Condizioni generali Admeira AG per la commercializzazione TV nei programmi privati
Condizioni generali Admeira AG per la commercializzazione TV nei programmi privati
dal 3 novembre 2022
1. IN GENERALE
1.1. Validità delle CG
Le presenti condizioni generali (di seguito «CG») disciplinano il rapporto contrattuale tra il committente o l’intermediario pub- blicitario da questi incaricato (che agisce in nome e per conto proprio, di seguito «committente») e Admeira AG, Commer- cializzazione TV, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx. Queste CG si applicano a tutti i mandati pubblicitari del commit- tente riguardanti pubblicità TV, nonché alle prestazioni, ai diritti e agli obblighi connessi. L’applicazione di condizioni pub- blicitarie o di condizioni generali del committente è quindi esclusa. La validità di eventuali deroghe alle presenti CG è subor- dinata all’accettazione scritta da parte di Admeira AG. Di seguito, il termine «pubblicità» designa sia la pubblicità TV.
1.2. In generale
Le prestazioni di Admeira AG si fondano sulle versioni in essere delle presenti CG, delle documentazioni relative alle offerte e delle offerte speciali di Admeira AG, nonché sugli eventuali accordi individuali stipulati tra il committente e Admeira AG.
1.3. Ricorso a terzi
Admeira AG si riserva la facoltà di ricorrere a terzi per adempiere ai propri obblighi contrattuali e per verificare l’ammissibilità dei contenuti pubblicitari.
1.4. Prova dell’incarico
Per i mandati impartiti da intermediari pubblicitari o agenzie, Admeira AG ha il diritto di richiedere una prova dell’incarico attribuito dal committente.
1.5. Rappresentanza da parte di un'agenzia
Il rappresentante o l’agenzia si impegna ad attenersi nei confronti del suo cliente agli obblighi di rendiconto e di trasmissione dei diritti di cui agli articoli 400 e 401 del diritto delle obbligazioni.
2. CONCLUSIONE DEI MANDATI PUBBLICITARI
2.1. Principio
La conclusione di mandati pubblicitari è disciplinata dalle CG e da eventuali accordi individuali stipulati tra Admeira AG e il committente. È considerata pubblicità ogni forma di espressione diffusa, contro remunerazione o controprestazione analoga, in televisione e/o su internet nell'ambito dell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la vendita di prodotti o la fornitura di servizi compresi i prodotti e i servizi offerti sotto un'appellazione generica o di promuovere da un punto di vista commerciale un'azienda privata o di diritto pubblico. Nel- le finestre pubblicitarie delle emittenti televisive francesi non sono ammesse le offerte di vendita dirette al pubblico che han- no lo scopo di promuovere la vendita, l’acquisizione o la locazione di prodotti o la fornitura di servizi contro remunerazione.
2.2. Prenotazione di tempo d’antenna pubblicitario TV
In base a quanto convenuto, il committente può prenotare il tempo d’antenna pubblicitario TV tramite un tool online oppure direttamente con una mail indirizzata a Admeira AG. In quest’ultimo caso, Xxxxxxx AG sottopone al committente un’offerta che egli può accettare o rifiutare entro un periodo di tempo ragionevole. Se la prenotazione avviene tramite un tool online, viene fatta una prima riservazione del tempo d’antenna pubblicitario. Non appena il committente ne dà conferma, la prenotazione diventa «fissa» e assume carattere vincolante. La riservazione deve essere confermata entro i 30 giorni di calendario che precedono la prima diffusione della pubblicità, altrimenti decade. Tutte le prenotazioni effettuate tramite il tool online nei 30 giorni di calendario che precedono la prima diffusione della pubblicità sono automaticamente considerate come prenotazioni «fisse». Le prenotazioni effettuate tramite il sistema di prenotazione e gestione online «Publiplan» sono soggette alle presenti CG. L’accesso, l’utilizzo e i requisiti tecnici concernenti «Publiplan» sono oggetto di un accordo separa- to tra Admeira AG e il committente o l'agenzia. La pubblicità sui siti internet delle corrispondenti reti TV può essere prenota- ta direttamente con un’email a Admeira AG (Campaign Management TV).
2.3. Conferma e opposizione
In caso di prenotazione diretta, Xxxxxxx AG ne dà conferma al committente per scritto o per email – conformemente al pun- to 2.2. Il contratto tra il committente e Admeira AG si considera perfezionato nel momento in cui Xxxxxxx AG conferma la prenotazione per scritto o per email. Admeira AG si riserva la facoltà di esigere dal committente una contro conferma scritta
o per email. Le modifiche che il committente fa valere dopo la conferma della prenotazione non hanno alcun influsso sulle condizioni contrattuali specificate in detta conferma (fanno eccezione le modifiche di prenotazioni di cui al punto 2.5 e il diritto di recesso di cui al punto 2.6). Il mandato pubblicitario alle condizioni stipulate tra le parti entra in ogni caso in vigore al momento della diffusione della pubblicità. Le prenotazioni «fisse» sono vincolanti a partire dalla conferma da parte del com- mittente nel tool di prenotazione online. Le prenotazioni effettuate nel tool online nei 30 giorni di calendario che precedono la prima diffusione della pubblicità sono automaticamente considerate vincolanti senza che sia necessaria una conferma da parte del committente.
2.4. Aumenti delle tariffe
Le tariffe possono essere adeguate in qualsiasi momento ed entrano in vigore con effetto immediato, anche per i contrat- ti pubblicitari vincolanti in corso di esecuzione. Gli aumenti delle tariffe sui contratti pubblicitari in corso di esecuzione sono notificati al committente per scritto o per email. L’aumento di tariffa è considerato accettato se il committente non vi si oppone per scritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, recedendo così dal contratto. Il silenzio del committente vale come accettazione dell’aumento di tariffa. Le prestazioni erogate fino al momento dell’opposizione o i col- locamenti non annullabili sono fatturati al committente in base alla nuova tariffa.
2.5. Modifiche di prenotazioni
Entro la prima diffusione è possibile modificare le prenotazioni rispettando le scadenze e le condizioni indicate di seguito.
● Le riservazioni possono essere posticipate o modificate su riserva degli spazi pubblicitari disponibili.
● Le prenotazioni confermate o «fisse» possono essere modificate nei sette (7) giorni lavorativi che precedono la prima dif- fusione
senza che sia dovuta una pena convenzionale conformemente al punto 2.6; in questo caso, il volume pubblicitario inizial- mente
concordato deve essere imperativamente mantenuto e la nuova data di diffusione non deve differire dalla data inizial- mente
prevista di più di tre (3) mesi. Per quanto riguarda le trasmissioni pubblicitarie lunghe, gli spot di lunga durata (pubblicità TV
della durata di 60 secondi e oltre) e lo sponsoring di programmi, non sono ammesse modifiche di prenotazioni a conferma avvenuta.
Le richieste di modifica di prenotazioni devono essere in ogni caso inviate ad Admeira AG (Campaing Management TV) entro i
termini sopra menzionati, per scritto o per email, con l'indicazione dei motivi. Fa stato la data di ricezione della comunicazione da
parte di Admeira AG. I costi sostenuti da Admeira AG o da eventuali terzi per prestazioni già erogate sono a carico del com- mittente
anche se le prenotazioni sono modificate entro i termini previsti. Queste disposizioni valgono anche per la pubblicità online.
2.6. Diritto di recesso del committente e pena convenzionale
Se è stata effettuata una prenotazione e se le parti non hanno convenuto diversamente, il committente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato con Admeira AG. Se il recesso o l’annullamento di alcune prestazioni avviene per una prenotazione «fissa» o meno di 30 giorni di calendario dalla prima diffusione della pubblicità TV, Admeira AG fattura al committente, 12 settimane dopo il recesso o l'annullamento, una pena convenzionale soggetta a IVA in base allo schema seguente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Periodo prima della diffusione della campagna o dell’annullamento delle prestazioni Penaconven 29-21 giorni di calendario dalla prima diffusione 50 %
20-14 giorni di calendario dalla prima diffusione 75 %
meno di 14 giorni di calendario dalla prima diffusione 100 %
L’importo della pena convenzionale si basa sul valore netto in franchi svizzeri della campagna (la commissione per consulenza non viene concessa e va aggiunta l’IVA). La pena convenzionale è esigibile entro 30 giorni di calendario dalla data della fat- tura. Admeira AG rinuncia alla pena convenzionale se, entro 12 settimane dalla data dell’annullamento, il committente reinves- te il valore netto-netto del tempo d’antenna pubblicitario annullato in un nuovo mandato pubblicitario fisso.
2.7. Diritto di recesso di Admeira AG
In presenza di gravi motivi, Admeira AG ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento e con effetto immediato, dal contrat- to pubblicitario stipulato con il committente senza un periodo di preavviso e senza obbligo di risarcimento. Sono considerati in particolare gravi motivi il termine del contratto di commercializzazione tra Admeira AG e l’emittente televisiva o la ces- sazione dell’attività quest’ultima. Il diritto di recesso immediato può anche essere fatto valere se il committente viola le CG o le sue obbligazioni di pagamento. Il recesso di Admeira AG dal contratto non esonera il committente dal pagamento delle pubblicità diffuse e delle prestazioni già fornite.
2.8. Fatturazione
Di regola la pubblicità è fatturata mensilmente, a diffusione avvenuta, in franchi svizzeri e ai prezzi concordati (più l’IVA). La durata della pubblicità TV è misurata in funzione della lunghezza esatta degli spot TV. Il calcolo della durata si basa sulla prima e sull’ultima modulazione di immagini e/o suoni. La fattura della pubblicità deve essere saldata entro 30 giorni di calen- xxxxx dalla data di fatturazione, senza ulteriori deduzioni. In caso di ritardo nel pagamento, Xxxxxxx si riserva la facoltà di esigere una tassa di 20 franchi per ciascun sollecito. In caso di ritardo nel pagamento, Xxxxxxx AG può fatturare al commit- tente un interesse di mora del 5 per cento nonché le spese sostenute per recuperare il credito. Admeira AG si riserva il diritto di fatturare la pubblicità TV e ogni mese se lo ritiene opportuno. Questa fattura anticipata deve essere saldata una settimana prima della prima diffusione della pubblicità sulla rete televisiva o sulla pagina internet. In caso di mancato rispetto di questo termine di pagamento, Admeira AG è autorizzata a non diffondere la pubblicità prevista senza necessità di sollecito ea occupare altrimenti lo spazio pubblicitario. Il committente è comunque tenuto a pagare l’intera somma pattuita per contratto
ed è responsabile di eventuali altri danni.
2.9. Commissione per consulenza
Admeira AG accorda a tutti i committenti aventi diritto la commissione per consulenza in uso nel settore (15% per la pub- blicità TV). Admeira AG può riconoscere alle agenzie media/pubblicitarie come anche ad altri intermediari di mandati pub- blicitari un’indennità («indennità online») per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario at- traverso il sistema di prenotazione e gestione online «Publiplan». Le agenzie e gli altri intermediari interessati sono tenuti a sottoscrivere un accordo online con Admeira AG che disciplina le condizioni che permettono di avere diritto a tale inden- nità.
3. CONTENUTI DELLA PUBBLICITÀ E MATERIALE PUBBLICITARIO
3.1. Disposizioni generali
La pubblicità e il relativo materiale pubblicitario sono soggetti alle disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative applicabili, alle direttive e alle raccomandazioni delle autorità, nonché alle vigenti direttive pubblicitarie e prescrizioni legali, editoriali e tecniche delle rispettive emittenti televisive. Per la diffusione di pubblicità sulle emittenti televisive svizzere occorre rispettare le disposizioni svizzere. La pubblicità in onda sulle emittenti televisive estere deve inoltre osservare anche le disposizioni del Paese in questione. In caso di divergenza tra disposizioni nazionali o raccomandazioni di due paesi diversi (Paese d'origine e Svizzera), al fine della valutazione dello spot pubblicitario si applica la disposizione o la raccomandazione più restrittiva.
3.2. Pubblicità per organizzazioni benefiche
Salvo diversamente concordato, le organizzazioni benefiche certificate ZEWO beneficiano di uno sconto del 50 per cento sul prezzo lordo per il tempo d’antenna pubblicitario TV.
3.3. Pubblicità di medicinali e prodotti terapeutici
La pubblicità di medicinali e prodotti terapeutici deve essere preventivamente approvata da Swissmedic, se sono soddisfat- te contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. il prodotto pubblicizzato è un analgesico, un sonnifero o un sedativo, un lassativo o un anoressizzante;
b. nel foglietto illustrativo del medicinale in questione è menzionato il rischio di dipendenza o di un utilizzo abusivo.
Nel caso in cui l'autorizzazione non fosse necessaria, Xxxxxxx ha facoltà di esigere dal committente una conferma scritta in tal senso.
3.4. Identificazione non autorizzata con la rete televisiva
È in linea di principio vietato presentare i contenuti, la scenografia ecc. della pubblicità in modo che quest’ultima sia associa- ta all’emittente televisiva, ai suoi programmi o ai suoi collaboratori. La pubblicità deve contraddistinguersi in modo chiaro dal resto dei programmi della rete televisiva (obbligo di separazione). L’utilizzo dei loghi e dei marchi dell’emittente, in qualsiasi forma esso avvenga, è vietato, a meno che Xxxxxxx AG non lo autorizzi espressamente per scritto.
3.5. Consegna del materiale pubblicitario Per le reti TF1, TMC e TFX:
Il committente è tenuto a consegnare a proprie spese il materiale necessario alla diffusione dello spot pubblicitario, confor- memente alle specifiche tecniche entro i 10 giorni lavorativi che precedono la data della prima diffusione. La consegna per le finestre pubblicitarie estere è effettuata a:
Anyscreen Ads
00, xxx Xxxxx Xxxx 0000 Losanna
o per via elettronica a: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Contatto: Staff Diffusion (x00 00 000 00 00), responsabile: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Per le reti SWISS1, TRC et StarTV:
Trasmissione elettronica (file) - Si raccomanda il ricorso alla consegna elettronica gratuita tramite la piattaforma mediaport di Admeira: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Admeira supporta inoltre i servizi a pagamento di vari operatori. Tali offerte si prestano in particolare per la trasmissione di spot in caso di campagne internazionali.
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
Termine di consegna: La consegna degli spot andrebbe effettuata cinque giorni lavorativi prima della prima diffusione.
3.6. Qualità tecnica
La qualità tecnica del materiale pubblicitario deve soddisfare le specifiche tecniche in vigore. Unico responsabile del rispetto di queste ultime è il committente.
3.7. Controllo della pubblicità diffusa sulle emittenti televisive francesi
In caso di diffusione nelle finestre pubblicitarie delle emittenti televisive francesi, il committente deve seguire le raccoman- dazioni
dell’Autorité de la Régulation Professionnelle de la Publicité (di seguito «ARPP»). www.arpp - xxx.xxx
3.8. Responsabilità dei contenuti
Il committente è l’unico responsabile del rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni applicabili. Admeira AG si riserva il dirit- to di controllare l’ammissibilità giuridica, editoriale e tecnica dei contenuti delle pubblicità, ma non è obbligata a farlo. Al riguardo si riserva la facoltà di fare appello a terzi. Se a seguito della diffusione di una pubblicità Admeira AG subisce un dan- no, il committente si impegna a indennizzarla integralmente (inclusi i costi di rappresentanza e consulenza giudiziale ed extragiudiziale, le spese amministrative e giudiziarie, nonché le multe). Nel caso in cui, per controllare se la pubblicità sia ammissibile sul piano giuridico, tecnico o editoriale, Admeira AG, l’emittente televisiva o una delle loro aziende partner debba sostenere spese straordinarie, queste sono addebitate al committente. Questo tipo di spese è parimenti addebitato al com- mittente nell’eventualità in cui le autorità fatturino ad Admeira AG, all’emittente televisiva o a una delle loro aziende partner eventuali spese sostenute per verificare l’ammissibilità della pubblicità.
3.9. Diritto di rifiutare la diffusione / modifica di spot pubblicitari
Anche in caso di contratti stipulati in modo vincolante con il committente, Xxxxxxx AG si riserva il diritto di rifiutare, senza obbligo di giustificazione, la diffusione del materiale pubblicitario. Questo accade in particolare se, a giudizio di Xxxxxxx AG, il materiale pubblicitario contiene elementi che:
● violano le disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative applicabili o le direttive e le raccomandazioni del- le autorità;
● non rispettano l’obbligo di separazione di cui al punto 3.4;
● non soddisfano le specifiche tecniche in vigore oppure
● sono contrari al buon costume.
Admeira AG si riserva parimenti il diritto di rifiutare e di non diffondere una pubblicità che (i) in una qualsiasi forma promuove direttamente o indirettamente prodotti, servizi, programmi, emissioni o attività di una concorrente dell’emittente televisiva in questione, oppure (ii) contiene elementi di una trasmissione, di un programma, di una rubrica o di un articolo di una concor- rente dell’emittente televisiva o evoca un'associazione con tali elementi, oppure (iii) coinvolge un presentatore o un collaboratore di una concorrente dell’emittente televisiva.
Inoltre Xxxxxxx AG si riserva il diritto di rifiutare e di non diffondere le seguenti pubblicità:
● le pubblicità che potrebbero globalmente nuocere o causare pregiudizi all’immagine o all’attività dell’emittente televisiva e della sua programmazione o di Admeira AG, dei gruppi che ne sono azionisti o delle sue aziende partner;
● le pubblicità che non rispettano i principi editoriali dell’emittente televisiva.
Il committente o l’agenzia autorizzano Admeira a sottoporre per valutazione lo strumento pubblicitario all’autorità competente (p. es. Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Swissmedic, Comlot, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP), qualora Xxxxxxx abbia dubbi sull’ammissibilità giuridica dello strumento pubblicitario. In linea generale Xxxxxxx AG si riserva il diritto di rifiutare le pubblicità che contengono elementi che potrebbero nuocere o pregiudicare i diritti e/o gli interessi di terzi.
Admeira AG si riserva in particolare il diritto di rifiutare una pubblicità anche se
quest'ultima è stata autorizzata o approvata dall'istanza ufficiale competente. Admeira AG informa senza indugio il commit- tente del rifiuto o della decisione di non diffondere la pubblicità oppure nella misura del possibile della necessità di adattare o modificare il materiale pubblicitario. In questo caso il committente è tenuto a consegnare immediatamente a sue spese il materiale pubblicitario adattato. Se il materiale sostitutivo arriva troppo tardi per garantire la diffusione concordata, il com- mittente è comunque tenuto a pagare interamente la somma prevista per contratto, come se la diffusione fosse avvenuta secondo i termini convenuti. Il rifiuto del materiale pubblicitario o la decisione di non diffondere la pubblicità non dà diritto al committente di avanzare pretese nei confronti di Xxxxxxx AG e/o dell’emittente televisiva, segnatamente in termini di risar- cimento danni. Nel caso in cui Xxxxxxx AG abbia fatto modificare a proprie spese uno spot pubblicitario da un terzo da essa incaricato, il committente non può utilizzare lo spot pubblicitario modificato per altri scopi senza il previo consenso di Ad- meira AG.
3.10. Conservazione e restituzione del materiale pubblicitario
Per Admeira AG, l’obbligo di conservare i documenti e il materiale previsti per la diffusione cessa un anno dopo l’ultima dif- fusione della rispettiva pubblicità TV. Trascorso questo termine, Admeira AG restituisce i documenti e il materiale su richiesta del committente a condizione di essere esonerata da qualsiasi pretesa da parte di terzi e smaltisce quelli che non sono stati reclamati.
4. DIFFUSIONE
4.1. Principio
Nel mandato pubblicitario sono stabiliti in linea di principio un codice di diffusione e una data di diffusione e/o consegna; a tal riguardo si applicano le seguenti restrizioni.
4.2. Periodo di diffusione non garantito
Non è possibile garantire la diffusione della pubblicità TV in un momento preciso. Soprattutto in caso di avvenimenti impor- tanti, l’emittente televisiva si riserva il diritto di annullare la pubblicità o di spostarla in uno spazio pubblicitario equivalente. Il committente non può far valere alcuna pretesa nei confronti di Xxxxxxx AG e/o dell’emittente televisiva al fine di ottenere ad esempio una modifica del prezzo dello spot pubblicitario o l’annullamento del mandato pubblicitario.
4.3. Collocamento
In linea di principio il committente non può esigere il collocamento dello spot pubblicitario in un determinato blocco pub- blicitario e/o in una determinata posizione all’interno di un blocco pubblicitario, a meno che le parti non l’abbiano convenuto espressamente per scritto. Admeira AG fa quanto possibile affinché lo spot pubblicitario sia diffuso nel blocco pubblicitario auspicato dal committente, senza tuttavia poterlo garantire.
4.4. Collocamenti multipli, esclusione della concorrenza e ampliamento dell’offerta
Admeira AG si riserva il diritto di rifiutare i collocamenti multipli, nonché gli spot che fanno riferimento tra di loro all’interno di uno o più blocchi pubblicitari. Inoltre non può garantire che, all’interno di un blocco pubblicitario o di una fascia oraria, non siano diffusi spot pubblicitari di concorrenti diretti o indiretti del committente.
4.5. Data di diffusione e spazio pubblicitario attribuito / soppressioni
Se non può aver luogo per ragioni dettate dalla programmazione, cause di forza maggiore (anche a seguito di disturbi tecnici) o altri motivi, la diffusione di una pubblicità TV è anticipata o differita a seconda delle possibilità; ciò non vale tuttavia in caso di rifiuto ai senti del punto 3.9. Se la diffusione è posticipata in maniera considerevole, Admeira AG ne informa il più rapidamente possibile il committente. Per diffusione posticipata in maniera considerevole si intende la diffusione in un’altra data, in un’altra fascia oraria (ad es. nel daytime anziché nel primetime) o in un altro gruppo di prezzo. La diffusione posticipa- ta dello spot pubblicitario è considerata tacitamente approvata dal committente se quest’ultimo non vi si oppone immedia- tamente (al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione) e per scritto. Nel caso in cui la diffusione dello spot TV non possa essere né anticipata né posticipata, il committente ha il diritto di chiedere il rimborso del prezzo convenuto per lo spazio pubblicitario soppresso se l’importo corrispondente è già stato versato ad Admeira AG. La richiesta di rimborso può essere compensata con i crediti di Admeira AG. Lo spostamento o la soppressione della pubblicità TV non dà diritto al com- mittente di avanzare pretese nei confronti di Xxxxxxx AG e/o la stazione televisiva, segnatamente in termini di risarcimento danni.
4.6. Compensazione di prestazioni e scadenza delle garanzie di prestazioni e di altri crediti
Durante la campagna pubblicitaria, Xxxxxxx AG può fare ricorso alle garanzie e alle compensazioni di prestazioni previste dal contratto senza informarne il committente. Admeira AG si riserva il diritto di scegliere la data di diffusione o di trasferimento dei crediti relativi alle garanzie e alle compensazioni di prestazioni, salvo diversamente concordato per scritto tra le parti. I crediti relativi alle garanzie e alle compensazioni di prestazioni e altri tipi di credito come i Freespace scadono alla fine dell'anno civile. Il committente non può rivendicare il diritto a controprestazioni, ad eccezione del caso in cui Xxxxxxx AG non abbia diffuso il credito da lui effettivamente prenotato. Il committente non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimen- to dei danni.
Qualora un inventario non sia più commercializzato da Admeira, quest’ultima è espressamente liberata dall’obbligo di pres- tazione dei crediti per compensazione di prestazioni, Freespace o altre condizioni (eventualmente ancora dovuti). A tal proposito, il partner contrattuale non può avanzare diritti o pretese di alcun tipo nei confronti di Xxxxxxx.
5. BENI IMMATERIALI E ALTRI DIRITTI
5.1. Diritti di produzione e numero SUISA
Il committente è tenuto a ottenere tutti i diritti necessari alla produzione della pubblicità (in particolare i diritti d’autore e i diritti di protezione delle prestazioni) in nome e per conto proprio. Il committente richiede in particolare alla SUISA un numero SUISA per ciascuno spot TV (anche se non contengono musica protetta dal diritto d'autore). È tenuto a farlo anche se la differenza con uno spot TV esistente per il prodotto o la prestazione da pubblicizzare è di poca entità.
5.2. Diritti di trasmissione
Il committente è responsabile e garantisce di disporre dei diritti d’autore, di protezione delle prestazioni e di altri diritti neces- sari alla diffusione della pubblicità (ad eccezione dei diritti di trasmissione SUISA). Al riguardo il committente si impegna a tenere integralmente indenne Admeira AG (inclusi i costi di rappresentanza e consulenza giudiziale ed extragiudiziale, le spese amministrative e giudiziarie, nonché le multe). Il committente autorizza Admeira AG e l’emittente televisiva a contras- segnare se necessario i mezzi pubblicitari con la menzione «pubblicità» o «trasmissione pubblicitaria» al fine di rispettare l’ob- bligo di separazione conformemente alle disposizioni di legge (cfr. punto 3.4), a conservare copie della trasmissione pub- blicitaria ed eventualmente a permetterne l’accesso tramite una banca dati degli spot.
6. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DIE ADMEIRA AG
La responsabilità di Admeira AG è esclusa entro i limiti consentiti dalla legge. Admeira AG risponde per gli eventuali danni solo in caso di negligenza grave o dolo, a prescindere dalla causa. Admeira AG declina ogni responsabilità per i suoi ausiliari, nonché per i danni conseguenti (come i mancati guadagni) del committente, dei suoi partner commerciali o di altri terzi. Il committente riconosce che l’emittente televisiva ha la facoltà di decidere in qualsiasi momento di rimandare, sospendere o addirittura interrompere definitivamente la diffusione di mezzi pubblicitari per motivi tecnici o per cause di forza maggiore. In questi casi, è esclusa qualsiasi responsabilità di Admeira AG. La responsabilità di Admeira AG è in ogni caso limitata, in ter- mini di importo, alla somma versata dal committente in virtù del contratto pubblicitario in questione nel corso dei 12 mesi pre- cedenti all’avvenimento che determina la responsabilità. Admeira AG declina ogni responsabilità per quanto riguarda l'idoneità o l'adeguatezza dei mezzi pubblicitari realizzati o adattati per il committente.
7. DISPOSITIONS FINALES
Admeira AG è autorizzata a modificare o completare le presenti CG in qualsiasi momento, informandone il committente per scritto o per email. Il committente ha dieci (10) giorni di calendario – a decorrere dalla comunicazione – per opporsi alle nuove CG, in caso contrario queste ultime sono considerate accettate. Le modifiche, le aggiunte o l’annullamento di un con- tratto pubblicitario o delle presenti CG, in particolare anche le deroghe dall'obbligo della forma scritta, devono essere concor- dati per scritto, tranne nei casi in cui la notifica per email sia prevista esplicitamente nelle presenti CG o nel contratto pub- blicitario. Oltre alla firma autografa, è riconosciuta come forma scritta anche la firma avanzata in forma elettronica ("FES" in tedesco) tramite Skribble o un altro fornitore di firma elettronica. Lo stesso vale per la rinuncia al requisito della forma scritta. Qualora una disposizione del contratto pubblicitario o delle presenti CG risultasse nulla o annullabile, l’efficacia delle restanti disposizioni rimane impregiudicata. Qualora una o più disposizioni delle presenti CG risultassero nulle o annullabili, l’efficacia delle altre disposizioni o degli altri accordi rimane, in caso di dubbi, impregiudicata. Le disposizioni non valide sono sostituite da una regolamentazione valida che ne riprenda, nella misura giuridicamente consentita, lo spirito e lo scopo economico. Il committente rinuncia alla compensazione di eventuali crediti. Le presenti CG sono rette esclusivamente dal diritto svizzero, ad eccezione della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui con- tratti internazionali d'acquisto; è fatta salva l’applicazione delle disposizioni estere ed europee in materia di pubblicità, specie
quella televisiva.
Foro esclusivo è la città di Berna (Svizzera).
Le presenti condizioni generali entrano in vigore il 3 novembre 2022 e sostituiscono le versioni precedenti.