CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI PUNTUALI ED URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE CITTADINE E NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE.
- PERIODO 2018/2019
Dirigente del 2° Settore:xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxx
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Progetto: Geom. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Castelvetrano, dicembre 2017
Quadro Tecnico Economico
Importo complessivo contrattuale | 73.000,00 | 73.000,00 |
Di cui oneri sicurezza | 5.000,00 |
A)
Importo lavori soggetti a ribasso 68.000,00
Somme a disposizione | ||
Imprevisti ( 5% di A) | 3.600,00 | |
Assicurazione personale | 1.000,00 | |
Oneri accesso discarica | 2.830,00 | |
Spese per AVCP | 50,00 | |
spese per Servizi di ingegneria esterni | 2.000,00 | |
incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 1.460,00 | |
IVA su A 22% | 16.060,00 | |
27.000,00 | 27.000,00 |
B)
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6 b.10
100.000,00
Importo totale Accordo quadro
CAPITOLO I° - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
- L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per l’esecuzione di tutte le opere edili ed affini di interventi di manutenzione e interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pubbliche cittadine e nella disponibilità del comune, da effettuarsi mediante prestazione di mano d'opera, fornitura di materiali, mezzi d'opera, noli, somministrazioni ed opere provvisionali occorrenti.
- Gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione, e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante, nell'arco di tempo previsto contrattualmente nell’accordo quadro.
- Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. senza che per questo l'operatore economico possa avere nulla a pretendere oltre a quello pattuito.
- Trattandosi di un accordo quadro di manutenzione con interventi a richiesta della Stazione Appaltante, la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Tecnico Incaricato della Direzione Lavori che fornirà alla ditta esecutrice le specifiche necessarie e, quando lo riterrà strettamente necessario per meglio definire l’oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.
- Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto.
- Resta inteso che il presente accordo quadro non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare scolastico. A tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIA APPARTENENZA
L'importo complessivo dell'accordo quadro ammonta ad euro 73.000,00 (settantatremila/00) di cui:
€ 6 8 . 0 0 0 , 0 0 p e r lavori, soggetti a ribasso d'asta;
€ 5.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
- Precisato che la puntuale definizione delle tipologie e delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso il programma FIDIA, così come disciplinato all’art. 35 del presente capitolato.
- I lavori sono classificati nella categoria seguente: OG1 "Edifici civili e industriali" – Classe I.
- Ai sensi dell'art.105, del D.Lgs 50/2016, tali lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
Gli importi dei lavori a misura possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l'Operatore economico possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa di cui all'art 149 del D.Lgs 50/2016. In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, di cui all'art. 62, proposte dall'impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Costi della sicurezza:
- Sono i costi previsti nelle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento.
- Dai costi della sicurezza sono esclusi i costi generali della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del DLgs 81/2008 e dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'operatore economico.
- L'operatore economico ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate nei Piano Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) che verranno approntati, a cura della stazione appaltante, per ciascun intervento e ove richiesto dalla tipologia dell'intervento medesimo, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.
- I costi della sicurezza verranno liquidati nei singoli stati d'avanzamento in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti.
- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a misura ed in economia, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al DLgs 81/2008.
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro ha una durata di mesi 24 (ventiquattro naturali e consecutivi) decorrenti indicativamente dal 01.02.2018 fino al 31.12.2019, come risulterà da apposito verbale. Resta inteso che l'accordo quadro si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione dell'accordo quadro, anche prima della scadenza del tempo utile suddetto, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa per questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.
L’Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che l’impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare tale durata secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 11.
ART. 4 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato ai prezzi unitari, di cui all'Elenco Prezzi Unitari, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 19 del presente Capitolato.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'operatore economico.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Operatore economico redige e consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento(art. 23 D.Lgs. 50/2016).
Prima della stipula del contratto l'Operatore economico ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, saranno quelli che di volta in volta il Direttore Xxxxxx, a suo insindacabile giudizio, riterrà prioritari secondo le esigenze
dell’Amministrazione e potranno interessare qualsiasi edificio scolastico di proprietà e in uso del Comune, senza che l’impresa possa effettuare alcuna eccezione.
Le opere che formano oggetto d’accordo quadro, finalizzato ad interventi atti a mantenere e ripristinare la funzionalità delle componenti edilizie, di massima e in maniera non esaustiva, gli interventi si possono riassumere come segue:
- Servizio di manutenzione ordinaria di pronto intervento dei locali servizi igienici;
- Servizio di manutenzione ordinaria e/o assistenze murarie degli impianti idrico-sanitari;
- Servizio di manutenzione ordinaria di pronto intervento degli elementi di convogliamento, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- Servizio di reperibilità e pronto intervento da garantire 24 ore su 24;
Si elencano inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo, ulteriori tipologie di intervento che saranno richieste:
- interventi di fornitura, posizionamento, rimozione, spostamento o modifiche di pareti divisorie;
- interventi murari;
- interventi e/o assistenze murarie su cancelli carrai o pedonali con i relativi componenti meccanici di movimentazione;
- locali interni (modifica, spostamento, rimozione, nuova costruzione di pareti divisorie mobili, in muratura, in cartongesso, in blocchi di tipo REI, in legno);
- esecuzione di rappezzi vari, intonaci ecc.;
- lavori di scavo, demolizioni, rimozioni ecc.;
- interventi di natura edile per adeguamenti relativi a prevenzione incendi;
- manutenzione e/o realizzazioni di pavimentazioni viniliche in PVC, in gomma a bolle, linoleum, parquet, etc.;
- manutenzione e/o realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle;
- interventi sulle pavimentazioni esterne;
- interventi da falegname per lavorazioni quali riparazioni o modifiche su finestre, serramenti,
porte in legno e manufatti lignei in genere;
- interventi sulle coperture in genere (riparazione e rifacimenti di manti impermeabili, manti di copertura in laterizio, interventi da lattoniere in genere ecc.);
- interventi da decoratore su parti murarie, metalliche o lignee (manutenzione conservativa di verniciature ed imbiancature in genere, riverniciatura parti metalliche, decorazione locali interni ecc.);
- interventi sulle murature perimetrali esterne (idrolavaggio o pulizia facciate mediante spazzolatura, rimozione scritte, applicazione di prodotti antiscritta o contro la risalita capillare di umidità ecc.);
- interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici (elettrici, idrico, antincendio e climatizzazione) con sostituzione di parti ammalorate, pulizia filtri, batterie e lampade di emergenza, sensori antincendio ecc.
ART. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO E INFORMAZIONI GENERALI
Gli interventi manutentivi oggetto dell'accordo quadro dovranno essere svolti in tutti gli immobili di proprietà e in uso del Comune.
Gli immobili di cui all’elaborato progettuale H, che comunque non è esaustivo ma puramente indicativo, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte e l’evolversi delle diverse realtà circoscrizionali, possono richiedere nel corso dell’accordo quadro l’acquisizione di nuovi locali o la dismissione di altri, resta tuttavia inteso che ogni nuovo fabbricato di competenza del Servizio sarà oggetto di intervento da parte dell’operatore economico, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.
Si fa presente che alcuni aspetti tecnici di alcuni complessi edilizi sono del tutto particolari.
Alcuni edifici ospitano scuole con affluenza giornaliera di alunni ed insegnanti, altri sono uffici con affluenza di pubblico, mentre altri non hanno pubblico ma la presenza di personale.
L’Operatore economico dovrà pertanto operare in tale contesto e contemporaneamente ad altre imprese gestite dal Settore Servizi Tecnici o da altri Servizi del Comune.
L’orario indicativo di utilizzo dell’edificio da parte della Pubblica Amministrazione è il seguente:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,30 alle 19,00;
- sabato: dalle ore 7,30 alle 14,00.
L’Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di tipo economico in merito ad eventuali difficoltà sopravvenute nell’esecuzione dei lavori a causa di eventuali impossibilità di accesso ai locali (per lezioni in corso, udienze in corso, ecc.) in quanto sin d’ora al corrente del fatto che tali interventi saranno svolti in contemporanea alle attività delle scuole e degli Uffici.
L’Operatore economico dichiara di aver preso atto delle dimensioni dei fabbricati oggetto dell’accordo quadro e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari sono dislocati in punti diversi e distanti tra loro e che pertanto nulla potrà essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti.
Inoltre l’Operatore economico dichiara di aver visionato, di conoscere le caratteristiche tecniche e di garantire il reperimento e la fornitura di tutti i componenti e accessori facenti parte del servizio di manutenzione e degli interventi oggetto del presente accordo quadro.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far eseguire attività previste nel presente Capitolato Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su altri immobili di sua proprietà o sui quali esercita un diritto reale o personale di godimento, situati in Castelvetrano, ovvero affidati in manutenzione al medesimo Servizio Lavori Pubblici in virtù di contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi.
CAPITOLO II°- PRESCRIZIONI TECNICHE OPERATIVE
ART. 7 - MODALITA’ DI PRONTO INTERVENTO
L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili in oggetto.
Durante la durata dell'accordo quadro l’operatore economico ha l'obbligo anche di eseguire interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare su stabili e infrastrutture sul territorio comunale, che si rendessero necessari durante i giorni festivi, del sabato, della domenica e i prefestivi.
Il servizio dovrà iniziare alle ore 16 del venerdì o del giorno precedente il giorno festivo per concludere alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.
Gli interventi saranno segnalati alla Ditta dai tecnici dell'Ufficio Tecnico che svolgono il turno di servizio di pronta reperibilità.
La Ditta è pertanto tenuta a predisporre per il turno di servizio un recapito telefonico e persona incaricata a ricevere eventuali ordinazioni e tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli interventi richiesti.
Le spese sostenute per gli interventi saranno contabilizzate con i prezzi contrattuali.
Si fa presente che per tale servizio di guardia non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite.
Turni di servizio infrasettimanale dalle ore 16 alle ore 8 del giorno successivo potranno essere richiesti, quando l'Amministrazione lo ritenga necessario, per la cancellazione di scritte abusive da qualunque fabbricato municipale o anche di proprietà privata. La cancellazione di scritte abusive potrà essere richiesta alle ditte in qualsiasi momento ed in qualsiasi lotto.
Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo d'intervento nei giorni di servizio darà luogo alla comminatoria di una sanzione pecuniaria.
Qualora le inadempienze si protraessero, si darà luogo all'immediata rescissione del contratto ed al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un terzo dell'importo netto complessivo ricevuto in affidamento.
Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse asportare parti di amianto dovrà fornire apposita certificazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta, comprese acque di lavaggio ed ogni altro materiale utilizzato che risulti necessario trattare.
Nel caso di restauri, di riparazioni, di modifiche, di sistemazioni speciali, che per la loro importanza rivestono il carattere di opere straordinarie e non più di lavori di ordinaria manutenzione, la Ditta assuntrice del presente accordo quadro avranno l'obbligo di eseguirle alle stesse condizioni di contratto per l'ordinaria manutenzione, quando ne siano richieste dalla Civica Amministrazione la quale per contro si riserva la facoltà di interpellare, per l'esecuzione di dette opere, altre Ditte, senza che quella assuntrice della presente Impresa possa accampare diritti di qualsiasi sorta.
L'Impresa dovrà disporre di mezzo di ricerca del proprio personale addetto agli interventi specifici sì da poter operare immediatamente sul luogo su cui è richiesto un pronto intervento e dovrà comunicare alla D.L. il numero dell'apparecchio tramite lettera all'atto del verbale di inizio lavori. Pertanto in caso di chiamata tale personale deve potersi mettere in contatto con l'Ufficio richiedente entro 30 minuti dalla chiamata stessa.
L’Operatore economico dovrà garantire l’attivazione all’occorrenza di tale personale specializzato e della relativa idonea attrezzatura, anche per la soluzione di eventuali situazioni di emergenza.
Resta inteso che le attività indicate hanno carattere indicativo e non vincolante e che pertanto la Direzione Lavori potrà richiedere all’Operatore economico di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate (comunque connesse all’oggetto contrattuale), o di non realizzare alcune di quelle descritte.
ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO
Gli interventi a carattere continuativo o ripetitivo (quali ad esempio la manutenzione programmata e concordata), dovranno essere effettuati secondo le periodicità prescritte. Dovranno essere descritte
giornalmente su appositi registri, presenti presso le strutture, indicando il nominativo delle persone operanti, la descrizione degli interventi, la periodicità ed i locali/macchinari oggetto degli stessi. Dovrà inoltre essere segnalato qualsiasi inconveniente o difficoltà che siano sopravvenuti durante l’esecuzione, ivi compresi i guasti riscontrati. Ogni singolo intervento dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Plesso o chi per esso, pena la non contabilizzazione dell’intervento.
Tutte le attività saranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio, che riporterà l’ubicazione, la descrizione e le specifiche tecniche d’intervento, i tempi di esecuzione e le note sugli eventuali coordinamenti con altre imprese.
I dati di tali ordini di servizio, sono registrati e mantenuti costantemente aggiornati a cura della direzione dei lavori, con la descrizione dell’intervento richiesto, tipologia dello stesso, data di consegna dell’ordine all’impresa, eventuale data di ultimazione lavoro prevista, le note ed i coordinamenti, la descrizione degli interventi effettuati (se diversi da quanto richiesto), la data di ultimazione effettiva e l’importo dettagliato a consuntivo.
L’Operatore economico dovrà eseguire solo e soltanto gli interventi ordinati dalla Direzione Lavori anche tramite posta elettronica certificata. In merito all’ordine e al modo di esecuzione l’Operatore economico dovrà sempre attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori ed ai documenti ed elaborati contrattuali.
In caso di necessità, il progetto delle opere di manutenzione da eseguire, sarà fornito dalla Direzione Lavori in allegato all’ordine; l'Operatore economico dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del progetto.
Tutte le attività dovranno essere eseguite come indicato dall’Ordine di lavoro, dalla Direzione Lavori e nei disegni di progetto, a perfetta regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei in relazione ai luoghi ove si opera.
Qualora durante l’esecuzione dei lavori, venissero riscontrate delle difficoltà operative, l’Operatore economico dovrà immediatamente avvisare la Direzione Lavori.
L’Operatore economico non dovrà dar corso a richieste o disposizioni non impartite dalla Direzione Lavori, salvo che nei casi di urgenza segnalati del personale tecnico operante nin servizio di pronta reperibilità per interventi riguardanti esclusivamente gli edifici scolastici, per i quali il Direttore Tecnico dell’Impresa dovrà predisporre gli interventi con immediatezza; in ogni caso dovrà avvertire la Direzione Lavori appena possibile; la formalizzazione dell’ordine verrà eseguita a posteriori.
L’Operatore economico dovrà, nella giornata stessa o nella mattina successiva, compilare su una scheda predisposta dalla direzione dei lavori, la descrizione dettagliata dell’intervento eseguito, la data dell’effettiva ultimazione, compilare la relativa contabilità, con l’indicazione degli operai, i materiali impiegati con il relativo importo economico dell’intervento eseguito, allegandovi eventuali documenti o certificazioni prescritti. Solo dopo tale adempimento l’Ordine di servizio sarà considerato concluso a tutti gli effetti.
La mancata e scorretta annotazione di quanto sopra, nei tempi previsti, comporta la non contabilizzazione delle opere eseguite.
Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Direzione Lavori notificherà le anomalie all’Operatore economico fissando i tempi concessi per la loro eliminazione.
Qualora si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che l'Operatore economico possa pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per definire l'eventuale proroga rispetto ai tempi indicati sul relativo Ordine Lavori.
Le attività dovranno essere programmate ed eseguite in orari e con modalità tali da non arrecare pregiudizio all’attività svolta all’interno del complesso edilizio, se necessario al di fuori dell’orario del normale utilizzo degli edifici.
L'Operatore economico si impegna ad eseguire tutte le attività richieste negli orari e nei tempi fissati dalla Direzione Lavori nell’Ordine Lavori, senza sollevare alcuna eccezione.
Nel caso in cui i termini previsti non risultassero sufficienti per cause non imputabili all’Operatore economico, questi dovrà richiedere alla Direzione Lavori, prima della scadenza dei termini, una proroga che, se accordata sarà apposta in calce all’Ordine Lavori. In difetto, in caso di ritardo saranno
applicate le penalità contrattualmente previste.
Si precisa che con la presentazione dell'offerta l'Impresa riconosce che nel presente accordo quadro si intendono comprese numerose attività non programmabili, di limitata entità, o urgenti, per le quali possono essere richiesti anche interventi immediati.
L’Operatore economico dovrà produrre copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) delle merci in ingresso e/o uscita.
ART. 9 - VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO
Allo scopo di pervenire ad efficaci interventi manutentivi anche nell’ambito di una eventuale programmazione complessiva, si rende necessario che l’operatore economico effettui, durante l’ordinaria attività manutentiva, la verifica della funzionalità delle parti edili quali facciate, intonaci, elementi portanti, manti copertura, ecc.., degli edifici compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica e valutazione economica di massima su supporto informatico concordato con la D.L., l’eventuale stato di degrado delle stesse.
ART. 11. - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
L’Operatore economico assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), indicazione dei dati personali dell’operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
• nome e cognome del lavoratore
• data di nascita
• nazionalità
• fotografia
• impresa di appartenenza
L’Operatore economico, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
L’Operatore economico si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Trapani, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
Qualora l’Operatore economico subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L’apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Operatore economico il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.
CAPITOLO III° - PRESCRIZIONE TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
ART. 12. - GENERALITÀ
Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute nell’Elenco Prezzi allegato. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nell’Elenco Prezzi.
Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi Prezzi, comprese le prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante.
Nell’esecuzione delle attività è carico dell’Operatore economico rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell’arte.
Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).
Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall’Operatore economico dovranno essere in buono stato di conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma ISO 9000. L’Operatore economico, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà fornire copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la taratura dello strumento utilizzato è in corso di validità.
La Direzione Lavori si riserva la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle misure tecniche, anche con propri strumenti, se i valori non dovessero corrispondere, l’Operatore economico dovrà ripetere tutte le misure di quel lotto.
L’Operatore economico dovrà a propria cura e spese effettuare le prove di tenuta idraulica delle tubazioni posate di adduzione o scarico dell’acqua prima di procedere alla loro muratura o al reinterro. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REI rimosse o danneggiate durante l’esecuzione delle attività delle quali l’Operatore economico dovrà fornire la documentazione di prevenzioni incendi, come disposto dalla normativa in vigore.
L'Operatore economico sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati dalla Direzione Lavori, al recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, ritenesse riutilizzabili.
Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’Operatore economico ricadrà sul medesimo.
L'Operatore economico è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla Direzione Lavori di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.
La Direzione Lavori ove possibile concederà all’Operatore economico l’uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L’uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.
Tutti gli Ordini Lavoro. riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio (rientranti nell’oggetto dell’accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell’operatore dell’Operatore economico, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell’arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.
ART. 13. - ENERGIA ELETTRICA – ACQUA
L’acqua e l’energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall’Operatore economico unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la
conservazione d’uso.
L’Operatore economico dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase)
L'Operatore economico dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.
ART. 14. - MATERIALI E APPARECCHIATURE
I materiali e le apparecchiature che l'Operatore economico impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.
Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si
intende compensata con i prezzi dell’Elenco Prezzi allegato. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’Operatore economico dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura quali rivestimenti, pavimenti, serramenti, apparecchi igienico - sanitari, ecc., l'Operatore economico dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla Direzione Lavori che ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. La Direzione Lavori avrà facoltà di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione, senza variazioni di prezzo.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’Operatore economico.
L’Operatore economico dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Operatore economico dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.
ART. 15. - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI
Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall’Operatore economico dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.
Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite alla Città le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.
I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'accordo quadro, l'Operatore economico dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani
o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’Operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs 22/97 s.m.i..
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’Operatore economico dovrà consegnare alla Direzione Lavori la fotocopia della “4^ copia” del formulario.
L’Operatore economico dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all’Operatore economico l’uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.
Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell’Operatore economico.
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono compresi negli articoli di Xxxxxx Xxxxxx, salvo diversamente disposto, a seguito di cui sarà corrisposto il pagamento mediante l’apposito articolo dell’Elenco Prezzi allegato.
ART. 16. - DISEGNI
All’occorrenza, all’Operatore economico saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto cartaceo o informatico (AutoCad). Detti disegni dovranno essere aggiornati con oneri a carico dell’Operatore economico dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la D L . Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall’ultimazione di ciascun Ordine Lavori. la relativa contabilità non sarà ritenuta completa valida e saranno applicate le penali previste.
È facoltà della Direzione Lavori richiedere all'Operatore economico il rilievo di parti architettoniche e/o impiantistiche esistenti. In questo caso l'Operatore economico provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste segnalando alla Città eventuali anomalie.
Le operazioni di rilievo dell'esistente, l’esecuzione, la modifica e la stampa dei disegni saranno compensati in base agli articoli dell’Elenco Prezzi.
ART. 17- DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
L'Operatore economico dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito su elementi di compartimentazione REI, la documentazione di prevenzione incendi prevista dalle normative vigenti, consistenti nella:
- “Dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti” (di cui al punto 1 dell’allegato II al
D.M. 4 maggio 1998);
- “Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco” (di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- Dichiarazioni di fornitura di porte tagliafuoco facenti riferimento alle obbligatorie Omologazioni Ministeriali che devono essere allegate;
- Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento);
- Planimetrie indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati.
L'Operatore economico in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della Direzione Lavori.
Fino a quando l'Operatore economico non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.
Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Operatore economico dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare.
Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla Città
senza alcun ulteriore compenso.
CAPITOLO IV° - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme specifiche o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO (ELAB. I)
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
- la Relazione Tecnica;
- il Capitolato Generale approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di cui al Dlgs 81/2008 e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- l’Elenco degli Immobili;
- il Quadro Economico;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'accordo quadro degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con
X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x. 000 x x.x.x. (xxx xxxxxx xx xxxxxx);
c) Legge 12 Luglio 2011 n. 106:
d) D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (per quanto in vigore) ;
e) Legge 04 Agosto 2006 n. 248;
f) Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.
La sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.
L'Operatore economico si intende inoltre obbligato all'osservanza:
-di tutte le leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;
-di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Accordo quadro;
-delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
-delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.;
-di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.
ART. 20 - FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO
In caso di fallimento dell'operatore economico la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs 50/2016.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.
ART. 21- RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELL'ATTIVITÀ
Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, l'Operatore economico dovrà eleggere domicilio legale in C a s t e l v e t r a n o . Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell’Ente Locale committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'operatore economico deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l'operatore economico non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'operatore economico, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all'Operatore economico, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Operatore economico o al suo rappresentante. L'operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Fermo restando l'organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione e di pronto intervento, l'Operatore economico, al fine di consentire l'immediato recapito degli Ordini di S e r v i z i o e di garantire il rispetto dei tempi di intervento (di cui agli art. 27 e art. 34), tenuto conto della distribuzione e della localizzazione territoriale degli immobili del Comune deve dotarsi di una organizzazione che preveda almeno:
a.- una sede tecnico-amministrativa, nel territorio di competenza del Comune con ufficio presenziato da personale tecnico/operatore durante il normale orario di lavoro, e attrezzato con postazione collegata ad Internet nonché indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione degli ordini di servizio;
Nei termini previsti all'art. 67, l'Operatore economico confermerà, con apposito documento da
consegnare al Responsabile del Procedimento o alla persona da esso incaricata, il sistema di organizzazione, la immediata disponibilità e idoneità delle sedi operative, nonché quanto dichiarato ed accettato dalla commissione di valutazione delle offerte, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'accordo quadro, distintamente per la manutenzione ordinaria e per gli interventi straordinari di pronto intervento.
ART. 22- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI
Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta con lettera Raccomandata A.R. o i n a l t e r n a t i v a v i a p e c . Eventuali osservazioni dell'Operatore economico su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
L'Operatore economico è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile Unico del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il RUP valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Operatore economico potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare
qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
L'Operatore economico è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.
ART. 23 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'accordo quadro dei lavori pubblici, di cui al
D.M. 145/2000 e s.m.i., nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora venga accertata, in contradditorio con il Direttore dei Lavori, la esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Operatore economico, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.
Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Operatore economico è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante.
E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Operatore economico ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.
Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla Direzione Lavori ed ai Direttori Operativi.
CAPITOLO V°- INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO
ART. 24 - DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
I lavori richiesti consisteranno nella esecuzione di interventi, da contabilizzare a misura, per manutenzioni straordinarie di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati dalla Direzione Lavori e conseguenti o meno ai computi di perizia predisposti dall'operatore economico ed accettati dall'Amministrazione, secondo le modalità riportate all'art. 26, e con riferimento all'elenco prezzi. Per ogni intervento eseguito, l'impresa dovrà inoltre fornire il relativo rendiconto contabile e documentale.
I lavori di manutenzione straordinaria potranno consistere nelle tipologie principali riportate nel seguente elenco indicativo e non esaustivo:
- rifacimento o realizzazione di servizi igienici, anche per portatori di handicap, con relativi impianti e sostituzione apparecchi igienico-sanitari;
- sistemazione/sostituzione massetti;
- sistemazione/sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni di qualunque materiale, compreso il sottofondo (massetti, intonaci, ecc.);
- rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;
- revisione, sistemazioni e rifacimento di manti di copertura dalle svariate tipologie, ivi compresi interventi parziali o totali su strutture e impermeabilizzazioni di qualunque tipologia e materiale;
- consolidamento statico strutture in genere;
- rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
- opere di verniciatura e tinteggiatura;
- ripristino di strutture in c.a. e di elementi decorativi di facciata;
- interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature, ecc.);
- rifacimenti strutturali comprendenti: demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, drenaggi, vespai, sottofondazioni, strutture e solai di qualunque tipologia, ecc.;
- realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
- realizzazione e sostituzione di controsoffitti;
- manutenzione e ristrutturazione di locali aventi qualunque destinazione d'uso;
- manutenzione aree e strade esterne e manufatti stradali;
- adeguamenti, messa a norma e modifiche di impianti termici e trattamento aria, impianti di distribuzione gas, impianti antincendio, impianti idrici esterni e di Irrigazione;
- revisioni e sostituzioni sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
- revisione o sostituzione di impianti idrico sanitari e fognari.
L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.
L'impresa, ad intervento eseguito, dovrà inoltre fornire tutta la documentazione ed i certificati relativi agli interventi eseguiti e previsti anche per legge (impianti, certificati di materiali e manufatti utilizzati, elaborati "as built" in formato Autocad dell'intervento eseguito, ecc.).
l servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro, come meglio descritti al successivo art. 26, riguardano:
- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di computi di xxxxxxx, come meglio specificato di seguito;
- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;
- supporto tecnico operativo alla predisposizione della progettazione esecutiva eventualmente necessaria, per la realizzazione di interventi su elementi strutturali e componenti edilizi o impiantistici;
- predisposizione di un programma degli interventi, da concordare con la Direzione dei Lavori;
- predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato non rientrante nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il piano operativo di dettaglio, riferiti al cantiere specifico;
- predisposizione dei piani operativi di sicurezza, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ciascuno degli interventi straordinari di pronto intervento, potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori:
- analisi di laboratorio da eseguire presso laboratorio autorizzato;
- prelievi e successive analisi di materiale presunto tossico o nocivo presente nelle strutture e aree di pertinenza oggetto del!' accordo quadro;
- verifiche dello stato di conservazione di strutture e materiali (ferri delle armature, cis, legno o acciaio delle componenti strutturali).
ART. 25 - INTERVENTI A MISURA
Gli interventi manutentivi saranno richiesti dalla Direzione Lavori, durante tutto l'arco temporale del contratto, in funzione delle necessità che si presenteranno di volta in volta. Gli interventi potranno essere singolarmente anche di piccola entità. sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Per ogni intervento da effettuare la Direzione Lavori emetterà uno specifico ordine di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per poterlo eseguire (data richiesta di inizio lavori, data prevista o specificatamente richiesta per il termine dei lavori, oggetto dell'intervento e relativo codice, indirizzo, tipologia del lavoro da effettuare, eventuale riferimento al preventivo effettuato dall'impresa, eventuali elaborati grafici di riferimento, ecc.). Gli interventi potranno riguardare tutta la tipologia degli interventi di manutenzione edile ed impiantistica previsti nell'elenco prezzi allegato.
L'ordine di s e r v i z i o sarà trasmesso all'Operatore economico per via informatica utilizzando l’indirizzo PEC e, solamente in caso di non funzionamento di quest'ultimo, per via cartacea; l'operatore economico dovrà confermare il ricevimento dell'ordine.
L'operatore economico dovrà redigere un cronoprogramma specifico per ciascun intervento, compatibile con quanto richiesto, comunicandolo all'Amministrazione che provvederà ad approvarlo. L'approvazione dovrà avvenire con comunicazione formale scritta da parte della Direzione Lavori. Una
volta approvato, tale cronoprogramma diventerà vincolante ai fini dell'applicazione di eventuali penali di cui al seguente art. 34.
L'operatore economico dovrà fornire supporto alla preparazione della documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori, oltre che della definizione dei costi e delle specifiche tecniche di esecuzione.
L'operatore economico dovrà comunicare giornalmente, attraverso le modalità previste di cui all'art. 7 e con riferimento ad ogni ordine di lavoro ricevuto, tutti i dati relativi al personale presente in cantiere. Tale comunicazione dovrà contenere, per ogni lavoro in corso ed al loro verificarsi, i dati relativi a:
- data di effettivo inizio dei lavori;
- eventuali interruzioni dei lavori e relativa motivazione;
- data di effettivo termine dei lavori;
Per ogni ordinativo, una volta eseguito l'intervento, entro il giorno successivo dalla data di ultimazione dello specifico lavoro, l'impresa dovrà fornire dati necessari per la contabilità lavori;
La trasmissione dei dati contabili, dovrà avvenire utilizzando il sistema informativo (FIDIA) e, solamente in caso di non funzionamento di quest'ultimo, per via cartacea; i dati contabili imputati dall'impresa dovranno essere comunque validati dalla Direzione Lavori.
Per ogni intervento eseguito l'impresa dovrà fornire inoltre i dati necessari ad aggiornare l'anagrafe tecnica degli immobili, oggetto di intervento, già in possesso dell'Amministrazione, completi di planimetria "as-built" in formato Autocad, oltre che dei dati tecnici, relativi all'intervento stesso, richiesti dalla Direzione Lavori secondo gli schemi previsti dall'Amministrazione.
Ogni intervento richiesto si riterrà concluso solamente con la consegna da parte dell'operatore economico di tutti i rendiconti richiesti (contabili e documentali), della documentazione e certificati previsti per legge, compresa la certificazione di conformità ove la tipologia di intervento lo preveda, e con l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di una attestazione di "regolare esecuzione" per lo specifico intervento. La suddetta consegna dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Direzione Lavori.
Alla maturazione dei SAL come previsto nel presente CSA sarà effettuato il relativo pagamento (quando la somma degli importi dei singoli interventi avranno raggiunto l'importo minimo previsto dall'art. 45-46).
ART. 26 - SERVIZI ACCESSORI RICOMPRESI NEL PREZZO DELL'ACCORDO QUADRO
Sopralluoghi
- La Direzione Lavori potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte dì soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree dì pertinenza e luoghi oggetto del presente accordo quadro.
- Il Direttore Lavori richiederà ogni sopralluogo tramite contatto telefonico, o tramite l’invio di e-mail.
- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 34 - oltre a fornire tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di soluzione, una stima economica a cui potrà o meno seguire un ordine di computo, la documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.
- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'accordo quadro.
Computi metrici estimativi (preventivi e perizie di stima)
- L'Operatore economico è tenuto a svolgere una attività di computazione, relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Direzione Lavori, conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto dell'accordo quadro.
- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dell'elenco prezzi allegato.
- Il Direttore Lavori richiederà ogni computo, tramite contatto telefonico o tramite l’invio di e-mail.
- La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione a seguito del computo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. Il computo dovrà essere fornito, anche per via telematica, secondo le richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico tipo Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo complessivo per ogni singola computazione è stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali tempi darà luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come
previsto all'art. 34.
- l preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro.
Verifiche statiche e funzionali, supporto tecnico alla progettazione.
- L'impresa dovrà organizzarsi per eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, verifiche statiche o funzionali di elementi e componenti in ferro e acciaio o impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcoli di nuove opere strutturali.
- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare le verifiche statiche o funzionali e a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'Amministrazione si riserva di effettuare il lavoro risultante dalla verifica statica o dell'impianto tecnologico accessorio, sia all'interno del presente accordo quadro che attraverso altri ed autonomi affidamenti.
Programmazione degli interventi
- l'operatore economico, sulla base delle richieste della Direzione lavori e dei sopralluoghi effettuati, dovrà predisporre mensilmente un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di priorità stabilito dal Direttore dei lavori, specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.
Piani di sicurezza
- In conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, o, nel caso in cui il lavoro non rientra nell'ambito applicativo del decreto, predisporre tutta la documentazione necessaria prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche secondo quanto previsto all'art. 61 del presente capitolato.
Analisi di laboratorio
- l'impresa dovrà fare eseguire, su richiesta della Direzione lavori e presso laboratorio autorizzato, prelievi e successive analisi di materiale presunto tossico o nocivo presente negli edifici oggetto di accordo quadro o nelle aree di pertinenza, finalizzate alla verifica dello stato di conservazione di materiali (ferri delle armature, cis, legno o acciaio delle componenti strutturali).
- L'Operatore economico dovrà provvedere ad inoltrare il materiale prelevato al laboratorio per effettuare le analisi entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta, pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 34.
- L'impresa dovrà fornire all'Amministrazione i risultati delle analisi su carta intestata del laboratorio autorizzato, entro i tempi concordati.
ART. 27 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL SINGOLO INTERVENTO
L'operatore economico si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 25, comma 4, del presente capitolato. Tale programma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto
della Stazione appaltante, oppure di opere necessarie per l'utilizzazione di parti di plessi e/o strutture, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
ART. 28 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
AI termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’operatore economico il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'operatore economico è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 34 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
ART. 29 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento.
Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
ART.30 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'operatore economico per iscritto, lo stesso operatore economico non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l'operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
ART. 31 PROROGHE SUI SINGOLI INTERVENTI
L'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto per il termine dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da
tale ultimo termine.
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresì applicazione l'articolo 27 del capitolato generale.
ART. 32 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'operatore economico; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, del D.Lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'operatore economico.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) i'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l'operatore economico non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR 207/2010 e s.m.i..
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,. qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'operatore economico e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale d i ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
ART 33 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'operatore economico e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'operatore economico e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le stesse disposizioni previste dall’art. 32 del presente capitolato speciale.
ART. 34 PENALI IN CASO DI RITARDO
1 La penalità vengono stabilite come di seguito descritte:
a) Sopralluogo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo sopralluogo.
b) Preventivo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo preventivo.
c) Esecuzione lavori ordinari e programmati: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo lavoro.
d) Verifiche statiche o funzionali: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singola verifica.
e) Interventi in reperibilità e pronto intervento (entro 1h): Euro 200,00 per ogni inadempienza rispetto alle procedure e al termine massimo previsto per ogni singolo intervento.
2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo per:
a) la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
b) il rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 70, in materia di risoluzione del contratto.
5 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Nel corso del Procedimento sanzionatorio è riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica all'Impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.
Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal Responsabile del Procedimento, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto della Stazione Appaltante, che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalità, applicate in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate alla D.L. nei modi e nei tempi di cui sopra.
CAPITOLO VI° - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 35 TIPOLOGIA E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi di manutenzione riguardano le seguenti categorie di componenti edilizi: strutture in genere, pareti verticali di qualsiasi natura, solai, soffitti, controsoffitti, coperture, intonaci e stucchi, impermeabilizzazioni, pavimentazioni e rivestimenti di qualsiasi genere, opere stradali ed affini, opere di coloritore e verniciatore, tubazioni, pozzetti, fognature, opere di idraulico, scavi, trasporti e riempimenti, architravature e rinforzi, conglomerati cementizi, etc.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, oggetto dell'accordo quadro, saranno richiesti medianti appositi "Ordini di Servizio" richiesti tramite email PEC , che si possono riassumere in :
a) Richieste di intervento ordinarie
Intese come l'insieme degli interventi, sia di entità rilevante e/o di particolare complessità sia di limitata entità, tali da consentire, a seguito di rotture e/o guasti, il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, che possono essere programmati, non pregiudizievoli del corretto svolgimento delle normali attività, ne della sicurezza in genere.
Gli ordini di lavoro saranno comunicati all’Operatore economico dalla Direzione Lavori (dopo le proprie opportune verifiche di congruità, fattibilità tecnica, preventivazione, autorizzazione economica di spesa, modalità operative e eventuali coordinamenti) sia per e-mail che telefonicamente
Gli interventi dovranno essere iniziati ed ultimati, nel termine di 5 gg. lavorativi dalla data di assegnazione senza interruzioni di sorta, se non per causa di forza maggiore, da comunicare immediatamente alla Direzione Lavori. Se l'Impresa non rispetterà la tempistica indicata, saranno applicate le penali di cui all'art. 40 del presente capitolato.
b) Richiesta di intervento urgenti
All'Operatore economico potrà essere richiesta l'esecuzione di interventi che rivestono carattere di urgenza, da cui possono derivare rischi per l’incolumità fisica delle persone o per l’integrità della struttura e consistono nella messa in sicurezza dell’impianto e nel ripristino delle condizioni di operatività. Rientrano in questa categoria anche le richieste che pervengono da autorità di massimo livello o quelle la cui omissione d’intervento può pregiudicare il regolare svolgimento delle attività scolastiche e lavorative, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, per 24 ore su 24 e per tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, anche su semplice ordine verbale o telefonico, salvo successiva conferma scritta da effettuarsi nel più breve tempo possibile
L’intervento deve essere IMMEDIATO, in caso di rischio per l’incolumità fisica delle persone o danni alle strutture, il personale Reperibile dell’Impresa dovrà garantirlo, recando con se l’opportuna dotazione di attrezzi da lavoro e materiali, entro un’ora dalla chiamata.
Qualora non sia possibile dare inizio entro il termina suindicato agli interventi urgenti di riparazione l’Impresa è comunque obbligata, sempre entro tale termine, a recarsi sul posto per installare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure ed opere provvisionali necessarie ad eliminare situazioni di pericolo o di disagio per gli utenti.
ART. 36 SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO
Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di urgenza sono caratterizzati da estrema urgenza e l'esecuzione degli stessi deve essere quanto mai tempestiva, l'impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di un sistema di pronta reperibilità operativa, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno, con obbligo di pronto intervento in qualsiasi momento e per qualsiasi natura di evento.
La reperibilità dovrà essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di più chiamate in contemporanea con pari priorità, sia della dislocazione territoriale dei vari immobili delle Circoscrizioni, sui quali si esercita l'attività di manutenzione.
In qualsiasi momento su richiesta della Direzione Lavori o del personale di Polizia Municipale, operante 24 su 24 nella sala controllo, il Direttore Tecnico dell’Operatore economico, uno o più operai (in relazione all’entità intervento) dovranno intervenire in loco entro 1 ora dalla chiamata, munito di adeguata attrezzatura di base per la diagnosi del guasto e per poter iniziare l’intervento di ripristino.
Qualora la comunicazione di richiesta di pronto intervento non fosse stata inviata direttamente dalla Direzione Lavori, l’Operatore economico è tenuto comunque ad intervenire e ad informare immediatamente la medesima, e l’intervento dovrà essere iniziato e portato a termine, qualora possibile, anche in assenza della Direzione Lavori. In tal caso il relativo Ordine di servizio verrà compilata a consuntivo.
Gli interventi minimi da effettuare in Pronto Intervento consistono nella messa in sicurezza della struttura e nel ripristino delle condizioni di operatività.
Non sono ricompresi nei servizi di pronto intervento (e quindi compensate normalmente) tutte le seguenti attività:
- le attività il cui svolgimento viene richiesto nel normale orario di lavoro;
- le attività che per la loro natura non possono essere effettuate nei sopraccitati orari (perché incompatibili con le attività scolastiche);
- le attività per le quali viene esplicitamente richiesto da parte dell’Operatore economico lo svolgimento al di fuori dell’orario sopraccitato.
Il mancato rispetto della reperibilità e dei tempi di intervento comporterà l’applicazione delle penalità aggiuntive previste all’art. 34, comma 1) del presente Capitolato Speciale.
Il personale che sarà destinato dall'Impresa all'attività di pronto intervento dovrà essere, per qualifica professionale e consistenza numerica, tale da garantire l'esecuzione dell'attività richiesta a perfetta regola d'arte, garantendo efficacia e tempestività. In ogni caso, per il singolo intervento in pronta reperibilità, l'Impresa deve garantire la disponibilità di una squadra di intervento composta da almeno due persone (un operaio specializzato e un operaio comune).
Qualsiasi variazione che interessi i recapiti del personale reperibile preposto all'attività di pronto intervento deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, e comunque con una settimana di anticipo rispetto alla effettiva variazione. Qualora l’'Impresa non ottemperi al suddetto obbligo si procederà alla revoca e/o risoluzione del contratto in danno.
Si specifica che l'omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto di accordo quadro. Tale fattispecie costituisce inoltre grave negligenza e comporterà l'esclusione dell'Impresa alla partecipazione a successive gare di accordo quadro indette dal Comune.
ART. 37 - REPERIBILITÀ
Per garantire interventi urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli edifici oggetto dell’accordo quadro, l’Operatore economico dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi idonea ad eseguire ogni tipo di intervento edile ed affini, e impiantistico.
La squadra tipo necessaria dovrà comporsi come di seguito indicato: Mano d’opera:
- n.1 operaio edile specializzato;
- n.1 operaio edile comune ; Mezzi:
- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.
La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutti gli immobili e non 24 ore su 24 per tutta la durata dell’accordo quadro considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.
Inoltre l’Operatore economico dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi, il personale dovrà essere munito di telefono cellulare e, in caso di chiamata da parte del responsabile dell’Amministrazione (tecnico reperibile), dovrà essere garantito l’intervento, entro e non oltre un’ora dalla chiamata.
ART. 38 CONTROLLO DI SERVIZIO
L’Amministrazione potrà non accettare lavorazioni non conformi alla migliore regola d’arte e alla legislazione e normative vigenti, e interventi non preliminarmente concordati.
La Direzione dei Lavori provvederà ad una verifica d ella documentazione presentata al fine della liquidazione del corrispettivo dovuto.
ART. 39 STATO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI
Entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni esercizio verrà compilato lo Stato Finale dei lavori eseguiti nell'arco dell'anno e, entro i successivi 3 (tre) mesi, Cil direttore dei lavori redigerà, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3 (durata dell'accordo quadro) del presente capitolato, verrà redatto il certificato di ultimazione Lavori, e quindi emesso lo Stato Finale relativo all'ultimo esercizio ed il Certificato di regolare esecuzione ex articolo 102 del D.Lgs 50/2016. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri per fornire i mezzi, le attrezzature e la manodopera necessari per le prove tecniche sulle opere e per gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesto.
ART. 40 PENALI PER RITARDI ED INADEMPIMENTI
Nelle fattispecie di seguito elencate, si procederà all'applicazione delle sotto indicate penali:
a) Interventi di manutenzione ordinaria:
Qualora l'impresa non concluda, nel termine fissato (art. 35), l'intervento di manutenzione correttiva o migliorativa, si applica una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille/00) dell'ammontare netto contrattuale per i lavori di manutenzione ordinaria.
b) Intervento di pronto intervento
Qualora l'Impresa non intervenga entro termini indicati all'art. 35 del presente capitolato, relativo ad interventi di pronto intervento d'urgenza, si applica una penale pecuniaria pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille/00) per ogni intervento non eseguito nei termini suddetti.
L'omissione dell'intervento nei termini previsti, si qualifica come grave inadempimento e comporta la risoluzione in danno del contratto fatto salvo l'eventuale maggiore danno che possa derivare all'Amministrazione Comunale dal mancato intervento entro i termini previsti dal contratto.
Le penali di cui ai precedenti commi saranno detratte nell'ambito della fatturazione trimestrale di riferimento o in quella successiva. Le penali, accertate e quantificate dal Direttore Lavori, sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Nel corso del Procedimento sanzionatorio è riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica all'Impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.
Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal Responsabile del Procedimento, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto della Stazione Appaltante, che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalità, applicate in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate alla D.L. nei modi e nei tempi di cui sopra.
CAPITOLO VII° - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
ART. 41 LAVORI A MISURA
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dell’importo del singolo appalto specifico:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 5;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
d) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. Nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
ART. 42 LAVORI A CORPO
Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P, ritenga che possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 50. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo quanto stabilito negli atti di progetto o di perizia dell'intervento.
ART. 43 LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali desunti dai prezziari di riferimento di cui all’art. 41 per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui al precedente articolo.
ART. 44 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
ART. 45 PROVVISTA DEI MATERIALI
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'operatore economico è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'operatore economico dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'operatore economico deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
ART. 49 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo come stabilito al successivo articolo 50 del presente Capitolato.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'operatore economico non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
ART. 50 NUOVI PREZZI
Qualora nell'Elenco Prezzi Unitari, parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto, non siano previsti prezzi relativi a opere compiute, noleggi e materiali occorrenti, i relativi prezzi unitari saranno rilevati, secondo il seguente ordine prioritario:
1. Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia
2. Analisi dei prezzi
I sopraindicati prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Operatore economico in fase di gara.
In caso di assenza del prezzo delle singole lavorazioni o forniture nei prezziari sopra elencati, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri del DPR 207/2010 e s.m.i.
ART. 51 ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari tecnici allegati.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'operatore economico deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'operatore economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'operatore economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'operatore economico, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'operatore economico che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dell’operatore economico.
Per le stesse prove la Direzione Lavori provvederà apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espressamente il riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'operatore economico.
ART. 52 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.
ART. 53 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
CAPITOLO VIII° - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE
ART. 54 ANTICIPAZIONE
Si richiamano i contenuti di cui all’Art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.
ART. 55 GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2 percento del prezzo a base d’asta, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai snsi dell’art.93 del D.Lgs n.50/2016.
L’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo a base d’accordo quadro. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.
ART. 56 CAUZIONE DEFINITIVA
L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. L'importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. del D.Lgs n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
ART. 57 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo
2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA Partita 2 - Opere preesistenti: Euro 500.000,00.
Partita 3 - Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'operatore economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui all’art. 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, ove previsto.
CAPITOLO IX° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 58 OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
In relazione a quanto prescrivono gli art. 23 e 30 del D.Lgs. 50/2016 ed a norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, l’Operatore economico dovrà assumere verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell’Accordo quadro, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d’accordo quadro ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.
L’Operatore economico è inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Pertanto dovrà attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e l’Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovrà applicare le norme contenute nel DPR 07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all’assunzione della manodopera nei lavori pubblici.
Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell’Impresa nell’esecuzione degli interventi e delle procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuerà una trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.
Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l’esecuzione dell’Accordo quadro, presso la A.S.L. competente per territorio.
ART. 59 NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al Testo Unico della Sicurezza.
L'operatore economico è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'operatore economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'operatore economico non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'operatore economico, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.
L'operatore economico è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'accordo quadro ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
L'operatore economico assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
ART. 60 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'operatore economico è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'Operatore economico prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dal Direttore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In caso di pericolo per gli impiegati, alunni, insegnanti, ecc.., l'impresa, qualora non sia in grado di ripristinare il livello di efficienza e di sicurezza degli immobili e/o impianti, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, nell'ordine, ai seguenti soggetti:
a) al Direttore dell'Unità Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza l'immobile/l'impianto, il quale potrà disporre in via cautelativa l'interruzione dell'utilizzo;
b) alla Direzione Lavori.
L'Operatore economico s'impegna ad allontanare dalle attività e dai luoghi oggetto di interventi e quindi a sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, viene ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi da svolgere.
ART. 61 PIANI DI SICUREZZA
Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad:
- attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti;
- inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza;
- attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E).
L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E.
L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50.
L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.
ART. 62 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L'operatore economico può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'operatore economico ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'operatore economico.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'operatore economico, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 63 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)
L'operatore economico, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L'operatore economico è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza.
Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.
ART. 64 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L'operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'operatore economico è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dì cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e coordinamento oppure il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di accordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'operatore economico è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPITOLO X° - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 65 SUBAPPALTO
L'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto . Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs n.50.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di accordo quadro ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto quadro subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
Il soggetto affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori che all'atto dell'offerta siano stati indicati come da subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori in oggetto in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),del D.Lgs n.50/2016 l'operatore economico è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli
eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'accordo quadro o del subappalto quadro, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs n.50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra ,il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'operatore economico;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di accordo quadro. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto quadro o del cottimo.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto quadro non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 66 DIREZIONE LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE E DELL’APPALTANTE
La stazione appaltante affiderà la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria fiducia, con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente contratto.
L'operatore economico nominerà un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione a regola d'arte degli interventi manutentivi affidati, della qualità dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.
L'operatore economico che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'operatore economico rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'operatore economico o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'accordo quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'operatore economico, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'operatore economico o al suo rappresentante.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.
L'operatore economico è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
ART. 67 ELENCO PRESTATORI D’OPERA – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L'operatore economico prima dell'inizio del cantiere comunicherà alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifica lavorativa. L'operatore economico assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-accordo quadro.
L'operatore economico dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano complementare di dettaglio.
L’ operatore economico ha l'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo l'installazione del cantiere e prima dell'emissione del primo S.A.L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Xxxxx.
CAPITOLO XI° - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 68 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Operatore economico, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' esclusa la clausola arbitrale.
ART. 69 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L'operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e stazione appaltanteli integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto quadro; il fatto che il subappalto quadro non sia stato autorizzato non esime l'operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'operatore economico l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'operatore economico delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell'articolo 30 Dlgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'operatore economico invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico in esecuzione del contratto. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'operatore economico e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'operatore economico o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs 81/2008, l'operatore economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'operatore economico o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.
ART. 70 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione Appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal d.lgs 50/2016 art. 108.
CAPITOLO XII° - NORME FINALI
ART. 71 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
Xxxxx restando gli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di sicurezza, sistema di organizzazione dell'attività e dotazioni, prima della consegna dei lavori, l'Operatore economico, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, la seguente documentazione:
denuncia lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla 00.XX. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Acquisiti tutti i documenti di cui al presente articolo e validati i piani operativi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, che ne provvede previo accertamento, in contraddittorio con l'operatore economico, dell'effettiva corrispondenza del sistema di organizzazione, della disponibilità ed idoneità delle sedi operative, nonché di quanto dichiarato, in sede di offerta, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'accordo quadro.
Della verifica della disponibilità ed idoneità di quanto riportato nel documento di offerta sarà redatto apposito Xxxxxxx.
Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata, venga riscontrata l'assenza di una o più "dotazioni, attrezzature, mezzi, maestranze, valenze professionale, ecc." previste nel documento di offerta, ciò risulterà dal verbale medesimo, nel quale verrà assegnato contestualmente un termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi entro il quale l'Operatore economico dovrà provvedere agli adeguamenti necessari.
Trascorso inutilmente detto termine, l'Impresa decadrà dall'aggiudicazione e l'accordo quadro verrà affidato alla ditta che segue in graduatoria, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.
ART. 72 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO OPERATORE ECONOMICO
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 4, 32 e 165 del DPR 207/2010 e S.m.i., ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:
ONERI GENERALI
1-tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;
2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'accordo quadro, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.
4- le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
ONERI AMMINISTRATIVI
5- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime.
6- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Operatore economico, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 58, 59 e 60 del presente Capitolato.
7- la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'operatore economico la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.
La mancata ottemperanza dell'operatore economico alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
8- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione ;
9- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
10- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Operatore economico, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
11- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti;
12- gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.
13- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
14- le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
In particolare l'operatore economico si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'operatore economico, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;
ONERI DI CANTIERE
15- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E’ comunque piena e sola responsabilità dell’operatore economico assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà posto a carico dell’operatore economico.
16- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'Istituto Mutuante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Operatore economico in sede di contabilità
17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.
18- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
19- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
21- le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Operatore economico per l'esecuzione dei lavori appaltati.
22- le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
23- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;
24- nell'esecuzione dei lavori l'operatore economico dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
25- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
26- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
27- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
28- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
29- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
30- la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente accordo quadro;
31- lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente accordo quadro;
32- l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
XXXXX XXXXX, CAMPIONI, VERIFICHE
33- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
34- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Operatore economico agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Operatore economico nei modi più adatti a garantire la autenticità;
35- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
36- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
37- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
38- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.
39- la redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di finitura, inerenti le opere in accordo quadro ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L., da fornire entro 30 gg. dall’affidamento dell’accordo quadro.
L'operatore economico si obbliga a far approvare dalla DD.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione della struttura metallica e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.
40- oltre a quanto descritto al precedente comma relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i
pezzi speciali e gli apparecchi che l'operatore economico fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'operatore economico sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute.
Quando l'operatore economico non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'operatore economico. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'operatore economico, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull’acconto successivo.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'operatore economico ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
ART. 73 ORARIO DI LAVORO
1 L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove vengono eseguiti i lavori e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Operatore economico non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2 L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti previsti contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3 Per non provocare interruzioni od intralci alla normale attività sanitaria, all'Operatore economico potrà essere richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale orario di lavoro dei giorni feriali, sabato compreso, e nei giorni festivi ove occorra, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, essendo i relativi prezzi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa, fatto
salvo eventuali diverse disposizioni impartite per iscritto dai componenti l'Ufficio di Direzione Lavori.
ART. 74 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
1 L’ operatore economico dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dai lavori di manutenzione degli edifici/impianti e dovrà assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia.
2 Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese dell'operatore economico, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.
3 AI rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano le disposizioni di Legge specifiche, fermo restando quanto previsto, dall'articolo 91, comma 2, del DLgs 42/2004.
ART. 75 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.
1 in attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se solo compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2 j manufatti e i beni di cui al precedente comma sono quelli precisati nell'allegato 2 alla Del. GRT n. 337 del 15/05/2006:
3 L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4 L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006.
ART. 76 CUSTODIA DEI CANTIERI
E' a carico e a cura dell'operatore economico la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 77 CARTELLO DI CANTIERE
1 L'operatore economico deve predisporre ed esporre in sito indicato al proposito dal direttore dei Lavori un esemplare del cartello indicatore di dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'i giugno 1990. n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART. 78 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1 Sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase esecutiva dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2 Sono altresì a carico dell'operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3 Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'operatore economico.
4 A carico dell'operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.
5 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IV.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IV.A. esclusa.
APPENDICE
ONERI ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Tutti i titoli delle opere compiute devono intendersi comprensivi degli oneri per calo a terra e/o sollevamento di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle varie categorie di lavoro, nonché dei materiali di risulta, ivi compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.
Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi comprensivi di ogni opera provvisionale di natura temporanea o permanente necessaria alla esecuzione delle opere anche nei punti non immediatamente accessibili, nelle opportune condizioni di sicurezza ed accuratezza di risultato, ivi incluso il nolo delle suddette opere provvisionali fino ad avvenuta ultimazione dei lavori.
Ogni opera provvisionale dovrà essere realizzata ed utilizzata in piena conformità alla normativa anti- infortunistica in vigore alla data di formazione dell'offerta ed adeguata, senza alcun onere o responsabilità della Xxx.xx Com.le o dei suoi agenti, alle modifiche della stessa normativa che potranno intervenire nel corso dei lavori.
Per quanto inerente la realizzazione di tutti gli impianti previsti in accordo quadro (Idro/termo/sanitari, elettrici, antincendio ecc…) tutti i titoli delle opere compiute, di cui all’elenco prezzi, devono intendersi comprensivi di opere edili di assistenza alla posa dei rispettivi impianti, così riassumibili:
esecuzione di tracce, nicchie e sfondi nelle murature, nelle strutture portanti e nelle pavimentazioni per scarichi, corpi scaldanti, apparecchi tecnologici, apparecchiature idro-sanitarie, strumenti di controllo, canalizzazioni, estrattori d'aria e quanto altro previsto nei titoli progettuali. I titoli comprendono inoltre il ripristino delle murature, delle strutture portanti e dei piani interni ed esterni ad avvenuta installazione di tutte le apparecchiature ed impianti di cui trattasi, così riassumibili: riempimento di tracce e sfondi, ripristino delle superfici in intonaco con stesura finale di velo ed ogni altra cavità precedentemente eseguita. Compreso altresì carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, trasporti vari, ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare l'assistenza completa in ogni sua parte.