CAPITOLATO SPECIALE PER
CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE DI AMPLIFICAZIONE DEL FESTIVAL
“I SUONI DELLE DOLOMITI 2018”
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 7 – Durata del contratto 6
Art. 8 – Importo del contratto 6
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 7
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto 7
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore 7
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 7
Art. 17 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 8
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 21 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 22 – Obblighi assicurativi 9
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento 10
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa 10
Art. 27 – Definizione delle controversie 11
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 29 – Spese contrattuali 11
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione 11
Art. 31 – Norma di chiusura 11
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto i servizi di amplificazione/illuminazione/noleggio backline in occasione dei concerti previsti nell’ambito del Festival “I Suoni delle Dolomiti 2018” organizzato da Trentino Marketing S.r.l. e dalle Apt della Val di Fassa, Val di Fiemme, San Xxxxxxx di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi, Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, Val di Non, Dolomiti Paganella e Valsugana.
2. I servizi oggetto d’appalto si configurano quale supporto specializzato all’attività di Trentino Marketing S.r.l. al fine di garantire il presidio con personale qualificato per tutta la durata della manifestazione in oggetto.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. I servizi di cui all’art. 1 hanno esecuzione in ambiente montano tra i 1.000 e i 2.700 metri di altitudine, al sole, con possibilità di copertura per personale e attrezzatura solo in caso di pioggia, e secondo le modalità di seguito elencate, in occasione degli appuntamenti indicati nell’ “Allegato 1”. In particolare i servizi comprendono le seguenti attività:
A) Direzione tecnica, compresa l’attività di definizione delle schede tecniche con i management degli artisti al fine di renderle compatibili con la dotazione tecnica di seguito indicata. Eventuali esigenze tecniche particolari ovvero difformi dalla dotazione tecnica indicata, dovranno essere concordate con la stazione appaltante.
B) Per i concerti di cui all’Allegato 1 sub a), noleggio, trasporto, relativa assistenza in loco, della dotazione di seguito indicata, oltre alle ulteriori dotazioni specificatamente indicate nell’Allegato 1 sub a):
Impianto amplificazione per concerti gruppi acustici composto da:
n.01 mixer tipo MIDAS VENICE F 24 o 240 o similare con 16 ch microfonici + 2 stereo
n.01 multieffetto tipo LEXICON PCM91
n.01 equalizzatore grafico a terzi ottava tipo KT DN 370
n.02 compressore 2 canali tipo BSS DPR 402
n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)
n.01 finale monofonici tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b MAX 12 (MONITOR)
n.01 set microfoni Xxxxx, Xxx, Xxxxx, XX, Xxxxxxx, Dpa
n.01 stage box 16/6 da 30mt aste e cavi
L’impianto dovrà essere comprensivo di tutti gli accessori necessari per il corretto svolgimento dei concerti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, accessori e tutto l’occorrente per il funzionamento, tenuto anche conto della particolare ubicazione dei luoghi nei quali i concerti avranno luogo.
Si precisa che, per fornire alimentazione all'impianto audio descritto e a tutte le apparecchiature, nonché ad eventuali amplificatori per strumenti dei musicisti, non è prevista nessuna alimentazione elettrica. L’impianto dovrà essere alimentato da un sistema di alimentazione a batteria di potenza adeguata a garantire una autonomia di circa 2 ore per prove e concerto (sono esclusi i gruppi elettrogeni o altri sistemi che producano rumore o inquinamento).
Nella dotazione si dovrà prevedere, inoltre, una protezione in caso di pioggia formata da gazebo e teli da utilizzare per l’impianto e gli strumenti.
In caso di maltempo, è previsto un luogo di recupero in teatro o luogo similare, situato in valle, secondo quanto indicato nell’Alleato 1 sub A. In tal caso la stazione appaltante si riserva di spostare l’esecuzione dello spettacolo nel luogo di recupero, dandone comunicazione all’appaltatore entro le ore 9.00 del giorno stesso del concerto, ad eccezione del concerto dell’Alba del 14 luglio per il quale verrà data comunicazione entro le ore 20 del giorno precedente e del concerto del 31 agosto per il quale verrà data comunicazione entro le ore 12 del giorno stesso.
Nel caso in cui, prima dell’avvio dello spettacolo, si verificassero imprevisti (come ad esempio problemi nella consegna delle apparecchiature audio o del service, ritardi degli Artisti o della sua band, rottura di strumenti, sopravvenuta temporanea inagibilità del luogo, condizioni atmosferiche avverse tali da non precludere la sicurezza del personale impiegato, ecc.) tali da impedire il regolare avvio del concerto all’ora stabilita, la stazione appaltante valuterà se ritardare lo svolgimento dello spettacolo in loco, fermo restando che lo stesso potrà subire un ritardo massimo di un’ora sull’orario originariamente fissato, oppure se “recuperare” lo spettacolo nel luogo di recupero previsto.
Si precisa che nei casi sopra previsti di recupero dello spettacolo, la dotazione tecnica rimarrà comunque quella sopra indicata.
Nel caso in cui i luoghi di recupero non fossero dotati di un impianto di illuminazione è necessario prevedere, oltre alle attrezzature elencate, un impianto di illuminazione di base (si veda al successivo punto D), adeguato al genere musicale e allo spazio dove verrà effettuato il recupero.
Per motivi tecnici le apparecchiature da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente quelle indicate in elenco.
C) Per i concerti di cui all’Allegato 1 sub b), noleggio di nr. 1 impianto d’amplificazione a batteria ricaricabile, trasportabile a mano, con 2 microfoni a filo e adattatore per il collegamento dei microfoni a due casse, oltre alle ulteriori dotazioni specificatamente indicate nell’Allegato 1 sub b).
D) Per i concerti di cui all’Allegato 1 sub c), service tecnico di illuminazione: noleggio, trasporto, relativa assistenza in loco, della seguente dotazione: n. 1 mixer luci minimo 24 canali,
n. 1dimmer 12 canali, n. 2 piantane con barra porta fari e n. 8 fari teatrali 1000 w, oltre alle ulteriori dotazioni specificatamente indicate nell’Allegato 1 sub c).
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà farsi carico, a propria cura e spese del trasporto, il montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature, dell’assistenza durante le prove ed i concerti con personale tecnico qualificato e con esperienza.
2. L’appaltatore dovrà individuare un referente per l’attività di Direzione tecnica da comunicare alla stazione appaltante entro 1 settimana dal conferimento dell’incarico.
3. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione personale qualificato e con comprovata esperienza, in grado di assolvere anche la mansione di fonico, se necessario, ed inviare alla stazione appaltante un calendario di presenze del suddetto personale e il nome del responsabile di ogni singolo appuntamento. Eventuali modifiche andranno comunicate alla stazione appaltante entro la settimana precedente il concerto.
4. L’appaltatore dovrà definire con i management degli artisti le schede tecniche definitive e sottoporre all’approvazione della Committente entro il 15 giugno 2018, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante.
5. L’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante due giorni prima e ritirare il giorno successivo a ciascun appuntamento presso la sede di Trentino Marketing S.r.l., l’impianto di amplificazione a batteria di cui al precedente Art. 2 comma 1 sub C).
6. L’appaltatore è tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o correzioni, che la Committente dovesse richiedere per la corretta erogazione del servizio, senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.
7. L’appaltatore dovrà verificare le dotazioni tecniche dei teatri o luoghi similari interessati dal recupero secondo quanto indicato nell’Allegato 1 sub a) b) c).
8. L’appaltatore, vista la particolarità degli accessi ai luoghi dei concerti, dovrà utilizzare furgoni di peso fino a 35 qli.
9. Restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi a trasferte, vitto e alloggio delle persone impiegate nell’erogazione del servizio.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione eventuali mezzi fuoristrada che si rendessero necessari per il trasporto dei materiali, qualora i luoghi dei concerti non fossero raggiungibili con furgoni di peso fino a 35 qli.
2. La stazione appaltante si impegna a fornire eventuali permessi di transito e biglietti degli impianti di risalita che si rendessero necessari.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio
23“, per quanto applicabili;
e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l’offerta economica dell’appaltatore;
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata fino all’1 settembre 2018.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle spese di trasferta, vitto e alloggio del personale impiegato durante gli eventi.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi spettanti all’appaltatore verso presentazione di fatture mensili posticipate emesse sulla base dei servizi svolti nel mese precedente
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito
per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 16 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati artt. 105, X.Xxx. 50/2016 e 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
Art. 17 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
1. L’appaltatore autorizza fin d’ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).
2. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della stazione appaltante o alto soggetto da quest’ultima individuato.
Art. 22 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 23 – Penali
1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli artt. 2 e 3 si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo.
2. L’entità delle penali è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Recesso
1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 27 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
1. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 31 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
a) IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER CONCERTI GRUPPI ACUSTICI
GIUGNO
30 giugno
Val di Fassa - Gruppo del Sassolungo ore 12 Rifugio Xxxxxxxxxx
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Teatro Navalge, Moena
LUGLIO
12 luglio
Val di Fiemme - Gruppo Corno Nero - Pala Santa ore 12 Passo di Lavazé
per tale servizio viene richiesto anche il noleggio batteria
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Palafiemme, Cavalese
14 luglio
L’Alba delle Dolomiti
Val di Fassa - Gruppo Lusia - Bocche ore 6 Col Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx in caso di maltempo ore 11 Teatro Navalge, Moena
18 luglio
Val di Fassa - Gruppo della Marmolada ore 12 Rifugio Contrin
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Teatro Navalge. Moena
22 luglio
Gruppo di Brenta
ore 12 Malga Brenta Bassa
per tale servizio è inoltre richiesto il noleggio di n. 1 pedana, misura complessiva 4x2 mt
Recupero in caso di maltempo
ore 17.30 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio
Altopiano della Paganella ore 12 Bait del Germano
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 PalaCongressi, Andalo
AGOSTO
3 agosto
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxx xx Xxx Xxxxxxx ore 12 Villa Welsperg
per tale servizio viene richiesto anche il noleggio batteria
Recupero in caso di maltempo
ore 17.30 Auditorium Intercomunale Primiero
7 xxxxxx
Xxx di Fiemme - Gruppo Viezzena - Bocche ore 12 Malga Canvere
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Palafiemme, Cavalese
10 xxxxxx
Xxx di Fassa - Gruppo Costabella - Cima Uomo ore 12 Rifugio Bergvagabunden
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Teatro Navalge, Moena
20 xxxxxx
Xxx di Non - Gruppo del Brenta
ore 12 Pian della Nana, Malga Tassulla
Recupero in caso di maltempo
ore 21 Auditorium Polo Scolastico, Cles
24 agosto
Madonna di Campiglio - Gruppo del Brenta ore 12 Camp Centener
Recupero in caso di maltempo
ore 21 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio
Val di Fassa - Val San Nicolò, Gruppo Marmolada ore 12 Località Jonta, Cima Bocche Monzoni
Recupero in caso di maltempo ore 17.30 Teatro Navalge, Moena
31 agosto
Valsugana - Val di Sella ore 17 Malga Costa
Recupero in caso di maltempo
ore 21 Chiesa parrocchiale, Borgo Valsugana
b) IMPIANTO D’AMPLIFICAZIONE A BATTERIA RICARICABILE, TRASPORTABILE A MANO
LUGLIO
8 luglio
San Xxxxxxx di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi - Pale di San Xxxxxxx ore 12 Rifugio Rosetta Xxxxxxxx Xxxxxxxx
15 luglio
Val di Non - Gruppo di Brenta ore 12 Campo Flavona
17 luglio
Val Rendena - Gruppo del Brenta ore 12 Lago Asciutto
19 luglio
Gruppo della Presanella ore 12 Lago Nero
per tale servizio viene inoltre richiesto il noleggio di n. 1 coppia bongos con sostegno, n. 1 timpano batteria da 18 almeno, con i suoi piedini, n. 1 set con 2 Wood-Block e un CowBell, ocean dRum piccolino
20 luglio
Gruppo di Brenta
ore 12 Rifugio F.F. Tuckett e X. Xxxxx
00 xxxxxx
Xxx xx Xxxxx - Xxxxxxxxxx ore 12 Rifugio Roda di Vael
1 xxxxxx
Xxx di Fiemme - Gruppo del Lagorai ore 12 Laghi di Bombasèl
22 xxxxxx
Xxx di Fiemme - Gruppo Cornacci - Monte Agnello ore 12 Località La Porta
c) SERVICE TECNICO DI ILLUMINAZIONE (n. 1 mixer luci minimo 24 canali, n. 1dimmer 12 canali, n. 2 piantane con barra portafari e n. 8 fari teatrali 1000 w.)
LUGLIO
16 luglio
Caderzone Terme
ore 17 e ore 21 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
00 luglio
Madonna di Campiglio ore 21 Salone Xxxxx
per tale servizio sono inoltre richiesti: service tecnico per amplificazione parola e service di videoproiezione con videoproiettore 10/12000 Ansilumen, schermo da 8 mt di base cavi per collegamento a PC dell'artista con presenza personale
21 luglio
Xxxxxxx Xxxxxxx
xxx 00 Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx