Contract
ACCORDO TRA IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA FINALE VIGENTE DI CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO- CONTABILE – CAT. D.
L’anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE), il giorno ( ) del mese di Ottobre, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra gli enti:
- Comune di Bagno a Ripoli (C.F. 01329130486) in persona del Dirigente f.f. Area Gestione Risorse umane e Risorse tributarie Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
e
- Città Metropolitana di Firenze (C.F. 80016450480) in persona del Responsabile del Dirigente Risorse Umane e Organizzazione Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede legale posta in palazzo Medici Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx 0, il quale interviene nel presente atto in forza dell’atto dirigenziale n. del ;
Premesso che:
- l’art. 9 della legge 16/01/2003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;
- l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 prevede che, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l’art. 4 del D.L. n. 101 del 31.08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- l'attuazione di tali disposizioni legislative consente agli enti interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo al contempo, ai/alle candidati/e che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo ente che ha bandito il concorso;
- per quanto concerne il momento, in cui deve intervenire il predetto accordo, va osservato che viene sostenuto che l'accordo deve essere raggiunto preferibilmente prima della formale approvazione della graduatoria (parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 6351 del 13 marzo 2004; parere ANCI del 08/08/2004; parere ANCI Piemonte del 2010; parere Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012);
- per quanto concerne la forma dell'accordo (parere Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012; Tar Veneto n. 864/2011), viene riconosciuta piena libertà di azione agli Enti, nel rispetto della propria regolamentazione interna;
- sussistono tutti i presupposti di legge per addivenire alla stipula di un accordo, ai sensi del comma 1°, dell'art.15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive quanto segue: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il Comune di Bagno a Ripoli ha all’attivo graduatoria vigente, relativa al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di “Specialista in attività contabili e amministrative” categoria D (1) a tempo pieno e indeterminato, approvata con propria determinazione n. 1214 del 27.11.2020;
- la graduatoria in argomento presenta ad oggi nominativi di candidati/e utilmente collocati/e nella medesima, ancora non assunti/e;
- il Comune di Bagno a Ripoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.01.2021 e s.m.i., ha approvato i criteri per la cessione di proprie graduatorie concor- suali;
Dato atto che:
- la Città Metropolitana di Firenze ha palesato l'interesse e l'intenzione di utilizzare detta graduatoria di questo ente con propria nota prot. 44314 del 6/10/2022, pervenuta al Comune di Bagno a Ripoli al prot. n. 42466 in pari data, per l’assunzione di n. 1-2 unità di categoria D con profilo professionale amministrativo.
Visti:
- l’art. 35 del D. Lgs 165/2001 e l’art. 91 del D. Lgs 267/2000;
- l’art. 39 della Legge 449/1997;
- la legge di bilancio 2022, n. 234/2021.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO
Il Comune di Bagno a Ripoli autorizza la Città Metropolitana di Firenze, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, ad utilizzare la propria graduatoria vigente del concorso pubblico per posti di “Specialista in attività contabili e amministrative” categoria D (1) a tempo pieno e indeterminato, approvata con propria determinazione n. 1214 del 27.11.2020.
ARTICOLO 2 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte della Città Metropolitana di Firenze ha scopo e durata utili all’assunzione, nella presente fase, di n. 1 candidato/a utilmente collocato/a nella graduatoria, per posto oggetto della richiesta sopraindicata della Città metropolitana di Firenze, riservandosi il Comune di Bagno a Ripoli di poter autorizzare la Città Metropolitana di Firenze all’utilizzo ulteriore della graduatoria fino all’assunzione di complessive n. 2 unità, previa apposita, successiva, comunicazione in merito, ed è regolata nel modo seguente:
- la Città Metropolitana di Firenze interpellerà i/le i nominativi dei/delle concorrenti non ancora assunti/e dalla graduatoria, che verranno forniti dal Comune di Bagno a Ripoli, nell’ordine di graduatoria;
- la Città Metropolitana di Firenze è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Bagno a Ripoli il reperimento di n. 1 unità disponibile dalla graduatoria, e la relativa
assunzione del/della candidato/a con contratto a tempo indeterminato, qualora effettuata;
- analogamente, qualora successivamente autorizzata dal Comune di Bagno a Ripoli ad attingere ulteriormente dalla suddetta graduatoria per un’unità aggiuntiva, la Città Metropolitana di Firenze è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Bagno a Ripoli il reperimento di tale ulteriore unità disponibile dalla graduatoria, e la relativa assunzione del/della candidato/a con contratto a tempo indeterminato, qualora effettuata;
- ai fini della tutela dei dati personali di cui al regolamento U.E. - GDPR 679/2016, la Città Metropolitana di Firenze si impegna a trattare i dati personali che verranno resi disponibili dal Comune di Bagno a Ripoli (titolare dei dati personali) per i soli fini istituzionali relativi al presente procedimento, e nel pieno rispetto di tali disposizioni.
ARTICOLO 3 – RECLUTAMENTO
Il/la concorrente utilmente collocato/a nella graduatoria, che accetti di essere assunto/a dalla Città Metropolitana di Firenze sarà chiamato/a alla stipula del contratto individuale di lavoro con tale ente, a cui competerà l’espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all’assunzione di personale, nonché l’accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano e/o presiederanno il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono in capo al predetto ente.
ARTICOLO 4 – ONERI
Secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale del Comune di Bagno a Ripoli con deliberazione n. 2 del 14.01.2021 e s.m.i., inerente ai criteri per la cessione di proprie graduatorie concorsuali, per l’assunzione in argomento non verrà richiesto alcun corrispettivo alla Città Metropolitana di Firenze , in quanto la graduatoria è nell’ultimo trimestre di validità.
ARTICOLO 5 - DURATA
La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile all’assunzione del/dei candidato/i utilmente collocato/i nella graduatoria, come definito al precedente art. 2 rubricato “Utilizzo della graduatoria”.
ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con l’adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia.
Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 3 pagine.
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx