CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO
Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente documento regola le condizioni di allacciamento alle reti di distribuzione di ASVT S.p.A. (di seguito: ASVT), fatte salve le diverse pattuizioni con l’ente locale concedente.
ASVT potrà modificare, previa adeguata pubblicità, le seguenti condizioni generali per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarlo al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.
Art. 2. Definizioni
Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG): è l’autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Distributore: è la persona giuridica (ASVT Spa) che gestisce il servizio di distribuzione del gas nei comuni in cui è concessionaria.
Cliente finale: è il consumatore che acquista il gas per uso proprio. Impianto di distribuzione: è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione. L’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura.
Impianto del cliente finale: si intendono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie necessari per la riduzione della pressione, per la regolazione, per il trasporto e per l’utilizzo del gas situati a valle del Punto di Riconsegna che siano di sua proprietà o nella sua disponibilità; Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione, o punto di riconsegna (PdR): è il punto di confine e di raccordo tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, di norma è posto sul confine tra la proprietà pubblica e quella privata, a prescindere dalla collocazione degli apparecchi di misura, regolazione e riduzione della pressione del gas.
Gruppo di misura o contatore: è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale, che serve per la misura del gas; il gruppo di misura è proprietà del distributore.
Società di vendita o venditore: è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
S.m.i.: successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. Condizioni del servizio
Il servizio di distribuzione è attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto i seguenti requisiti:
a) Gli impianti del cliente finale soddisfano le regole tecniche di connessione alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente e le regole fissate da ASVT, in conformità a tale normativa;
b) Il cliente finale e il distributore, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione.
Art. 4. Impianti del distributore
ASVT provvede alla realizzazione degli impianti necessari per l’allacciamento fino al punto di riconsegna e all’installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito dal Distributore fino al punto di riconsegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica. Il Cliente Finale è tenuto a mantenere accessibili gli impianti del Distributore che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. ASVT ha diritto di accedere in condizioni di sicurezza ai propri impianti e in particolare ai gruppi di misura, per effettuare, a titolo esemplificativo, la lettura, per motivi di sicurezza, per urgenza e per rilevare eventuali prelievi fraudolenti.. Nei luoghi di pertinenza del cliente finale, l’accesso avverrà con preavviso, tranne che si tratti di proprietà condominiali o ad uso comune o per motivi di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti.
Il cliente finale risponde dei danni e dei guasti agli impianti di ASVT in sua proprietà solo per cause a lui imputabili; in ogni caso deve informare tempestivamente ASVT dell’accaduto.
Il cliente finale non può manomettere, spostare o modificare gli impianti di derivazione d’utenza e i gruppi di misura. Qualsiasi intervento deve essere concordato con ASVT ed i costi relativi sono a carico del cliente finale comprese le spese amministrative e di sopralluogo.
Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio
ASVT non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nel servizio di distribuzione di gas dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od
ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.
ASVT non risponde inoltre dei danni causati dal gas a valle del punto di riconsegna, salvo che per cause imputabili a ASVT stessa.
In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione del gas.
Art. 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti ASVT può modificare, preavvertendo il cliente finale anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.
In considerazione di quanto sopra, per consentire al cliente finale di provvedere per tempo all’adeguamento dei propri impianti, il preavviso sarà di almeno sei mesi per le modifiche che riguardano le caratteristiche dell’energia erogata e di sessanta giorni per le sole modifiche impiantistiche di distribuzione.
Restano a carico del cliente finale le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.
Art. 7. Impianti del cliente finale
Gli impianti del cliente finale devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d’arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge nonché alle prescrizioni tecniche fissate da ASVT. In particolare gli impianti del cliente finale devono rispondere alla normativa di cui alla Legge 06.12.71 nº1083 e s.m.i., alla legge nº46 del 05.03.1990 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. nº447 del 06.12.1991 e s.m.i.
Gli impianti d’utenza sono soggetti agli adempimenti previsti dalla delibera AEEG n. 40/04 e s.m.i..
Ogni qualvolta il cliente finale apporta modifiche ai propri impianti, deve documentare a ASVT l’esecuzione dei lavori alla regola dell’arte, pena la possibilità di ASVT di sospendere la fornitura fino all’ottenimento della documentazione.
ASVT è sollevata da qualsiasi responsabilità per inesattezze, imprecisioni ed omissioni eventualmente contenute nelle dichiarazioni di cui sopra e/o per non conformità degli impianti stessi; nonché è sollevata da qualunque responsabilità per possibili danni a persone e a cose, derivanti da difetti o irregolarità, modificazioni o manomissioni dell'impianto del cliente finale.
L’uso degli impianti del cliente finale non deve provocare anomalie all'esercizio delle reti di ASVT o modificare la qualità del gas. In tal senso ASVT può chiedere al cliente finale l’adeguamento degli impianti fissando i termini di esecuzione.
Nel caso d’inadempienza, ASVT, in considerazione degli obblighi di servizio pubblico cui è soggetta, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura che risulti fonte di disservizi e/o pericolo per il cliente finale o per terzi, fintantoché il cliente finale non abbia ottemperato a quanto prescrittogli; senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 8. Obblighi del cliente finale
Il cliente finale deve utilizzare i propri impianti nel rispetto del presente regolamento o di eventuali accordi specifici stipulati con ASVT; in nessun modo può a sua volta distribuire gas a terzi.
ASVT si riserva il diritto di apporre sigilli a parti di impianto del cliente finale, con il fine di premunirsi da possibili utilizzi non conformi, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia di dette porzioni. Il prelievo massimo orario non può superare quello dichiarato.
Nel caso il fabbisogno del cliente finale ecceda il prelievo massimo pattuito, allo stesso sarà comunicata la modalità di adeguamento al nuovo valore richiesto, fatta salva la verificata capacità dell’impianto di distribuzione a sostenere tale incremento.
ASVT ha facoltà di limitare il prelievo xxxxxxx xxxxxx nel punto di riconsegna.
Art. 9. Richiesta o modifica di un allacciamento
Per avere un nuovo allacciamento o la variazione d’un allacciamento esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna del gas, nonché in generale per ogni prestazione che implichi interventi sugli impianti di distribuzione il cliente finale deve richiedere a ASVT lo specifico preventivo. La richiesta può essere fatta direttamente a ASVT presso gli appositi uffici o con il servizio telefonico e internet attivati o
tramite un venditore accreditato, se il cliente abbia già sottoscritto un contratto di fornitura con Società di Vendita. Il cliente finale all’atto della richiesta deve produrre i necessari titoli di legittimazione pena la sospensione o l’annullamento della pratica.
ASVT comunica al cliente finale il preventivo di spesa, elaborato sulla base delle proprie determinazioni tecniche e amministrative conformi alle normative applicabili, nel quale sono riportati i tempi d’esecuzione previsti e gli ulteriori adempimenti del cliente finale.
La realizzazione dei lavori è subordinata alla verifica di idoneità della rete, all’ottenimento dei necessari permessi e alla riscossione degli importi comunicati nel preventivo.
ASVT realizza l’allacciamento posando le condutture che collegano la rete stradale di distribuzione all’impianto del cliente finale.
L’allacciamento e il gruppo di misura sono dimensionati tenendo conto della portata necessaria a soddisfare il consumo massimo degli apparecchi utilizzatori dell’impianto interno.
Salvo espresso patto contrario, l’allacciamento, se tecnicamente idoneo, potrà essere utilizzato da ASVT per fornire terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno per il cliente finale o il proprietario dell’immobile al rimborso dei contributi versati o di altre somme in genere.
Il Cliente Finale dovrà comunicare a ASVT le modifiche che intende effettuare ai locali nei quali sono ubicati gli impianti dI ASVT, al fine di consentire allo stesso di verificare il rispetto della normativa vigente e delle presenti condizioni del servizio. Qualora sia necessario spostare gli impianti di ASVT il Cliente Finale sarà tenuto a consentirne l’effettuazione ed sopportarne i relativi oneri.
Sarà facoltà di ASVT installare, a propria cura e spese, eventuali impianti per la telelettura dei contatori, di tipo approvato dai competenti organi di controllo.
Se il cliente finale desidera successivamente ampliare il proprio impianto aggiungendo altri apparecchi, fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto all’art. 7, deve necessariamente chiedere l’adeguamento della portata d’allacciamento; in caso contrario ASVT provvederà d’ufficio.
Compete in ogni caso al Cliente Finale ottenere, senza oneri per ASVT, i permessi, le servitù o i consensi necessari ad eseguire e mantenere gli impianti specificamente dedicati a servire la propria utenza.
L’effettiva erogazione del servizio seguirà a rituale richiesta di attivazione della fornitura presentata dalla società di vendita con la quale il Cliente finale ha sottoscritto il contratto di fornitura.
Art. 10. Durata
Gli obblighi di cui al presente regolamento hanno una durata stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente Finale, e si rinnovano tacitamente di anno in anno, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie e qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso.
Ai fini della decorrenza del periodo annuale è assunta la data in cui il servizio è attivato, ossia alla posa del contatore o al subentro ad altro cliente finale o al momento della riattivazione.
Art. 11. Ricostruzione dei prelievi
Il cliente finale può in ogni tempo far verificare l’esattezza del contatore, e le spese relative saranno a carico della parte soccombente. L’eventuale arresto del contatore deve essere prontamente segnalato a ASVT, anche tramite il venditore.
Di norma, in mancanza dei dati di volumi di prelievo o per evidenti errori del gruppo di misura, oltre i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa di riferimento, si procede con la ricostruzione dei volumi e l’effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto e il momento in cui si è provveduto alla riparazione. Il calcolo dei volumi si basa sull’errore di misurazione accertato da ASVT in sede di verifica del gruppo di misura.
Qualora la percentuale dell’errore non sia determinabile, la ricostruzione prenderà come riferimento i volumi di gas orelevati in analoghi periodi e condizioni, di norma, nei cinque anni antecedenti.
Art. 12. Sospensione e risoluzione
Il servizio di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti da queste condizioni:
a) senza preavviso, in caso di pericolo, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi, nonché per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità del servizio
b)previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata
- nel caso di inosservanza di obblighi normativi (delibera AEEG n. 40/04 e legge n. 46/90);
- nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
- in caso di mancato rispetto delle presenti Condizioni di allacciamento alla rete di Distribuzione da parte del Cliente Finale previo preavviso al Venditore;
- in caso di mancato rispetto delle Condizioni di Accesso da parte dell’Utente.
Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. 1 .
Art. 13. Uso e qualità del gas
Il gas distribuito è gas combustibile utilizzabile per gli usi consentiti dalla legislazione vigente.
Il gas è un prodotto altamente infiammabile e come tale va utilizzato con le debite cautele; pertanto, ancorché gli impianti e gli apparecchi soddisfino quanto prescritto all’art.7, esso deve essere utilizzato con accuratezza, secondo le norme di buona tecnica e in conformità a quanto prescritto dai costruttori degli apparecchi nelle istruzioni d’uso.
Il gas è odorizzato nel rispetto della normativa vigente.
ASVT non risponde per un uso improprio del gas effettuato dal cliente finale e per i danni comunque da esso derivanti fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dal DPR del 24.5.88 n.224 e successive modificazioni o integrazioni.
Le caratteristiche merceologiche del gas utilizzato dal cliente finale sono garantite, nei confronti del distributore e del cliente finale, dal rispetto dei parametri di qualità del gas immesso in rete ai punti di riconsegna della rete di trasporto nazionale.
I parametri che caratterizzano la qualità del gas sono stati definiti dal trasportatore nel suo codice e approvati dall’AEEG.
Nell’impianto di distribuzione, durante l’erogazione del servizio, il gas non subisce processi di trasformazione chimica.
Art. 14. Comunicazioni e reclami
Le comunicazioni di ASVT avvengono a mezzo di lettera, inviata all’ultimo recapito lasciato dal cliente finale; per informazioni di carattere generale mediante avvisi su quotidiani o emittenti radio- televisive locali.
Il Cliente può presentare al Distributore o alla Società di vendita, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Distributore o della procedura attivata sul sito INTERNET xxx.xxxx-xxx.xx.
Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato dal Distributore oppure agli uffici dello stesso.
Il Distributore riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall’AEEG.
La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
Art. 15. Controversie e foro competente
In caso di controversia non risolta in sede di reclamo le parti potranno usufruire del servizio di conciliazione istituito presso la CCIAA di Brescia, disciplinato dal regolamento di conciliazione disponibile presso il sito internet della Camera di commercio xxx.xx.xxxxxx.xx
In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio, e che non si risolvano in sede di reclamo o conciliazione, è quello di Brescia.
1 Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento) Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere) Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.