Contract
[NOTA: In tema di garanzie, il paragrafo 6.4 della Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (come modificata con le successive circolari 28 ottobre 2015, n. 81080, 23 dicembre 2015, n. 100585 e 25 luglio 2017, n. 0090954) prevede, tra l’altro, che: (i) il finanziamento agevolato è assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso; (ii) per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio speciale non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto ai sensi del punto (i) che precede; (iii) laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del “Soggetto gestore” fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca; (iv) tale garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo apposito schema reso disponibile dallo stesso “Xxxxxxxx gestore”.
In particolare, deve trattarsi di fideiussione, con autentica digitale notarile, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciata, in conformità allo schema di seguito riportato e nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello Sviluppo Economico, da:
(1) banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia [consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxx/xxxx/Xxxxx/XXXXXXXXxxxxxx.xxxx#]; oppure
(2) compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento [l’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxx/xxxxxxxXxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx...xxxxxxx-XxxX - Sezione I, per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, e Elenco I in appendice all’Albo per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento]; oppure
(3) compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in altro Stato membro ed ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, fermo restando che in tal caso le garanzie saranno accettate purché l’importo garantito non sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) [l’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxx/xxxxxxxXxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx...xxxxxxx-XxxX - Elenco II in appendice all’Albo]; oppure
(4) intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.. [consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxx/xxxx/Xxxxx/XXXXXXXXxxxxxx.xxxx#]]
[N.B.: Il testo della fidejussione / polizza fidejussoria dovrà essere strettamente conforme allo schema di seguito riportato.]
SCHEMA DI FIDEIUSSIONE
[Nota: La presente garanzia dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fideiussore e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..]
Nostra [Fidejussione / Polizza fidejussoria] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia del finanziamento agevolato concesso alla società [•] ai sensi del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 8 luglio 2015, n. 140 - Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento agevolato in data [•] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] – Raccolta [•].
Spett.le
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx x. 00
00000 - Xxxx (XX)
Premesso che:
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “Invitalia”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I e al D.M. 8 luglio 2015, n. 140;
previa emissione in data [•], da parte di “Invitalia”, della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, e al D.M. 8 luglio 2015, n. 140, è stato stipulato, con atto a rogito in data [•] del Notaio [•] di [•], Repertorio [•] – Raccolta [•], un “Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo 0I e del D.M. 8 luglio 2015, n. 140” (in seguito indicato per brevità “Contratto di Finanziamento”) tra “Invitalia”, nella suddetta qualità di “Soggetto gestore”, e la società [•], con sede legale in [•] [(•)], capitale sociale Euro [•] [interamente versato / versato per Euro •], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “Contraente”);
ai termini ed alle condizioni previsti dal “Contratto di Finanziamento” è stato concesso al “Contraente” un finanziamento agevolato, a tasso zero, fino all’importo massimo di Euro [• (•)], all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti meglio individuato nel medesimo “Contratto di Finanziamento”;
l’ultimazione del programma degli investimenti agevolato deve intervenire entro [• (•)] mesi dalla data di stipula del “Contratto di Finanziamento”, e pertanto entro il [•], salvo eventuale proroga che, sulla base di motivata richiesta presentata dal “Contraente”, potrà essere concessa da “Invitalia” una sola volta e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
la restituzione ad “Invitalia”, da parte del “Contraente”, dell’importo del finanziamento erogato, deve avvenire mediante n. [• (•)] rate semestrali costanti, posticipate e consecutive, di solo capitale, con scadenza il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno a decorrere dalla prima data utile successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento agevolato;
i pagamenti dovuti dal “Contraente” per le rate di ammortamento del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata, sul conto corrente che “Invitalia” comunicherà mediante l’avviso di pagamento;
“Invitalia” procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Contratto di Finanziamento” e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. 8 luglio 2015, n. 140, emanato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 185/2000, la Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (come modificata con le successive circolari 28 ottobre 2015, n. 81080, 23 dicembre 2015, n. 100585 e 25 luglio 2017, n. 0090954), e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
il paragrafo 6.4 della sopra citata Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 e ss.mm.ii., in tema di garanzie prevede, tra l’altro, che: (i) il finanziamento agevolato è assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso; (ii) per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio speciale non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto ai sensi del punto (i) che precede; (iii) laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del “Soggetto gestore” fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca; (iv) tale garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo apposito schema reso disponibile dallo stesso “Xxxxxxxx gestore”;
[Inserire la denominazione completa del soggetto fideiussore [•]], a fronte della relativa richiesta presentata dal “Contraente”, intende rilasciare la presente fidejussione per l’importo di Euro [• (•)], a garanzia delle obbligazioni assunte dal “Contraente” con il “Contratto di Finanziamento” relativamente alla restituzione del capitale mutuato;
alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
[Inserire la denominazione completa del soggetto fideiussore [•]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
[Inserire la denominazione completa del soggetto fideiussore [•]] ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;
[Inserire la denominazione completa del soggetto fideiussore [•]] dichiara di ben conoscere il “Contratto di Finanziamento” per averne ricevuto copia e preso visione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Inserire la denominazione completa del soggetto fideiussore [•]], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi / all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come novellato dal X.Xxx. 13 agosto 2010, n. 141) e ss.mm.ii.] al n. [•], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “Società”),
a mezzo del/i sottoscritto/i signori:
[•] nato/a a [•] il [•];
[•] nato/a a [•] il [•],
nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,
dichiara di costituirsi con il presente atto, alle condizioni generali che seguono, fidejussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” a garanzia delle obbligazioni assunte dal “Contraente” con il “Contratto di Finanziamento” relativamente alla restituzione del capitale mutuato, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]) (in seguito indicato per brevità l’“Importo Garantito”).
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” l’adempimento delle obbligazioni assunte dal “Contraente” con il “Contratto di Finanziamento” relativamente alla restituzione del capitale mutuato fino alla concorrenza dell’“Importo Garantito”.
L’“Importo Garantito” sarà via via ridotto in misura pari alla quota capitale di finanziamento agevolato di volta in volta restituita ad “Invitalia” dal “Contraente”, una volta trascorso il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del relativo pagamento.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La presente garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del [• (•)] mese successivo alla data di stipula del “Contratto di Finanziamento”.
Quanto precede, fermo restando che, previa espressa richiesta del “Contraente”, la presente garanzia potrà essere svincolata da “Invitalia” una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvenuto rimborso di una quota capitale di finanziamento agevolato almeno pari all’“Importo Garantito”.
ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ..
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:
se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
se intermediario finanziario, di essere iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come novellato dal X.Xxx. 13 agosto 2010, n. 141) e ss.mm.ii..
ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.
ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.
LA “SOCIETà”
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[Autentica digitale notarile]
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)
Art. 7 – (Foro Competente)
LA “SOCIETà”
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[Autentica digitale notarile]
FDJ_FINANZIAMENTO_NITO_V_02