ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.
Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare istituiti da:
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.
Fondi comuni di investimento aperti armonizzati:
FONDERSEL FONDERSEL EURO
FONDERSEL INTERNAZIONALE FONDERSEL SHORT TERM ASSET
Il presente Regolamento semplificato si compone di tre parti:
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39 , comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della Finanza) relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
Il presente Regolamento è valido dal 23 marzo 2022.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Denominazione tipologia e durata dei fondi
Fondi comuni di investimento aperti armonizzati:
FONDERSEL FONDERSEL EURO
FONDERSEL INTERNAZIONALE FONDERSEL SHORT TERM ASSET
La durata di ciascun fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR ai sensi di legge.
Tutte le quote di un fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.
Società di gestione del risparmio
Ersel Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la SGR) - società appartenente al Gruppo Bancario Ersel - con sede legale in Torino, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 1 delle rispettive Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ersel S.p.A. Sito internet: xxx.xxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Depositario
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxx; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx).
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. Il sito internet del Depositario è: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari.
Il valore unitario della quota, espresso in euro, è determinato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionaIi e nei giorni di festività nazionali italiane, quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte ed è pubblicato con la medesima cadenza sul sito internet della SGR xxx.xxxxx.xx.
Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE
1.1 Parte specifica relativa a ciascun fondo
FONDERSEL
Oggetto
Fondersel è un fondo bilanciato che mira a cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari, attenuandone il rischio tramite l’investimento del capitale nella componente obbligazionaria, al fine di ottenere un graduale accrescimento del valore del capitale su un orizzonte temporale di medio periodo (indicativamente superiore a 4 anni) con un livello di rischiosità medio-alto. La partecipazione al fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota.
Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo può essere esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti ed al rischio di cambio.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni ed in strumenti monetari il fondo può essere esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso e al rischio di credito.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati sui mercati regolamentati il fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.
La SGR, nell’implementare la politica di investimento, può investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie:
- titoli di natura azionaria;
- titoli di natura obbligazionaria e monetaria;
- strumenti finanziari derivati;
- OICR armonizzati;
- OICR non armonizzati;
- contratti in divisa a termine;
- depositi bancari.
Il fondo investe in strumenti finanziari ad elevata liquidità, negoziati nei mercati regolamentati ovvero in OTC, titoli non quotati per i quali esista un mercato attivo, denominati sia in euro sia in valuta estera.
Politica di investimento e altre caratteristiche
La SGR attua una Politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata e bilanciata in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di emittenti appartenenti a qualsiasi paese denominati in euro o in valuta estera.
L’esposizione ai mercati azionari non prevede limitazioni settoriali o nel livello di capitalizzazione degli emittenti ed è ottenuta anche attraverso l’investimento in OICR di natura azionaria denominati in Euro o altre valute.
Con riferimento alla componente obbligazionaria il fondo investe in titoli di emittenti governativi, societari e organismi sovranazionali caratterizzati prevalentemente da merito creditizio pari almeno all’investment grade sulla base di un sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
L’assunzione di posizioni di investimento potrà essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di quote di OICR la cui specializzazione permetta alla SGR la realizzazione della politica di investimento che caratterizza il fondo.
L’esposizione a strumenti di natura azionaria, inclusi OICR di natura azionaria, non può essere superiore al 70% dell’attivo. L’esposizione a strumenti di natura obbligazionaria, inclusi OICR di natura obbligazionaria, non prevede limitazioni e può raggiungere anche l’intero ammontare del fondo.
Alle suddette esposizioni si somma l’eventuale componente di natura derivativa, in accordo con quanto indicato nella successiva sezione B.1.2, comma 2.
Il totale attivo del fondo può essere investito fino al 30% in depositi bancari sia in euro sia in valuta estera.
Il Fondo può inoltre assumere posizioni residuali in materie prime attraverso strumenti finanziari e/o OICR nel rispetto di quanto definito dalla normativa di riferimento.
La SGR attua una gestione di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto agli indici di raffronto di cui all’art. 3.2, comma 1. Lo stile di investimento relativo alla componente azionaria, si fonda sulle valutazioni dei fondamentali e dei dati finanziari per la selezione dei titoli delle società con le migliori prospettive di crescita, con particolare attenzione alle strategie aziendali e all’analisi degli indicatori dei prezzi.
FONDERSEL EURO
Oggetto
Fondersel Euro è un fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale di medio periodo (indicativamente superiore a 2,5 anni) con un livello di rischiosità medio.
La partecipazione al fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni ed in strumenti monetari il fondo può essere esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso e al rischio di credito.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati sui mercati regolamentati il fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.
La SGR, nell’implementare la politica di investimento, può investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie:
- titoli di natura obbligazionaria e monetaria;
- strumenti finanziari derivati;
- OICR armonizzati;
- OICR non armonizzati;
- depositi bancari.
Il fondo investe in strumenti finanziari ad elevata liquidità, negoziati nei mercati regolamentati ovvero in OTC, titoli non quotati per i quali esista un mercato attivo, denominati sia in euro sia in valuta estera.
Politica di investimento e altre caratteristiche
Il fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria quotati nei Paesi aderenti alla UE e nei Paesi OCSE non aderenti alla UE, denominati principalmente in euro ed in altre valute estere.
Il fondo investe in titoli di emittenti governativi, societari e organismi sovranazionali caratterizzati principalmente da merito creditizio pari almeno all’investment grade ed in forma residuale in titoli sub investment grade e privi di rating sulla base di un sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
L’assunzione di posizioni di investimento potrà essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di quote di OICR la cui specializzazione permetta alla SGR la realizzazione della politica di investimento che caratterizza il fondo.
L’esposizione a strumenti di natura obbligazionaria, inclusi OICR di natura obbligazionaria, non può essere superiore al 100% dell’attivo.
Alla suddetta esposizione si somma l’eventuale componente di natura derivativa, in accordo con quanto indicato nella successiva sezione B.1.2, comma 2.
Il fondo dovrà avere una duration finanziaria media compresa fra 2 e 12 anni. Tale livello potrà variare a seguito delle scelte di politica gestionale e di asset allocation.
Il totale attivo del fondo può essere investito fino al 30% in depositi bancari sia in euro sia in valuta estera e fino al 10% in parti di OICR.
La SGR attua una gestione di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto all’indice di raffronto di cui all’art. 3.2, comma 1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Lo stile di investimento si basa sull’analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento.
FONDERSEL INTERNAZIONALE
Oggetto
Fondersel Internazionale un fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale di medio periodo (indicativamente superiore a 3,5 anni) con un livello di rischiosità medio.
La partecipazione al fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni ed in strumenti monetari il fondo può essere esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso e al rischio di credito.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati sui mercati regolamentati il fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.
La SGR, nell’implementare la politica di investimento, può investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie:
- titoli di natura obbligazionaria e monetaria;
- strumenti finanziari derivati;
- OICR armonizzati;
- OICR non armonizzati;
- depositi bancari.
Il fondo investe in strumenti finanziari ad elevata liquidità negoziati nei mercati regolamentati ovvero in OTC, titoli non quotati per i quali esista un mercato attivo, denominati sia in euro sia in valuta estera.
Politica di investimento e altre caratteristiche
Il fondo assume esposizione prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti appartenenti a qualsiasi Paese, denominati in euro o in valuta estera, con merito creditizio non inferiore all’investment grade sulla base di un sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
L’assunzione di posizioni di investimento può essere realizzata anche attraverso l’investimento in OICR di natura obbligazionaria denominati in Euro o in valuta estera.
Il fondo dovrà avere una duration finanziaria media compresa fra 2 e 12 anni. Tale livello potrà variare a seguito delle scelte di politica gestionale e di asset allocation.
Alla suddetta esposizione si somma l’eventuale componente di natura derivativa, in accordo con quanto indicato nella successiva sezione B.1.2, comma 2.
Il totale attivo del fondo può essere investito fino al 30% in depositi bancari denominati in Euro o in valuta estera
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo: il fondo può assumere esposizione a divise diverse dall’euro attraverso il ricorso a strumenti derivati e operazioni in divisa a termine sia con finalità di copertura che con finalità di investimento.
La SGR attua una gestione di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto all’indice di raffronto di cui all’art. 3.2, comma 1.
Lo stile di investimento si basa sull’analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento.
FONDERSEL SHORT TERM ASSET
Oggetto
Oggetto del fondo è l’investimento in strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati, come di seguito definiti, ovvero OTC, riconducibili alle seguenti tipologie:
- strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari nella misura indicata al comma successivo. È escluso l’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Politica di investimento e altre caratteristiche
La politica di investimento è tendenzialmente rivolta verso strumenti finanziari di emittenti governativi, societari e organismi sovranazionali caratterizzati principalmente da merito creditizio pari almeno all’investment grade ed in forma residuale/contenuta in titoli sub-investment grade e privi di rating anche sulla base di un sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e
quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
Gli investimenti del fondo sono orientati verso strumenti finanziari denominati in euro ed eventualmente in altre divise per le quali comunque verrà effettuata una copertura del rischio di cambio, determinando pertanto un’esposizione valutaria assolutamente trascurabile.
È ammesso l’’investimento verso emittenti di Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea.
Il fondo può essere investito in titoli di natura obbligazionaria e monetaria fino al 100% del proprio portafoglio. Il patrimonio del fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in depositi bancari, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo in strumenti finanziari (OICR) istituiti e/o gestiti anche dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico e sempre che i programmi di investimento dell’OICR da acquisire siano compatibili con quello del fondo acquirente.
Nel caso di investimento in parti di OICR collegati, la SGR riceve un compenso a condizione che dallo stesso sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (commissione di gestione e di incentivo).
Alle suddette posizioni, assunte nella gestione del Fondo, si somma l’eventuale componente di natura derivativa, in accordo con quanto indicato nella successiva sezione B.1.2, comma 2.
Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei partecipanti.
La SGR adotta uno stile di gestione attivo, con possibili scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark indicato nel Prospetto d’offerta, attraverso l’investimento in aree geografiche ed in strumenti finanziari di emittenti presenti in proporzioni differenti o addirittura non presenti nell’indice di riferimento.
Lo stile di investimento si basa sull’analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento.
La durata media finanziaria dell’insieme degli strumenti finanziari, ivi compresa la liquidità in cui è investito il fondo, sarà tendenzialmente inferiore a 12 mesi. Tale livello potrà variare a seguito delle scelte di politica gestionale e di asset allocation.
Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, 2° comma o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, 1° comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo e indicati nel presente Regolamento.
Per quanto riguarda le poste denominate nelle valute diverse dall’Euro, esse sono convertite in quest’ultima valuta utilizzando i relativi tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili sui principali providers alle ore 16 di Londra. In caso di mancata rilevazione su tale circuito si fa riferimento alle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
1.2 Parte relativa a tutti i fondi
1. Il patrimonio di ciascun fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo in strumenti finanziari (OICR) istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico e sempre che i programmi di investimento dell’OICR da acquisire siano compatibili con quello del fondo acquirente.
Nel caso di investimento in parti di OICR collegati, la SGR riceve un compenso a condizione che dallo stesso sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (commissione di gestione e di incentivo).
Inoltre ciascun fondo può:
- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR applicando criteri di imparzialità nella definizione del prezzo delle transazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi.
2. Nella gestione dei fondi la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento dei singoli fondi, con le seguenti finalità:
- copertura dei rischi;
- efficiente gestione del portafoglio;
- investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell’ambito delle strategie di asset allocation definite, l’esposizione al rischio.
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo, secondo quanto stabilito dalla disciplina di vigilanza.
Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
3. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, 2° comma o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, 1° comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di
Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo e indicati nel presente Regolamento.
4. La valuta di denominazione dei fondi è l’euro.
5. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei partecipanti.
6. Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del fondo sono convertite in quest’ultima valuta utilizzando i relativi tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili sui principali providers alle ore 16 di Londra. In caso di mancata rilevazione su tale circuito si fa riferimento alle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
7. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE
I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
3. REGIME DELLE SPESE
3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti
1. Per tutti i fondi gestiti dalla SGR non sono previste né commissioni di entrata né commissioni di uscita.
2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
a) un contributo fisso, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso - incluso il caso di operazione di passaggio tra fondi, pari a 5 euro;
b) un rimborso forfettario pari a 5 euro per ogni certificato eventualmente richiesto in emissione o per la conversione da nominativo a portatore e viceversa;
c) un diritto fisso di 250 euro eventualmente dovuto in caso di richiesta di rimborso effettuata nella giornata immediatamente successiva alla precedente richiesta di sottoscrizione;
d) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.
3. Gli importi di cui alle precedenti lett. a), b) e c) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul Sito internet della Società.
4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
3.2 Spese a carico dei Fondi
Sono imputate ai fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all’attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico dei fondi:
1. compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi come di seguito indicato:
- una commissione di gestione calcolata e accantonata quotidianamente prendendo a riferimento il valore complessivo netto del fondo. La commissione è prelevata trimestralmente dalle disponibilità del fondo, presso il Depositario, il primo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di riferimento, con valuta l’ultimo giorno di Borsa nazionale aperta alla fine del trimestre di riferimento, ed è fissata nella misura che segue:
FONDO COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE
FONDERSEL 1,20%
FONDERSEL EURO 0,80%
FONDERSEL INTERNAZIONALE 0,80% FONDERSEL SHORT TERM ASSET 0,25%
- una commissione di performance pari al 20% applicata sulla maggior performance fatta registrare dal singolo fondo rispetto al parametro di riferimento. La commissione, calcolata quotidianamente, è prelevata, quando dovuta, anche in caso di performance assoluta negativa. La commissione di performance non è applicata al fondo Fondersel Short Term Asset.
I parametri di riferimento di ciascun fondo sono i seguenti:
FONDO | Peso | PARAMETRO DI RIFERIMENTO |
FONDERSEL | 30% | ICE BofAML Euro Government Bond Index |
15% | ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Bond Index | |
10% | ICE BofAML Global Government Bond Index USD * | |
5% | JP Morgan Government Bond Emerging USD Index * | |
18% | MSCI World Net Total Return USD Index * | |
16% | MSCI World Net Total Return USD Index Hedged to Euro |
6% | MSCI Emerging Net Total Return USD Index * | |
FONDERSEL EURO | 100% | ICE BofAML Euro Government Bond Index |
FONDERSEL INTERNAZIONALE | 100% | ICE BofAML Global Government Bond Index EUR |
* Valori convertiti in Euro al cambio di valorizzazione del NAV
La tabella che segue, evidenzia per ogni fondo il limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto medio del fondo nell’anno solare, che le commissioni complessive, sia di gestione che di performance, non possono superare (c.d.fee cap).
FONDO | FEE CAP |
FONDERSEL | 2,70% |
FONDERSEL EURO | 1,55% |
FONDERSEL INTERNAZIONALE | 1,75% |
FONDERSEL SHORT TERM ASSET | 0,25% |
La metodologia di calcolo della commissione di incentivo segue le disposizioni diramate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.
La SGR avrà diritto a percepire tale commissione di performance solo se qualsiasi sottoperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel Periodo di Riferimento sia recuperata (c.d. recupero delle perdite).
Il Periodo di Riferimento decorre dal 30 dicembre 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione della quota del quinto anno precedente la valorizzazione del giorno.
La commissione di performance è dovuta alla SGR esclusivamente quando, in relazione a ciascun anno solare:
(i) la variazione percentuale del valore netto della quota (ossia il valore della quota calcolato al netto di tutti i costi) del fondo sia superiore alla variazione percentuale registrata dall’indice di riferimento (overperformance);
(ii) le eventuali underperformance, realizzate nel Periodo di Riferimento siano state interamente recuperate. Ogni overperformance può essere utilizzata una sola volta per compensare le underperformance pregresse.
Ai fini del computo della commissione di performance eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l’errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall’applicazione del parametro corretto.
La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell’applicazione della commissione di performance dei Fondi, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. “Regolamento Benchmark”). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella “Scheda Identificativa".
2. compenso da riconoscere al Depositario per l’incarico svolto, avente cadenza trimestrale e liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
La misura massima di tale compenso è pari allo 0,08% annuo del patrimonio netto del fondo.
3. compenso sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari allo 0,02% annuo del patrimonio netto del fondo.
4. altre spese
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli avvisi inerenti la liquidazione dei fondi, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza;
- oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei fondi;
- spese per la revisione della contabilità e del rendiconto dei fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- interessi passivi connessi con l’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse dei fondi;
- oneri fiscali di pertinenza dei fondi;
- il contributo di Xxxxxxxxx dovuto alla Consob, nonché alle autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione dei fondi nei Paesi diversi dall’Italia.
Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
In caso di investimento in OICR collegati, sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti.
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
I. Partecipazione al fondo
I.1 Previsioni generali
1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
- versamento in un'unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e di 250 euro per quelli successivi;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata
- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo
ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è
esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
I.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all’interno del medesimo fondo (switch)
1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L’operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15.00.
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento.
II. Quote e certificati di partecipazione
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.
2. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
3. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
4. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. Spese a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.
X. Xxxxxx unitario della quota e sua pubblicazione
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
- reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori
rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
VI. Rimborso delle quote
VI.1 Previsioni generali
1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare:
- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente dai sottoscrittori e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorre un solo giorno, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all’andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
VI.2 Modalità di rimborso delle quote
1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.
VII. Modifiche del Regolamento
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti, diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese, non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII. Liquidazione del fondo
1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione,
accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.