GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CAPITOLATO SPECIALE
GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CAPITOLATO SPECIALE
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E RISCHI DIVERSI (INCENDIO/FURTO)
CONTRAENTE
COMUNE DI NUORO XXX XXXXX 00
00000 XXXXX (XX)
PARTITA IVA 00053070918
EFFETTO: ore 24.00 del 30.09.2007
SCADENZA ANNUA ore 24.00 del 30.09 di ogni annualità SCADENZA ore 24.00 del 30.09.2010
SOMMARIO
SEZIONE I 3
DEFINIZIONI 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 4
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 4
ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA 4
ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 4
ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE 5
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO 5
ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO 5
ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO 5
ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO 6
ART. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO 6
ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX 0
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX 7
ART. 12 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 7
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE 8
ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO 8
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO 8
ART. 16 - FORO COMPETENTE 8
ART. 17 - ONERI FISCALI 8
ART. 18 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA ANCHE PER L'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI) 8
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 9
ART. 20 - MASSIMALI DI GARANZIA 9
ART. 21 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA 10
ART. 22 - MEZZI DA ASSICURARE 10
ART. 23 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO 10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA 11
A) CARICO E SCARICO 11
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO 11
C) RC DEI TRASPORTATI 11
D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA 11
E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE 11
CONDIZIONI SPECIALI (valide soltanto se espressamente richiamate) 12
A) FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA 12
B) BONUS/MALUS 12
C) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ 12
SEZIONE II 13
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI 13
ART. 24 - ESTENSIONE TERRITORIALE 13
ART. 25 - DENUNCIA DEI SINISTRI 13
ART. 26 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 13
ART. 27 - ALTRE ASSICURAZIONI 14
ART. 28 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 14
ART. 29 - IMPOSTE E TASSE 14
ART. 30 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 14
ART. 31 - RINVIO 14
GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI 14
GARANZIA FURTO 14
ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE 15
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 15
ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI 15
CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI 16
EVENTI SPECIALI E NATURALI 16
GARANZIA CRISTALLI 16
RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO 16
GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO 16
RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO 16
GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO 16
FURTO CON RITROVAMENTO 16
ELENCO MEZZI DA ASSICURARE 17
CATEGORIA 17
MARCA E MODELLO 17
Alim 17
TARGA 17
CV/HP 17
KW 17
X.XX 17
CC 17
POSTI 17
B/M 17
VALORE 17
SEZIONE I DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per LEGGE
la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
per REGOLAMENTO
il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
per IMPRESA o SOCIETA’
l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia
CONTRAENTE
il soggetto che ha stipulato il contratto
per ASSICURATO
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione
per PROPRIETARIO
l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
per CONDUCENTE
la persona fisica alla guida del veicolo
per TARIFFA
la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
ART. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del
D. Lgs. 30/04/1992 n. 285; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 3 –DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a
farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dei mancato rispetto di tale obbligo.
ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.09.2007 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.
ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO
L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.
ART. 7 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.
Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza dei certificato di assicurazione.
E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
ART. 8 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio. L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
ART. 9 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 15.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore dei Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio dei premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.
All'atto della sospensione l'impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia RCA., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
ART. 11 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
▪ la denominazione dell'impresa;
▪ il nome
▪ denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
▪ il numero dei contratto di assicurazione;
▪ la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
▪ i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
▪ la firma dell'assicuratore.
L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
▪ sospensione della garanzia nel corso del contratto;
▪ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
▪ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
▪ contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
▪ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
▪ furto del veicolo senza ritrovamento.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
ART. 12 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
ART. 13 – GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per ì legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
ART. 14 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata triennale dalle ore 24,00 del 30.09.2007 alle ore 24,00 del 30.09.2010 con scadenze anniversarie al 30/09 di ogni anno. Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.
E’ facoltà del Contraente nei 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una “proroga tecnica”, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.
ART. 17 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 18 – CLAUSOLA BROKER (VALIDA ANCHE PER L'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI)
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA ASSIPAROS SpA.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA ASSIPAROS SpA, e in particolare:
- Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
- È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.
Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione all'Impresa stessa.
- La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.
- Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- Il Broker provvederà a versare alla Compagnia aggiudicataria del servizio assicurativo i premi pagatigli dal Contraente entro il 10° giorno del mese successivo alla data di pagamento ed al netto delle provvigioni spettantigli . Il Broker inoltre comunicherà tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.
Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali.
Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima.
Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.
- Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso l'impresa degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia (anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente) e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.
- Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
ART. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 20 – MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute. ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con un massimale di Euro 6.000.000,00= per autocarri e autobus e di Euro 3.000.000,00= per tutti gli altri veicoli.
ART. 21 – ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente oppure ad Associazioni che gestiscono servizi per conto del Contraente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
ART. 22 – MEZZI DA ASSICURARE
Come da allegato elenco
ART. 23 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 44 comma 4 della Legge 23/12/1994 n. 724.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
A) CARICO E SCARICO
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 800.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
C) RC DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE
L’Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione,
• nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
CONDIZIONI SPECIALI (valide soltanto se espressamente richiamate)
A) FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda dei danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
B) BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla la alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n, 106 dell'08.05.93).
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
C) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
ART. 24 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
ART. 25 – DENUNCIA DEI SINISTRI
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.
L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.
ART. 26 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.
ART. 27 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
ART. 28 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni.
Tale articolo non riguarda la garanzia R.C.A..
ART. 29 – IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.
ART. 30 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alla Impresa devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 31 – RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.
GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:
▪ incendio
▪ fulmine
▪ scoppio od esplosione
▪ caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.
L'impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.
L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
GARANZIA FURTO
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:
▪ furto tentato o consumato;
▪ rapina.
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina,
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di Euro 100,00
ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l’Impresa adeguerà le somme assicurate:
▪ per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
▪ per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L’adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non ricuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
▪ se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
▪ non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
▪ dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
▪ non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
▪ dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
▪ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
▪ subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
▪ alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
▪ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI
EVENTI SPECIALI E NATURALI
Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di Euro 100,00
GARANZIA CRISTALLI
Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.
La garanzia e’ prestata con un limite di risarcimento pari ad € 500,00 per sinistro.
RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO
L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto dei veicolo con il limite di Euro 150,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.
GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO
(valida solo per le autovetture)
L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari: alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO
L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di Euro 150,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO
L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
▪ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento dei sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
▪ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
FURTO CON RITROVAMENTO
L'Impresa, in caso di furto totale dei veicolo assicurato, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
▪ il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
▪ il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
▪ le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 250,00 complessive per sinistro.
ELENCO MEZZI DA ASSICURARE
PARCO MEZZI COMUNE DI NUORO | |||||||||||||
N° | Classe Veicolo | Marca e tipo del veicolo | Targa o Telaio | Alimentazione | C.V. o X.xx o C.C. | Posti | Forma Contrattuale | Classe di merito | Anno prima immatricolazione | Capitale Assicurato per I/F /1000 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | 1 | Fiat Panda Young | BL904RB | B | 12 | BM | 3 | 12/2000 | 3.250 | ||||
2 | 1 | Fiat Panda | BL903RB | B | 12 | BM | 1 | 12/2000 | 3.000 | ||||
3 | 1 | Kia JA Sportage | BJ775ZE | B | 20 | BM | 4 | 10/2000 | 10.000 | ||||
4 | 1 | Kia Pride | BJ776ZE | B | 15 | BM | 4 | 10/2000 | 5.400 | ||||
5 | 1 | Kia Pride | BJ777ZE | B | 15 | BM | 4 | 10/2000 | 5.400 | ||||
6 | 6 | Bremach (anticendio) | NU 192790 | G | 23 | BM | 9 | 06/1990 | 9.400 | ||||
7 | 1 | Fiat Panda 1000 | NU 228170 | B | 12 | BM | 2 | 06/1993 | 700 | ||||
8 | 1 | Fiat Panda 1000 | NU 228171 | B | 12 | BM | 2 | 06/1993 | 700 | ||||
9 | 1 | Fiat Panda 1000 | NU 228172 | B | 12 | BM | 6 | 06/1993 | 700 | ||||
10 | 1 | Fiat Panda | NU 234350 | B | 12 | BM | 8 | 06/1993 | 700 | 1 | |||
11 | 1 | Fiat Panda | NU 234351 | B | 12 | BM | 8 | 06/1993 | 700 | 1 | 1 | ||
12 | 1 | Fiat Panda | NU 238155 | B | 13 | BM | 3 | 06/1994 | 3.200 | ||||
13 | 1 | Fiat Panda | NU 238160 | B | 13 | BM | 6 | 06/1994 | 3.200 | 1 | |||
14 | 1 | Fiat Panda | NU 238836 | B | 12 | BM | 3 | 06/1994 | 3.200 | ||||
15 | 1 | Fiat Uno | AA095MG | B | 12 | BM | 4 | 06/1995 | 2.000 | ||||
16 | 1 | Fiat Panda | AA714MK | B | 12 | BM | 5 | 06/1996 | 3.000 | ||||
17 | 1 | Fiat Panda 1000 | NU 228169 | B | 12 | BM | 2 | 06/1993 | 700 | 1 | |||
18 | 2 | Piaggio Ape CAR | NU 27903 | B | cc 218 | BM | 9 | 06/1992 | 1.400 | ||||
19 | 2 | Piaggio Porter | AJ024XD | G | q15 | BM | 9 | 06/1996 | 2.100 | ||||
20 | 2 | Piaggio Porter | AJ481XD | G | q15 | BM | 15 | 06/1996 | 2.100 | 1 | |||
21 | 2 | Piaggio Porter | AJ482XD | G | q15 | BM | 9 | 06/1996 | 2.100 | ||||
22 | 2 | Piaggio Porter | AJ484XD | G | q 15 | BM | 9 | 06/1996 | 2.100 | ||||
23 | 2 | Fiat Iveco 190 | NU 137210 | G | q 180 | BM | 9 | 06/1984 | 1.800 | ||||
24 | 4 | Fiat 35 (autopiattaforma) | NU 164087 | G | q 35 | F.Pejus | 9 | 06/1987 | 700 | ||||
25 | 2 | Fiat Ducato | NU 228175 | G | q 26 | B.M. | 9 | 06/1993 | 2.900 | ||||
26 | 4 | Xxxxxxxx 2000 | AA 217 | G | q 36 | F.Pejus | 11 | 06/1990 | 3.600 | ||||
27 | 2 | Piaggio Porter | AZ789RB | G | q 15 | B.M. | 9 | 06/1998 | 5.800 | ||||
28 | 2 | Piaggio Porter | AZ788RB | G | q 15 | B.M. | 9 | 06/1998 | 5.800 | ||||
29 | 2 | Piaggio Porter | AZ138RC | G | q 15 | B.M. | 9 | 06/1998 | 5.800 | ||||
30 | 2 | Piaggio Porter | AZ137RC | G | q 15 | B.M. | 12 | 06/1998 | 5.800 | 1 | |||
31 | 1 | Fiat Panda | AV949RA | B | cv12 | B.M. | 6 | 06/1998 | 5.800 | ||||
32 | 2 | Fiat Iveco 35.10 | AZ 648RC | G | q. 35 | B.M. | 12 | 06/1998 | 10.000 | ||||
33 | 2 | Fiat Iveco 35.10 | AZ931RC | G | q. 35 | B.M. | 18 | 06/1998 | 10.000 | 1 | 4 | ||
34 | 2 | Fiat Iveco 35.10 | AZ107RD | G | q. 35 | B.M. | 12 | 06/1998 | 10.000 | ||||
35 | 2 | Piaggio Porter | BA488YA | G | q. 15 | B.M. | 9 | 06/1998 | 5.800 |
N° | Classe Veicolo | Marca e tipo del veicolo | Targa o Telaio | Alimentazione | C.V. o X.xx o C.C. | Posti | Forma Contrattuale | Classe di merito | Anno prima immatricolazione | Capitale Assicurato per I/F /1000 | 2004 | 2005 | 2006 |
36 | 1 | Fiat Panda | BA702YB | B | cv12 | B.M. | 10 | 06/1998 | 4.800 | ||||
37 | 1 | Fiat Panda | BE747TG | B | cv12 | B.M. | 10 | 10/1999 | 3.200 | 1 | |||
38 | 1 | Fiat Punto Star | XX000XX | X | xx00 | X.X. | 7 | 07/1999 | 8.300 | ||||
39 | 1 | Fiat Punto | BD345YJ | B | cv14 | B.M. | 7 | 07/1999 | 8.300 | ||||
40 | 4 | Fiat Iveco (carroattrezzi) | BA652YA | G | q. 120 | F.Pejus | 11 | 09/2000 | 60.000 | ||||
41 | 1 | Fiat Panda 4x4 trekking | BL902RB | B | cv15 | B.M. | 8 | 12/2000 | 4.300 | ||||
42 | 1 | Fiat Panda 1000 | NU238159 | B | cv12 | B.M. | 7 | 05/1994 | 3.200 | 1 | |||
43 | 2 | Hyundai XKF | BL489RD | G | q24 | B.M. | 9 | 04/2001 | 12.250 | ||||
44 | 1 | Lancia Lybra | BL801RD | G | cv19 | B.M. | 1 | 05/2001 | 19.800 | ||||
45 | 3 | Honda Pantheon | AY97608 | G | cc125 | B.M. | 7 | 04/2003 | 2.750 | ||||
46 | 3 | Honda Pantheon | AY97609 | G | cc125 | B.M. | 7 | 04/2003 | 2.750 | ||||
47 | 3 | Honda Pantheon | AY97610 | G | cc125 | B.M. | 10 | 04/2003 | 2.750 | ||||
48 | 3 | Honda Pantheon | AY97611 | G | cc125 | B.M. | 10 | 04/2003 | 2.750 | ||||
49 | 1 | Fiat Punto | DB882LX | B | 14 | B.M. | 14 | 06/2006 | 6.400 | ||||
50 | 1 | Fiat Punto | DB881LX | B | 14 | B.M. | 14 | 06/2006 | 6.100 | ||||
51 | 1 | Fiat Panda | DB884LX | B | 13 | B.M. | 14 | 06/2006 | 6.300 | ||||
52 | 1 | Fiat Panda 4x4 | DB883LX | B | 14 | B.M. | 14 | 06/2006 | 9700 | ||||
53 | 3 | Piaggio Ape | X22SRR | B | cc50 | B.M. | 14 | 02/2007 | 4.250 | ||||
54 | 3 | Piaggio Ape | X22SRP | B | cc50 | B.M. | 14 | 02/2007 | 4.250 | ||||
55 | 3 | Honda Deuville | DD45613 | B | 680cc | B.M. | 14 | 06/2007 | 7.760 | ||||
56 | 3 | Honda Deuville | DD45615 | B | 680cc | B.M. | 14 | 06/2007 | 7.760 |
1 Autovettura
2 Autocarro/motocarro
3 Motociclo/ciclomotore
4 Veicolo Speciale
5 ScuolaBUS
6 Autopromiscuo
1. N.B.: le classi di merito B/M e i valori dei mezzi sono attinenti l’annualità in corso ;
I dati definitivi saranno comunicati successivamente alla Società risultata aggiudicataria affinché si determini il premio definitivo.