UNIPOLSAI CONTRATTO BASE RCA
UNIPOLSAI CONTRATTO BASE RCA
Autoveflure
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi R.C. Auto)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Definizioni
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Autoveflure
DIP - Documento informativo Precontrafluale per i prodofli di assicurazione danni - DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: “UnipolSai Contraflo Base RCA Autoveflure”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207– Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A.,
facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “Massimale”).
Per la garanzia R.C.A. il Contratto Base prevede l’applicazione dei Massimali minimi di legge per sinistro, di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia è possibile concordare Massimali di importo superiore.
In particolare sono assicurati i danni causati: a terzi dalla circolazione del veicolo;
dalla circolazione del veicolo in aree private;
a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati).
Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo): Condizioni aggiuntive al Contratto Base:
- Guida esperta;
- Aumento dei Massimali minimi di legge;
- Limitazioni delle esclusioni e rivalse;
- Danni a terzi cagionati da xxxxxx xxxxxx e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
- Pagamento del premio in rate;
- Sospensione della copertura assicurativa.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai, in particolare per l’R.C.A., ha diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreche’, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia’ comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformita’ alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada;
in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi e’ una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreche’ la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente.
Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione delle Autovetture in aree pubbliche e private.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, in Gran Bretagna, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Serbia ed in Svizzera. L’Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio da parte di UnipolSai del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. E’ possibile procedere con pagamento semestrale (con maggiorazione del premio del 3,6%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
• denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Autoveflure
Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodoflo: UnipolSai Contraflo Base RCA Autoveflure Data: 30/04/2021
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046..
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato? | |
UnipolSai risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei Massimali convenuti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile aWivare? | |
Massimali | Per la garanzia R.C.A. è previsto il Massimale minimo di legge per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un Massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentementedalnumerodipersonecoinvoltenelsinistro. E’ possibilerichiedere a UnipolSai un Massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Non previste. |
Tipo di guida | Guida Libera: il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente; Guida Esperta: guida personalizzata in base all’età del proprietario (compresa fra i 26 e i 65 anni) e del conducente che deve essere maggiore di 26 anni e, al momento del sinistro, patentato da almeno 3. E’ prevista la rivalsa - in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 3.000,00; - verso il Contraente e/o l’Assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Guida Esperta | Se è pattuita la relativa condizione aggiuntiva R.C.A., UnipolSai riconosce uno sconto del 5% sul premio della garanzia R.C.A.. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Aumento dei Massimali minimi di legge | Se pattuita la relativa condizione aggiuntiva, il Contraente aumenta il limite dei Massimali minimi di legge sino alla somma indicata in Polizza. |
Limitazioni delle esclusioni e rivalse | Se pattuita la relativa condizione aggiuntiva, UnipolSai rinuncerà all’azione di rivalsa: - in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e con importo massimo € 500); - in caso di danni alla persona subiti dai trasportati se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà. |
Pagamento del premio in rate | Se pattuita la relativa condizione aggiuntiva, il premio può essere pagato in rate semestrali di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e la successiva entro la data indicata in polizza. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |
In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria non sono previste ulteriori garanzie. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”.
Rischi esclusi
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | • Denuncia di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere a denunciare l’accaduto La denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, o da quello in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, utilizzando il modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (Modello di constatazione amichevole di incidente). L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Procedure di Risarcimento del danno da circolazione • Risarcimento DireWo L’Assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, deve inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato/ conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il Modello di constatazione amichevole di incidente. La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che: - si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.; - dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente); - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice della Assicurazioni Private. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx). |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/ Malus”, il Contraente può rimborsare a CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o a UnipolSai (per gli altri sinistri) gli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). |
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Prescrizione e decadenza dei diriWi derivanti dal contraWo I dirittiderivantidalcontratto- diversidaquelloderivantedalpagamentodelpremio- siprescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiun- tamente il Modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro; - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%. UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, UnipolSai provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro. 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni; - 30 giorni se il Modello di constatazione amichevole di incidente è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal Modello di constatazione amichevole di incidente. UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall’accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | ll Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte versate che restano a suo carico - relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il Contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contraWo ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. |
Sospensione | La sospensione in corso di contratto decorre dalla data di rilascio dell’appendice di sospensione da parte dell’Agenzia/Punto Vendita a cui è afldato il contratto. La sospensione è ammessa per una durata massima di 18 mesi. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Decorsi 18 mesi dalla sospensione, il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto. La sospensione del contratto non è consentita nei contratti ceduti. La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso che su altro veicolo. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Il Contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga rinnovato. |
Ilprodotto UnipolSai Contratto Base RCAAutovettureèrivoltoaiconsumatori proprietari o utilizzatori di autovetture che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari al 13,3% del premio netto di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
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All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri, o il comportamento dell’Impresa, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx - (XX) Fax: 00.00000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Impresa o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale . |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai xxx.xxxxxxxxx.xx. • Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/ consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution- network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI DEFINIZIONI
Modello SI/09050/B01/00000/C - Ed. 30/04/2021
UNIPOLSAI CONTRATTO BASE RCA AUTOVETTURE
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
INDICE
PAGINA
DEFINIZIONI
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
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DEFINIZIONI
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.
Nel testo che segue si intendono:
• per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
• per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
• per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
• per «Impresa»: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto;
• per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalita’ di cui all’articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’Impresa;
• per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;
• per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilita’ civile e’ coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
• per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;
• per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
• per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
• per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprieta’ di soggetti pubblici o privati cui puo’ accedere una molteplicita’ di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
• per «Aree private»: le aree di proprieta’ di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
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DEFINIZIONI
• per «Bonus Malus»: la formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dall’Impresa con la vigente tariffa;
• per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e cosi’ distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualita’ intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
• per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
• per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del Contratto Base r. comma auto stabiliti dall’art.128 del Codice;
• per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
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DEFINIZIONI
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
ART. 1. – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
L’Impresa assicura i rischi della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali e’ obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L’Impresa assicura anche la responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilita’ per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ART. 2. - ESCLUSIONI E RIVALSE
L’assicurazione non e’ operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
• se il conducente non e’ abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreche’, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia’ comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi e’ una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreche’ la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e’ effettuato in conformita’ alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui e’ applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l’Impresa puo’ esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta’ del proprietario.
ART. 3. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonche’ la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa puo’ acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 4. - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonche’ la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 5. - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta’ del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonche’ per il territorio della Gran Bretagna, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia, di Andorra e della Bosnia Erzegovina.
L’assicurazione vale altresi’ per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L’Impresa e’ tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia e’ operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale e’ rilasciata la Carta Verde cessi di avere validita’ nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione.
La Carta Verde e’ valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
ART. 6. - DECORRENZA E DURATA
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno piu’ frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L’Impresa e’ tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio e’ sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in piu’ rate.
ART. 7. - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalita’ indicate dall’Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall’Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
ART. 8. - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprieta’ del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonche’ le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l’Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorita’ competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprieta’ dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprieta’, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’Impresa, la quale prendera’ atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell’articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascera’ l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra’ stipulare un nuovo contratto.
ART. 9. - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l’Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresi’, su richiesta degli aventi diritto, modalita’ di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
• annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
• cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
• efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile).
l’Impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell’art. 134 del Codice.
ART. 10. - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel piu’ breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
ART. 11. - GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa, previa comunicazione al Contraente, assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende ne’ delle spese di giustizia penali.
ART. 12. - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
ART. 13. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ART. 14. - “BONUS/MALUS”
L’assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in tariffa.
ART. 14.1 - CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16aprile 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
ART. 14.2 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA UNIPOLSAI
Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’attestazione.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento è sempre alla classe di merito interna UnipolSai.
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:
- in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all’Art. 14.3 delle Condizioni di assicurazione);
- in presenza di un’attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall’applicazione della tariffa e delle tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di un’attestazione UnipolSai in corso di validità
• relativa ad un contratto che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di un prodotto UnipolSai, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’Art. 14.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell’attestazione;
• relativa ad un contratto che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi da UnipolSai, il nuovo contratto – salvo quanto indicato all’Art. 14.3 delle Condizioni di assicurazione
- viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla tariffa in vigore al momento della stipulazione della polizza.
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
ART. 14.3 - CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOLSAI E C.U.
L’Impresa, in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in presenza di un’attestazione in corso di validità, mantienesialaclassedimeritointerna UnipolSai, determinataconicriteriindicatiall’Art. 14.2 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei casi previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Provvedimento IVASS n° 72 del 16 aprile 2018 e dell’art. 134, comma 4-bis del Codice.
ART. 14.4 - RIENTRO DEL VEICOLO ASSICURATO DAL CONTO VENDITA
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.
ART. 14.5 - RITROVAMENTODELVEICOLOASSICURATO OGGETTODIFURTO, RAPINAOAPPROPRIAZIONE INDEBITA
Qualora il veicolo oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita venga ritrovato, il proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.
ART. 14.6 - REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOLSAI
Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di sinistri con responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre dei sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
TABELLA 2 – REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: numero di sinistri con responsabilità principale pagati e numero di volte che la responsabilità paritaria “cumulata” per i sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) |
ART. 14.7 - RIAPERTURA E LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, l’Impresa procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.
ART. 14.8 - FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i sinistri liquidati
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o all’Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
ART. 14.9 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOLSAI
La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso ai sensi della condizione aggiuntiva di cui al successivo art. 20, non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai - purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
ART. 14.10 - SINISTRI “TARDIVI” E SINISTROSITÀ DELLE POLIZZE DI DURATA TEMPORANEA
L’Impresa, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna UnipolSai e della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto tiene conto:
- dei sinistri non ancora indicati nell’attestazione sullo stato del rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
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CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO
ART. 15. - GUIDA ESPERTA
Qualora il Contraente abbia stipulato il contratto aderendo alla condizione aggiuntiva “Guida Esperta”, è previsto che:
a) al momento del sinistro, il conducente del veicolo abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente di guida da almeno 3 anni;
b) il proprietario del veicolo sia una persona fisica di età compresa, alla stipula o all’ultimo rinnovo annuale del contratto, tra 26 anni e 65 anni.
L’Assicurato ha l’obbligo di indicare nella denuncia di sinistro i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente, previsti alla lettera a).
L’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati in proporzione del minor premio pagato per effetto della presenza in polizza della condizione aggiuntiva “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni sinistro, se non sono rispettati i requisiti previsti ai punti a) e b) o qualora la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione dei dati del conducente o della sua patente di guida.
Per il caso previsto al punto a), l’Impresa non eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato:
1. quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO
ART. 16. - AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE
Qualorail Contraenteabbiastipulatoilcontrattoaderendoallacondizioneaggiuntiva “Aumento dei Massimali minimi di legge”, l’Impresa si impegna a corrispondere, oltre ai Massimali minimi obbligatori di legge, entro i limiti indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
Se in polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi gli animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall’Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell’Impresa.
ART. 17. - LIMITAZIONI DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE
L’Impresa, a parziale deroga dell’art.2 “Esclusioni e rivalse”, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, solamente per il primo sinistro per ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale l’Impresa limiterà l’azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per l’intero esborso;
• nei confronti dell’Assicurato, in conseguenza dell’inoperatività della garanzia, per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà.
L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SENZA AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO
ART. 18. - DANNI A TERZI CAGIONATI DA XXXXXX XXXXXX E, DURANTE LA MARCIA, DAL RIMORCHIO MUNITO DI TARGA PROPRIA E REGOLARMENTE TRAINATO
Qualorainstallatoedomologato, sonoinoltrecompresinellacoperturaassicurativaidanniinvolontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo e’ adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO
ART. 19. - PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE
In parziale deroga del precedente art. 7 “Pagamento del premio”, il premio può essere pagato in rate semestrali di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e la successiva entro la data indicata in polizza, con le modalità indicate dall’Impresa.
Al pagamento della prima rata del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia ilcertificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTRATTO SENZA AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO
ART. 20. - SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione, è tenuto a darne comunicazione all’Impresa che rilascerà un’appendice che dovrà da lui essere sottoscritta. La sospensione decorrerà da tale data.
La sospensione è ammessa per una durata massima di 18 mesi.
Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
La sospensione della polizza non è consentita nei contratti ceduti.
Qualora il Contraente intenda riattivare il contratto sospeso, la riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro, purché il proprietario/locatario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro veicolo, occorre, inoltre, che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero.
La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
- emissione di una polizza sostituente il contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della tariffa in corso all’atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso per la determinazione del premio;
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
- imputazione, a favore del Contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
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A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
ISuoidatinonsarannosoggettiadiffusioneepotrannoessereconosciutisolodalpersonaleautorizzatodelle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In
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casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; perlaprevenzioneel’accertamento, diconcertoconlealtrecompagniedel Gruppo, dellefrodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed ilpagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
USA_Info_Cont_01 – ed. 03.11.2020
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Modello SI / 00000 / X00 / 00000 / C – Ed. 30 / 04 / 2021