tra le parti
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 05 DEL 18/04/2016
Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Autonoma della Sardegna, il Comune
di
Larga.
ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra
tra le parti
Regione Autonoma della Sardegna rappresentata in questo atto dal Direttore della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione e
Comune di , rappresentata in quest’atto da , Dirigente Coordinatore del Dipartimento - Viabilità
e
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “MISE”) rappresentata in quest’atto da
, Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Amministratore Delegato pro tempore della società
PREMESSO
- che in data 9 luglio 2015, nell’ambito del Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l’attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali C e D della Sardegna, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/6 del 30 giugno 2015;
- che in data 22 dicembre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo di Programma sopra citato, al fine di estendere l’intervento a ulteriori 27 comuni classificati come aree rurali C e D, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/4 del 16 dicembre 2015;
- che l’intervento in oggetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 2014/2020, attraverso il cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- che l’intervento è volto alla costruzione di una infrastruttura pubblica, costituita da una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, necessaria per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli uffici pubblici, nei territori dei Comuni interessati; in particolare l’infrastruttura è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di soggetto finanziatore e beneficiario dell’opera;
- che le Deliberazioni sopra citate individuano nella Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione il soggetto responsabile del coordinamento dell’intervento;
- che nelle date del 30 luglio 2015 del 24 dicembre 2015 sono state sottoscritte le Convenzioni operative previste dal sopra citato Accordo di programma e relativo addendum, con le quali sono individuati i Comuni oggetto d’intervento e le modalità di attuazione;
- che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
- che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- che l’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- che è attualmente in vigore il il decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, recante “Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;
- che, in particolare, il decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE prevede, all’articolo 5, comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;
- che lo stesso decreto legislativo prevede, all’art. 12, comma 2 che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”;
- che l’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;
- che l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI””;
- che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [ …]”;
- che il Comune di è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma lo sviluppo
delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
- che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per
la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
tutto ciò premesso
il MISE, la Regione, Infratel Italia e il Comune di ……………….. definiscono in questo atto i criteri di intervento ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di Programma, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli interventi volti a realizzare le reti ci comunicazione elettronica in banda ultra larga nel Comune di
……………… tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.
1 Obiettivi
L’intervento è volto alla costruzione di una infrastruttura pubblica, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, costituita da una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, necessaria per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli uffici pubblici, nei territori dei Comuni interessati.
Le parti con il presente documento definiscono le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete di telecomunicazioni, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel Comune di … tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.
2 Definizioni
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
- Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune di
…………….. Nel seguito per Strada Comunale s’intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- Shelter: Modulo prefabbricato atto ad ospitare i telai ottici di terminazione delle fibre e gli apparati attivi.
- Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra MISE, Regione, Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- Infratel: Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE.
- Comune: Comune di …………….
3 Ambito di applicazione
La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune, la Regione il MISE ed Infratel per la costruzione delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.
4 Impegni dei soggetti sottoscrittori
Con la presente convenzione:
Infratel si impegna:
1) ad attuare sul territorio del Comune l’intervento di Realizzazione di reti a Banda
Ultra Larga
2) a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo ……… attuativo della direttiva 2014/61/UE inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
o istanza;
o relazione tecnica redatta dal progettista;
o corografia con l’indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo
3) a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
4) a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
5) a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d’arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l’Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
6) fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
7) a verificare e controllare che all’interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all’interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
8) ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
9) a rispettare le procedure di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d’opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.
La Regione Autonoma della Sardegna:
1) si impegna a realizzare sul territorio del Comune di ……. l’intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga attraverso il finanziamento dell’opera e mediante l’Accordo di programma tra Regione e MISE di cui in premessa;
2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
3) si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;
4) si impegna a ricercare, anche nell’ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il Mise di cui in premessa le opportune forme di risoluzione delle controversie, anche ove applicabile, ai sensi delle previsioni di cui decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;
5) si impegna ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio sardo.
Il Comune di …………….:
1) ai sensi dell’art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l’ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell’intervento autorizzato, al fine di semplificare l’attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
3) si impegna a lasciare indenne l’operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell’articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all’art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell’esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall’esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
9) si impegna a fornire a titolo gratuito a Infratel il diritto d’uso su eventuali infrastrutture
esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 133/2008;
10) si impegna ad individuare, preferibilmente nell’ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d’uso gratuito per 20 anni alla Regione;
11) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.
5 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni
1. Qualora intenda modificare l’assetto o l’allocazione della sua infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.
6 Proprietà e manutenzione della struttura
1. L’infrastruttura telematica oggetto del presente Accordo è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, che finanzia l’opera. La Regione garantirà la manutenzione della stessa nelle forme previste dalla normativa vigente. Per tutte le attività di manutenzione, ovvero di estensione, che necessiteranno di interventi sulle strade di competenza comunale saranno seguite le procedure previste per legge. L’intervento pubblico oggetto del presente accordo quadro è regolamentato dall’art. 34 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii..
2. S’intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
3. Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell’inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; l’intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l’intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
7 Interventi a cura del Comune
Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio, informerà la Regione che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile.
8 Durata della convenzione
Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.
9 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
1. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
10 Ulteriori disposizioni
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.
Per il Comune di
Firmato digitalmente
Per il Ministero dello sviluppo economico
Firmato digitalmente
Per la Regione Autonoma della Sardegna
Firmato digitalmente
Per Infratel
Firmato digitalmente