DIRETTIVA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità` tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunità;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
VISTA la direttiva 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il protocollo di intesa sulla sperimentazione del lavoro agile stipulato con le organizzazioni sindacali in data 5 aprile 2017;
SENTITO il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;
INFORMATE le organizzazioni sindacali,
A d o t t a
la seguente direttiva:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “lavoro agile”: una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad incrementare la produttività.
Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:
1. esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all’esterno della sede di lavoro e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2. possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
3. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro;
b) “sede di lavoro”: la sede abituale di servizio del dipendente;
c) “strumenti di lavoro agile” strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente direttiva disciplina le modalità di attuazione all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella privata dei propri dipendenti.
2. La sperimentazione del lavoro agile realizzata ai sensi della presente direttiva è finalizzata a consentire al 10 per cento dei dipendenti, compresi i dirigenti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di poterne usufruire, ove lo richiedano, garantendo pari opportunità e non discriminazione nell’accesso al lavoro agile.
Articolo 3
(Finalità)
1. La sperimentazione del lavoro agile all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risponde alle seguenti finalità:
a) permettere al 10 per cento dei dipendenti, compresi i dirigenti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove lo richiedano, di avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
b) sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività;
c) razionalizzare e adeguare l’organizzazione del lavoro a seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;
d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.
Articolo 4
(Realizzazione del lavoro agile)
1. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile quando sussistono i seguenti requisiti:
a) è possibile delocalizzare almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
Articolo 5
(Attività escludibili)
1. Contestualmente all’avvio della sperimentazione del lavoro agile, con atto del Segretario Generale, sulla base di apposito esame che sarà svolto dal gruppo tecnico di supporto di cui articolo 17, comma 1, e dal Dipartimento per il personale, tenendo conto delle proposte
formulate dalle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuate le attività per le quali non è possibile il ricorso al lavoro agile in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni.
Articolo 6
(Destinatari)
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compreso il personale degli uffici di diretta collaborazione.
Articolo 7
(Tempi e strumenti del lavoro agile)
1. Il personale selezionato per la sperimentazione del lavoro agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, anche senza fornitura di strumenti e connessioni da parte dell’Amministrazione, ordinariamente per un massimo di 5 giornate al mese, divisibili anche in mezze giornate, da concordare con l’Amministrazione.
2. Laddove necessario per motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del singolo lavoratore o di singole strutture, con determinazione del Segretario Generale, su proposta della Commissione di cui all’articolo 8 e in accordo con il superiore gerarchico del lavoratore, è possibile ampliare il numero delle giornate lavorative che possono essere espletate in modalità di lavoro agile.
3. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per almeno 3 ore, ovvero per almeno 1 ora e mezza in caso di mezza giornata, in fasce orarie anche discontinue individuate nel progetto di lavoro agile di cui all’articolo 10.
4. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 3, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche.
Articolo 8
(Individuazione del personale)
1. L’individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori da adibire ai progetti di lavoro agile è effettuata sulla base delle richieste individuali, corredate dalla proposta di progetto individuale definita d’intesa con il superiore gerarchico ai sensi dell’articolo 10, e attraverso appositi bandi.
2. L’Amministrazione, salvo che il bando preveda termini differenti, con cadenza semestrale acquisisce ed esamina le richieste avanzate dal personale.
3. Entro il 1° dicembre ed entro il 1° giugno di ciascun anno, l’Amministrazione provvede all’elaborazione, sulla base dei criteri di priorità di cui all’articolo 9, della graduatoria del personale ammesso al lavoro agile.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria si definisce e si avvia, d’intesa con il superiore gerarchico del richiedente, il progetto di lavoro agile individuale.
5. L’esame delle proposte di lavoro agile è effettuato da una Commissione, composta da 3 membri, individuati dal Segretario Generale tra i dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo una rotazione periodica.
6. La Commissione, di cui al comma 5, esamina i progetti proposti al fine di verificarne la coerenza con le indicazioni fornite dalla presente direttiva.
7. Le funzioni di segreteria tecnica della Commissione di cui al comma 5 sono assicurate dal Dipartimento per il personale.
8. L’Amministrazione può accogliere in via d’urgenza, al di fuori delle graduatorie di cui al comma 3 e anche in deroga alle percentuali previste dall’articolo 2, comma 2, le richieste formulate in presenza di gravi condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente certificate, o di gravi esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni o di altri familiari non autosufficienti. In tale ipotesi la decorrenza e la durata del progetto individuale sono stabilite d’intesa con il superiore gerarchico.
Articolo 9
(Criteri di priorità)
1. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni messe a disposizione dall’Amministrazione si utilizzano criteri di scelta che tengano conto delle seguenti priorità:
a) non godimento effettivo nel periodo di svolgimento del lavoro agile di altri istituti di flessibilità dell’orario di lavoro (a titolo esemplificativo part-time, telelavoro) o di agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti;
b) condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente certificate;
c) esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di familiari o conviventi;
d) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro;
e) minore fruizione di giornate di lavoro agile nell’anno precedente;
f) appartenenza ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o prestazione del servizio a titolo di comando o fuori ruolo presso le Strutture generali della Presidenza.
2. Qualora le richieste avanzate da soggetti con i requisiti di priorità di cui al comma 1, lettere b) e c), siano superiori al numero delle posizioni messe a disposizione, tutte le proposte possono essere soddisfatte, anche in deroga alle percentuali previste dall’articolo 2, comma 2.
3. I requisiti di priorità devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta.
4. La Commissione si riserva la facoltà di valutare l’ammissione, in qualunque momento, di ulteriori richieste in casi di particolare gravità, debitamente documentati.
Articolo 10
(Progetto individuale di lavoro agile)
1. Il ricorso al lavoro agile avviene sulla base di un progetto individuale, di durata al massimo semestrale e rinnovabile, che deve essere definito per iscritto, sulla base dello schema tipo allegato alla presente direttiva, d’intesa con il superiore gerarchico del richiedente, che ne approva contenuti e modalità attuative, in coerenza con le esigenze organizzative della struttura.
2. Il progetto individuale indica:
a) informazioni identificative del dipendente e dell’Ufficio/Servizio di appartenenza;
b) modalità di realizzazione;
c) tempi della prestazione in modalità di lavoro agile;
d) fasce di contattabilità;
e) specifici risultati attesi ed indicatori di misurazione coerenti con il sistema di controllo di gestione in uso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) durata del progetto;
g) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell’attività svolta.
3. Prima dell’inizio del progetto individuale, l’Amministrazione fornisce al lavoratore una formazione di base sul lavoro agile e sulle relative modalità operative, anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 11
(Strumenti di lavoro)
1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri, la cui configurazione può essere effettuata con il supporto dell’Amministrazione.
2. Nel caso in cui gli strumenti siano assegnati in uso dall’Amministrazione, questa ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento.
Articolo 12
(Trattamento giuridico economico)
1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali
e alle condizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi relativi al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri vigenti né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate lavorative di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive ai sensi dell'articolo 18 del CCNI relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006 - 2009, prestazioni di lavoro straordinario, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.
4. Nelle giornate di attività svolte, anche in parte, in lavoro agile non si ha diritto all’erogazione del buono pasto.
Articolo 13
(Obblighi di custodia e riservatezza)
1. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
2. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Articolo 14
(Sicurezza sul lavoro)
1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa.
2. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’Informativa.
3. Ogni lavoratore collabora diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.
4. L’Amministrazione comunica all’INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.
Articolo 15
(Lavoro agile e performance)
1. In attuazione dell’articolo 14 della legge n. 124 del 2015, l’adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.
2. L’Amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno individuando idonei indicatori al fine di valutare efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile.
Articolo 16
(Interruzione del progetto)
1. L’Amministrazione, la lavoratrice o il lavoratore, durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile possono, con adeguato preavviso (pari ad almeno 20 giorni lavorativi) e fornendo specifica motivazione, chiedere di interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
Articolo 17
(Gruppo tecnico di supporto e gruppo di monitoraggio)
1. Al fine di supportare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione della sperimentazione del lavoro agile è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi, un gruppo tecnico, composto fino a cinque membri individuati con decreto del Segretario Generale.
2. Al fine di monitorare gli esiti della sperimentazione del lavoro agile è costituito, senza oneri aggiuntivi, un gruppo di monitoraggio congiunto, composto da rappresentanti scelti dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali.
3. Nell’adempimento delle loro attività, il gruppo tecnico di supporto e il gruppo di monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2, sono assistiti dal Dipartimento per il personale.
Articolo 18
(Avvio della sperimentazione presso Strutture pilota)
1. In fase di prima applicazione della direttiva, il Dipartimento per il personale individua un numero limitato di Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri presso le quali attivare in via sperimentale progetti pilota di lavoro agile e pubblica un apposito bando.
2. L’Amministrazione, sulla base degli esiti del monitoraggio dei progetti pilota, pubblica il bando per la sperimentazione del lavoro agile presso tutte le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui alla presente direttiva.
Articolo 19
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.
Il Segretario Generale (Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx)