COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA SERVIZI SOCIALI
Piazza XXVII Maggio n. 1 – 00000 Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (XX) – C.F. 00000000000 Tel. 031/0000000 - Fax 031/212309
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE A FAVORE
DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2019 ( CIG : 7159728A72)
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento ed il coordinamento delle prestazioni di assistenza educativa scolastica e domiciliare a favore di minori a rischio di emarginazione e a minori diversamente abili residenti nel Comune di San Fermo della Battaglia per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019.
Tale Servizio, svolto all’interno della scuola e presso il domicilio dei minori, agisce con un ruolo specifico e distinto dalle altre offerte educative: si occupa delle problematiche dei minori, offrendo una serie di prestazioni e di interventi specializzati a favore dei soggetti ad esso affidati. Inoltre, fornisce un supporto alle scuole ed alle famiglie del Comune che si trovano, direttamente o indirettamente, coinvolte in tali problematiche.
Pertanto, gli obiettivi fondamentali del Servizio sono:
1) contribuire a garantire agli allievi disabili, residenti , il diritto allo studio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per i ragazzi con disabilità;
2) garantire ai minori un supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali, atto ad assicurare stimoli differenziati, a potenziare le opportunità e le risorse globali della scuola ed a sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali;
3) assicurare, accanto all'assistenza materiale negli atti della quotidianità, stimoli differenziati sulle potenzialità di ogni allievo nel campo dell'autonomia personale ed incrementare le opportunità e le risorse globali della scuola.
ARTICOLO 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del Servizio:
- minori a rischio di emarginazione:
il servizio si pone la finalità di supportare i minori inseriti in nuclei familiari che, per povertà culturale e/o materiale, non sono in grado o sono impossibilitati ad assicurare autonomamente un equilibrato sviluppo della personalità del minore e quindi una crescita armonica. Il servizio ha quindi una finalità educativa che, pur esplicandosi prioritariamente nei confronti del minore, tenta di esercitare un’azione positiva anche sugli altri componenti il nucleo familiare, in particolare sulla coppia genitoriale.
- minori con disabilità:
i soggetti, residenti in situazione di handicap, con deficit particolarmente grave ed in possesso della certificazione relativa la diagnosi funzionale rilasciata dagli Enti ad essa autorizzati. Il servizio viene attivato dietro richiesta dei competenti organismi scolastici e con il consenso dei familiari dell'alunno disabile, dopo una verifica da parte dell'Ente appaltante delle proposte di intervento ed un'analisi delle stesse in rapporto alle disponibilità finanziarie del Comune.
Il Servizio è garantito a utenti frequentanti l’Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, e la Scuola Secondaria.
In caso di cessazione della frequentazione scolastica per qualunque motivo o per temporanea assenza da parte di uno degli alunni, l'intervento si intenderà concluso o sospeso per le ore relative all'assenza del beneficiario.
ARTICOLO 3
NATURA, CONTENUTO E FORMA DELLE PRESTAZIONI
Il Servizio dovrà comprendere:
a. interventi di rieducazione ed assistenza miranti a migliorare e mantenere le abilità cognitive, comportamentali, motorie e sociali di ogni soggetto da realizzarsi nell'ambito scolastico e non, con il supporto e la collaborazione di tecnici specializzati appartenenti ad altri Enti del settore;
b. attività atte a favorire processi di socializzazione e di integrazione fra bambini disabili e non, attraverso attività di espressione e di gioco in cui l'educatore stimoli processi di coesione, di apprendimento, di comportamenti e di atteggiamenti corretti;
c. interventi di collaborazione e cooperazione con il personale della Scuola da realizzarsi mediante:
- incontri tra l'educatore e gli insegnanti che si occupano del bambino disabile, finalizzati allo scambio di informazioni, di strumenti e di metodi educativi;
- momenti di consulenza e sostegno rivolti alle famiglie di soggetti disabili e non, con lo scopo, per le prime, di avviare un rapporto di tipo collaborativo tra genitori ed operatori, per le seconde, di aiutarle a comprendere le problematiche dell'handicap e del disagio minorile;
x. xxxxxxxx e coordinamento con le Assistenti Sociali del Comune, finalizzati allo scambio di informazioni e alla verifica dei casi in carico;
e. interventi che mirino, dove possibile, all'acquisizione di una sempre maggiore autonomia da parte dell'alunno disabile;
f. interventi mirati ad un'interazione con i docenti, le istituzioni scolastiche, il contesto sociale, la famiglia e i servizi specialistici al fine di assicurare una convergenza degli obiettivi pedagogici ed una programmazione delle attività coerente e condivisa da tutti gli operatori;
g. attività di collaborazione alla preparazione del materiale didattico per le specifiche attività educative;
h. attività di collaborazione all'intervento dell'insegnante di sostegno.
ARTICOLO 4
STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto in modo continuativo nel periodo indicato all'art. 1, per un totale presunto di 25.615 ore per gli assistenti educatori e da n. 1 coordinatore per un totale presunto di
20 ore, nel rispetto delle più precise indicazioni che verranno fornite in seguito e tali da garantire l'esecuzione delle scelte operative concordate in sede di programmazione, nell'interazione con l'Amministrazione Comunale.
Si dà atto che il monte ore su citato si intende comunque presuntivo e, secondo le esigenze del servizio, potrà essere suscettibile di ulteriore aumento o diminuzione. Tale monte, sia in eccesso che in difetto ed è calcolato in base al fabbisogno attualmente documentato, nei limiti stabiliti dall’ Amministrazione Comunale per ciascun utente. La ditta aggiudicataria, qualora non si raggiungesse il monte ore complessivo presunto sopraindicato non potrà vantare pretese o diritti di sorta nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà:
fornire il personale necessario, secondo quanto richiesto dal presente Capitolato speciale e secondo quanto concordato con il referente individuato dal Comune;
assicurare la stabilità e la continuità del personale, salvo casi di forza maggiore;
predisporre dei progetti educativi individuali per ogni soggetto inserito nel servizio ed un eventuale progetto educativo generale dei servizi, in collaborazione con l'Assistente Sociale, i servizi specialistici e la scuola;
gestire le attività dei servizi e della relazione educativa con i soggetti;
provvedere al coordinamento del lavoro degli educatori e di eventuali volontari impegnati nel Servizio;
provvedere alla programmazione ed alla verifica periodica del Servizio.
garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale della scuola, e con il referente comunale e gli operatori dei servizi sociali;
provvedere alla formazione degli aiuti educativi e alla loro supervisione mensile; si precisa a tal fine che nulla sarà corrisposto dall’Amministrazione Comunale;
usare i locali, gli arredi, i giochi con la diligenza del buon padre di famiglia, con conseguente obbligo di
restituirli nello stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento per l’uso; al termine dell’attività giornaliera, al fine di consentire l’effettuazione degli interventi di pulizia dei locali, il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al riordino del materiale didattico e di pronto consumo, lasciare libere le superfici da pulire.
Detti compiti e funzioni sono garantiti attraverso:
a. il raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, volontari, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.) al fine di predisporre e promuovere i progetti relativi alle finalità di cui all'art. 1;
b. il raccordo, attraverso uno stretto contatto operativo con il distretto dell’A.T.S. Insubria competente, con le Assistenti sociali e gli Assessorati ai Servizi Sociali ed alla Pubblica Istruzione e con gli Organismi Scolastici;
c. incontri periodici con le Assistenti sociali per la verifica del progetto. In caso di assenza e malattia del minore, le ore dell’educatore potranno, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sul minore.
Per le caratteristiche di tale Servizio si prevede l’eventuale collaborazione con volontari e tirocinanti.
L’impresa aggiudicataria al termine dell’anno scolastico dovrà fornire una relazione dettagliata, esaustiva ed articolata sull’esperienza svolta per ogni singolo alunno disabile evidenziando le problematiche emerse ed eventuali proposte migliorative del servizio. Sono previsti incontri tra il responsabile dell’Amministrazione Comunale ed il coordinatore del Servizio per la verifica e la programmazione dei progetti. Al termine dell’anno scolastico si terrà un incontro di verifica con tutti gli operatori coinvolti.
Gli operatori potranno partecipare con il personale docente della scuola ad attività di formazione, programmazione e valutazione dei risultati degli interventi attuati, al fine di elaborare, realizzare e verificare progetti integrati per gli allievi.
Il monte ore sopra previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi delle scuole e di confronto con le famiglie ed i Servizi Socio Assistenziali Territoriali, complementare al Servizio di assistenza diretta all’alunno disabile.
L’orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni alunno coerentemente con l’organizzazione scolastica di ogni plesso ed in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio. Il Servizio dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente.
Il Servizio di ciascun operatore sarà stabilito in funzione delle necessità di ciascun bambino affidato e potrà svolgersi dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato.
Ciascun operatore dovrà avere contatti diretti con la famiglia del disabile onde essere avvisato tempestivamente per assenze anche improvvise del bambino ed evitare, pertanto, di prendere servizio.
ARTICOLO 5
DURATA E PROROGHE
La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 decorrenti dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2019.
Alla scadenza dell’appalto, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. L’affidamento in oggetto dovrà essere garantito nei confronti di alunni e studenti fino all'espletamento delle prove d'esame conclusive dei corsi di studio.
Le interruzioni del Servizio per cause di forza maggiore (ad esempio sciopero del personale, chiusura delle scuole per elezioni anticipate o altro, ecc.) non danno luogo a responsabilità od onere alcuno per il Comune. Se entro la data di scadenza del contratto il Comune non avesse ancora provveduto ad aggiudicare una nuova gara d’appalto, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara, è facoltà del Comune avvalersi di una proroga nella misura strettamente necessaria al completamento dell’individuazione del nuovo contraente.
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo presunto a base d’asta per l’intero periodo dell’appalto è stabilito in € 513.000,00= oltre I.V.A. nella misura agevolata del 5% ove applicabile.
L’importo per la durata del presente appalto risulta calcolato sulla base dei seguenti importi a base d’asta che comprendono l’importo della tariffa oraria contrattuale degli operatori, nonché le spese accessorie, le spese assicurative, le spese di formazione, supervisione e coordinamento del personale, le spese per gli oneri della sicurezza concernenti i costi specifici connessi con l’attività di impresa, le spese di organizzazione e gestione e un margine di utile dell’impresa. Detto valore è determinato in base al numero delle ore e sull'importo orario a base di gara di:
- € 20,00 (iva esclusa) per le prestazioni fornite dagli assistenti educatori
- € 22,00 (iva esclusa) per le prestazioni fornite dal coordinatore
II prezzo deve essere formulato con arrotondamento al centesimo di Euro e quindi indicato con due soli decimali. Qualora la spesa effettiva risultasse inferiore, l’Ente non sarà vincolato per la differenza.
Non saranno ammesse offerte in aumento
Costi specifici per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto non presenta rischi da interferenza in quanto le stesse dovranno essere svolte in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune. Pertanto, gli oneri della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a zero e non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.
ARTICOLO 7
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Gli assistenti educatori addetti al Servizio dovranno possedere, di norma, uno dei seguenti titoli debitamente documentati:
- diploma d’istituto ad indirizzo pedagogico o scuola magistrale;
- nel caso di operatori impiegati nei Servizi della Prima Infanzia, diploma di assistente di comunità o titolo equipollente, oppure, diploma di maturità di scuola media superiore integrato da attestato di frequenza a corsi di formazione, non inferiore alle n. 600 ore, gestiti da istituzioni ed associazioni, accreditate nel campo educativo ed assistenziale e con un'adeguata esperienza professionale in analoghe attività;
- laurea di base o specialistica in scienze della formazione ovvero scienze dell’educazione ovvero psicologia.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere requisiti diversi da quanto riportato sopra, qualora se ne ravvisasse la necessità.
Il coordinatore addetto al Servizio dovrà essere in possesso oltre che di un’adeguata esperienza professionale, almeno triennale come coordinatore, della qualifica di educatore professionale (conseguita a seguito di corso triennale specifico) o essere in possesso della laurea in scienze dell’educazione o equipollente, in psicologia, sociologia, lettere o filosofia.
Le generalità, i curricula scolastici e professionali degli operatori incaricati di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, dovranno essere trasmessi per iscritto al Comune prima dell'inizio del servizio.
Il personale che verrà impiegato dall’impresa appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente valido. L’impresa si dovrà impegnare a svolgere corsi di aggiornamento al proprio personale in modo autonomo, o partecipando ad iniziative analoghe promosse da Enti, Comune e Regione.
Gli operatori dell’impresa dovranno partecipare agli incontri programmati dalla struttura, finalizzati al coordinamento degli interventi, alla verifica dei piani di lavoro predisposti e ad assicurare metodologie di lavoro omogenee fra gli operatori del settore.
ARTICOLO 8
PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE
Il personale incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale di ruolo dell’Ente appaltante;
- evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio ed astenersi dal chiedere compensi e regalie;
- possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio richiesto.
Al fine di garantire la qualità del Servizio, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli assistenti educatori sui rispettivi utenti; pertanto, l’avvicendamento degli operatori per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l’applicazione della specifica penale prevista al successivo art.
14. Deve essere comunque garantito l’affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.
In caso di assenze improvvise (malattia, ecc.) degli assistenti educatori, la sostituzione dovrà avvenire dal secondo giorno, comunicando per iscritto all’Amministrazione Comunale il nominativo dell’assente e del sostituto con il relativo curriculum. Per le assenze programmate (esami universitari, visite mediche, ecc.) la sostituzione dovrà essere immediata.
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni, assistenti educatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nella tariffa
oraria.
L’impresa aggiudicataria deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione di quegli assistenti educatori che, a giudizio motivato dell’Amministrazione Comunale, siano ritenuti inidonei allo svolgimento del Servizio.
L’appaltatore è, inoltre, responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l’Ente dovesse incorrere per l’inosservanza di obblighi facenti carico a lui ed al personale da esso dipendente. L’appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del Servizio assunto, adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni degli Enti. Non saranno tollerati più di un giorno di sospensione del servizio. Con il secondo giorno sarà applicata la penale di cui all’art. 14.
ARTICOLO 9
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
In caso di assenza dal servizio dei propri operatori, il coordinatore del servizio individuato dalla ditta aggiudicataria informa tempestivamente il referente comunale e si impegna a garantire la sostituzione degli operatori assenti, entro e non oltre il giorno successivo, con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto. La ditta aggiudicataria dovrà limitare i fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente. In caso di sostituzione, la ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed all’Istituzione scolastica dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne urgente comunicazione contemporaneamente al Comune ed alla scuola. Per i periodi di assenza di una o più unità di personale non sostituite, non è riconosciuto alcun emolumento. Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, è facoltà del Comune richiederne l’ulteriore sostituzione. La ditta aggiudicataria si impegna altresì, nei limiti del possibile, ad inviare alla stazione appaltante, per le sostituzioni, la stessa persona, la quale in ragione della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potrà garantire continuità nel servizio stesso.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione, non oltre il quinto giorno, degli operatori per i
quali l’Amministrazione Comunale abbia fatto prevenire contestazioni per iscritto e non vengano considerate rilevanti e sufficienti le controdeduzioni presentate.
ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio, tutte le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché all'assunzione del rispetto delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio. Nel caso che il Servizio venga assegnato ad una Cooperativa, la stessa s’impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti ed ai soci lavoratori del relativo CCNL.
L’inquadramento del personale non potrà essere inferiore al IV livello contrattuale per gli assistenti educatori ed al VI livello contrattuale per il coordinatore (Contratto Collettivo Cooperative Sociali).
E’ inoltre a carico dell’impresa appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. All’Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori. L’impresa aggiudicataria s’impegna in proposito a fornire, a richiesta dell’Ente ed entro il termine fissato dal medesimo, la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi medesimi.
Fatta salva la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in sede di stipula del contratto d’appalto, all’ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento e comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola. Qualora la ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione Comunale rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore ed il personale da questo dipendente.
E’ fatto obbligo alle imprese partecipanti all’appalto di precisare che nel redigere l’offerta hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
ARTICOLO 11
RESPONSABILITA’ – COPERTURA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria deve ritenersi sempre responsabile, sia verso l’Ente che verso terzi, per danni derivanti da attività di impresa nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Essa è pure responsabile dell’operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune o a terzi. Il Comune inoltre è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’affidamento.
L’appaltatore dovrà comunque provvedere all’accensione di una adeguata e specifica polizza assicurativa contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'espletamento dell’attività degli operatori, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto. La polizza assicurativa non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta stessa.
Nel caso di partecipazione ai consorzi o a raggruppamenti di imprese, anche le consorziate che svolgeranno effettivamente il servizio o le imprese mandatarie dovranno provvedere all’accensione della polizza suindicata.
ARTICOLO 12 CAUZIONI E GARANZIE
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in sede di presentazione dell’offerta ed a corredo della stessa è richiesta una garanzia, pari al 2% del prezzo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente che sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, mediante:
x. Xxxxxxx circolare;
b. Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Comunale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva: ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., all’esecutore del contratto è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo delle suddette garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, in sede di gara, dovranno presentare idonea documentazione prevista dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 13
VERIFICHE E CONTROLLI
Alle Amministrazione Comunale spettano le funzioni di indirizzo e di vigilanza sul corretto espletamento del servizio affidato, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; a tal fine potranno verificare periodicamente l’andamento complessivo del servizio e il livello qualitativo delle prestazioni.
Per quanto sopra, la vigilanza sull’espletamento del servizio per tutta la durata dell’appalto potrà essere svolta con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
Le parti effettueranno ordinariamente verifiche periodiche per accertare il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere in qualsiasi momento, informazioni sul regolare
svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2931 c.c., (esecuzione forzata degli obblighi di fare) qualora si verifichino deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, il Comune ha facoltà di ordinare l’esecuzione in forma specifica delle attività non svolte, a spese della ditta stessa, e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.
ARTICOLO 14
INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nell’esecuzione del Servizio si verifichino inadempienze, verranno applicate le seguenti penalità:
nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale da € 50,00 a € 500,00;
per ogni giornata lavorativa di mancata sostituzione dell’operatore assente, si applicherà la penale di € 50,00;
in caso di avvicendamento dell’assistente educatore per motivi diversi da quelli indicati nell’art. 8 (maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati), verrà applicata una penale, pari al 3% sul prezzo contrattuale riferito all'educatore sostituito;
qualora nelle sostituzioni, temporanee o definitive, del personale non vengano garantiti i requisiti minimi (titolo di studio ed esperienza professionale) previsti dal presente capitolato, verrà applicata una penale da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo caso;
in caso di inadempimenti parziali diversi da quelli sopra riportati, l’Amministrazione ha la facoltà di corrispondere un prezzo contrattuale inferiore a quello pattuito, tuttavia non inferiore al 50% del compenso orario stabilito, tenuto conto delle prestazioni effettuate e del danno derivante dall’inadempimento.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.
L’Ente appaltante si riserva di dichiarare risolto in tronco il contratto quando, per la terza volta anche non consecutiva, abbia dovuto contestare deficienze del Servizio o abbia dovuto richiamare l’impresa all'osservanza degli obblighi contrattuali.
Il contratto è, invece, risolto "ipso facto ed iure" ad insindacabile giudizio dell’Ente e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
in caso di subappalto totale o parziale del servizio;
in caso di danneggiamento volontario di cose o beni dell’Amministrazione;
in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del Servizio;
in caso di abbandono di fatto del Servizio senza giustificato motivo;
quando incorra in grave provata indegnità;
in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per l’Ente;
per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa, nonostante diffide formali dell’Amministrazione;
per l’impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del Servizio;
in caso di violazione dei profili orari stabiliti dalla responsabile della struttura od effettuazione del Servizio fuori dai tempi convenuti.
Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell’Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto, comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’impresa aggiudicataria.
Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sul pagamento delle più prossime fatture addebitate all’Ente, fino a concorrenza della somma da recuperare. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’impresa aggiudicataria incorre:
nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi;
nell’impossibilità di partecipare, nei trentasei mesi successivi dalla data della risoluzione contrattuale, a gare d'appalto indette da questa Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 15
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo, omnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, sarà pagato in quote mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche, in base al numero delle ore di prestazioni professionali effettivamente fornite dagli assistenti educatori suddivise per tipologia di scuole (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) e dal coordinatore, all'interno del tetto orario definito all'art. 4.
Il relativo importo è così determinato: costo orario, moltiplicato per il numero complessivo delle ore mensili di prestazioni professionali effettivamente fornite, integrato da eventuali oneri fiscali.
Il corrispettivo del servizio verrà liquidato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo comunale, a scadenza mensile posticipata, previo controllo tecnico ed amministrativo da parte del responsabile di settore.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione debitamente compilate e sottoscritte da ciascun operatore e controfirmate dall'Amministrazione Comunale.
Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'impresa aggiudicataria.
La liquidazione delle fatture sarà condizionata al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
ARTICOLO 16 REVISIONE PREZZI
I prezzi determinati in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente appalto.
ARTICOLO 17
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le imprese singole, le cooperative sociali, i consorzi stabili, i consorzi ordinari, i raggruppamenti temporanei di imprese che, oltre ai requisiti stabiliti al capo II, artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 21/2003, nonché iscrizione all’albo nazionale istituito con D.M. del 23/6/2004;
2. iscrizione in un albo regionale della Repubblica Italiana istituito a norma dell’art. 9 della legge 381/1991;
3. in assenza di iscrizione ad un albo a norma dell’art. 9 della legge 381/1991 in quanto con sede legale in regioni che ancora non ne dispongono, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Lombardia, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Lombardia;
ARTICOLO 18
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Per l’individuazione dell’operatore economico l’ente appaltante utilizzerà la procedura aperta ed aggiudicherà al concorrente che avrà presentato l’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Sono escluse le offerte che, a seguito del ribasso praticato, risultino inferiori al costo del lavoro stabilito dagli accordi contrattuali.
Non sono ammesse, altresì, offerte che riguardino solo parti del Servizio e non il servizio nella sua interezza. In caso di parità di punteggio tra due o più offerte, sarà data priorità all'offerta che in termini di prezzo risulti più conveniente.
ARTICOLO 19
DISCIPLINA CONTRATTUALE
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che gli sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione.
La stipula del contratto sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal bando di gara e dichiarati mediante autocertificazione in sede di gara.
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta aggiudicataria ad eccezione dell’IVA che rimarrà a carico dell’Ente appaltante.
ARTICOLO 20
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Data la natura della prestazione richiesta, il Servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi unico ed inscindibile. E' fatto dunque divieto di cedere o di subappaltare anche parte del Servizio sotto pena di risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni.
ARTICOLO 21
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE/RISOLUZIONE CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
L’ente appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, ad esclusione dell’originario affidatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, l’ente appaltante potrà procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
ARTICOLO 22
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto i nominativi di:
- Datore di lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Medico competente.
ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi dell’art. 11 comma 1 del citato decreto legislativo. I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Servizi Sociali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs 196/2003.
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, indicando il Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti.
ARTICOLO 24
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto all’atto della stipula del contratto ad eleggere domicilio a San Fermo della Battaglia.
A tale domicilio si intendono di norma effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
ARTICOLO 25 CONTROVERSIE
Ogni inosservanza delle clausole relative al contratto sarà contestata per iscritto alla controparte, la quale avrà facoltà di contro dedurre nel termine di sette giorni.
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione dell’appalto il Foro competente alla loro risoluzione è il Tribunale di Como.
ARTICOLO 26 NORME FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ecc. in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
San Fermo della Battaglia, 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxx Xxxxxxxxx