BANDO PER LA CONCESSIONE
BANDO PER LA CONCESSIONE
DI AIUTI A FAVORE DEL COMPARTO SUINICOLO
Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 28 comma 4. Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24.09.2020. Disposizioni a favore del comparto suinicolo.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 14.10.2020. Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Approvazione definitiva.
INDICE
1) OBIETTIVI GENERALI
2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
3) DOTAZIONE FINANZIARIA
4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
5) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO
6) TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DELL’AIUTO
7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
9) LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
10) CLAUSOLA DEGGENDORF
11) RINUNCIA
12) RICORSI
13) DISPOSIZIONI FINALI
14) PUBBLICITA’ DEL BANDO
15) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
16) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1) OBIETTIVI GENERALI
La Regione Sardegna per l’anno 2020, con le disposizioni della Legge Regionale del 23 luglio 2020 n. 22, comma 4 dell’art. 28, ha messo in atto un’importante azione volta a preservare la continuità dell’attività economica, durante e dopo l’epidemia da COVID-19.
Nel comparto suinicolo regionale, a causa delle restrizioni imposte durante il periodo di chiusura di alcune attività, soprattutto per quanto riguarda il circuito legato all’HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Catering) e alla conseguente difficile collocazione sul mercato del suinetto da latte tradizionale, le piccole e medie imprese, con ridotta liquidità e non attrezzate per una rapida riconversione della produzione, sono state, temporaneamente e in maniera imprevedibile, penalizzate dal punto di vista economico.
L’intervento di cui al presente bando è finalizzato pertanto a ristorare, con apposita azione di sostegno, le imprese suinicole colpite dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria COVID-19.
2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200. Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
- Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.
- Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17luglio 2020, notificata alla CE e approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato - della DG COMP con il numero SA.58547/2020.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Decreto Ministeriale del 23.07.2020 recante “Istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi”.
- Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24.09.2020. Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 art. 28, comma 4.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 14.10.2020. Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, at. 28, comma 4. Approvazione definitiva.
3) DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la concessione di aiuti a favore delle Piccole Medie Imprese (PMI) che operano nel comparto suinicolo regionale la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 4.000.000,00 (euro 4 milioni/00).
4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
All’erogazione degli aiuti provvede l’Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art. 15 lett. i) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24.09.2020 - Disposizioni a favore del comparto suinicolo.
5) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO
I soggetti beneficiari dell’aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/20141 della Commissione del 25 giugno 2014. Il
1 Allegato I, art. 2, del Reg. (UE) 702/2014:
1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce “microimpresa” un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
2 Imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile:
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
soggetto beneficiario deve essere proprietario detentore e/o detentore di un numero pari o superiore a n. 10 riproduttori femmine (scrofe) e risultanti nel censimento della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 2020. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto.
Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere condotte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile2;
2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. L'art.13 della L. 233/90, nel definirne la figura, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate). Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs. 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale;
6) essere in possesso di posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale.
Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole devono risultare vigenti al 31 marzo 2020 e fino all'erogazione dell'aiuto.
Possono benefeciare dell’aiuto anche le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.
Le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base all’art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE), possono beneficiare dell’aiuto purchè non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Sono escluse dall’aiuto le medie imprese, così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base all’art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE).
6) TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DELL’AIUTO L’aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta.
L’aiuto è erogato alle condizioni di cui al Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020 e modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020, notificata alla CE e approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato della DG COMP con il numero SA.58547/2020.
E’ ammesso l’eventuale cumulo con altri strumenti di aiuto nell’ambito del Quadro degli aiuti “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak - COM2020/C 91 I/01” e della Legge Regionale n. 22 del 2020 a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di € 100.000,00 per impresa unica3 al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Ai soggetti beneficiari che detengono un numero pari o superiore alle 20 scrofe è riservata una dotazione finanziaria pari a € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00). Tali beneficiari possono ricevere un aiuto massimo pari a € 129,00 (euro centoventinove/00) per singola scrofa detenuta per un totale massimo di 250 scrofe ammissibili a contributo per soggetto beneficiario. Ai soggetti beneficiari che detengono un numero di scrofe da 10 a 19 è riservata una dotazione finanziaria pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dotazione eventualmente da integrarsi laddove dal plafond in precedenza indicato di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) dovessero risultare somme residue. Per tali beneficiari l’importo di aiuto sarà determinato dalla divisione della dotazione finanziaria disponibile per il numero totale di scrofe detenute dalle imprese interessate, fino ad un massimo di € 129,00 (euro centoventinove/00) per singola scrofa.
7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
La domanda di aiuto (Allegato A), corredata eventualmente dall’Allegato B (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto), dovrà pervenire all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio sviluppo delle filiere animali entro e non oltre le ore 23.59 del 10 dicembre 2020.
La domanda di aiuto (Allegato A), corredata eventualmente dall’Allegato B, scaricabile dalla Sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e del sito della Regione Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, dovrà essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal rappresentante legale della PMI con firma autografa e corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale.
Il soggetto beneficiario, titolare di diversi Codici Aziendali, dovrà presentare un’unica domanda di aiuto.
3 s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Qualora un soggetto beneficiario dovesse inviare più domande di aiuto, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro e non oltre le ore 23.59 del 10 dicembre 2020 che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.
La domanda di aiuto, corredata eventualmente dall’Allegato B, indirizzata all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx. L’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) deve contenere una sola domanda di aiuto. La domanda di aiuto, ed eventualmente l’Allegato B, dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Suinicoltura COVID-19 Del. G.R. n. 47/50, Del. G.R. n. 51/5”.
L’istanza deve essere correttamente redatta con le dichiarazioni previste all’Allegato A, ed eventualmente all’Allegato B, del bando.
Il rispetto dei termini di ricezione della domanda di aiuto, corredata eventualmente dall’Allegato B, rimane a cura degli interessati non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.
Le domande di aiuto, corredate eventualmente dall’Allegato B, saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:
1. non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
2. inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di aiuto (in tal caso, tutte le domande di aiuto contenute nella PEC saranno considerate non ricevibili);
3. non pervenute entro il termine previsto dal presente bando;
4. non sottoscritte con firma autografa o digitale nell’Allegato A ed eventualmente nell’Allegato B.
Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della domanda di aiuto.
8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
Le domande di aiuto, oltre alla verifica di ricevibilità di cui all’articolo 7), saranno sottoposte a un controllo amministrativo teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
L’entità dell’aiuto sarà commisurato al numero di scrofe richieste nella domanda di aiuto (Allegato A) e comunque in misura non superiore a quanto risultante nel censimento della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 marzo 2020 e sino ad un massimo di 250 per soggetto beneficiario.
Qualora l’istruttoria richieda eventuali integrazioni, verrà assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell’ambito del quale i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti e ordinare esibizioni documentali.
In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell’istanza di aiuto, xxxxx restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità giudiziaria.
L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell’aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna.
La concessione dell’aiuto ai soggetti beneficiari avverrà, come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 340 I/01)4, entro il 30 giugno 2021.
9) LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto. Non sono ammesse altre forme di pagamento.
La liquidazione dell’aiuto, verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove previsto dalla normativa vigente, potrà essere effettuata anche mediante l’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.
10) CLAUSOLA DEGGENDORF
Per le imprese c.d. “Deggendorf”, atteso il carattere di straordinarietà delle misure per l’emergenza COVID-19, il Regime–quadro del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 non prevede specifici divieti o limitazioni. In particolare l’articolo 53 del citato Decreto Legge prevede che, in via derogatoria e temporanea, possono beneficiare degli aiuti concessi nell’ambito del Temporary Framework, anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, fermo restando l’adempimento dell’obbligo di recupero.
4 Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 340 I/01) relativa alla Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stat a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea all’assicurazione del credito di esportazione a breve termine.
11) RINUNCIA
Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all’aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle Filiere Animali al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
12) RICORSI
A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:
- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Xxxx competente quello di Cagliari.
13) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
14) PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
15) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro le ore 18:00 del 9 dicembre 2020.
16) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).
Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, email: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, tel. 000 000 0000.
Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia Laore Sardegna è: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Finalità del trattamento.
I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell’Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore del comparto suinicolo regionale ai sensi di: Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24.09.2020 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 14.10.2020.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.
In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali.
In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati personali trattati.
I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.
Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.
Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.
Ambiti particolari di trattamento.
L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.
Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia Laore Sardegna per l’invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.
Trasferimento dei dati personali.
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00000 Xxxx.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.