NOTA INFORMATIVA
Multibusiness
Nota Informativa
Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscri- zione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Clienti selezionando l’apposito link presente in home page: dopo la registrazione l’utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.
A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
AvivaItaliaS.p.A.èunaSocietàdelGruppoAviva-SedelegaleeSedesocialeinItaliaViaA.Scarsellini14
- 00000 Xxxxxx – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri - xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Al- bo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 94.498.875,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 48.814.475,00.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 123,86% - L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: la polizza Multibusiness può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all’anno. Il contratto è sti- pulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In man- canza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 9 – delle Norme che regolano l’assicurazione in ge- nerale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:
A) Incendio
B) Indennità aggiuntiva
C) Furto
D) Cristalli
E) Elettronica
F) Responsabilità Civile Terzi
G) Assistenza
H) Tutela Legale
A) INCENDIO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, da: incendio, esplosio- ne, implosione, scoppio, eventi naturali, atti vandalici e dolosi .
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 1.1 – delle Condizioni Generali Incendio.
La garanzia può essere scelta nella forma a “Valore Intero” o a “Primo Rischio Assoluto”.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclu- sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 1.7 – delle Condizioni Generali Incendio e alle Condizioni Speciali Incendio 4, 6, 7.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchi- gie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 1.1 – punti 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 – nonché agli artt 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 delle Condizioni Generali Incendio.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Incendio è prevista la possibilità di richiama- re le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici;
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 – Settore Incendio;
C) Garanzia limitata per il fabbricato;
D) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici a valore intero;
E) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici a primo rischio assoluto;
F) Flottante stagionale;
G) Garanzia eventi atmosferici per veicoli all’aperto costituenti merci
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Acqua condotta (art. 1.1 – punto 11 primo comma) | Franchigia per sinistro € 200,00 | • Danno indennizzabile • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 10.000,00 € 200,00 € 9.800,00 |
Occlusione delle condutture, rigurgiti delle fognature (art. 1.1 punto 11 secondo comma) | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicu- rativo 50% della somma assicurata per fabbricato e contenuto con il minimo di € 15.000,00, franchigia per sinistro € 500,00 | • Danno indennizzabile • Limite di inden. • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 15.000,00 € 15.000,00 € 500,00 € 14.500,00 |
Atti vandalici e dolosi ( art.1.1 - punto) | Limite di indennizzo 80% della somma assicurata con scoperto del 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro | • Somma assicurata • Danno indennizzabile • Deduz. scoperto 10% • Indennizzo | € 100.000,00 € 80.000,00 € 3.000,00 € 77.000,00 |
B) INDENNITÀ AGGIUNTIVA
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni da interruzione di attività, nella percentuale del 20% di quanto liquidato per le partite fabbricato, contenuto, rischio lo- cativo e merci in refrigerazione, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui al Settore incendio.
Tali danni vengono riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva mediante corresponsione di un importo supplementare.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 1.8 – delle Condizioni Generali Xxxxx Xxxxxxxxx.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Xxxxx Xxxxxxxxx non prevede franchigie e scoperti.
C) FURTO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali dell’esercizio assicurato e nelle relative perti- nenze e dipendenze, nei limiti della partita assicurata indicata in polizza, in relazione a furto e rapina.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 2.1 – delle Condizioni Generali Furto.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga- mento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5
- delle Condizioni Generali Furto e alle Condizioni Speciali Furto 2, 4, 5, 6.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 2.1 – punti 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 – nonché agli artt. 2.2 - 2.3 – 2.4 – 2.6 delle Condizioni Generali Furto nonchè alla Condizione Speciale 1.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Furto è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
H) Abrogazione franchigia prevista dalla Condizione Speciale 1);
L) Franchigia a carico dell’Assicurato;
M) Mezzi di chiusura di tipo A;
N) Impianto di allarme installato da ditta registrata presso IMQ (Ist.Italiano Marchio Qualità);
O) Impianto di allarme generico;
P) Flottante stagionale;
Q) Furto di veicoli costituenti merci – posti all’aperto;
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE FURTO
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Furto e Rapina di merci trasportate (art. 2.1 punto 13) | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo 10% della somma assicu- rata per il contenuto con il limite di € 2.500,00, fran- chigia € 150,00 per sinistro | • Somma ass.ta • Danno indennizzabile • Limite di inden. • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 30.000,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 150,00 € 2.350,00 |
Mezzi di chiusura (art. 2.4) | Scoperto 20% | • Danno indennizzabile • Deduz. scop. 20% • Indennizzo | € 5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 |
Furto e/o guasti di fissi e infissi (art. 2.1 - punto 17) | Limite d’indennizzo per sinistro e anno assicurativo 10% della somma assicu- rata per il contenuto con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00 | • Somma assicurata • Danno indennizzabile • Limite indennizzo • Indennizzo | € 50.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 |
D) CRISTALLI
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati alle lastre, nel limite della partita identificata in polizza, a seguito di: causa accidentale , fatto di terzi, fatto involontario dell’Assicurato, furto o tentato furto, atti vandalici ed eventi atmosferici compresa la grandine.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 3.1 – delle Condizioni Generali Cristalli.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Cristalli prevede delimitazioni ed esclu- sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 3.2
– delle Condizioni Generali Cristalli.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Cristalli prevede la presenza di limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 3.1 delle Condizioni Generali Cristalli.
La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE CRISTALLI
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella compren- sione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Danni al contenuto (art 3.1 ) | 20% | • Somma assicurata • Limite di indenn. • Indennizzo | € 2.500,00 € 500,00 € 500,00 |
E) ELETTRONICA
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati alle macchine ed apparecchiature elettroniche da: incendio, fulmine, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici e dolosi, furto nonchè da qualsiasi evento non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 4.1 - e
4.2 - delle Condizioni Generali Elettronica.
La garanzia può essere scelta nella forma a “Valore Intero ” o a “Primo Rischio Assoluto”.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Elettronica prevede delimitazioni ed esclu- sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 4.3 – delle Condizioni Generali Elettronica e alle Condizioni Speciali 3, 4, 5.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Elettronica prevede la presenza di franchi- gie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art.
4.1 – punti 1, 2, 3, 4, 5 – e art. 4.2 delle Condizioni Generali Elettronica nonchè alle Condizioni Speciali 2, 3.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE ELETTRONICA
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | ||
Tutte | • Somma assicurata | € | 5.000,00 | |
(salvo art. 4.1 | Franchigia per sinistro | • Danno indennizzabile | € | 5.000,00 |
punti 1,2,3,4 | € 200,00 | • Deduz. franchigia | € | 200,00 |
e art. 4.2) | • Indennizzo | € | 4.800,00 | |
Limite d’indennizzo per | • Danno indennizzabile | € 10.000,00 | ||
Pannelli solari | sinistro e anno assicurativo | • Limite indennizzo | € 3.000,00 | |
(art. 4.1 – punto 5) | € 3.000,00 – franchigia per | • Deduz. franchigia | € 250,00 | |
sinistro € 250,00 | • Indennizzo | € 2.750,00 |
F) RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per dan- neggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata.
L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza, vale per i danni verificatisi in tutto il mondo, esclusi USA e Canada. Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia agli artt. 5.1 e 5.2 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazio- ni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato risarcimento del danno; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt.
5.4 - 5.5 e 5.7 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonchè alle Condizioni Speciali 6, 7 e 10.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presen- za di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 5.1 – punto 2 lett b) – e 5.2 - punti 1, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonché alle Condizioni Speciali 2, 3, 4, 5 e 9.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibi- lità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o ridu- zioni di premio:
R) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai;
S) R.C.Postuma;
U) Alberghi – Cure Termali;
V) Alberghi – Attività sportive;
W) Alberghi – custodia di veicoli a motore;
X) Malattie Professionali;
Y) Franchigia assoluta su danno biologico;
1) Franchigia assoluta su tutti i danni di Responsabilità Civile;
2) Prestatori di lavoro stagionali.
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella com- prensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
GARANZIA | LIMITE DI RISARCIMENTO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Danni da spargimento d’acqua (art. 5.2 punto 1) | Franchigia per sinistro € 150,00 | • Danno indennizzabile • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 10.000,00 € 150,00 € 9.850,00 |
Danni da interruzioni di attività (art. 5.2 punto 24) | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10% del massimale con il limite di€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo – scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro | • Danno indennizzabile • Massimale xxx.xx • Mass. risarcimento • Deduz. scoperto • Indennizzo | € 50.000,00 €1.000.000,00 € 100.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 |
G) ASSISTENZA
La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, spese di reperimento artigiani, servizio di segnalazione guasti, rientro dell’Assicurato a causa di sinistro, servizio di sorve- glianza, per i locali adibiti all’esercizio assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 6.1 e all’art. 6.2 - delle Condizioni Generali Assistenza.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclu- sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione del- la prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 6.1 – lett. a) b) c) f)
g) – 6.2 e 6.3 - delle Condizioni Generali Assistenza. La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.
H) TUTELA LEGALE
La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale, manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, nei limiti del massimale per sinistro indicato in polizza, le spese:
• di assistenza, per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di xxxxxx, consulenti e tecnici d’ufficio o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza;
nonché le altre spese indicate nelle Condizioni Generali Tutela Legale che si rendano ne- cessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della propria attività di impresa.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 7.1 – nonchè agli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni Generali Tutela Legale.
La garanzia è prestata con le seguenti opzioni:
- Opzione A) Difesa Penale
- Opzione B) Difesa Civile e Penale
AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, oppure 90 giorni dalla stipula del contratto per i casi di controversie di natura contrattuale
Per gli aspetti di dettaglio inerenti l’insorgenza del sinistro si rinvia all’art. 7.5 – delle Condi- zioni Generali Tutela Legale.
Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazio- ne della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 7.4 - 7.5 e
7.6 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di limiti di prestazione e valori minimi in lite; per aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.3 – quin- to alinea - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti di premio:
Z) Vertenze contrattuali con i clienti – in estensione all’opzione B) Difesa Penale e Civile.
Sono previsti limiti di prestazione e valori minimi in lite per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella compren- sione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
GARANZIA | VALORE MINIMO IN LITE | CALCOLO INDENNIZZO | ||
Controversie di | • Spese legali | € | 200,00 | |
natura contrattuale | € 200,00 | • Minimo in lite | € | 200,00 |
(art 7.3) | • Rimborso spese legali | nessuno |
AVVERTENZA: la Società affida le gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Dife- sa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – tele- fono 045/0000000 Fax 045/0000000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio suc- cessive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO
Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato ove è ubicato l’esercizio da assicurare, nel suo com- plesso, non deve prevedere la presenza di: cinematografi, discoteche o depositi di materiali in- fiammabili, mentre il rischio assicurato è contiguo ad un cinematografo.
6 Premi
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
È ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a € 150,00. L’aumento previsto sul premio annuale è pari al 3%.
I premi devono essere pagati all’intermediario al quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società;
i mezzi di pagamento consentiti sono:
• assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di “non trasferibilità”;
• bonifico bancario;
• denaro contante, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
• carta di credito;
• carta di debito;
AVVERTENZA: La Società o l’Agente/broker possono applicare sconti di premio in presen- za delle seguenti condizioni:
• inserimento adeguamento automatico in base all’indice ISTAT;
• presenza contemporanea delle garanzie Incendio-Furto-Responsabilità Civile;
• presenza contemporanea di almeno tre garanzie a scelta tra quelle previste in polizza.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Multibu- siness, se convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione per- centuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 14 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
8. Rivalse
AVVERTENZA: la Società ha facoltà di rivalersi – in base all’art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all’Assicurato a titolo di indennizzo.
È prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 8.15 - delle Norme in caso di sinistro non riguardante i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si pre- scrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
11. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:
• 22,25% per la garanzia Incendio
• 22,25% per la garanzia Indennità Aggiuntiva
• 22,25% per la garanzia Furto
• 21,25% per la garanzia Cristalli
• 21,25% per la garanzia Elettronica
• 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile
• 10,00% per la garanzia Assistenza
• 21,25% per la garanzia Tutela Legale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
12. Diritto di recesso
AVVERTENZA: l’Assicurato e la Società possono recedere dal contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennità, con preavviso di trenta giorni mediante lettera racco- mandata; in caso di recesso la Società rimborserà all’Assicurato il rateo di premio impo- nibile non consumato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 8 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
In caso di contratto di durata poliennale, a fronte della quale il Contraente ha ottenuto dalla Società di assicurazioni una riduzione di premio, se la durata contrattuale supera i 5 anni l’assi- curato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni mediate lettera raccomandata, senza oneri, e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Garanzie Incendio – Furto – Cristalli - Elettronica
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/ Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicu- rato ne ha avuto conoscenza.
Le spese necessarie per accertare il danno nonchè le spese per evitare o diminuire il dan- no ( art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.1 – 8.2 – 8.3 - 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 –
8.9 – 8.10 – 8.11 – 8.12 – 8.13 – 8.14 – 8.15 – delle Norme in caso di sinistro non riguardanti le Sezioni Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale.
Garanzia Responsabilità Civile
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/ Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicu- rato ne ha avuto conoscenza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.16 – 8.17 – 8.18 – 8.19 – 8.20 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Garanzia Assistenza
Con riguardo alla sola garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Organizzativa Esterna, BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento n.12 del 9 gennaio 2008.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A.
Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:
• Numero Verde dall’Italia 000 00.00.00
• Numero dall’estero x00 000.000.00.00
• Numero di fax x00 000 000.00.00
Garanzia Tutela Legale
La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari.
Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.21 – 8.22 – 8.23 – 8.24 – 8.25 delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000.
14. Reclami
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assen- za di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX .
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli even- tuali reclami, dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata applicata.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato ed il motivo della lamentela, copia della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative cir- costanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia- ria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15. Arbitrato
Garanzie Incendio – Furto – Cristalli - Elettronica
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
a) l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valuta- zioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.3 e 8.4 - delle Norme in caso di sinistro non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale.
Garanzia Tutela Legale
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 8.24 – delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
AVVERTENZA: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi, in alternativa, all’Autorità Giudiziaria.
Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento 31/05/2014
Il Rappresentante Legale XXXXXXX XXXXXXX
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ADDETTO
Qualunque persona, che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell’atti- vità dell’esercizio assicurato.
ALBERGO
Impresa turistica – definita ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 – che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che for- nisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili – o in unità abitative dislocate su aree cintate
– ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Per alberghi che svolgono attività stagionale s’intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a sei mesi.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CASSAFORTE
Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
• murata – purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
oppure
• non murata o armadio corazzato – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO
Il complesso di beni mobili riposti nell’esercizio assicurato, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, nonché nell’abitazione dell’Assicurato se comunicante con i locali dell’esercizio assicurato, oppure in dipendenze site anche in altre ubicazioni, purché identificate in polizza, e distinto nelle se- guenti voci:
Arredamento – macchinari e attrezzature
Mobilio ed arredamento in genere dell’esercizio e degli uffici e dell’abitazione se comunicante con i locali assicurati, attrezzature, macchinari dell’esercizio commerciale, mezzi di solleva- mento, di pesa e di traino nonché di trasporto (non iscritti al P.R.A.), cancelleria, registri, docu- menti anche d’archivio, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell’Assicurato e dei suoi dipendenti, distributori automatici, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, apparecchi ed impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di “fabbricato”, tappeti, oggetti d’arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, tinteggiature, decorazioni, lavori di ab- bellimento e sistemazioni di utilità, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locata- rio, tende esterne, vetrinette, insegne.
Merci
Prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di la- vorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.
È tollerata la presenza di:
• esplodenti entro il limite di 1 Kg;
• merci speciali entro il limite di 100 Kg ovvero: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
• infiammabili entro il limite di 300 Kg;
• merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto;
Xxxxxxxx e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relative unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, pre- venzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonchè ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a bordo macchina, esclusi i telefoni cellulari.
Denaro e valori
Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall’Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i preziosi.
Oggetti ed effetti personali
Oggetti ed effetti di uso personale dell’Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d’arte e veicoli a motore.
Cose di terzi
Cose di proprietà di terzi, inerenti l’attività esercitata, delle quali l’Assicurato deve rispondere, entro i limiti contrattuali previsti; veicoli a motore in consegna custodia riconducibili all’attività esercitata, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone.
COSE
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
XXXXX XXXXXXX
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
DANNO BIOLOGICO
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.
DANNO INDENNIZZABILE
L’importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell’applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell’indennizzo dovuto dalla Società.
DEPOSITO
Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.
DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D. Lgs. 10/09/2003 n 276).
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
FABBRICATO
Il complesso dei locali adibiti all’esercizio dell’attività assicurata e uffici per la gestione ammi- nistrativa, aventi l’ubicazione indicata in polizza, compresa l’eventuale abitazione civile se co- municante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igie- nici, elettrici, telefonici, videocitofonici, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d’aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, i pannelli solari e/o fotovoltaici purchè stabilmente fissati, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteg- giature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze anche in corpo separato.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s’intende compresa la rispettiva quota di pro- prietà comune di porzione di un immobile s’intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
FISSI E INFISSI
Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.
FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l’Assicurato tiene a suo carico.
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoe- stendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI
Le sostanze ed i prodotti non classificabili come “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idro- alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratte- ristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
LASTRE
Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative inte- laiature, specchi posti all’interno dei locali destinati all’attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all’interno che all’esterno del fabbricato.
MASSIMALE UNICO
Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile ver- so prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
MATERIALE INCOMBUSTIBILE
Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
NEGOZIO
Esercizio per la vendita al minuto e/o all’ingrosso, nonché spazi esterni di pertinenza.
OGGETTI D’ARTE
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismati- che o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
PARTI
Il Contraente, l’Assicurato e la Società.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.
PERTINENZE E/O DIPENDENZE
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati purchè nella stessa ubicazione, oppure, site in altre ubicazioni purchè identificate in polizza.
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione.
PORTAVALORI
La persona incaricata del trasporto dei “valori”
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola propor- zionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCIPPO
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO
La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro..
SCOPPIO
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
SUPPORTI DATI
Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d’informazioni leggibili a macchina. Per “dati” s’intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi.
TERRITORIO ITALIANO
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpe- trato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, compresa orditura, tiranti e catene, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALE
Locali utilizzati per l’esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché studi medici e dentistici in genere.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno , l’applicazione della regola propor- zionale a carico dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate.
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo s’intende:
- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto – escluse le merci – il costo di riparazione o, se non è economicamente conve- niente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le “cose particolari” il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;
VALORE COMMERCIALE
Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conserva-
zione, di vetustà, d’uso, di qualità e funzionalità.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE
Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro, per l’intera superficie, strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
E’ quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giu- dice e per evitarlo.
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria confe- risce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
CONTRAVVENZIONE
E’ reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato , dal visitatore che scivola sulle scale sdrucciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrat- tuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO
E’ un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
DIRITTO CIVILE
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, deci- da chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene
generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comun- que pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l’insorgenza è:
• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
• nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
• nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla per- sona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio)
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, am- menda)
I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropria- mente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da
licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale)
SPESE DI SOCCOMBENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giu- dice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile)
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte)
TRANSAZIONE
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti prece- dentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA
Aviva Italia S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204
Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva
Mod. 13513 - - 8.000 - 05/2014
Sede legale e sede sociale in Italia Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005