Attività Produttive
Attività Produttive
Attività di vendita › Esercizi di vicinato
Descrizione
Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.
Requisiti
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.
Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011.
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare:
Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs .59/2010:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Altri requisiti:
disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro); destinazione urbanistica.
agibilità dei locali
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Adempimenti
SETTORE ALIMENTARE
REGIME AMMINISTRATIVO ( TABELLE ALLEGATE AL D. LGS. 222/2016
1.2 ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell’ attività di vendita, è necessario presentare:
SCIA PER L'ESERCIZIO DI VICINATO
Scheda anagrafica Documento d'identità
Notifica Sanitaria da inoltrare alla ASL tramite il Suap e relativi allegati . Alla notifica sanitaria dovrà anche essere allegata l'attestazione di versamento di Euro 50,00 per diritti SIAN (Banca BNL-IBAN: IT 03A0100539040000000218000- intestato ad Azienda ASL RMF -Dipendenza di Civitavecchia- Causale:Diritti SIAN) Attestazione di possesso requisiti professionali
Ricevuta di versamento diritti SUAP Titolo di disponibilità dell'immobile
Per comunicare il SUBINGRESSO (variazioni dell’attività quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) è necessario presentare:
COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITA';
Scheda anagrafica
Notifica Sanitaria da inoltrare alla ASL tramite il Suap e relativi allegati. Attestazione di possesso requisiti professionali
Attestazione di versamento diritti Suap
Per comunicare la CESSAZIONE dell’attività è necessario presentare:
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA';
Notifica Sanitaria da inoltrare alla ASL tramite il Suap e relativi allegati. Attestazione di versamento diritti Suap
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
SETTORE NON ALIMENTARE
REGIME AMMINISTRATIVO ( TABELLE ALLEGATE AL D. LGS. 222/2016
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell’ attività di vendita, è necessario presentare:
SCIA PER ESERCIZIO DI VICINATO
Scheda Anagrafica ; Planimetria in scala 1:100;
Attestazione di versamento di SUAP Titolo di disponibilità dell'immobile
Per comunicare SUBINGRESSO nell'esercizio dell' attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) è necessario presentare:
COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITA'
Documento di identità
Ricevuta di versamento diritti di Suap
Per comunicare CESSAZIONE nell'esercizio dell' attività è necessario presentare:
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA';
Attestazione di versamento diritti di Suap
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
PAGAMENTO DIRITTI SUAP
L’importo da pagare ammonta a:
euro 100,00 per apertura;
euro 50,00 per subingresso/variazione ; euro 80, 00 per trasferimento
euro 10,00 per cessazione
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
CONTO CORRENTE POSTALE N. 16593022 INTESTATO ACOMUNE DI CAPENA BONIFICO BANCARIO COD. IBAN XX00X0000000000000000000000 INTESTATO A COMUNE DI CAPENA-TESORERIA COMUNALE -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO
CAUSALE: DIRITTI SUAP
SANZIONI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa. Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio
delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Normativa
Non presente