CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxx X. Xxxxxxx x.x 0, x/x XXXXXX XXXXXX (XX)
E-mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx / E-mail certificata xxxxxxxxxxxx@xxx.xx Web site: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24 del mese di settembre, presso la sede dell’Azienda Consortile “Agro solidale”, in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0
TRA
L’Azienda Consortile “Agro solidale”, C.F. 05548710655 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come “Agro solidale”), rappresentato dal dr. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Sarno (SA) il 01/06/1954, il quale dichiara di agire in nome e per conto di “Agro solidale”, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Il dr. Xxxxxx Xxxxxxxx (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole “Prestatore di lavoro”), nato a Xxxxxx Inferiore (SA) il 03/04/1974 - C.F.: LMBRTR74D03F912B;
PREMESSO:
- Con determinazione del Direttore, Reg. Gen. n. 249 del 14 giugno 2019, fu indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale dell’Azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017;
- dell’Avviso pubblico di cui sopra è stata data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito istituzione di questo Ente;
- con determinazione del Direttore Reg. Gen. N. 447 del 10/09/2019, a completamento della istruttoria, delle domande di partecipazione pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, sono state ammesse alla stabilizzazione n. 9 concorrenti, tra i quali il dr. Xxxxxx Xxxxxxxx;
- con determina n. del _ è stato ammesso alla procedura di stabilizzazione, di cui all’articolo 20, comma 1, del Dlgs. N. 75/2017, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, il dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, Esperto Informatico, Istruttore Direttivo, Categoria D, posizione economica D1, del CCNL EE. LL., ed è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro;
VISTI:
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.lgs. n. 75/2017, articolo 20, primo comma;
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO
L’Azienda Consortile “Agro solidale” assume alle proprie dipendenze, a tempo pieno e indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo Esperto Informatico, categoria di inquadramento D, posizione economica D1, con copertura del relativo posto in dotazione organica, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in epigrafe indicato, che accetta.
ART. 2 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E TRATTAMENTO
Il presente rapporto di lavoro subordinato decorre dal 01/10/2019. Alla medesima data cessa il rapporto di lavoro di cui al contratto a tempo determinato prot. n. 247 del 04/09/2017.
La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti locali, con riferimento alla categoria professionale D1 - profilo economico D1, oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità, al trattamento accessorio e ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 3 - SEDE LAVORATIVA
La sede dell’attività lavorativa è individuata presso la sede di “Agro solidale” in Pagani, xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 x/x xxxxxx xx xxxx periferiche localizzate nei Comuni consorziati o in altri spazi in dotazione di “Agro solidale” nelle quali l’Azienda esplica le proprie attività.
ART. 4 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E COMPETENZE
Il xx.xx Xxxxxx Xxxxxxxx assume il ruolo di Istruttore Direttivo Esperto Informatico.
Le mansioni assegnate dall’Azienda Consortile al dipendente sono quelle corrispondenti alla predetta categoria e posizione economica, fatto salvo il principio dell’esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti. L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo in verticale di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. innanzi citato.
Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro potranno essere adottate ai sensi delle vigenti norme.
ART. 5 - ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L. in un minimo di 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì, su 5 giorni lavorativi, ed è articolato in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni emesse dal Direttore dell’Azienda Consortile, nel rispetto delle normative vigenti nell’Ente. Il rispetto dell’orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.
Secondo l’attuale organizzazione del lavoro l’orario giornaliero è pari a 6 ore dalle 8.00 alle 14.00, oltre a due rientri pomeridiani dalle 16.00 alle 19.00, fatte salve eventuali disposizioni successive.
ART. 6 - FERIE E GIORNATE DI RIPOSO
1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall’ art. 28 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 36 e seguenti, del CCNL 21/05/2018 e dall’art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO
1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai Regolamenti aziendali, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
4. Il prestatore di Xxxxxx è reso edotto dell’approvazione del Piano Anticorruzione da parte di questo Ente, al cui interno è contenuta la relativa Sezione relativa al “Programma Triennale per la Trasparenza e L’integrità”, per il triennio 2017/2019, pubblicato sul sito istituzionale, alla Sezione Amministrazione Trasparente, al cui contenuto e obblighi, sin d’ora, il xx.xx Xxxxxx Xxxxxxxx, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di attenersi scrupolosamente.
ART. 8 - CUMULI DI IMPIEGHI E INCOMPATIBILITA’
1. Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
ART. 9 - DISCIPLINA
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti, concordemente fanno rinvio al CCNL del personale degli Enti Locali ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché ai Regolamenti interni ed al contratto collettivo decentrato integrativo.
ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e ss.mm.ii.
Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell’Azienda.
Letto, approvato e sottoscritto in Pagani
PER “AGRO SOLIDALE” IL DIRETTORE
dr. Xxxxxxxx Xxxxx
IL PRESTATORE DI LAVORO
dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
Pagani lì 24/09/2019