Delibera 7 agosto 2018, n. 798
Delibera 7 agosto 2018, n. 798
Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
ALLEGATO A
Criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, per investimenti in scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, nonché per investimenti in collegi universitari, in attuazione dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.
Art. 2
Attività e investimenti agevolabili
1. I presenti criteri prevedono la concessione di agevolazioni per la gestione dei convitti scolastici privati.
2. Possono inoltre essere agevolati i seguenti investimenti destinati ai convitti scolastici e ai collegi universitari:
a) acquisizione di terreni;
b) progettazione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e acquisto di edifici;
c) manutenzione straordinaria di edifici;
d) acquisto di arredi e attrezzature.
3. (abrogato con delibera n. 904 del 05.11.2019)
Art. 3 Beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 2 i seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni, a condizione che non perseguano fini di lucro:
a) enti;
b) fondazioni;
c) cooperative;
d) associazioni e federazioni.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, le organizzazioni che gestiscono convitti.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui all’articolo 2, comma 2, i seguenti soggetti:
a) organizzazioni che gestiscono convitti;
b) organizzazioni che gestiscono collegi universitari;
c) organizzazioni che gestiscono scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui alla legge provinciale del 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche.
4. Requisito essenziale per la concessione di agevolazioni per investimenti è l’annotazione nel libro fondiario del vincolo di destinazione dell’edificio. La durata del vincolo è fissata con decreto in base dell’ammontare del contributo.
5. Le organizzazioni devono:
a) prevedere nel loro statuto la gestione di convitti scolastici, collegi universitari o scuole private;
b) disporre di una struttura organizzativa idonea;
c) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico- finanziaria.
6. Nello svolgimento dell’attività convittuale o scolastica le organizzazioni non possono perseguire fini di lucro.
Art. 4
Attività convittuale – attività non convittuale durante l’anno scolastico
1. Per attività convittuale si intendono tutti i compiti direttamente connessi con i servizi di alloggio, vitto e assistenza per alunne e alunni, con l’amministrazione e gestione del convitto, nonché con la manutenzione, pulizia e cura della struttura.
2. Per attività non convittuale si intendono:
a) il servizio di refezione per alunne e alunni che non sono né convittori né semiconvittori;
b) il servizio di vitto per persone esterne;
c) gli eventi non direttamente legati alla gestione del convitto;
d) il servizio di alloggio, preferibilmente destinato a studenti e studentesse o tirocinanti, svolto compatibilmente con l’attività convittuale. L’attivazione di questo servizio deve essere preventivamente comunicata all’ufficio provinciale competente.
Art. 5
Tipologie di agevolazioni
1. Possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari;
c) contributi integrativi;
d) contributi per investimenti.
2. I contributi ordinari sono concessi per l’attività ordinaria di gestione dei convitti.
3. I contributi straordinari sono concessi per la realizzazione di progetti specifici, anche pluriennali, non ricadenti nell’attività ordinaria di gestione dei convitti.
4. I contributi integrativi sono finalizzati ad integrare i contributi ordinari o straordinari già concessi. I contributi integrativi vengono concessi nel caso in cui l’autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non siano sufficienti ad integrare opportunamente i contributi ordinari o straordinari già percepiti per lo svolgimento dell’attività, oppure nel caso in cui si verifichino gravi eventi imprevisti o imprevedibili. I contributi integrativi possono essere inoltre concessi qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare l’entità dell’agevolazione o alzare il tetto della spesa ammessa.
5. I contributi per investimenti sono destinati all’acquisto di edifici o terreni, alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento o al completamento di edifici, alla manutenzione straordinaria di edifici, nonché all’acquisto di arredi e attrezzature.
Art. 6
Entità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 5 non possono essere superiori al deficit indicato nella domanda.
2. Il contributo ordinario per la gestione dei convitti viene calcolato come segue:
a) importo mensile di euro 440,00 per 9 mesi di pensione completa per alunni e alunne che assolvono l’obbligo scolastico, vale a dire fino al decimo anno di scuola (2° classe delle scuole secondarie di secondo grado);
b) importo mensile di euro 350,00 per 9 mesi di pensione completa per alunni e alunne a partire dalla 3° classe delle scuole secondarie di secondo grado o delle scuole professionali;
c) importo mensile di euro 240,00 per semiconvittori.
3. Gli importi di cui al comma 2 vengono moltiplicati sia per il numero degli alunni e alunne che alloggiano effettivamente nel convitto all’inizio dell’anno anno solare di riferimento, sia per il coefficiente “9” (9 mesi di scuola). Se l’attività scolastica dovesse durare oltre il calendario scolastico normale, il coefficiente può essere aumentato a “10”.
4. Viene concesso l’importo più basso tra il deficit indicato dal convitto nel preventivo di spesa per l’anno solare di riferimento e l’importo calcolato ai sensi dei commi 2 e 3. L’ammontare dell’importo da corrispondere risulta dal rendiconto e dal deficit effettivo indicato per l’anno solare di riferimento. Tale importo non può però essere superiore al contributo concesso.
5. In casi particolari, che devono essere adeguatamente motivati, gli importi calcolati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 possono essere maggiorati fino ad un massimo del 10 per cento.
6. Un contributo integrativo può essere concesso ai convitti che, d’accordo con l’uffico provinciale competente, tengono aperta la struttura il sabato, la domenica, nei giorni festivi o in altri giorni in cui non c’è scuola. È stabilita una retta giornaliera massima di euro 420,00 per convitto e, per questo servizio, i singoli alunni devono pagare al convitto almeno euro 10,00 al giorno.
7. Per investimenti possono essere concessi contributi nelle seguenti misure:
a) fino al 90 per cento delle spese ammesse per l’acquisto di edifici o terreni, la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il completamento e la manutenzione di edifici, nonché per lavori in generale;
b) fino al 70 per cento delle spese ammesse per l’acquisto di arredi e attrezzature.
Art. 7
Risorse economiche
1. I convitti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse da quelle dell’agevolazione provinciale quali:
a) entrate costituite dalla retta mensile che gli alunni e le alunne pagano al convitto;
b) altre entrate direttamente connesse con l’attività convittuale, tra cui anche:
1) agevolazioni di altri enti pubblici;
2) sponsorizzazioni private;
3) atti di liberalità o offerte;
c) mezzi propri.
Art. 8
Presentazione della domanda
1. La domanda di concessione dell’agevolazione, compilata sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione, deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) per un contributo ordinario: entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; con la stessa domanda viene anche richiesta un’anticipazione fino a un massimo del 50 per cento, calcolata in base all’ultimo contributo ordinario concesso; inoltre può anche essere richiesta un’anticipazione fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo ordinario concesso per l’anno di riferimento;
b) per un contributo straordinario o integrativo: entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; per eventi imprevisti sopravvenuti nel corso dell’attività ordinaria di gestione o della realizzazione del progetto, può essere presentata domanda entro il 30 aprile dell’anno di riferimento;
c) per un contributo per investimenti: entro il 31 gennaio di ogni anno viene presentato un prospetto con la programmazione generale dei progetti previsti per i tre anni successivi. La domanda di concessione dell’agevolazione può essere inoltrata solo successivamente alla presentazione del prospetto ed è soggetta ai criteri di priorità di cui all'articolo 13. In caso di urgenza può essere presentata domanda anche nel corso dell’anno, preferibilmente entro il 30 settembre.
2. I termini di presentazione delle domande di cui al comma 1 non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione provinciale competente.
3. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.
Art. 9
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di contributo ordinario deve essere allegata la seguente documentazione:
a) rendiconto annuale dell’esercizio precedente, dal quale risulta il deficit effettivo;
b) preventivo di spesa dettagliato per l’anno di riferimento;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonché panoramica delle attività da svolgere nel convitto nell’anno di riferimento.
2. Dato che per le istituzioni i dati del bilancio dell’esercizio precedente sono disponibili solo a partire da marzo, la relativa documentazione può essere consegnata entro marzo.
3. Alla domanda di contributo straordinario, con incluso un contributo per un progetto, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione dettagliata del progetto o dell’attività straordinaria;
b) preventivo di spesa dettagliato;
c) piano di finanziamento, con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 7;
d) cronoprogramma delle attività.
4. Alla domanda di contributo integrativo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione accompagnatoria, con indicazione dei motivi che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;
b) nuovo preventivo di spesa;
c) nuovo piano di finanziamento, con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 7.
5. Alla domanda di contributo per investimenti deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione sugli investimenti pianificati;
b) elenco dettagliato delle spese e piano di finanziamento degli investimenti, con l’indicazione delle entrate e della quota dei mezzi propri;
c) data di inizio dei lavori/dell’attività di investimento;
d) cronoprogramma per la realizzazione dell’investimento previsto.
6. Se il progetto lo richiede, per le domande di cui al comma 5 è necessaria la seguente ulteriore documentazione:
a) copia del progetto approvato dagli organi competenti, con le planimetrie degli interventi costruttivi;
b) relazione tecnica;
c) copia autentica della concessione edilizia, se prescritta;
d) copia del parere della Ripartizione provinciale Beni culturali, se prescritto;
e) la documentazione riguardante il vincolo di destinazione dei relativi immobili;
f) se richiesto per la volumetria prevista, parere tecnico-amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38.
7. In caso di prima domanda le organizzazioni devono allegare anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere comunicate all’ufficio provinciale competente.
Art. 10
Concessione del contributo ordinario
1. Per la concessione del contributo ordinario devono sussistere i seguenti requisiti:
a) in ogni momento della giornata deve essere in servizio un numero di educatrici ed educatori qualificati adeguato al numero di alunne e alunni presenti nel convitto;
b) la retta minima mensile deve corrispondere all’importo che i convitti provinciali annessi alle scuole provinciali chiedono ad alunne e alunni; la retta minima viene fissata annualmente dalla Giunta provinciale;
c) i convitti devono essere collegati al programma software provinciale per la gestione delle richieste di alloggio nei convitti;
d) dal rapporto sull’attività svolta nell’esercizio precedente devono risultare inoltre il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e c), nonché lo stato di realizzazione del piano annuale di cui all’articolo 11.
Art. 11
Piano annuale per lo sviluppo e il controllo di qualità
1. La Ripartizione provinciale Diritto allo studio predispone ogni anno entro giugno un piano annuale, insieme ai rappresentanti dell’“Arbeitskreis Südtiroler Heime” (ASH) e ad esperti in vari settori. Il piano riporta gli obiettivi e i provvedimenti atti a garantire ad alunne e alunni la migliore assistenza possibile, anche a livello qualitativo. Il piano annuale riguarda i seguenti ambiti principali:
a) criteri di qualità dell’assistenza pedagogica per quanto concerne sia la formazione professionale che la formazione continua del personale;
b) descrizione delle misure di prevenzione adottate in campo socio-pedagogico e degli interventi effettuati in situazioni critiche;
c) linee guida per una sana alimentazione;
d) predisposizione di misure per lo sviluppo e il controllo di qualità della gestione dei convitti nonché per l’effettuazione di valutazioni.
2. Possono fruire di agevolazioni solo le organizzazioni che realizzano, nel miglior modo possibile, gli obiettivi e i provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 12
Spese ammissibili per la gestione dei convitti
1. Per i contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili tutte le spese documentate sostenute per l’attività convittuale nel periodo di riferimento; si tratta di spese quali:
a) organizzazione ed amministrazione del convitto;
b) manutenzione ordinaria e riparazioni, nonché sostituzione di apparecchi, arredi e attrezzature;
c) canoni di locazione o affitto, spese di energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono, internet e altre spese correnti di gestione, spese per materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze contabili e fiscali, tasse e imposte, polizze assicurative, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale destinato a scopi culturali, didattici e pedagogici e necessario per la gestione del convitto, nonché spese di pubblicità;
d) spese di personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
e) corsi di formazione professionale e continua per il proprio personale e per le collaboratrici e i collaboratori che prestano servizio a titolo di volontariato.
1/bis. Le spese indicate nel preventivo dispesa possono essere riconosciute anche solo parzialmente.
2. Le spese indicate nella domanda devono riferirsi esclusivamente all’attività convittuale.
3. Nel caso in cui l’organizzazione gestisca più convitti, il contributo ordinario può essere calcolato per tutti i convitti, purché ciascuno di essi abbia i requisiti per ottenere un contributo ordinario. Viene concesso l’importo più basso tra il deficit indicato dall’organizzazione nel preventivo di spesa per l’anno solare di riferimento e il contributo calcolato per tutti i convitti. Il preventivo di spesa e il rendiconto devono essere in ogni caso presentati per ogni singolo convitto, per consentire all’ufficio competente di disporre, per motivi statistici, dei dati necessari relativi ai singoli convitti.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o sanzioni;
b) deficit di esercizio degli anni precedenti;
c) offerte e altri contributi di solidarietà;
d) premi;
e) bevande alcoliche;
f) spese per annunci di partecipazione al lutto.
5. Le spese per i mesi di luglio ed agosto possono essere riconosciute solo in parte, dato che in questo periodo le alunne e gli alunni non sono presenti nel convitto. Ciò non vale per le spese annue per il personale, purché in estate esso non svolga altre attività (x.xx. progetti estivi nel convitto).
Art. 13
Spese per investimenti
1. Per i contributi per investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), sono ammissibili in via prioritaria le seguenti spese:
a) investimenti per interventi edilizi già iniziati;
b) investimenti di particolare urgenza, soprattutto in misure antincendio e di sicurezza;
c) investimenti necessari per una gestione ordinaria ed efficiente del convitto;
d) acquisto di arredi e attrezzature.
Art. 14
Destinazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività e degli investimenti per i quali sono state concesse.
2. L’organizzazione beneficiaria che intenda utilizzare l’agevolazione per finalità diverse da quelle previste o per sostenere altre spese dovrà presentare, entro l’anno solare di riferimento, una domanda motivata di cambio di destinazione, con l’esatta indicazione della
nuova destinazione del contributo.
3. La modifica della destinazione dell’agevolazione o delle spese è approvata con la stessa procedura prevista per la concessione del contributo.
4. Eventuali lievi modifiche che non comportano variazioni del tetto di spesa non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
Art. 15
Anticipazioni per contributi ordinari, straordinari e integrativi
1. Le organizzazioni possono richiedere la concessione e l’erogazione di un’anticipazione nelle seguenti percentuali:
a) fino a un massimo del 50 per cento dell’ultimo contributo ordinario concesso; tale anticipazione viene concessa solo se l’ultimo contributo ordinario ammontava ad almeno 25.000 euro;
b) fino a un massimo dell’80 per cento del contributo ordinario concesso per l’anno di riferimento; in tal caso l’anticipazione di cui alla lettera a) viene corrispondentemente aumentata;
c) fino a un massimo del 50 per cento del contributo straordinario concesso per l’anno di riferimento;
d) fino a un massimo del 50 per cento del contributo integrativo concesso per l’anno di riferimento.
2. La richiesta di anticipazione è presentata contestualmente alla relativa domanda di contributo.
Art. 16
Anticipazione per spese di investimento
1. Per evitare di accendere un credito, nel caso di contributi per investimenti a partire da euro 150.000,00 si può richiedere un’anticipazione fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo concesso.
Art. 17
Rendicontazione delle anticipazioni
1. Le organizzazioni beneficiarie che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontarla entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.
2. Per la rendicontazione delle anticipazioni va presentato, per tutte le tipologie di contributi, il rendiconto di cui all’articolo 18, comma 1, fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa.
3. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti, la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività pluriennali.
4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.
5. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi ad agevolazione o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
Art. 18
Rendicontazione dell’agevolazione
1. Le agevolazioni sono erogate previa presentazione del rendiconto, che è composto da:
a) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione richiedente, da cui risultano i dati principali della documentazione di spesa;
b) i documenti di spesa fino all’importo totale delle spese ammesse; al posto delle singole buste paga è possibile presentare un elenco firmato dall’ufficio stipendi, con i costi annuali relativi agli stipendi dei singoli dipendenti.
2. Il rendiconto deve essere presentato entro i seguenti termini:
a) per contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del programma di attività annuale agevolato; il saldo del contributo concesso verrà erogato solo una volta rendicontate tutte le anticipazioni ricevute e ad avvenuta presentazione, all’ufficio provinciale competente, del rendiconto annuale dell’anno di riferimento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a); solo così sarà possibile determinare il deficit effettivo;
b) per contributi per progetti o per investimenti: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività indicate nel cronoprogramma.
3. Le spese di personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Come parametri di riferimento si assumono gli importi previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammessi gli oneri complementari del lavoro, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.
4. Di norma le spese per gli onorari di relatrici e relatori possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale.
5. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa ad agevolazione, sempre che la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga congrue.
6. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo del 25 per cento della spesa stessa, alle organizzazioni beneficiarie, che ai sensi dell’articolo 3 non devono perseguire fini di lucro, è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. L’intero ammontare dell’agevolazione concessa dovrà essere in ogni caso giustificato da documenti di spesa.
7. Le ore impegnate nelle sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.
8. Essendo i soggetti richiedenti organizzazioni senza scopo di lucro, possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In tal caso devono allegare alla domanda di liquidazione di cui all’articolo 19 una dichiarazione, con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività o degli investimenti è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti.
9. Per la rendicontazione del contributo ordinario, nella domanda di liquidazione di cui all’articolo 19 va dichiarato il deficit effettivo. Sulla base di tale dichiarazione si provvede alla liquidazione del contributo residuo.
10. In caso di contributi per investimenti devono essere rendicontate le spese ammesse.
11. Se l’organizzazione richiedente è un soggetto di diritto pubblico, al posto del rendiconto è sufficiente che presenti l’elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera a).
12. Per la liquidazione di un contributo per investimenti deve essere presentata copia della domanda di annotazione nel libro fondario del vincolo di destinazione ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, o della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione ( decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5), se l’Ufficio provinciale Assistenza scolastica ha invitato il convitto o l’organizzazione a provvedere ad una nuova annotazione.
Art. 19
Domanda di liquidazione
1. La domanda di liquidazione del contributo o del saldo, nel caso in cui sia stata erogata un’anticipazione, o di rendicontazione dell’anticipazione, compilata sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione, deve riportare quanto segue:
a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;
b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla liquidazione del contributo o del saldo o alla rendicontazione dell’anticipazione;
c) una dichiarazione attestante:
1) la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge;
2) se e presso quali altri uffici o enti sono state richieste altre agevolazioni per le stesse attività o per gli stessi investimenti e l’ammontare delle eventuali agevolazioni concesse;
3) che le attività o gli investimenti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero. In caso di realizzazione parziale devono essere indicate le spese sostenute sino a quel momento; nella domanda di liquidazione relativa al contributo ordinario deve essere indicato il deficit effettivo;
4) che le spese di personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale, più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
5) che le spese per gli onorari di relatrici e relatori nonché le spese di xxxxx, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che verrà vagliata dall’Amministrazione;
6) in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;
7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;
8) se l’agevolazione è soggetta o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegato il rendiconto di cui all’articolo 18, comma 1.
Art. 20
Documenti di spesa
1. I documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati all’organizzazione richiedente;
c) essere quietanzati;
d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.
2. Per quanto riguarda l'agevolazione di attività annuali, le spese devono riferirsi all’anno per cui è stato concesso il contributo. Le voci di spesa riguardanti i mesi estivi, in cui non si svolge alcuna attività convittuale, possono essere riconosciute solo in casi eccezionali.
Ciò non vale per le spese fisse di personale da sostenere per l’anno intero, purché nei mesi estivi il personale non svolga altre attività.
3. Per gli investimenti e per i progetti possono essere presentati anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione dell’agevolazione, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.
Art. 21
Riduzione dell’agevolazione
1. Il contributo ordinario viene ridotto, se dal rendiconto risulta che il deficit effettivo è più basso. Il contributo già assegnato viene liquidato solo fino ad un importo massimo pari al deficit effettivo.
2. Se le attività e gli investimenti ammessi a contributo non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, oppure se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione.
Art. 22
Obblighi nell’attività di comunicazione
1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Diritto allo studio, e devono utilizzare il logo della Provincia.
Art. 23 Controlli
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.
2. Le domande sottoposte a controllo sono sorteggiate da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
Art. 24
Indebita percezione di vantaggi economici
1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
Art. 25 Applicazione
1. I presenti criteri si applicano alle domande relative all'anno 2019 e seguenti.