Contract
Oggetto: Invito alla consultazione delle offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 relativo al “Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà dell’Ente Parco Regionale” - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5B27F0C21
Spett.le Impresa
Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055-6560174 o all’indirizzo di posta elettronica: Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
L’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni”
relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente procedura.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell’operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della procedura.
2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio1 delle ore 13.00 del giorno 15/04/2019, la seguente documentazione:
2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.4 – DETTAGLIO ECONOMICO
2.5 – DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio
2.1. L’ OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta economica e le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:
dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della
prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. In nessun caso saranno date richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l’esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per il servizio di riparazione e manutenzione veicoli di varie marche, indicati in apposito allegato, servizio che avrà la durata massima di un anno dalla stipula del contratto.
L’offerta economica è determinata dal valore del ribasso, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, in aumento rispetto alla base d’asta indicata dall’Ente.
il ribasso applicato per determinare il prezzo offerto dovrà risultare dalla formula
A= (A1+A2) * 0,50
nella quale il valore di ribasso offerto risulta dalla media dei valori:
- A1 che indica il ribasso percentuale sui listini prezzi dei ricambi originali;
- A2 che indica il ribasso percentuale sui listini prezzi dei ricambi non originali;
risultando di conseguenza A il ribasso ponderato dell’offerta, da inserire nel form on line generato automaticamente dal sistema telematico start;
la base d’asta per i due valori A1 ed A2 sarà pari al 10% e che comunque l’operatore economico dovrà indicare un ribasso percentuale sia per A1 (listini prezzi dei ricambi originali) che per A2 (listini prezzi dei ricambi non originali) superiore al valore della base d’asta;
L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA ottenuto dalla applicazione del ribasso offerto al prezzo a base di appalto.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Sul sistema telematico START la graduatoria si formerà sulla base dei prezzi offerti in base alla applicazione dei ribassi ponderati offerti da ciascun operatore economico concorrente.
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell’apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità di seguito espresse
2.5 – DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e come previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico, lettere A, B, C, D
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D
- Parte IV – Criteri di selezione, lettere A- 2 per gli appalti di servizi: specificare i nominativi e albi di appartenenza di coloro che svolgeranno i servizi.
- Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:
- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice: da tutti i componenti l’operatore riunito, sezioni sopra indicate
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici, sezioni sopra indicate
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
- Impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice: Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all’istituto della Cooptazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI.
I documenti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 resi disponibili dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che li compila, come sopra indicato. I documenti, sottoscritti digitalmente, dovranno essere inseriti sulla piattaforma negli appositi spazi predisposti dall’Amministrazione, a cura del concorrente. In caso di operatore raggruppato o consorzio, i documenti saranno inseriti sulla piattaforma dalla mandataria/capogruppo o dal consorzio.
Si evidenzia che il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.
3. -AVVERTENZE
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’ operatore economico.
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, l’Amministrazione,
avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall’Operatore economico nella “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, procede per motivi di urgenza, con l’affidamento del servizio restando inteso che, qualora a seguito del controllo di cui ai paragrafi precedenti, venga accertato che l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il fatto alle competenti autorità.
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/20082 l’Amministrazione, prima dell’affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione invita l’affidatario a:
- costituire garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva può essere ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento.
Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.
5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: email: xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la presente procedura amministrativa. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento (Area Amministrativa/Fruizione) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il soggetto interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di Controllo (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-
/docweb-display/docweb/4535524).
PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA
Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento, per un periodo massimo di 1 anno, del servizio di manutenzione, riparazione e revisione degli automezzi dell’Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, con sede in Pisa loc. Cascine Vecchie, Tenuta di X. Xxxxxxx, di seguito più brevemente denominato “Ente”.
L’elenco dei mezzi dell’Ente costituisce parte integrante del presente capitolato (allegato a); esso è aggiornato alla data di pubblicazione degli atti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, e può subire variazioni sia nel numero dei mezzi che nelle tipologie e marche, secondo le esigenze dell’Ente.
Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Svolgimento del servizio
L’impresa partecipante alla gara con l’invio dell’offerta si dichiara automaticamente disposta a provvedere alla manutenzione, riparazione e revisione di tutti gli automezzi dell’Ente, specificati in appositi elenchi che sarà messo a disposizione dell’Impresa all’inizio di ogni anno, e per l’intera durata della fornitura del servizio, elenco che potrà subire variazioni, in numero e tipologia dei mezzi, a seconda delle esigenze operative e tecniche dell’Ente. Il servizio sarà svolto secondo le modalità di seguito elencate:
A) L’Impresa aggiudicataria svolgerà il servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti gli automezzi dell’Ente alle condizioni economiche specificate nel modulo di offerta per le varie categorie di intervento.
B) Per la fatturazione della manodopera (compresa quella inerente agli interventi di subappalto) l’Impresa aggiudicataria nell’applicare il prezzo offerto alla voce “manodopera” si riferirà esclusivamente ai tempi di lavoro effettivamente impiegati per l’intervento richiesto; tempi che comunque non dovranno essere superiori al tempario ANIA , ove applicabile. Data la natura di impiego gravoso di parte degli automezzi, potranno verificarsi casi in cui il tempario ANIA potrà non essere applicato, previo accordo con il responsabile mezzi dell’Ente appositamente individuato. L’Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire le prestazioni tecniche che si rendessero necessarie anche per dispositivi elettronici ed impianti tecnologici installati sugli automezzi per esigenze dell’Ente. Sono esclusi gli interventi inerenti le dotazioni e attrezzature antincendio boschivo, a discrezione del responsabile dell’esecuzione del contratto.
C) Rimangono esclusi dal servizio gli interventi di manutenzione obbligatoria rientranti nel periodo di garanzia offerta dalle case costruttrici dei veicoli, oltre a tutti gli interventi la cui realizzazione comporti la decadenza della garanzia stessa. L’Ente si impegna ad affidare i predetti interventi nel caso l’Impresa affidataria sia abilitata dalle case costruttrici all’effettuazione degli interventi di garanzia “in house”; le spese connesse agli interventi in garanzia (lubrificanti, ricambi ad usura, manodopera, ecc.) saranno fatturati alle condizioni stabilite dall’offerta.
D) Le singole riparazioni, manutenzioni o revisioni sono autorizzate mediante “schede d’intervento”; nelle singole schede viene indicata, oltre alla tipologia di intervento richiesto, la eventuale necessità di invio preventivo di spesa; ugualmente nella scheda può essere indicato il possibile utilizzo di ricambi “aftermarket” (non originali); in ogni caso le percentuali di sconto applicate dovranno rispettare quelle dell’offerta. Qualora nel corso dell’intervento di riparazione sorgessero problematiche tecniche tali da suggerire interventi aggiuntivi a quelli richiesti nella scheda di intervento, l’Impresa dovrà contattare il referente dell’Ente prima della loro esecuzione. L’Impresa si impegna a fornire la garanzia sulle riparazioni e sui pezzi di ricambio a norma delle leggi vigenti in materia.
E) L’Impresa si impegna al ritiro dei veicoli che abbiano subito un guasto durante l’orario di servizio, presso la sede dell’Ente. L’Impresa dovrà altresì provvedere al ritiro dei mezzi sull’intero territorio dell’Ente, mettendo a disposizione un mezzo di soccorso disponibile nell’arco dell’intera giornata (h 24) reperibile telefonicamente;
F) L'impresa aggiudicataria si impegna, per le riparazioni, a garantire la precedenza assoluta dei mezzi dell'Ente sui mezzi di terzi presenti in officina ed al rispetto dei tempi tecnici strettamente necessari alle riparazioni, soprattutto per i mezzi adibiti al servizio antincendio.
G) Non sono ammessi servizi aggiuntivi, per il cui eventuale svolgimento l’impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta all’Ente.
Attrezzatura e capacità tecnica
L’Impresa partecipante dovrà dichiarare, all'interno del modulo di offerta, il possesso o la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti necessari per l’idoneo svolgimento del servizio. L’impresa dovrà inoltre dichiarare il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni. Nel caso di raggruppamento di imprese, l’impresa capogruppo dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti anche per le altre imprese
Periodo di prova
L’Impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 30 giorni. Qualora durante tale periodo l’esecuzione del servizio non risponda alle disposizioni del presente capitolato d’appalto o alle condizioni dichiarate nelle offerte, l’Ente, fatta salva l’applicazione del successivo art. 13, ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio alla Impresa che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
Referente dell’Impresa aggiudicataria.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nome di un proprio addetto che si ponga come referente unico per la gestione del servizio appaltato. Tale referente dovrà essere sempre reperibile in orario lavorativo, avere il potere di intervenire e risolvere i problemi operativi e rispondere a qualunque richiesta dell’Ente inerente il regolare svolgimento del servizio.
Rispetto del d. lgs n. 81/2008
L’Impresa aggiudicataria ed eventuali imprese operanti in subappalto sono tenute all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. 81/08 e s.m.. Le disposizioni relative alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro devono essere osservate anche in relazione alle operazioni di consegna e ritiro degli automezzi nei confronti del personale dell’Ente.
Danni a persone o cose
L’Ente non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Impresa aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente.
L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivati da cause direttamente imputabili alla stessa o ad imprese subappaltatrici di qualunque natura, che risultino arrecati a persone o cose dell’Ente o di terzi, nell’ambito dell’esecuzione della prestazione del servizio appaltato.
L’accertamento dei danni sarà effettuato contestualmente dal referente dell’Impresa aggiudicataria e da responsabile dell’Ente, previo apposito appuntamento. In caso di ingiustificata assenza del referente dell’Impresa, il responsabile dell’Ente procederà all’accertamento autonomamente alla presenza di due testimoni.
L’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i danni comunque derivanti all’Ente e per la responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali.
L'impresa aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati
Art. 3 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. Le singole prestazioni dovranno saranno espletate per il periodo massimo di dodici mesi. Per ragioni di urgenza l’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione appena ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, restando inteso che qualora a seguito del controllo di cui ai paragrafi precedenti, venga accertato che l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il fatto alle competenti autorità dalla stipula del contratto che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell’affidamento e stipula del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Per l’avvio dell’esecuzione l’Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi di informazione
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. Prima della sottoscrizione del contratto l’esecutore è tenuto a presentare all’Amministrazione l’elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell’appalto.
La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
3. Ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 38/2007 la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.
4. L’Amministrazione prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con la Società e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente ove l’Società esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire. Nella suddetta riunione di coordinamento può essere redatto il verbale di avvio di esecuzione di cui all’art. 3.
5. La Società ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
6. La Società ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell’ambiente ove l’Società esegue la prestazione.
Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Importo stimato
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 23.000,00 Euro IVA esclusa,
- per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
La relativa spesa è a carico del capitolo B.7.a.0003 “manutenzione e riparazione automezzi” del Bilancio previsionale 2019-2021 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva.
Art. 7 – Gestione digitale del contratto
I) 1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite PEO ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC E/o PEO la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
3. Le singole richieste di intervento di manutenzione/riparazione, secondo il modello approvato, redatte dal Responsabile dell’Ufficio Autoparco, costituiscono autorizzazione all’intervento e saranno inviate tramite PEO all’Impresa in via preventiva.
Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento3
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata a saldo della singola prestazione di manutenzione e pronto intervento, con riferimento al numero della “scheda d’intervento” autorizzativa, preventivamente rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Autoparco.
Il Responsabile dell’esecuzione accerterà e ne darà comunicazione al responsabile del procedimento, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura.
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
4. Le fatture, elettroniche intestate a ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI – codice fiscale 93000640503, UFUCTU devno essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG: Z5B27F0C21; Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L.
50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
5. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo
105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
7. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Ente Parco prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare All’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z5B27F0C21. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione all’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pisa. Della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
10. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriere dell’Ente Parco (Gruppo Banco Popolare) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all’ultimazione delle prestazioni per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.
Art. 10 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa della Regione Toscana per il danno arrecato.
Art. 11 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: Z5B27F0C21. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite PEC.
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Regione Toscana.
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
La Società esonera l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto
1 Ove l’appaltatore del Servizio ritardi con negligenza l’esecuzione di prestazioni per le quali sono previste scadenze sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.
Se l’affidatario non effettua le prestazioni previste all’art. 1, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli acquisisce la prestazione e applica una penale di € 1000,00;
2. L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli , ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.
4. Nel caso in cui l L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
6. L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
7. In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
8. Al di fuori dei casi sopra specificati l’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (se previsto) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15– Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Regione Toscana - Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L’Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefoni.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) con le modalità e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 16- Recesso
L’ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni4
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
Art. 18 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Direttore mentre competente per questa fase del procedimento è la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx P.O. Area Amministrativa/Fruizione.
Il Responsabile del Contratto
ALLEGATO A
ELENCO VEICOLI PROPRIETA’ DELL’ENTE AL 01/04/19
MARCA VOLKSWAGEN | TARGA |
POLO 1.6 XXX | XX000XX |
CADDY 2.0 METANO | EJ681JF |
MARCA RENAULT | |
MODUS 1.2 BENZ. | DP701MH |
KANGOO 1.2 BENZ. | BF509BT |
MASTER AUTOCARRO DIESEL | EC775FN |
MARCA LAND ROVER | |
LAND 90 T4 DIESEL | PI607559 |
LAND 110 DIESEL | ZA511HW |
LAND 110 T5 DIESEL | ZA864TX |
MARCA TATA | |
TATA PICK UP DIESEL | EJ010GT |
TATA PICK UP DIESEL | EH894DA |
MARCA NISSAN | |
NAVARA PICK UP DIESEL | DL209FW |
MARCA MERCEDES | |
SPRINTER AUTOCARRO 4X4 DIESEL | BZ154BA |
MARCA SUZUKY | |
IGNIS 1.2 BENZ. | FL946ZT |
JIMNY 4X4 BENZ | FL310ZT |
MARCA OPEL | |
VIVARO 2.2 DIESEL | DV937NR |
MARCA FIAT | |
PANDA 4X4 1.1 BENZ. | BH718YX |
PANDA 4X4 DIESEL | DD005TJ |