AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C
AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - XXXXXX, XXX XXXXXXXX 00/X
C.F.: 97639830013
Del 21 luglio 2016
Reg. Gen N. 348
Oggetto Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni – luglio 2016
Il direttore generale
Decisione
Il direttore Xxxxxx Xxxxxxxx, nell’ambito della propria competenza1, determina di impegnare a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (C.F.: 97595380011):
- la somma di € 9.783,91 quale indennità di occupazione senza titolo ai sensi dell’art. 9 del contratto d sublocazione tra Agenzia Piemonte Lavoro e Agenzia della Mobilità Piemontese, relativamente al mese di luglio, come meglio specificato in motivazione;
- la somma di € 1.622,60 a copertura della spesa a carico dell’Agenzia della mobilità regionale relative alle utenze di servizio comuni all’immobile urbano sede dell’Agenzia (riscaldamento, gas, luce, acqua, etc.).
Motivazione
Con determinazione n. 124 del 24/03/2010 l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha disposto il rinnovo del contratto di sublocazione con Agenzia Piemonte Lavoro dei locali siti in xxx Xxxxxxxx 00/x, quale sede dell’Agenzia per il periodo di anni sei a decorrere dal 01/04/2010 e sino al 31/03/2016 alle medesime condizioni in essere.
In data 26/02/2015 (prot. 1054/2015 e prot. 92/2016) Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso per conoscenza la comunicazione a loro pervenuta dalla società Investire Immobiliare SGR s.p.a., proprietaria dello stabile di xxx Xxxxxxxx 00/X, nella quale, al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto di locazione, si comunica la formale disdetta dello stesso a far data dal 31/03/2016.
Nella medesima nota, Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato a sua volta la disdetta /cessazione del contratto di sublocazione in essere con l’Agenzia, relativamente alla porzione dell’immobile adibita a sede della stessa, rimanendo salva la possibilità di un’eventuale rinegoziazione della locazione con la proprietà e quindi di sublocazione laddove fosse di reciproco interesse.
In risposta, l’Agenzia della Mobilità Piemontese in data 17/02/2016 (ns. prot. 1163 del 17/02/2016) ha comunicato ad Agenzia Piemonte Lavoro il proprio interesse ad una eventuale rinegoziazione del canone di sub locazione e ha contestualmente richiesto, nel caso di impossibilità di negoziare il rinnovo del contratto, una proroga temporanea del contratto di sublocazione, nelle more della conclusione della fase di ricerca della nuova sede dell’ente e delle operazioni di trasloco.
In data 05/04/2016 Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso, per conoscenza, la lettera inviata dalla società proprietaria dell’immobile, nella quale veniva resa nota l’impossibilità di proroga del cessato contratto con conseguente richiesta di rilascio dei locali. La società proprietaria2 nella citata lettera chiedeva ai locatari di rilasciare i locali entro la fine del mese di aprile e prima che iniziasse la stagione estiva.
Tenuto conto che ad oggi l’Agenzia occupa ancora i locali di via Belfiore senza titolo, in quanto il contratto di sublocazione è cessato in data 31/03/2016, e che la proprietà e conseguentemente Agenzia Piemonte Lavoro hanno concesso la possibilità di occupare i locali non oltre i periodo estivo, si rende necessario impegnare le somme dovute a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale.
Tale evenienza è contemplata nell’art. 9 del citato contratto di sublocazione rubricato “Ritardata restituzione della cosa sublocata” nel quale si statuisce che in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile sublocato l’Agenzia della mobilità Piemontese “è tenuta a corrispondere l’indennità di occupazione senza titolo pari al canone di sublocazione dovuto alla cessazione del contratto, aumentato degli aggiornamenti ISTAT” .
Si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno di spesa a copertura dell’indennità di occupazione riferita al mese di luglio, pari ad € 9.783,91 Iva compresa, oltre agli oneri accessori3, pari ad € 1.622,60 Iva compresa, rimandando l’impegno relativo all’aumento ISTAT ad eventuale richiesta del sublocatore.
Applicazione
La somma di € 11.406,51 è applicata, a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (C.F.: 97595380011), nel seguente modo ai codici macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 20184, annualità 2016, di seguito indicati
Importo | Codifica gestionale dell’approvando PEG | classificazione D.Lgs 118/11 | ||||||
Cap. | Art. | Descrizione | Miss. | Progr. | Tit. | Xxxx.xx | Piano Fin. | |
€ 3.717,89 | 540 | 107 | UTILIZZO DI BENI TERZ I- TPL | 10 | 01 | 1 | 103 | U.1.03.02.07.001 |
€ 6.066,02 | 540 | 207 | UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO | 10 | 02 | 1 | 103 | |
€ 616,59 | 540 | 107 | UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO | 10 | 01 | 1 | 103 | U.103.02.07.99 |
€ 1.006,01 | 540 | 207 | UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL | 10 | 02 | 1 | 103 |
Attenzione
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria5.
Il direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxx
Torino, lì 21 luglio 2016
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.
Il direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxx
Data 21 luglio 2016
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con X.Xxx n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione
n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del
16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, direttore generale dell’Agenzia.
2 Nel frattempo divenuta InvestiRE SGR SPA.
3 L’allegato B al contratto di sublocazione prevede la ripartizione del costo delle utenze comuni all’intero immobile nella misura del 62% del totale a carico di Agenzia Piemonte Lavoro e del residuo 38% a carico dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, specificando che il costo dell’utenza di servizio dell’energia elettrica verrà suddiviso in proporzione ai metri quadri occupati negli uffici.
4 Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 29/04/2016
5 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite.