CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
(art. 27 della legge n.392 del 27 luglio 1978) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Repertorio n°
Il COMUNE DI RUEGLIO con sede legale in Rueglio (TO) – Xxxxxx Xxxxxxxxx
x. 0, codice fiscale 84003670019, in persona del Sindaco pro-tempore/Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX nata a Parigi (FRANCIA) il 20.11.1955 e residente a Rueglio (TO) in Regione Ringhiroglio n° 25 , di seguito denominato “Locatore”
E
la , in persona del suo legale pro tempore,
sig. con sede in , Via
n. (c.f. iscritta al
registro delle imprese di
n.
– p. i.v.a.
), di seguito denominata “Conduttore”
PREMESSO
che a seguito di esperimento di gara pubblica , con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del si concedeva in locazione alla ditta
, l’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Mulino” ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione pubblica – Tipologia 4 RISTORANTE) sito in Via della Gora snc e degli impianti sportivi annessi.
Vista la Determinazione del Segretario Comunale n. del con cui è stato approvato il presente schema di contratto;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Rueglio , come sopra rappresentato, concede in locazione alla
, che accetta,i seguenti immobili di proprietà comunale siti in Via della Gora snc: immobile adibito ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione pubblica – Tipologia 4 RISTORANTE) censito al N.C.E.U. al foglio n° 13, particella n. 266 subalterno 7, categoria catastale C/1, consistenza catastale mq. 299, immobile ad uso spogliatoi a servizio degli impianti sportivi, censito al N.C.E.U. al foglio n° 13, particella n. 266 subalterno 5 , categoria catastale D/6, area sportiva censita al C.T. al foglio n° 13, particella n. 266 e 420 ed al foglio n. 7 particelle nn. 1310 e 1313 comprensiva di campo da bocce, campo multifunzione calcetto/tennis e campo da tennis in fase di conversione in pista di pattinaggio a rotelle, quest’ultimo da destinare al libero accesso ed all’uso gratuito, così come meglio individuati e descritti nell’ allegate planimetrie.
I locali dell’unità immobiliare censita al N.C.E.U. al foglio n° 13, particella n. 266 subalterno 7, si concedono per il solo utilizzo commerciale (ristorazione pubblica – Tipologia 4 RISTORANTE) . Ai fini di quanto previsto negli articoli 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/78, il Conduttore dichiara che l'immobile sarà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
Le parti stabiliscono che il Conduttore non potrà sublocare o cedere anche parzialmente l'unità immobiliare né mutarne la destinazione.
Il Locatore concede altresì l’utilizzo dei servizi igienici siti al Piano Terreno nell’ingresso del Salone Pluriuso e dell’ingresso stesso al Conduttore il quale
provvederà alla loro pulizia e manutenzione.
Le parti inoltre convengono che il locale “wc per disabili” con relativo “disimpegno” facenti parte dell’ immobile ad uso spogliatoi a servizio degli impianti sportivi è da ritenersi ad uso comune alle parti contraenti.
Il Conduttore riceve altresì in consegna le attrezzature esistenti negli immobili concessi in locazione come da inventario depositato in Comune, con l’impegno e l’obbligo della buona conservazione e con il divieto di apportare modifiche o sostituzioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
ART. 2 – DURATA
Il contratto è stipulato per la durata di anni SEI dal 15.05.2015 al 14.05.2021 cosi’ come previsto dall’art. 27 della Legge n° 392/78 e smi.
Alla data di scadenza, il presente contratto si rinnoverà tacitamente, per un periodo aggiuntivo di anni sei, a meno che una delle Parti comunichi la propria volontà di disdire il presente contratto a mezzo posta con raccomandata A.R., da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza del termine finale predetto, nel rispetto, beninteso, di tutta la normativa vigente. Il Locatore rinuncia, comunque, sin d’ora ad avvalersi della facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, secondo comma, e seguenti della Legge n. 392/78.
ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione è stabilito in €
annui. Il canone sarà adeguato annualmente in ragione del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie. L’adeguamento avverrà automaticamente senza necessità di formale richiesta a decorrere dal 15.05.2016.
Il canone sarà pagato anticipatamente in quattro rate uguali con scadenza
trimestrale entro il giorno 10 del mese si inizio di ogni trimestre.
Il conduttore non potrà, in alcun caso, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il ritardo superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione sarà causa di risoluzione del contratto così come previsto al successivo art.10.
Il conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART. 4 – STATO DELL’IMMOBILE
Gli immobili sono ceduti in locazione nello stato di fatto in cui si trovano.
Restano a carico del conduttore le spese necessarie per l’ottenimento del nulla osta sanitario.
Il Locatore dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e, relativamente all’ unità immobiliare censita al censito al N.C.E.U. al foglio n° 13, particella n. 266 subalterno 7, che la stessa è destinata a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione pubblica – Tipologia 4 RISTORANTE); sono fatti salvi i provvedimenti e gli adeguamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente nel tempo.
Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati idonei all’uso convenuto, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato d’uso, salvo il deterioramento dovuto a vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere rimossa senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario.
ART 5 - ONERI DEL CONDUTTORE
Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri:
a) la voltura a suo carico, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, delle utenze inerenti il Servizio Idrico Integrato, la fornitura di energia elettrica relativa al bar-ristorante e la fornitura di gas gpl;
b) il rimborso delle spese per la fornitura elettrica relativa al complesso immobile ad uso spogliatoi ed impianti sportivi, valutate mediante la lettura delle apparecchiature conta-KWatt in esse installate (lettura tennis-bocce = …………………….….………
lettura spogliatoi = ………………….……, lettura campo calcetto/tennis =
……………………………………....…….. alla data di sottoscrizione del presente contratto); tali rimborsi saranno corrisposti dal Conduttore alla presentazione della pertinente bolletta quietanzata;
c) il rimborso delle spese per il consumo del gasolio per il riscaldamento dell’ immobile adibito ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle letture sul conta-litri in ingresso al bruciatore annesso alla caldaia a servizio del bar-ristorante ( lettura = …………………..……… alla data di sottoscrizione del presente contratto); tali rimborsi saranno corrisposti dal Conduttore contestualmente alla rata di affitto trimestrale;
d) il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani;
Sono a carico del Conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle pavimentazioni e ai rivestimenti. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore richiedendone la spesa. E’ altresì a carico del Conduttore l’ordinaria manutenzione dell’area antistante il bar-ristorante che è lasciata ad uso pubblico.
Rimane a carico del Locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile.
Sono, nondimeno, a carico del Conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa.
ART 6 – CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALLA GESTIONE E ALL’UTILIZZO DELLA SALETTA POSTA AL 1° PIANO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE
L'affidamento della gestione dell’immobile ad uso spogliatoi e degli impianti sportivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
b. garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
c. mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
d. promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
e. promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
Gli impianti sportivi e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportiva e in particolare per l’attività cui è stata destinata la struttura sportiva in oggetto, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non prevista o espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
L’impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli o enti o Associazioni/Società sportive) e funzionante tutti i giorni tranne un eventuale giorno
di chiusura infrasettimanale al di fuori dei mesi di luglio ed agosto.
Il Locatore si riserva la possibilità di concedere gli impianti sportivi ad uso gratuito per un massimo di 20 giorni all’anno.
Il Locatore si riserva altresì la possibilità di concedere ad uso gratuito la saletta del 1° piano (di fronte alla scala) per un massimo di 20 giorni all’anno.
Il Conduttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, è tenuto a presentare al Locatore un rendiconto sull’utilizzo delle strutture sportive al fine di verificarne il grado di gradimento da parte dell’utenza.
ART. 7 – CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali degli immobili nonché l’annessa area di pertinenza ed i campi sportivi e di averli trovati idonei al proprio uso, in buono stato di conservazione e manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge l’attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
Ogni addizione che non possa togliersi in qualunque momento senza danneggiare i beni e qualsiasi altra innovazione,necessiterà del preventivo consenso scritto del locatore. Al termine della validità del contratto ogni addizione e/o miglioria dovrà essere eliminata a spese del conduttore se non di interesse del locatore, da trattenere senza onere alcuno.
Il Locatore si riserva, tuttavia, la facoltà di stipulare accordi specifici scritti col Conduttore in merito all’esecuzione di lavori e/o acquisto di arredi, mediante scomputo sul canone. Qualsiasi spesa eseguita dal conduttore al di fuori dei suddetti accordi scritti sarà ad esclusivo carico del suddetto, senza che questi possa vantare alcun diritto.
ART.8 – GARANZIE E RESPONSABILITA’
Il conduttore ha provveduto alla costituzione di una fideiussione bancaria con
n. del dell’importo di €
(pari al canone di 4 mensilità a regime) a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti e si impegna ad ogni scadenza ad inviare tramite raccomandata A.R. o PEC il rinnovo di detta polizza. Il mancato rinnovo sarà causa automatica di risoluzione del contratto. Detta polizza sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dei beni e delle attrezzature in essi contenuti. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del locatore. Essa contiene la clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ovvero la deroga all’art. 1945 c.c. e quindi non ha la natura di accessorietà propria della fideiussione. La polizza ha validità sino alla scadenza del contratto.
La custodia e la responsabilità degli immobili sono affidati al conduttore che ha stipulato un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (intendendosi terzo anche il Comune) con l’Assicurazione Agenzia di
polizza n.
in data
per un massimale di €
). Detta polizza ha durata sino alla scadenza del contratto.
Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l’obbligo di risarcire il locatore di ogni eventuale danno prodotto anche da terzi, salvo naturalmente il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi.
Le parti stabiliscono di comune accordo che il locatore è esonerato da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, alle cose o persone che possono
derivare, in qualsiasi momento, dall’uso dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature o, comunque, da fatto o omissione del conduttore o di terzi.
Il locatore, a mezzo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, può in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni degli immobili e per verificare che sia disposto ed organizzato un corretto e regolare uso degli stessi, nonché provvedere a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo o al complesso in genere. E’ fatto obbligo al conduttore ed al suo personale di attenersi alle disposizioni del predetto incaricato al fine di prevenire eventuali danni.
ART. 9 – DIVIETI
Non è ammessa la cessione del presente contratto, il comodato e la sublocazione dell’immobile, senza l’autorizzazione del locatore.
Con riferimento esplicito all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in caso di cessione del contratto se il locatore non libererà espressamente e per iscritto il conduttore cedente, quest’ultimo dovrà rispondere nei confronti del locatore di eventuali inadempimenti del conduttore-cessionario.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il locatore ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni della normativa in materia di commercio;
b) inizio dell’azione penale nei confronti del conduttore per fatti inerenti la gestione dell’attività commerciale;
c) cessione del contratto o sublocazione, non preventivamente autorizzati dal locatore;
d) uso dell’immobile per scopi diversi da quelli previsti dal contratto;
e) mancato inizio dell’attività entro il termine di tre mesi dall’aggiudicazione.
f) ritardi superiori a sei mesi nel pagamento del canone di locazione
La risoluzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con raccomandata A/R.
ART. 11 – RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigenti in materia di locazione.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia, le parti eleggono entrambe domicilio nel Comune di Rueglio in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0.
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese conseguenti alla stipulazione del presente contratto (bolli, diritti e varie) sono a carico del conduttore.
Le spese per la registrazione sono a carico del conduttore e locatore in parti uguali. Letto, approvato e sottoscritto.
Rueglio, lì
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
Le parti ai sensi degli artt.1341 e ss. del codice civile approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13.
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE