Dipartimento di Economia e Management
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Università di Pisa
Dipartimento di Economia e Management
Corso di Laurea Magistrale Strategia, Management e Controllo
Il contratto di rete nella prospettiva aziendale: il caso Rete Qualità Toscana
Candidato: Relatore:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Matricola: 521185
Anno Accademico 2015-2016
Tutto questo lo dedico ai miei genitori, per gli sforzi e i sacrifici che hanno sostenuto, nel permettermi di realizzare un sogno.
Mai smetterò di esservi grato.
Gettate la rete a destra della barca, e ne troverete.
Xxxxxxxx, 21, 1-14
INDICE
1. LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE: FOCUS SULLE RETI DI IMPRESE 2
1.2 Classificazioni delle aggregazioni tra imprese 5
1.3.1 Processo di costituzione e caratteristiche della rete 18
1.3.2 Fattori di successo e di fallimento della rete 22
1.3.3 Vantaggi dell’appartenenza alle reti di imprese 23
1.3.4 Tipologie di reti d’impresa 24
1.3.5 La gestione strategica della rete 28
1.4 Un confronto tra le reti di imprese e i gruppi di imprese 33
1.5 Le reti di imprese e le principali forme di cooperazione a confronto. 37
2. IL CONTRATTO DI RETE COME STRUMENTO PER FARE RETE. 40 2.1 Il contratto di rete 40
2.3 Caratteristiche del contratto 47
2.4.1 L’organo comune nel caso di rete meramente contrattuale 55
2.5 Responsabilità per inadempimento 56
2.7 Recesso, scioglimento ed effetti patrimoniali 62
2.8 I vantaggi del contratto di rete 63
2.9 Aspetti critici del contratto di rete 66
3. LA RETE NELL’AGROALIMENTARE: IL CASO RETE QUALITA’ TOSCANA 88
3.1 Il settore agroalimentare italiano 88
3.2 Le reti di imprese nell’agroalimentare 94
3.3 La Rete Qualità Toscana 97
3.3.1 I Progetti 102
BIBLIOGRAFIA 118
SITOGRAFIA 122
RINGRAZIAMENTI 124
INTRODUZIONE
Il lavoro si propone di analizzare il fenomeno delle reti di imprese, studiandone l’evoluzione e ponendo notevole attenzione alla normativa relativa al contratto di rete, recentemente modificata.
Il mio interesse nei confronti del settore alimentare, nel quale da sempre opero, mi ha spinto ad analizzare tale argomento che sempre più negli ultimi anni, in seguito alla congiuntura economica corrente, si è reso necessario.
Il primo capitolo prende spunto dal concetto di aggregazione di impresa e suoi criteri di classificazione, focalizzando l’attenzione sulla rete di impresa e le sue caratteristiche, proponendo un confronto tra le stesse reti e le principali forme alternative di aggregazioni.
Il secondo capitolo, consiste della trattazione giuridica. Viene in questo analizzata l’evoluzione normativa del contratto di rete, a partire dalla legge n. 33 del 2009, successivamente modificata. Notevole è l’attenzione riposta sulla responsabilità, come sugli elementi caratterizzanti il contratto. Si conclude il capitolo con un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che possono originare dall’aggregazione. In coda al capitolo è inoltre possibile trovare il riferimento normativo oggetto di trattazione, dando al suo interno evidenza delle diverse modifiche apportate nel tempo al testo originale.
Il terzo, ed ultimo capitolo, analizza il settore agroalimentare italiano, fornendone una conoscenza essenziale alla comprensione dell’ambito di attività della rete analizzata. Nella seconda parte del capitolo si analizza e descrive Rete Qualità Toscana. In principio si descrivono le caratteristiche della rete, per poi proseguire con l’analisi dei Programmi di Sviluppo Rurale ai quali la stessa ha partecipato ed attualmente partecipa.
Coerentemente a quanto trattato, ho ritenuto opportuno ai fini del mio lavoro, svolgere delle interviste presso il mercato contadino di Pisa, ponendo in evidenza i differenti punti di vista dei produttori e dei consumatori, in merito alla filiera corta, trattata nel terzo capitolo.
1. LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE: FOCUS SULLE RETI DI
IMPRESE
1.1 Inquadramento
Il sistema economico italiano è notoriamente caratterizzato da una massiccia presenza di piccole e medie imprese (PMI), le quali contribuiscono alla formazione del PIL per circa l’85 per cento. Questa caratteristica, se posta in relazione con la crescente globalizzazione, mette in rilievo le difficoltà che questi operatori riscontrano nel competere a livello globale.
Affinché si possa competere in mercati esteri, è necessario mettere appunto delle strategie evolute che solo organizzazioni, sufficientemente complesse riescono a realizzare. Risulta quindi fondamentale una dimensione minima che, nella maggior parte dei casi italiani non viene raggiunta a causa dei limiti principalmente proprietari delle PMI, dove gli imprenditori, pur di non perdere il controllo assoluto dell’attività rinunciano alla crescita dimensionale.
Le principali difficoltà che una piccola impresa deve affrontare nel competere in mercati internazionali, possono essere sintetizzate in tre punti: la scelta dell’innovazione su cui basare la differenziazione dei propri prodotti; definizione del modello distributivo; ottenimento dei supporti finanziari (il fattore finanziario si collega alla disciplina introdotta da Basilea 2, in relazione al quale le aziende con il maggior grado di rischio, che solitamente sono le PMI, difficilmente vengono finanziate dagli istituti di credito, determinandone molte spesso il fallimento. Questo fenomeno prende il nome di credit crunch). Le grandi imprese, a differenza delle piccole e medie, hanno a disposizione una pluralità di forme di finanziamento, quali i prestiti obbligazionari, strumenti finanziari diversificati, ecc.
La piccola dimensione presenta ulteriori problemi come:
I limiti allo sviluppo dell’innovazione tecnologica, la quale necessita di ingenti investimenti iniziali e, le PMI hanno scarse risorse finanziarie disponibili, su cui grava inoltre l’elevata incertezza del flusso positivo atteso nel lungo periodo; la grande dimensione aziendale, consente cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, dai quali dovrebbe scaturire una maggiore capacità produttiva e conseguentemente l’ottenimento di economie di scala.
Scarso livello di attrazione di soggetti talentuosi nell’ambito manageriale; ciò determina una carenza professionale specializzata a supporto della crescita aziendale.
Alla necessità di crescita dimensionale a fini competitivi, si contrappongono i fattori negativi che ne possono scaturire, tra i quali troviamo l’aumento dei costi (sia relativi al marketing, sia relativi alla incapacità del mercato di assorbire i maggiori volumi prodotti), la riduzione del grado di flessibilità e di adattamento ai mutamenti macroeconomici nonché, problemi di natura gestionale/organizzativa, i quali possono alterare gli equilibri dei processi produttivi, come affermato dal Prof. Xxxxxxxxx, che scrive: “Gli interventi sulle dimensioni devono perciò essere attuati in congruenza alle necessarie variazioni di tipo combinatorio e organizzativo, pena l’ulteriore peggioramento delle condizioni di equilibrio”.
Una possibile soluzione (oggi sempre più adottata) è quella di aggregarsi con altre imprese.
Per aggregazione di impresa si intende qualsiasi forma di coesione e/o collaborazione tra due o più aziende, tramite la quale i soggetti partecipanti possono godere sia dei vantaggi della grande dimensione (maggior peso sul mercato, economie di scala, diversificazione dei rischi) che di quelli caratterizzanti la piccola dimensione (maggiore flessibilità dettata da una struttura semplice e snella), mettendo in comune attività e risorse.
Ogni aggregazione è caratterizzata da elementi che intaccano l’autonomia delle aziende partecipanti; questi ultimi infatti sono assoggettati a limiti e vincoli che derivano sia dal macroambiente, che dal microambiente, il quale consiste delle relazioni tra l’azienda e gli altri soggetti ed è condizionato anche dalla struttura organizzativo-patrimoniale dell’azienda stessa. Il concetto di autonomia, è correlato al fatto che ogni azienda deve poter formulare un percorso decisionale per il raggiungimento dei propri obiettivi, tenuto conto delle relazioni interaziendali che definiscono i limiti e le opportunità cui è assoggettata la stessa autonomia.
Oltre alla necessità di competere in ambito internazionale, diverse possono essere le motivazioni che possono spingere le aziende ad aggregarsi e discenderanno principalmente dagli obiettivi che spingono gli attori ad allearsi. Anche gli obiettivi possono essere i più svariati e tra i principali si possono annoverare: la limitazione della concorrenza, miglioramento della posizione competitiva, diminuzione dei costi di transazione, miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi, incremento delle conoscenze, possibile sfruttamento di opportunità riservate a soggetti di una certa dimensione (ad es. gare d’appalto).
Le motivazioni possono dividersi in:
- Motivazioni esterne: se riferite al contesto esterno in cui l’impresa opera (concorrenti, fornitori, clienti). Una delle motivazioni esterne spesso ricorrenti, consiste nella limitazione della concorrenza, al fine di evitare l’ingresso di nuovi competitors. Per tale
ragione, questa tipologia di accordi è sottoposta al vaglio delle autorità competenti alla sorveglianza del mercato.
Altra motivazione esterna è la dipendenza dalle risorse di cui dispongono soggetti esterni all’impresa, questa dipendenza incentiva le aziende ad aggregarsi per ridurne i vincoli, garantendosi l’accesso alle risorse esterne, ma anche per superare la scarsità delle risorse, l’incertezza e l’impossibilità di prevedere le dinamiche dell’ambiente esterno. Per risorse, si intendono tutte quelle utilizzate dall’azienda, che possiamo distinguere in materiali (fattori fisici) e immateriali (di natura intangibile, la cui individuazione e valutazione risulta difficile).
La dipendenza dalle risorse può essere definita come, il prodotto tra l’importanza di un input/output dell’azienda e il grado di controllo che altri soggetti esercitano sullo stesso. Si possono individuare quattro condizioni, espressione diretta del grado di dipendenza di un soggetto, da un altro che detiene il controllo delle risorse:
1) L’accesso alle risorse può portare l’impresa dipendente ad entrare in uno scambio.
2) L’esistenza di risorse alternative cui ricorrere; la loro esistenza riduce il grado di dipendenza.
3) La possibilità per il soggetto dipendente, di contro-bilanciare la dipendenza con altri fattori in cui detiene una posizione dominante.
4) La capacità del soggetto dipendente di modificare le proprie esigenze, strategie e obiettivi al fine di eliminare la necessità di quella determinata risorsa.
Ultima motivazione esterna è l’apprendimento interaziendale; gli aggregati possono infatti essere lo strumento tramite il quale esercitare, il trasferimento di abilità tecniche e delle capacità organizzative. Tale trasferimento sarà più agevolato quanto maggiore sarà la coincidenza delle modalità produttive tra le imprese partecipanti.
- Motivazioni interne: se riferite a fattori interni all’azienda, quali ad esempio l’utilizzo ottimale dei fattori produttivi. Tra queste, le più ricorrenti sono le economie di scala, le economie di raggio d’azione e i costi di transazione.
Le economie di scala consistono, nella diminuzione dei costi unitari medi connessi all’incremento delle dimensioni aziendali. Tale vantaggio può impattare su tutte le fasi del processo produttivo: l’approvvigionamento, la trasformazione, il collocamento sul mercato.
Le economie di raggio d’azione si riferiscono, alla produzione di una vasta gamma di prodotti e misurano, i minori costi che si possono ottenere svolgendo più produzioni in maniera combinata rispetto allo svolgimento delle stesse separatamente.
I costi di transazione emergono invece tutte le volte in cui occorre effettuare una transazione, qualsiasi sia la forma. Questi costi possono riferirsi sia alla fase preparatoria dello scambio che alla effettiva esecuzione. La presenza di questi costi è giustificata, da una parte dalla razionalità limitata degli attori, dall’altra dal rischio di comportamenti opportunistici delle parti, dato che le stesse tenderanno verso il proprio tornaconto personale.
L’ammontare di questo tipo di costo varia, in funzione delle caratteristiche delle transazioni, in modo particolare gli elementi di cui tenere conto per quantificare i costi transazionali sono tre, la specificità delle risorse utilizzate nella transazione, l’incertezza dell’esito dello scambio e la frequenza dello scambio.
L’incertezza nella previsione dell’esito dello scambio sarà maggiore, quanto maggiore sarà la complessità della transazione.
Da non sottovalutare è la frequenza con la quale la transazione deve essere ripetuta tra le parti ed infine, la specificità delle risorse oggetto di scambio, intesa come la possibilità di utilizzo delle stesse, al di fuori del contesto in cui è previsto lo scambio, connessa agli investimenti durevoli effettuati a supporto delle transazioni stesse.
Tra gli elementi che caratterizzano le aggregazioni di imprese possiamo invece individuare:
1) Forte collaborazione che lega le imprese partecipanti, le quali devono essere disposte a condividere risorse e attività per poter raggiungere gli obiettivi comuni.
2) I soggetti che fanno parte delle aggregazioni rimangono inoltre giuridicamente distinti, mantengono pertanto la propria soggettività giuridica, ad eccezione del caso della fusione economica.
3) Infine si caratterizzano solitamente per il carattere duraturo e le finalità strettamente economiche, anche se è possibile ravvisare in alcuni casi anche accordi di breve termine.
1.2 Classificazioni delle aggregazioni tra imprese
Effettuare una classificazione delle aggregazioni di imprese non è semplice, in quanto risulta fattibile l’applicazione di una pluralità di criteri ad una ampia tipologia di aggregazioni.
Per questo motivo, l’analisi sarà limitata alle principali tipologie di aggregazione di seguito elencate ed ai due principali ed esaustivi criteri adottati in letteratura.
Tra le varie tipologie di aggregazioni troviamo: i gentlemen’s agreement, associazioni in partecipazione, cartelli e consorzi, gruppo europeo di interesse economico (GEIE), associazioni temporanee di imprese (ATI), franchising, joint-ventures, gruppi aziendali, rete d’impresa.
La distinzione principalmente affermata, si realizza in relazione al grado di formalizzazione delle aggregazioni, sulla base del quale si distinguono:
1) Aggregazioni informali (anche dette personali): queste possono essere definite come delle aggregazioni di fatto, che traggono origine da accordi verbali, caratterizzate da legami di fatto, di tipo economico o finanziario, quindi non regolati dalla legge. Questo tipo di aggregazione è solitamente utilizzata in contesti dinamici ed estremamente incerti, dove è opportuna una elevata flessibilità.
Le aggregazioni informali, possono essere scomposte in:
- collegamenti su base produttiva, questo collegamento è di facile comprensione facendo riferimento a piccole aziende, che operano per conto o su commessa di una grande azienda, soprattutto se questa risulta essere il loro unico cliente. Alcuni esempi sono:
Reti di subfornitura: questo tipo di accordo prevede la presenza di una grande impresa, che decide, in maniera del tutto informale, di affidare alcune fasi del suo processo produttivo ad una o più piccole imprese; il tipo di collegamento tra questi soggetti prende il nome di unidirezionale, in quanto le piccole imprese hanno come sbocco di assorbimento della capacità produttiva l’impresa madre. Ciò comporta, come è facile intuire, per le piccole imprese, una elevata dipendenza dalla grande azienda.
I modelli di coordinamento che possono essere utilizzati nell’ambito della subfornitura, sono molteplici.
Oltre alla situazione “standard” sopra indicata, in cui il committente intrattiene i rapporti con i fornitori, si possono presentare situazioni in cui il committente intrattiene rapporti solo con il primo dei fornitori, il quale a sua volta, si pone come intermediario, tra il committente e i fornitori a quest’ultimo legati da un rapporto di sub-committenza.
Ulteriore modello di coordinamento si presenta laddove, si crea una catena di rapporti, in cui ciascun fornitore demanda all’esterno la realizzazione di alcune fasi del processo produttivo, quindi solo il primo fornitore entrerà in contatto con il committente.
Distretti: il distretto si compone di un insieme di imprese geograficamente concentrate, molto spesso alla base dei rapporti di collaborazione vi sono vincoli familiari e di fiducia. I distretti si caratterizzano, per l’elevata numerosità di piccole e medie imprese e la vocazione all’esportazione della produzione.
Rilevante nell’ambito dei distretti è la necessità di creare un ambiente sociale, basato sul sostegno e sul rispetto, per questo vengono predisposte delle norme di convivenza condivise da tutti i partecipanti.
Xxxxxx Xxxxxxxx identifica i distretti come “entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza” e sottolinea la presenza delle cosiddette economie esterne, cioè i vantaggi che una singola impresa trae dall’appartenenza ad una organizzazione di maggior dimensione.
Una evoluzione del concetto marshalliano, viene proposta da Xxxxxxx Xxxxxx, il quale identifica il concetto di cluster, quale sistema produttivo locale e specializzato in un settore merceologico, dove però a differenza dei distretti vengono inclusi oltre all’industria, le istituzioni, i governi e le università.
Costellazioni: le costellazioni si compongono di un elevato numero di piccole/medie imprese, che intendono collaborare nello svolgimento di alcune fasi del processo produttivo, per l’ottenimento di un bene/servizio unico. In questo caso (a differenza della rete di subfornitura) non è prevista la presenza di una grande impresa; il ruolo di guida è attribuito ad un’entità indipendentemente dalla sua dimensione, che guiderà e coordinerà l’intera costellazione.
Le costellazioni possiamo distinguerle in:
• Informali, caratterizzate da elevata instabilità, assenza di un progetto di pianificazione delle relazioni, l’impossibilità per la capofila di imprimere una guida.
• Preordinate, caratterizzate da processi di selezione delle imprese partecipanti, la conoscenza di un quadro strategico da parte dell’impresa guida, la predisposizione di una adeguata struttura per il perseguimento degli obiettivi di crescita.
• Pianificate, quest’ultima si caratterizza per il grado di integrazione, stabile e duraturo nel tempo, che trae origine dalla consapevolezza dell’importanza delle singole imprese e delle relazioni, che tra queste prendono vita.
- collegamenti su base personale, dove con personale si fa riferimento agli organi/soggetti di vertice; il caso tipico consiste con la coincidenza dell’amministratore o dell’assetto di controllo. Un esempio è:
gentlemen’s agreements, semplici accordi basati sui rapporti personali tra le parti. Questi sono fondati essenzialmente sulla fiducia, per cui ad una eventuale loro violazione non corrisponde alcuna sanzione. La ragione che si pone a fondamento di tali accordi è la segretezza dei rapporti, che possono ad esempio consistere nella limitazione della concorrenza.
- collegamenti su base finanziaria, nel quale si fa riferimento al ricorso al credito, che da un lato incrementa la redditività sulla base dell’effetto leverage, mentre dall’altro può condurre ad una dipendenza dal finanziatore. La dipendenza dal finanziatore, sarà poco rilevante solo nel caso in cui l’entità del finanziamento sarà irrisoria e a scadenza, il soggetto finanziato disporrà della liquidità per estinguere l’obbligazione assunta.
2) Aggregazioni formali (anche dette contrattuali): alla base di queste aggregazioni troviamo uno specifico negozio contrattuale, che intende regolare i dettagli del rapporto tra i vari soggetti.
In relazione alla tipologia di contratto utilizzato, è possibile distinguere le aggregazioni formali a base contrattuale, da quelle a base patrimoniale.
In merito alle prime, il contratto definisce le risorse, le azioni, i vincoli e le responsabilità, ma non coinvolge i patrimoni che pertanto rimangono disgiunti; si tratta di un accordo molto rigido, con un considerevole guadagno in termini di stabilità e organizzazione caratterizzata da piani strategici (ad esempio il franchising).
Ulteriore scomposizione di queste, può essere effettuata tra aggregazioni formali a base contrattuale generali e aggregazioni formali a base contrattuale particolari, in relazione al coinvolgimento o meno dell’intera attività delle aziende coinvolte.
Le aggregazioni formali a base patrimoniale (equity) consistono invece, nell’acquisto da parte di un’impresa di una quota di patrimonio di un’altra, che ne determinerà inoltre il grado di controllo (ad esempio joint venture, trust e i gruppi). In questo caso nonostante vi sia la costituzione di un’unica entità economica, vi è il mantenimento della propria autonomia giuridica da parte di entrambi i soggetti.
Tra le aggregazioni formali possiamo individuare le seguenti:
Contratto d’affitto d’azienda, questo prevede il coinvolgimento dell’azienda locatrice e dell’azienda affittuaria; la prima perderà il potere di gestione dell’attività, mantenendo la
proprietà del complesso aziendale, mentre l’azienda affittuaria godrà dei frutti della gestione della stessa attività. A regolare tale rapporto vi saranno obblighi e diritti reciproci, in particolare l’azienda affittuaria dovrà corrispondere il canone e non potrà modificare la destinazione della struttura, conservando in maniera efficiente l’organizzazione degli impianti.
All’affittuario viene quindi concessa la piena disponibilità dei beni della combinazione produttiva che questo, dovrà gestire secondo quanto previsto nel contratto; il locatore perde invece la disponibilità dei beni, pur restando formalmente il proprietario.
È solitamente uno strumento utilizzato per rapporti di lungo periodo, ciò permette di assimilarlo alla cessione d’azienda, con ulteriori vantaggi rispetto alla stessa, in quanto permette di trarre vantaggi fiscali rispetto alla compravendita e il rapporto risulta essere più flessibile; può in questi casi celare una cessione con pagamento a rate.
In conclusione, tale contratto permette di creare un’aggregazione solo dal punto di vista giuridico, infatti dal punto di vista economico si crea una netta separazione tra locatore e affittuario, tale per cui non si pone in essere alcuna forma di coordinamento.
Associazione in partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2549, “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto”. La ragione che porta alla loro stipula, può essere legata alla realizzazione in comune di uno o più affari, per lo sfruttamento di vantaggi congiunturali.
La disciplina prevede che l’associante sia necessariamente un’azienda, mentre l’associato può essere individuato sia in una persona fisica, sia in un’altra impresa. Solo in quest’ultimo caso si potrà parlare di aggregazione di imprese. Laddove tale strumento sia utilizzato per porre in essere una collaborazione duratura, le aziende coinvolte, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, pongono in essere una gestione unitaria creando un’aggregazione molto spinta.
Xxxxxxxx, il fine primario è quello di limitare e/o disciplinare il potere di mercato di ciascun partecipante, regolando quindi la concorrenza nell’interesse di tutti i soggetti partecipanti al cartello. Alla base vi è un contratto, la cui violazione comporta sanzioni di varia natura e portata, che nei casi più gravi possono comportare anche l’espulsione dal cartello. Oggetto di tale contratto è quasi sempre la fissazione dei prezzi di vendita minimi o
massimi, delle quantità prodotte, divisione del mercato e caratteristiche del prodotto/servizio.
L’obbligazione che ne deriva assume carattere “negativo”, in quanto consiste nell’imporre dei limiti in relazione alle quantità, ai prezzi o alle aree commerciali in cui si opera.
L’uso improprio di tale strumento ha portato molto spesso non alla limitazione della concorrenza, ma alla eliminazione totale della stessa. Per tale motivo nel nostro ordinamento, il loro utilizzo è stato con il tempo circoscritto ad alcune fattispecie ben identificate, mediante la disciplina antitrust.
Consorzi, il consorzio è definito dall’art. 2602 come il contratto con cui, “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Viene quindi istituita un’organizzazione comune dotata di diversi poteri, con il compito di curare gli interessi dei partecipanti; questo permette di sfruttare il maggior peso contrattuale nei rapporti di scambio, perseguire economie di scala e penetrare il mercato in maniera più efficace, grazie ad una struttura maggiormente stabile. I consorzi possono essere distinti tra consorzi con attività esterna (i quali oltre a regolare l’attività interna, si occupano di regolare anche la commercializzazione dei prodotti o l’erogazione dei servizi; solo in questa fattispecie è previsto l’obbligo di istituzione di un fondo patrimoniale, come garanzia per le obbligazioni assunte dal consorzio nei confronti di terzi soggetti), e consorzi con la sola attività interna (disciplina solo ed esclusivamente i rapporti tra le aziende consorziate).
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), consiste in una figura introdotta nell'ordinamento europeo con il regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985, ed assorbito ed integrato dal decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991, al fine di permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero. La caratteristica principale consiste nella partecipazione al gruppo di almeno due imprese appartenenti a due diversi paesi dell’Unione Europea. Il GEIE non ha scopo di lucro; i beni e servizi realizzati dovranno essere offerti ai componenti del gruppo, ad un prezzo equivalente al costo.
È previsto l’obbligo di costituire due organi: il collegio dei membri, che si occuperà di prendere le decisioni in merito al funzionamento del gruppo; e gli amministratori, cui viene attribuito il potere di rappresentanza nei confronti dell’esterno. Il fine del Geie non è quindi quello di conseguire un utile (che laddove conseguito, sarà ripartito tra le imprese
del gruppo), ma il fine è quello di fornire un supporto allo svolgimento dell’attività delle imprese che compongono il gruppo.
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), tali associazioni vengono istituite al fine di realizzare un determinato progetto, e possono essere di tipo orizzontale o verticale. In questo modo, le aziende, pur restando giuridicamente separate, possono formulare offerte unitarie, superando gli ostacoli che separatamente non gli avrebbero permesso di partecipare ad esempio ad un bando di gara. È uno strumento estremamente flessibile, che permette di partecipare a progetti senza assumersi eccessivi costi e senza la necessità di costituire soggetti autonomi.
Nel caso di associazione orizzontale, il prodotto finale è omogeneo, di conseguenza dal punto di vista del processo produttivo non si registra alcun collegamento. Viceversa, nel caso di associazioni verticali, le imprese coinvolte dispongono di conoscenze complementari e ciò comporta, la collaborazione nelle varie fasi del processo produttivo. Scarna risulta essere la regolamentazione giuridica riferita alle ATI, soprattutto in riferimento alla responsabilizzazione comune sul progetto, che è ad esempio prevista nel consorzio (fattispecie molto simile alle ATI), e viene imputata all’ente consortile che vanta la rilevanza esterna.
Nelle ATI, la responsabilità degli attori rimane separata, ciascuno sarà responsabile della parte di propria competenza; tale disciplina persiste anche laddove si individui un soggetto incaricato di rappresentare l’associazione all’esterno (azienda capofila).
Franchising, questo consiste in una collaborazione tra produttore e/o distributore (franchisor) e il negoziante (franchisee), dove il primo concede al secondo il diritto a vendere dei prodotti, utilizzando il marchio dello stesso franchisor, in cambio il franchisee si impegna a rispettare standard modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. Le aziende gestite dai franchisees sono indipendenti sia giuridicamente che economicamente dal franchisor, tuttavia deve esservi il rispetto delle regole previste dal contratto e tra queste, una delle più caratterizzanti, consiste nell’impegno del franchisee a vendere solo prodotti o servizi del franchisor. Il franchisee si obbliga inoltre al pagamento nei confronti del franchisor, di una quota fissa e di royalties proporzionati al giro d’affari o a particolari obiettivi.
Si è soliti distinguere il franchising in imprenditoriale e pianificato. Il franchising imprenditoriale, prevede l’intervento del franchisor limitatamente alla gestione, lasciando la massima autonomia operativa al franchisee.
Nel franchising pianificato l’intervento del franchisor è invece molto più importante, e va ad intaccare anche l’aspetto operativo.
Unioni volontarie e gruppi di acquisto, questo è lo strumento utilizzato per sostenere piccole e medie imprese, nel confronto concorrenziale con i grandi attori del mercato;
Le unioni volontarie consistono in processi di integrazione verticale, con l’evidenza di un marchio comune tra i partecipanti, i quali pur mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale, collaborano dal punto di vista operativo per la realizzazione di acquisti di gruppo. L’obiettivo è dunque quello di conseguire economie di scala.
I gruppi d’acquisto, si differenziano dalle unioni volontarie, perché sono di tipo orizzontale, quindi possono parteciparvi solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria, manca quindi la figura del grossista che invece, caratterizza le unioni volontarie.
Joint ventures, questa consiste in una collaborazione tra due o più imprese, dalla quale prende forma un soggetto giuridicamente indipendente dai soggetti che lo hanno costituito. Il motivo per cui viene utilizzato questo strumento, consiste nella realizzazione di un progetto, che necessita dell’apporto di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti.
La prima regolamentazione, seppur incompleta, risale al Bubble Act britannico (1720). Successivamente una regolamentazione dettagliata fu emanata negli Stati Uniti a sostegno dello sviluppo, di portata internazionale, industriale e commerciale che le imprese statunitensi stavano vivendo.
In una joint venture possono esserci due tipi di accordi: contrattuale e societario. L’accordo di tipo societario, prevede la nascita di un nuovo soggetto economico, sulla base di una partecipazione al capitale da parte di due o più soggetti.
L’accordo di tipo contrattuale invece, prevede la sottoscrizione di un contratto, consistente in un accordo per la gestione di una iniziativa comune.
Trust, questo ha origini lontane dalle aggregazioni di imprese, nasce nell’ordinamento anglosassone come un istituto utile a regolamentare rapporti di natura patrimoniale.
Può essere infatti definito come un’operazione tramite la quale, un soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) trasferisce ad altro soggetto (detto trustee), qualsiasi tipologia
di bene, affinché quest’ultimo li gestisca nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico, in relazione a quanto disposto nel atto costitutivo del trust.
La traduzione letterale del termine “trust” equivale a “fiducia”, questo è l’elemento fondamentale che caratterizza tale rapporto, in quanto, il conferente deve riporre la massima fiducia nel trustee.
Nella forma più evoluta del trust, ai conferenti vengono attribuiti dei titoli trasferibili, che conferiscono al loro possessore il diritto alla partecipazione agli utili.
L’utilizzo del trust come aggregazione di imprese, prevede che diverse aziende, cedano ad un organo centrale (Board of Trustees) titoli, tali da determinare il controllo sulle stesse (si realizza quindi la cessione del potere di gestione in favore dell’organo centrale), ricevendo in cambio dall’organo centrale dei certificati a garanzia del diritto di partecipazione agli utili.
Figura 1
Fonte: Le aggregazioni di imprese, Modica, 1992
Un alternativo criterio di classificazione delle aggregazioni può individuarsi tra:
1) Aggregazioni di scala: dove l’unione consente all’aggregato, di perseguire livelli di efficienza maggiori sfruttando le economie di scala, a condizione che vi sia l’elemento fiduciario tra le parti che, in caso di assenza, potrebbe determinare il fallimento dell’aggregazione.
2) Aggregazioni di scopo: in questo caso invece, l’intento è quello di combinare le capacità dei vari partner; si presenta quindi un maggior rischio in merito al buon esito
dell’operazione, in quanto la combinazione delle competenze non sempre risulta praticamente realizzabile. Risultano pertanto fondamentali sia le capacità assorbitive (cioè la capacità di internalizzare nei propri processi una nuova conoscenza), sia le capacità combinatorie (cioè la capacità di combinare le risorse interne con le risorse provenienti dall’esterno).
1.3 Le reti di imprese
I primi studi sulle reti di impresa, con riferimento all’ambito economico, risalgono agli anni 80. Si tratta dunque di un argomento oggetto di studi da diversi anni, che oggi più che mai assume rilevanza.
Il contesto italiano, è da sempre stato caratterizzato da forme organizzative attaccate al fattore territoriale; ciò ha consentito alle piccole e medie imprese di inserirsi nelle cosiddette “filiere organizzate” (anche dette distretti industriali), sfruttando economie di scala e integrando le competenze in ragione di una migliore qualità dei prodotti.
In seguito all’evoluzione del mercato, i distretti si sono rivelati però inadeguati, in quanto presentano livelli di competenze scambiate e di innovazione, inferiori rispetto alle grandi imprese concorrenti sul mercato globale; ciò ha comportato una rivalutazione sia delle strategie competitive, sia dell’appartenenza alle varie tipologie di aggregazione. Inizia a sentirsi l’esigenza di realizzare governance stabili ed efficaci, proprio da questo fenomeno inizia ad affermarsi il concetto di rete d’impresa; concetto già esistente in passato, probabilmente sotto altra denominazione, ma oggi rinnovato nelle forme e nella centralità del ruolo rivestito nel sistema economico.
Secondo una parte della letteratura, oggi la rete viene vista come l’evoluzione più recente dei sistemi di gestione, nei quali risulta essere fondamentale un processo organizzativo ed un processo relazionale che si fondi sia sul mercato che sulla gerarchia.
Il mercato mette in evidenza le relazioni esterne, tramite la transazione; la gerarchia invece internalizza le relazioni facendo leva sul fattore controllo. Il controllo è inoltre l’elemento con maggior rilevanza, perché le relazioni non devono essere occasionali, ma devono basarsi su un rapporto di fiducia, devono essere stabili e di durata.
Le relazioni che sorgono tra i soggetti coinvolti, non possono per questo rientrare solamente tra le relazioni non competitive; ad oggi la costituzione delle reti di imprese si è resa facilitata, infatti,
nelle zone dove oltre alla presenza di rapporti cooperativi tra i soggetti, vi è anche l’aspetto concorrenziale.
Un’altra parte di studi, afferma invece come la rete consenta, forme di coordinamento migliore, in termini di efficienza, a quelle raggiungibili mediante la gerarchia, anche in assenza di integrazione.
La rete d’impresa rappresenta quindi uno strumento di cooperazione, allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, secondo quanto previsto nel contratto di rete, attuando un programma comune, tramite lo scambio di informazioni, prestazioni di varia natura e, la realizzazione di attività legate all’oggetto delle imprese coinvolte.
I componenti della rete opereranno per la realizzazione dell’obiettivo comune, sulla base delle relazioni instaurate. Queste non sono comunque di tipo esclusivo, infatti è possibile instaurare altre relazioni esterne alla rete o partecipare ad altre reti. Sotto questa prospettiva, la rete viene vista come una entità stabile ma allo stesso tempo flessibile.
La stabilità della rete dipende dalle motivazioni che stanno alla base della sua realizzazione; se la rete nasce su iniziativa di una impresa leader, che coinvolge altri partner nel raggiungimento di un obiettivo, allora il livello di stabilità sarà più elevato.
Se diversamente l’iniziativa viene intrapresa tramite associazioni di categoria e/o enti territoriali, il livello di stabilità sarà ridotto e, le probabilità di insuccesso aumenteranno.
Da alcuni studi, si è evinto anche come, la presenza o meno di relazioni di cooperazione precedenti alla formalizzazione della rete, incida sulla stabilità e durata della stessa rete.
Un elemento che fortemente influenza la stabilità della rete, consiste nel ruolo del manager di rete, che sarà approfondito, durante la descrizione delle fasi di costituzione di una rete di imprese.
Per concludere, ulteriori elementi che influenzano la stabilità della rete, possono essere rinvenuti nei fattori di successo e fallimento delle reti di imprese, soprattutto riguardo all’elemento fiduciario e ai comportamenti opportunistici, che saranno oggetto di successiva trattazione.
La rete viene a costituirsi, quando il mercato non consente la gestione della complementarietà (per complementarietà si intende il conferimento di beni, servizi e competenze necessarie per l’implementazione di un processo produttivo) e l’impresa ad integrazione verticale risulta essere estremamente costosa. La funzione delle reti è quindi quella di dar vita a collaborazioni, relativamente ad attività complementari in una determinata fase o che riguardano diverse fasi della catena produttiva. Queste permettono allora di produrre beni e servizi che le aziende,
autonomamente, non sarebbero capaci di produrre, o per farlo dovrebbero sopportare costi eccessivi.
Affinché possa realizzarsi la funzione delle reti di imprese, è necessaria l’esistenza di una interdipendenza tra le varie attività; quando si parla di interdipendenza si fa riferimento all’ammontare degli investimenti specifici, intendendo per specifici, quegli investimenti che non possono essere riutilizzati nei rapporti con terze parti. Questo fenomeno riduce la possibilità di comportamenti opportunistici, in quanto disincentiva l’uscita dalla relazione, aumentandone i costi.
Diverse sono le definizioni attribuite al concetto di rete di impresa. Questa viene intesa da Bastia come, “un insieme di aziende giuridicamente autonome, che attraverso reciproci impegni di cooperazione realizzano in modo consapevole e finalizzato una coordinazione produttiva, sfruttando gli aspetti di complementarietà tecnica ed economica delle rispettive gestioni in vista del conseguimento di obiettivi economici congiunti, da cui ritrarre indirettamente dei vantaggi individuali”.
Soda invece, mette in risalto le caratteristiche della rete, cioè:
• Due o più nodi reciprocamente connessi;
• Autonomia dei soggetti coinvolti;
• Interdipendenza economica;
• Meccanismi di coordinamento più o meno formali.
Ancora, Xxxxxx definisce la rete d’impresa come, “l’insieme delle alleanze e degli accordi, più in generale di tutte le relazioni (tecnologiche, produttive e commerciali) di natura non competitiva, allacciate da imprese indipendenti e miranti a sfruttare i vantaggi delle reciproche complementarietà”.
La definizione più completa risulta essere però quella di Xxxxxx Xxxxxxx, la quale identifica la rete come “un insieme di aziende giuridicamente autonome, che attraverso reciproci impegni di cooperazione, realizzano in modo consapevole e finalizzato una coordinazione produttiva, sfruttando gli aspetti di complementarietà tecnica ed economica delle rispettive gestioni in vista del conseguimento di obiettivi economici congiunti da cui ritrarre indirettamente dei vantaggi individuali. La rete nasce con l’obiettivo di realizzare un progetto comune e sopravvive solo se la realizzazione del progetto consente il conseguimento di vantaggi per la struttura e per ciascun partner della rete”.
Aggregarsi in rete, comporta in definitiva la rivalutazione degli obiettivi strategici, delle competenze necessarie e degli investimenti da effettuare.
Gli obiettivi strategici che possono essere perseguiti, si distinguono in quattro tipologie: di tipo organizzativo (dove le risorse a disposizione vengono concentrate sul core business), di tipo finanziario (se l’obiettivo consiste nel recuperare risorse finanziarie, al fine di effettuare nuovi investimenti), di tipo tecnologico (utilizzando le risorse per il raggiungimento di nuovi livelli di innovazione nei processi produttivi), di tipo sinergico (se l’obiettivo risulta essere la condivisione di competenze, capacità e rischio imprenditoriale).
La rete d’impresa è stata per la prima volta disciplinata nel nostro ordinamento, dall’art. 6-bis del
D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il quale regolava la “tassazione consolidata distrettuale” e la “tassazione concordata”.
Secondo questa prima trattazione, le reti venivano definite “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”. Lo sviluppo industriale, prendeva forma tramite “misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive”.
Prima di allora, solo il X.x.x. Xxxxxx 0000-xxx dava una definizione di rete di impresa, identificandone i tratti distintivi nella stabilità e nel coordinamento.
Con la legge n. 33/2009, successivamente modificata dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, è stato introdotto il contratto di rete. Questo viene definito come un contratto tra imprenditori stipulato allo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Tale definizione portò inizialmente ad inquadrare il contratto di rete, come un nuovo tipo di contratto, caratterizzato da una elevatissima flessibilità, senza però dare origine ad un ente ulteriore rispetto alle imprese partecipanti. Questa analisi venne subito rivista, e in seguito alle modifiche introdotte dal decreto sviluppo (convertito in legge n. 134/2012) e successivo decreto sviluppo-bis (convertito in legge n. 221/2012), nei quali si confermava il contratto di rete come strumento di politica industriale, al fine di incrementare la produttività e la competitività delle PMI.
1.3.1 Processo di costituzione e caratteristiche della rete
La costituzione di una rete segue solitamente un iter nel quale si individuano alcuni elementi imprescindibili. Per prima cosa deve esserci una “idea motrice”, questa sarà la ragione per cui i soggetti attiveranno le collaborazioni. È quindi opportuno che tale idea corrisponda ad una “opportunità di business” per ciascuno dei partecipanti.
Terzo elemento sono le “relazioni di rete”, che si devono sviluppare all’interno e assumono importanza nei confronti dell’ambiente esterno.
Infine, il “potenziale di rete”, espresso come la capacità, predisposizione e disponibilità dei partecipanti a cooperare; questo fattore viene influenzato da una pluralità di elementi, quali ad esempio la mentalità imprenditoriale e di conseguenza anche la cultura aziendale.
Il processo costitutivo della rete di impresa, in letteratura viene solitamente distinto in tre macro- fasi:
1) Start-up, in questa avviene l’individuazione e valutazione delle opportunità di business, nella quale rilevante diviene la pianificazione. L’obiettivo di questa fase è quello di realizzare un’offerta di rete per il mercato, determinando il posizionamento della rete all’interno dello stesso.
Si effettua così, l’analisi costi-benefici e l’individuazione dei partner più adeguati, per valutare la fattibilità dell’idea. Successivamente sarà necessario, sviluppare un disegno strategico per la rete, con l’individuazione dei driver, delle sinergie e delle modalità di sfruttamento delle stesse, mettendo in evidenza il vantaggio competitivo frutto del progetto di rete.
Un ruolo importante è svolto in questa fase, dal manager di rete, che supporta le imprese nello studio di fattibilità, nella predisposizione della rete, nel coordinamento e gestione delle attività.
2) Challenge, fase in cui la rete sfida il mercato con la sua proposta. In questa fase sarà opportuno implementare strutture e processi tali, da garantire l’offerta per i target individuati. In questo senso sarà necessario definire diritti e doveri dei partecipanti, la governance, le modalità di accesso e recesso dalla rete. Questa è ritenuta la fase più critica e delicata dell’intero processo.
In questa fase il manager di rete, dovrebbe assumere il ruolo di direttore commerciale, occupandosi di concludere i contratti con i clienti della rete.
3) Evolution, in questa fase la rete definisce il suo assetto definitivo, con i propri asset, la propria organizzazione, governance e strategia. I soggetti partecipanti assumono un grado
di consapevolezza elevato. Si assiste alla realizzazione degli utili attraverso la gestione delle singole attività.
Il manager di rete, sarà identificato in questa fase, come il general manager, trovandosi a gestire una vera e propria azienda, composta da una pluralità di aziende, con personalità obiettivi ed esigenze differenti.
Figura 2
Fonte: Come costruire una rete di imprese. Opportunità, percorso evolutivo e business plan, Xx Xxxxx; Cattò, 2011
Nello sviluppo di una rete, possono partecipare sia le imprese di grandi dimensioni che le PMI. Per ogni tipologia di impresa ci saranno delle modalità e degli intenti distinti, infatti nel caso di PMI risulta più semplice e conveniente l’aggregazione in rete, in quanto permette loro di superare i limiti dimensionali e di conseguenza, assumere un peso contrattuale maggiore sul mercato. Queste realtà risultano già predisposte alla cooperazione in rete. Diverso è per la grande impresa, la quale prima di unirsi in rete dovrà attraversare un processo di dis-integrazione, per realizzare la de-verticalizzazione ed aprire sia a monte che a valle la catena del valore, tramite processi di outsourcing.
Lo scopo ultimo della costituzione di una rete, consiste nella individuazione di una entità congiunta, nella quale condividere intenti, al fine di creare un valore superiore a quello che i singoli partecipanti siano in grado di ottenere, realizzando un migliore posizionamento e un vantaggio competitivo sostenibile sul mercato.
Le caratteristiche delle reti consistono in:
- Presenza di almeno due o più attori autonomi, questi vengono anche chiamati nodi. Questi ultimi possono costituirsi di diverse entità, cioè aziende, business unit, singole persone, etc.; e possono essere sia tipo transazionale, sia di tipo relazionale.
- L’autonomia dei soggetti, la quale non si intende solo in senso giuridico, ma sotto qualsiasi forma.
- Gli attori devono trovarsi in una condizione di interdipendenza.
- Devono prevedersi dei meccanismi di governo delle relazioni tra imprese
- L’orizzonte temporale di riferimento è solitamente il medio-lungo periodo, questo perché si innescano delle aspettative e delle obbligazioni reciproche spesso molto ampie.
- Interdipendenza delle risorse.
Proprio l’ultima, delle caratteristiche elencate, necessita di un approfondimento. È possibile distinguere due tipi di interdipendenze delle risorse: interdipendenza con separazione e interdipendenza con condivisione.
Nel primo caso, le imprese coinvolte producono i beni, utilizzando risorse complementari. Questo comporta un forte legame di dipendenza reciproca, che però non coinvolge la proprietà delle stesse risorse.
Nel secondo caso, si ha la condivisione della proprietà; tale condivisione viene utilizzata prevalentemente, nel caso di risorse indivisibili e/o difficilmente divisibili.
Dall’analisi delle reti di imprese italiane, si è potuti risalire a tre caratteristiche che con elevata frequenza si presentano all’interno del territorio italiano:
1) Le reti si costituiscono di un ridotto numero di imprese; solitamente sono inferiori alla ventina, tutte piccole imprese con particolari competenze.
La scarsa numerosità, permette di mettere in contatto tutti gli attori della rete, in questo modo si facilita la cooperazione rendendo la stessa maggiormente efficace.
2) La divisione del lavoro avviene per filiere fornitori-clienti; in questo modo le imprese, si vanno a sostituire ai reparti della grande impresa, quindi la realizzazione del bene finale, avviene ad opera di una pluralità di operatori economici.
3) Le reti si creano all’interno di un territorio delimitato, svolgendo attività fortemente specializzate in uno o pochi campi.
Il fattore territoriale è dettato dalla necessità imprenditoriale di semplificare le comunicazioni e gli scambi di risorse, in questo modo, si intende sfruttare anche il legame con il mercato in cui la rete si troverà ad operare.
La specializzazione, infine, è uno dei motivi che maggiormente porta le aziende ad aggregarsi; questa non permette a molte piccole imprese specializzate, di entrare in
mercati diversi da quelli in cui hanno sempre operato. Tramite la rete è possibile superare questo ostacolo, sfruttando la collaborazione di partner operanti in mercati differenti.
Diversi sono in ultima analisi gli studi effettuati sulla quantificazione delle reti di imprese; secondo i dati presentati da RetImpresa (sito web, appositamente costituito per diffondere al pubblico una minima conoscenza sulle reti di imprese, incentivandone la creazione), al 3 settembre 2016, le reti di imprese create ammontano a 3056 (di cui 430 con soggettività giuridica), ed i soggetti coinvolti sono ben 15443.
Interessante risulta, la divisione per regioni dei 15187 soggetti coinvolti, offerta sempre da RetImpresa e di seguito riportata nella tabella 1.
Tabella 1
ABRUZZO | 813 |
BASILICATA | 188 |
CALABRIA | 396 |
CAMPANIA | 847 |
XXXXXX-ROMAGNA | 1509 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 669 |
LAZIO | 1342 |
LIGURIA | 477 |
LOMBARDIA | 2647 |
MARCHE | 477 |
MOLISE | 40 |
PIEMONTE | 788 |
PUGLIA | 950 |
SARDEGNA | 413 |
SICILIA | 337 |
TOSCANA | 1544 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 278 |
UMBRIA | 323 |
VALLE D’AOSTA | 32 |
VENETO | 1373 |
Fonte: XxxXxxxxxx.xx
1.3.2 Fattori di successo e di fallimento della rete
I vari studi effettuati, hanno dimostrato l’esistenza di alcuni fattori, in grado di determinare il successo o il fallimento del progetto di rete.
Tra i fattori di successo, l’elemento chiave risulta essere la fiducia, che deve essere alla base delle relazioni tra i soggetti coinvolti. La fiducia è però oggetto di varie interpretazioni, soprattutto in relazione al contesto in cui viene coinvolta. In ambito economico ed in particolare in relazione alle reti di imprese, si intende la possibilità di fare affidamento, sull’adempimento delle obbligazioni da parte di un soggetto e sul comportamento onesto anche nel caso in cui, dovessero presentarsi possibilità di opportunismo.
Dalla fiducia, scaturiscono altri elementi determinanti il successo del progetto, questi sono l’impegno e la cultura. Nel primo caso, l’impegno, coincide con la volontà di custodire e difendere la collaborazione dalle dinamiche che in qualche modo possono intaccarla. Nel caso della cultura invece, si fa riferimento alla capacità di relazionarsi con gli altri, adottando strategie condivise dall’intera rete. La possibile non coincidenza strategica/culturale ed uno scarso impegno, potrebbero infatti determinare, asimmetrie interne tali da determinare il blocco dell’operatività della rete.
Altro fattore di successo può essere identificato nella governance che caratterizza la rete. Una governance stabile, può determinare il successo della rete; in questo contesto risulta fondamentale, l’individuazione di una o più imprese leader capaci di coordinare e guidare l’intera rete, mantenendone l’unitarietà operativa e organizzativa, facilitandone contemporaneamente, la diffusione e il trasferimento di conoscenza e informazioni.
Infine tra i fattori di successo, si individua l’equa ripartizione dei proventi derivanti dall’attività tra i partecipanti.
Passando ai fattori che possono determinare il fallimento di una rete, troviamo in primis l’opportunismo, derivante da divergenze strategiche e di interessi. Questo tipo di comportamento intacca l’elemento fiduciario, riducendone il livello e determinando il fallimento delle relazioni. Molto spesso all’origine di questi comportamenti, si riscontrano forti asimmetrie informative. Per fronteggiare il rischio di comportamenti opportunistici, il legislatore italiano ha introdotto il contratto di rete, strumento oggetto di trattazione nel secondo capitolo.
Secondo elemento di possibile fallimento, consiste nella resistenza al cambiamento; questo si pone in collegamento con la cultura aziendale soprattutto delle PMI, nelle quali uno scarso livello culturale potrebbe determinare una resistenza all’ingresso in una rete. Questa resistenza può
originare rispetto all’abbandono di alcuni strumenti di gestione, e/o dalla modifica della strategia derivante dal perseguimento del fine comune.
Terzo fattore è invece la governance debole, la quale consiste ovviamente, nel ragionamento opposto al fattore di successo sopra citato. Questo fattore potrebbe scaturire in una eccessiva dipendenza dai partner, in particolare dall’impresa leader. Di conseguenza, nel caso in cui l’impresa leader dovesse imbattersi in una crisi, questo potrebbe compromettere la sopravvivenza dell’impresa nodo. Oltretutto una forte dipendenza potrebbe alimentare, il realizzarsi di comportamenti opportunistici da parte dell’impresa leader.
Infine, fattore determinante il fallimento della rete, può essere il rischio derivante dall’ingresso in una rete di imprese. Questo può dimostrarsi eccessivo soprattutto nelle fasi iniziali, ad esempio nel caso di investimenti iniziali ingenti; inoltre a gravare maggiormente potrebbe contribuire un ritorno degli elementi positivi dilazionato nel tempo.
1.3.3 Vantaggi dell’appartenenza alle reti di imprese
L’appartenenza ad una rete di imprese, permette di ottenere vantaggi competitivi, facilmente individuabili; è possibile quindi elencarli come di seguito:
- Maggiore condivisione di informazioni, materie prime, immagine, status.
- Frammentazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e dei costi tra tutti i soggetti partecipanti alla rete, con la conseguente riduzione del livello di incertezza.
- Porre in essere procedure di innovazione, di prodotto e di processo, facilitati dalla diffusione di informazioni.
- Riduzione ed accesso maggiormente facilitato alle risorse finanziarie necessarie. La riduzione del fabbisogno finanziario, è conseguente alla specializzazione rispetto alla fase del processo produttivo assegnato. La conseguenza immediata, è l’attribuzione delle risorse alle competenze distintive che distinguono ciascun attore, ciò consiste, nella concentrazione degli investimenti.
- Aumento dell’efficienza operativa, con il perseguimento di economie di scala e di apprendimento. Da ciò dovrebbe scaturire la riduzione dei costi; nel dettaglio i primi costi a subire la riduzione, saranno i costi fissi (ammortamenti degli investimenti in capitale fisso), ed i costi del personale. La riduzione dei costi fissi, riduce il rischio operativo, determinando un incremento di valore.
- Stabilizzazione delle relazioni. Questa opera sia verso l’esterno, sia verso l’interno e quindi tra le imprese che appartengono alla rete.
La stabilizzazione esterna, permette di superare shock esterni e di rispondere, in maniera efficace alle fluttuazioni della domanda.
La stabilizzazione interna, riduce le conseguenze negative dei comportamenti opportunistici. Questa stabilizzazione, è facilmente ottenibile con l’aumento dei costi di uscita dalla rete o con sanzioni, sia pecuniarie che reputazionali.
Si può facilmente intuire come, questi siano vantaggi derivanti dalla gestione operativa di una struttura di grandi dimensioni, con una importante differenza che risiede, nella maggiore flessibilità e dinamicità di cui una rete dispone rispetto ad una impresa di grandi dimensioni.
All’ottenimento di questi vantaggi, contribuiscono le operazioni di outsourcing realizzate principalmente dalle imprese leader. Queste operazioni, consistono nell’attribuzione ai partner, di processi o parte di questi a imprese specializzate, consentendo una maggiore concentrazione di ciascun attore in “ciò che sa fare meglio”; così gli operatori dovrebbero diventare talmente esperti nella realizzazione di quel processo produttivo, da eseguirlo con la massima efficienza, eliminando tutti gli sprechi. Questo permette di raggiungere contemporaneamente il vantaggio competitivo sia per la singola impresa, sia per tutta la rete.
1.3.4 Tipologie di reti d’impresa
Le reti di impresa possono essere distinte sulla base di diversi criteri, il che impedisce di analizzare le stesse in maniera unitaria.
La prima distinzione che possiamo osservare è quella che fa riferimento al grado di formalizzazione, ciò distingue le reti in: reti burocratiche, reti proprietarie e reti sociali.
Le reti burocratiche hanno a fondamento, generalmente un contratto di scambio o di associazione, il contenuto del contratto consiste nella maggior parte dei casi, nel definire gli obblighi economico-patrimoniali, diritti in termini di informazione, decisione e controllo.
Elemento caratterizzante questa tipologia, è la asimmetria della relazione. Questo vuole indicare la capacità di un soggetto di imprimere la propria volontà, concedendo all’altro, la possibilità di svolgere determinate operazioni, ma mantenendo il controllo sul suo operato.
Le reti burocratiche possono a loro volta distinguersi in due sotto-tipologie:
- Nelle prime, il coordinamento si fonda su regole, procedure e supervisione. La rete può nascere tra imprese che svolgono la stessa attività oppure, tra imprese che realizzano un processo volto alla produzione di un bene.
- Nelle seconde, il coordinamento si realizza tramite contratti associativi o di scambio.
Nel caso delle reti proprietarie, tutti i partecipanti, godono di diritti di proprietà e/o partecipazione ai risultati dell’attività. La formalizzazione è pertanto molto elevata. Il classico esempio è la joint- venture, dove dalla collaborazione di due o più soggetti, scaturisce una nuova entità. Queste tipologie di reti si caratterizzano quindi per una elevata simmetria e alta formalizzazione.
Le reti sociali, infine, si caratterizzano per il coordinamento basato sullo scambio sociale. Per scambio sociale si intendono, delle relazioni aventi ad oggetto scambi di informazioni, realizzate senza la necessità di un accordo formale o esplicito, ma facendo leva esclusivamente sull’elemento affettivo e fiduciario. Queste, possono essere sia simmetriche (se tutte le imprese si pongono sullo stesso piano), sia asimmetriche (laddove vi sia un’impresa centrale, leader).
Uno degli esempi più comuni di rete di impresa è il distretto.
Una ulteriore classificazione, ad opera di Xxxxx e Hage, prende spunto dal meccanismo di coordinamento, distinguendo le reti tra quelle a cooperazione competitiva (in questo caso, vengono coinvolte aziende che operano nello stesso settore e per questo, possono anche essere definite reti orizzontali) e quelle a cooperazione simbiotica (le imprese in questa circostanza, appartengono a diversi settori e/o diverse fasi della filiera produttiva, per questo vengono anche dette verticali. Questa tipologia è solitamente l’evoluzione dei distretti industriali).
Sia nel caso di rete competitiva, che nel caso di rete simbiotica, possono essere individuati diversi livelli di intensità della cooperazione.
Nel primo caso avremo:
Rete a cooperazione competitiva limitata: la relazione può avere ad oggetto informazioni, beni sociali e beni economici.
Rete a cooperazione competitiva moderata: la relazione può avere un contenuto tecnologico, economico o politico.
Rete a cooperazione competitiva elevata: contenuto del rapporto è la creazione di valore e la competitività nella sua completa espressione.
Nel secondo caso, invece:
Rete a cooperazione simbiotica limitata: il contenuto si riferisce a prodotti/servizi, clienti, persone, risorse finanziarie.
Rete a cooperazione simbiotica moderata/elevata: il rapporto viene instaurato al fine di creare valore.
Passiamo adesso, all’analisi di un altro criterio di classificazione delle reti di imprese. Prendendo come riferimento la forma giuridica, si può pervenire di fatto, ad una nuova classificazione:
- Reti organizzative, in questo caso la rete può assumere la forma di società (nel caso in cui abbia scopo di lucro) o di fondazione/associazione (nel caso sia priva di scopo di lucro).
- Reti contrattuali, che possono però essere di due sotto tipologie; si distinguono i contratti plurilaterali, dai contratti bilaterali/plurilaterali collegati.
Nel caso di contratti plurilaterali, si avrà una rete di imprese, creata tramite un negozio unico; così non è nel caso dei contratti plurilaterali collegati, dove si crea una rete di contratti.
La scelta tra l’una o l’altra forma, dipende dalle condizioni e/o necessità. Nella maggior parte dei casi, lo strumento dei contratti plurilaterale collegati, viene impiegato in presenza di un’impresa leader.
- Reti miste, rappresentate dalla presenza di entrambe le tipologie appena descritte.
Ancora, possiamo distinguere le reti di imprese in relazione alla presenza di un soggetto guida, ottenendo così, reti centrate e reti acentriche.
Le reti centrate (anche dette asimmetriche), presentano un’impresa leader che indirizza l’operato della rete mediante la sua azione di coordinamento, concentrando su di sé le competenze core (vedi figura a). Se l’impresa leader, oltre ad occuparsi del coordinamento, definisce anche l’orientamento strategico dell’intera rete, la stessa potrà essere definita una rete governata (vedi figura b).
Figura 3
Fonte: elaborazione propria
Le reti acentriche (anche dette simmetriche), sono costituite da rapporti alla pari tra i soggetti che la compongono. Queste caratterizzano i settori nei quali i prodotti richiesti, presentano un elevato grado di difficoltà e/o settori caratterizzati da bassa concentrazione. In questo modello, l’assenza di un’impresa leader viene sopperita da una elevata fiducia nei rapporti interaziendali.
Figura 4
Fonte: elaborazione propria
Un ulteriore criterio di classificazione, si basa sull’individuazione o meno di rapporti proprietari, distinguendo le reti equity dalle non-equity.
Le reti equity presentano un investimento finanziario dei soci, che solitamente viene identificato nella partecipazione azionaria. Diversamente, le reti non-equity non presentano alcun investimento diretto in capitale; l’unico nesso tra le varie aziende, coincide con la condivisione degli obiettivi.
Come ultima classificazione, si richiama quella esposta da Xxxxxx, il quale distingue le reti d’impresa in relazione al grado di coesione giuridica, di coesione strategica e di integrazione tecnico-economica.
Il primo criterio, è già stato precedentemente trattato, facendo riferimento al grado di formalizzazione della rete.
In rifermento al grado di coesione strategica, rileva il sovra-posizionamento degli obiettivi delle aziende coinvolte nella rete.
Infine il terzo criterio, si riferisce all’intensità del rapporto, tra la quantità totale di scambi effettuati all’interno della rete e la quantità totale degli scambi che i componenti della rete intrattengono con soggetti a questa esterni.
Ad ogni criterio è così possibile così associare le tipologie di reti in precedenza trattate, così come rappresentato nella seguente figura.
Figura 5
Fonte: Il coordinamento e il controllo nelle organizzazioni a rete, Xxxxxx, 1996
1.3.5 La gestione strategica della rete
La governance di una rete di impresa, consiste generalmente nella definizione delle azioni e delle risorse indispensabili, per il raggiungimento degli obiettivi predisposti. L’insieme delle decisioni devono essere coordinate in maniera sistematica, nell’ambito della pianificazione strategica.
A questo scopo può contribuire, il contratto di rete previsto dal legislatore italiano, che prevede l’elaborazione di un programma da realizzare. In questo modo il contratto funge da garanzia e controllo, rendendo la governance della rete molto più stabile.
Nelle reti di imprese, “la governance è costituita dall’insieme delle regole, delle decisioni e delle azioni coordinate definite dal nucleo centrale o da altri attori coinvolti nella rete, per gestire in maniera efficace ed efficiente le relazioni tra imprese partner e soprattutto per assicurarne la convergenza dei comportamenti in una prospettiva di lungo periodo e ben definita all’interno di un disegno strategico comune1”.
Un ruolo determinante è evidentemente assegnato alla strategia comune, la quale presuppone un valido processo di pianificazione strategica che richiede:
- La gestione a carico dell’impresa leader o al nucleo centrale, delle interdipendenze tra gli attori di rete, stimolando innovazione e sviluppo, disincentivando contemporaneamente, i possibili comportamenti opportunistici.
- Che le singole imprese, revisionino le strategie e gli assetti organizzativi propri, in modo da renderli compatibili con le finalità della rete.
Anche in questo caso, un ruolo importante è svolto dall’impresa leader o nucleo centrale, che deve essere consapevole del proprio ruolo, sottoponendo quanto elaborato alle restanti aziende.
Il processo di pianificazione, può essere definito come l’insieme delle attività tramite le quali, vengono definiti e analizzati, la mission di rete e gli obiettivi di fondo dell’organizzazione.
Questi ultimi sono perseguiti nel medio – lungo periodo, e con questi bisogna definire anche le azioni da realizzare e le risorse necessarie per farlo. È dunque lo strumento che consente di proiettare in modo lineare, la mission che l’aggregazione si propone di raggiungere e riguarda quattro aspetti, quali l’allocazione delle risorse nella rete, il supporto alle aziende partner nell’adattamento rispetto alle minacce o opportunità dell’ambiente esterno, il coordinamento delle attività strategiche (in relazione ai punti di forza e di debolezza delle singole aziende coinvolte) e lo sviluppo del management.
L’articolazione del processo si compone solitamente di cinque fasi:
1) Fase preliminare, in cui viene elaborato il progetto di rete, realizzando lo studio di fattibilità della stessa, valutandone i vantaggi e i rischi che dalla aggregazione che potrebbero derivarne. Uno dei problemi spesso rilevanti, riguarda la quantificazione dei costi di transazione, a carico dell’azienda leader e relativi alle fasi di coordinamento e controllo.
1 Di Xxxxx X., Cattò P.L., Come costruire una rete tra imprese. Opportunità, percorso evolutivo e business plan, Edizioni Xxxxxxx, Bologna, 2011
2) La selezione dei partner, è tra le fasi più critiche dell’intero processo. La selezione avviene dopo aver effettuato delle analisi dal punto di vista finanziario (volte a verificare la solvibilità e la solidità dei partner), tecnologico, innovativo e di tipo fiduciario.
Altri elementi oggetto di valutazione, saranno le referenze nei rapporti con fornitori e clienti, lo stile direzionale (per verificarne la compatibilità con quello della rete, soprattutto in relazione al fattore comunicativo, che deve necessariamente essere chiaro, efficace e tempestivo), la convergenza degli interessi (per evitare l’esercizio di comportamenti opportunistici), la conoscenza trascorsa tra i partner.
Laddove vi sia una conoscenza pregressa, è possibile ottenere un abbattimento dei costi delle verifiche di compatibilità.
3) Elaborazione con i partner selezionati, del progetto strategico Vengono prima di tutto definiti gli obiettivi comuni, le strategie da realizzare nel breve, medio e lungo periodo, ed infine le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4) Definizione dei ruoli degli attori coinvolti, ciò consiste nell’attribuzione di compiti che ciascuna azienda dovrà svolgere, a condizione che siano coerenti con le competenze e risorse di cui l’azienda stessa dispone.
5) Definizione delle regole del gioco e dei sistemi di controllo, contenuti nei contratti da sottoscrivere.
La pianificazione strategica, se ben eseguita, consente di rafforzare la fiducia tra i partner, ottenendo una maggiore stabilità della governance. Ciò permette il conseguimento di vantaggi competitivi, in termini di tempi di esecuzione, flessibilità e capacità di innovazione difficilmente imitabile dai competitors.
Tale processo si basa su due punti:
1) L’analisi del passato, sia in termini di analisi economico-finanziaria, sia in termini di analisi comportamentale dei partner.
2) Previsione degli andamenti futuri, sia organizzativi (interni), sia di mercato (esterni).
In sostanza, i vantaggi che si possono trarre dall’implementazione di un processo di pianificazione strategica, possono riassumersi nel miglioramento del coordinamento tra i partner, nella maggiore efficienza delle comunicazioni, nella stabilità degli accordi, nel controllo che tale processo, consente di esercitare sui risultati conseguibili nel medio-lungo periodo.
Ulteriori vantaggi, questa volta di natura esterna, possono realizzarsi con la pianificazione strategica, in quanto incrementa:
- L’ opportunità di attrazione di clienti e fornitori.
- La possibilità di incrementare il potere contrattuale sul mercato.
- Ridurre gli oneri di finanziamento.
1.3.6 Reti e banche
Le imprese che si aggregano in rete, godono del miglioramento dei rapporti con il sistema degli intermediari finanziari. Tale miglioramento è relativo al livello di stabilità, infatti maggiore sarà la stabilità della rete, maggiore sarà il miglioramento del rating e di conseguenza, saranno maggiori le possibilità per l’ottenimento dell’accesso ad un credito meno oneroso.
Il fenomeno di disintermediazione, sta portando ad una ridefinizione del ruolo degli intermediari finanziari, con forti ripercussioni sulle piccole e medie imprese.
Due sono gli aspetti che vengono posti in risalto: la relazione proprietaria e la relazione di finanziamento.
Nel primo caso bisogna distinguere se si tratta di rapporti tra banca e impresa quotata oppure tra banca e impresa non quotata. Nel primo caso infatti, le relazioni proprietarie sono alla base del rapporto con i relativi effetti sul finanziamento delle stesse. Nel secondo caso sono una vera e propria rarità.
La partecipazione proprietaria, può essere anche distinta ulteriormente tra partecipazione indiretta (che avviene tramite la merchant bank) e la partecipazione diretta. Quest’ultima risulta essere molto rara nei confronti delle piccole e medie imprese; è invece diffusa, in relazione a società o consorzi, che si occupano di costruire infrastrutture o/e di gestire servizi alle imprese.
Altro aspetto rilevante nei rapporti tra rete e banca, è il ruolo delle interdipendenze tra imprese finanziate, nella relazione banca-impresa partecipante alla rete. Anche in questo caso, una distinzione può essere apportata alle interdipendenze, distinguendo tra interdipendenze proprietarie (facendo riferimento agli incroci tra assetti proprietari delle imprese finanziate e alle modalità con cui le gli stessi influenzano le relazioni di finanziamento) e interdipendenze produttive (rilevano in questo caso le interdipendenze interne al processo produttivo e le conseguenze che queste possono creare nei rapporti di finanziamento) ed infine la possibilità della correlazione tra le stesse.
Tuttavia diversi studi attestano che, le banche raramente utilizzano, come stima del costo del credito, le interdipendenze. Laddove ciò accada, maggiore rilevanza viene attribuita alle interdipendenze proprietarie.
L’ultimo aspetto rilevante, riguarda le relazioni tra sistemi di governo delle imprese e relazioni di finanziamento; una governance orientata all’apertura della compagine sociale e del management a componenti familiari, riduce l’affidabilità dell’impresa, influenzando negativamente i rapporti di finanziamento.
Infine, un ruolo fondamentale, viene giocato dalle garanzie legate all’erogazione del credito.
La presenza di garanzie, cresce al crescere della rischiosità dell’azienda, mentre le tipologie di garanzie si legano spesso alla dimensione dell’azienda. Nel caso di azienda di grandi dimensioni si rilevano più diffuse le garanzie reali.
Prestando maggiore attenzione ai rapporti con le banche, si può evidenziare come questi si articolino su due prospettive, vi è la possibilità di finanziare la rete e/o finanziare le singole aziende, pur tenendo in considerazione la loro appartenenza all’aggregazione.
Inizialmente, la tendenza è stata quella di finanziare le singole aziende, tenendo conto della loro appartenenza a forme di aggregazione, concedendo quindi, dei vantaggi in termini di onerosità del prestito.
Successivamente, alla luce delle disposizioni del D.L. n. 179/2012 e della L. 134/2012, si è sempre più affermata la tendenza a finanziare direttamente la rete, valutando direttamente la stessa, e attribuendo a questa un proprio rating.
I parametri solitamente utilizzati nella valutazione del rating di rete sono:
- Ciclo di vita, il giudizio sarà positivo e/o migliorerà sempre più, all’aumentare del grado di pianificazione.
- Qualità del contratto di rete, questa può essere valutata in rapporto allo scopo della rete ed alla capacità di migliorare la competitività dei suoi attori.
- Composizione della rete, in particolare rileva in questo caso, la numerosità delle imprese leader e la tipologia delle imprese nodali.
- Caratteristiche delle imprese leader.
- Caratteristiche delle imprese nodali.
- Modalità di pianificazione della rete.
Le reti che risponderanno in maniera positiva ai parametri elencati, saranno meritevoli di un miglior rating e quindi di migliori condizioni di finanziamento. Si tratterà di reti caratterizzate da relazioni durature e formalizzate, con sistemi di pianificazione e controllo.
1.4 Un confronto tra le reti di imprese e i gruppi di imprese.
Gruppi e reti, rappresentano due forme di aggregazione di imprese, con differenze sostanziali sia dal punto di vista economico, che giuridico.
Entrambe le forme di aggregazione, possono essere utilizzate come forma di accentramento o decentramento produttivo. Da questi processi non sempre origina un’unica entità di impresa, ma è possibile che vi sia il mantenimento di una pluralità di enti, come nel caso in cui, in seguito al decentramento produttivo da parte dell’impresa leader, si formino attorno alla stessa, costellazioni di piccole imprese cui, vengono attribuiti i compiti relativi a fasi del processo produttivo.
Dai processi di accentramento o decentramento, sorge un importante spunto di riflessione, relativo alle diverse modalità che possono essere utilizzate, per regolare i rapporti tra le imprese.
Il coordinamento tra imprese può realizzare tre diverse modalità realizzabili:
1) Collaborazione industriale e finanziaria, in questo caso il coordinamento coinvolge due o più entità, sia economicamente che giuridicamente indipendenti.
2) Coordinamento regolativo, in questo caso la regolamentazione può essere utilizzata, nel caso in cui vi sia l’assenza di collaborazione, oppure può essere la conseguenza stessa della collaborazione.
3) Coordinamento di governo, regolamentazione che coinvolge, non solo la collaborazione tra le imprese, ma anche le attività governo comune delle stesse.
Possono così essere individuati due problemi comuni sia ai gruppi che alle reti. Il primo è relativo alla scelta dell’approccio da impiegare, potendo scegliere tra quello consolidato che gode della soggettività, e il secondo approccio che fa riferimento solo all’attività. Il secondo problema è invece relativo all’autonomia delle imprese, ed all’interno del rapporto che queste decidono di instaurare, ciò diventa di estrema rilevanza in presenza di gerarchie interne alle imprese partecipanti.
In relazione al primo dei due problemi, l’approccio che risulta maggiormente utilizzato è quello consolidato. Giuridicamente la scelta di tale approccio, che si fonda sulla soggettività, può essere spiegata in relazione al fatto che, le collaborazioni nascono spesso da contratti bilaterali collegati o tramite partecipazioni incrociate degli organi di governo, senza dare vita a nuovi autonomi soggetti. Economicamente, invece, la giustificazione è da ritrovarsi nei costi di amministrazione, che risultano essere inferiori rispetto al caso in cui si utilizzi il secondo approccio. È però opportuno notare, come nel lungo periodo il vantaggio derivante da questi costi possa essere
eliminato dai costi di governo. Infatti la necessità di costituire organizzazioni, per regolare i rapporti tra i vari soggetti, genera l’incremento dei costi di governo.
La prima distinzione tra gruppi e reti, è possibile coglierla in relazione al coordinamento paritario e gerarchico. Solitamente, il coordinamento gerarchico viene attribuito al gruppo, mentre il coordinamento paritario viene assegnato alla rete. Tuttavia, è necessario rilevare come questa distinzione non sia così netta; esistono infatti, in entrambe le categorie, dei casi particolari che non rispettano la distinzione appena citata.
Nel caso dei gruppi, è possibile notare l’esistenza di gruppi paritetici; in maniera opposta, nelle reti è possibile notare forme di coordinamento gerarchico.
È opportuno precisare, come la categoria delle reti, non può essere opposta a quella dei gruppi, semplicemente sulla base del fattore gerarchico. Infatti, si includono tra le reti varie forme di trasferimenti del potere di direzione, nei confronti di un’impresa o di un terzo soggetto.
Uno dei casi più particolari di coordinamento incluso nella categoria delle reti, è la dipendenza economica, insita nel contratto di subfornitura. In questa circostanza pur sussistendo un rapporto gerarchico, non sussistono i requisiti per includere tale fattispecie all’interno del gruppo, mantenendo la sua posizione all’interno della categoria delle reti.
La dipendenza economica, è definibile come lo squilibrio di diritti e obblighi, emergente dal contratto di coordinamento. Questa è allora differente dal controllo contrattuale, dal quale origina il concetto di gruppo e in relazione allo stesso, la giurisprudenza risulta essere chiara sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico. Nel concetto di dipendenza economica, le implicazioni di governo non vengono trattate in maniera esaustiva, lasciando uno spazio regolativo ampio.
Il fenomeno della dipendenza economica risulta illecito, nel caso in cui siano adottate condotte abusive.
Riassumendo, possiamo quindi identificare due figure opposte, in relazione alla distribuzione del potere di governo nei modelli di coordinamento, da un lato i gruppi e dall’altro le reti. Si identificano inoltre altre figure intermedie, con gradi di distribuzione del potere, tali da non poterle includere in nessuno dei due precedenti raggruppamenti.
Spostando l’attenzione sulla risorsa “conoscenza”, si può evidenziare una terza modalità di esercizio della gerarchia. Questo, è il caso in cui la conoscenza risulta essere una risorsa rilevante, ma non è assoggettata ad alcun diritto di proprietà; questa sarà custodita dal socio, dall’amministratore o dal lavoratore cui sarà conferita, il quale potrà esercitare un potere rilevante, un vero controllo, pur non avendo formalmente riconosciuto alcunché.
Quando questa situazione si realizza e la conoscenza circola, tramite i diritti di proprietà intellettuale o tramite il capitale umano, anche l’implementazione di una struttura gerarchica o l’impiego di contratti per la regolamentazione del processo produttivo, presenteranno dei limiti di grande entità, in quanto non riusciranno a cogliere l’elemento più rilevante che è appunto la conoscenza.
Il possibile recesso da parte del soggetto che detiene la risorsa critica, e di conseguenza la minaccia stessa del recesso, costituisce l’esercizio del potere di controllo. Un controllo più forte rispetto a quello che viene ad esempio, formalmente conferito ad un socio.
A questa fattispecie, la giurisprudenza ha ancora dedicato troppa poca attenzione, infatti gli unici strumenti eventualmente utilizzabili, per rispondere a comportamenti opportunistici di questa natura, risultano essere le clausole generali, che però in un contesto di rete, in presenza di più soggetti, risultano troppo deboli.
La seconda distinzione tra gruppi e reti di imprese, può essere rilevata in relazione al grado di formalizzazione del rapporto. I sistemi di coordinamento tra imprese, possono essere più o meno formalizzati, questo inciderà nelle relazioni tra imprese in termini di effetti giuridici, relativi in particolare alla responsabilità delle società, degli amministratori e la tutela nei confronti dei terzi creditori e delle altre imprese, coinvolte nell’aggregazione.
I vari gradi di formalizzazione del rapporto, permettono di contrapporre al gruppo, le reti formali e informali.
Le reti formali assumono rilevanza prevalentemente verso l’esterno, ma possono esservi reti formali con la sola rilevanza interna.
Diversamente, le reti informali possono assumere solo rilevanza interna.
Come è ovvio che sia, tali distinzioni si ripercuotono sulla gestione dei conflitti d’interesse, sulle modalità di assunzione delle decisioni interne, sulla tutela dei terzi creditori.
Relativamente alla responsabilità, bisogna partire dal concetto cardine che individua i responsabili, in coloro che operano nell’aggregazione. La responsabilità può essere distinta tra, responsabilità della rete verso i terzi e responsabilità della rete verso gli attori che la compongono. Il primo tipo di responsabilità sussiste solamente nel caso di rete formalizzata.
Possiamo analizzare tre tipologie di reti e contrapporle alla regolamentazione che riguarda i gruppi; parleremo allora di reti informali, reti formalizzate prive di organo di gestione e reti formalizzate con organo di gestione in cui sono indicati amministratori vincolati da responsabilità.
Nel caso di reti informali, la responsabilità sarà limitata ai singoli attori, tuttavia, potrebbe verificarsi il caso in cui, gli amministratori delle singole imprese siano considerati amministratori di fatto della rete. Ciò potrebbe accadere nel momento in cui, le scelte delle singole imprese, abbiano ripercussioni sulla rete e sui creditori sociali.
In questa fattispecie, l’eventuale responsabilità nei confronti dei creditori, permetterà loro di agire solo nei confronti del singolo contraente, limitando la possibilità di agire nei confronti dei restanti soggetti appartenenti alla rete.
Nel caso di rete formalizzata priva di organo di gestione, la responsabilità sarà regolata sulla base del principio di solidarietà.
L’eventuale responsabilità nei confronti dei creditori, sarà solidale laddove, l’evento da cui origina la responsabilità sia riconducibile, seppur in parte, all’influenza dei partner.
Nell’ultimo caso (reti formali con organo di gestione e indicazione degli amministratori vincolati da responsabilità), la responsabilità sarà imputata alla rete ed agli amministratori incaricati della gestione, sia verso i terzi, che nei confronti delle imprese appartenenti alla rete.
I creditori, potranno agire nei confronti della singola impresa contraente, e nei confronti dell’organo di gestione della rete.
In merito alla disciplina dei gruppi, la responsabilità viene in questo caso attribuita alla società controllante e, solo in alcuni casi, alla controllata.
L’art. 2497 c.c., regola la responsabilità nei confronti dei creditori, stabilendo che questi possano agire nei confronti sia del contraente, sia della capogruppo laddove la violazione dipenda dalla condotta della stessa.
Alle reti, si applica la disciplina relativa alla trasparenza e alla pubblicità che vale per i gruppi, l’eventuale violazione di questi principi, comporta il sorgere della responsabilità sia nei confronti dei terzi creditori, sia nei confronti degli stessi componenti della rete.
In definitiva, la differenza tra gruppi e reti, risiede nel diverso grado di dipendenza, che può essere esercitato dal soggetto dotato di potere di controllo, nonché nei sistemi di applicazione e responsabilità.
La terza differenza tra gruppo e rete di impresa, concerne il potere di coordinamento e di direzione; semplicemente, nel gruppo il potere è concentrato in una singola impresa, nella rete il potere di direzione e coordinamento viene condiviso. Tale condivisione può essere più o meno simmetrica ed in alcuni casi è possibile anche trovare un soggetto costituito ad hoc che si occupa di gestire tale potere (che originariamente spetta a tutte le imprese) in maniera univoca, secondo
i principi di imparzialità, corretta gestione e trasparenza. La distinzione consiste pertanto nel fatto che, a differenza di quanto accade nel gruppo gerarchico, nella rete paritaria o nella rete gerarchica, mai si parlerà di controllo, anche laddove la condivisione del potere risulti essere asimmetrica.
La riflessione relativa al potere di coordinamento e di direzione, conduce all’osservazione di un ulteriore aspetto, connesso al precedente, che riguarda l’ambito del coordinamento tra imprese. Nel gruppo, il potere decisionale deve essere trasferito alla capogruppo, la quale deterrà tutte le funzioni strategiche. Non vengono comprese nel concetto di gruppo, le attribuzioni parziali delle funzioni, come attribuzioni relative a singoli servizi, siano essi di tipo finanziario, amministrativo o legali.
La parziale attribuzione delle funzioni, è invece consentita nelle reti di imprese, dove le imprese mantengono la propria autonomia decisionale e decidono di delegare il potere decisionale o vincolarsi solo in riferimento a specifiche funzioni.
In conclusione, la distinzione sostanziale può ravvisarsi, nella differenza tra dipendenza economica e controllo contrattuale. La prima caratterizza le reti di imprese, il secondo è invece elemento necessario nella formazione di un gruppo.
Ultimo elemento di distinzione tra reti e gruppi, consiste nei diversi assetti proprietari che caratterizzano il rapporto tra proprietà e controllo.
Nelle reti di imprese, soprattutto nelle reti paritetiche, la separazione tra proprietà e controllo può avvenire in maniera diversa, in quanto l’obiettivo di fondo è il coordinamento delle attività, per il raggiungimento di uno scopo comune.
La gerarchia che invece caratterizza i gruppi, comporta un rapporto di tipo verticale tra proprietà e controllo. Il rapporto di tipo verticale, prevede la presenza di un soggetto controllante, il quale esercita un controllo sulle società appartenenti al gruppo, sulla base di un controllo proprietario integrale o parziale, oppure sulla base di un vincolo contrattuale.
1.5 Le reti di imprese e le principali forme di cooperazione a confronto.
La cooperazione, può realizzarsi mediante diversi accordi più o meno formalizzati, tuttavia, ad eccezione del contratto di rete, gli altri strumenti non sembrano adeguati a risolvere il problema dimensionale delle aziende italiane.
Gli accordi più comuni che saranno di seguito confrontati con le reti di imprese, sono le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), i Consorzi, i Gruppi di Europei di Interesse Economico, i Distretti.
La differenza principale tra le ATI e le reti consiste innanzitutto nel fine che sottende ai due strumenti. Nelle ATI infatti, il fine è quello di realizzare un progetto, partecipare ad un bando o ad un singolo affare. Nelle reti di imprese invece, la collaborazione è stabile nel tempo, si tratta di una alleanza strategica per il miglioramento della competitività e della capacità innovativa dei partecipanti. Ulteriore differenza si riscontra nell’azienda capogruppo, infatti nelle ATI la capogruppo svolge un ruolo predominante e rappresenta l’aggregazione verso l’esterno.
Nel consorzio, gli attori coinvolti, operano ognuno per conto proprio, al fine di ottenere un beneficio individuale, nonostante vi sia la presenza di un’organizzazione comune cui è attribuito il compito di dare esecuzione al contratto. Manca la visione strategica unitaria, tutto è allora creato per il raggiungimento di obiettivi specifici di breve termine.
Nella rete invece, tutto viene creato per il raggiungimento di obiettivi comuni, sfruttando una strategia unitaria e condivisa. Ciò implica il riferimento al periodo medio-lungo, per poter migliorare competitività e capacità innovativa, senza mai richiedere però, l’unificazione del processo produttivo con gli altri attori della rete, cosa che invece accade nel consorzio, dove si richiede di unire alcune fasi del processo produttivo o comunque la realizzazione di specifiche fasi dell’attività imprenditoriale, per lo sviluppo di un’attività.
Nella rete non essendo richiesta l’unificazione, non si presenta la rinuncia all’autonomia imprenditoriale e per questo, risulta essere meno impegnativa.
Il GEIE, sembra essere la forma di aggregazione più simile alla rete. Questo viene regolato dal regolamento comunitario 2137/85, il quale stabilisce che l’obiettivo è quello di facilitare o sviluppare, le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse, attività ed esperienze, con il potenziale risultato di consentire il raggiungimento di migliori risultati, rispetto a quelli possibili per i singoli membri. Le differenze sostanziali consistono nel fatto che, alla rete possono partecipare solo soggetti interni al nostro ordinamento, mentre i GEIE devono essere formati almeno da due soggetti di due ordinamenti differenti; inoltre il GEIE ha personalità giuridica, mentre lo stesso non può dirsi per la rete. Infine carattere distintivo tra queste due forme è riferito all’autonomia concessa alle parti, nella disciplina comunitaria questa è molto scarsa, mentre nelle reti, il legislatore lascia ampia autonomia in merito alla struttura organizzativa e alle procedure decisionali.
Quando si pongono a confronto reti d’imprese e distretti, la prima differenza che subito si pone in rilievo, concerne il fatto che nelle reti è possibile, a differenza dei distretti, coinvolgere soggetti localizzati in posti diversi e lontani. Il distretto si presenta infatti, come un agglomerato di imprese dedite ad una specifica attività e situate in una specifica area. La collaborazione tra i vari attori non è regolamentata da un contratto, in quanto spontanea. Nelle reti è invece possibile coinvolgere, imprese appartenenti a diversi settori e i rapporti possono essere gestiti in maniera più o meno formale, tramite lo strumento del contratto di rete.
2. IL CONTRATTO DI RETE COME STRUMENTO PER FARE RETE
2.1 Il contratto di rete
Il contratto di rete è lo strumento che il legislatore ha individuato, per l’implementazione di rapporti di crescita duraturi e proficui tra le imprese. È stato introdotto dall’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito in legge 33/2009. Tale disciplina ha subìto nel tempo notevoli evoluzioni. Le più rilevanti consistono, negli emendamenti proposti ed approvati tramite la legge 99/2009 e la successiva modifica ad opera del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
L’art. 42 (che sostituisce l’art. 4-ter della legge 33/2009) di quest’ultima legge, al comma 2-bis mette in evidenza la prima definizione giuridica del contratto di rete, stabilendo che: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
La sostanziale differenza con il disposto della legge 33/2009, consiste, nella volontaria costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo comune, in precedenza resi obbligatori; nell’introduzione del regime di responsabilità limitata, per le obbligazioni assunte nell’esecuzione del programma di rete; nell’ampliamento delle attività relative allo scambio di informazioni e prestazioni industriali.
Con il D.L. n 83/2012, convertito in legge 134/2012, viene integrato il contenuto dell’art. 4-ter della legge n. 33/2009 con il seguente testo: “Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) 2
2 Numero soppresso dall’art. 36 comma 4 del D.L. 170/2012, convertito in legge n. 122/2012.
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.
Il punto 3 sopracitato, si appresta ad essere modificato introducendo all’inizio del periodo, la frase “qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4- quater”. In relazione a questo, sono immediatamente sorti dei dubbi interpretativi, relativi alla rubricazione dell’art. 17 del “collegato agricoltura” approvato il 7 luglio 2016, con il quale si è definita la modifica appena descritta. Tale articolo è inserito infatti nel titolo III “Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari”, che è a sua volta denominato “Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare”. Sembrerebbe così, che tale disciplina debba essere applicata solo ed esclusivamente alle imprese agricole, mentre secondo la tecnica di interpolazione utilizzata dal legislatore tale novità sembra essere riferita a tutte le reti di impresa. Pertanto, in attesa di maggiori delucidazioni da parte del legislatore, sembra prevalere il tradizionale criterio di interpretazione della legge, secondo il quale la rubrica non costituisce parte integrante delle disposizioni in fase di interpretazione. In caso di conflitto tra la rubrica ed il testo dell’articolo, dovrebbe prevalere quest’ultimo.
Infine, con il decreto legge n. 179/2012 (decreto sviluppo bis), convertito in legge n. 221/2012, viene ulteriormente integrato l’art. 4-ter della legge n. 33/2009, introducendo la frase: “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”; viene così prevista la rete senza soggettività giuridica (nel caso normale), e la rete con soggettività giuridica. Gli adempimenti necessari all’acquisto della soggettività giuridica, sono previsti
dall’art. 4-quarter della legge n. 33/2009, modificato dalla stessa legge n. 221/2012, nel quale viene disposta la stipula del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure in alternativa, è possibile procedere alla firma digitale ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005. La previsione delle reti con soggettività giuridica, è funzionale al superamento della visione del contratto di rete come contratto di scambio, consacrandone la natura associativa. Prima del decreto n. 179/2012, la dottrina era divisa in merito alla natura del contratto di rete, secondo una parte di questa, dal contratto di rete prendeva vita una figura dotata di propria soggettività giuridica; secondo alcuni originava solamente un rapporto obbligatorio derivante dalla comunione di diritti sul fondo patrimoniale; secondo altri tale contratto aveva una duplice natura, associativa e di scambio, in relazione alla connotazione attribuita al contratto stesso.
Per distinguere in maniera puntuale la rete priva di soggettività giuridica, da quella dotata della stessa, è bene puntualizzare il significato di soggettività giuridica. Questo si distingue dal concetto di personalità giuridica, il quale risulta essere, il più ampio e intenso meccanismo di imputazione degli effetti giuridici nel caso di attività in comune e si applica, solo ed esclusivamente alle associazioni riconosciute, alle società di capitali, alle cooperative ed alle fondazioni. Esistono poi concetti intermedi, che si pongono quindi tra il concetto di personalità giuridica e quello di soggettività giuridica. Si tratta di forme di soggettività collettiva applicabili ad associazioni non riconosciute, società di persone e consorzi con attività esterna. Nel caso del contratto di rete, è lo stesso legislatore a stabilire che questo non verrà dotato di personalità giuridica, ma si tratterà di soggettività giuridica, volendo identificare semplicemente un soggetto portatore di interessi, tutelati dal diritto in modo tale da estendere la già ampia flessibilità dello strumento.
Sempre l’art. 4-ter della legge n. 33/2009, modificata dalla legge n. 134/2012, definisce il contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete nei seguenti punti:
a) il nome, la ditta la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis3, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.4
Questi sono gli elementi necessari alla costituzione di un contratto di rete, in assenza dei quali, lo stesso contratto sarà da ritenersi nullo. Oltre a questi, sono previsti dei contenuti facoltativi, quali
3 Art. 2447-bis c.c.: “la società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”.
4 Testo tratto dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Aggiornato a ottobre 2015.
la costituzione di un fondo patrimoniale, di un organo comune, del diritto di recesso anticipato e di modificabilità del programma di rete a maggioranza.
La necessità di un intervento normativo nell’ambito dei contratti di impresa, in particolare, l’introduzione del contratto di rete, può essere trovata in due ragioni.
In primis il quadro normativo, dovrebbe essere capace di definire forme contrattuali che incentivino la cooperazione, soprattutto in contesti dove il rischio di comportamenti opportunistici risulta essere elevato. La cooperazione, permetterebbe di massimizzare il risultato economico ed evitare effetti spillover negativi, che potrebbero impattare sul territorio o sui terzi. Gli effetti spillover, sono quegli effetti che gravano sulla popolazione del territorio adiacente a quello nel quale un ente, ha realizzato programmi o/e progetti, sostenendone le spese, in favore della popolazione che occupa quel determinato territorio.
La seconda ragione, consiste nel fatto che il quadro normativo dovrebbe essere capace di colmare le lacune che le parti hanno lasciato volontariamente o meno. Nel caso in cui il legislatore nulla abbia previsto in merito, la decisione e demandata al giudice, con il conseguente aumento dell’incertezza e dei costi.
In conseguenza di queste due ragioni, siamo portati a pensare che l’intervento relativo alla legge
n. 33/2009, sia solamente l’inizio di un quadro normativo più ampio relativo alle reti di imprese, dove anche la dipendenza economica nella rete, dovrebbe avere una disciplina ad hoc.
In letteratura un ampio dibattito si svolge ormai da tempo sulla configurazione del contratto di rete.
Secondo una parte della letteratura, guidata da Xxxxxxx, questo contratto viene configurato come un contratto transtipico; cioè un modello contrattuale trasversale alle modalità di coordinamento già presenti nell’ordinamento, in quanto può riferirsi ad una pluralità di funzioni e di oggetti, per lo svolgimento di diverse attività.
Un’altra visione viene data invece, dal resto degli studiosi, i quali individuano il contratto di rete come un vero e proprio “nuovo tipo contrattuale”, nonostante il legislatore abbia previsto ampia autonomia privata, per le parti che decidono di adottarlo. Questa tesi viene fondata sul confronto con le altre tipologie di strumenti già operativi nel nostro ordinamento, sottolineando il perseguimento di uno scopo comune e di importanza strategica, rispetto per esempio, a ciò che accade nelle ATI, dove la collaborazione è temporanea e rivolta alla realizzazione di una prestazione per un terzo, oppure a ciò che accade nel consorzio, dove la prestazione consiste in un’attività strumentale a quella dei soggetti che ne fanno parte.
2.2 La causa e l’oggetto
Diverse sono le possibili cause che il contratto di rete offre:
- Coordinamento di attività indipendenti, svolte dalle singole imprese. Un esempio in questo caso, consiste nel coordinamento di processi di controllo della qualità o nella definizione della struttura dei prezzi.
- Svolgimento di attività strumentali ad opera della rete, al fine di prestare servizi agli attori della stessa rete. Questo può consistere nei gruppi d’acquisto, nella gestione della logistica, vendita di beni.
- Svolgimento di attività complementari a quelle degli attori, svolte direttamente dalla rete. Si tratta di attività meno vicine a quelle svolte dalle singole imprese partecipanti. Si fa riferimento alla partecipazione ad appalti e commesse.
La rete può dunque svolgere attività che vanno oltre la prestazione di beni e servizi in favore delle imprese partecipanti. Affinché ciò possa avvenire, è però necessario che vi sia sempre un collegamento, tra l’attività della rete e l’attività degli attori della rete.
Dopo aver verificato l’esistenza di questo collegamento, l’attività svolta dalla rete potrà a sua volta essere autonoma. Si pensi ad esempio, alla costruzione tramite contratto di rete di un laboratorio di ricerca; questo, se connesso alle attività degli attori della rete, potrà erogare servizi anche in favore di terzi, pur se non partecipanti alla rete.
È possibile che il laboratorio venga costituito appositamente ed esclusivamente, per offrire servizi a soggetti esterni alla rete, in tale circostanza, saranno le stesse imprese della rete ad offrire il servizio, quindi il legame tra le attività sussisterà comunque, perché in questo consiste l’attività delle singole imprese componenti la rete.
In merito alla causa, l’art. 3 comma 4-ter della legge n. 33/2009, afferma che nella rete “due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”. Si tratta dunque di concetti vaghi ed indeterminati, di attività di rilevanza strategica per le imprese partecipanti; questo permette di configurare la rete quale strumento alternativo al modello societario.
Le modalità con le quali le attività in comune vengono esercitate, sono definite in sede di programmazione e esecuzione da parte dell’organo comune.
Per “svolgimento di attività in comune”, si intende l’assunzione del rischio imprenditoriale, in relazione al livello di interdipendenza esistente, tra le varie attività svolte dalle imprese partecipanti alla rete. Il rischio tuttavia graverà sulle imprese in maniera individuale.
L’esercizio in comune delle attività, può essere collegato alla lettera b, dello stesso art. 3 comma 4-ter, la quale afferma l’obbligo di indicare, gli “obiettivi strategici delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato”. Quindi non tutte le attività comuni possono generare una rete, ma soltanto quelle aventi obiettivi strategici.
In riferimento sempre all’art 3 comma 4-ter, è rilevante il periodo aggiunto dalla legge 134/2012: “al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del Codice Civile”5. Questo riguarda l’assunzione di rischi direttamente da parte della rete.
Questo rischio, può essere esclusivo (si applicherà in questo caso il primo comma dell’art. 2615) oppure, può concorrere con quello assunto dalle singole imprese (si applicherà in questo caso il secondo comma dell’art. 2615).
Aspetto rilevante è invece, il fatto che mai viene citato il fine lucrativo della rete. Si è così portati a pensare, all’ammissibilità di una causa lucrativa di tipo indiretto, secondo la quale i benefici realizzati siano raccolti nel fondo appositamente costituito. Risulta possibile tuttavia, sulla base della natura transtipica del contratto di rete, prevedere diverse modalità di ripartizione dei benefici ottenuti o il risparmio dei costi conseguito; si può così prevedere la ripartizione totale tra i partecipanti, secondo le modalità definite nel contratto di rete, o la conservazione di una parte di queste risorse all’interno della rete, oppure ancora, l’utilizzo di tutte le risorse per lo svolgimento di nuove attività.
L’oggetto del contratto, consiste invece nello svolgimento di attività economiche dirette ad accrescere la competitività, come stabilito nella normativa di riferimento: “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
5 Art. 2614 c.c.: “I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo”.
Art. 2615 c.c.: “Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
II. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.
all’esercizio commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”; in questo modo vengono escluse tutte le attività non economiche.
Di fondamentale importanza, è l’interpretazione dell’oggetto e degli effetti che il contratto produce sul mercato. Il contratto di rete potrebbe infatti, essere utilizzato a scopi lesivi della concorrenza laddove, i contraenti si trovino in rapporti di concorrenza attuale o potenziale, di tipo orizzontale o verticale.
La valutazione dell’oggetto, avverrà secondo quanto previsto dal principio per il quale i benefici complessivamente prodotti superino gli svantaggi, che possono derivare dai processi anti- concorrenziali. Il miglioramento a cui l’adozione del contratto di rete deve portare, riguarda l’offerta per il mercato e la capacità competitiva, intesa come miglioramento tecnologico, innovazione di prodotto e di processo.
2.3 Caratteristiche del contratto
La formazione del contratto di rete può essere distinta in due categorie, i contratti plurilaterali e i contratti bilaterali o plurilaterali collegati. Nel primo caso si parlerà di contratto di rete tra imprese; nel secondo caso si avrà una rete di contratti. Questa differenza si ripercuote notevolmente sia sulla stabilità della rete, sia sulle modalità di coordinamento che la caratterizzano.
Comune ad entrambi i casi è il requisito soggettivo della rete. Questo consiste nell’affermare l’obbligo di composizione della rete da parte di sole imprese. Parti del contratto di rete possono essere dunque, le imprese, gestite sia con modelli societari sia con modelli privi di scopo di lucro. La presenza di soggetti diversi dalle imprese, comporterà la nullità del contratto.
Nullità che coinvolgerà solamente la singola partecipazione, tranne nel caso in cui la stessa, risulti essere essenziale nella costituzione della rete, in questa circostanza la nullità riguarderebbe l’intero contratto.
Il contratto di rete, è un contratto “con effetti obbligatori”, in quanto le parti aderendo allo stesso, si obbligano a perseguire quanto stabilito dal programma di rete, facendo sorgere su ciascun partecipante, il diritto a pretendere che gli altri adempiano a quanto previsto.
È quindi, anche un contratto a “contenuto programmatico”, dato che le imprese agiscono sulla base di quanto previsto dal programma definito in maniera comune.
Il programma di rete è un progetto di medio periodo, il quale permette di far funzionare la rete dopo averla costituita. Il programma deve contenere delle regole valide per tutti i contraenti, e nello stesso, devono essere indicate le basi finanziarie. Sempre al suo interno, è possibile trovare l’indicazione di diritti, obblighi e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Le attività contenute all’interno di questo documento, possono essere di tre tipi:
1) Collaborare in forme ed ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese.
2) Scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.
3) Comune esercizio di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Le prime due tipologie, vengono solitamente fatte rientrare nelle reti di coordinamento, mentre il terzo caso è classificato tra le reti associative. Tuttavia, la genericità con la quale vengono descritte le attività, non permette di distinguerle in maniera concreta, rendendo difficile anche immaginare qualcosa, che non possa rientrare nelle tre tipologie.
Nonché è un contratto formale, perché il legislatore prevede degli elementi obbligatori, già trattati nel paragrafo 1.1.
In riferimento alla possibilità di ingresso di nuovi soci, il contratto di rete può avere una struttura aperta o chiusa; le parti possono prevedere le condizioni di ammissione di nuove imprese, definendo le modalità di valutazione e i criteri sui quali fondare la delibera. La numerosità delle parti è libera e può quindi, essere modificata in tempi successivi alla costituzione della rete.
Nel momento in cui la compagine sociale verrà a modificarsi, sarà necessario darne atto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, e la nuova versione del contratto dovrà essere depositata presso il registro delle imprese di ciascuna impresa retista.
La scelta di una struttura aperta o chiusa, investe anche la programmazione. Le parti che aderiscono al contratto, sottoscrivono un programma (c.d. programma di rete), che nel caso di modifica seguirà le procedure tipiche del contratto, ossia l’unanimità, salvo che le parti stabiliscano diversamente. Laddove si opti per un meccanismo differente dall’unanimità, sarà necessario prevedere sistemi di tutela in favore dei dissenzienti, volti a permettere il recesso degli stessi. La modifica del programma di rete non è completamente libera da vincoli; il legislatore prevede il mantenimento degli obiettivi strategici definiti in fase di costituzione della rete; laddove ciò non accadesse, si realizzerebbe l’estinzione della rete
Nel contratto di rete, l’art. 4-ter prevede, la distinzione tra due fasi dell’attività economica, la fase programmatica e quella esecutiva. Questa distinzione si rende necessaria all’interno di un
processo di governance che necessita, come avviene nei modelli societari, di ripartire competenze e decisioni.
La fase programmatica, consiste nella programmazione delle modalità di attuazione delle attività economiche. La realizzazione di questa, avviene in sede di stipulazione o costituzione della rete e prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti alla rete. Le parti possono costituire un comitato per la programmazione differente dall’organo comune, al quale è affidata la fase attuativa del programma. Nel caso in cui entrino a far parte della rete nuovi soggetti, questi dovranno accettare il programma sottoscritto al momento della costituzione.
L’esecuzione del contratto può avvenire, attraverso l’attività di coordinamento ad opera dell’organo comune, con l’attività di coordinamento ad opera delle imprese oppure, con l’attività di coordinamento tra imprese e terzi soggetti, siano essi altre imprese o attori pubblici. L’adempimento degli obblighi di rete, può essere allora mediata dall’organo comune, ed in questi casi non tutte le imprese devono essere coinvolte obbligatoriamente. Sarà allora possibile attribuire a ciascuna un ruolo differente sulla base di diversi contratti, realizzando così una rete di contratti collegati.
È tuttavia errato, far dipendere l’esecuzione dell’intero programma di rete dall’organo comune. Rileva a riguardo anche l’adempimento dei vari obblighi, sia quelli ascrivibili all’organo comune e non direttamente riferiti al programma di rete, sia quelli ascrivibili ai singoli attori. Tra questi obblighi rientrano anche quelli di informazione o il vincolo di non concorrenza, obblighi che non soddisfano direttamente l’interesse della rete, ma sono altresì essenziali per il perseguimento dello stesso e pertanto, assumono importanza strategica.
Le parti, mediante l’autonomia privata, possono definire con diversi gradi di dettaglio la programmazione, nonché i poteri dell’organo comune e le modalità di decisione, purché tale autonomia rimanga all’interno del contenuto minimo previsto.
Infine, come già accennato al paragrafo 1.1, una distinzione fondamentale tra i vari tipi di contratto di rete è stata introdotta dalla legge n. 221/2012, la quale ha stabilito la possibilità per la rete di acquisire la soggettività giuridica. Così si distingue tra le “reti contratto” e le “reti- soggetto”. Nel caso in cui le imprese retiste optino per l’acquisizione della soggettività giuridica, si parlerà di rete soggetto quindi, verrà costituito un autonomo soggetto giuridico; viceversa si tratterà di una semplice collaborazione tra imprese. Nell’acquisizione della soggettività giuridica, la costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo comune risultano elementi necessari ma non sufficienti, in quanto fondamentale è l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui la rete ha la sede.
La stessa legge n. 221/2012 ha introdotto, la possibilità per le reti di imprese, di stipulare accordi con la pubblica amministrazione.
Il contratto di rete, avrà efficacia, dal momento in cui saranno eseguite le dovute iscrizioni nel registro delle imprese. Nel caso di rete-contratto, l’iscrizione dovrà avvenire in ogni registro, presso cui è iscritta ogni impresa partecipante e nel caso in cui il contratto venga modificato, sarà indicato un soggetto, che si occuperà di darne comunicazione a tutti gli Uffici del registro delle imprese interessati. Il contratto di rete-soggetto sarà invece registrato, nell’ufficio della circoscrizione in cui la rete ha sede e solo allora, acquisterà soggettività giuridica.
Il contratto non registrato, non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge, ma sarà idoneo a produrre effetti obbligatori tra i contraenti.
Analizzando con maggior dettaglio queste due tipologie, possiamo distinguere le reti contratto, in reti leggere e reti pesanti. Le prime non dispongono di fondo patrimoniale e dell’organo comune, hanno allora solo rilevanza interna, per la realizzazione di un coordinamento tra i componenti della rete; si è dunque firmato un contratto, nel quale vengono specificate le regole di comportamento. L’investimento è limitato ed il rischio derivante dalla responsabilità patrimoniale illimitata è basso, in quanto si svolgono solo attività interne alla rete. Le seconde (reti pesanti), prevedono la costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo comune, il quale agirà tramite il mandato. Avrà dunque in questo caso anche la rilevanza esterna potendo così instaurare rapporti con terzi soggetti.
La rete soggetto, prevede la costituzione di un soggetto autonomo, quindi sarà anche in questo caso necessaria, la costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune che però, a differenza delle reti pesanti, non agirà in nome e per conto dei partecipanti, ma agirà come soggetto autonomo, in nome e per conto della rete.
Rilevanti differenze sussistono in tema di responsabilità, che verranno di seguito trattate nella sezione dedicata all’organo comune.
Tabella 2
CARATTERISTICHE | RETE LEGGERA | RETE PESANTE | RETE SOGGETTO |
Fondo patrimoniale | No | Si | Si |
Organo comune | No | Si | Si |
Iscrizione nel registro delle imprese | No | No | Si |
Titolarità dei rapporti | Contraenti pro-quota | Contraenti pro-quota | Rete |
Responsabilità | Illimitata | Limitata/Illimitata | Limitata |
Soggettività giuridica | No | No | Si |
Soggettività fiscale | No | No | Si |
Fonte: elaborazione propria
Non meno importanti sono le conseguenze fiscali, successive all’adozione dell’uno o dell’altro tipo di contratto.
Importante risulta innanzitutto, specificare il legame che intercorre tra soggettività tributaria e soggettività giuridica; è possibile in merito, identificare due teorie divergenti:
1) La teoria monistica: questa afferma l’esistenza di un soggetto passivo di imposta, solo in presenza di persona fisica o ente, dotato di soggettività giuridica.
2) La teoria dualistica: questa afferma l’esistenza di un soggetto passivo di imposta, indipendentemente dall’esistenza o meno, della personalità o soggettività giuridica.
Inizialmente, in merito al contratto di rete, veniva fatta valere la teoria dualistica, quindi l’attribuzione della soggettività giuridica, non presupponeva l’attribuzione della soggettività tributaria.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2013, sono state riconosciute le distinzioni a livello fiscale tra, la rete contratto e la rete soggetto, sposando di fatto la teoria monistica.
Di conseguenza potremo affermare che:
Nella rete-contratto, non si verifica alcuna modificazione o estinzione della soggettività tributaria delle imprese contraenti, inoltre alcuna soggettività tributaria verrà imputata alla rete risultante dal contratto. Le singole operazioni svolte, saranno imputate direttamente alle imprese in maniera individuale, ciò consiste nell’obbligo di fatturare le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune cioè, nel caso di acquisti di beni e/o servizi nell’esercizio del programma di rete, il fornitore emetterà tante fatture, quanti sono i componenti dell’organo comune, ciascuna di
queste sarà intestata ad un diverso soggetto e l’importo indicato, sarà quello imputabile al singolo. Allo stesso modo, nel caso di vendite da parte dell’organo comune, di beni e/o servizi, i retisti coinvolti dovranno emettere una fattura ciascuno, nei confronti dell’acquirente con l’indicazione dell’importo imputabile a sé stesso. Infine, accadrà che ogni partecipante alla rete, farà gravare sul proprio risultato d’esercizio, i costi e i ricavi realizzati nell’esercizio del programma di rete.
Per beneficiare della deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio del programma di rete, i partecipanti alla rete dovranno dimostrare la sussistenza del requisito di inerenza, stabilito dall’art. 109 del TUIR e di conseguenza, il riferimento ad attività o beni da cui siano scaturiti ricavi ed altri proventi, che abbiano concorso alla formazione del reddito. Laddove però, l’Agenzia delle Entrate contesti la deducibilità del costo, sarà necessario dimostrare non solo il suo sostenimento in relazione al programma di rete, ma l’effettivo sostenimento di tale costo e la relazione che questo presenta con l’attività economica svolta dal contraente.
Nella rete-soggetto, si costituisce un nuovo soggetto giuridico, di conseguenza ai fini fiscali sorgono in capo a questo tutti gli obblighi tributari. La rete che verrà costituita sarà allora soggetta all’imposta sul reddito delle società6 e acquisterà anche, un personale numero di partita IVA relativamente alla soggettività passiva, ai fini della medesima imposta, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria7.
6 L’attribuzione della soggettività giuridica, rende la rete-soggetto un’entità in grado di realizzare il presupposto IRES e IRAP, cioè il presupposto indicato dall’art. 72 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), espresso come “il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”.
I soggetti passivi IRES vengono individuati invece nell’art. 73 del TUIR, norma che ha una funzione di chiusura, volta ad evitare la creazione di figure atte ad evitare l’applicazione dell’imposta. Vengono così fatte rientrare in tale articolo anche gli enti atipici che svolgono attività commerciale purché presentino determinate caratteristiche, quali:
- Organizzazione, cioè “complesso di persone e/o beni stabilmente strutturato per il raggiungimento di uno scopo”.
- Non appartenenza ad altri soggetti passivi.
- Unitarietà del presupposto, cioè gli effetti giuridici degli atti compiuti devono essere imputati in capo all’organizzazione e non in capo ai suoi componenti.
- Autonomia del presupposto.
La rete-contratto non rientra in questa disciplina per il mancato rispetto dell’unitarietà del presupposto. Diversamente, la rete-soggetto, come confermato dalla circolare n. 20/E/2013 rispetta tutte le caratteristiche esposte.
Di conseguenza, se la rete soggetto:
- esercita attività commerciale in maniera esclusiva o principale rientrerà negli enti commerciali, all’art. 73 comma 1 lettera b), con applicazione delle regole previste agli artt. 81 e successivi del TUIR.
- non esercita attività commerciale in maniera esclusiva o principale, rientrerà tra gli enti non commerciali, all’art. 73 comma 1 lettera c), con applicazione delle regole previste agli artt. 143 e successivi del TUIR.
7 La disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto è rintracciabile nel DPR n. 633/1972, nel quale all’art. 1 si stabilisce il campo di applicazione di tale imposta, definendo che, “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Agli art. 4 e 5 del medesimo DPR, troviamo invece la definizione di soggetto passivo IVA, definizione recepita dal disposto dell’art. 9, Direttiva n. 2006/112/CE; la norma nazionale distingue l’esercizio abituale di arti e professioni dall’esercizio di imprese, che comprende:
- lo svolgimento per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. o
Sempre la rete in maniera autonoma, dovrà adempiere agli obblighi contabili connessi alle imposte e sarà obbligata, alla tenuta delle scritture contabili. Tutto ciò permette di avvicinare il rapporto tra partecipante e rete, al rapporto tra soci e società. Il conferimento apportato dal contraente/socio verrà trattato contabilmente e fiscalmente, come una partecipazione alla rete- soggetto.
La forma di rete maggiormente utilizzata è la rete contratto, rispetto alla rete soggetto, tale andamento si lega al processo di creazione di una rete, trattato nel primo capitolo.
Infatti, nella prima fase, potrebbe essere preferibile maggiore informalità che consenta di conoscersi meglio, coordinare ed organizzare nel migliore dei modi le attività interne, per questo potrebbe crearsi una rete di tipo leggero. Nelle successive fasi, potrebbe risultare fondamentale il riconoscimento esterno, così inizialmente si potrebbe provvedere alla realizzazione di una rete pesante e quando la rete sarà pronta ad assumere obbligazioni in proprio, l’attribuzione della soggettività diventerà il punto cardine. Questo approccio graduale, caratterizza le reti di imprese e permette di limitare le differenze tra i vari attori, in termini di visioni imprenditoriali e strategiche.
2.4 L’organo comune
All’organo comune, cui spetta solitamente l’esecuzione del contratto, vengono attribuiti dei poteri più o meno ampi, in relazione a quanto stabilito dal contratto di rete. Quest’organo ha il compito di perseguire l’interesse comune della rete agendo per conto dei partecipanti ed eliminare, o quanto meno ridurre, i comportamenti abusivi che i partecipanti potrebbero porre in essere. È bene ricordare, il disposto della lettera e) dell’art. 4-ter della legge n. 33 del 2009, modificato dalla legge 221 del 2012, il quale precisa che l’organo comune agirà in nome e per conto della rete, se questa sarà dotata di soggettività giuridica, mentre in assenza della stessa, agirà in nome e per conto degli imprenditori, anche individuali, salvo che sia diversamente disposto.
Lo stesso contratto definisce, oltre ai poteri, la composizione e le modalità operative che l’organo deve seguire. La struttura di quest’ultimo può essere di due tipologie, monocratica o collegiale.
commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.;
- lo svolgimento di prestazioni di servizi non compresi nell’art. 2195 c.c. se organizzate in forma d’impresa.
È nell’art. 4 che però vengono coinvolte le reti-soggetto, in particolare al comma 2, dove si fa riferimento alle operazioni effettuate “altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”.
Più ricorrente è l’utilizzo della struttura collegiale, per permettere la partecipazione delle imprese partecipanti alla rete, come previsto dalla normativa. Il rispetto della norma può sussistere anche con l’organo monocratico, laddove la nomina del vertice avvenga all’unanimità e al voto partecipino tutti gli attori della rete.
Al fine di favorire il coordinamento tra i partecipanti, viene ad essere preferita la struttura collegiale; questa non sempre però, presenta al suo interno una situazione paritaria. È possibile che la distribuzione del potere contrattuale tra le imprese, avvenga in maniera non omogenea, quindi l’influenza che ciascuno dei soggetti esercita nell’attuazione del programma di rete sarà differente.
L’organo comune, può operare in ambiti con rilevanza interna o con rilevanza esterna. Laddove la rilevanza sia interna, gli atti avranno efficacia vincolante solo nei confronti dei partecipanti alla rete, mentre affinché l’organo possa vincolare terzi soggetti sarà necessario l’utilizzo di un altro strumento, quale il mandato con rappresentanza.
Nel caso in cui l’organo operi con rilevanza esterna, agirà con mandato oppure, se consentito dal modello organizzativo adottato, agirà con rappresentanza organica.
Notevole importanza riveste il dovere di lealtà. Questo deve essere rispettato sia tra tutti i partecipanti, sia dall’organo nei confronti degli attori della rete. Nel primo caso, il dovere di lealtà si potrà intendere come, l’obbligo di contemperare gli interessi individuali con quelli collettivi della rete. Nel secondo caso, si tratterà di rispetto del principio di parità di trattamento e nel dovere di non discriminare (il problema della discriminazione si pone soprattutto nelle reti costituite per la partecipazione ad appalti e gare, dove successivamente si deve provvedere alla divisione dei contratti ottenuti tra i partecipanti. Qui possono sorgere problemi di discriminazione, per questo la divisione dovrebbe avvenire sulla base di regole fissate ex-ante e la procedura dovrebbe essere assoggettata a controllo).
Lo stesso dovere può essere analizzato da due diversi profili, quello procedurale e quello sostanziale. L’aspetto procedurale, consiste nel dovere di prendere in considerazione i possibili conflitti che possono sorgere, sia tra l’organo e gli attori della rete, sia tra gli stessi attori, definendo le procedure decisionali rappresentanti gli interessi di entrambe le parti coinvolte.
Dal punto di vista sostanziale, consisterà nel favorire la congruenza degli interessi della rete e delle parti, perseguendo gli obiettivi strategici definiti al momento della costituzione.
Nel caso di conflitti tra i partecipanti alla rete, l’organo comune potrebbe essere chiamato a dirimerli. Tuttavia è sempre preferibile l’istituzione di un organo apposito, dotato delle caratteristiche di indipendenza e imparzialità.
L’organo comune, può provvedere all’emanazione di regolamenti per il rispetto degli obblighi e per la realizzazione dello scopo comune, prevedendo a sua volta le eventuali sanzioni, per coloro che risultino inadempienti. Di conseguenza verranno assegnati allo stesso organo poteri di controllo, sulle attività poste in essere dai partecipanti, compiti di definizione di test di valutazione delle stesse attività, per l’attribuzione successiva, di punteggi; sempre che le parti non provvedano ad istituire un organo ad hoc.
Nel caso in cui sia l’organo comune a sottoscrivere contratti con i terzi, agendo in nome e per conto dei componenti della rete, potrebbe essere a questo attribuito il compito di presidiare l’attuazione del programma, al fine di coordinare le varie competenze garantendo al terzo elevata specializzazione, senza però far gravare sullo stesso i costi del coordinamento. Una volta sottoscritto il contratto, l’organo comune provvederà alla distribuzione dei compiti ai singoli partecipanti, in funzione delle loro competenze. In questo caso, una eventuale responsabilità nei confronti del terzo sarebbe imputata esclusivamente alla rete, a condizione che la stessa sia dotata di soggettività; in caso contrario (rete meramente contrattuale), la responsabilità sarà solidale. Una pratica frequente, è quella di costituire una società, partecipata dagli attori della rete, coinvolti nell’esecuzione del contratto sottoscritto dalla rete con il terzo, per l’adempimento dello stesso, in questo contesto la responsabilità sarà solidalmente a carico di tutti i soci.
Fondamentale risulta infine, la definizione delle modalità con cui, le obbligazioni assunte dall’organo comune, devono essere eseguite dalle imprese della rete e le corrispondenti responsabilità per inadempimento.
2.4.1 L’organo comune nel caso di rete meramente contrattuale
Nel caso di rete meramente contrattuale con rilevanza esterna (rete pesante), il legislatore ha previsto l’applicazione della disciplina del mandato. Il mandato è di tipo collettivo8, tranne nel caso in cui le parti attribuiscano all’organo, incarichi individuali o mandati plurimi collegati per l’esercizio del programma di rete. Tale distinzione si realizza soprattutto in riferimento all’oggetto del mandato; nel mandato collettivo troviamo spesso il coordinamento del programma di rete mentre, nei mandati plurimi troviamo ad oggetto la realizzazione di operazioni riferite ai singoli ma tra loro connesse.
8 Mandato collettivo il contratto mediante il quale più persone conferiscono l'incarico con un unico atto e per un affare di interesse comune. Se invece vengono in esame differenti condotte del mandatario, ciascuna delle quali da porre in essere per conto di un singolo mandante, si avrà pluralità di mandati conferiti in un medesimo contesto documentale.
Nel caso in cui l’organo comune, non sia monocratico, si applicherà la disciplina prevista nel caso di mandatari plurimi, pur trattandosi di mandato unico (in quanto il legislatore ritiene che l’incarico per l’esercizio del programma di rete è unitario). Nonostante il mandato sia ritenuto unico, è comunque possibile prevedere l’attribuzione di compiti individuali ai diversi mandatari, salvo l’obbligo di tenere informati gli altri membri sul compimento degli incarichi. Nel caso di attribuzione congiunta dei compiti, i diversi mandatari dovranno collaborare tra loro e, l’inadempimento di uno di questi esporrà tutti gli altri alla responsabilità da inadempimento dell’incarico.
Anche tra i mandatari vige il principio di lealtà, questo si realizza in obblighi di trasparenza e rendicontazione.
L’organo comune, agirà in nome e per conto dei retisti nel caso in cui, il mandato sia con rappresentanza, e gli effetti degli atti da questo compiuti ricadranno direttamente sugli stessi, determinandone la loro responsabilità solidale e illimitata.
Nel caso in cui si tratti di mandato senza rappresentanza, l’organo comune agirà in nome proprio e la responsabilità sarà limitata, in quanto i terzi potranno rivalersi solo e soltanto sul fondo patrimoniale comune.
Diversamente nel caso di reti leggere, i contraenti risponderanno in ogni caso in maniera illimitata e solidale delle obbligazioni, contratte per proprio conto e in esecuzione del contratto di rete.
Nel caso di rete non meramente contrattuale (rete soggetto), l’assunzione della soggettività giuridica permetterà di far valere il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, la responsabilità sarà limitata in quanto i terzi creditori, potranno aggredire solo e soltanto il fondo patrimoniale comune e inoltre la rete non risponderà, degli atti compiuti dai retisti al di fuori del contratto di rete.
2.5 Responsabilità per inadempimento
Il contratto di rete, all’interno del programma di rete, definisce tutti i diritti e gli obblighi dei contraenti, nei confronti della rete, degli altri contraenti e dei terzi. Parleremo dunque di due fattispecie di inadempimento: inadempimento del singolo contraente e inadempimento dell’organo comune.
In merito all’inadempimento del singolo contraente, la valutazione della gravità deve essere effettuata rispetto alla rete in relazione al tipo di contratto utilizzato. Se alla base troveremo un
contratto di tipo plurilaterale, si farà riferimento all’interesse collettivo della rete, a valere saranno le regole del codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale. Se invece alla base troveremo un contratto di tipo bilaterale, rilevante sarà l’interesse collettivo, ma più importante sarà l’interesse individuale del soggetto non inadempiente.
Si dovrà in ogni caso differenziare l’inadempimento rilevante da quello irrilevante.
Nel caso in cui l’inadempimento risulti essere rilevante o essenziale, le imprese potranno chiedere, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno all’impresa inadempiente;
nell’altro caso le soluzioni possibili diventeranno tre:
- Risoluzione del contratto e risarcimento a carico del soggetto inadempiente.
- Esclusione dell’impresa inadempiente (solo se ciò risulta possibile dal contratto di rete).
- Chiedere l’adempimento o l’esatto adempimento, con l’aggiunta del risarcimento del danno.
L’inadempimento del singolo contraente, potrà essere fatto valere dagli altri contraenti a maggioranza, oppure dall’organo comune.
Diverso è il caso di inadempimento dell’organo comune, il quale può essere fatto valere dal singolo contraente, se lesivo dei suoi diritti individuali. Il problema che si pone in questa circostanza, riguarda i prodotti realizzati in collaborazione tra più soggetti, le cui attività sono difficilmente divisibili. La collaborazione rende difficile l’attribuzione delle responsabilità individuali, influenzando anche i rapporti con i terzi, laddove il prodotto o servizio sia commissionato. La rete viene spesso costituita per instaurare rapporti con terze parti ed in questi casi, la responsabilità è differente a seconda che vi sia integrazione orizzontale o verticale.
Partendo dal presupposto che, sulla base degli art. 2614 e 2615 c.c., il contratto di rete ha rilevanza esterna, possiamo prendere come riferimento la disciplina in materia di consorzio con attività esterna, sulla base della quale, la responsabilità per inadempimento sarebbe a carico del fondo mentre, i partecipanti alla rete sarebbero solidalmente responsabili, solo quando l’obbligazione viene assunta nell’interesse del singolo contraente. La responsabilità sarà quindi diversa, a seconda che le persone che hanno la rappresentanza agiscano in nome e per conto della rete, allora il creditore potrà aggredire solo il fondo patrimoniale comune; o in nome e per conto dei singoli partecipanti, ed in questo caso il creditore oltre a rivalersi sul fondo, ha la possibilità di aggredire il patrimonio del soggetto nel cui interesse è stato compiuto l’atto; laddove il patrimonio di quest’ultimo risulti insufficiente oppure lo stesso soggetto risulti inadempiente, saranno responsabili pro quota tutti i partecipanti. La responsabilità di questi consisterà nel rimpinguare
il fondo, fino a quando non avrà assunto una consistenza tale da soddisfare l’interesse del creditore.
Caso particolare in merito alla responsabilità solidale, è la situazione in cui la rete pone in essere comportamenti illeciti nell’esercizio della sua attività. Si tratterà in questo caso di responsabilità extra-contrattuale.
In questi casi i rimedi più comuni risultano essere, l’estromissione del singolo dalla rete oppure l’estromissione da un singolo progetto. In merito, si applica tutta la disciplina prevista per il contratto in generale, in materia di invalidità e risoluzione del contratto.
2.6 Il fondo patrimoniale
L’art. 3, al comma 4-ter lettera c), stabilisce che: “la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”.
Con questo si definiscono due possibili alternative per la realizzazione dello scopo della rete:
1) L’istituzione del fondo patrimoniale comune.
2) La realizzazione del conferimento tramite l’apporto di un patrimonio destinato, sulla base dell’art. 2447-bis del codice civile.
La possibilità di costituire un fondo comune, non è diffusa in tutti i contratti con comunione di scopo; tale possibilità è prevista nella disciplina dell’associazione, dei consorzi con attività esterna, ma non è prevista nelle ATI o nei consorzi con attività interna.
In questi ultimi casi è però possibile, per le parti, destinare una dotazione patrimoniale alla collaborazione senza però che la stessa definisca l’autonomia della dotazione rispetto al patrimonio dei singoli soggetti che l’hanno apportata. La dotazione in questo contesto, rappresenterà semplicemente una comunione di diritti tra le parti.
Inoltre, la connessione tra dotazione e patrimonio personale dei partecipanti, sarà efficace sia in merito agli effetti riguardanti gli atti di disposizione dei beni apportati, sia con riferimento alla responsabilità di natura patrimoniale.
Il vincolo di destinazione previsto dall’art. 3 al comma 4-ter, che lega il fondo patrimoniale comune al programma di rete, in particolare all’attuazione del programma, deve essere rispettato da tutte le parti del contratto, nonché dallo stesso gestore del fondo. Alla previsione di tale vincolo tra le obbligazioni contrattuali, consegue la rilevanza interna, mentre la rilevanza esterna rileverà soltanto nel momento in cui al fondo, verrà attribuita la natura di patrimonio autonomo.
Sempre alla lettera c) del comma 4-ter, viene poi prevista la definizione dei criteri di valutazione e di gestione, dei conferimenti apportati da ciascun partecipante nella formazione del fondo comune. La definizione di questi criteri è lasciata all’autonomia privata delle parti, infatti nulla in merito stabilisce il legislatore. Ciò permette agli attori della rete, di attribuire la valutazione dei conferimenti all’organo comune oppure, sulla base del disposto dell’art. 13499 del codice civile, assegnare il compito della valutazione a soggetti terzi.
In merito alla gestione del fondo, notevoli sono i modelli che le parti possono definire nella gestione del fondo comune. Solitamente, questa funzione viene fatta rientrare nella fase esecutiva del contratto, e per questo viene attribuita nella maggior parte dei casi all’organo comune. È tuttavia possibile che nel contratto venga prevista l’assegnazione di tale compito/potere, ad un soggetto diverso dall’organo comune oppure, è possibile definire che sia lo stesso organo comune ad individuare il gestore del fondo.
Nell’ipotesi in cui, il potere di gestione venga attribuito ad un soggetto diverso dall’organo comune, tra questo e i partecipanti alla rete sorgerà un rapporto di mandato, parallelo a quello che lega questi ultimi all’organo comune. Lo stesso organo comune, sarà esente da ogni responsabilità relativa alla gestione del fondo.
Nell’ipotesi in cui, venga assegnato all’organo comune il compito di individuare il gestore del fondo, quest’ultimo opererà come sostituto del mandatario, secondo quanto previsto dall’art. 171710 del codice civile. In tale situazione, la responsabilità relativa alla gestione del fondo, fatta
9 Art. 1349 c.c.: “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento”.
10 Art. 1717 c.c.: “Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario”.
salva la possibilità che i partecipanti agiscano direttamente nei confronti del soggetto individuato, ricadrà sull’organo comune.
Nel giudicare la responsabilità, si dovranno tenere in considerazione i criteri previsti nel contratto di rete, relativi alla specifica modalità dell’operato del gestore ed al vincolo di destinazione, cui sono assoggettati i beni del fondo comune nonché, al perseguimento degli obiettivi strategici. Oltre a questi criteri, rilevano però i criteri di diligenza e correttezza previsti nella disciplina delle obbligazioni e del mandato.
In ogni circostanza, la responsabilità del gestore ha natura contrattuale e potrà essere fatta valere, sulla base della disciplina prevista per la responsabilità dell’organo comune. Potrà anche farla valere nei confronti del terzo gestore, lo stesso organo comune, laddove però risulti investito dei poteri di rappresentanza processuale.
Per finire, un successivo emendamento alla legge 33/2009, ha stabilito (come già visto in precedenza), che al fondo patrimoniale istituito nell’ambito del contratto di rete, si applicano gli articoli 2614 e 2615 del codice civile, relativi alla disciplina del fondo consortile e alla responsabilità del consorzio e dei consorziati nei confronti dei terzi.
La coincidenza tra costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto di rete, avvicina la disciplina della rete a quella del modello societario, distaccandosi dal modello consortile dove si fa riferimento a “contributi”. Il riferimento alla disciplina societaria, comporta il sorgere di diversi interrogativi, in particolare relativi alla natura dei conferimenti.
Come nel modello societario, la natura del conferimento non sarà limitata al solo denaro, ma potrà consistere anche in beni e servizi, purché questi siano valutabili economicamente, secondo i criteri previsti dalle parti nel medesimo contratto di rete. La possibilità di conferire beni o servizi assoggetta il conferente all’obbligo di garanzia, per eventuali vizi di quanto conferito. A differenza del modello societario, non è chiaro il fine per cui i conferimenti debbano essere valutati. Questo viene solitamente ritrovato nella necessità di verificare la misura del conferimento affinché, venga poi assegnato allo stesso una congrua quota di partecipazione alla rete, in quanto non si riscontra alcuna correlazione con il potere decisionale, con il rischio economico dell’attività o con la partecipazione al risultato dell’attività economica. Questi ultimi elementi saranno distribuiti, sulla base di quanto stabilito nel contratto di rete a differenza, di quanto invece previsto nella regolamentazione societaria.
Ancora dubbia è invece la possibilità di apporti successivi, non qualificabili come conferimenti in fase di costituzione, che sono consentiti nel caso di consorzi e nelle associazioni, mentre in
ambito di rete non si specifica se, la fonte del fondo patrimoniale comune è da ritrovarsi solo ed esclusivamente nei conferimenti.
L’unica alternativa alla costituzione del fondo patrimoniale comune, è l’apporto di un patrimonio destinato ad uno specifico affare da parte di ciascun contraente. L’esercizio di questa possibilità, è tuttavia limitata alle reti costituite da sole società per azioni e secondo i limiti previsti dall’art. 2447-bis, che ne regola la disciplina. Il patrimonio apportato alla rete, non potrà quindi essere costituito “per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”.
A differenza del fondo patrimoniale comune, tutto ciò che compone il patrimonio destinato allo specifico affare resteranno di proprietà dei conferenti. Si avrà quindi una destinazione rivolta al soddisfacimento di interessi collettivi, ma la proprietà dei beni resterà individuale. Di conseguenza la rete che potrà così essere costituita sarà di natura contrattuale. Inoltre, l’art. 2447- quinques del codice civile stabilisce che, i creditori della società conferente non potranno rivalersi sui beni del patrimonio destinato. I creditori della rete, invece, potranno far valere i propri diritti solo ed esclusivamente, sui beni indicati nel patrimonio destinato allo specifico affare.
Dato che l’apporto del patrimonio destinato avviene in alternativa al conferimento, i contraenti non potranno estinguere quanto apportato permanendo all’interno della rete.
La natura mutualistica del contratto di rete, apre un’ampia riflessione sulla possibilità di distribuire utili o più in generale, sulle utilità che i partecipanti possono trarre dalla partecipazione alla rete. Tre sono i punti di vista che si analizzeranno di seguito in quanto ritenuti i più rilevanti in letteratura.
Il primo consiste nell’individuare l’utilità, nell’acquisizione di fattori maggiormente competitivi senza per questo sostenere un maggior costo.
Il secondo prevede lo sfruttamento della rete, come mezzo per la realizzazione di scambi, posti in essere sia collettivamente sia individualmente. L’utilità consiste nel godere di vantaggi economici rispetto alle condizioni previste dal mercato. Questi benefici potrebbero essere inizialmente imputati al fondo e successivamente distribuiti tra i partecipanti oppure, essere direttamente imputati al singolo, sulla base di quanto previsto nel contratto di rete.
Questa ipotesi si sposa con la disciplina già adottata nell’ambito del consorzio e delle ATI.
Infine, il terzo punto di vista si lega ad una vera e propria distribuzione di utili, relativi alla gestione dell’intero complesso e non relativi a singole operazioni. Parte della dottrina, esclude la
possibilità per il contratto di rete di distribuire utili, in relazione al disposto normativo previsto dall’art. 2609 del codice civile in materia di consorzio, il quale, esclude per il consorziato recedente diritti sulla propria quota di partecipazione. Sembra quindi, che il consorzio non possa prevedere la distribuzione di utili, vuoi per quanto stabilito dall’art. 2609, vuoi per la natura della destinazione del patrimonio, consistente nel soddisfare gli interessi patrimoniali dei partecipanti. Secondo il parere di un’altra parte della dottrina, non sembra rilevare alcuna incompatibilità, tra la distribuzione degli utili ed il potenziamento dei fattori competitivi, per questo è possibile prevedere l’integrazione del contenuto del contratto, in relazione al programma di rete e alla natura dell’attività.
2.7 Recesso, scioglimento ed effetti patrimoniali
Il legislatore nell’art. 3 comma 4-ter, non prevede alcuna causa di scioglimento del contratto di rete, lasciando libere le parti di definirle all’interno del contratto di rete, insieme alla durata e alla numerosità dei contraenti dello stesso.
Laddove si verifichi il recesso di un solo individuo, questo comporterà il venir meno del contratto se e solo se, la sua partecipazione è da ritenersi essenziale all’esecuzione del contratto di rete. Per contrastare il verificarsi di tale dinamica, il legislatore permette di limitare le ipotesi di recesso individuale.
Nel caso in cui si tratti di recesso anticipato, il vincolo contrattuale verrà sciolto solo in riferimento al soggetto che lo sta esercitando, mantenendo intatta l’efficacia del contratto di rete. In presenza del fondo patrimoniale comune, la prassi vuole che non sia prevista alcuna restituzione del conferimento iniziale, almeno fino allo scioglimento dell’intera rete; si prevede inoltre l’obbligo per il recedente, di portare a termine l’esecuzione delle prestazioni a suo carico, previste nel programma di rete.
Nel caso di scioglimento della rete, si applicheranno gli articoli 1113 e successivi del codice civile, i quali prevedono la possibilità per i contraenti di richiedere la divisione del fondo, richiesta inammissibile ai sensi dell’art. 2614 del codice civile, laddove avvenga nel corso della durata del contratto.
Affinché l’uscita di uno o più soggetti, non risulti problematica per l’attività della rete, è fondamentale che vengano dettagliatamente descritte nel contratto, le modalità atte a gestire sia i fenomeni di recesso anticipato sia le conseguenze che possono derivarne.
La normativa non prevede alcuna disposizione neppure riguardo all’esclusione, quindi allo stesso modo, è necessario che questa venga disciplinata nel testo contrattuale, con particolare attenzione alle cause e ai procedimenti da porre in essere.
È anche possibile parlare di esclusione “forzata”, laddove si verifichino situazioni di mancato conferimento o come sanzione all’inadempimento per le obbligazioni contrattuali.
2.8 I vantaggi del contratto di rete
Molteplici sono i vantaggi di cui le imprese possono godere utilizzando come strumento di aggregazione il contratto di rete. Questi possono essere studiati attraverso una divisione in tre dimensioni, quella strategica, quella operativa e quella finanziaria.
La dimensione strategica, mette in evidenza i vantaggi che le aziende, soprattutto PMI, traggono dal partecipare a processi di sviluppo e crescita strategica, di medio-lungo periodo. Questi percorsi di innovazione, permettono incrementare la capacità di accesso al mercato, in particolare per le reti a rilevanza esterna.
Si tratta di vantaggi che si sposano bene con la tendenza delle imprese italiane, soprattutto negli ultimi anni, volta a favorire una crescita di tipo qualitativo, attribuendo maggiore importanza alla qualità dell’offerta, rispetto alla crescita di tipo quantitativo. Tale orientamento è stato scelto sin dai tempi dei distretti industriali, ma soltanto con il contratto di rete si è riusciti a rendere l’interazione tra più soggetti, l’innovazione e l’orientamento globale un modello vincente in grado di incrementare la competitività.
La dimensione operativa, deve essere analizzata scomponendo il contratto di rete in orizzontale e verticale, comune ad entrambe le tipologie è l’incremento del potenziale commerciale che, tramite la condivisione di investimenti e risorse consente di competere anche in mercati esteri. Nel caso di contratto orizzontale, questo sarà sottoscritto da soggetti operanti nella medesima fase della catena produttiva, per cui la loro aggregazione consentirà di trarre dei vantaggi in termini di economie di scala, razionalizzazione dei costi, razionalizzazione dei lead time, nonché di mettere in luce punti di forza e di debolezza di ciascun contraente. Così si possono spuntare condizioni migliori nella fase di acquisto e distribuzione, potendo inoltre sviluppare attività comuni di ricerca e sviluppo.
Nel caso di contratto di tipo verticale, nei quali i contraenti appartengono a diverse fasi della filiera, l’obiettivo primordiale consiste nel ridurre la filiera. Questo tipo di contratto viene per lo più utilizzato dai fornitori, che solitamente hanno maggiori difficoltà di accesso al mercato.
La dimensione finanziaria, si riferisce principalmente a due aspetti:
In primis si fa riferimento al rapporto tra sistema finanziario e contratto di rete, quest’ultimo consente di migliorare la valutazione creditizia dei soggetti che lo hanno sottoscritto, rispetto alla valutazione della singola azienda. Questo permette un maggiore e migliore accesso nel sistema creditizio.
Inoltre tramite il contratto di rete è possibile partecipare a gare d’appalto, bandi e finanziamenti, appositamente istituiti per finanziare questo tipo di aggregazione, sia a livello nazionale che regionale.
Il secondo aspetto ha ad oggetto le agevolazioni fiscali previste dal legislatore con la legge n. 122/2010. In particolare è stato previsto un regime di sospensione degli utili, che vengono accantonati ad apposita riserva, purché entro l’esercizio successivo tali risorse siano utilizzate per gli investimenti necessari all’esecuzione del programma di rete.
Le condizioni per poter godere di questa agevolazione sono quindi, la presenza di un fondo patrimoniale comune, l’accantonamento a riserva di una quota di utili che non superi il milione di euro, l’utilizzo delle somme accantonate per la realizzazione degli investimenti del programma di rete e che quest’ultimo sia stato validato dagli organismi preposti (tali organismi sono stati individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel decreto del 25 febbraio 2011; questi dovranno accertare la correttezza dei contratti e dovranno poi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi agli enti oggetto di verifica; sarà la stessa Agenzia delle Entrate a pubblicare successivamente, l’elenco dei soggetti ai quali è stato autorizzato il programma di rete. L’asseverazione, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio degli organismi abilitati che successivamente, dovranno comunicare l’avvenuta asseverazione sempre all’Agenzia delle Entrate. L’asseverazione potrà essere affidata a: Organismi di diritto privato, purché siano diretta espressione dell’associazionismo imprenditoriale; Organismi pubblici individuati dal decreto.
L’intero procedimento di asseverazione è, in maniera dettagliata, trattato nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011) ed infine, l’indicazione in nota integrativa di tale riserva, in una apposita voce distinta dalle altre riserve. È bene precisare che le reti-soggetto sono escluse da tale agevolazione, in osservanza alla decisione della Commissione Europea, la quale ha giudicato che tale previsione non costituisce aiuto di Stato, in quanto la rete di impresa non avrà personalità giuridica autonoma. La sospensione d’imposta perdurerà anche dopo il completamento del programma di rete, fin quando la riserva di patrimonio fin quando la riserva di patrimonio netto verrà utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite.
Le società per azioni trarranno dalla sospensione d’imposta una seconda agevolazione, in quanto accantonando una quota di utili ad apposita riserva, potranno derogare il principio che definisce
l’universalità della responsabilità patrimoniale (Art. 2740 c.c.: Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.), quella parte di patrimonio non potrà più essere aggredita dai creditori della società, tranne dai creditori sorti in relazione alla realizzazione dello specifico affare.
Tale regime di sospensione era prima previsto, per tutti gli accantonamenti anteriori al 31 dicembre 2012; visto il grande successo, con il documento di Economia e Finanza 2014, è stato rifinanziato e integrato il fondo, che da 48 milioni è stato portato a 200 milioni.
Ulteriori vantaggi possono essere individuati, guardando alle agevolazioni proprie dei distretti industriali, che possono essere estese anche al contratto di rete. Si tratta di agevolazioni amministrative, intese come vantaggi nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell’erogazione di contributi; agevolazioni finanziarie, inteso come miglior accesso al credito e maggiore garanzia nei confronti dei creditori/finanziatori; agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo, realizzate con la costituzione dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, la quale ha il compito di incentivare lo sviluppo di brevetti, tramite la stipula di convenzioni e contratti aventi la medesima finalità.
La legge n. 134/2012 ha previsto ulteriori incentivi, in particolare si fa riferimento al settore turistico, per il quale è previsto lo stanziamento di contributi a fondo perduto per la realizzazione di reti di imprese, per un totale di 8 milioni di euro.
Infine, un vantaggio per le reti di imprese può essere individuato nel Fondo Italiano di investimento, cioè un fondo chiuso di private equity a sponsorship pubblica, istituito con l’intento di sostenere la patrimonializzazione delle imprese tramite l’aggregazione, per la realizzazione di progetti comuni, mediante l’ausilio di risorse finanziarie e manageriali del fondo stesso. Il fine che ha portato alla costituzione di tale fondo, è rintracciabile nella volontà di incrementare nel medio termine la numerosità di imprese di medie dimensioni, caratterizzate dalla flessibilità e dai processi di innovazione delle tipiche PMI italiane ma, con una struttura capace di competere anche nei mercati internazionali.
L’attività del fondo consiste allora nel mettere a disposizione delle aziende, durante il periodo di partecipazione al capitale delle imprese, tutti gli strumenti finanziari necessari, nonché curare la pianificazione strategica e manageriale. Come garanzia nei confronti dell’impresa e al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel migliore dei modi, il fondo sarà presente nel Consiglio di Amministrazione e nei vari organi di governo, con dei propri rappresentanti.
Non appena tutti gli obiettivi saranno raggiunti, si provvederà alla dismissione delle partecipazioni del fondo, in maniera graduale e mediante il canale più favorevole.
2.9 Aspetti critici del contratto di rete
Nel primo capitolo, abbiamo messo in evidenza quelli che sono i fattori che possono portare al fallimento di una aggregazione di imprese, che possiamo qui velocemente riassumere in tre elementi: 1) limitato controllo che il contraente ha sulla propria sfera economica (il controllo è una caratteristica peculiare dell’imprenditore italiano, il quale cerca di accentrare presso di sé tutti i poteri), influenzata dalle dinamiche della rete. Questo scarso controllo corrisponde anche all’incertezza dei risultati dell’attività della rete, derivanti per lo più dall’orientamento delle relazioni interne piuttosto che dal contributo del singolo partecipante; 2) la condivisione delle risorse, soprattutto se di successo, pone ciascun retista di fronte ad un trade-off, tra la condivisione e protezione delle conoscenze/competenze, facendo emergere i conflitti di interesse tra singolo partecipante e interesse collettivo della rete, al quale si legano i comportamenti opportunistici che ne possono scaturire; 3) la governance deve essere in grado di esercitare un indirizzo ottimale dell’attività di rete;
Possiamo adesso vedere come il contratto di rete permette di superare o quanto meno affrontare gli stessi. 1) Il contratto di rete consente di superare l’incertezza del risultato, convogliando l’operato di ciascun soggetto verso un unico obiettivo, determinato specificamente nel programma di rete; 2) il contratto di rete consente di stabilizzare i rapporti tra i vari partecipanti, inoltre prevedendo opportuni meccanismi di assegnazione dei risultati, si incentivano i soggetti partecipanti alla rete ad immettere nel sistema le proprie conoscenze. È opportuno puntualizzare che soprattutto nella prima fase dell’aggregazione, la governance svolge il ruolo fondamentale nell’incentivare una conoscenza reciproca tra i partecipanti, al fine di stabilizzare le relazioni tramite l’elemento fiduciario; 3) il contratto di rete favorisce la costituzione di una governance capace di coordinare l’attività di rete, questo per merito dell’ampia libertà lasciata all’autonomia privata nel definire moltissimi aspetti del contratto.
Rilevante è la difficoltà nell’interpretazione della disciplina, dalla quale scaturisce il difficile coordinamento delle attività. La difficile interpretazione, deriva dall’ampia autonomia che il legislatore ha lasciato ai contraenti nell’ambito del coordinamento e della governance. Ciò in molti casi si è rivelato come un ostacolo all’adozione del contratto di rete. Tale limite si riversa anche nei rapporti con i terzi, i quali risentono di questa incertezza e non hanno alcuno schema giuridico di riferimento.
Da queste riflessioni, possiamo desumere come sia l’eccessiva rigidità, che l’eccessiva flessibilità, possono comportare il fallimento del processo di aggregazione. È necessario trovare il giusto equilibrio tra autonomia dei singoli individui e controllo della loro attività, tra condivisione delle risorse e segretezza delle stesse. È opportuno lasciare il giusto margine di indipendenza ma allo stesso tempo, raggiungere il livello di integrazione e interdipendenza necessario al raggiungimento degli obiettivi della rete.
2.10 Conclusioni
Con la disciplina del contratto di rete, il legislatore ha consentito la formalizzazione di numerose reti di imprese, mettendo in risalto l’importanza di tale strumento sotto il profilo strategico e competitivo, ed incentivando l’adozione di tale strumento.
Il contratto di rete, consente ad imprese localizzate anche in territori geograficamente distanti, di aggregarsi, senza sacrificare la propria autonomia, per il perseguimento di obiettivi comuni, condividere conoscenze e competenze, realizzare processi di ricerca e sviluppo ed ampliare il mercato di riferimento.
La formazione di reti di imprese, consente di migliorare le performance economiche e migliorare di conseguenza il merito creditizio, rispetto alle imprese che operano in maniera indipendente.
Il contratto di rete è dunque una possibile soluzione al problema dimensionale delle imprese italiane, in quanto circa il 95% delle imprese attive nel nostro paese è rappresentato da microimprese. La crescita dimensionale avverrà, come già prima specificato, in maniera graduale, partendo da una aggregazione informale, passando per la pianificazione, fino a giungere alla stipula del contratto di rete, formalizzando la collaborazione. Nel momento in cui l’impresa leader sarà consapevole della rilevanza dell’importanza rivestita dalle altre imprese, tenderà ad acquisirne il controllo e trasformare così la rete in gruppo.
aggiornato a ottobre 2015
TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con:
• modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto)
• successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 e con la relativa Legge di conversione n. 221/2012 (in rosso)
DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. Art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese
[...]
Comma 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.11 Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) 12
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto
La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l’art.
2 commi 4 ter e ss. del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di L.n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.
1 La frase è stata inserita in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L.n.221/2012 2 Numero 1) soppresso in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), conv. con L.n.221/2012
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
11 La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009
n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di L.n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.
La frase è stata inserita in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L.n.221/2012.
12 Numero 1) soppresso in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), conv. con L.n.221/2012.
norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, e deve indicare13
:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto14 L'organo comune agisce
ivi
.in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggett tà giuridica e, in assenza
della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
13 Si vedano il Decreto del Ministero della Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete e il Decreto direttoriale del Mise 7 gennaio 2015 “Iscrizione al registro delle imprese- Contratti di rete”, alle pagg 13-14 del presente documento.
14 Tutto l’articolato dalle parole “Se il contratto prevede l’istituzione del fondo...” è stato inserito con L. n. 134/2012 (legge di conversione, con modifiche, di D.L.n.83/2012).
prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;15
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella
sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica16 Per acquistare la soggettività
pubbli
.giuridica il contratto deve essere stipulato per atto co o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8217
.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
15 L’intero periodo è stato modificato in forza dell’art. 36 comma 4 D.L.n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L. 221/2012.
16 L’articolato dalle parole “Le modifiche al contratto di rete...” è stato inserito con L. n.134/2012 (conversione con modifiche di D.L.n.83/2012).
17 La frase è stata inserita in forza della L. n. 221/2012 (legge di conversione, con modifiche, del D.L.n.179/2012).
IL CONTRATTO DI RETE ED I CONTRATTI PUBBLICI:
In virtù della legge n.221/2012 (legge di conversione del D.L.n.179/2012) il testo degli artt.
34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) viene così modificato:
5-bis. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportare le seguenti modificazioni: all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
’’e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37’’;
all’articolo 37, dopo il comma15; è inserito il seguente:
’’15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).’’
Per le modalità operative di partecipazione si veda la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
IL CONTRATTO DI RETE ED I RAPPORTI DI LAVORO:
In forza della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di conversione con modifiche del D.L. n.
76/2013, l'art. 30 del D. Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi") è così modificato: Art. 30 Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
4-ter18 Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un
. contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
18 Comma inserito ex art.7 comma 2 lettera 0a) D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013
IL CONTRATTO DI RETE PER LE IMPRESE AGRICOLE:
• Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che "Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 0000, x. 000"
Xx forza del testo coordinato disposto del Decreto Legge n.179/2012 e della Legge n.221/2012 si stabilisce che:
• 2-bis. È istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato
• 2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.
33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis
• Il Decreto Legge n. 179/2012 all’art. 36 comma 5, come modificato con Legge n. 221/2012, prevede:
“Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.”
• Il Decreto Legge n. 76/2003, conv. con L. n.99/2013, all'art. 9 comma 11 prevede:
All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
• "3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
• 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono
imprese agricole.
• 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3- bis.
• 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter."
• Il Decreto Legge n. 91/2014 (conv. con L. n. 116/2014) prevede:
• All’art. 1 bis (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete
• All’ all’art.3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy)
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
,
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interni.
• all’art.6-bis - (Disposizioni per i contratti di rete)
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, e' inserito il seguente:
• «361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
19 Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015 n. 48 del Decreto MIPAAF 13 gennaio 2015, Concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, rocessi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, nell'ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”: il testo del decreto è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxXxxxxxxxxXxxx/xxxxxxxxxx?xxxx.xxxxXxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx0000-00- 27&atto.codiceRedazionale=15A01473&elenco30giorni=false
Con Circolare dell’8 ottobre 2015 prot.n.67340 il MIPAAF ha fornito le indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda per l’attribuzione del credito d’imposta per la creazione di nuove reti d’imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all’art.4 comma1 Decr.Min. 13/1/2015 n.272.
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».
1. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e
nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.
Riferimenti normativi: La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
IL CONTRATTO DI RETE E L’AGEVOLAZIONE FISCALE20
:
DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 n.78 (convertito con L.n.122/2010)
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica).
Art. 42 (Reti di imprese) [ ]
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete21.
L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione
del reddito d'impresa non può, comunque., superare il limite di euro 1.000.000. Gli
utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete22
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per
20 L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E del 18 giugno 2013, ha stabilito che la rete dotata di soggettività giuridica è obbligata agli adempimenti fiscali tipici di una società ordinaria e non beneficia degli sgravi fiscali ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 (convertito con L.n.122/2010).
21 L’agevolazione si è esaurita nel 2012 e non è quindi attualmente fruibile, salvo un eventuale successivo provvedimento legislativo.
22 In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 25 febbraio 2011.
ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2- quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto
dal comma 2-quinquies23
.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
23 In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda, per la trasmissione dei dati relativi all’osservazione del programma comune di rete, il Provv. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 e, per l’approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese (mod. RETI), l’altro Provv Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 pubblicati sul sito dell’Agenzia.
IL CONTRATTO DI RETE PER RICERCA E INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE:
DECRETO 8 marzo 2013 del MISE di concerto con il MEF (Gazz. Uff. 16 maggio 2013, n.
113)
Disposizioni per l’individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità
massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 8324
«M
,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante isure
urgenti per la crescita del Paese»
Art. 11. Internazionalizzazione delle imprese
Comma 2. Gli interventi del Fondo di cui al comma 1 sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all’art. 15 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso bandi o direttive nell’ambito dei quali sono attribuite specifiche priorità ai programmi:
a) realizzati congiuntamente da più imprese tramite il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione [...]
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Gazz. Uff. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl.
Ordinario n. 87)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
Art.1
Comma 48 lett. b) (Istituzione di una Sezione speciale di garanzia per progetti di Ricerca e Innovazione)25 [...]
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e
intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
24 L’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 prevede che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”).In particolare il comma 3 dell’art. 23 del decreto legge in parola stabilisce che per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo .
25 La disposizione non risulta di fatto applicabile mancando il Decreto ministeriale di attuazione.
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo- quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;”
Comma 54 (Misure per favorire la crescita dei confidi, tra cui quelli che stipulano contratti di rete)26
“Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.”
Comma 324 (Beneficio su utilizzo di gas ed energia a fini industriali anche per le reti d'imprese)27
Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente
26 La disposizione non risulta di fatto applicabile mancando il Decreto ministeriale di attuazione.
27 La disposizione non risulta di fatto applicabile mancando il Decreto ministeriale di attuazione.
unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.
DISPOSIZIONI SULLA TRASMISSIONE ON LINE DEL CONTRATTO DI RETE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO MINISTERIALE 10 APRILE 2014
N.122, DI CONCERTO CON IL MEF E IL MISE
Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2014, n. 196.)
Art. 1. Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese
1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è redatto in conformità al modello standard riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito
«xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx» ed è sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.
3. In alternativa rispetto alle modalità previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4.
Art. 2. Pubblicità
1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, nonché sul sito
«xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A - (art. 1 comma 1)
[Modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese]
DECRETO DIRETTORIALE 7 GENNAIO 2015 - Iscrizione al Registro delle imprese.
Contratti di rete
Approva le specifiche tecniche per l'iscrizione al Registro delle imprese dei contratti di rete sottoscritti con firma digitale senza assistenza del notaio.
Art. 1.
1. Sono approvate le specifiche tecniche relative al modello standard per la
trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese riportate nell’allegato A al presente decreto.
2. La trasmissione per via telematica o la presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto è possibile dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito di questa Amministrazione e sul sito
«xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx».
Si veda anche circolare MISE 3676/c 8 gennaio 2015 Prot. 001189 secondo cui per la registrazione fiscale al momento i contratti di rete dovranno essere registrati presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate dall'Agenzia medesima.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (S.O.) Art. 1 comma 6 (sostegno alle reti innovative)
All’’art.1 del D.Lgs. 147/2013 sono state apportate delle modificazioni ai commi 56 e 57, da cui risulta il seguente testo (le modifiche introdotte sono evidenziate in rosso):
56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di imprese aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive.
57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale»
Art. 1 comma 35 (abolizione del credito d’imposta per le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione previsto dall’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)
<<L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. - (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre2015.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: [...]>> Art. 1 comma 247 (reti d’impresa e autotrasporto)
Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sono apportate le seguenti modificazioni, in forza delle quali:
<<a) all'articolo 2, comma 1, lett. b sono aggiunte, in fine le seguenti parole (modifiche in rosso):
“b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale dellepersone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»”;
ULTERIORI MISURE DI NATURA NON LEGISLATIVA DI SOSTEGNO AL CREDITO
PER LE RETI:
CONVENZIONE CASSA DEPOSITO E PRESTITI E ABI 5 AGOSTO 2014 INTEGRATA DALL’ADDENDUM 10 DICEMBRE 2014 CHE MODIFICA IL PLAFOND RETI PMI
Caxxx Xxxxxxxx x Prestiti e ABI, in data 10 dicembre 2014, hanno sottoscritto un addendum alla Convenzione “Piattaforma Imprese” siglata il 5 agosto 2014 che modifica la misura del “Plafond Reti PMI”, istituita dalla stessa CDP (comunicato stampa).
Secondo la nuova convenzione CDP e ABI, il plafond ora può ora essere utilizzato dalle banche per concedere finanziamenti agli investimenti delle PMI che sottoscrivono un contratto di rete anche qualora gli stessi finanziamenti non siano connessi alla realizzazione del programma di rete.
Si tratta di un'importante novità che permetterà una maggiore libertà nell'utilizzo delle risorse da parte delle imprese in rete per finanziare le proprie attività.
Si ricorda che il Plafond - destinato a sostenere gli investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, delle imprese appartenenti a reti ovvero a soddisfarne le esigenze di incremento del capitale circolante - è dotato di 500 milioni di euro, messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti a condizioni di particolare favore a seguito dell’accordo raggiunto a maggio 2014 per il sostegno alle PMI.
L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito di Cdp.
Testo della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014, coordinato con le modifiche introdotte dall’addendum 10 dicembre 2014: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/ public/documents/ace_docum enti/013129.pdf
3. La rete nell’agroalimentare: il caso Rete Qualità Toscana
3.1 Il settore agroalimentare italiano
Il settore agroalimentare italiano rappresenta uno dei pilastri dell’economia nazionale. Questo concorre alla formazione del PIL per 13,4% (anno 2013) per un valore complessivo di circa
208 miliardi di euro, registrando una variazione positiva dello 0,3% rispetto al 2012, percentuale che raddoppia tenendo in considerazione i nuovi parametri comunitari per il calcolo del PIL italiano. Questi ultimi prendono in considerazione anche le attività emergenti nel settore agricolo, a titolo esemplificativo possiamo individuare gli agri-asili, i corsi di cucina in campagna, le vendite dirette nei mercati agricoli, ecc.
Sempre nel 2013, il fatturato generato dal consumo ammontava a circa 13 miliardi, tenendo in considerazione solamente i prodotti IGP (indicazione d’origine protetta), i prodotti DOP (denominazione d’origine protetta) e le due STG (specialità tradizionali garantite).
Secondo gli ultimi studi, effettuati sull’ultimo trimestre 2015, la crescita economica a livello globale non ha rispettato le previsioni dei più autorevoli organismi internazionali. La crescita globale si è attesta nel 2015 al 3% e sembra essere uguale l’aspettativa per il 2016, mentre nel 2017 la crescita dovrebbe attestarsi intorno al 3,3%. Tale andamento viene confermato anche per il PIL italiano, la cui crescita si è quantificata all’1%, rispetto all’1,4 % atteso.
Positive sono le previsioni per il 2016, dettate da un dato occupazionale confortante. La disoccupazione è infatti diminuita dell’8,1% e con questa, è diminuita anche l’inattività per un lieve 0,1 %. In definitiva, l’occupazione è cresciuta rispetto al 2014, per un totale di 109 mila persone occupate.
Questo quadro ha provocato un aumento dei consumi, determinando così un aumento della domanda interna, al quale si affianca un più 3,7% della domanda estera.
Di questo andamento, ne approfitta il settore industriale, che rispetto al 2014 ha segnato l’1% in più.
Le difficoltà relative alla crescita economica, possono anche essere evidenziate dagli indici dei prezzi al consumo, piuttosto stabili rispetto agli ultimi due anni. Questo andamento deflattivo, si evidenzia maggiormente prestando attenzione alle singole commodity, come il petrolio o le commodity alimentari. Per queste ultime, è utile rilevare il Food price index della FAO, cioè la sintesi dei prezzi medi agricoli mondiali di 5 comparti guida, quali cereali, carni, lattiero-
caseari, zucchero e oli vegetali. Questo nell’ultimo trimestre del 2015, segna un meno 2%, mentre su base nazionale l’impatto negativo è pari al 18%.
Tabella 1
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao.
Il settore agroalimentare italiano però si distingue sfruttando l’Esposizione Universale di Milano, vetrina mondiale del food & beverage Made in Italy, ed è anche l’anno in cui si incrementa la produzione del settore primario e la domanda finale, specie quella estera.
Nel 2015 il fatturato complessivo ammonta invece a 134 miliardi, di cui 37 derivano dalle esportazioni, a fronte dei 34 miliardi del 2014 (maggiormente interessati sono i mercati asiatici, il mercato statunitense e canadese, nei quali un forte impulso è stato fornito dal deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro). Ciò evidenzia l’importanza rivestita dal settore, soprattutto nel mercato globale, ricoprendo circa il 66% del totale delle esportazioni italiane. L’esportazione di prodotti agroalimentari ha segnato un più 7,3%, un andamento migliore rispetto al trend di esportazioni complessivo.
Figura 6
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat
Un vero e proprio punto di forza, nel quale un ruolo fondamentale è rivestito dall’agricoltura biologica.
L’Italia è la quarta nazione in Europa per produzioni biologiche e la settima al mondo. A fine 2013, erano già 52mila gli agricoltori che si dedicavano al biologico con una domanda in crescita repentina, che solo in quell’anno segnò un più 17%. Nel 2014 si raggiunse un fatturato pari a 20 miliardi di euro, in netta controtendenza al calo generale dei consumi alimentari, tenendo conto anche delle vendite a chilometri zero, che secondo Coldiretti hanno contribuito per circa 3 miliardi di euro. L’attenzione dedicata al comparto biologico, mette in luce l’importanza attribuita al territorio e all’ambiente, da parte sia dei produttori che dei consumatori. Notevoli sono gli sviluppi in agricoltura in termini di energie rinnovabili, sviluppo di metodi e tecnologie finalizzati alla riduzione di consumi di energia ed acqua e recupero di scarti e rifiuti.
Il settore agroalimentare italiano, riveste quindi un ruolo da protagonista nel contesto europeo, detenendo il 13% della produzione complessiva e garantendo l’occupazione del 10% della forza lavoro necessaria complessivamente nel settore.
L’andamento positivo del settore agroalimentare viene confermato dalle stime del reddito agricolo per addetto, ad opera dell’istituto centrale di statistica europeo. L’immagine seguente, evidenzia come nel 2015, l’indicatore A segni per l’Italia un valore di 144,8, maggiore rispetto alla media europea, pari a 108. Si attesta pertanto un aumento di 8,7 punti percentuali rispetto
al valore quantificato nel 2014 (133,2). L’elemento che influenza maggiormente questo indicatore è il reddito agricolo reale, che in Italia, nel 2015, è cresciuto di 9,4 punti percentuali.
Figura 7
Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere
Positivo è il trend occupazionale nel settore agroalimentare, grazie anche all’impulso favorevole apportato da EXPO 2015. Sempre maggiori sono gli under 35 che decidono di dedicarsi al settore, con particolare attenzione alle nuove forme di attività. Preoccupante è invece il tasso di nati-mortalità delle imprese agricole. Nel 2014 ad esempio, si sono perse ben 19035 imprese a fronte delle nuove 630 unità. Daxx xreoccupanti che se confrontati con il 2013 evidenziano segnali di ripresa. Nell’ultimo trimestre del 2015, il calo delle aziende ammonta allo 0,2%, ossia ben 1854 unità, mentre in termini annuali, sono 7355 le aziende agroalimentari, in meno rispetto al 2014. Nonostante i numeri dello scorso anno risultino essere negativi, il 2015 segna un miglioramento, anche rispetto al 2013, dove le aziende perse ammontarono a 32798 (il peggiore degli ultimi sei anni).
Figura 8
Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere
Altra riflessione interessante ha ad oggetto la struttura giuridica delle aziende. Nel 2015, si è mantenuta la propensione a forme aziendali diverse dalla ditta individuale, aumentando così l’incidenza di forme aggregate quali le società di persone, di capitali e altre forme (nelle quali troviamo anche il contratto di rete).
Figura 9
Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere
Rilevante è infine l’andamento del credito nel settore agricolo, punto cardine di molte politiche economiche. Dopo il credit crunch successivo alla crisi finanziaria, nel 2014 si è accertato un aumento dell’1,2% degli impieghi bancari in favore delle imprese agricole, rispetto ad una situazione che rimane ancora critica per il resto delle imprese (che segna, sulla base degli ultimi studi condotti dalla Banca d’Italia, un livello inferiore di prestiti bancari dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2014).
Figura 10
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Banca d’Italia
In relazione al credito, il 13 gennaio 2016, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha reso noto il raggiungimento di un protocollo di intesa per agevolare l’accesso al credito per le imprese agricole, tra il Ministro Xxxxxxxx Xxxxxxx x banca Inxxxx Xxxxxxxx. Il protocollo prevede: lo stanziamento di plafond di 6 miliardi di euro suddivisi in tre anni per il finanziamento di investimenti effettuati da imprese e/o filiere produttive agroalimentari; il potenziamento degli strumenti di garanzia; nonché, il supporto finanziario e consulenziale alle imprese agricole.
L’agroalimentare è rappresentativo di tutte le caratteristiche tipiche delle imprese italiane. Al suo interno, è possibile notare pochi casi di grandi aziende, una massiccia presenza di piccole e medie imprese ed un elevato grado di concentrazione nella fase distributiva. Le ridotte dimensioni aziendali e la rinuncia da parte delle stesse aziende ad intraprendere percorsi di