerente i servizi effettuati e i flussi validati e indicherà il tempo massimo a disposizione del soggetto accreditato per le necessarie correzioni. Si precisa che l’IVA verrà saldata da ASSC direttamente all’Erario nel regime dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 – DM 23/01/2015). L’ente accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti
correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ASSC, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione del patto, ha facoltà di sospendere i pagamenti al soggetto accreditato cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente patto. ASSC si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), ai sensi della normativa vigente. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l’ente accreditato non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna altra pretesa.
Art. 15 – Clausola D.lgs. 231/2001
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.Lgs. 231/2001. ASSC informa di aver adottato un proprio Codice di comportamento disponibile sul sito internet di ASSC nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.Lgs. 33/13 che il soggetto accreditato dichiara di accettare e osservare. Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza. Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto. Il soggetto accreditato mette a disposizione di ASSC i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
Art. 16 – Lotta contro il lavoro clandestino
Per l’esecuzione dei servizi, l’Ente accreditato dichiara che il proprio personale assegnato all’esecuzione dei servizi, è e sarà impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile. Il soggetto accreditato dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le
ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale. Peraltro nell’ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia l’intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, il soggetto accreditato garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità per tutta la durata della conduzione del servizio. Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto di ASSC di risolvere in ogni caso il presente patto.
Art. 17 – Xxxxx di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente patto, si applicano per quanto compatibili le misure contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, il soggetto accreditato dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d’opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione e Provincia, ambito del piano di zona in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente patto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutto il periodo di efficacia del presente patto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di sottoscrizione del patto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.
ART. 18 – Clasole finali
Il patto di accreditamento decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31/08/2023. Ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 60 giorni. Ove dovessero insorgere controversie tra ASSC e il soggetto accreditato in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente patto, le stesse dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Il soggetto accreditato non potrà comunque sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto ad ASSC, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno definite in sede civile presso il competente Foro di Lodi.
Data _
Letto, confermato e sottoscritto