LOCAZIONE TURISTICA
CITTA’ DI VENEZIA DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi
San Marco 4030 - 30124 VENEZIA
tel. 0000000000 - telefax 0412744050
LOCAZIONE TURISTICA
Informazioni generali e adempimenti
Informazioni generali
La “locazione turistica” consiste nella locazione di appartamenti o case esclusivamente per finalità turistiche. E' richiesta la stipula di contratti di locazione in forma scritta secondo quanto previsto dalla L. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
L'immobile nel quale è svolta l'attività deve possedere, come ogni immobile ad uso residenziale, la conformità urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria (Agibilità - impianti a norma).
Gli alloggi dati in locazione turistica sono strutture ricettive, non aperte al pubblico, né soggette a classificazione, alle quali si applica la disciplina speciale contenuta nell'art. 27 bis della Legge Regionale del Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Rispetto alle altre attività ricettive non è prevista l'erogazione di servizi; sono assicurati esclusivamente:
- le manutenzioni dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
- la fornitura di acqua, luce e gas ed eventuale climatizzazione;
- la pulizia dei locali e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche per il bagno, esclusivamente ad ogni cambio di locazione.
L’attività di locazione turistica può essere esercitata da chiunque ha la legittima disponibilità dell’alloggio (persona fisica, persona giuridica, società, ente, associazione, agenzia mandataria).
Non è richiesta la destinazione d'uso turistico-ricettiva, né sussiste l'obbligo di classificazione presso la Provincia (Città Metropolitana) e di presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al Comune.
Non è prevista una durata minima o massima del soggiorno.
Il contratto di locazione turistica, a norma della Legge 431/98, deve avere forma scritta.
Se la durata del contratto supera i trenta giorni è soggetto alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro.
E’ consentita la locazione ai turisti di parte dell’alloggio di residenza
F.A.Q. - Fonte: Regione Veneto – aggiornamento al 16/09/2016
Le informazioni sono reperibili nel sito internet della Regione Veneto: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella pagina dedicata al SIRT - Sistema Informativo Turistico, presente nella sezione dedicata ai SERVIZI
del locatore, restando l’altra parte in uso abitativo del locatore.
Adempimenti-obblighi a carico del locatore
1) Adempimento anagrafico – comunicazione da presentare a inizio attività alla Città Metropolitana di Venezia (o alla Provincia territorialmente competente)
Coloro che intendono avviare l'attività di locazione turistica sono tenuti a comunicare alla Città Metropolitana di Venezia (o alla Provincia nella quale è ubicato l'alloggio):
- il periodo durante il quale si intende svolgere l'attività;
- il numero di camere;
- il numero di posti letto.
Tale comunicazione è effettuata utilizzando il modello di comunicazione di locazione turistica predisposto dalla Regione Veneto - “Allegato A” al Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 53 del 31.08.2016 reperibile nel sito della Regione Veneto o del Comune di Venezia.
Sito internet della Regione Veneto: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione SERVIZI SIRT - Sistema Informativo Turistico
Sito internet del Comune di Venezia: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Tributi Imposta di soggiorno Modulistica
I locatori, sia soggetti imprenditoriali che non imprenditoriali, devono effettuare in via telematica la comunicazione di locazione turistica alla Città Metropolitana di Venezia (o alla Provincia nella quale è ubicato l’alloggio), agli indirizzi reperibili nel portale regionale xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxx- operatori, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata P.E.C. (nel caso della Città Metropolitana di Venezia l’indirizzo è:xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx)
b) tramite e-mail non certificata, attraverso scansione della comunicazione sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore (nel caso della Città Metropolitana di Venezia l’indirizzo è: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
Per i soggetti imprenditoriali (soggetti in possesso di partita IVA per attività ricettivo-turistica) la presentazione può avvenire, in alternativa alla precedente, tramite il Portale del Commercio - SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio.
Sito internet - Portale SUAP: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx invio telematico ai SUAP
I soggetti già registrati nelle procedure regionali come unità abitative ammobiliate non classificate (UANC) mantengono tale registrazione anagrafica fino a diversa comunicazione del locatore o suo mandatario, di cessazione dell'attività ovvero di avvenuta classificazione in una delle strutture ricettive complementari (vedi Delibera Giunta Regione Veneto n. 881/2015).
2) Adempimento ai fini dell’Imposta di Soggiorno (IDS) al Comune
Gli ospiti che pernottano negli alloggi dati in locazione turistica sono soggetti al pagamento dell'imposta di soggiorno. La riscossione dell'imposta, il relativo riversamento e gli obblighi connessi sono a carico del locatore-gestore della struttura.
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, in particolare a:
Registrarsi on line al Portale dei Servizi del Comune di Venezia: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx
Presentare on line la dichiarazione trimestrale del numero dei pernottamenti tramite il Portale dei Servizi;
Riversare trimestralmente al Comune (su Conto Corrente dedicato) l'imposta riscossa dagli ospiti;
Comunicare on line eventuali variazioni dell’attività o cessazioni on line tramite il Portale dei Servizi;
Informare i propri ospiti sulle modalità di applicazione, entità ed esenzioni dell'Imposta di soggiorno e sulle sanzioni Comunali in caso di rifiuto al pagamento.
Vi sono poi ulteriori obblighi derivanti dalla qualificazione del locatore come agente contabile:
La delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 19/2013 ha precisato, infatti, che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, del conto della gestione attraverso il mod. 21. Il modello
21 allegato al DPR 194/1996 è reperibile nella pagina internet del Comune dedicata all’IDS (Modulistica).
Per maggiori informazioni sull’imposta di soggiorno:
Ufficio Tributi
sede di Venezia – San Marco 4030 (Campo Manin) – tel. 000-0000000 sede di Mestre – Via Forte Marghera 111 – tel. 000-0000000
Gli sportelli nelle sedi di Venezia e Mestre sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Altre utili informazioni sono reperibili sul sito comunale alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx spostandosi alla sezione Tributi Imposta di soggiorno
3) Adempimento presso la Questura ai fini della pubblica sicurezza
Registrazione al Portale della Questura di Venezia e successiva trasmissione online delle generalità delle persone alloggiate. La trasmissione deve avvenire entro le 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate e comunque all’arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Di seguito sono riportati i link di due indirizzi internet: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxxxxx
4) Adempimento presso la Regione ai fini della rilevazione statistica delle presenze (ISTAT)
Accreditamento nel Portale della Regione Veneto e successiva trasmissione periodica on line dei dati relativi ad arrivi e presenze. La trasmissione può essere fatta giornalmente oppure con unico accesso mensile e comunque completando i dati entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo.
Sito internet:
xxx.xxxxxx.xx area operatori servizi registrazione account
xxx.xxxxxx.xx area operatori servizi registrazioni arrivi e presenze
Precisazioni per i titolari di alloggi denominati “Unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate” (UANC) che continuano ad affittarli come “locazione turistica”
Sono esentati dalla comunicazione di locazione turistica (vedi Adempimenti del locatore al punto 1)) le UANC, già esistenti in vigenza della L.R. n. 33/2002, quindi già registrate a seguito di DIA o SCIA nella banca dati del sistema informativo regionale turistico alla data del 24 luglio 2015; la registrazione tramite DIA o SCIA vale come avvenuta comunicazione.
I suddetti titolari, che ora diventano locatori di tali alloggi, non presentano la comunicazione di locazione turistica perché tale registrazione vale come avvenuta comunicazione.
Conseguentemente non vi è l'obbligo di modificare la classificazione ai fini dell'imposta di soggiorno nel Portale dei Servizi – IDS.
Allo scadere del termine di legge (attualmente il 31/03/2017) tutte le unità censite come UANC verranno d'ufficio considerate Locazioni turistiche.
I locatori (o i mandatari) devono comunque ottemperare ai restanti adempimenti-obblighi sopra esposti.
Note: il presente opuscolo ha scopo divulgativo e non sostituisce in alcun modo le normative, regolamenti, istruzioni, circolari, etc. in materia ai quali va fatto esclusivo riferimento.