PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ANCONA
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ANCONA
Prot. 77296/2017 – Fasc. 6803/2017 CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DIFFUSA IN FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ANNO 2017.
CIG: 7095208EDA
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di agosto, presso i locali della Prefettura-UTG di Ancona, siti in Xxx Xxxxxxxxx, 00 sono presenti:
PER
la Prefettura-UTG di Ancona (C.F. 80007270426), il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale come da decreto prefettizio prot. n. 0058836, adottato dal Prefetto di Ancona in data 22 settembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2015, la n. 1/Int – Fg. 32, all’uopo incaricato per questo atto dal decreto prefettizio prot. n. 70225/2017 – Fasc. 6803/2017, del 28 luglio 2017 (di seguito Affidante)
PER
l’Associazione “Incontri per la Democrazia” (C.F. 92018500410 - P.I. 02189810415) con sede legale e amministrativa in Pesaro in xxx Xxxxxx, 0, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Pesaro il 6 aprile 1957, (cod. fisc. CCCMCR57D46G479F) in qualità di legale rappresentante, la quale espressamente dichiara, per sé e per l’Associazione
rappresentata, di possedere la capacità alla stipula del presente atto così come previsto dal nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito Affidatario)
PREMESSA
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e corretto dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante il Nuovo Codice dei Contratti;
VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e il relativo Regolamento di attuazione – decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2 gennaio 1996 – il quale all’art. 3, prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
LETTO il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142, di “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
ATTESO che con Circolare prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015, il Ministero dell’Interno chiariva le disposizioni di cui al D.Lgs n. 142/2015, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza e di affidamento temporaneo dei richiedenti asilo internazionale alle
strutture di cui all’art. 11, del ricordato decreto legislativo;
VISTE le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – prot. n. 3594 del 7 marzo 2017 e prot. n. 4555 del 19 aprile 2017, recanti: “Nuovo schema capitolato di appalto per fornitura beni e servizi relativi a gestione e funzionamento centri primo soccorso e accoglienza, di cui al d.l. n. 451/95. conv. dalla l. n. 563/95…” con le quali sono state impartite istruzioni per l’espletamento di apposite gare per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto e, in particolare, il richiamo ivi contenuto al rispetto dei principi di economicità e parità di trattamento nella accoglienza degli stranieri, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 29 e 30 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016; CONSIDERATO che con Xxxxxxxxx del Ministro dell’Interno del 04 agosto 2015, è stata evidenziata la necessità dell’implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari;
VISTA la Determina dirigenziale prot. Prot. 50304/2017 – Fasc. 6803/2017, in data 29 maggio 2017, con la quale si bandiva la gara, approvando contestualmente l’avviso e i relativi allegati; CONSTATATO che il bando, così come sopra approvato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 – Parte prima – in data 5 giugno 2017, su due quotidiani a tiratura nazionale (Avvenire e Messaggero) e su due quotidiani a tiratura regionale (Corriere Adriatico e Giornale) in data 13 giugno 2017, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 31 maggio 2017 e sul
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 maggio 2017;
LETTO il verbale di aggiudicazione della gara n. 6, redatto in data 17 luglio 2017, dalla Commissione, riportante gli esiti della procedura di cui all’Avviso sopra richiamato;
LETTA la determina dirigenziale Prot. 66669/2017 – Fasc. 6803/2017, adottata dal dirigente dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx e trasmessa dal medesimo agli Organi prefettizi con nota Prot. 70224/2017 – Fasc. 6803/2017, del 28 luglio 2017, con la quale il venivano approvati gli atti di gara e la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione di gara; LETTO altresì il decreto prefettizio prot. n. 70225/2017 – Fasc. 6803/2017 del 28 luglio 2017, mediante il quale venivano approvati, definitivamente le risultanze della gara in parola;
DATO ATTO l’avviso di aggiudicazione definitiva redatto ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, è stato pubblicato in data 2 agosto 2017;
CONSTATATO che sono state accertate l’insusistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e che non risultano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Associazione “Incontri per la Democrazia”.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Soggetti
Quanto in premessa, come pure tutti gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I soggetti oggi intervenuti nella stipula in rappresentanza della Prefettura-U.T.G. di Ancona e dell’Associazione “Incontri per la Democrazia” sono quelli in premessa indicati.
I medesimi, con il presente atto, si accordano al fine di prestare e gestire l’attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio, così come di seguito si specificherà, della provincia di Ancona.
Articolo 2 Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’accoglienza presso le strutture individuate dall’Affidatario per fronteggiare l’eccezionale afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché l’erogazione dei servizi indicati nel MOD. 3 – Capitolato tecnico di appalto – che resta parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non allegato.
Fanno, altresì, parte del presente atto anche gli altri eventuali servizi evidenziati dall’Affidatario nella propria offerta tecnica.
L’Affidatario s’impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all’erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni relative all’accoglienza e all’assistenza.
Articolo 3 Responsabilità/personale impiegato
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-U.T.G. sono esonerati da
qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Per l’espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, l’Ente Gestore si impegna a impiegare il numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali come esplicitato nella propria offerta tecnica, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegato.
L’Ente Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell’Interno e la Prefettura-UTG da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.
Come meglio indicato nell’art. 4, del MOD. 3 – Capitolato tecnico di appalto – nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell’Interno o la Prefettura-UTG.
Per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, l’Affidatario garantisce per sé e accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
In materia di trattamento giuridico ed economico del personale, trova applicazione l’articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.
L’Affidatario si obbliga a dimostrare, su richiesta della Prefettura-UTG, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Affidatario, dell’Amministrazione e/o di terzi. L’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione dell’Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto.
Articolo 4 Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, il nuovo Affidatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nel Capitolato di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall’articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Articolo 5 Determinazione dell’importo del contratto
La Prefettura-U.T.G. di Ancona corrisponderà l’importo di € 32,00
(trentadue,00) (oltre IVA) pro-capite/pro-die per ciascun ospite assistito, come da offerta sulla base della quale è stata effettuata l’aggiudicazione, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale. L’importo complessivo del presente contratto è pari a € 742.176,00, (settecentoquarantaduemilacentosettantasei) oltre IVA se e nella misura dovuta, determinato in ragione della capienza delle strutture di accoglienza pari a 27 posti e della durata prevista di 859 giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2019, al netto delle opzioni di cui articolo all’art. 106, comma 1°, lettera a), e comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ii, come illustrato nel paragrafo 5 dell’Avviso di gara.
Sono a carico del Gestore il pagamento dell’eventuale canone di locazione mensile della struttura individuata, le utenze e gli interventi di manutenzione.
Articolo 6
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
La Prefettura-U.T.G. di Ancona provvede al pagamento degli oneri economici connessi all’attuazione del presente contratto tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.
La Prefettura-UTG liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con rate bimestrale posticipate o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto del presente contratto.
La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro delle presenze secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art. 5, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 11, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall’articolo 2, lettera C) punto 2, del capitolato tecnico.
L’Amministrazione rientra nell’ambito applicativo dello split payment
previsto dall’articolo 1, comma 629°, lett. b) della legge n. 190/2014.
I pagamenti verranno effettuati, di regola, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
– ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.
Si applica quanto previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Affidatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti
organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l’effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, l’Affidatario non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura-UTG K78NH7.
L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. ii. e l’esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. ii. determina la risoluzione di diritto del contratto.
Si richiama inoltre quanto contenuto nell’art. 21 del presente contratto.
Articolo 7 Monitoraggio e controllo
La Prefettura-UTG svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del contratto, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni e servizi forniti. Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che
attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’Affidatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nei centri, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura-UTG, nonché mediante l’acquisizione delle informazioni desunte dall’attività di consultazione degli stranieri, di cui all’articolo 2, lettera A), punto 6 del capitolato tecnico.
I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura-UTG e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
All’esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alla contestazione di eventuali violazioni all’Affidatario secondo le modalità previste dal successivo articolo 13, dandone immediata comunicazione al Direttore responsabile del Centro.
Articolo 8
Specifiche clausole a tutela dell’interesse pubblico alla legalità e trasparenza
L’Affidatario si assume l’obbligo di trasmettere alla Prefettura-UTG l’elenco dei fornitori, avvertendo che gli stessi potranno essere sottoposti ad attività informativa.
L’Affidatario è tenuto a sottoscrivere e rispettare scrupolosamente quanto previsto dal Patto di integrità di cui al MOD. 5A, allegato al presente contratto, nonché a denunciare ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione.
L’Affidatario dovrà inoltre denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti, e/o degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari.
Qualora l’Affidatario si rendesse responsabile dell’inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 9 Durata
Gli effetti del presente contratto hanno inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderanno il 31 dicembre 2019, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e fatta salva la facoltà della Prefettura-UTG di cessazione anticipata senza oneri al venire meno delle esigenze.
Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati al precedente art. 2, il contratto si intenderà concluso alla data dell’ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura-U.T.G.
Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione
può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Tale disposizione non trova applicazione per le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, espressamente indicata nell’Avviso di gara, nel caso di incremento non previsto dei flussi di ingresso dei migranti, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 1°, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ii., modifiche contrattuali che comportino un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell’importo a base d’asta.
Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Affidatario adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità. Le misure di adeguamento sono comunicate al Direttore dell’Esecuzione del contratto presso la Prefettura-UTG che ne valuta la congruità, richiedendo eventuali rettifiche, e in caso di riscontro positivo procede all’approvazione.
Articolo 10
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’Affidatario, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm.
ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti
della necessaria qualifica.
Articolo 11
Direttore dell’esecuzione, Direttore del centro e Medico responsabile sanitario
La Prefettura-UTG con decreto prefettizio Prot. 73065/2017 - Fasc. 6803/2017, adottato in data 8 agosto 2017, ha nominato il Direttore dell’Esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto:
predispone, in accordo con l’Affidatario, il verbale di inizio delle attività;
controlla che l’esecuzione dell’appalto rispetti i tempi e le modalità previsti nel contratto e nei documenti di riferimento;
controlla, d’intesa con i competenti uffici della Prefettura-UTG, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;
effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura;
svolge ogni altra attività prevista dall’art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché riportate nelle indicazioni approvate dall’ANAC.
L’Affidatario nomina un Direttore responsabile del Centro come unico referente nei confronti della Prefettura-UTG, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.
Il Direttore responsabile del Centro provvede:
all’adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura-UTG;
a sovraintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dall’Avviso di gara e dal capitolato tecnico, all’interno del centro;
a segnalare tempestivamente alla Prefettura-UTG eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;
a individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone relativi recapiti alla Prefettura-UTG.
Il Medico responsabile sanitario:
è referente unico per le problematiche di assistenza sanitaria, il rispetto dei protocolli operativi e di assistenza e i rapporti con la ASL di competenza territoriale;
effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, come prescritte, da ultimo, dal D.M. del Ministero della salute del 15 dicembre 1990. È, inoltre, tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni e sotto il coordinamento della ASL di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate
entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.
Articolo 12 Recesso
La Prefettura-UTG si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, ss. mm. e ii..
In caso di modifiche normative sopravvenute che interessino l’Amministrazione e che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario tramite posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 13 Risoluzione
In caso di inadempimento, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, dell’art. 108, del Nuovo Codice dei Contratti vigente e delle norme stabilite nell’Avviso di gara.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456, del codice civile nei seguenti casi:
1. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
2. violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all’art. 1, comma 2°, del presente contratto;
3. l’aver consentito l’ingresso nel Centro di persone non autorizzate dalla Prefettura-UTG;
4. inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;
5. aver consentito o favorito l’allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;
6. omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone;
7. ammontare complessivo delle penali di cui al precedente articolo 13, superiore al 15%, su base annuale, del valore dell’importo mensile dello stesso;
8. al verificarsi di violazioni relative alle ipotesi previste nell’allegato Patto di integrità, MOD. 5A, di cui all’art. 1, comma 17° della L. 190/2012;
9. inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 3, 21, 22 e 23 del presente contratto.
Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 9 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
L’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario ai sensi del successivo art. 16. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.
In caso di risoluzione del contratto, la Prefettura-UTG, ai sensi dell’articolo 110, del D.Lgs 50/2016, ss. mm. e ii., si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede di offerta.
Articolo 14 Polizza assicurativa
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’Affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell’Affidatario.
Articolo 15 Penalità
Ove si verifichino mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l’Amministrazione applica una penale variabile, a seconda della gravità e la reiterazione, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto all’Affidatario.
L’Affidatario può presentare le proprie deduzioni al Direttore dell’Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l’Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.
Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dall’Affidatario.
Articolo 16 Esecuzione in danno
Qualora l’Affidatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, la
Prefettura-UTG ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura-UTG sono a totale carico dell’Affidatario.
Articolo 17 Cauzione
L’Affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, e ss. mm. ii., mediante garanzia fideiussoria emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione polizza n. 00223391000051 del 21 agosto 2017, con scadenza il 31 dicembre 2019, somma garantita pari a € 38.145,60 (trentottomilacentoquarantacinque,60), pari al 5 percento dell’importo appaltato, in quanto Associazione certificata.
La polizza risulta autentica come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta, ai sensi dell’artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Fano (PU), il 2 agosto 1971, responsabile della attività assicurativa della B.T. & Partners srl, con sede in Fossombrone, via Bramante, 4, P.IVA 02410280412, resa il 21 agosto 2017, collezionata in atti.
Articolo 18 Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Articolo 19 Controllo di gestione
Il controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo
7, riguarda inoltre:
a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite la regolare tenuta del registro delle presenze, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del pocket money;
b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;
c) l’efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico- culturale e di assistenza psicologica e sociale e del servizio di informazione;
d) l’adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;
e) l’adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;
f) l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro, evitando anche inopportune
concentrazioni degli orari dei servizi.
Articolo 20 Monitoraggio e Reports periodici
L’Affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente contratto secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura-UTG.
A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette alla Prefettura-UTG, su richiesta della stessa e comunque ogni due mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.
Nel report di cui al punto precedente sono inoltre indicati:
il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l’indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;
il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in
relazione ad ogni tipologia di servizio;
l’analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.
Articolo 21
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8°, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8°, secondo periodo, della legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 13, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9° bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 22
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii..
L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13°, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss. mm. e ii..
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura- UTG.
L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
Articolo 23
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura-UTG.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
Articolo 24
Disposizioni in sede di prima applicazione e rinvio
In caso di mancata aggiudicazione l’Amministrazione procede, in presenza di tutti i presupposti, a una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del presente contratto, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Nuovo Codice dei Contratti vigente, alla normativa sull’accoglienza, alle disposizione impartite del Ministero dell’Interno, alle norme dell’Avviso di gara e a quelle del capitolato tecnico di cui al MOD. 3.
Articolo 25 Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tutte le controversie tra l’Affidante e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ancona.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii..
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Dirigente, mediante l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. venticinque pagine intere e n. nove righe della ventiseiesima a video.
Io sottoscritto, Dirigente, attesto che i certificati di firma utilizzati dai sottoscrittori sono validi e conformi al disposto dell’art. 24 comma 3° del D.Lgs. n. 82/2005.
Si allega al presente contratto il MOD. 5A – Patto di Integrità sottoscritto e la sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c..
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx