SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL”
Rep. n.
CUP: I25I16000020008 CIG:
Allegato alla DD n. del
SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL”
TRA
L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE E LA DITTA
CIG:
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di
tra:
- L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "PARCO", c.f. 94506780017, P.Iva 06360790015 con sede legale in SALBERTRAND (TO) Via Xxxxxxx Xxxxxx 1, rappresentato in questa sede in nome, per conto e nell'interesse dal suo Direttore XXXXXX Xxxxxxx, nato a XXXXXX XXXXXX (TO) il , nominato con Deliberazione di Consiglio nr. e legittimato alla stipulazione del presente contratto,
- e la ditta di seguito nel presente atto denominata semplicemente "APPALTATORE”, P.IVA. , con sede legale in , rappresentata in questa sede in nome, per conto e nell'interesse dal suo legale rappresentante , nato a il
, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della ditta;
PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale nr. del si è approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL” ;
- che in seguito a procedura , con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con Determinazione Dirigenziale del alla ditta , al costo di € , oltre IVA al 22% per , sommano complessivi €
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il PARCO concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
2. Codice Unico di gara (CIG):
Art. 2 – DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dai disposti del D.LGS 50/2016 e s.m.i, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Art. 3 – TERMINI TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO - AMMONTARE DELLE PENALI
1. I lavori sono stati consegnati in data in pendenza di regolarizzazione del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, quindi da intendersi ultimati entro il
.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 50,00 (cinquantaeuro/00) per ciascun giorno di ritardo.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
Art. 4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso dal direttore lavori, entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal PARCO; il silenzio del PARCO protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal PARCO prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione; resta nella facoltà del PARCO richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI
1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi ) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
3. Il pagamento del lavoro potrà essere effettuato con presentazione di regolare fattura informatica, previa verifica positiva della corrispondenza con la presente ordinazione e della regolarità contributiva, con mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. La fattura dovrà essere digitale ed inviata solo tramite procedura informatica, abbinando il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6STY, intestandola all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie – C.F. 94506780017 P.IVA. 06360790015.
Art. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Considerata l’esiguità dei lavori, non sono previsti pagamenti in acconto.
Art. 7 - PAGAMENTI A SALDO
1. La rata di saldo verrà liquidata dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, qualunque sia l'ammontare, previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07), acquisito direttamente dal PARCO, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del Codice Civile.
Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - codice CIG (da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
Art. 9 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Qualora il PARCO, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 10 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.
Art. 11 - CAUZIONI E GARANZIE
Cauzione Definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria nr. in data
rilasciata dalla società
agenzia di
per l'importo di €
(Diconsi ) pari al dieci per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il PARCO abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e r. c. contro terzi
1. L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa (“CAR – caution all risk”) nr. del presso la società agenzia di - che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. L'importo della somma assicurata è pari all'importo contrattuale, € .
Art. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il PARCO da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il PARCO effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. In caso di insolvenze con gli enti previdenziali/contributivi rilevabili nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07) presentato/acquisito per la liquidazione di una rata di acconto o di saldo, l'APPALTATORE autorizza il PARCO a liquidare i compensi dovuti per una determinata fattura agli enti che hanno denunciato esito negativo sulla regolarità contributiva dell'APPALTATORE. In caso di non autorizzazione la liquidazione dei compensi è da ritenersi sospesa fino alla presentazione/acquisizione di un nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva che denunci esito positivo.
Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro ai sensi Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 258.
Art. 15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL CANTIERE
1. Ai lavori di CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL”, si applicano le norme stabilite dal titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, così come successivamente integrate e modificate.
2. L’ APPALTATORE ha l’onere di attenersi a tutte le norme procedurali affinché vengano eliminati i rischi di seppellimento da scavo, caduta materiale dall’alto nello spostamento della paleria con benne o pale e schiacciamento degli operatori nella movimentazione manuale dei carichi.
3. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 16 - SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Sulla base di quanto dichiarato in Sede di presentazione dell’offerta la ditta si riserva/non riserva la facoltà di facoltà di subappaltare i lavori nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art 105 del D.Lgs.50/2016.
3. Il PARCO non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art. 17 – CONTROVERSIE
1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede legale.
2. Per ogni controversia potesse insorgere tra l’Ente e il Professionista in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente contratto, il foro competente è quello di Torino.
3. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, sentito l'APPALTATORE, formula al PARCO, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il PARCO delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il PARCO ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure previste e disciplinate Capitolato speciale d’appalto e dalla vigente normativa in materia di LLPP.
2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 19 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 20 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
1. Il presente contratto verrà registrato, in caso d'uso nel Repertorio dell’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
2. Tutte le spese del presente contratto, qualora si renda necessaria la registrazione (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del PARCO.
Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 22 – MODIFICHE EVENTUALI DEL CONTRATTO
Qualunque modifica del presente contratto, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima trasmissione tra le parti - via posta elettronica certificata - del presente documento informatico.
IL DIRETTORE L’APPALTATORE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
(firma acquisita digitalmente) (firma acquisita digitalmente)
L’appaltatore, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le clausole contrattuali del presente contratto.
L’APPALTATORE
(firma acquisita digitalmente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.