Decreto nr. 54 del 21/01/2021
Decreto nr. 54 del 21/01/2021
OGGETTO: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA’ ERGO MEDICA S.R.L. DI BRESCIA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO A TUTTO IL 31/12/2022.
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Xxxxxxx Xxxx
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
PREMESSO che con nota atti prot. 46798 del 14/12/2020, seguita da nota integrativa prot. n. 47406 del 17/12/2020, la società Ergo Medica S.r.l. con sede legale a Brescia in Xxx Xxxxxxxx x. 0, struttura non accreditata, non a contratto con il S.S.N./S.S.R. ed in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alla stipula di una convenzione per l'erogazione a pagamento di prestazioni sanitarie di ortopedia;
PREMESSO, altresì, che:
• l'insieme delle prestazioni e servizi che l'ASST del Garda può immettere a pagamento sul mercato sanitario e non, richieste da terzi, costituisce attività aziendale a pagamento;
• l'esercizio di detta attività non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'ASST del Garda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi in osservanza altresì di quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l'art. 15 quinquies c. 2 lett. c) del D.Lgs 30.12.1992 n. 502 nel testo modificato dal D.Lgs n. 229/99, circa la possibilità per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di partecipare “ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture”;
RICHIAMATO l'art. 115 lett. c) CCNL 19.12.2019 – area sanità, ove lo stesso principio di cui sopra viene ribadito;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. XI/3540 del 07/09/2020 ad oggetto “Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL”;
RITENUTO di poter accogliere la predetta richiesta dato che con l'erogazione delle prestazioni in argomento resta garantito:
• il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;
• il mantenimento da parte dell'Azienda del proprio livello quali-quantitativo di competitività;
• la corretta funzionalità delle UU.OO. interessate;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di attivare una convenzione con la Società Ergo Medica S.r.l. di Brescia verificata la sua compatibilità con i fini istituzionali;
VISTO l'allegato schema di convenzione, predisposto dal competente ufficio, composto da n. 7 pagine e ritenuto di doverlo approvare ad ogni conseguente effetto;
DATO ATTO che:
• le prestazioni oggetto della convenzione saranno erogate, fuori dall'orario di servizio, dal personale dipendente di questa Azienda;
• eventuali integrazioni e variazioni saranno di volta in volta autorizzate dal Direttore Sanitario mediante sottoscrizione dell’apposita scheda (All. A);
• la Società Ergo Medica S.r.l. con sede legale a Brescia in Xxx Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxxxxxxx xxx'XXXX xxx Xxxxx gli importi indicati nelle schede di cui sopra (All. A);
RICHIAMATA la d.D.G. n. 239 del 11/03/2014 ad oggetto: “Regolamentazione per l’erogazione a pagamento di prestazioni sanitarie di tipo sanitario richieste da terzi e svolte al di fuori degli spazi aziendali
– integrazione” e si procederà a ripartire i proventi derivanti dalla succitata attività, nel seguente modo:
Dirigente che eroga la prestazione | ASST del Garda | Quota per il personale coinvolto |
85% | 13% | 2% |
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Xxxxxx Xxxxxxxx che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Direttore Sanitario Dr. Xxxxxxx Xxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di autorizzare la stipula e la sottoscrizione di una convenzione con la società Ergo Medica S.r.l. con sede legale a Brescia in Xxx Xxxxxxxx x. 0, struttura non accreditata, non a contratto con il S.S.N./S.S.R. ed in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, per l'erogazione a pagamento di prestazioni sanitarie di ortopedia, a tutto il 31/12/2022;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrale e sostanziale del presente atto lo schema convenzionale allegato al presente decreto che, composto da n. 7 pagine, ne diventa parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che per la ripartizione del compenso si applica quanto previsto dal vigente regolamento per l’erogazione a pagamento di prestazioni di tipo sanitario richieste da terzi e svolte fuori dagli spazi aziendali, approvato con d.D.G. n. 239 del 11.03.2014 così come sotto specificato:
Dirigente che eroga la prestazione | ASST del Garda | Quota per il personale coinvolto |
85% | 13% | 2% |
4. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 32,00 sarà imputato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, dell’anno 2021 al conto “Imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito nel budget 1350001040/CON /P2100381.
La Società si impegna a corrispondere entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo l’importo dell’imposta di bollo complessivo;
5. di dare atto che i ricavi derivanti del presente decreto saranno registrati nella contabilità aziendale, area ospedaliera, degli anni 2021 e 2022 al conto “Proventi per consulenze sanitarie di dipendenti c/o centri convenzionati” codice 17.35.001.007;
6. di dare, altresì, atto che i costi derivanti dal presente decreto, ad oggi non preventivabili e relativi alla ripartizione agli aventi diritto dei proventi derivanti dall’attività erogata, così come previsto dal vigente citato regolamento, saranno imputati nella contabilità aziendale degli anni 2021 e 2022 al conto “Consulenze di dipendenti c/o centri convenzionati” codice 13.20.015.004;
7. di dare atto che i compensi spettanti a vario titolo al personale saranno corrisposti a seguito dell’intervenuto incasso;
8. di dare mandato all’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
10. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (ASST del Garda),
con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA
n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot.
n. 9626 del 28.02.2019;
da una parte e società Ergo Medica S.r.l. (proponente) con sede in Brescia via Canipari n. 8, – Codice Fiscale e Partita IVA n. 03283300170 -, Struttura privata non accreditata, non a contratto con il S.S.N./S.S.R. ed in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, rappresentata dal Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, a ciò legittimato;
dall’altra parte SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accettante si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste dal proponente, a favore della propria utenza.
L’attività oggetto della presente convenzione verrà svolta dai Dirigenti Medici a rapporto esclusivo, di cui alle allegate schede (All. “A”), in servizio presso l'ASST del Garda.
Tale attività non configura un rapporto di subordinazione con il proponente e verrà svolta al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente dovuto all’ASST del Garda, senza che ciò arrechi pregiudizio all’ordinaria attività del dipendente presso l’accettante.
Articolo 2
Le prestazioni sono individuate distintamente nelle schede allegate (All. “A”) alla presente convenzione, con indicazione della relativa tariffa.
L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mediante l'invio mensile all'ASST del Garda di nota (All. “B”) – sottoscritta dal Dirigente Medico e dal proponente - contenente i seguenti dati:
• nominativo del Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni;
• data e orario degli accessi;
• quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
• importo.
L’invio deve avvenire tempestivamente entro i primi dieci giorni del mese successivo alla effettuazione delle prestazioni.
In base ai dati contenuti nella predetta nota (All. “B”), l'accettante provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere liquidata dal proponente entro 10 giorni dal ricevimento sul conto corrente bancario dell’accettante di cui si riportano qui di seguito gli estremi:
IBAN: XX00X 00000 0000 00000000 00000.
Eventuali integrazioni e variazioni sono di volta in volta effettuate dall’accettante, previa intesa con il proponente, utilizzando l’apposita scheda (All. “A”).
Articolo 3
Il proponente, titolare delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti degli utenti degli eventuali danni subiti nel corso dell’attività oggetto del presente accordo.
Ai sensi dell’art. 2043 C.C., il proponente garantisce idonea copertura RCT per sinistri provocati a persone o cose causati dal cattivo funzionamento delle
apparecchiature, sanificazione degli ambienti, rischi da materiale utilizzato e/o dal personale di supporto.
L’ASST del Garda a sua volta garantisce, alle condizioni di legge, la copertura assicurativa RCT per sinistri provocati a terzi da propri specialisti in relazione all’attività oggetto della presente convenzione.
Gli specialisti provvederanno autonomamente alla copertura assicurativa contro infortuni professionali o in itinere.
Articolo 4
Il proponente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale accreditamento e contrattualizzazione con il S.S.N./S.S.R..
Il legale rappresentante del proponente, sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’attività svolta preso la sede convenzionata è conforme all’attività sanitaria autorizzata, né pone in essere situazioni di potenziale conflitto d’interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l’accettante da ogni responsabilità al riguardo.
Il dipendente interessato è comunque ritenuto responsabile ad ogni effetto per l’eventuale mancato rispetto della presente convenzione e delle vigenti norme di legge generali e speciali in tema di rapporto di pubblico impiego, nonché delle vigenti disposizioni di natura fiscale.
Articolo 5
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31/12/2022.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di giorni 90 (novanta), da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 6
Le parti convengono che il trattamento dei dati nell’ambito della presente convenzione avverrà in maniera lecita, corretta e trasparente nell’ottica di dare esecuzione alla convenzione stessa.
Le parti convengono, altresì, che in relazione ai dati personali e particolari, il Titolare del Trattamento dei dati ha predisposto la nomina a Responsabile esterno, come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.
Articolo 7
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all’esistenza di Codici Etici e Codici Comportamentali (nei termini resi consultabili nei rispettivi siti), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.
Articolo 8 (Clausola risolutiva espressa)
Si conviene espressamente, ai sensi dell’art. 1456 C.C., che l’inadempimento all’obbligazione di pagamento delle fatture da parte del proponente entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora.
A tal fine l’accettante dovrà comunicare al proponente, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del suddetto termine e tramite raccomandata, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva e l’effetto risolutivo si produrrà a ricezione di tale comunicazione.
Pertanto, ricorrendo la circostanza sopra specificata, l’accordo si intenderà risolto di diritto.
E’ fatta salva ogni conseguenza derivante da introduzione di norme diverse, nazionali o regionali, che prevedano limitazioni o divieti al rapporto convenzionale in parola.
Articolo 9
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, all. A, Xxxxxxx, parte 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii..
Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ASST del Garda; il proponente si impegna a corrispondere, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l’importo dell’imposta di bollo complessivo.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx)
PER LA SOCIETA’ ERGO MEDICA S.R.L. IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
All. “A”
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA E SOCIETA’ ERGO MEDICA S.R.L. DI BRESCIA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO.
d.D.G. n. *** del **********
Prestazione | Tariffa per ASST Garda |
Prima visita ortopedica | € 104,00.= |
Visita ortopedica di controllo | € 64,00.= |
Infiltrazione | € 40,00.= |
Sede operativa: Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxx Disciplina: Ortopedia
Volume di attività preventivato:
numero 1/2 accessi settimanali della durata di n. 2/3 ore ciascuno.
Il numero di accessi individuato può essere variato per esigenze del servizio di appartenenza dei singoli Dirigenti Medici dipendenti. Eventuali variazioni, nel limite massimo della quantità autorizzata, saranno da concordare di volta in volta.
Firmato digitalmente
per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Xxxxxxx Xxxx
per la Società Ergo Medica S.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
All. “B”
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA E SOCIETA’ ERGO MEDICA S.R.L. DI BRESCIA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO.
d.D.G. n. del
DR.
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE | PRESTAZIONE | |||
N. | TIPO | IMPORTO CAD. | TOTALE | |||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
€ 0,00 | ||||||
TOTALE COMPETENZE | € 0,00 |
Data
Firma del Medico Firma della Società/Poliambulatorio