ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione n. 34
Oggetto: Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dagli articoli 15, comma
6 e 15 bis, comma 6, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 16 marzo 2022
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;
Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. dell'll febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
Il Segretario Il Presidente
369
Firmato Digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto in data: 16/03/2022
Firmato Digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
Sottoscritto in data: 16/03/2022
Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale prevede che "Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'artico/o 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro";
Visto l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 il quale prevede che "Ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 ° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un 'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene
erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 ° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro";
Visto, altresì, l'articolo 15-bis, comma 6, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 convertito, con modificazioni, , dalla legge 18 dicembre 2020 n.176 il quale prevede che "Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1 ° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'artico/o 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1 ° gennaio 2019 al 30
novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro".
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 176 del 16 febbraio 2021 che ha stanziato risorse individuate nel POR 2014/2020 - FSE per un importo di 2.450.000,00 euro ad integrazione delle citate indennità nazionali previste a favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo ed è stata stabilita l'erogazione agli stessi soggetti, residenti nella Regione, di una indennità individuale una tantum pari a 1.000,00 euro;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1686 del 29 novembre 2021, con la quale è stata definita la platea dei beneficiari della misura di sostegno regionale, individuata nei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 15, comma 6, e 15 bis, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale è stabilito che "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020 con la quale è stato adottato !"'Accordo tra la Regione Veneto ed INPS per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 84, comma 1O, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo", il quale ha previsto l'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità integrativa regionale "una tantum" di euro 1.000,00 a favore dei beneficiari individuati;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 9 dicembre 2020 con la quale è stato adottato !"'Addendum all'Accordo tra la Regione Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 39 del 29 luglio 2020, per l'erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo", il quale ha previsto l'erogazione, da parte dell'INPS, di un'ulteriore indennità integrativa regionale "una tantum" di euro 1.000,00 a favore dei beneficiari individuati;
Preso atto che la Regione Veneto ha ritenuto necessario stipulare con l'Istituto un accordo per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo integrativa di quelle nazionali ai medesimi lavoratori;
Preso atto che oggetto dell'Accordo è la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione e l'INPS finalizzate all'erogazione di una indennità regionale integrativa delle misure previste a livello nazionale, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo residenti nella Regione del Veneto e beneficiari delle indennità previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104/2020 e dagli articoli 15, comma 6 e 15 bis, comma 6 del decreto-legge n. 137/2020;
Tenuto conto che le attività di competenza dell'Istituto attengono principalmente all'estrazione dei dati necessari per l'individuazione dei beneficiari, allo svolgimento dell'attività di contabilizzazione delle liquidazioni, alla successiva erogazione delle indennità e alla fornitura alla Regione, previa richiesta, di dati anonimizzati e aggregati relativi agli effettivi percettori del sostegno economico regionale, esclusivamente per finalità di gestione e controllo;
Atteso che nell'Accordo sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità riconducibili all'attuazione dello stesso;
Tenuto conto che la Regione del Veneto accrediterà all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dell'indennità integrativa, comprensiva anche del rimborso, a favore dell'Istituto, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, condizione senza la quale non può essere effettuato dall'Istituto alcun pagamento ai beneficiari;
Atteso che la Regione riconosce all'INPS l'importo pari a 2,14 euro, esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A., a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio;
Preso atto che le somme pervenute all'INPS a titolo di provvista anticipata per il pagamento delle indennità, sono imputate al capitolo di entrata del bilancio finanziario 8E2320099 "assunzioni di debiti diversi" e che a seguito del pagamento delle prestazioni, viene registrato l'utilizzo della provvista con la movimentazione del capitolo di uscita del bilancio finanziario 0X0000000 "estinzione di debiti diversi";
Rilevato che il rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto sarà imputato ai seguenti capitoli del bilancio finanziario:
- 3E1307004 - Rimborsi di spese per l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di altri enti e organismi vari;
- 5E1309003 - Recupero di spese per l'acquisto di bene di consumo e servizi.
Atteso che le prestazioni erogate sono invece rappresentate nei capitoli del bilancio finanziario nell'ambito delle partite di giro:
- 3U4121011 - Pagamento di prestazioni per conto di altri enti;
- 3E4122011 - Anticipazioni e rimesse per il pagamento di prestazioni per conto di altri enti;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Tenuto conto che le Parti, nello svolgimento delle attività previste nell'Accordo, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e nel d.lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato dal predetto d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza del Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 1O, del Regolamento UE e l'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
Articolo 10 Ulteriori erogazioni
1. Sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alla platea dei beneficiari, nonché delle nuove eventuali misure normative adottate sul piano nazionale, le Parti si riservano di concordare ulteriori erogazioni dell'indennità integrativa di cui al presente Accordo.
Articolo 11 Durata
1. La durata del presente Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo dell'Accordo con apposito atto scritto, da comunicarsi anche a mezzo PEC.
Articolo 12 Controversie
1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti firmatarie, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, è competente il foro di Venezia.
Articolo 13 Attuazione e monitoraggio
1. Con il presente Accordo le Parti intendono perseguire la finalità di collaborazione operativa, convocando appositi incontri e tavoli tecnici di confronto tra gli uffici regionali preposti e i servizi territoriali dell'INPS per la gestione della misura oggetto del presente Accordo, e intendono definire congiuntamente le modalità di comunicazione relative all'accesso all'indennità integrativa.
Articolo 14 Norme di chiusura
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.
INPS Regione del Veneto