REGOLAMENTO GENERALE PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
REGOLAMENTO GENERALE PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 05/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.55 del 11/11/2013, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2017)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Principi informatori
Art. 3 Responsabile del procedimento Art. 4 Forma dei contratti
Art. 5 Cessione del contratto e subappalto Art. 6 Durata e rinnovo
Art. 7 Inadempimento
Art. 8 Clausola compromissoria Art. 9 Prezzi
Art. 10 Variazione dei contratti in corso di esecuzione Art. 11 Accordo quadro
Art. 12 Sistemi dinamici di acquisizione Art. 13 Garanzie
Art. 14 Spese contrattuali
Art. 15 Clausole ambientali e sociali
Art. 16 Convenzioni con cooperative sociali di tipo B) Art. 17 Appalti riservati
Art. 18 Sponsorizzazioni – principi generali Art. 19 Accesso
Art. 20 Gerarchia delle fonti
TITOLO II - COMPETENZE PROCEDIMENTO
Art. 21 Programmi, atti fondamentali e competenza Art. 22 Determinazione a contrattare
Art. 23 Documentazione antimafia
Art. 24 - Aggiudicazione e conclusione dei contratti Art. 25 Stipulazione
Art. 26 Ufficiale rogante Art. 27 Diritti di segreteria
Art. 28 Imposta di xxxxx, registrazione, trascrizione
TITOLO III - METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 29 Scelta del contraente
Art. 30 Scelta dei criteri di aggiudicazione
Art 31 Procedura ristretta semplificata per l’aggiudicazione di lavori pubblici Art. 32 Procedura negoziata
Art. 33 Contenuto del bando e della lettera d’invito
Art. 34 Forme di comunicazione e pubblicità nelle procedure con bando
Art. 35 Riparto delle competenze nella predisposizione degli atti delle procedure Art. 36 Riparto delle competenze nelle procedure di particolare complessità
Art. 37 Composizione e funzionamento del seggio di gara nelle procedure aperte e ristrette Art. 38 Nomina e funzionamento della Commissione Giudicatrice nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 39 Invito alle procedure negoziate concorrenziali Art. 40 Procedure telematiche
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OPERE PUBBLICHE
Art. 41 Accordi di programma e conferenze di servizi Art. 42 Avvio dell'attività negoziale
Art. 43 Redazione dei progetti
Art. 44 Affidamento di servizi per la realizzazione di opere o lavori pubblici Art. 45 Finanziamento delle opere pubbliche
Art. 46 Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche Art. 47 Disposizioni relative alla finanza di progetto
TITOLO V - ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Art. 48 Contratti di cottimo
Art. 49 Scelta del contraente e forma del contratto di cottimo Art. 50 Acquisto di forniture e servizi in economia
TITOLO VI - I CONTRATTI ESCLUSI DI CUI ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 51 Principi
Art. 52 Criterio di aggiudicazione
Art. 53 Soggetti ammessi alle gare e requisiti di partecipazione Art. 54 Controlli
Art. 55 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 56 Termine di ricezione delle domande di partecipazione
Art. 57 Composizione e funzionamento del seggio di gara nelle procedure ad evidenza pubblica
Art. 58 Verifica anomalia Art. 59 Cauzioni
Art. 60 Volontariato
TITOLO VII - ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art. 61 Acquisto di beni immobili (Abrogato) Art. 62 Modalità di alienazione degli immobili Art. 63 Partecipazione alla gara
Art. 64 Diritto di prelazione Art. 65 Aste deserte
Art. 66 Vendita con procedura negoziata diretta Art. 67 Stipulazione dell’atto
Art. 68 Proroga dei termini
Art. 69 Revoca dell’aggiudicazione Art. 70 Locazione da terzi (Abrogato) Art. 71 Locazione a terzi (Abrogato)
Art. 72 Concessioni di beni immobili (Abrogato)
Art. 73 Immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (Abrogato)
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 Adeguamento e revisione Art. 75 Abrogazione di norme.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune; non si applica alle convenzioni urbanistiche.
2. Agli appalti di servizi di cui all’All. IIB del D.Lgs. 163/06 (di seguito Codice dei contratti pubblici) si applicano, per le procedure di affidamento, le norme contenute nel Titolo VI del presente Regolamento.
3. Per gli incarichi professionali è adottata apposita regolamentazione anche con riferimento alle procedure.
Art. 2 Principi informatori
1. L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza ed efficacia, anche attraverso una adeguata programmazione.
2. Il Comune dispone idonei mezzi per l'informazione e l'accesso dei cittadini; il diritto di accesso è disciplinato dal successivo articolo 19 e da apposito Regolamento.
3. L’Amministrazione promuove l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con caratteristiche etico ambientali connotati da criteri ispirati alla promozione dello sviluppo sostenibile e ad esigenze di equità sociale, nonché di tutela della salute e dell’ambiente.
4. L’Amministrazione promuove la cultura della sicurezza nei contratti pubblici sia attraverso il rispetto della normativa in materia che mediante apposita formazione.
5. Al fine di realizzare l’acquisizione di lavori, servizi e forniture alle migliori condizioni di mercato sono utilizzate adeguate forme di pubblicità delle procedure di gara e criteri di scelta del contraente tali da incentivare il confronto concorrenziale.
Art. 3 Responsabile del procedimento
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico deve essere indicato un Responsabile unico del procedimento (RUP).
2. Il RUP è il Dirigente del settore interessato al contratto o altro dipendente da lui nominato.
3. Il RUP segue l’intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell’Amministrazione comunale, provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, cura i rapporti con i soggetti interessati e con tutti gli altri organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
4. La direzione dell’esecuzione del contratto è affidata, di regola, all’ufficio del RUP o al RUP stesso. Qualora l’esecuzione del contratto avvenga presso uffici diversi da quello del RUP, in ciascun ufficio deve essere nominato un responsabile per l’esecuzione che è preposto all’attività di vigilanza e controllo e riferisce tempestivamente al RUP circa l’adempimento puntuale della prestazione.
5. Il Responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
Art. 4 Forma dei contratti
1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo o di atto pubblico su consenso delle parti.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 i contratti possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:
a. con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
b. per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
c. per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare.
d. con atto bilaterale contestuale.
3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.
Art. 5 Cessione del contratto e subappalto
1. Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
2. Il subappalto è ammesso nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite; il RUP deve curare il pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza e corretta remunerazione del lavoro.
Art. 6 Durata e rinnovo
1. Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.
3. Tutti i capitolati ed i contratti per la fornitura continuativa di beni e servizi contengono apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuità del servizio, impegni l’aggiudicatario alla scadenza del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la fornitura o il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a 120 gg.
Art. 7 Inadempimento
1. Il RUP e il Responsabile dell’esecuzione curano che il contraente provveda all’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il RUP può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.
3. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
4. I capitolati e i contratti devono prevedere l’applicazione di penali per l’inadempimento totale o parziale delle prestazioni.
5. L'applicazione della penale nonché la tempestiva escussione delle garanzie fideiussorie è di competenza del RUP o del Dirigente dal quale lo stesso è stato nominato, anche su segnalazione del responsabile dell’esecuzione.
Art. 8 Clausola compromissoria
E' ammesso il ricorso all'arbitrato solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati nel capitolato.
Art. 9 Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti di appalto ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi e forniture deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi. La revisione viene operata sulla base dell’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi. La revisione non può essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella esecuzione.
4. La determinazione dei prezzi viene effettuata sulla base di specifiche analisi effettuate dall’Ufficio o in riferimento al prezzario regionale o ad altre pubblicazioni ufficiali.
5. Onde valutare la congruità dei prezzi dei beni e dei servizi da acquistare ed al fine di realizzare tali acquisizioni alle migliori condizioni, deve essere esperita ogni opportuna indagine di mercato, sulla base delle rilevazioni disponibili ed in mancanza con ogni altro mezzo utile, ivi comprese eventuali gare meramente esplorative. In tale ricerca possono essere acquisiti i prezzi delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. – Centrale acquisti del Ministero dell’Economia.
6. Per i lavori pubblici si applica la vigente normativa di settore in materia di prezzi.
Art. 10 Variazione dei contratti in corso di esecuzione
1. I contratti e i capitolati devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
2. Per i lavori pubblici si applica la vigente normativa di settore.
Art. 11 Accordo quadro
1. Al fine di razionalizzare l’acquisto di beni e servizi, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, il Comune può concludere accordi quadro con uno o più operatori economici.
2. L’accordo quadro è il contratto in cui è lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni ferma restando l’indicazione dell’importo massimo delle prestazioni stesse.
3. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni o elenchi prezzi regionali.
4. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:
a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo;
b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale, né la precisa quantificazione;
c) per i lavori di manutenzione.
5. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni salvo in casi eccezionali debitamente motivati.
6. Le modalità delle prestazioni e le condizioni economiche possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni, anche in via telematica.
7. Nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici, per la scelta dell’operatore economico si privilegia il criterio di rotazione.
8. Nell'ambito delle proprie competenze, il dirigente adotta la determinazione di indizione in cui:
- se si tratta di accordo quadro da concludere con più operatori economici specifica le modalità di scelta degli operatori da invitare;
- individua le modalità ed i criteri di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, eventualmente prevedendo il confronto competitivo tra gli operatori partecipanti.
9. Alla determinazione di indizione sono allegati:
- un disciplinare tecnico, contenente le modalità di svolgimento della prestazione;
- lo schema dell'atto di accordo quadro, contenente gli elementi contrattuali dell'accordo. Art. 12 Sistemi dinamici di acquisizione
1. L’Amministrazione favorisce sistemi di acquisito che assicurano il confronto competitivo tra le aziende, l’economicità, la trasparenza, l’efficacia, la semplificazione. In particolare l’Amministrazione potrà prioritariamente utilizzare strumenti quali i mercati elettronici della P.A. e i sistemi telematici di acquisizione di beni, servizi e lavori promossi e/o predisposti anche a livello regionale.
2. Per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le unità ordinanti utilizzano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o il mercato elettronico del Comune, nei quali sono abilitati fornitori di beni e servizi per le diverse categorie merceologiche, in conformità delle vigenti disposizioni.
Art. 13 Garanzie
1. Per la partecipazione alle procedure di gara indette dal Comune è necessaria la prestazione di una cauzione provvisoria nella misura determinata dalla legge o in difetto dal bando di gara; per le procedure in economia il RUP, tenuto conto dell’importanza e del contenuto dell’obbligazione oggetto dell’affidamento, può prescindere dalla richiesta di cauzione provvisoria. Per l’affidamento di servizi di cui all’allegato II B del codice dei contratti valgono le norme di cui al Titolo VI.
2. Tutti coloro che contraggono obbligazioni con il Comune sono tenuti a prestare cauzione definitiva per l'adempimento, nella misura prevista dalla legge.
3. La cauzione può essere prestata nelle forme previste dall’art. 75 del Codice dei contratti. Non sono ammessi versamenti in contanti.
4. Il Comune accetta e promuove la presentazione di cauzioni in forma telematica sia con polizze sottoscritte digitalmente, sia tramite strumenti informatici che garantiscano la provenienza e l’integrità delle stesse.
5. Le cauzioni rilasciate per LL.PP. devono prevedere una durata commisurata ai 12 mesi successivi all’ultimazione dei lavori. Il responsabile del procedimento cura che le garanzie permangano fino all’emissione del collaudo provvisorio.
6. Lo svincolo della cauzione provvisoria ai non aggiudicatari viene effettuato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque all’esito dei controlli sull’aggiudicatario.
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario verrà svincolata in sede di stipula del contratto, previa produzione della cauzione definitiva.
Art. 14 Spese contrattuali
1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è sopportata dalle parti contraenti secondo quanto previsto dalle leggi o dalle consuetudini, salvo che, per esplicita convenzione, esse siano poste a carico di una delle parti.
2. L'Amministrazione indicherà al contraente l'importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.
3.Verrà effettuata debita rendicontazione delle spese sostenute. Art. 15 Clausole ambientali e sociali
1. Negli atti di gara per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, il Comune può inserire, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, apposite clausole ispirate a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, purché tali clausole siano collegate all’oggetto dell’appalto o della concessione e a condizione di non alterare le finalità economiche dell’appalto o della concessione.
2. In materia di clausole ambientali si applicano le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa regionale.
3. L’Amministrazione può inserire nel capitolato d’oneri specifiche tecniche, a connotazione sociale, a cui devono rispondere l’attività o il prodotto oggetto di gara.
4. L’Amministrazione può altresì prevedere, negli atti di gara, particolari condizioni di esecuzione del contratto, specificamente sanzionate in caso di inadempimento, consistenti, in particolare, nell’impiego di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo, di lavoratori in cassa integrazione o di soggetti svantaggiati.
5. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione può prevedere, nel bando, nella lettera di invito o nel capitolato, la possibilità per i concorrenti di presentare varianti all’opera, ai beni o al servizio oggetto del contratto, che oltre a soddisfare i requisiti minimi specificati negli atti di gara, presentino anche caratteristiche volte al soddisfacimento di specifiche esigenze sociali. La presentazione di tali varianti è facoltativa ma ad essa viene riservato uno specifico punteggio secondo quanto indicato negli atti di gara.
6. L’Amministrazione può altresì inserire, negli atti di indizione della gara per l’affidamento di servizi, qualora non vi sia disposizioni di maggiore garanzia della continuità occupazionale, apposite clausole volte a promuovere la continuità occupazionale, mediante l’attribuzione di specifici punteggi in relazione al numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente si impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio.
Art. 16 Convenzioni con cooperative sociali di tipo B)
1. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative Sociali di tipo B iscritte negli apposti Albi regionali o, comunque, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione in detti Albi - aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate da impiegare nell’esecuzione della prestazione stessa.
2. La possibilità di convenzioni dirette, senza previo esperimento di gara, è ammessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione, fino all’importo di 100.000,00 Euro previa presentazione di un progetto secondo la vigente normativa nazionale e regionale.
3. Per la fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria l’Amministrazione, in sede di programmazione, può riservare la partecipazione alla gara alle sole cooperative di tipo B).
Art. 17 Appalti riservati
1. La partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, o di porzione degli stessi, in considerazione del loro oggetto, può essere riservata in sede di programmazione agli operatori economici:
a) aventi tra le proprie finalità statutarie l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che impieghino nella propria organizzazione almeno il 50% di tali soggetti;
b) che si avvalgano, ai fini dell’esecuzione dello specifico appalto, di programmi di lavoro che coinvolgano una quota maggioritaria di lavoratori disabili anche, eventualmente, attraverso accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale come le cooperative di cui alla Legge n. 381/1991.
Art. 18 Sponsorizzazioni – principi generali
1. Le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali il comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati alla collettività, alla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico culturale, nonché alla realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo–sperimentale.
2. Le iniziative di sponsorizzazione oltre a essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata, devono essere conformi e coerenti con la natura istituzionale e l’immagine del comune, devono produrre per l’Amministrazione risparmi di spesa o maggiori entrate anche in termini di acquisizione di beni, servizi o forniture.
3. Le sponsorizzazioni possono riguardare le attività, i beni, i servizi, le opere pubbliche inserite negli atti o strumenti di programmazione dell’ente.
4. L’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor definendo di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa e dell’intervento; l’Amministrazione può altresì accogliere offerte spontanee provenienti da soggetti terzi giudicate di interesse pubblico previa valutazione delle componenti economiche, qualitative e organizzative della proposta che dimostrino la convenienza per la PA.
5. La scelta dello sponsor da parte dell’Amministrazione avviene sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità efficacia, economicità e proporzionalità.
6. I soggetti che intendono partecipare alle procedure di sponsorizzazione bandite dal Comune devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla normativa vigente per la stipula di contratti con la pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale ove richiesti, nonché, in caso di lavori, servizi e forniture acquisiti e realizzati a cura e spese dello sponsor, dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
7. L’Amministrazione ha la facoltà di costituire apposito Albo degli sponsors selezionando, tramite avviso pubblico, candidati a cui proporre per un arco temporale non superiore al triennio le sponsorizzazioni contenute nel programma dei lavori pubblici o in altri atti di programmazione. L’elenco dei candidati selezionati è reso pubblico attraverso la pubblicazione in Rete Civica.
8. La sponsorizzazione viene regolata con la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto dal quale deve conseguire per l’Amministrazione un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di una iniziativa di pubblico interesse o di un’opera pubblica, mentre per lo sponsor un vantaggio di tipo pubblicitario oltre a quelli di natura fiscale. Nel contratto di sponsorizzazione dovranno essere in particolare stabiliti:
a. Oggetto, finalità, durata;
b. Impegni dello sponsor;
c. Impegni del Comune;
d. Diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi pubblicitari e degli altri strumenti di veicolazione concessi dal Comune;
e. Eventuale clausola di esclusiva;
f. Importo della sponsorizzazione e definizione degli aspetti fiscali;
g. Modalità di svolgimento e di attuazione della sponsorizzazione, garanzie richieste e responsabilità;
h. Disciplina delle facoltà di recesso e modalità di risoluzione del contratto;
i. Clausole di tutela rispetto a eventuali inadempienze;
j. Prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.
Art. 19 Accesso
1. L’accesso alla documentazione inerente alle procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture è consentito nel rispetto delle condizioni, delle procedure e dei limiti previsti dall’ordinamento generale in materia e dalle specifiche norme degli artt. 13 e 79 comma 5 quater del Codice dei contratti pubblici.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalle norme sopra indicate e dall’art. 3 del DPR 184/2006, i bandi e le lettere d’invito prevedono l’obbligo per i concorrenti di evidenziare motivatamente le parti dell’offerta contenenti segreti tecnici o commerciali.
3. La valutazione dei motivi di opposizione addotti dal controinteressato compete comunque al RUP che può motivatamente discostarsene.
Art. 20 Gerarchia delle fonti
1. In caso di discordanza tra le norme e le prescrizioni dei documenti contrattuali, il contraente rispetterà nell’ordine: le disposizioni indicate nel Contratto, nel Capitolato speciale d’appalto e negli elaborati del progetto.
2. Oltre quanto sopra, nell’ambito del progetto si considerano nell’ordine: gli elaborati grafici in ordine decrescente di scala, ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori e al funzionamento degli impianti; infine le descrizioni contenute negli elenchi prezzi unitari.
TITOLO II - COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 21 Programmi, atti fondamentali e competenza
1. Il Consiglio Comunale approva i programmi ed gli atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute. Approva, unitamente all’approvazione del bilancio, il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori previa adozione da parte della Giunta e pubblicazione nei termini di legge.
2. La Giunta, unitamente all’approvazione del PEG, approva il programma annuale delle acquisizioni di beni e servizi Sono esclusi dalla programmazione i contratti di piccolo importo pari o comunque inferiore ad € 50.000,00 .
3. I progetti preliminari di opere pubbliche, ove necessari, sono approvati dalla Giunta, per l’inserimento nella programmazione dei LL.PP. La Giunta approva i progetti definitivi. Qualora il progetto preliminare o il progetto definitivo comporti variante urbanistica, l’approvazione è rimessa al Consiglio comunale.
4. E’ competenza dei Dirigenti l’approvazione dei piani acquisti e dei progetti esecutivi di opere pubbliche redatti in conformità agli atti pianificatori di cui sopra.
5. E’ competenza dei Dirigenti l’approvazione dei progetti relativi a beni e servizi. Per i progetti pari o inferiori alla soglia di cui all’art. 125 del Codice dei contratti la progettazione potrà coincidere con l’approvazione del capitolato prestazionale.
Art. 22 Determinazione a contrattare
1. La volontà dell’Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposita Determinazione Dirigenziale.
2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
a. il fine che s’intende perseguire con il contratto;
b. l’oggetto del contratto e la sua forma;
c. le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale;
d. la procedura ed i criteri di scelta del contraente.
3. L’atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. La necessità del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dovrà essere espressamente manifestata con adeguata motivazione delle condizioni che ne legittimano l’applicazione.
5. Le determinazioni a contrattare sono adottate dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente che lo ha nominato. I capitolati e gli altri eventuali elaborati necessari per la gara per forniture e servizi sono approvati dall’ufficio al quale nel PEG è attribuita la responsabilità di budget per la relativa spesa.
6. Nel caso in cui venissero ravvisati, in relazione alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’affidamento, possibili rischi da interferenze tra il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale e quello dell’impresa aggiudicataria, le Direzioni competenti dovranno redigere il relativo DUVRI ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito di aggiudicazione il DUVRI, condiviso con l’aggiudicatario, dovrà essere allegato al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
7. Per l’attività contrattuale connessa a lavori, servizi e forniture in economia si può prescindere dalla previa adozione della determinazione a contrattare.
Art. 23 Documentazione antimafia
1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia.
2. In questi casi i contratti di cui al comma secondo dell'art. 4 sono sottoposti alla condizione risolutiva dell'acquisizione della certificazione antimafia.
Art. 24 - Aggiudicazione e conclusione dei contratti
1. Il seggio di gara predispone il relativo verbale ed individua l’aggiudicatario provvisorio.
2. L’aggiudicazione definitiva viene fatta dal RUP o dal Dirigente responsabile fatti salvi gli esiti positivi dei controlli.
3. Tutte le comunicazioni vengono effettuate in maniera sintetica così come previsto all’art. 34 del presente Regolamento.
4. I competenti uffici comunali provvedono alle comunicazioni relative alle procedure di affidamento privilegiando la Posta Elettronica Certificata (PEC), laddove il soggetto ne sia munito, o il fax.
5. Per le procedure negoziate e per i contratti di cui al Titolo VI i controlli sui requisiti vengono effettuati solo sull’aggiudicatario.
Art. 25 Stipulazione
1. I Dirigenti rappresentano il Comune per la stipulazione dei contratti.
2. Alla stipulazione dei contratti provvede il Dirigente con qualifica di RUP o il Dirigente da cui dipende il RUP stesso o altro dirigente dell’Ente delegato con apposito atto.
Art. 26 Ufficiale rogante
1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci. Il Segretario Comunale può altresì autenticare le scritture private e gli atti unilaterali dei quali l’ente è parte.
2. Il Segretario Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
Art. 27 Diritti di segreteria
1. I contratti obbligatoriamente repertoriati del Comune sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.
2. L'Ufficio che cura la predisposizione dell'atto contrattuale determina l'ammontare dei diritti di segreteria quando dovuti.
3. Per gli atti stipulati in forma di atto pubblico amministrativo e scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti diritti di segreteria: diritto sull’originale, diritto di scritturato e diritto di rogito.
Art. 28 Imposta di xxxxx, registrazione, trascrizione
1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo oltre all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione ove prescritta.
2. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
3. L'Ufficio Contratti provvede, a richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.
4. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.
TITOLO III - METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 29 Scelta del contraente
1. Le procedure con le quali il Comune individua il contraente, disciplinate dalla normativa generale in materia e dal presente Regolamento, sono le seguenti :
a. Procedure aperte, in cui ogni concorrente interessato può presentare offerta;
b. Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte dei concorrenti invitati dall’Amministrazione previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando;
c. Procedure negoziate, in cui le amministrazioni consultano i concorrenti di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
2. La scelta avviene con la determina a contrattare.
Art. 30 Scelta dei criteri di aggiudicazione
1. In tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i due criteri dovrà essere scelto quello più adeguato in relazione alle caratteristiche e all’oggetto del contratto.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara dovrà indicare altresì i criteri, e se necessari i sottocriteri, di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta si dovrà tener conto sia dell’elemento economico che di fattori di carattere qualitativo al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Il RUP può riservare al prezzo un punteggio inferiore a 30 su 100 solo motivando espressamente.
Art. 31 Procedura ristretta semplificata per l’aggiudicazione di lavori pubblici
1. Per gli appalti di cui all’articolo 123, comma 1 del Codice dei contratti pubblici è ammesso il ricorso alla procedura ristretta semplificata sulla base della valutazione del responsabile del procedimento o del dirigente del servizio interessato, preferibilmente quando per l’appalto è richiesta l’attestazione SOA per una sola categoria di lavori.
2. In ogni caso, ferme restando le disposizioni che seguono, l’elenco dei lavori da aggiudicare mediante procedura ristretta semplificata, non vincola l’Amministrazione all’effettivo ricorso a tale procedura. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di ricorrere, su motivata decisione del RUP, a diversa procedura di aggiudicazione per i medesimi interventi ricompresi nell’elenco.
Tale facoltà è espressamente indicata nell’avviso contenente l’elenco annuale dei lavori. Non si procederà mediante procedura ristretta semplificata per lavori non inclusi nell’elenco annuale.
3. L’elenco annuale di lavori da aggiudicare mediante procedura ristretta semplificata, con indicazione di importo e, laddove possibile, categoria e classifica SOA per ciascun intervento, è predisposto dal Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni Tecniche e trasmesso al Servizio Contratti e Appalti entro il 15 novembre, per la sua pubblicazione nel rispetto dei termini di legge.
4. Il Servizio Contratti e Appalti procede al sorteggio pubblico di cui all’art.123 del Codice dei contratti. In tale seduta pubblica, viene data preliminarmente lettura in ordine alfabetico dei soli nominativi degli iscritti e, sempre nella medesima seduta pubblica, si procede al sorteggio mediante il programma informatico per stabilire l’ordine di iscrizione. L’elenco contenente l’ordine di iscrizione resta riservato, fatta salva la trasmissione, prevista per legge, all’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
5. A ciascuna gara è invitato, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dal Codice, un numero di iscritti non inferiore a venti, se sussistono in tale numero iscritti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Si intendono come tali gli iscritti qualificati per classifiche e importi sufficienti o superiori. Dell’invito viene tenuto conto ai fini della rotazione per gli inviti alle gare successive, indipendentemente dall’effettiva partecipazione dell’iscritto alla gara, o dal suo esito. Non si procede mediante procedura ristretta semplificata quando il numero degli iscritti qualificati sia inferiore a quindici . In tal caso il Servizio Contratti e Appalti comunica tale circostanza al RUP per le determinazioni relative alla nuova modalità di scelta del contraente. La lettera di invito è predisposta dal Servizio Contratti e Appalti.
Art. 32 Procedura negoziata
1. Per i contratti pubblici la proceduta negoziata è ammessa esclusivamente nei casi ed alle condizioni di legge.
2. Ferme restando le specifiche procedure previste dalla legge in materia di lavori, la proceduta negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviene di norma mediante confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici.
3. Per i lavori, nei casi di urgenza e somma urgenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, resta ferma la possibilità di affidamenti diretti ad imprese di fiducia. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo può comportare una possibile conseguente pericolosità per l’incolumità o la salute, o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari; per circostanze di somma urgenza si devono intendere quelle che non consentano alcun indugio.
Art. 33 Contenuto del bando e della lettera d’invito
1. I bandi di gara e le lettere d’invito contengono gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti pubblici.
2. Gli atti di cui al primo comma indicano altresì :
a. la data e ora della prima seduta pubblica;
b. la possibilità di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti conveniente per l’Amministrazione o risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto;
c. la possibilità di ricorrere al sostituto dell’aggiudicatario;
d. la previsione che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e. l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia nei casi e con le limitazioni di cui all’art 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti;
f. la previsione che i concorrenti devono indicare le informazioni dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
g. il termine di validità dell’offerta.
3. Gli atti potranno altresì indicare le modalità di verifica di anomalia.
4. In caso di offerte di pari merito si procederà, di regola, al sorteggio.
Art. 34 Forme di comunicazione e pubblicità nelle procedure con bando
1. L’Amministrazione rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati in apposita sezione della Rete Civica, oltre che sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici .
2. La pubblicità dei bandi di gara avviene nelle forme di legge.
3. Nel rispetto delle esigenze di speditezza, economicità e semplificazione l’Amministrazione assolve gli oneri di comunicazione diretti alla generalità degli interessati ed inerenti le singole procedute di gara prioritariamente mediante rinvio alla Rete Civica dell’Ente. A tal fine i bandi di gara prevedono espressamente tale forma di comunicazione anche per quanto attiene al contenuto integrale degli atti oggetto di comunicazione.
4. La pubblicazione sulla Rete Civica sostituisce ogni altra forma di pubblicazione non obbligatoria per legge.
5. La scelta dei quotidiani per le prescritte pubblicazioni è effettuata, di norma, secondo criteri di rotazione tra quotidiani a diffusione nazionale e locale. La pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione relativi a procedure con bando è effettuata, di norma, sulle stesse testate sulle quali è stato pubblicato il relativo bando.
Art. 35 Riparto delle competenze nella predisposizione degli atti delle procedure
1. Per le procedure aperte e ristrette in materia di lavori pubblici, le Direzioni Xxxxxxxx approvano gli atti progettuali, comprensivi del Capitolato Speciale di appalto ed il Servizio Contratti e Appalti predispone il bando e cura le procedure di gara.
2. Per le procedure aperte e ristrette in materia di acquisizione di beni e servizi, le Direzioni competenti per il servizio o la fornitura, adottano gli atti della procedura nella loro interezza. Il Servizio Contratti e Appalti provvede alla pubblicazione degli atti di gara e cura l’espletamento delle relative procedure.
3. Per le procedure negoziate in materia di lavori, servizi e forniture le Direzioni competenti curano l’espletamento dell’intera procedura.
4. Per le procedure aperte e ristrette, il seggio è presieduto dal Dirigente del Servizio Contratti e Appalti; le comunicazioni di post – aggiudicazione ed i controlli di legge sull’aggiudicatario provvisorio vengono effettuate dal Servizio stesso. Le determinazioni di aggiudicazione definitiva ed i controlli successivi, vengono effettuati dal Dirigente del Servizio competente per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura.
5. Nelle procedure ristrette l’elenco delle ditte ammesse, le lettere di invito e le comunicazioni degli esclusi in sede di prequalifica avvengono a cura del RUP.
Art. 36 Riparto delle competenze nelle procedure di particolare complessità
1. Per le procedure di particolare complessità o comunque diverse da quelle ordinarie dell’art. 29, quali il dialogo competitivo, l’accordo quadro, i sistemi dinamici di acquisizione, la speciale procedura di aggiudicazione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, le concessioni di lavori, servizi e forniture, comprese le concessioni di lavori da realizzare mediante il ricorso all’istituto della Finanza di Progetto, le stesse Direzioni competenti per i lavori, i servizi o le forniture adottano gli atti della proceduta nella loro interezza.
2. Il Servizio Contratti e Appalti cura lo svolgimento delle procedure di gara mentre le Direzioni competenti per lavori, servizi e forniture adottano i progetti, redigono il capitolato d’appalto e gli atti di gara e, più in generale, definiscono l’assetto della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’affidatario.
Art. 37 Composizione e funzionamento del seggio di gara nelle procedure aperte e ristrette
1. Nelle procedure aperte e ristrette il seggio di gara è composto dal Presidente, di norma in persona del Dirigente del Servizio Contratti e Appalti e da almeno 2 testimoni.
2. In caso di impossibilità del Dirigente del Servizio Appalti e contratti, le sedute pubbliche di gara potranno essere presiedute dal Dirigente del Servizio competente per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, da altro Dirigente.
3. Delle sedute pubbliche è redatto apposito verbale.
4. Nelle procedure negoziate il seggio di gara è presieduto di norma dal Dirigente della Direzione competente per lavoro, servizio o fornitura che cura anche la verbalizzazione delle sedute pubbliche.
5. In caso di Informativa di ricorso avanzata nel corso della seduta dal legale rappresentante di impresa concorrente o suo delegato, il Presidente riporta i presunti vizi di illegittimità e le motivazioni addotte dal concorrente inserendolo nel verbale della seduta.
6. Il presidente prende atto dell’Informativa e la trasmette immediatamente al RUP per le determinazioni di competenza.
7. L’avvenuta presentazione dell’Informativa non comporta interruzione della procedura di gara, salvo casi di particolare complessità e diversa decisione del RUP.
Art. 38 Nomina e funzionamento della Commissione Giudicatrice nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa
1. La nomina della Commissione Giudicatrice, costituita da un numero dispari di componenti, di norma non superiore a 3, avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di nomina dà atto dei requisiti di competenza esperienza e professionalità dei componenti e prevede il termine per l’espletamento dell’incarico.
2. La Commissione è nominata dal Dirigente della struttura competente per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura e, di norma, dallo stesso presieduta.
3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. L’incompatibilità non opera nel caso di contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice.
4. La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica, da comunicare almeno 24 ore prima ai concorrenti. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi avviene in una o più sedute riservate. Di tutte le sedute viene redatto apposito verbale.
5. La Commissione Giudicatrice, terminata la fase di valutazione, comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche al Seggio di gara che, dandone comunicazione ai concorrenti almeno 24 ore prima, procede in seduta pubblica all’apertura delle offerte numeriche, al calcolo dei punteggi complessivi, e sulla base di questi, alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nelle procedure negoziate la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata dal Dirigente competente.
Art. 39 Invito alle procedure negoziate concorrenziali
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile privilegiando l’utilizzo della PEC.
2. Le imprese che hanno interesse a partecipare alle procedure negoziate devono munirsi di PEC e comunicarla al Comune.
Art. 40 Procedure telematiche
1. Per l’acquisto di Beni e Servizi e per l’appalto di lavori possono essere utilizzate procedure telematiche.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione.
3. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti con modalità telematica e ove richiesto sottoscritti digitalmente. Nel contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario è fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata nel sistema.
Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell’ambito della procedura telematica.
4. Il Comune può valersi delle piattaforme telematiche predisposte dalla Regione Toscana ai sensi della L R. 38/2007 e s.m.i.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OPERE PUBBLICHE
Art. 41 Accordi di programma e conferenze di servizi
1. Al fine di accelerare le procedure in materia di appalti e concessioni di LL.PP., l'Amministrazione utilizza gli strumenti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi come previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'attuazione degli obiettivi definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento, a norma della legislazione sui lavori pubblici, è autorizzato a convocare le conferenze dei servizi ed a rappresentare l'Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti conseguenti.
Art. 42 Avvio dell'attività negoziale
Per l'avvio dell'attività negoziale è necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, salvo i casi in cui la legge o il RUP ritengono sufficiente lo studio di fattibilità, il progetto preliminare o definitivo.
Art. 43 Redazione dei progetti
1. La predisposizione dei progetti preliminari è di norma svolta delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. Il Comune promuove ogni forma d'interazione tra le articolazioni organizzative dell’ente al fine di conseguire la più qualificata partecipazione nella elaborazione dei progetti, negli altri atti oggetto d'incarichi e nello svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti alla realizzazione dell’opere pubbliche.
3. Il Coordinatore dell’Area sviluppo urbano assicura il coordinamento fra Responsabili che, ancorché appartenenti a più Direzioni o Servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici nella elaborazione dei progetti.
Art. 44 Affidamento di servizi per la realizzazione di opere o lavori pubblici
1. Le prestazioni di servizi necessari per la realizzazione di opere o lavori pubblici possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione esclusivamente nei casi e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia.
2. I servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo nonché gli ulteriori servizi di supporto di cui all’art. 10, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. sono compresi tra i servizi acquisibili in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. Per tali servizi è possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto nel rispetto dei casi e dei limiti economici previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 45 Finanziamento delle opere pubbliche
1. Nel caso in cui il progetto esecutivo di un'opera pubblica preveda che la stessa sia finanziata con mutuo da assumersi con la Cassa DD.PP. o un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e la lettera d'invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà avvenire solo e subordinatamente all'effettiva concessione del mutuo.
2. Il progetto dell’opera pubblica è corredato della tabella relativa agli oneri di gestione, se presenti, per la relativa copertura mediante appositi stanziamenti del bilancio.
3. Qualora dalla gestione dell’opera pubblica derivino entrate, il progetto è corredato anche del relativo PEF. Art. 46 Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche
1. Quando l'opera pubblica è finanziata in tutto o in parte con contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e questi prevedano la non concessione o la restituzione del contributo nei casi in cui l'opera non venga realizzata nei termini indicati dallo stesso ente erogatore, il bando di gara dovrà contenere una clausola che tuteli il Comune per la mancata corresponsione o la restituzione del contributo.
2. Il bando di gara stabilirà la misura della cauzione da prestarsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto dell'opera pubblica con le modalità di cui all'art. 13 comma 3, tenendo conto delle direttive fornite dall'Amministrazione.
3. E' sempre dovuta la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto, o nella misura comunque dovuta per legge.
Art. 47 Disposizioni relative alla finanza di progetto
1. Il procedimento per la realizzazione di opere pubbliche mediante finanza di progetto garantisce l’informativa e la partecipazione al Consiglio comunale mediante il rispetto delle disposizioni di seguito riportate.
2. Prima dell’indizione della gara, la Giunta informa il Consiglio in merito al relativo bando contenente i criteri con i quali si procede alla valutazione comparativa delle diverse proposte.
3. Alla prima seduta del Consiglio successiva all’aggiudicazione definitiva, la Giunta comunica al Consiglio l’esito della gara. La Giunta fornisce inoltre informazioni in merito alla compagine sociale del concessionario, al progetto, nonché al piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
4. Durante il periodo di realizzazione del progetto, la Giunta comunica tempestivamente al Consiglio comunale ogni variazione di rilievo intervenuta rispetto agli elementi di cui al precedente comma ed alle caratteristiche dell’opera, con particolare riguardo alle modifiche che possono incidere sul piano economico- finanziario e sull’alterazione dell’originario equilibrio asseverato.
TITOLO V - ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Art. 48 Contratti di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve contenere:
a. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c. le condizioni di esecuzione;
d. il termine di ultimazione dei lavori;
e. le modalità di pagamento;
x. xxxxxxxx a carico dell’esecutore;
g. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Art. 49 Scelta del contraente e forma del contratto di cottimo
1. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di urgenza così come individuato all’art. 32, comma 3.
2. Alla scelta del contraente provvede il responsabile del procedimento.
3. I contratti di importo superiore a 10.000 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale; quelli di importo inferiore si possono concludere anche mediante le forme degli usi commerciali vigenti.
Art. 50 Acquisto di forniture e servizi in economia
1. Ai sensi dell’art.99 del Regolamento di contabilità, per i contratti necessari per gli acquisti di beni, servizi e forniture di non rilevante ammontare è istituito il servizio di economato che provvede nei limiti e con le modalità del Regolamento Economale.
2. I medesimi contratti possono essere conclusi dagli altri uffici dell’ente presso i quali siano istituiti appositi fondi economali con limiti e modalità del relativo Regolamento.
3. I Dirigenti o soggetti cui sono attribuite responsabilità gestionali ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, provvedono all'acquisizione in economia di beni e servizi secondo la disciplina contenuta nell'apposito Regolamento delle spese in economia.
Trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ricorso all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e del mercato elettronico del Comune.
4. Per l’acquisizione di servizi e forniture in economia si può prescindere dalla relazione dei progetti e del capitolato prestazionale.
TITOLO VI - I CONTRATTI ESCLUSI DI CUI ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 51 Principi
1. Sono oggetto di specifica disciplina del presente Titolo i servizi elencati nell’ allegato II B del Codice dei contratti pubblici, in conformità ai principi contenuti nell’art. 27 del codice. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Titolo si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. Il presente titolo disciplina, in particolare, le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche disposizioni richiamate dall’art. 3 della L.R. 38/07 e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle normative statali e regionali di settore.
3. I servizi rientranti nelle categorie dell’Allegato II B sono affidati, di norma, mediante procedura aperta o ristretta.
Art. 52 Criterio di aggiudicazione
1. La migliore offerta è valutata, di norma, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa predeterminazione, nei bandi o negli avvisi, dei criteri e degli eventuali sottocriteri di aggiudicazione e dei relativi coefficienti di ponderazione.
2. La scelta dei criteri di aggiudicazione, strettamente collegati all’oggetto del contratto, non deve riguardare elementi soggettivi attinenti la capacità economica, finanziaria e tecnica dell’offerente che rilevano esclusivamente come requisiti di ammissione dei concorrenti.
3. Il punteggio complessivo da attribuire alla qualità del progetto non può essere inferiore a 60 punti su 100 tranne apposita motivazione. L’offerta economica è sottoposta a verifica di anomalia, secondo quanto previsto dal successivo art. 58 del presente Regolamento.
Art. 53 Soggetti ammessi alle gare e requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti individuati nell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono, inoltre, ammessi a partecipare, in relazione all’oggetto del contratto, le imprese sociali di cui al D.Lgs 155/2006, i soggetti del terzo settore di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 41/05, nonché gli altri soggetti individuati o ammessi da specifica normativa di settore o altri soggetti individuati in relazione alla specifica tipologia del servizio da affidare.
3. Il bando di gara o la lettera di invito specificano, di volta in volta, tenuto conto delle peculiarità dei servizi da affidare, le categorie di soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, tra i soggetti individuati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti nel bando, secondo la natura, la quantità, la rilevanza e l’uso delle prestazioni oggetto del contratto.
5. L’Amministrazione può richiedere negli atti di indizione della gara il possesso di ulteriori requisiti, quali l’iscrizione in Albi o Registri, e dichiarazioni di impegno attinenti l’oggetto specifico della procedura, con particolare riferimento a quanto previsto dall’ art. 15 del presente Regolamento.
Art. 54 Controlli
1. Il controllo sul possesso dei requisiti avviene in sede di aggiudicazione nei confronti del solo aggiudicatario.
2. La verifica della regolarità contributiva sull’aggiudicatario avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale.
Art. 55 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
1. La pubblicazione di avvisi e bandi deve avvenire in modo tale da assicurare la realizzazione della piena conoscenza ai potenziali concorrenti.
2. Nel caso di procedura aperta o negoziata, con previa pubblicazione di bando, o di procedura ristretta, la pubblicazione, dell’avviso all’Albo Pretorio e integrale degli atti di indizione della gara sulla Rete Civica, realizza pienamente il requisito di pubblicità. I termini per la presentazione delle offerte decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o dalla data di invio della lettera di invito.
3. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
4. Gli atti di indizione della gara possono, in ogni caso, prevedere forme più ampie di pubblicità.
Art. 56 Termine di ricezione delle domande di partecipazione
1. I tempi di pubblicazione sono, in linea generale, stabiliti dagli atti di indizione della gara.
2. I termini di pubblicazione sono stabiliti in modo da garantire adeguata pubblicità della procedura di affidamento e da assicurare la piena conoscenza nel mercato nazionale e comunitario.
Art. 57 Composizione e funzionamento del seggio di gara nelle procedure ad evidenza pubblica
1. Per le procedure dell’allegato II B il seggio di gara può essere presieduto da un Dirigente della stessa struttura competente per l’esecuzione del servizio e da due testimoni della medesima struttura.
Art. 58 Verifica anomalia
1. Il RUP definisce nel bando di gara la soglia e la relativa procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta che può essere limitata anche solo alla parte economica.
Art. 59 Cauzioni
1. Per l’affidamento di servizi sotto la soglia comunitaria, è facoltà del bando di gara o della lettera di invito non prevedere la costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta.
2. La costituzione delle garanzie di esecuzione del contratto avviene nel pieno rispetto dell’art. 113 del Codice e di quanto stabilito all’art. 13 del presente Regolamento.
Art. 60 Volontariato
1. L’Amministrazione, per la realizzazione di servizi in rete, può affidare servizi alle Associazioni di volontariato e ai soggetti del Terzo Settore che non presentano organizzazione di impresa, mediante stipula di apposita convenzione, previa selezione comparativa pubblica sulla base della presentazione di un progetto che costituisce oggetto di valutazione da parte di una commissione all’uopo nominata.
2. Si può prescindere dalla selezione comparativa per importi fino a 100.000 Euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione.
3. Gli oneri economici a carico del Comune devono consistere unicamente nel rimborso delle spese sostenute e documentate e nel servizio deve essere impiegato un numero di volontari prevalente rispetto al personale dipendente o autonomo.
TITOLO VII - ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art. 61 Acquisto di beni immobili (Abrogato) Art. 62 Modalità di alienazione degli immobili
1. La Giunta presenta all’approvazione del Consiglio l’elenco dei beni comunali per i quali si intendono avviare le procedure di alienazione, specificando quelli destinati alla realizzazione di edilizia sociale da parte di soggetti privati.
Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, individua altresì gli immobili comunali da trasformare ai fini della realizzazione di edilizia sociale, attraverso la concessione d’uso degli stessi a soggetti privati.
2. Si procede alla vendita ed alla concessione di cui al precedente punto 1) mediante asta pubblica, salvo i casi previsti nel successivo articolo 66.
Non possono essere attivate procedure di vendita per la piena proprietà di beni che hanno destinazione urbanistica pubblica fino a quando non è stato approvato il relativo cambio di destinazione.
3. Il prezzo ed il canone concessorio a base d’asta vengono stabiliti dalla commissione Valutazioni Immobiliari presso la Direzione Patrimonio Immobiliare che stima il più probabile valore di mercato.
4. L’avviso d’asta è pubblicato all’Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara.
5. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità sui quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché ogni altra forma ritenuta opportuna.
6. L’avviso deve indicare:
a. il responsabile del procedimento;
b. il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento della gara stessa;
c. il bene oggetto d’asta;
d. il prezzo/il canone a base d’asta;
e. gli eventuali diritti di prelazione gravanti sul bene oggetto d’asta;
f. i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
g. l’ ufficio comunale presso il quale far pervenire l’offerta.
Art. 63 Partecipazione alla gara
1. L’ asta viene effettuata con il metodo delle offerte segrete al rialzo.
2. L’offerta segreta, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta legale, dovrà pervenire nei termini specificati nell’avviso di gara.
3. Dovrà essere costituita, quale condizione per la partecipazione, cauzione nei termini previsti dall’avviso di asta.
4. La cauzione a garanzia della stipula del contratto viene indicata nell’avviso d’asta e determinata come segue:
• in misura pari al 10% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a 20.000,00 Euro per gli immobili con prezzo a base d’asta fino 500.000,00 Euro;
• In misura pari al 7% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a 50.000,00 Euro per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra 500.001,00 Euro e 1.000.000,00 Euro;
• in misura pari al 5% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a 200.000,00 Euro per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra 1.000.001,00 Euro ed 6.000.000,00 Euro;
• in misura pari al 5% del prezzo a base d’asta e comunque non superiore a 500.000,00 Euro per gli immobili con prezzo a base d’asta compreso tra 6.000.001,00 Euro ed 10.000.000,00 Euro;
• per gli immobili con prezzo a base d’asta superiore ad 10.000.000,00 Euro la cauzione sarà pari ad 500.000,00 Euro più il 2% per l’importo eccedente ad 10.000.000,00 Euro.
5. Qualora non sia versata in tesoreria, la cauzione può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa, con l’espressa previsione della rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
6. La cauzione sarà incamerata dal Comune, qualora l’aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula nei tempi previsti dai successivi articoli 67 e 68;
7. La cauzione sarà svincolata per i concorrenti non aggiudicatari e per gli aggiudicatari degli immobili sui quali venga esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 64, entro il termine di 30 giorni dall’esperimento della gara o dall’esercizio del diritto di prelazione.
8. L’asta si terrà nel luogo nel giorno ed ora specificati nell’avviso d’asta e chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo verbale.
9. L’asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta indicato nel bando.
10. Con specifico verbale sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato la maggiore offerta. Nel caso in cui quest’ultima sia stata presentata da due o più concorrenti presenti, si procede nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerte segrete da presentare in plico sigillato entro il termine assegnato dal presidente del seggio di gara. Il soggetto che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Si procede alla licitazione anche nel caso in cui sia presente uno soltanto di coloro che presentarono offerte uguali. Ove nessuno di coloro, che fecero offerte uguali, sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procede con estrazione a sorte per decidere chi debba essere l'aggiudicatario.
11. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre l’accettazione del Comune consegue solo al provvedimento di aggiudicazione definitiva.
12. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto.
13. Il bando può prevedere che l’asta si svolga con un metodo che consenta rilanci successivi.
Art. 64 Diritto di prelazione
1. E’ riconosciuto il diritto di prelazione ai locatari e concessionari dei singoli beni in vendita, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale sia già scaduto, che non abbiano situazioni di morosità nei confronti del Comune relative al pagamento dei canoni o delle indennità di occupazione e degli oneri accessori, o altre situazioni di inadempimento contrattuale.
2. Il diritto di prelazione non si applica sulle singole unità o porzioni immobiliari nel caso in cui queste facciano parte di un fabbricato o di un complesso immobiliare, anche locato o concesso a più soggetti, ma che viene venduto in blocco.
3. Il diritto di prelazione di cui al precedente comma 1 viene esercitato previa notifica dell’offerta da parte del Comune. Entro 60 gg. dalla notifica, l’interessato deve a sua volta notificare al Comune l’accettazione, con allegata la prova dell’avvenuta costituzione della garanzia di cui al precedente art. 63.4.
Art. 65 Aste deserte
1. Nel caso in cui la prima asta vada deserta la Commissione Valutazioni Immobiliari valuta se vi siano i presupposti per procedere ad una nuova stima del bene.
2. Il Dirigente competente, in alternativa alla nuova stima di cui al comma 1, può ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica senza determinazione della base d’asta, dovendo comunque sottoporre le offerte pervenute a giudizio di congruità da esprimersi da parte della Commissione Valutazioni Immobiliari.
Art. 66 Vendita con procedura negoziata diretta
1. Si può procedere alla vendita con procedura negoziata diretta, in ogni caso per un prezzo non inferiore al valore di mercato stimato dalla Commissione Valutazioni Immobiliari, nei seguenti casi:
a. vendita in favore di enti pubblici che richiedano il bene immobile per motivi di pubblico interesse;
b. vendita finalizzata ad operazioni di permuta con altri immobili che l’Amministrazione voglia acquisire per motivati fini istituzionali;
c. vendita a favore di soggetti già incaricati da amministrazioni pubbliche per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
d. conferimento al capitale di società partecipate dal Comune;
e. vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’asta;
f. vendita di immobili di modesto valore (fino a 25.000 Euro);
g. vendita di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione. In tali casi ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti si procede con procedura negoziata preceduta da gara informale, mediante la pubblicazione di idoneo avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti e), f), g) del comma 1 il dirigente competente adotta provvedimento amministrativo con cui si manifesta la volontà di procedere con la procedura negoziata diretta. Il provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione sul sito istituzionale deve essere protratta sino al termine ultimo della procedura.
3. L’avviso deve indicare:
- il responsabile del procedimento;
- il bene oggetto della procedura negoziata;
- la indicazione del termine, non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione, entro il quale l’amministrazione può procedere alla aggiudicazione sulla base della maggiore offerta;
- la indicazione del termine ultimo, non superiore ad un anno dalla pubblicazione dell’avviso, entro il quale l’amministrazione, a seguito della conclusione con esito negativo per mancata presentazione di offerte congrue nel primo termine indicato, può procedere alla aggiudicazione a seguito della prima offerta congrua pervenuta;
- i termini e le modalità per la presentazione formale, su carta legale, della offerta irrevocabile di acquisto da parte del proponente;
- le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
- l’ufficio comunale presso il quale far pervenire l’offerta.
4. L’accettazione dell’offerta irrevocabile di acquisto da parte del Comune consegue solo al provvedimento di aggiudicazione definitiva, che non può comunque intervenire prima di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso in cui risultino più soggetti interessati all’acquisto il bene viene aggiudicato al maggior offerente. Nel caso risultino presentate offerte di pari importo e nessuno di coloro che fecero offerte uguali voglia migliorare l'offerta, si procede con estrazione a sorte per decidere chi debba essere l'aggiudicatario.
Art. 67 Stipulazione dell’atto
1. La stipulazione dell’atto di vendita ed il pagamento del prezzo deve avvenire nei termini e con le modalità previste dall’ aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese relative e consequenziali all’atto di compravendita, nonché quelle relative agli eventuali atti preliminari, fanno capo all’aggiudicatario.
3. Nel caso le condizioni di aggiudicazione definitiva prevedano la formalizzazione del trasferimento previo apposito preliminare di compravendita quest’ultimo dovrà essere stipulato con contestuale esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale attestante l’avvenuto versamento, in unica soluzione, della quota parte di prezzo di vendita non inferiore al 30%.
4. Il pagamento del prezzo deve avvenire nelle modalità indicate nell’Avviso ed al momento del rogito deve essere esibita quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale attestante l’avvenuto versamento, in unica soluzione, dell’intero corrispettivo o quota prezzo dovuta. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.
5. La immissione in possesso e consegna degli immobili alla parte acquirente avrà luogo solo a seguito della avvenuta riscossione dell’intero prezzo e del perfezionamento dell’atto di vendita.
Art. 68 Proroga dei termini
1. Il termine fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.
Art. 69 Revoca dell’aggiudicazione
1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto dell’interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l’atto con cui si dispone l’aggiudicazione viene revocato e la cauzione versata è trattenuta dall’Amministrazione Comunale.
Art. 70 Locazione da terzi (Abrogato) Art. 71 Locazione a terzi (Abrogato)
Art. 72 Concessioni di beni immobili (Abrogato)
Art. 73 Immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (Abrogato) TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 Adeguamento e revisione
1. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza alle esigenze della correttezza, efficienza e economicità dell'azione amministrativa.
Art. 75 Abrogazione di norme
1. Sono abrogati i seguenti i Regolamenti:
a. Regolamento generale per l’attività contrattuale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 455 del 26/4/99 e successive modifiche ed integrazioni);
b. Regolamento sulla partecipazione del Consiglio Comunale ai procedimenti di finanza di progetto. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2006).
c. Regolamento per l'organizzazione della licitazione privata semplificata (Deliberazione della Giunta Municipale n. 579/409 del 16-04-1999).
d. Regolamento sponsorizzazione delle aree verdi (Deliberazione n. 23/21 del 10 marzo 2008).
2. Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento è abrogata.
Testo redatto dal Gruppo di lavoro, così composto:
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx Generale – Coordinatore
Dott.ssa De Xxxx Xxxxxxxx – Direzione Ufficio Segreteria generale e Affari Istituzionali Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx – Direzione Avvocatura
Dott.ssa De Xxxxx Xxxxx – Direzione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx generale e Affari Istituzionali – Servizio contratti e appalti
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio supporto giuridico amministrativo
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx – Direzione Avvocatura – Servizio Lavori Pubblici e Attività Contrattuali Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx – Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari istituzionali – con funzioni di segretario.