Polizza per la protezione dei Commercianti a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Assistenza
Polizza per la protezione dei Commercianti a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Polizza Commercianti
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Altri eventi coperti | • Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti): verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati. • Sovraccarico di neve. • Uragani, bufere, tempeste, e grandine e cose da esse trasportate. • Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. |
Estensioni | • Rischi locativi: se l’assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo. • Riscorso terzi e/o locatari: Zurich risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” indicati in polizza. |
• Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l’attrezzatura dell’esercizio da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Rottura contenitori: Zurich indennizza i danni in caso di dispersione di prodotti inerenti l’attività assicurata causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole o rubinetti, nonché i danni arrecati agli altri enti assicurati dal liquido disperso. • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento del contenuto; (vi) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all’assicurato un importo forfettario di 500 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l’assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l’assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l’assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell’assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge. | |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento del contenuto; (vi) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Altri rischi coperti | • Limitatamente ai lavori presso terzi: (i) i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute; (ii) i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimossi. • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’esercizio. |
• Limitatamente a tintorie e lavanderie: (i) i danni cagionati alle cose in lavorazione. • Limitatamente ai parrucchieri per uomo e/o donna: (i) i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata: l’assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l’attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio stesso. • I danni per morte e lesioni personali delle quali sia derivante un’Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree di gioco per bambini poste nell’area di pertinenza dell’esercizio. • I danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’assicurato di minori da parte dei clienti dell’esercizio. • La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell’assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’assicurato. • I danni provocati ai clienti da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • I danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’esercizio. • Cose in consegna e custodia: la garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente: (i) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all’assicurato; (ii) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. | |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Altri eventi coperti | • Produzione, somministrazione e/o commercio di alimenti: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari debbano presentare opposizioni di primo grado al giudice competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. • Decreto legislativo n. 81/08 (già 626/94 e 494/96): la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al decreto legislativo 81/08 e s.m. ed i. (già 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494) e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora debbano presentare opposizioni di primo grado al giudice competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. |
GARANZIA “ASSISTENZA” | |
Altri servizi di assistenza | • Servizio diritti protetti: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l’assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle materie indicate in scheda di polizza. • Consult Service: contattando la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A. l’assicurato può inoltre richiedere varie informazioni. • Assistenza informatica al PC: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai personal computers utilizzati dall’assicurato. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie aggiuntive | • Merci in refrigerazione: l’’assicurazione vale per i danni subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’esercizio; (v) a black out a seguito dell’accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione • dell’energia elettrica non di pertinenza dell’esercizio assicurato. • Rottura lastre: è assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune e anche se non è assicurato il fabbricato stesso. • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” indicati in scheda di polizza, alle “Attrezzature” dell’ufficio. • Supporti di dati - maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie aggiuntive | • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti all’attività dichiarata, su autoveicoli in uso all’assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio. L’assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Garanzie aggiuntive | • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Lavoratori stagionali: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali e di prestatori di lavoro. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie aggiuntive | • Procedimenti penali: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. • Procedimenti civili e penali: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività (i) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; (iii) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro e che siano relative a controversie e contratti indicati in polizza; (iv) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Vertenze contrattuali con i clienti: la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. In aggiunta sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamentoper ordine di qualsiasi Autorità; (ii) da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) relativamente agli atti di terrorismo, le perdite i danni, i costi, le spese direttamente o indirettamente, causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica. • Con riferimento alla garanzia “Uragani, bufere, tempeste, grandine e cose da esse trasportate”: (i) danni provocati dall’acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; (ii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iii) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (iv) dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica”: (i) i danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato; (ii) i danni da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”; (iii) i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (iv) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (v) i danni per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; (vi) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (vii) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (viii) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti. • Con riferimento alla garanzia “Rotture contenitori”: (i) i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; (ii) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiori a 200 litri; (iii) le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione. |
Garanzie aggiuntive | • I danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato. • I danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”. • I danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. • I danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. • I danni per mancata o inadeguata manutenzione. • I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione”: i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. • Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni (i) determinati da dolo del contraente o dell’assicurato; (ii) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze; (iii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”). • Con riferimento alla garanzia “Supporti di dati – maggiori costi”: i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione. • Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati. • Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: i guasti meccanici ed elettronici originatisi all’interno dell’apparecchiatura assicurata. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie base | • La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o |
da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: (i) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, x xxxxxxxxx di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; (ii) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Danni derivanti dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’esercizio”: oggetti preziosi, denaro, valori e valori bollati, marche titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m. • Con riferimento alla garanzia “Cose in custodia e in consegna”: (i) i danni alle merci e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) i danni alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione; (iii) i danni alle cose utilizzate per l’esercizio dell’attività dichiarata; (iv) a veicoli a motore e natanti; (v) i danni alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alle garanzie “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” e “lavoratori stagionali”: le malattie professionali. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alla garanzia “Procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie base | La garanzia opera a condizione che: • le difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, o il furto con rottura o lo scasso delle difese occorrano praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; • l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, nel caso in cui è avvenuto un furto commesso in modo clandestino; • le serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; • nel caso in cui il furto sia commesso dai dipendenti addetti all’esercizio fuori dall’orario di lavoro, (i) l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; (ii) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. |
Estensioni | • La garanzia “Merci e attrezzature presso terzi” opera per valori non superiori al 10% della partita “Contenuto” e purché il fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate in polizza; • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). • Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Estensioni | • Le garanzie “ Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”, “Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione” operano a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio stesso” sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi. • La garanzia “Xxxxx per morte e lesioni personali dalle quali deriva un’invalidità permanente” opera a condizione che le attrezzature, le aree di gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino le norme UNI EN 1176, UNI EN 117 e UNI 11123. • La garanzia “Xxxxx per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’assicurato di minori da parte dei clienti” opera purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito dell’esercizio stesso e sia affidata a personale specificatamente incaricato. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” sono esclusi i danni: intendono esclusi i danni: (i) da furto, incendio e smarrimento; (ii) da spargimento d’acqua comunque verificatisi; (iii) da mancato uso delle cose danneggiate. |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro” è efficace alle condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. • La garanzia “Lavoratori stagionali” viene prestata per i soli Infortuni subiti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie base | • La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti. |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Procedimenti civili e penali” opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un’apposita assicurazione di responsabilità civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l’intervento di Zurich, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Valori | - | 5% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro |
Effetti personali dell’assicurato | - | 5.000 euro |
Merci di natura diversa | - | 20% della somma assicurata per il contenuto |
Atti vandalici | 500 euro per sinistro | 70% della somma assicurata |
Sovraccarico di neve | 10% con il minimo di 500 euro | 50.000 euro per ogni anno assicurativo |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate | 250 euro | 70% della somma assicurata |
Ricorso terzi e/o locatari | - | 20% del massimale stesso |
Elettronica | 100 euro | 2.500 euro per annualità assicurativa |
Spese di demolizione e sgombero | - | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro |
Spese di ricerca e ripristino | 150 euro per sinistro | 2.500 euro per anno assicurativo |
Rottura di contenitori | 250 euro per sinistro | 10.000 euro per anno assicurativo |
Indennità aggiuntiva | - | 200.000 euro per annualità |
Danni indiretti | - | 60.000 euro |
Merci in refrigerazione | 10% con il minimo di 250 euro | - |
Supporti di dati magnetici – maggiori costi | - | 10% della somma assicurata |
Garanzie aggiuntive | 150 euro per sinistro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata | - | 20% della somma assicurata |
Valori inerenti all’attività | - | 2.500 euro, elevabili a 5.000 euro se custoditi in contenitori di sicurezza |
Quadri ed oggetti d’arte | - | 5.000 euro per singolo pezzo |
Locali ed i relativi serramenti | - | 20% della somma assicurata per il contenuto |
Furto e rapina e scippo di valori inerenti l’attività e di qualsiasi carta direttamente rappresentativa di un valore che forma oggetto di vendita trasportati | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro |
Furto, rapina, e atti vandalici ad archivi e documenti attestanti titoli di credito | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Furto, rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per installazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate | - | 250 euro per singolo sinistro |
Garanzia “Responsabilità civile” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Furto, rapina di valori di pertinenza dell’attività riposti nei locali dell’abitazione | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro |
Furto di merci e attrezzature inerenti l’attività | 250 euro per sinistro | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 5.000 euro |
Mezzi di chiusura dei locali non conformi | 20% | - |
Merci e attrezzature trasportate | 20% | - |
Se impianto d’allarme è inefficiente | 20% | 80% dell’importo liquidabile a termini di polizza |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
I danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute | 250 euro per ogni sinistro | 100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
I danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori | 10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro | 100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
I danni derivanti da sottoscrizione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’esercizio | 100 euro | 1.000 euro per ogni cliente danneggiato |
Tintorie e lavanderie | 100 euro per ogni sinistro | 2.500 euro per ogni sinistro e anno assicurativo |
Parrucchieri uomo e donna | 100 euro per ogni sinistro | 2.500 euro per ogni sinistro e anno assicurativo |
Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni | 100 euro per ogni sinistro | - |
Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio stesso | 100 euro per ogni veicolo | - |
Danni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente | - | 50% del massimale per sinistro, e con il massimo di 1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’assicurato di minori da parte dei clienti nell’esercizio | 250 euro | 50% del massimale per sinistro, e con il massimo di 1.000.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Garanzia “Tutela legale” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Assistenza” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia sinistro Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto” Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. In caso di furto o di incendio di sospetta origine dolosa, il contraente deve inoltre denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi. In caso di sinistro incendio relativo ai danni a terzi, il contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto a Zurich o all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico | 100 euro per ogni mezzo danneggiato | - |
Cose in consegna e custodia | 250 euro per ogni sinistro | 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Committenza | 250 euro | - |
Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro | 2.500 euro | 1.000.000 euro per ogni singolo dipendente infortunato e relativi aventi diritto |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro | 100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Produzione, somministrazione e/o commercio di alimenti | 250 euro | - |
Decreto legislativo n. 81/08 | 250 euro | - |
Procedimenti penali per delitti dolosi | 250 euro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Interventi di emergenza sull’impianto idraulico | - | 250 euro per intervento |
Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile” L’assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizie utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Salvareddito” L’assicurato, od i suoi aventi diritto, devono denunciare la malattia, o l’infortunio indicando le cause che lo determinano, e allegare il certificato medico. La denuncia deve essere fatta per iscritto a Zurich od all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro cinque giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” L’assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L’assicurato dovrà comunicare con precisione • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome; • numero di polizza preceduto dalla sigla ZURF; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. | |
Assistenza da parte di altre imprese Zurich non si avvale di imprese terze per fornire assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich affida la gestione dei sinsitri di Tutela legale a D.A.S., mentre la gestione dei sinistri di Assistenza vengono affidati ad Mapfre Asistencia S.A. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito sa Zurich entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. |
Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%. È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. | |
Rimborso | In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | In caso di trasloco, l’assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Zurich e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. L’assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l’assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’annualità di polizza in corso. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP.Danni. |
È rivolto ai commercianti che desiderano assicurare i rischi connessi all’esercizio della loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,27%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. |
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO