ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da un lato, e
GLI STATI UNITI D'AMERICA,
dall'altro,
qui di seguito denominati «le parti»,
RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo degli Stati Uniti d'America nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;
CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professio- nale, hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;
RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle lingue, della storia e della cultura di entrambi i continenti;
RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;
CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale dovrebbe completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America;
RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica «Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli» ha sottolineato le possibilità di cooperare tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America al di fuori dell'istruzione istituzionalizzata;
RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;
CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione tra loro nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;
RIPROMETTENDOSI di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;
RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e della formazione professionale;
DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionale (qui di seguito denominato «il programma»), avviato nel 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America con l'accordo che istituisce un programma di coope- razione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo:
1) per «istituto d'istruzione superiore» si intende un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche o diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;
2) per «istituto di istruzione e formazione professionale» si intende un qualsiasi ente pubblico, semipubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizzi o impartisca corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professio- nale o riqualificazione, in base alle leggi o consuetudini vigenti;
3) per «studenti» si intendono tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o di istruzione e formazione professionale di cui al presente articolo.
Articolo 3
Obiettivi
Il programma intende:
1) Favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comu- nità europea e degli Stati Uniti d'America, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istitu- zioni.
2) Migliorare, sia nella Comunità europea che negli Stati Uniti d'America, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze neces- sarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze.
3) Incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di cooperazione tra le diverse regioni della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America nel campo dell'istruzione supe- riore e dell'istruzione e formazione professionale, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo.
4) Migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il rico- noscimento reciproco dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accade- mici.
5) Favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento aperto e a distanza, nonché il loro uso efficace in modo da ampliare l'impatto del programma.
6) Promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istru- zione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
7) Potenziare la dimensione comunitaria e statunitense nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istru- zione superiore e dell'istruzione e formazione professionale.
8) Integrare i programmi bilaterali in corso fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti d'America, nonché altri programmi e iniziative europee e statunitensi.
Articolo 4
Principi
La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:
1) Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti d'America, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale.
2) Vantaggi reciproci derivanti dalle attività intraprese nell'am- bito del presente accordo.
3) Erogazione efficace di finanziamenti di avviamento a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che inten- dano creare nuove strutture e legami, avere un effetto molti- plicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulga- zione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici.
4) Ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
5) Pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America.
6) Selezione dei progetti mediante gara, tenendo conto dei principi di cui sopra.
Articolo 5
Azioni del programma
Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'alle- gato, che forma parte integrante del presente accordo.
Articolo 6
Comitato paritetico
1. È istituito un comitato paritetico, comprendente un numero uguale di rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato paritetico ha il compito di:
a) analizzare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo;
b) presentare alle parti una relazione annuale sul livello, anda- mento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.
3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.
4. Le decisioni del comitato paritetico sono adottate per mutuo consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'indicazione delle decisioni adottate e dei princi- pali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione annuale, vanno presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.
Articolo 7
Controllo e valutazione
Le parti cooperano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma, in modo da poter eventualmente riorientare le attività alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso dello svolgimento del programma.
Articolo 11
Campo d'applicazione del presente accordo
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti d'America.
Articolo 8
Finanziamento
1. Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti. Nell'ambito del programma, le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.
2. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.
Articolo 9
Accesso del personale
Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.
Articolo 10
Altri accordi
Il presente accordo non sostituisce, né incide in altro modo, su ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
Articolo 12
Entrata in vigore e risoluzione
1. Il presente accordo entra in vigore, a seconda di quale sia l'ultima denuncia, il 1o gennaio 2001, oppure il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sosti- tuisce in toto l'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che istituisce un programma di coopera- zione nei settori dell'istruzione superiore e della istruzione e formazione professionali.
2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti. Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempi- mento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.
Articolo 13
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unter- schrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συµφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Washington D.C., el dieciocho de diciembre del año dos mil. Udfærdiget i Washington D.C. den attende december to tusind.
Geschehen zu Washington D.C. am achtzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Ουάσιγκτον D.C., στις δέκα οκτώ ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Washington D.C. on the eighteenth day of December in the year two thousand. Fait à Washington D.C., le dix-huit décembre deux mille.
Fatto a Washington D.C., addì diciotto dicembre duemila.
Gedaan te Washington D.C., de achttiende december tweeduizend. Feito em Washington D.C., em dezoito de Dezembro de dois mil.
Tehty Washington D.C.:ssä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta. Som skedde i Washington D.C. den artonde december tjugohundra.
Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique Per gli Xxxxx Xxxxx x'Xxxxxxx
Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx da América Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
ALLEGATO
AZIONI
AZIONE 1
Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti
1. Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti d'istruzione superiore e d'istruzione e formazione professionale che costituiscano consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale. La Comunità fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre gli Stati Uniti d'America forniranno un sostegno ai partner americani.
2. Ogni consorzio misto deve comprendere, per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi di almeno tre diversi Stati membri della Comunità europea e tre diversi paesi degli Stati Uniti d'America.
3. Ciascun consorzio misto dovrebbe, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.
4. Le attività di collaborazione intraprese da un consorzio potranno beneficiare di una sovvenzione per un periodo non superiore a tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto possono essere sostenute per un periodo massimo di un anno.
5. Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammissibili ai finanzia- menti per i consorzi misti CE/USA.
6. Tra le attività ammissibili possono figurare:
a) attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto;
b) la messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico da parte delle istituzioni partner;
c) scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori e altri operatori del settore;
d) elaborazione comune e divulgazione di programmi di studio innovativi, tra cui materiale, metodi e moduli didattici;
e) elaborazione comune e divulgazione di nuove metodologie per l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza;
f) brevi programmi intensivi di almeno tre settimane, a condizione che siano parte integrante del programma di studio o di formazione;
g) incarichi d'insegnamento presso un istituto transatlantico partecipante che sostenga lo sviluppo del programma di studio del progetto;
h) altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della collaborazione transatlantica nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.
AZIONE 2
Programma Fulbright/Unione europea
Le parti mettono a disposizione borse per lo studio, la ricerca o l'insegnamento di materie attinenti alla Comunità europea o alle relazioni CE/USA. Le borse saranno fornite nell'ambito del programma Fulbright/Unione europea.
AZIONE 3
Attività complementari
Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.
GESTIONE DEL PROGRAMMA
La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:
1) stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;
2) decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte;
3) fornire informazioni sul programma e la sua attuazione;
4) designare consulenti ed esperti del mondo universitario;
5) raccomandare alla competente autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare;
6) curare la gestione finanziaria;
7) provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio collaborativo.
MISURE DI ASSISTENZA TECNICA
Nell'ambito del presente programma è possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari per l'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulga- zione.