Contract
ACCORDO DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE AL PROTOCOLLO 12 OTTOBRE 2017 E ALL’ACCORDO DI INTEGRAZIONE 21 DICEMBRE 2017
In Milano, in data 29 maggio 2019
tra
- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
e
- le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
premesso che
▪ in applicazione del Protocollo per l’avvio dell’integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo 13 luglio 2017, a seguito del raggiungimento dell’obiettivo ivi fissato di almeno 1.000 uscite dal perimetro integrato, in data 12 ottobre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo per l’integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo (di seguito Protocollo 12 ottobre 2017), che ha consentito la definizione delle ulteriori 3.000 uscite volontarie necessarie al rispetto delle richieste avanzate dai Regolatori al Gruppo ISP a fronte di detta operazione;
▪ nell’ambito della verifica sulle domande pervenute in applicazione del Protocollo 12 ottobre 2017, risultate ben superiori alle 3.000 richieste volontarie di accesso al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito Fondo di Solidarietà), accogliendo anche la richiesta avanzata dalle XX.XX. di tenere conto della volontà manifestata dal personale che aveva richiesto l’adesione al Fondo stesso, in data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di integrazione del Protocollo 12 ottobre 2017 e per il ricambio generazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Accordo 21 dicembre 2017) con cui le Parti hanno condiviso di tener conto di tutte le domande pervenute ed in possesso dei requisiti previdenziali previsti, confermando i contenuti del Protocollo stesso;
▪ per effetto delle successive modifiche legislative intervenute in materia previdenziale e da ultimo con l’entrata in vigore della Legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito Legge 26/2019) di modifica e conversione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono state previste, tra l’altro, l’eliminazione dell’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per il requisito della pensione anticipata fino al 31 dicembre 2026, l’introduzione in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 di un nuovo requisito pensionistico c.d. “quota 100”, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2018 della c.d. “opzione donna”;
▪ alla luce delle sopraccitate modifiche normative e dei conseguenti effetti, le XX.XX. hanno richiesto che possano proseguire le uscite volontarie dal Gruppo anche nei confronti del personale che per effetto dei citati interventi legislativi potrebbe ora rientrare nella platea dei destinatari del Protocollo 12 ottobre 2017, attraverso la riapertura dei termini per l’adesione all’”offerta al pubblico” ed ai pensionamenti previsti nel Protocollo stesso, continuando ad assicurare un’alternativa ai processi di riconversione professionale in atto;
▪ ferme le disponibilità economiche complessive destinate al Fondo di Solidarietà e alle uscite per pensionamento dagli accordi 13 luglio, 12 ottobre e 21 dicembre 2017 in precedenza citati e nel limite massimo delle stesse, potranno essere accolte indicativamente ulteriori 1.600 uscite
volontarie per pensionamento e accesso al Fondo di Solidarietà e per quest’ultimo entro un limite sino a 600 nominativi. Nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero superiori, rispettivamente, alle 1.000 o alle 600 previste saranno redatte distinte graduatorie sulla base dei medesimi criteri già stabiliti dal Protocollo 12 ottobre 2017 e richiamati in dettaglio al successivo art. 7;
si conviene quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 - OFFERTA AL PUBBLICO
Il personale dipendente dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito, che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2023, e che non abbia già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo, potrà volontariamente accettare l’“offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell’art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa per accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando l’apposito modulo di adesione (allegato A).
Detto modulo dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 21 giugno 2019, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
Al fine di rendere sostenibili le uscite volontarie ulteriormente possibili ed una programmazione adeguata alle esigenze di continuità aziendali e di presidio del business, ISP e le Aziende del Gruppo, intendono posticipare al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la cessazione del rapporto di lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per le uscite che saranno realizzate ai sensi del presente accordo, con facoltà da parte della Società datore di lavoro di anticipare il termine di cessazione del rapporto di lavoro, anche alle date del 30 settembre 2019, del 31 dicembre 2019, del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 2020, sempre facendo pervenire all’interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.
La data del 30 settembre 2019 potrà essere adottata dall’Azienda anche per le cessazioni del rapporto di lavoro per accesso al Fondo di Solidarietà per il personale che abbia aderito all’”offerta al pubblico” ai sensi del Protocollo 12 ottobre 2017.
Xxxxxxx confermate le ulteriori previsioni contenute nel Protocollo 12 ottobre 2017 per il personale che accede al Fondo di Solidarietà.
Quanto sopra non trova applicazione nei confronti del personale che presenta le caratteristiche indicate in ciascuno dei capitoli seguenti, che sarà destinatario, a richiesta, di quanto specificamente previsto in ciascun capitolo.
3. PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO
ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
Il personale dipendente dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito, che abbia già maturato i requisiti di pensionamento o che li maturi entro il 30 giugno 2020, e che non abbia già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo, potrà, esclusivamente, richiedere il pensionamento volontario compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 21 giugno 2019 il modulo previsto (allegato B) per risolvere il proprio rapporto di lavoro al 31 luglio 2019, ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O., senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, attesi l’impossibilità di accesso o il limitato periodo per cui potrebbe fruirne.
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo sarà erogata una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall’art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 14 giugno 2019 tale somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolate ciascuna come RAL/12).
4. PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO TRA 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021
Il personale dipendente dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito, che maturerà i requisiti di pensionamento tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, e che non abbia già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo, potrà, alternativamente:
a) risolvere consensualmente il rapporto di lavoro all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 21 giugno 2019 il modulo previsto (allegato C);
A detto personale sarà erogata una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall’art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 14 giugno 2019 tale somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12).
b) accettare l’“offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell’art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa, secondo le modalità e con applicazione delle previsioni di cui al precedente capitolo 2, per accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando l’apposito modulo di adesione (allegato A), con conferma delle previsioni contenute nel Protocollo 12 ottobre 2017 per il personale che accede al Fondo di Solidarietà.
5. PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “QUOTA 100”
Il personale dipendente dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito, che manifesti la volontà di accedere al pensionamento esercitando l’opzione per la maturazione del diritto a pensione con la cosiddetta “quota 100” ai sensi dell’art. 14 della Legge 26/2019, potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al 31 luglio 2019, ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 21 giugno 2019 il modulo previsto (allegato D).
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo sarà erogata a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall’art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015 cui sarà aggiunto un importo calcolato sulla base del numero di mesi intercorrenti tra il mese di cessazione (non conteggiato) ed il mese in cui maturerebbe il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione utile alla maturazione del requisito di pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne), ovvero il requisito di vecchiaia ove antecedente (requisiti calcolati in base alla normativa vigente alla data di sottoscrizione dell’Accordo), in particolare sarà riconosciuto:
- 1,5% della RAL per ogni mese compreso tra il 7° e il 18°;
- 2% della RAL per ogni mese a partire dal 19°.
Ai fini di quanto sopra la frazione di mese verrà considerata mese intero.
L’importo complessivo erogato, che tiene conto anche della somma equivalente dell’indennità di
mancato preavviso, non potrà comunque essere superiore al 75% della RAL.
Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 14 giugno 2019 tale somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12).
6. PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “OPZIONE DONNA”
Il personale femminile dipendente dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia
– che applicano il CCNL Credito, che manifesti la volontà di accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell’ art. 16 della Legge 26/2019 (c.d “opzione donna”), potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al 31 luglio 2019, ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 21 giugno 2019 il modulo previsto (allegato E).
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo pari al 75% della RAL, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.
Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 14 giugno 2019 tale somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12).
7. GRADUATORIE
Con riferimento alle graduatorie di cui in premessa si conferma che queste saranno uniche a livello di Gruppo, dando priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e, a seguire, degli altri lavoratori in base alla maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, a parità di “maturazione del diritto”, alla maggiore età anagrafica, con la precisazione che:
- la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé deve risultare alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell’“offerta al pubblico”;
- l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la “maturazione del diritto” sopra definita dovrà risultare già richiesto alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell’“offerta al pubblico” e dovrà essere interamente perfezionato entro il 31 luglio 2019, a cura del dipendente, pena la decadenza dalla graduatoria stessa.
Ai fini delle graduatorie per la determinazione della data di “maturazione del diritto a pensione” per le richieste di pensionamento sarà considerato il diritto pensionistico in forza del quale si aderisce alle previsioni del presente accordo; per l’accesso al Fondo di Solidarietà sarà considerato il primo requisito utile per l’accesso allo stesso.
8. POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE
Una volta realizzate tutte le uscite previste dal presente accordo e comunque non prima del 1° luglio 2021, al fine di favorire anche l’inserimento di professionalità correlate alle mutate esigenze del Gruppo ed effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, ISP - anche in qualità di Banca Capogruppo - conferma che:
• al raggiungimento del numero complessivo di 500 uscite realizzate ai sensi del presente accordo si procederà ad assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent;
• nel caso in cui il numero complessivo di uscite realizzate sempre ai sensi del presente accordo superi le 1.000 unità, si darà luogo ad ulteriori assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent;
• al raggiungimento di 1.500 uscite complessive realizzate ai sensi del presente accordo saranno previste ulteriori assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent.
RACCOMANDAZIONI DELLE XX.XX.
In relazione alle assunzioni che saranno effettuate, le XX.XX. rivolgono espressa raccomandazione affinché ISP:
• presti particolare attenzione alle esigenze delle strutture commerciali di Rete del Gruppo;
• considerato il particolare valore sociale attribuito alla facoltà aziendale di assunzione del familiare del dipendente divenuto inabile o deceduto in servizio, possa realizzare gli inserimenti definiti in tempi sempre coerenti con le particolari necessità connesse a tali situazioni.
Le Parti si incontreranno – anche nell’ambito del Comitato Welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile per quanto di competenza - entro la fine del mese di luglio 2019, e di massima trimestralmente, per confrontarsi sull’andamento delle adesioni pervenute, sulla programmazione delle uscite previste, e sulle correlazioni tra la realizzazione delle uscite stesse, le assunzioni e gli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021, con particolare riferimento al piano di chiusura delle filiali, ai nuovi progetti e/o mestieri e, più in generale, sull’organizzazione del lavoro e sulle peculiarità del Gruppo.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente Accordo, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano che si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.
Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda.
L’Azienda si rende disponibile ad accogliere l’adesione, secondo quanto previsto dal presente accordo, anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l’adesione al part-time al pensionamento di cui all’articolo 2, lett. e del Protocollo per l’occupazione e lo sviluppo sostenibile 1° febbraio 2017.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN