Contract
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE |
Direzione Centrale Risorse Strumentali |
SCHEMA DI CONTRATTO |
Opere di manutenzione interna e di adeguamento a le norme di prevenzio- |
ne incendi del piano VII dell’Edificio “Grattacielo” della Direzione generale |
Inps - Xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, Xxxx. CIG 585061503C, CUP |
F84B14000110005. |
L’ anno duemilaquindici, il giorno […] del mese di […], a le ore […]:00, pres- |
so i locali de la Direzione Centrale Risorse Strumentali, siti in Roma, a la Via |
Xxxx il Grande, 21, sono intervenute per sottoscrivere il presente contratto |
le seguenti Parti: |
a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale |
n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001), con sede in Roma a la |
via Xxxx il Grande n° 21, CAP 00144, ne la persona del Xxxx. Xxxxxxxx |
Xxxxxx, nato a Barletta il 29/01/1967, ne la sua qualità di Direttore |
Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, domici- |
liato per la carica presso la sede Centrale dell’ Istituto, (indicato anche |
nel prosieguo come l’ «Istituto» o la «Stazione Appaltante»); |
b) Operatore economico xxx, con sede legale in […] alla Via […] n° […], |
CAP […], Codice Fiscale n° […], partita IVA n° […], ne la persona del |
Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], (indicato anche nel |
prosieguo come l’«Appaltatore»), |
(di seguito co lettivamente indicati come le «Parti»); |
PREMESSO |
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- che a mezzo di Determina a Contrarre del Direttore Centrale risorse Strumentali n° RS 30/044/2015 del 25/02/2015, è stata indetta una procedura di gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e xx.xx. i., nel seguito indicato più brevemente come “Codice”; riguardante le opere di manutenzione in- terna e di adeguamento a le norme di prevenzione incendi del piano VII dell’edificio “ Grattacielo” sede della Direzione generale Inps - Xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, Xxxx. CIG 585061503C, CUP F84B14000110005;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato su la G.U.R.I. n. […] del […], sul profilo del committente xxx.xxxx.xx in data […], sul Servizio Bandi nel si- to del Ministero de le Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo si- to, e pubblicato per estratto sul quotidiano a rilevanza nazionale […], in data […], nonché sull’ulteriore quotidiano […], in data […], secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 5°, del d. Lgs. 163/06;
- che gli altri documenti di gara sono stati messi a disposizione degli ope- ratori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del com- mittente;
- che a mezzo di Determina del direttore Centrale risorse Strumentali […], n° […] del […], l’ Istituto ha approvato le risultanze de lo svolgimento de la procedura di gara e disposto l’ aggiudicazione definitiva dell’ appalto in favore dell’ operatore economico, quale soggetto che ha offerto il prezzo più basso, pari ad un ribasso percentuale sui lavori del
% ( dicesi xxxx/yyyycentesimi);
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- che il possesso dei requisiti dell’ Appaltatore è stato verificato positiva- mente, come risulta da la nota del Responsabile Unico del procedimen- to(nel seguito indicato più brevemente come «RUP») n° […] in data […], con la conseguente intervenuta efficacia dell’ aggiudicazione defini- tiva, ai sensi dell’ articolo 11, comma 8, del «Codice»;
- che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto, di cui all’ art. 11, comma 10, del «Codice»;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel seguito individuato più brevemente come “Regolamento”, il RUP e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data […];
- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reci- proci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;
tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Richiamo a le premesse )
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 (Oggetto del contratto)
Oggetto del contratto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture ne- cessari per la realizzazione de le opere di manutenzione interna e di ade- guamento a la prevenzione incendi - piano 7° - Edificio “Grattacielo”.
Il progetto riguarda opere interne di manutenzione, con lievi modifiche di- stributive, del piano 7° (pavimenti, c/soffitti, tinteggiature, ecc.), il rifaci-
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mento dell’impiantistica (elettrico, condizionamento, rivelazione e allarme, ecc.), e l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 1 del «CSA».
Art. 3 (Durata del contratto)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 769 ( diconsi settecentosessantanove) solari naturali e consecutivi Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ - Art. 14 del «CSA».
Art. 4 (Importo del contratto)
L’ importo contrattuale ammonta a XXXXXXXX € (diconsi XXXXXXXXXXX), di cui:
a) euro per i lavori propriamente detti;
b) euro per costi de la sicurezza da PSC non soggetti a ri- basso;
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 2 del «CSA».
Art. 5 (Modalità di stipula del contratto)
Il presente contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del Regolamento, per cui l’importo contrattua- le resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna de le
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parti contraenti alcuna successiva verificazione su la misura o sul valore at- tribuito a la quantità e a la qualità di detti lavori. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 3 del «CSA».
Art. 6. (Categorie dei lavori)
I lavori sono classificati ne la categoria prevalente di opere di “edifici civili ed industriali” “OG1”, classifica III. Per tutto quanto non espressamente previ- sto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quan- to indicato al Capo I^ - Art. 4 del «CSA».
Art. 7. (Normative di riferimento)
L’esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di ap- palti pubblici:
a) d.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e xx.xx. i., recante il “Codice dei Contrat- ti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e xx.xx. i., recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”;
c) d.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, recante il “Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici”, (nel seguito individuato più brevemente come «CGA»), ne le parti ancora applicabili dopo la parziale abrogazione di cui all’ art. 358 del Regolamento di attuazione;
d) d. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e xx.xx. i., recante norme in materia di tu- tela de la salute e de la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel seguito indicato più brevemente come «TUSL»;
e) “Regolamento per l’ amministrazione e la contabilità dell’ INPS”, appro- vato con Delibera del C.d.A. n° 172 del 18.05.2005, per quanto non in
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contrasto con le precedenti norme, nel seguito individuato più breve- mente come «RAC»;
f) Il “Capitolato Speciale di Appalto”, nel seguito individuato più breve- mente come «CSA».
L’ Appaltatore dovrà applicare comunque tutte le normative vigenti in ma- teria di appalti pubblici, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni (od ul- teriori leggi) che dovessero essere approvate in data successiva all’ aggiudi- cazione dei lavori oggetto dell’ appalto.
TITOLO II^ - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8. (Documenti che fanno parte del contratto)
Ai sensi dell’art. 137 del Codice dei Contratti, fanno parte integrante e so- stanziale del contratto, ancorché non materialmente a legati i seguenti do- cumenti:
a) il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il pre- sente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) Il CSA è stato articolato ne la Parte I (Definizione tecnica ed econo- mica dell’appalto) e ne la Parte II (Specificazione de le prescrizioni tecniche), comprese le tabe le a legate a lo stesso;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi com- presi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, e le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «A» del CSA, ad eccezione di que li espli- citamente esclusi ai sensi del comma 3 dell’art.7 del CSA;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3 del CSA;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del De-
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creto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, non- ché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decre- to n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia;
i) Atto di designazione del responsabile Esterno al trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Art. 9. (Disposizioni particolari)
La sottoscrizione del contratto e dei suoi a legati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazio- ne anche dei loro a legati, de la legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché a la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 10. (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 de la legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:
a) comunicare a la Stazione appaltante gli estremi identificativi del con- to corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni fi- nanziarie relative al presente appalto, entro 7 (diconsi sette) giorni da la sua
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accensione o da la sua destinazione. Ne lo stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale de le persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati tra- smessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac- ciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’ appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. ed il C.U.P. in epigrafe indicati;
c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’ art. 3, commi 2, 3 e 4, de la precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste. L’ Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da sti- pulare con i propri subappaltatori/subcontraenti de la filiera de le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente arti- colo ed a trasmettere a la Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 del ri- detto art. 3 de la legge n° 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comu- nicazione può avvenire anche per estratto o mediante l’ invio di dichiarazio- ni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui so- pra.
L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a la Stazione appaltante ed a la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo de la Provincia di Roma della notizia dell’ inadempimento de la propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 11. (Direzione dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento)
La Stazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappre- sentanti, con le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, le seguenti
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persone, addette al controllo dell’ esecuzione del contratto e de lo svolgi- mento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell’ ordinamento vigente e secondo i principi e le regole di buona fede e correttezza:
a) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Xxxxx Xxxxxx, Coordinatore Centrale Tecnico Edilizio, nel seguito individuato più breve- mente come «RUP»;
b) Direttore dei lavori: Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, in forza al Coordinamento Generale Tecnico Edilizio presso la direzione generale INPS di Roma, nel seguito più brevemente indicato come D.L..
Art. 12. (Domicilio e rappresentanza dell’ Appaltatore)
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2 del CGA, l’ Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio presso […] in […] alla via […] n° […].
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competen- za, a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui che lo rappresenta ne la con- dotta dei lavori ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Ai sensi dell’ art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuo- tere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclu- sivamente il Legale Rappresentante, […] nato a […] il […], e l’ Amministra- tore e Direttore Tecnico, […] nato a […] il […].
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunica- zione scritta, i pagamenti a favore dell’ Appaltatore saranno effettuati me-
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diante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la […], Agenzia di […], con sede e direzione in […] al […] n° […], codice IBAN: […]. Ai sensi dell’ art. 4 del CGA, l’ Appaltatore che non conduce i lavori perso- nalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l’ esercizio de le attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’ Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell’ operato del di lui rappresentante. L’ Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell’ ap- palto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione de le indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’ Appaltatore a la Stazione appaltante la quale, in caso contrario, viene so levata da qualsivoglia responsabilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Xxxx XXx - Xxx. 00 xxx XXX.
Art. 13. (Direttore di Cantiere)
Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui a l'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata de la Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico de l'impresa o da altro tecnico formalmente
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incaricato da l'appaltatore.
L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale de l'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi re- sponsabile dei danni causati da l'imperizia o da la negligenza di detti sogget- ti, nonché de la malafede o de la frode ne la somministrazione o ne l'impie- go dei materiali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Xxxx XXx - Xxx. 00 xxx XXX.
TITOLO III^ - Cauzioni e Garanzie
Articolo 14. (Cauzione definitiva e Fidejussione a garanzia dell’ anticipazio- ne)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l’ Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante […] numero […] in data […] rilasciata da la società/da l’ istituto […], agenzia/filiale di […], per l’ importo di […] € (diconsi […]/[…]euro), pari al […] percento de l’ importo del presente contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura de l’ avanzamento de l’ esecuzione, nel limite massimo del 75% de l’ iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a l’ emissione del certificato di co laudo provvisorio.
La garanzia deve essere integrata, ne la misura legale di cui al combinato
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disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia pro- ceduto a la sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova altresì applicazione la disciplina di cui a lo schema 1.2 a legato al d.M. 12 marzo 2004, n. 123.
In deroga a quanto espressamente previsto dall’ articolo 15 del CSA, la cor- responsione dell’anticipazione in favore dell’appaltatore che ne faccia richie- sta è pari al 20% dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata a la costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa di im- porto pari all’ anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applica- to al periodo necessario al recupero dell’ anticipazione secondo il cronopro- gramma dei lavori.
A garanzia della erogazione dell’ anticipazione, l’ Appaltatore ha costituito apposita cauzione mediante […] n° […] in data […], rilasciata da la socie- tà/da l’ istituto […], agenzia/filiale di […], per l’ importo di […] € (diconsi […]/[…]euro), pari all’ importo dell’ anticipazione maggiorato del tasso di in- teresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’ anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’ importo de la garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’ anticipazione da parte de la Stazione appaltante.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VI^ - Art. 35 del CSA.
Articolo 15. (Obblighi assicurativi)
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo
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125, del Regolamento, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sot- toscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga in- denne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Nei modi e nei termini indicati dal disciplinare e dall’art. 37 del CSA l’ Ap- paltatore ha prodotto:
1) polizza di assicurazione n. […] rilasciata in data […],da la società […]- Agenzia […], ai fini della copertura assicurativa contro i danni di esecu- zione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.).
Tale polizza deve coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa de- terminati e tutti i danni subiti da la Stazione appaltante a causa del danneg- giamento o de la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo que li derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza deve inoltre :
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto e così distinta:
partita 1) Per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui a le partite 2), 3),
partita 2) Per le opere preesistenti: euro 800.000,00, partita 3) Per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00;
b) essere integrata in relazione a le somme assicurate in caso di approva- zione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
2) polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) n. […] emessa da la
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[…]in data […], per danni verso terzi derivanti da ogni causa, ivi compresa la causa accidentale, per una somma assicurata(massimale/sinistro) non inferiore a 1.000.000,00 € (dicesi unmilioneeuro/00).
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate a le condizioni ed in conformità agli schemi tipo a legati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n° 123.:
TITOLO IV^ - TERMINI PER L’ ESECUZIONE
Articolo 16. (Consegna, inizio lavori, termini per l’ultimazione sospensioni e proroghe)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ del CSA.
Articolo 17 (Penali in caso di ritardo)
Ai sensi dell’ articolo 145, comma 3, del Regolamento, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ ultimazione dei lavori, per ogni giorno na- turale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a lo 0,6‰ (di- cesi zerovirgolaseipermille) dell’ importo contrattuale, corrispondente a […],/giorno).
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ art. 18 del CSA
TITOLO V^ - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Articolo 18. (Lavori a corpo, a misura ed in economia)
Si richiama espressamente ed integralmente tutto quanto indicato al Capo IV^ del CSA.
TITOLO VI^ - DISCIPLINA ECONOMICA
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Articolo 19. (Obblighi previsti dal decreto 55/2013 e dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972)
L’Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.M.E.F. 3 aprile 2013, n. 55, relativo a le modalità di trasmissione de le fatture in for- mato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione de le fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Siste- ma Di Interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere in- dirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG. Inoltre il d.L. 66/2014, convertito con modificazioni da la L. 23.06.2014 n. 80, prevede che, in materia di ap- palti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Il Codice Unico di Progetto, (CUP), se indicato negli atti di gara. Tutte le ulteriori informazioni relative a le modalità di fatturazione elettronica potranno essere reperite sul profilo del committente: xxxx://xxx.xxxx.xx seguendo il seguente percorso: > Aste Gare Fornitori (tendina in alto) > fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la compilazione (a sinistra in basso).
Si applica l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 1, co. 629, lett. b), della legge 190/2014, con conseguente versamento dell’Iva sulle fatture a cura dell’Istituto; pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo Esigibilità IVA, il carattere pre- visto da la procedura per indicare la scissione dei pagamenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-
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chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IV^ del CSA.
TITOLO VII^ - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Articolo 20. (Variazioni dei lavori, varianti per errori ed omissioni e prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VII^ del «CSA».
TITOLO VIII^ - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo 21. (Subappalto, responsabilità in materia di subappalto e paga- mento dei subappaltatori)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IX ^ del «CSA».
TITOLO IX^ - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 22. (Norme di sicurezza, piani di sicurezza e loro osservanza ed at- tuazione)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VIII^ del CSA.
TITOLO X^ - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Articolo 23. (Ultimazione dei lavori, manutenzione, conto finale e co laudo) Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XI^ del CSA.
Articolo 24. (Riserve dell’Appaltatore)
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
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L’Appaltatore è tenuto a firmare il registro di contabilità, con o senza riser- ve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qua- lora persista ne l'astensione o nel rifiuto, il X.X.xx ne farà espressa menzio- ne nel registro.
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto negli artt. 190 e 191 del Regolamento
TITOLO XI^ - CONTROVERSIE - MANODOPERA - ESECUZIONE D’ UFFICIO
Articolo 25. (Accordo bonario)
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura su- periore al 10% (diecipercento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare im- mediatamente l’ammissibilità di massima de le riserve, la loro non manife- sta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia neces- saria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento de la predetta misura per- centuale.
Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire a la commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.L., ove già nominato, del co laudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una pro- posta motivata di accordo bonario.
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La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contem- poraneamente all’Appaltatore e a la Stazione appaltante entro 90 (novan- ta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’Appaltatore e la Stazio- ne appaltante devono pronunciarsi entro 30 (diconsi trenta) giorni dal ri- cevimento de la proposta; la pronuncia de la Stazione appaltante deve av- venire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto de la proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Su le somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (diconsi sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecu- tivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei capoversi precedenti, le controver- sie relative a diritti soggettivi derivanti da l'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel ri- spetto del Codice Civile; qualora l’importo differenziale della transazione ec- ceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere de l'Avvocatura che difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all’Appaltatore, previa audizione del medesimo.
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Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo ri- chiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può co- munque ra lentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice.
Articolo 26. (Definizione de le controversie)
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti da l'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione su la controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e a la loro imputazione a le parti, in relazione agli importi accerta- ti, al numero e a la complessità de le questioni.
Articolo 27 (Contratti co lettivi e disposizioni su la manodopera) L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel cor- so dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da le aziende industriali edili e affini e gli ac- cordi locali e aziendali integrativi de lo stesso, in vigore per il tempo e ne la località in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia ade- rente a le associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente da la natura industriale o artigiana, da la struttura o da le dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza de le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto co lettivo non disci- plini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autoriz- zato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti de la Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in ma- teria previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tu- telato da le leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, in caso di inottemperanza agli ob- blighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da la attestazione di regolarità contributiva di esito negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di re- golarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti de le rate di acconto e di saldo.
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel pagamento de le retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare di- rettamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, uti-
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lizzando le somme trattenute sui pagamenti de le rate di acconto e di saldo. In ogni momento il D. L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupa- to in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavo- ratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavo- ratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i la- voratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presen- te occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipen- denti, professionisti, fornitori esterni, co laboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri- conoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
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La violazione di tali obblighi comporta l’applicazione, in capo al datore di la- voro, de la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito de la tessera di riconoscimento di cui al ca- poverso precedente che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti de le predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legi- slativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 28 (Recesso)
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei ma- teriali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2° e 4° dell’art. 134 del Codice.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato previa formale comunicazione all’Appaltatore - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto agli effetti del recesso. Decorso tale ter- mine l’Istituto prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo definiti- vo. In caso di recesso, troverà applicazione quanto previsto ai commi 5° e 6° dell’art. 134 del Codice.
Articolo 29 (Risoluzione del contratto )
Il presente contratto è sottoposto a risoluzione ne le ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del Codice.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’Istituto appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i
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seguenti casi:
a) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
b) non rispondenza dei beni forniti a le specifiche di contratto e a lo sco- po dell’opera;
c) mancato rispetto de la normativa su la sicurezza e la salute dei lavo- ratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza del CSA, integranti il contratto, e de le ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al per- sonale ispettivo del Ministero del lavoro e de le politiche sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del TUSL;
e) violazione de le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
f) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi de l'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l’azzeramento del pun- teggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavo- ro ai sensi de l'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
g) frode nell’esecuzione dei lavori;
h) ra lentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.
E’ fatta salva la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del Regolamento.
Articolo 30 (Clausola risolutiva espressa )
Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, ne le forme e
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secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita de la capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del Codice e de le altre norme che di- sciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 Codice e de le altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione de le norme in tema di sicurezza sul lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine del vincolo contrattuale;
g) gravi e ripetute violazioni de le prescrizioni contenute nei piani di si- curezza di cui all’art. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore;
h) cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore;
i) subappalto non autorizzato;
j) qualora, ai sensi dell’art. 153, comma 7°, del Regolamento
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l’Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione del verbale di consegna dei lavori;
k) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino de la regolarità de la prestazione entro il termine di 15 (quindici) giorni da la contestazione intimata dall’Istituto;
l) protrazione de la forza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) me- si;
m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comu- nicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123, comma 3°, del regolamento. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla cauzio- ne predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni even- tualmente subiti dall’Istituto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunica- zione della decisione assunta dall’Istituto appaltante è fatta all'Appaltatore ne la forma de l'Ordine di Servizio o de la raccomandata con avviso di rice- vimento, con la contestuale indicazione de la data ne la quale avrà luogo l'accertamento de lo stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dall’Istituto appaltante si fa luogo, in contraddittorio
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fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, a la presenza di due testimoni, a la redazione de lo stato di consi- stenza dei lavori, a l'inventario dei materiali, de le attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera deb- bano essere mantenuti a disposizione dell’Istituto appaltante per l’eventuale riutilizzo e a la determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fa limento de l'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Istituto appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate da le Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’ importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
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appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per l’Istituto appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, de le nuove spese di gara e di pubblicità, del- le maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e co laudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conse- guente a la mancata tempestiva utilizzazione de le opere a la data prevista dal contratto originario.
TITOLO XI^ - NORME FINALI
Art. 31 (Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore).
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^ Art. 58 del CSA.
Art. 32 (Conformità agli standar sociali, campioni, proprietà dei materiali di demolizione, custodia del cantiere, carte lo di cantiere).
Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^ del CSA.
Art. 33 (Ufficio competente dell’Istituto).
L’ufficio tecnico competente per i lavori in oggetto è il Coordinamento Ge- nerale Tecnico Edilizio dell’INPS, sito in Xxx Xx xxxxx, 00 00000 Xxxx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Art. 34. (Accesso agli atti)
Ai sensi dell’ art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e xx.xx. i., sono sottratte all’ accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell’ or- gano di co laudo formulate sulle domande e sulle riserve dell’ Appaltatore.
Art. 35.(Trattamento dei dati personali)
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Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito, più brevemente indicato come Codice Privacy), la Stazione appal- tante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato Codice Privacy e per le finalità strettamente connesse all’ esecuzione del presente contratto nella misura non eccedente le predette finalità.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal Codice Privacy.
Con la sottoscrizione del presente atto, l’ Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti de- gli obblighi e de le formalità derivanti dal presente contratto.
Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. In- caricato del trattamento è l’Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di RUP.
Articolo 36 (Varie)
Il presente Contratto è regolato da la Legge Italiana.
Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazio- ne di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una de le clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata a la sola clausola invali- da o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conse- guire la prestazione stessa.
Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda a le disposi-
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zioni normative in tema di appalti pubblici, a le previsioni del codice civile ed a la normativa comunque applicabile in materia.
Le eventuali modifiche a la normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto a la stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Art. 37 (Norme di chiusura)
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integral- mente al «CSA».
Il CSA prevarrà sul presente contratto per ogni eventuale discordanza che dovesse evidenziarsi tra gli stessi, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente contratto in deroga al CSA.
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Il presente contratto di appalto è costituito da n° […] facciate e, formato in triplice copia, dopo averne dato lettura e ricevutane piena conferma, è stato sottoscritto in calce e sul margine di ogni foglio da le Parti qui intervenute.
In Roma, addì […].
L’ Appaltatore La Stazione appaltante
L’ Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:
Art. 3 (Durata del contratto), Art. 9 (Disposizioni particolari), Articolo 15. (Obblighi assicurativi), Art. 17 (Penali in caso di ritardo), Art. 22 (Riserve
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dell’appaltatore), Art. 23 (Accordo bonario), Art. 24 (definizione de le con- troversie), Art. 25 (Contratti co lettivi e disposizioni su la manodopera), Ar- ticolo 26. (Recesso); Articolo 27. (Risoluzione del contratto); Articolo 28. (Clausola risolutiva espressa);
nonché dei seguenti Capi del Capitolato speciale di appalto con gli articoli ivi contenuti:, Capo 3: Termini per l’esecuzione, Capo 4:Contabilizzazione e li- quidazione lavori , Capo 5: Disciplina economica, Capo 7 :Disposizioni in materia di sicurezza, Capo 11 Disposizioni per l’ultimazione.
L’ Appaltatore
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