CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCIO E PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCIO E PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI
MEDIANTE AOL (Anagrafe online)
Con la presente Scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, stipulata fra le seguenti parti:
1. Comune di Calcio, con sede in Calcio, in Via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, n. 40, Codice Fiscale e P.IVA 00372530162, (di seguito, per brevità, denominato “Comune”), rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra ………………………………….., Responsabile dell’Area Affari Generali, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, il/la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ………… del ………….. ed ai sensi degli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
E
2. (denominazione Ente) ……………………………………………………………………...
con sede in ……………….……………………………………………, in via
……………………………………….. Codice Fiscale ,
P.IVA ……………….., soggetto richiedente ed Ente fruitore della banca dati anagrafica (di seguito, per brevità, denominato Ente fruitore), rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………………………………..........., nato/a a
…………….………….. il …………………………………, nella sua qualità di
……………….............................., che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
VISTI i principali riferimenti normativi:
- La Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
- Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- L’art. 2, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 marzo 1993, n. 63 (in tema di collegamenti telematici);
- L’art. 2, comma 5, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- Il X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (X.X. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- La Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.
14 del 22 dicembre 2011 (Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183);
- Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Le Linee guida dell’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale – per la stesura di Convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni del giugno 2013 (V. 2.0);
- Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
PREMESSO
- Che il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi;
- Che, a tal fine, intende consentire a Forze dell’Ordine e Guardia di Finanza, uffici appartenenti all’Autorità giudiziaria, enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione, soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi e organismi di diritto pubblico che ne facciano richiesta, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso in consultazione alla banca dati dell’anagrafe comunale, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici comunali;
- Che, con nota del ……………, acquisita al protocollo comunale al n. in
data ……………., l’Ente fruitore ha chiesto di aderire alla presente Convenzione, per l’accesso in via telematica alla banca dati informatica dell’anagrafe comunale, esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri compiti normativi e istituzionali;
VALUTATA
la legittimità della richiesta presentata, in considerazione dell’attività di interesse pubblico svolta dall’Ente fruitore;
Tutto ciò premesso e valutato ed intendendo che le premesse e la parte narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
La presente Convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte dell’Ente fruitore, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali o di pubblico servizio, dei dati contenuti nella banca dati informatica dell’anagrafe comunale.
Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l’Ente fruitore, che, come sopra rappresentato, accetta, alla consultazione degli archivi anagrafici, mediante AOL (Anagrafe online), per le proprie specifiche finalità istituzionali, ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.
L’Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni o, comunque, informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione degli archivi anagrafici mediante AOL (Anagrafe online).
Le richieste di consultazione non erogabili dal sistema informativo comunale dovranno pervenire al Comune tramite posta elettronica.
Art. 2
In generale, le funzioni utilizzabili, le modalità di accesso ai dati e le informazioni accessibili mediante il sistema AOL (Anagrafe online), sono indicate negli allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
In particolare, l’accesso da parte dell’Ente fruitore è limitato alla sola visura o stampa delle informazioni anagrafiche di cui all’Allegato “C”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che, considerate le attività istituzionali o di pubblico servizio svolte dall’Ente fruitore, si reputano pertinenti e non eccedenti, senza alcuna possibilità di cancellare, apportare modifiche o effettuare nuovi inserimenti rispetto ai dati esistenti. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la congruità e la non eccedenza dei dati richiesti.
L’Ente fruitore si obbliga ad effettuare le interrogazioni anagrafiche in modo mirato, limitandosi a consultare i soli dati necessari e sufficienti al perseguimento delle proprie attività istituzionali o di pubblico servizio per come manifestatesi nel caso concreto.
L’Ente fruitore, nel trattare i dati anagrafici acquisiti, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, con
particolare riferimento alle norme sulle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 32 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Art. 3
Ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, Titolare del trattamento dei dati contenuti nella banca dati dell’Anagrafe comunale è il Comune di Calcio nella persona del Sindaco pro tempore.
L’Ente fruitore, che accede ai dati personali in virtù della presente Convenzione, è a sua volta Titolare del trattamento di tali dati.
Inoltre, sempre al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione, l’Ente fruitore ha nominato quale “Responsabile della presente Convenzione”
……………………………………… e quale “Responsabile dell’esecuzione della presente Convenzione” ……………………………….. .
Il Comune ha l’esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i dati oggetto di consultazione, così come i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione a proprie valutazioni, esigenze istituzionali e/o operative, ovvero nel caso in cui ritenga necessario effettuare modifiche e/o innovazioni tecniche al sistema.
Il Comune si riserva il diritto insindacabile di modificare ed eventualmente ridurre, anche temporaneamente, le informazioni oggetto di consultazione da parte dell’Ente fruitore, laddove ciò sia imposto da disposizioni normative, regolamentari, ministeriali e/o giurisprudenziali, nonché nel caso in cui ciò sia reputato opportuno dal/dalla Responsabile dell’Area Affari Generali.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di interrompere la connessione ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità o la necessità per motivi legati ad interventi tecnici sul proprio sistema informatico.
Ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. 196/2003 e 29 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente fruitore avrà il compito di identificare e autorizzare, con apposito atto, gli operatori che potranno accedere alla banca dati anagrafica e, conseguentemente, trattare i dati ivi contenuti.
L’Ente fruitore si impegna a comunicare al Comune l’elenco degli autorizzati che devono essere abilitati all’interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare gli stessi sulle norme relative all’accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente Convenzione.
L’Ente fruitore si impegna a comunicare prontamente al Comune i nominativi di nuovi soggetti che devono essere abilitati, così come i nominativi di coloro che, per qualsiasi motivo, sono cessati dalle funzioni, allo scopo, rispettivamente, di attivare e disattivare le relative credenziali.
Il Responsabile dell’esecuzione della Convenzione presso l’Ente fruitore dovrà provvedere periodicamente, con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni volta che il Comune lo
richieda, a verificare la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e l’attualità delle utenze attive. Il risultato di tale controllo deve essere comunicato al Comune. È esclusa la gestione diretta delle utenze da parte dell’Ente fruitore.
Il Comune si riserva la facoltà di registrare gli accessi, nonché tutte le operazioni effettuate, per finalità gestionali e statistiche e di operare opportuni controlli. Nel caso di abusi, il servizio verrà immediatamente sospeso e verrà ripristinato solo dopo aver rivisto gli aspetti logistici, procedurali ed organizzativi al fine di garantire un collegamento sicuro.
Art. 4
L’Ente fruitore si obbliga:
* ad adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, osservando scrupolosamente quanto in esse previsto;
* a garantire che le informazioni ricavate dalla consultazione telematica della banca dati anagrafica siano acquisite ed utilizzate esclusivamente per le proprie finalità istituzionali o di pubblico servizio e nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza;
* a garantire che l'accesso ai dati sia effettuato esclusivamente dal personale abilitato, nel rispetto delle procedure concordate con il Comune, al quale l’Ente fruitore abbia impartito precise e dettagliate istruzioni, con indicazione puntuale dell’ambito del trattamento consentito ed elencazione scritta dei compiti assegnati rispetto al trattamento dei dati e richiamando l'attenzione sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti, nonché sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e dando adeguata pubblicità ai controlli effettuati, anche dal Comune, al fine di verificare la regolarità degli accessi;
* ad escludere dall'accesso ai dati il personale non abilitato nei modi sopra descritti ed a vigilare che l’accesso dei dati sia effettuato esclusivamente dal personale autorizzato, nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali, vietandone la diffusione e la comunicazione a terzi, effettuando appositi controlli, anche con il supporto e la collaborazione del Comune, affinché l'accesso stesso avvenga esclusivamente nelle forme e per le finalità per cui è stato espressamente autorizzato;
* ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili, a non estrarre i dati per via automatica e massiva, a non trattenere i dati consultati e, di conseguenza, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso;
* a porre in essere le attività necessarie per evitare che i dati, le notizie e le informazioni ricavabili dagli archivi oggetto di consultazione siano rivelati, divulgati, riprodotti o ceduti a terzi per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione;
* ad ubicare le postazioni da cui si effettua l’accesso ai dati in luogo non accessibile al pubblico. È, comunque, fatto divieto all’operatore abilitato all’accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo;
* a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi incidente occorso riguardante la sicurezza o che abbia impatto diretto o indiretto nei processi del sistema, ogni modifica tecnica o organizzativa (ivi compresi i mutamenti del personale autorizzato) che possa incidere sullo svolgimento della presente Convenzione, nonché qualsiasi anomalia ravvisata nel funzionamento del collegamento telematico e /o nella gestione degli accessi;
* a rispettare ulteriori Regolamenti che il Comune dovesse adottare in materia di accesso alle proprie banche dati, anche in relazione ai criteri di sicurezza.
L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo del servizio. Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell’Ente fruitore, quest’ultimo si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione, compresa l’adozione e/o l’implementazione delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
Art. 5
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare dall’uso dei dati attinti dalla banca dati dell’anagrafe del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.
L'Ente fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all’utilizzo ed al trattamento improprio od illecito dei dati ed alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.
Art. 6
Per la consultazione per via telematica della banca dati dell’anagrafe del Comune mediante AOL (Anagrafe online), in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni per le attività istituzionali e dello specifico ruolo ricoperto dall’Ente fruitore, non viene stabilito alcun canone.
L’Ente fruitore si assume gli oneri ed i costi derivanti dalla connessione ad internet, dalla formazione del personale e dall’eventuale configurazione delle postazioni di lavoro allestite presso i propri locali.
Art. 7
La presente Convenzione avrà durata di due anni, con decorrenza dal e sino al e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.
È fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposito atto integrativo e in accordo tra le parti.
Entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, previa comunicazione scritta alla controparte nel domicilio eletto al fine della presente, ovvero:
- per il Comune: Via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, n. 40, 24054 Calcio (BG) – PEC
……………………………………………..
- per l’Ente fruitore: ..................................... – PEC …………………………………
Danno atto e convengono le parti che il Comune si riserva di recedere dalla presente Convenzione, con effetto immediato, per ragioni di pubblico interesse, senza che l’Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui il Comune, ovvero le Autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPA o altre) ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità , ovvero segnalino eccezioni di altra natura.
Le parti, si riservano, altresì, di apportare alla presente Convenzione le modifiche e/o le integrazioni eventualmente richieste dalle superiori Autorità.
Art. 8
Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente Convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.
Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente Convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Art. 9
Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’Ente fruitore durante l’esecuzione o allo scadere della presente Convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla stessa e che non si sia potuta definire in via amministrativa, è quello di Bergamo.
Le parti escludono il ricorso ad arbitri.
Art. 10
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente.
Il presente atto, ove ne ricorrano le condizioni, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni, in quanto posto in essere e scambiato tra Pubbliche amministrazioni.
Art. 11
Le parti dichiarano di essersi scambiate la reciproca informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 12
Poiché la presente Convenzione ha per oggetto l’accesso a dati definiti come personali dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), il Comune dichiara la piena conformità della stessa alle Linee guida dell’Agid per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni.
Calcio, lì
Per il Comune di Calcio Il/La Responsabile dell’Area Affari Generali | Per l’Ente fruitore
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ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati: