PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’Università degli Studi di Enna “Kore”, codice fiscale 01094410865, con sede in Xxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, in persona del Presidente e Legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito in breve denominata “Università” e in sigla “UKE”
E
Il Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato- CIAPI di Priolo G. (SR) Regione Siciliana, codice fiscale 80001330895, partita IVA 01208300895, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xx XX 000, x. 00, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Commissario Straordinario del CIAPI, di seguito denominato “Ente”
PREMESSO CHE
il CIAPI da anni opera nel campo della formazione continua, dell’aggiornamento professionale e dell’orientamento ed oggi intende ricollocarsi tra i player in grado di erogare alta formazione specialistica in favore della Pubblica Amministrazione (PA) regionale;
il CIAPI opera a fianco del Dipartimento Regionale del Lavoro e punta all’avvio ed alla gestione dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro a valere sulle risorse già disponibili sul potenziamento dei centri per l’impiego, messe a disposizione dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
al CIAPI di Priolo è stato riconosciuto lo status giuridico di organismo autorizzato ad operare in house providing per la Regione Siciliana con atto della Commissione Europea n. 826533 del 06.07.2012;
il CIAPI alla luce del predetto riconoscimento ha ricevuto affidamenti strategici di intervento nei seguenti ambiti:
• Formazione
• Assistenza tecnica
• Osservatorio regionale del mercato del lavoro
nonché sui temi dell’ambiente, del sociale, dell’interculturalità, dei percorsi integrati con la scuola, della formazione continua dei lavoratori a rischio di esclusione sociale, della trasformazione digitale, della certificazione delle competenze, e altri individuati dal PI 2022-2022;
il CIAPI di Priolo ha adottato il Piano Industriale 2022-24 con cui è assegnato all’Ente in house della Regione Siciliana un nuovo asset strategico coerente con le dinamiche della Mission 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
il CIAPI necessità di partnership strategiche come le Università siciliane in ordine allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo della ricerca e dello sviluppo del capitale umano e dell’innovazione;
l’Università Kore di Enna, istituita con Decreto Ministeriale 5 maggio 2005, è un’istituzione di Alta formazione e Ricerca che opera in molteplici ambiti scientifico-disciplinari e rilascia titoli di studio aventi valore legale di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca, di Master di primo e secondo livello, di Specializzazione e di Perfezionamento;
l’Università Kore di Enna, nata in Sicilia, si è data dalla nascita uno Statuto che ne sottolinea il respiro internazionale insieme con una particolare attenzione all’area del Mediterraneo, nel cui ambito intende promuovere e agevolare sviluppo e innovazione, anche con riferimento alla Terza missione che connota le iniziative di interesse socio-territoriale delle università,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
L’Università e l’Ente intendono attivare una collaborazione nell’ambito della formazione specialistica in favore della PA e lo sviluppo di tematiche di interesse comune, al fine di:
a) realizzare studi e ricerche;
b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
d) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
e) favorire l’attività di formazione congiunta mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze e la qualificazione del capitale umano;
f) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi multimediali di comunicazione offerti dalle diverse tecnologie.
Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le Parti potranno stipulare specifici atti, nonché convenzioni attuative che, nel rispetto dei norme interne degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.
Art. 2 Modalità di attuazione delle attività
La collaborazione potrà avvenire anche mediante l’attivazione di:
• contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
• borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su specifici programmi di ricerca;
• corsi di formazione, master, dottorati;
• periodi di formazione didattica in sito secondo il modello degli stage.
Art. 3 referenti
Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente della collaborazione.
Per l’Università Kore di Enna, referente è la Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Per CIAPI, referente è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx.
Art. 4 Durata
Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.
La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza da una delle Parti all’altra Parte. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, con preavviso di almeno sei mesi.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.
Art. 5 Riservatezza
Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti si impegnano ad informare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo se diversamente stabilito nelle relative proposte.
Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 7 Xxxxxx etico e di comportamento
L’Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall’Università con D.P. n. 74 del 22 giugno 2016, pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Statuto e Regolamenti” e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto
compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Art. 8 Foro Competente
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Enna.
Art. 9 Bollo e registrazione
Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Lì, 27 luglio 2022 Per il CIAPI
Il rappresentante legale
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXX Data: 28/07/2022 09:18:14
Per l’UKE Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx