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PROTOCOLLO TRA AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E IL LABORATORIO POLI-SAN SRL PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO - MEDICINA MOLECOLARE – PER L’ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO COVID – 19 (SCREENING PER COVID)
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l’Azienda Sanitaria di Potenza, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 01722360763, con sede legale in Potenza in Xxx Xxxxxxx, 0, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Salerno il 28 novembre 1973, CF BCHLNZ73S28H703D
E
La Struttura Poli-San srl , con sede legale nel Comune di Potenza in Via Ponte Nove Luci n.n.16/18A, P.IVA 01119330767, PEC xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, nella persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta procura speciale n.6154 del 15/12/2016 acquisita in copia agli atti di ufficio, nato a Lucerna (Svizzera) il 6/06/1963, CF PTRFNC63H06Z133N , domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
PREMESSO
- che il D.Lgs 502 del 1992 e sm all’art. 8 bis “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi di detta disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitarie a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni, dell’accreditamento istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’art. 8 quinquies del medesimo D.Lgs. 502/92 e ssmm, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con le strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che l’Azienda ha assoluta necessità, in attuazione del programma regionale “Convivere con il virus e contenerlo-Indirizzi Strategici per la fase 2-Testing, Tracing and Treating” di “implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico” i COVID -19 al fine di minimizzare il rischio di contagio, legato soprattutto ai pazienti asintomatici attraverso un “testing esteso”;
- che l’Azienda, in esecuzione delle direttive regionali con nota pec prot. n. 73155 del 12.08.2020 ha chiesto alle strutture accreditate ed inserite nella rete regionale dei Laboratori Covid da ultimo aggiornata giusta determinazione dirigenziale del preposto ufficio regionale n. 13AN.2020/D.00328, in quanto in possesso di specifiche caratteristiche organizzative, l’eventuale interesse ad attivare immediatamente l’esecuzione del
test di biologia molecolare con tecnologia Real-Time PCR, su richiesta delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera alla tariffa unitaria omnicomprensiva di € 45,00 con separata quotazione del costo a KM per l’eventuale ritiro dei campioni a proprio carico;
- che la struttura con nota pec. del 20.05.2021 ha dichiarato il proprio interesse per l’esecuzione degli esami di laboratorio di accertamento diagnostico COVID -19;
- che la struttura possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo e risulta inserita, giusta Determinazione Dirigenziale Dipartimentale n. 13AN.2020/D.00311 dell’8.09.2020 come successivamente integrata giusta Determinazione Dirigenziale Dipartimentale n. 13AN.2020/D00328 del 14.09.2020 nella Rete Regionale dei Laboratori COVID-19;
VISTI:
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto “Rete Regionale dei Laboratori COVID-19 ed aggiornamento del Nomenclatore Unico Regionale di cui alla DGR n. 1906/2006 e alla DGR n. 989/2013- Disposizioni attuative-
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 434 del 2 luglio 2020, come successivamente modificata ed integrata;
- visto il verbale del 23 luglio 2020 trasmesso con nota dipartimentale n. 146912/13A2 del 28/07/2020;
- visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed in particolare l’art. 3, commi 1 , 2 e 3 ed il successivo art. 18;
Visto il DL 19 maggio 2020 n 34 ed in particolare l’art. 1, commi 1, 1bis e 1 ter;
-la deliberazione del Direttore Generale n°412 del 15/06/2021 avente ad oggetto l’approvazione del presente protocollo;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
ART. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente protocollo è l’esecuzione da parte della struttura degli esami di laboratorio (biologia molecolare) per accertamenti diagnostici COVID – 19, con metodica PCR su tampone rino-faringeo, come previsto dalle Circolari Ministeriali n. 1997 del 22.01.2020, n. 2302 del 27.01.2020 e n. 5443 del 22.02.2020
, nonché in pedissequa osservanza delle Raccomandazioni ad interim dell’ISS n.11/2020 Rev.2 per il corretto, prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19.
Il Laboratorio, in linea con quanto previsto dalla DGRB n. 343/2020, deve assicurare la capacità produttiva minima di almeno n. 50 test al giorno da refertare al massimo entro 8 ore dal ritiro del tampone.
Per eventuali ulteriori modalità organizzative e/o operative si rimanda a comunicazioni formali da parte dell’Azienda, concordate con la controparte.
ART. 3 - VOLUMI, TARIFFE, TETTO DI SPESA
La tariffa per accertamento diagnostico COVID-19, omnicomprensiva di tutti i servizi correlati (ritiro dei campioni presso sedi aziendali, idoneo trasporto dei kit e campioni, invio dei referti), è concordata in € 45,00/cadauno, esente IVA, ed ha offerto a titolo gratuito l’eventuale ritiro dei campioni. La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo ed i relativi costi non sono da computare utilizzando la deroga prevista dal richiamato art 3, comma 2, del DL n. 18/2020, convertito in L n. 27/2020, e rendicontati come previsto dall’art 18 del medesimo DL 18/2020.
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività assegnati. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda. L’Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa per le prestazioni effettuate.
ART. 4 - INCOMPATIBILITA’
La struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
ART.5 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
L’Azienda corrisponderà alla Struttura per ogni accertamento diagnostico COVID-19, la tariffa di € 45,00, esente IVA, omnicomprensiva di tutti i servizi correlati ed il costo di € 0.00 /km per il ritiro dei campioni.
La Struttura si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili, secondo lo schema fornito dall’Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è KQQMH6. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni.
L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 6 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE
La struttura provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione. La struttura dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività stessa. Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l’assunzione di rischi a carico dell’Azienda.
ART. 8- VERIFICHE
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità di locali e delle apparecchiature in uso presso la struttura, fermo restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
ART. 9- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Potenza
ART. 10 - DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà durata a far data dall’ultima sottoscrizione e per tutta la durata dello stato di emergenza (prorogato sino al 31 gennaio 2021 con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125) e fatti salvi gli eventuali rapporti già intercorsi tra le parti che sono comunque regolati da quanto previsto nel presente protocollo.
L’azienda si riserva la possibilità di interrompere il rapporto oggetto del presente protocollo operativo prima della scadenza, per motivate ragioni di pubblico interesse quali la cessazione dello stato di emergenza, ovvero in ragione di una diversa regolamentazione della rete aziendale dei laboratori ad opera del piano attuativo aziendale in corso di adozione, dandone comunicazione scritta alla struttura con preavviso di 3 giorni.
Ogni variazione al presente atto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 11- RESPONSABILI DEL PROTOCOLLO
Sono individuati quali Responsabili del Protocollo:
a) per l’Azienda: - per il livello di programmazione delle attività il Direttore Sanitario, che opera in sinergia con i Responsabili delle USCO ed i Direttori dei Distretti Sanitari interessati per competenza;
- per gli aspetti tecnico-professionali il Direttore della U.O. di Medicina di Laboratorio o suo delegato;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il Direttore della U.O. di Medicina di Laboratorio o suo delegato
b) per il soggetto contraente:
- il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta procura speciale n.6154 del 15/12/2016.
ART. 12 – SPESE E CLAUSOLE FINALI
Il presente atto consta di n. 5 pagine e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co.2 del DPR 131/86. Le spese di bollo sono a carico della struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda ASP
(firmato digitalmente) Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CN = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx O = non presente
C = IT
per la struttura
il Rappresentante giusta procura speciale n.6154 del 15/12/2016. (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX
XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX
XXXXXXXX
C = IT