L’aggiudicazione definitiva ed il termine di stand
L’aggiudicazione definitiva ed il termine di stand
still
LO STAND STILL
Ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006
“Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79”
Ratio: impedimento temporaneo alla stipulazione del contratto finalizzato a consentire agli interessati di presentare il ricorso giurisdizionale e/o amministrativo con la garanzia che nel contempo il contratto non venga stipulato
Il meccanismo di stand still precedente alla riforma del D.Lgs.
53/2010
- Il termine era di 30 giorni
- Il legislatore non prevedeva conseguenza in caso di sua violazione
- Non vi era un coordinamento tra il termine dilatorio di 30 giorni e
quello di impugnazione (60 gg.)
- In caso di motivate ragioni di particolare urgenza si poteva
stipulare il contratto prima di 30 giorni
• Il nuovo art. 11 comma 10 del D.LGS. 163/2006
Prevede un termine dilatorio tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto pari a 35 giorni
Il termine inizia a decorrere dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ex art. 79 del Codice
- Importante: i 35 giorni decorrono dall’invio della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva mentre i 30 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorrono dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/2006
La violazione del termine dilatorio può comportare l’inefficacia del
contratto e/o l’applicazione di sanzioni alternative
- Ai sensi dell’art. 121 comma 1 D.Lgs. 104/2010 il giudice dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi
“…c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento”
L’interpretazione data dalla giurisprudenza
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- «La violazione della clausola di stand still in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione e senza un'apprezzabile incidenza sulla possibilità di ottenere l'affidamento, non comporta l'annullamento di quest'ultima né l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, e dell'applicazione delle sanzioni alternative» (T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II 25/06/2013 n. 610)
- Ai sensi dell’art. 121 comma 4 D.Lgs. 104/2010, nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123
- Sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di
importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto
- Riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua
• Le eccezioni al divieto di stipulazione:
1° eccezione
- “Se a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva” (art. 11 comma 10-bis)
Quindi:
E’ stata presentata una sola offerta
E’ stata ammessa una sola offerta
- E non sono stati tempestivamente impugnati bando o lettera di
invito
- Sono stati impugnati bando o lettera di invito ma il ricorso è stato
respinto in via definitiva
2° eccezione
“…nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60” (art. 11 comma 10- bis)
- Si ritiene che questa deroga sia in contrasto con la Direttiva
comunitaria e con la Legge delega
• L‘esecuzione in via di urgenza
Entro il termine di 35 giorni tra l’aggiudicazione definitiva e la
stipulazione del contratto è vietata anche l’esecuzione di urgenza
“L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter” (art. 11 comma 9)
• Le eccezioni
La p.a. può affidare lavori, servizi e forniture d’urgenza
- “…nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la
pubblicazione del bando di gara” (art. 11 comma 9)
- “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” (art. 11 comma 9)
Ai sensi dell’art. 153 comma 1 D.P.R. 207/2010 vengono
precisate le modalità
- L’esecuzione anticipata viene disposta dal Direttore dei lavori soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva efficace
- Tale esecuzione anticipata potrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dal RUP nelle ipotesi previste dall’art. 11 comma 9 del Codice
Accertati i presupposti il RUP autorizza l’esecuzione anticipata
Il provvedimento deve indicare in concreto i motivi che
giustificano l'esecuzione anticipata
In caso di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese (art. 153 comma 4 D.P.R. 207/2010)
• L’effetto sospensivo automatico (art. 11 comma 10-ter del Codice)
Il legislatore introduce una ulteriore preclusione alla possibilità di
stipulare il contratto
“Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare” (art. 11 comma 10-ter)
• In sostanza:
E’ un termine indipendente e da quello previsto dall’art. 11 comma 10 (35 giorni) e cumulabile ad esso
- Es. se il ricorso giurisdizionale viene notificato alla p.a. il 25° giorno quest’ultima non potrà stipulare il contratto per i successivi 20 giorni (25 + 20);
- Se il ricorso viene notificato il 5° giorno ed il provvedimento giurisdizionale negativo viene pubblicato il 20° giorno la p.a. non potrà stipulare il contratto fino al 35° giorno
L’effetto sospensivo automatico deriva dalla proposizione di un ricorso corredato da istanza cautelare contro l’aggiudicazione definitiva
- La sospensione automatica non si verifica invece in caso di impugnazione del bando, dell’esclusione, dell’aggiudicazione provvisoria
- La sospensione automatica non si verifica neanche se è stato
presentato il ricorso ma senza istanza cautelare
Il termine decorre da quando la stazione appaltante riceve la
notifica del ricorso con istanza cautelare
L’effetto sospensivo dura venti giorni (ovvero fino a quando interviene il provvedimento cautelare o la pubblicazione della sentenza di merito)
- Per provvedimento cautelare deve intendersi l’Ordinanza di primo
grado di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare
- Secondo orientamento dottrinario
“L’espressione secondo cui entro i venti giorni deve intervenire “almeno” un provvedimento cautelare di primo grado o un dispositivo, implica che se uno dei due atti intervenga prima dei venti giorni, l’effetto sospensivo non cessa ma perdura fino allo scadere dei venti giorni, anche ove, in ipotesi, la domanda cautelare o il ricorso siano respinti. In tale evenienza, il ricorrente ha ancora tempo per proporre appello avverso l’ordinanza cautelare o avverso il dispositivo, beneficiando dell’effetto
sospensivo legale”
- Alla P.A. pertanto le sarebbe impedito in ogni caso di stipulare il contratto per 20 giorni
L’effetto sospensivo si consolida
- Se la pronuncia cautelare o di merito ritengano il ricorso fondato
L’effetto sospensivo cessa
- Se il ricorso in sede cautelare o di merito è stato ritenuto
infondato
- Se il giudice fissa l’udienza di merito senza concedere la misura
cautelare
- Se il giudice si dichiara incompetente
- Se il giudice rinvia all’udienza di merito l’esame della domanda
cautelare con il consenso delle parti
Le Comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/2006
L’art. 79 (Comunicazioni e avvisi di mancati inviti, esclusioni e
aggiudicazioni)
L’art. 79 disciplina le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti provvedono a comunicare agli offerenti gli esiti della procedura di gara (esclusioni, aggiudicazioni)
Il D.Lgs. 53/2010 ha novellato l’art. 79 del codice, secondo quattro
linee portanti:
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- a) ampliamento dei destinatari della comunicazione
dell’aggiudicazione;
- b) ampliamento degli atti e fatti oggetto di comunicazione;
- c) indicazione dettagliata della forma, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni;
- d) imposizione ai concorrenti dell’onere di indicare l’esatto indirizzo, anche elettronico, per la ricezione delle comunicazioni inerenti la gara.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 79 “In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni
Destinatari
- all'aggiudicatario
- al concorrente che segue nella graduatoria
- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara
- a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni
- a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di xxxxxx, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione
- ai candidati e agli offerenti esclusi
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro
- a tutti i candidati
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
- ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma
Il termine di 5 giorni non è perentorio
- «L'obbligo previsto dall'art. 79 comma 5, d.lg. n. 163 del 2006 di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro un termine non superiore a cinque giorni, non è assistito da alcuna espressa sanzione ed incide semplicemente sulla decorrenza del termine di impugnazione, determinando, in caso di sua inosservanza, lo spostamento in avanti di quest'ultimo termine» (T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 05/06/2012 n. 2629;
T.A.R. Lecce (Puglia) sez. III 18/04/2012 N. 706; T.A.R. Aosta (Valle d'Aosta) sez. I 15/03/2012 N. 36)
Il legislatore indica, inoltre, le modalità con cui la P.A. deve procedere alle comunicazioni (art. 79 comma 5-bis)
Le comunicazioni sono fatte per iscritto
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta)
- o mediante notificazione (dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta
- o mediante posta elettronica certificata
- ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è
espressamente autorizzato dal concorrente
Importante:
- La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma
2, lettera c)
ovvero
“c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti
dell'accordo quadro”
Con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione,
dell’esclusione, ed alla decisione di non aggiudicare un appalto o un accordo quadro, Il legislatore ritiene che l’obbligo di motivazione possa essere assolto anche mediante
- l'invio dei verbali di gara
Mentre con riferimento alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto
- mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di
aggiudicazione definitiva, se già inviata
Le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
La giurisprudenza ritiene che il termine per impugnare possa
decorrere dalla comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006
- «L'art. 120 c.p.a. prevede, per l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, termini brevi per la loro definizione, ispirati al principio generale dell'accelerazione del contenzioso e delle esigenze di certezza del settore; infatti, ai sensi del comma 5 di detto articolo il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine decadenziale di trenta giorni normalmente decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006» (Consiglio di Stato sez. VI 14/03/2014 n. 1296; T.A.R. Napoli
(Campania) sez. IV 23/12/2013 n. 5971; T.A.R. Napoli
(Campania) sez. I 05/06/2012 N. 2629)
Oppure dalla piena conoscenza del provvedimento avvenuta in
qualsiasi altro modo
- «La ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 del codice dei contratti pubblici costituisce il momento di piena conoscenza del provvedimento, con la precisazione che tale comunicazione non può dirsi "esclusiva e tassativa" non potendosi certo escludere che la piena conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita anche in un momento anteriore e con altre forme, con onere della prova a carico di chi la eccepisce» (Consiglio di Stato sez. VI 13/12/2011 N. 6531;
T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 08/03/2012 502; T.A.R. Napoli
(Campania) sez. I 11/01/2012 N. 52)
Confermano anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato
- « Conformemente a giurisprudenza consolidata la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ex art. 79, comma 5 del codice. Quanto all'art. 120, comma 5 del codice del processo amministrativo, non prevedendo forme di comunicazione "esclusive" e "tassative", non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse di quelle del citato art. 79» (Consiglio di Stato sez. V 27/12/2013 n. 6284; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2013, n. 2614; Consiglio di Stato sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593)
La presenza del legale rappresentante comporta la piena
conoscenza
- «La presenza del legale rappresentante alla seduta in cui è stata disposta l'esclusione dell'ATI implica la piena conoscenza dell'esclusione e dei motivi della stessa; da tale momento, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'esclusione e degli atti di gara di cui agli artt. 41 del c.p.a. e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (in base ai quali gli atti delle procedure di affidamento il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine di trenta giorni, che normalmente decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d.lg.
n. 163 del 2006, salva l'ipotesi della piena conoscenza dell'atto, acquisita con altre modalità)» (T.A.R. Catania (Sicilia) sez. III 23/04/2012 N. 1091; T.A.R. Cagliari (Sardegna) sez. I 04/11/2011
X. 0000; T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II 01/09/2011 N. 1296)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
In particolare con riferimento ai termini per l’impugnazione dell’esclusione del concorrente la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 27/12/2013 n. 6284) ritiene che
- Qualora il rappresentante legale di una società partecipi alla seduta di gara in cui è stata adottata l’esclusione, deve ritenersi che a tale data risalga la piena conoscenza del provvedimento immediatamente lesivo
- Ciò in quanto il verbale della commissione viene stilato contestualmente all'esame della documentazione delle imprese concorrenti e letto alla fine della seduta
- L’esclusione dalla gara potrebbe essere disposta anche dalla Commissione di gara (e non dal Dirigente) qualora tale potere sia stato previsto da una clausola della lex specialis e la stessa non sia stata impugnata
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 31 del 31/7/2012
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
«Il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva»
Con riferimento all’art. 79 comma 5 del Codice è stato chiesto all’Adunanza Plenaria se il dies a quo per far decorrere i termini di impugnazione dovesse essere quello della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva o quello dell’efficacia
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
dell’aggiudicazione definitiva
In particolare venivano posti i seguenti quesiti
- a) premesso che il Codice degli appalti ha “positivizzato” la distinzione, già nota alla prassi, tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, a quale di queste faccia riferimento il citato comma 5 dell’art. 79 nel disciplinare la comunicazione che la stazione appaltante è tenuta a trasmettere ai concorrenti non aggiudicatari;
- b) quale sia il rapporto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, tra detta comunicazione e la successiva verifica dei requisiti, al cui esito positivo l’art. 11, comma 8, espressamente ricollega l’efficacia della aggiudicazione definitiva
Secondo l’Adunanza Plenaria il termine da considerare per la decorrenza dei termini di impugnazione è quello della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
Ciò sarebbe desumibile
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Sia dal comma 5 dell’art. 79 che stabilisce espressamente che oggetto della comunicazione debba essere l’aggiudicazione “definitiva”;
- Sia dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. ha espressamente ancorato il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione alla sua comunicazione.
In conclusione, l’adunanza plenaria ha enunciato il seguenti
principio di diritto:
- «Anche per le gare d’appalto indette in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, dello stesso decreto»
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
-
La stazione appaltante deve comunicare l'aggiudicazione
definitiva, la data della stipulazione, e la notizia della spedizione
- Lo stesso giorno a tutti i destinatari
- Salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato
Previsioni del bando di gara
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano
- l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni
- il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.
Il responsabile del procedimento nella fase
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
esecutiva
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 207/2010
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- «Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento»
- In linea generale, pertanto, il RUP è responsabile direttamente o indirettamente di quanto accade durante l’esecuzione dei lavori
Come si evince anche dalle seguenti disposizioni:
Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Codice
- «Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti»
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Codice
- «Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori»
Ai sensi dell’art. 152 infine del D.P.R. 207/2010
- «Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni»
L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 4 D.P.R. 207/2010)
- In caso di ottenimento del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva
- il RUP trattiene, dal certificato di pagamento, l’importo
corrispondente alla relativa inadempienza
- La stazione appaltante dispone il pagamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi
Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2012
La Circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti pubbliche nel caso di debiti contributivi, nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, risultanti dal DURC, da parte delle imprese esecutrici (anche in caso di subappalto).
Il pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori (art. 5 D.P.R.
207/2010)
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore
- il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi 15 giorni
- Decorso il termine senza alcuna contestazione da parte dell’appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate «detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”
In caso di formale contestazione
- L’amministrazione non potrà effettuare il pagamento diretto ed il RUP provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti
La risoluzione del contratto per DURC negativi (art. 6 D.P.R.
207/2010)
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità
contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive
- Il Direttore dei lavori predispone una relazione particolareggiata
in ordine alla situazione riscontrata
Il RUP, acquisita la relazione, contesta gli addebiti all’esecutore assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni
-
- Il RUP propone la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice
Qualora il DURC negativo per due volte consecutive riguardi il
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
subappaltatore:
- La stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni
- La stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto
Gli ordini di servizio (art. 152 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il RUP può emanare gli ordini di servizio all’esecutore in ordine
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
- «L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori.
L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato
all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva
all’ordine di servizio oggetto di riserve»
Risoluzione del contratto ex art. 135 del Codice
Il RUP propone alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto (in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento) (art. 135 del Codice)
Il RUP comunica la disposta risoluzione all’appaltatore (art. 138
del Codice)
Risoluzione del contratto ex art. 136 del Codice e 298 D.P.R.
207/2010
Il RUP, tramite il direttore dei lavori, contesta gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni
Il RUP propone la risoluzione del contratto (in caso di
valutazione negative delle controdeduzioni)
Il RUP comunica la disposta risoluzione all’appaltatore (art. 138
del Codice)
Risoluzione del contratto ex art. 137 del Codice (inadempimento
del cottimo fiduciario)
Il RUP dichiara per iscritto la risoluzione del contratto in caso di accertato inadempimento dell’appaltatore
Consegna dei lavori (art. 153 D.P.R. 207/2010)
Consegna ordinaria: Il RUP autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace
Consegna anticipata d’urgenza: Il RUP autorizza il Direttore dei lavori a dare avvio all’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (art. 153 comma 1 D.P.R. 207/2010)
Il provvedimento che autorizza l’esecuzione anticipata deve
essere motivato
I pagamenti
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.(Art. 141 comma 2
D.P.R. 207/2010)
I certificati di pagamento devono essere emessi entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori (Art. 143 comma 1 D.P.R. 207/2010)
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (Art. 143 comma 1 D.P.R. 207/2010)
L’Art. 195 D.P.R. 207/2010 precisa che
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Il RUP rilasci, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori
- Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due
copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
Penali (art. 145 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Le penali sono stabilite dal RUP ed inserite nel contratto
Le penali possono essere determinate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo
Il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto qualora l’importo della penali superi il 10%
Il RUP applica le penali in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di
conferma del certificato di regolare esecuzione.
Sospensione lavori per ragioni di pubblico interesse ( art. 159
D.P.R. 207/2010)
- «Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici»
Istanza di proroga dell’appaltatore (art. 159 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga
- Il RUP sentito il direttore dei lavori decide in merito all'istanza di proroga entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Varianti (art. 161 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Le perizie di variante che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato sono approvate dal dirigente della stazione appaltante
- Qualora la spesa rientri nel quadro economico le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto
- Il RUP approva, altresì, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
Autorizzazione ANAC
Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 90 del 2014
- «Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), dell’art. 132 del Codice sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza»
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
-
Le varianti ex art. 132 lett. b), c), d) sono:
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- «b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile»
Varianti non autorizzate: responsabilità personale del D.L. o
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
RUP
Ai sensi dell’art. 191 comma 1 D.Lgs. 267/2000
- «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Xxxxx restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati»
Ai sensi dell’art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- «Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni»
In sostanza in mancanza di
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- un contratto stipulato in forma scritta
- e/o in caso di violazione delle norme sulla contabilità pubblica
il rapporto obbligatorio non intercorre (ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge) tra l’amministrazione ed il privato, bensì tra il privato fornitore e l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi;
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per costante e pacifica giurisprudenza in tali casi l’appaltatore deve esercitare l’azione esclusivamente nei confronti del soggetto che concretamente gli ha ordinato la prestazione, e non nei
confronti dell’amministrazione
- «In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può
esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di
indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.)» (Cassazione civile sez. I 30/10/2013 n. 24478; Cassazione
L’eventuale domanda di indebito arricchimento presentata nei
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
confronti dell’amministrazione sarebbe inammissibile
- «La improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., rivolta all'Ente locale per opere e lavori commissionati senza alcun previo impegno di spesa né copertura finanziaria, come imposto dal previgente d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, convertito nella l.
n. 144 del 1989 (norme più volte modificate ed infine approdate nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 e 194, ma sempre in coerenza con il chiaro disposto del d.l. n. 66 del 1989, art. 23) deriva dal fatto che le norme, impositive di sole azioni dirette nei confronti del funzionario deliberante e sul punto immutate nella loro portata con il passaggio dall'esordio del 1989 alla loro confluenza nel vigente t.u.e.l. del 2000, hanno fatto venir meno la necessaria residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei riguardi dell'Ente locale, azione che, pertanto, è stata esattamente dichiarata essere non proponibile» (Cassazione civile sez. 28/02/2013 n. 5020)
Eccezione: la dimostrazione dell’utilità dell’opera all’amministrazione
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- «In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di
un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto
dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato» (Cassazione civile 07/03/2014 n. 5397)
Lavori d'urgenza (art. 175 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Il RUP (o il tecnico competente per territorio all'uopo incaricato) compila il verbale che deve necessariamente essere stilato prima di procedere all’esecuzione di lavori in economia d’urgenza
- Il verbale indica i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
Lavori di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Il RUP (o il tecnico che si reca prima sul luogo) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
- Il RUP (o il tecnico) compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori
Sottoscrizione documenti contabili
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Le pagine del Registro di contabilità devono essere sottoscritte dal
RUP e dall’esecutore (art. 188 D.P.R. 207/2010)
Il RUP firma, inoltre, il frontespizio del giornale dei lavori, dei libretti delle misure nonché le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2 D.P.R. 207/2010 (art. 214 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Collaudo e certificato di regolare esecuzione
Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di
regolare esecuzione ai sensi degli artt. 215 ss. del D.P.R. 207/2010
Il Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori (art. 148 D.P.R. 207/2010):
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità del progetto e del contratto
- Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
- Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice
I compiti del Direttore dei lavori
Gli ordini di servizio (art. 152 D.P.R. 207/2010)
Al Direttore dei lavori spetta l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
- «L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori.
L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato
all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni
Consegna dei lavori (art. 153 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore dei lavori consegna i lavori (anche in via d’urgenza) su
autorizzazione del RUP
Il Direttore dei lavori redige il verbale di consegna
Sospensione dei lavori (art. 158 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore dei lavori:
- ordina la sospensione dei lavori indicando le ragioni e
l’imputabilità
- Redige il verbale di sospensione
- Redige il verbale di ripresa dei lavori
Varianti (art. 161 D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore dei lavori
- Ordina le varianti approvate dalla stazione appaltante o dal RUP
- Propone la redazione di una perizia suppletiva o di variante
Documenti contabili (art. 181 ss. D.P.R. 207/2010)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore dei lavori::
- Sottoscrive i libretti delle misure
- Sottoscrive il registro di contabilità
- Sottoscrive e redige gli stati d'avanzamento dei lavori
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Sottoscrive e redige il certificato di ultimazione lavori
- Sottoscrive e compila il conto finale
- Sottoscrive e redige la relazione sul conto finale
Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di
regolare esecuzione ai sensi degli artt. 215 ss. del D.P.R. 207/2010
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il ritardo nei pagamenti ai sensi del D.Lgs.
231/2002
(come modificato ed integrato dal X.Xxx.
192/2012)
- Il D.Lgs. 231/2002 è stato recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (attuazione Direttiva comunitario ritardo pagamenti)
Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
La sua applicazione nell’ambito dei lavori pubblici non era
pacifica
Dopo iniziali tentennamenti è stato ritenuto che la nuova
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
disciplina sia applicabile anche ai lavori pubblici
Sul punto è intervenuta una Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico secondo cui:
- «la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013» (Ministero Sviluppo Economico Circolare del 23.01.2013)
I pagamenti devono essere effettuati entro
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
E’ possibile tuttavia che le parti concordino un termine più
lungo a condizione che
- La pattuizione sia espressa e provata per iscritto
- Il termine maggiore sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione
- Il termine superiore non sia superiore a sessanta giorni
In caso di violazione dei predetti termini il creditore ha diritto
alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 231/2002
- «Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento»
I Pagamenti secondo il D.P.R. 207/2010
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per le rate di acconto: il RUP emette il certificato di pagamento entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento (art. 143 comma 1)
- Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato deve avvenire entro i successivi trenta giorni (art.
143 comma 1)
Per la rata di saldo: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (previa presentazione di garanzia fidejussoria) (art. 143 comma 2)
I termini di pagamento indicati dall’art. 143 D.P.R. 207/2010 sono
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
in parte non compatibili con il D.Lgs. 231/2002
- Con riferimento all’emissione del certificato di pagamento (45 giorni): deve essere ridotto a 30 giorni (salvo il caso in cui la lex specialis preveda espressamente il termine di 45 giorni)
- Con riferimento alla rata di saldo (90 giorni): deve essere ridotto a
30 giorni (salvo il caso in cui la lex specialis preveda per la
natura, l’oggetto del contratto un termine maggiore, comunque
non superiore a 60 giorni)
Non sono più applicabili, inoltre:
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il comma 2 dell’art. 144 D.P.R. 207/2010 «Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori»
Il comma 3 dell’art. 144 D.P.R. 207/2010 «Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso»
Si ritiene invece ancora applicabile l’art. 144 comma 1 D.P.R.
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
207/2010
- «Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori»
Il D.Lgs. 231/2002, infatti, non prevede in questo caso l’immediata applicazione degli interessi moratori
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
LE RISERVE DELL’APPALTATORE ARTT. 190 e 191 D.P.R. 207/2010
Definizione
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Con il termine riserve si intendono genericamente le domande di maggiori compensi che l’appaltatore è tenuto a formulare nei termini e modi previsti dall’ordinamento, pena la decadenza
In realtà dobbiamo fare una distinzione:
- La riserva in senso proprio è quella posta dall’appaltatore all’atto della sottoscrizione del documento contabile con la dicitura “con riserva”, quando non è in grado di formulare contestualmente la richiesta di maggior compenso
- La domanda invece è quella formulata immediatamente all’atto della sottoscrizione o esplicata entro 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva in cui l’appaltatore quantifica e determina le sue richieste
La funzione delle riserve
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
1° orientamento
- Assicurare alla p.a. un efficace e continuo mezzo di controllo su tutti i fattori incidenti sulla spesa dell’opera
- Al fine di evitare che i fondi impegnati non siano sufficienti ed eventualmente recedere dal contratto (Cassazione civile , sez. I, 01 dicembre 1999, n. 13399)
2° orientamento
- Garantire che la p.a. sia posta immediatamente in condizione di compiere tempestivi accertamenti e controlli sul fondamento delle pretese dell’appaltatore