Bando per l’assegnazione dei benefici a concorso e per l’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario
Bando per l’assegnazione dei benefici a concorso e per l’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario
su fondi di Regione Lombardia e dell’Unione Europea - Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università”
Anno accademico 2022/2023
PARTE 1 – Assegnazione delle borse di studio
Il presente concorso è bandito sulla base della Delibera regionale n. XI/6633 del 4 luglio 2022, in conformità alle disposizioni fissate dal DM 1320/21 e dalla relativa circolare ministeriale n. 13676/2022, alla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3 e sulla base del protocollo sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR in data 19 luglio 2010. Fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all’articolo 7, comma 7 del d.lgs. 68/2012, per quanto non diversamente previsto, trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
Il concorso per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2022/2023 presso l’Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC.
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima immatricolazione;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima immatricolazione;
d) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero.
1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
L’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC determina, sulla base dello stanziamento preventivo come da Delibera XI/6633 del 4 luglio 2022 della Giunta della Regione Lombardia, il numero complessivo delle borse di studio a concorso e la relativa ripartizione tra studenti iscritti per la prima volta al primo anno e studenti iscritti ad anni successivi, di tutti i corsi di studio previsti dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, artt. 3 e 15. Il numero iniziale delle borse, che sarà ripartito in modo proporzionale per ciascuna Scuola universitaria in base al rispettivo numero degli idonei, sarà il seguente:
a) numero 16 per gli iscritti per la prima volta a un regolare corso di laurea e di laurea magistrale, di cui 9 per gli iscritti alla laurea magistrale;
b) numero 36 per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
c) stanziamento minimo per integrazioni per la mobilità internazionale pari a 10.000,00 euro da usare secondo le modalità e gli importi previsti al punto “Mobilità internazionale”.
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente, nonché agli stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca anche nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi europei del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziamento Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università”.
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:
1. per la prima volta a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
2. a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
3. a un regolare anno di corso di laurea o di diploma istituito precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
4. al primo anno fuori corso o ripetente, terminato il corso regolare di studio per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
5. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449).
Gli studenti, nell’anno accademico 2022/2023, non devono:
• essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l’a.a. 2022/2023;
• beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’a.a. 2022/2023:
• rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
• effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato ovvero si iscrivano con abbreviazione del corso (iscrizione con abbreviazione di carriera);
• sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
• effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
• sono iscritti ad un’Università straniera e frequentano corsi attivati dall’Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC nell’ambito di accordi di scambio;
• provengono da Università straniera e partecipano in LIUC ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma dall’Università partner.
Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.
3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
a) Requisiti di merito
Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere iscritti per l’anno accademico 2022/2023 all’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC alla data del 30 settembre 2022, perfezionare eventuali trasferimenti entro il 20 novembre 2022, ed essere in possesso dei requisiti di merito di seguito specificati, proseguendo nella sperimentazione attuata da Regione Lombardia in precedenza con riferimento ai criteri di accesso alla borsa di studio al primo anno di corso.
• Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale in Economia e Ingegneria si richiede: voto di maturità non inferiore a 70/100, oltre al superamento del test d’ingresso quando previsto (gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR come da nota MIUR del 4/6/2007).
• Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello in Economia e Ingegneria si richiede: conseguimento di una laurea di primo livello che consenta l’ammissibilità diretta ai corsi suddetti senza carenze. Coloro che provengono da altri Atenei e pur intendendo iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale non sono ancora in possesso della laurea di primo livello, devono aver ricevuto da parte della Segreteria studenti della LIUC la comunicazione di ammissione al corso di laurea prescelto, aver conseguito almeno 150 crediti entro il 10 agosto 2022 e risultare iscritti versando la 1^ rata della retta universitaria entro il 30 settembre 2022. Gli studenti iscritti ma che non avranno conseguito ancora il titolo di laurea di primo livello alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, saranno inseriti nella graduatoria stessa con riserva, in attesa del conseguimento della laurea che, ai fini del presente Xxxxx, dovrà avvenire entro e non oltre dicembre 2022. Gli ammessi con riserva potranno ricevere la borsa di studio solo in caso di nuove assegnazioni di fondi regionali per borse di studio.
Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509
• Per gli iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2022, il numero di crediti formativi universitari (CFU) specificato nella seguente tabella:
Corsi di studio ad accesso programmato | Anno di corso riferito all’a.a. 2022/2023 | ||||
2° | 3° | 4° | 5° | Ultimo semestre | |
Laurea triennale Economia e Ingegneria | 35 | 00 | xx | xx | 000 |
Laurea magistrale a ciclo unico - Giurisprudenza | == | == | == | 210 | +60 (*) |
Laurea magistrale (**) - Economia e Ingegneria | 38 | == | == | == | 90 |
(*) Rispetto all’ultimo anno di corso (**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione. Per gli studenti pre-immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale e non ancora laureati di 1°livello occorre aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi effettivi (escluso uso bonus) entro il 10 agosto 2022. | |||||
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione. |
In attuazione dell’art.6, comma 8, del DPCM 9/4/2001 i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.
Le Università possono avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini, svolte in base all’organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2022, purché l’esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2022.
Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie, gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, ad eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
⮚ 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno (triennale o magistrale);
⮚ 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
⮚ 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi al terzo nei corsi di laurea a ciclo unico.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre, il bonus maturato dallo studente risultato idoneo alle borse di studio regionali negli anni di iscrizione del corso di laurea di primo livello e non fruito dallo stesso, può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
Gli studenti provenienti da altri Atenei italiani iscritti ad un corso di laurea magistrale della LIUC che intendono utilizzare il bonus per il 2° anno devono dimostrare, tramite certificazione idonea dell’Ente per il diritto allo studio di provenienza, di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita commissione anche sentendo il docente delegato all’integrazione degli studenti disabili.
• Corsi di dottorato di ricerca
Essere ammesso al corso
Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449)
b) Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152” e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 13676 dell’11 maggio 2022.
Indicatori di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e di situazione economica equivalente (ISEE)
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso con riferimento al nucleo familiare in base all’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario rilasciata nel corso del 2022:
• di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da sezione I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell’Attestazione per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario) non superiore a € 52.902,43
• un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario) non superiore a € 24.335,11.
Nei soli casi previsti dalla normativa, ai sensi dell’articolo 9 del DPCM 159/2013, potrà essere presentato l’ISEE corrente in corso di validità assieme all’ISEE ordinario valido. L’ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.
Ai sensi dell’art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 28 gennaio 2019, n.4 (art.11, comma 2), convertito dalla L.28 marzo 2019, n. 26.
Sulla base della DSU presentata, l’Ufficio per il Diritto allo studio potrà richiedere in visione i documenti originali da cui sono stati ricavati i dati autocertificati, pena l’esclusione dal concorso stesso.
Studente autonomo
Ai fini del presente Bando, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e in un’unità abitativa non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- disponga di redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a euro 9.000,00 annui.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto anche della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine e lo studente dovrà esibire l’attestazione ISEE propria assieme a quella del nucleo dei propri genitori.
Lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso documentabile nel Comune ove ha sede il corso frequentato.
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero (ISEEU PARIFICATO)
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39), e dal
D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art.46, comma 5). Gli studenti che intendono partecipare al bando dovranno far calcolare l’Iseeu parificato rivolgendosi al Centro di assistenza fiscale convenzionato (CAF Cisl), compilando il form disponibile al link xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/0000000000 oppure scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxxxx.xx
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati nell’elenco - allegato A) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. Lo studente è inoltre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in relazione alla fascia corrispondente all’I.S.E.E. universitario del nucleo familiare, specificata nella seguente tabella:
FASCIA | VALORE ISEE UNIVERSITARIO | |
1ª Fascia | da € 0,00 | ad € 12.167,56 |
2ª Fascia | da € 12.167,57 | ad € 16.223,41 |
3ª Fascia | da € 16.223,42 | ad € 24.335,11 |
Provenienza geografica
Studente in sede: residente nel comune di Castellanza ove hanno sede i corsi di studio frequentati o nei comuni limitrofi di Busto Arsizio, Olgiate Olona, Legnano, Marnate, Rescaldina.
Studente pendolare: residente in comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati e da quelli limitrofi ma che, comunque, consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati.
Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, in Castellanza o nei comuni limitrofi, utilizzando la Residenza Xxxxx Xxxxxx, altre strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per una durata non inferiore a 10 mesi nel periodo compreso da settembre 2022 ad agosto 2023.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato a Castellanza o in un Comune limitrofo (fatti salvi i periodi per scambi di mobilità all’estero o per stage curriculari che danno luogo a riconoscimento di crediti).
Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 10 novembre 2022, ai fini dell’inserimento nella graduatoria definitiva; in assenza di tale documentazione lo studente sarà considerato pendolare.
Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto un contratto d’affitto di durata pluriennale ancora in essere e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.
L’ammontare delle borse, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:
Studenti in sede
€ 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.127,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
€ 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
€ 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.
Studenti pendolari
€ 3.427,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
€ 2.887,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.599,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
€ 2.121,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.833,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.
Studenti fuori sede
a) ospiti presso la Residenza Universitaria Xxxxx Xxxxxx e percettori di borsa di studio in prima assegnazione:
l’importo delle borse di studio è così determinato con riferimento all’intero anno:
€ 3.967,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.082,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
€ 3.043,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 6.158,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
€ 1.914,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.029,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:
€ 6.370,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.082,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
€ 5.446,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 6.158,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
€ 4.317,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.029,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.
Per l’a.a. 2022/2023 la trattenuta sulla borsa di studio per il servizio ristorazione è pari a € 712,00 mentre quella per il servizio abitativo presso la Residenza Pomini è pari a € 2.403,00.
Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di immatricolazione.
L’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC determina le modalità per l’utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l’idoneità al beneficio stesso. Il servizio ristorazione viene effettuato presso la mensa dell’Ateneo, da lunedì a venerdì, a partire da gennaio 2023 con esclusione del mese di agosto e dei periodi di chiusura per ferie e per festività, secondo le seguenti modalità: gli iscritti ad anni successivi al primo, idonei beneficiari e non di borsa di studio in prima assegnazione per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, possono usufruire gratuitamente di un pasto giornaliero da gennaio a dicembre 2023, salvo conseguimento della laurea, presso la mensa dell’Università (nei periodi di scarsa affluenza il servizio ristorazione potrà essere effettuato anche presso il bar dei Gelsi). In alternativa al pasto gratuito giornaliero gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono richiedere nella domanda di borsa di studio l’erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sulla borsa di studio che verrà effettuata se risulteranno beneficiari a novembre; tali studenti non vengono pertanto inseriti nell’elenco mensa dell’ateneo per la fruizione del pasto giornaliero. La richiesta dell’erogazione in denaro rimane valida e potrà essere eseguita anche nel caso di successive assegnazioni di borse di studio, a condizione che lo studente non abbia mai usufruito del servizio mensa nel corso del 2023.
Gli iscritti per la prima volta al primo anno, se borsisti in prima assegnazione usufruiscono del pasto giornaliero gratuito come sopra indicato; se invece sono idonei ma non beneficiari per l’esaurimento dei fondi, fruiscono di un pasto giornaliero completo mediante il pagamento della tariffa agevolata (euro 3,00).
Per i pasti non fruiti non si ha diritto ad alcun rimborso, fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all’estero, debitamente documentati, per i quali si calcola il rimborso della quota mensile della trattenuta mensa agli studenti borsisti. Nessun rimborso è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.
5. MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO
a. Studentesse iscritte a Ingegneria gestionale
In attuazione dell’articolo 3, comma 5, del citato DM 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con l’incremento del 15% già incluso nell’importo della borsa di prima fascia; pertanto, l’incremento del 20% sarà calcolato a partire dal valore della Borsa spettante con riferimento all’importo della borsa di seconda fascia oppure di terza fascia, in base all’indicatore Isee.
b. Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea
In attuazione dell’articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l’intera durata dei corsi. Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato il predetto incremento.
c. Studenti disabili
L'importo della borsa di studio può essere incrementato fino al massimo del 40% dell’importo spettante (avente come base l’importo della seconda fascia reddituale) nel caso di studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi della L.104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio qualora siano necessari ausili specifici, confermati dal Servizio inclusione di Ateneo e documentati dallo studente.
6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO
a) Mobilità internazionale e stage
In attuazione dell’articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.
L’assegnazione dell’integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6. Il contributo - nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse
dell’art. 18 del D. Lgs. 68/2012- è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all’estero deve essere certificato dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Xxxxx Xxxxxxxx-LIUC e con riferimento alla rispettiva durata deve sempre prevedere un determinato numero di crediti da conseguire.
Dall’importo dell’integrazione erogata sui fondi per il Diritto allo studio è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, se debitamente documentate, per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei). I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Xxxxxxxx (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall’inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell’ultimo anno di studi.
b) Laureati entro la durata legale del corso a partire dalla prima immatricolazione
Sulla base dei fondi che verranno assegnati, in attuazione dell’art. 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un’integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.
6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare rapportato al limite di € 24.335,11 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:
ISEE studente 24.335,11
1 – x 1.000
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2022 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus rispetto a chi lo ha usato; a parità di punteggio di merito precede lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2022 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:
600
(Crediti studente – Crediti minimi) X
(Crediti massimi – Crediti minimi)
Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:
400
(Votazione media studente – Votazione minima) X
(Votazione massima – Votazione minima)
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022 presso il Servizio per il Diritto allo studio dell’Università su apposito modulo in distribuzione presso il Servizio stesso o scaricabile via web dal sito dell’Ateneo (xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/) complete di tutti gli allegati richiesti; prima della graduatoria provvisoria dovranno inoltre essere forniti tutti i documenti che l’Ufficio per il Diritto allo studio potrà chiedere in visione per verificare i dati autocertificati. Potranno essere inviate anche tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx.
Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell’a.a. 2022/2023 presentano domanda per l’integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio entro il 30 settembre 2022, allegando la certificazione dell’Ufficio Relazioni Internazionali in merito al programma di scambio prescelto e alla sua durata.
Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta alla LlUC dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno e allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore attestante la validità ed il valore dei titoli di studio conseguiti all’estero, oltre all’Attestazione ISEEU parificato.
La domanda deve essere completa della Dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione I.S.E.E in corso di validità con la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, data la conoscenza della normativa richiesta, si richiede che lo studente si rivolga ad un Centro di assistenza fiscale autorizzato (CAF). La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento lacunoso o irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio o le proprie condizioni, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa a tempo pieno, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI
Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 31 ottobre 2022 attraverso la pubblicazione nelle bacheche del Servizio per il Diritto allo studio e sul sito web.
Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio dell’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell’istante.
L’esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.
Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi
La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2022 in attuazione dell’articolo 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001, quale pagamento in denaro oppure tramite il pagamento del servizio abitativo per gli idonei che alloggiano presso la Residenza Pomini. La seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 35 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto 2023.
La borsa è revocata agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi universitari, ad eccezione dei corsi di dottorato e di specializzazione, i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno 35 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Per il rispetto della citata scadenza è possibile utilizzare un “bonus” pari a n.5 crediti.
Chi consegue i 35 crediti entro novembre ha diritto a mantenere la quota di acconto della borsa di studio e l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione (250 euro) e di metà dei contributi universitari.
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo l’Università può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
• Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2022 mentre il saldo deve essere erogato entro il 30 giugno 2023, compatibilmente con l’avvenuto trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia. L’erogazione verrà effettuata esclusivamente tramite accredito su conto corrente italiano, che dovrà essere intestato o cointestato allo studente beneficiario. Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso, la seconda rata viene pagata a condizione che gli stessi non risultino laureati in una delle sessioni dell’anno accademico 2021/2022. L’Ateneo si riserva la facoltà di posticipare il termine dei pagamenti in caso di eventuali ritardi nell’assegnazione dei fondi per le borse di studio da parte della Regione Lombardia.
Nel caso in cui lo studente non provveda a fornire i dati per l’accredito sul conto corrente e non riscuota quindi la borsa di studio entro il 31 dicembre 2023, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall’essere assegnatario di borsa di studio.
Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.
L’assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero delle borse di studio da destinare agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’UE.
• Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale
L’integrazione e il rimborso delle spese di viaggio documentate saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali di ciascun Ateneo, dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità, compreso il conseguimento dei crediti.
10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate per il medesimo anno accademico dall’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dai Soggetti Gestori: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero concessi da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell’Ateneo;
2. non presenti al Servizio per il Diritto allo studio dell’ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA’
Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l’inizio dell’anno accademico, la domanda presentata al Servizio per il Diritto allo studio dell’Università Xxxxx Xxxxxxxx - XXXX verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).
Lo studente che si sia trasferito da altra Università all’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere al Servizio per il diritto allo studio dell’Università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 20 novembre 2022, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
L’Università Xxxxx Xxxxxxxx - LIUC, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e dall’art.10 D. Lgs. 68/2012, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall’Agenzia delle entrate, dall’Inps e dalla Guardia di finanza, l’Università Xxxxx Xxxxxxxx - XXXX, provvede al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente, secondo le modalità previste dall’art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, e dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali per i fatti costituenti reato.
13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
L'Università Xxxxx Xxxxxxxx - XXXX tratterà i dati acquisiti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività previste dal presente Bando. I dati personali, che riguardano l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare del dichiarante od i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione del beneficio stesso saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9, comma secondo, del Reg. UE 2016/679 e potranno essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla legge. I dati saranno
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato secondo i principi di «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «minimizzazione dei dati»; d) xxxxxx e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «esattezza»; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «limitazione della conservazione»; f ) trattati così da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della «integrità e riservatezza». (Art. 5, REG. UE 2016/679). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2022.
14. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI STUDENTI IDONEI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Ai sensi dell’art. 8 del DPCM 9 aprile 2001 e del D. Lgs. 68/2012, tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari dovuti per l’anno 2022/2023, tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso ai quali compete un esonero pari alla tassa di iscrizione LIUC (250 euro) e alla metà dei contributi universitari dovuti in base al corso di laurea frequentato in LIUC. Tutti gli studenti idonei sono esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il rimborso è incluso nell’erogazione della borsa, se percepita, o viene effettuato separatamente ai non beneficiari al termine delle assegnazioni complessive delle borse di studio. In caso di revoca della qualifica di studente idoneo per le borse di studio, per qualsiasi motivo, lo stesso perderà anche il diritto all’esonero tasse e contributi accademici e dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa presso la Segreteria Studenti dell’Ateneo.
PARTE 2 – Attribuzione del servizio abitativo a tariffa agevolata agli studenti “fuori sede”
Premessa
La partecipazione al concorso per l’accesso al servizio abitativo a tariffa agevolata presso la Residenza Universitaria Xxxxx Xxxxxx degli studenti idonei fuori sede è disciplinata dalle medesime norme che regolano il concorso per l’assegnazione delle borse di studio, fatte salve alcune specificità.
L’assegnazione degli alloggi agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero degli alloggi da destinare agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’UE.
I. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Al concorso per l’assegnazione del servizio abitativo a tariffa agevolata possono partecipare gli studenti in possesso dei medesimi requisiti di merito e di reddito previsti per partecipare al concorso relativo all’assegnazione della borsa di studio che hanno prenotato un posto alloggio per l’a.a. 2022/2023 presso la Residenza Universitaria Xxxxx Xxxxxx sita in X.xx Soldini 5, a Castellanza, versando la caparra richiesta.
L’Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC bandisce per l’a.a. 2022/2023 nr. 28 posti letto a tariffa agevolata in base al costo del posto letto in camera doppia con contratto annuale (nel caso di prenotazione di posto letto in camera singola o in altra tipologia di camera, quale singola superior, doppia uso singola, la differenza di costo rispetto alla camera doppia sarà interamente a carico dello studente.
Sulla base della effettiva disponibilità di posti alloggio può estendere la durata del beneficio del servizio abitativo per un semestre in più rispetto al beneficio della borsa di studio. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, sono applicate le disposizioni previste dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 14.
II. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati:
a) Studenti iscritti al primo anno
La graduatoria è formulata sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la formula indicata a pagina 8.
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2022, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati con le formule indicate a pagina 8.
Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus rispetto a chi lo ha usato; a parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto di priorità nell’assegnazione del posto alloggio.
La graduatoria relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è predisposta utilizzando le medesime modalità delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio e tiene conto delle seguenti priorità:
1. studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%;
2. studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico nonché studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale già beneficiari del servizio abitativo nell’anno accademico precedente, se in possesso dei requisiti relativi al merito scolastico;
3. studenti iscritti ai diversi corsi che presentano domanda di servizio abitativo per la prima volta.
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
Nell’assegnazione dei posti alloggio gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% mantengono un diritto di priorità.
III. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL CONCORSO
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate su apposito modulo presso il Servizio per il Diritto allo studio (o inviate via mail a xxxxxxx@xxxx.xx) entro e non oltre il 26 agosto 2022 per le riconferme degli studenti già alloggiati presso la Residenza Pomini, ed entro e non oltre il 7 settembre 2022 per le nuove ammissioni presso la Residenza, allegando la ricevuta del versamento della caparra per l’a.a. 2022/2023 e, qualora già redatto, il contratto sottoscritto (da consegnare comunque entro e non oltre il 17 settembre 2022).
Nel caso in cui, entro la scadenza del 7 settembre 2022, il numero delle domande pervenute risultasse inferiore alla disponibilità dei posti alloggio banditi, potranno essere accolte in ordine cronologico anche le domande che perverranno al Servizio per il Diritto allo studio nei successivi 10 giorni (comunque entro il 17 settembre 2022).
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web d’Ateneo entro il 30 settembre 2022.
Eventuali istanze avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio per il Diritto allo Studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo. Completata la procedura relativa alle istanze di revisione verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
IV. ASSEGNAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA
Dopo aver confermato il posto agli studenti aventi diritto, già ospiti per l'anno accademico 2021/2022, i rimanenti posti saranno assegnati a studenti in graduatoria, nel modo seguente:
1°) matricole 1^, 2^, 3^ fascia;
2°) studenti anni successivi al primo;
3°) pre-immatricolati ammessi con riserva di regolarizzazione iscrizione.
Costo del servizio abitativo
Studenti idonei beneficiari di borsa di studio in prima assegnazione: agli studenti beneficiari della borsa di studio in prima assegnazione verrà effettuata una trattenuta sulla borsa pari ad euro 2.403,00 quale quota forfettaria di partecipazione al costo del posto alloggio dalla data di assegnazione fino al 31 agosto 2023 (vedi importi borse a pag. 6).
Studenti idonei non beneficiari di borsa di studio: il costo del servizio abitativo a carico degli studenti fuori sede idonei e non beneficiari di borsa di studio in prima assegnazione, da versare secondo le scadenze previste presso gli uffici amministrativi della Residenza Xxxxx Xxxxxx, con riferimento al periodo da settembre 2022 ad agosto 2023 compresi, è pari mensilmente ad euro 245,00 con riferimento al posto letto in camera doppia.
Lo studente laureando, beneficiario o meno di borsa di studio, potrà prorogare l’utilizzo dell’alloggio a tariffa agevolata fino a ottobre ed eventualmente fino a dicembre 2023 tramite pagamento della quota mensile pari a euro 245,00 con riferimento al posto letto in camera doppia, da versare agli uffici amministrativi della Residenza Xxxxx Xxxxxx.
V. DECADENZA
Decadrà dal godimento del contributo per l'alloggio lo studente che:
- cede il proprio posto letto ad altri;
- rimanga assente senza giustificazione e senza avvertire la Residenza;
- nel corso dell'anno si trasferisca ad altra università;
- nel corso dell'anno rinunci agli studi;
- nel corso dell'anno consegua la laurea (in questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto).
Il diritto all'alloggio decade inoltre qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari disposte dall'Ateneo.
Castellanza, 5 luglio 2022
ALLEGATO A
ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI
Come previsto dal D. M. 11 giugno 2019, n. 464, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi:
Afganistan | Malawi |
Angola | Mali |
Bangladesh | Mauritania |
Benin | Mozambique |
Bhutan | Myanmar |
Burkina Faso | Nepal |
Burundi | Niger |
Cambogia | Rwanda |
Central African Republic | Sao Tome & Principe |
Chad | Senegal |
Comoros | Sierra Leone |
Congo Democratic Republic | Solomon Islands |
Djibouti | Somalia |
Eritrea | South Sudan |
Ethiopia | Sudan |
Gambia | Tanzania |
Guinea | Timor-Leste |
Guinea Bissau | Togo |
Haiti | Tuvalu |
Kiribati | Uganda |
Korea Dem. Rep. | Vanuatu |
Lao People’s Democratic Republic | Yemen |
Lesotho | Zambia |
Liberia | Zimbabwe |
Madagascar |