ACCORDO DI COLLABORAZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0027168 - II/7 del 01/06/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 199/2021
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra
L’Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Xxx Xxxxxxx, 00/00, partita Iva n. 03016180717, nella persona del Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Lecce il 16.02.1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università.
E
BIG INVESTMENT Egypt for development and management project SAE, con sede legale in Al Motawereen, Xxxxx City Egypt, partita Iva 0015066845720000509005098, nella persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Monofiya il 22/03/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
Premesso che
- l’Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell’Ateneo;
- l’Università diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale, biotecnologico e territoriale, perseguendo l’integrazione di discipline tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, altre Università ed imprese a livello nazionale e internazionale;
- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) ha competenze e strutture per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi delle Scienze e Tecnologie Zootecniche ed in quelle della trasformazione industriale di derrate di origine animale;
che la BIG INVESTMENT EGYPT For Development and Management of Project SAE, Società Internazionale di sviluppo e gestione progetti, legalmente registrata e riconosciuta dallo Stato Egiziano, si propone come promotrice e coordinatrice di sviluppo nel settore della zootecnia e dell'industria agro alimentare attraverso finalità, di Progettazione, Realizzazione e Commercializzazione in ambito nazionale ed internazionale, di produzioni innovative e migliorate attraverso la ricerca scientifica, in cooperazione con: Università, Centri di Ricerca e Professionisti del settore, locali ed internazionali.
Considerato che:
- l’Università (Dipartimento DAFNE) e la Big Investment Egypt intendono sviluppare rapporti di cooperazione scientifica per la creazione di una strategia di nuova conoscenza e di miglioramento e sviluppo di nuove tecnologie per lo sviluppo della zootecnia e dell’industria alimentare dell’Egitto;
- le Parti intendono creare sinergie con consorzi e aziende operanti nei settori dell’agricoltura, della zootecnia e dell’agro-industria finalizzate allo svolgimento di ricerche nei campi di comune interesse e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
Viste:
- la delibera del Senato accademico, seduta del , dell’Università degli Studi di
Foggia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del , dell’Università degli
Studi di Foggia;
-
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Premessa)
Tutto quanto è in premessa è parte integrate del presente Accordo.
Art. 2 (Obiettivo)
- l’Università (Dipartimento DAFNE) e la Big Investment Egypt, attraverso il presente Accordo, intendono sviluppare rapporti di cooperazione scientifica ponendo così le premesse per un’attività congiunta concernente tematiche in campo agronomico, zootecnico, e dell'Industria Alimentare.
Art. 3 (Oggetto dell’attività)
- la Big Investment Egypt mette a disposizione, al fine di svolgervi unitamente all’Università le attività oggetto del presente Accordo, la propria expertise nel fund raising e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle ricerche di comune interesse.
- l’Università di Foggia mette a disposizione le risorse umane, quindi i ricercatori, assieme alla strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca per il perseguimento degli scopi dell’Accordo.
Art. 4 (Convenzioni operative)
Al presente Accordo si darà esecuzione attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata
la collaborazione tra le parti del presente Accordo.
Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all’uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta. Tali accordi attuativi dovranno anche stabilire la legge applicabile, il foro competente o, in alternativa, il ricorso all’arbitrato per il caso in cui sorgano controversie relative all’interpretazione ed esecuzione degli stessi.
Art. 5 (Durata)
Il presente Accordo avrà durata pari a 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
Art. 6 (Diritto di recesso)
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, da presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.
Art. 7
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione
scritta all’altra Parte.
Art. 8 (Controversie)
Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:
Università degli Studi di Foggia: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
Big Investment Egypt SAE: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 9 (Oneri fiscali)
Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986.
Foggia,
BIG INVESTMENT Egypt
Il Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Università degli Studi di Foggia Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx