GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO
GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Roma, 21 settembre 2018
INDICE
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 8
SEZIONE II - SOCIETA’ DI PROGETTO 11
SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 14
SEZIONE IV - FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 21
SEZIONE V - FASE DI GESTIONE 28
SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 34
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 36
SEZIONE VIII - VICENDE DEL CONTRATTO 40
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI 48
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI 57
Lo schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” è elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP).
Il Gruppo di Lavoro è composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP) e Ispettorato Generale per Affari Economici (IGAE), della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Ufficio Regolazione Contratti Pubblici e Ufficio Standardizzazione Documenti di Gara, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL Fondazione e dell’Università Bocconi - SDA School of Management and Policy. I rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno contribuito ai lavori, su invito del Ministero.
Lo schema di Contratto è strutturato con riferimento a una Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di Disponibilità dell’Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice.
La scelta di redigere uno schema di Contratto di concessione di opere fredde da realizzare in PPP deriva dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle Operazioni di PPP, nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle medesime Operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016).
L’obiettivo è quello di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI [indicare l’opera] A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
TRA
CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. il progetto [inserire denominazione] è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[•] - 20[•] e nell’elenco annuale 20[•] di cui all’articolo 21 del Codice; [Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, a seconda dell’opera da realizzare, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto];
2. in data [•], [indicare l’organo deliberante] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica [inserire denominazione] e, in data [•], ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli estremi];
3. in data [•], con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione per la progettazione [•], costruzione e gestione di [specificare l’Opera da realizzare], mediante procedura di gara [specificare se aperta, ristretta, etc.] da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara [(solo se l’opera è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•]] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino
ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
5. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l’aggiudicatario] quale aggiudicatario finale della Concessione costituito da [•], ai sensi dell’articolo 173 del Codice;
6. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
7. in data [•], ai sensi dell’articolo [•] del Bando di Gara e dell’articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
8. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di [descrizione del Progetto];
9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [•] milioni di euro e quelli di costruzione sono pari a [•] milioni di euro; la durata della Concessione; l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e [30]; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
10. [in data [•], con atto n. [•], il Concedente ha delegato il Concessionario all’esercizio dei suoi poteri espropriativi].
[Le Parti possono integrare le premesse con ulteriori elementi rilevanti] Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituisca la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
[È possibile integrare l’elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze]
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell’Opera [specificare l’Opera]. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del [indicare l’Opera];
b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera;
c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
e) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile.
5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione ha la durata complessiva di [•] anni [il numero di anni è quello determinata nel bando di gara ai sensi dell’art. 168 del Codice. Indicare il numero in cifre che in lettere], di cui [•] anni/mesi/giorni per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la costruzione, comprensivi delle annuali condizioni climatiche avverse, e [•] anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera.
2. La durata della Concessione decorre dalla data di efficacia di cui all’articolo 46. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice]
6. SOCIETA’ DI PROGETTO
1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
• soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione).
2. Il Concessionario si impegna a:
a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;
c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della
Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 40.
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO
1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
2. I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Corrispettivo di cui all’articolo 27 percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 27.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso l’opportunità di estendere le garanzie alla fase di gestione]
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
9. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, di seguito indicate:
a) Autorizzazioni da rilasciare:
(i)…
(ii)…
(iii)…
b) Autorizzazioni da ottenere:
(i)…
(ii)… (iii)… .
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, di seguito indicate:
(i)…
(ii)… (iii)… .
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applica altresì la penale di cui all’articolo 22, comma 4.
3. Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.
4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre [•] mesi [ovvero giorni] dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
b) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 19;
c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
f) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21 e 28;
b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 43.
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può
pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
c) aver verificato e ritenere congruo ed eseguibile il Piano d’Esproprio.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Decorso inutilmente tale termine, si applica l’articolo 22. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 2;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9;
e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all’indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione];
g) realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
h) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
l) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
m) collaborare con il Concedente affinchè questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
n) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare/specificare le obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche del Progetto]
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi;
[le Parti possono anche specificare tali circostanze o eventi aggiungendo l’inciso “quali tra l’altro…”]
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società
di Progetto ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
f) inviare periodicamente [specificare la cadenza] le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatotre economico nei contratti di partenariato pubblico- privato”, come di seguito indicate [specificare le informazioni]:
(i)… ;
(ii)… .
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, lettera d).
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti prevedendo, il più possibile, soglie di rilevanza di eventuali ritardi / inadempimenti e il periodo di cura per sanarli]
12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
14. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, lettera a), punto i).
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
15. ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara.
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC
n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori [, con l’Ufficio di Direzione Lavori,] esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
[Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, è necessario prevedere tale figura con i relativi compiti in un comma autonomo].
17. COLLAUDO
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare l’articolo 216 del DPR n. 207/2010].
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera è redatto apposito verbale.
6. Entro [sei mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.
18. ESPROPRIAZIONI
1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
[Nel caso in cui il Concedente nei Documenti di Gara abbia previsto di esercitare la facoltà di delega di cui al Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità]
1. Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l’esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l’ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.
2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:
a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell’atto di delega, i cui estremi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;
b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.
3. Il Concessionario, nell’ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti da ritardi, errori e/o omissioni nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clause chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L’erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 è effettuata mediante la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal
Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la suddetta procedura di Value Testing.
4. L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l’avvio della procedura di cui all’articolo 34.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l’allocazione dei rischi.
20. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
1. La sospensione e l’eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori.
4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.
6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o,
comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
21. CONTRIBUTO
[Inserire solo qualora il Bando di Xxxx preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro [indicare il valore numerico e in cifre], al netto dell’IVA, corrispondente al [%] [indicare la percentuale a numero e in cifre] del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:
a) una somma pari a euro [•] (lettere) in corso d’opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
b) una somma pari a euro [•] (lettere) al Collaudo con esito positivo.
2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all’investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che entro [indicare un termine ritenuto congruo dalle Parti in relazione alla tipologia di Opera] dalla data di ricezione, provvede, ove nulla osti, ad approvarlo e a emettere il relativo certificato di pagamento. Il mandato di pagamento è effettuato nei successivi 30 giorni.
4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni [salva diversa pattuizione delle parti] dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.
5. Le attività di Xxxxxxxx di cui all’articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale [salvo diverso accordo tra le Parti].
[Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui beni immobili concessi a titolo di Contributo]
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE
1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b), si applica una penale pari al [indicare la percentuale] dell’importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell’IVA.
3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera g), si applica una penale corrispondente allo [%] dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.
[L’entità della penale giornaliera sarà stabilita secondo le caratteristiche dell’Opera]
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’articolo 9, comma 2, e all’articolo 11 si applica una penale pari a Euro [•].
5. [Qualora la Concessione preveda il Contributo] Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le penali eccedano l’ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35.
5. [Qualora la Concessione non preveda il Contributo] Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35.
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di [•%], da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all’articolo 39.
7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.
SEZIONE V – GESTIONE
23. FASE DI GESTIONE
1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto.
2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera:
(i) [• il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti];
(ii) [• il servizio di gestione e manutenzione degli impianti];
(iii) [• il servizio di gestione energia];
(iv) [ … ].
3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
(i) [• il servizio di pulizia];
(ii) [• il servizio di lavanderia];
(iii) [• il servizio di ristorazione e mensa];
(iv) [•].
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell’Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera per tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi di Disponibilità e Accessori alla Disponibilità la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]
25. RIMESSA A GARA DI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITA’ (MARKET TEST)
1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a [• quinquennio, etc.] a partire dall’inizio della Fase di Gestione di cui all’articolo 23, comma 1:
[Le Parti devono indicare i Servizi Accessori soggetti a market test]
(i) …….
(ii) ……
2. Entro [•] mesi antecedenti il termine di ogni [quinquennio, etc.], il Concedente indice la nuova procedura di affidamento del/i Servizio/i ai sensi del Codice. Nell’ambito del nuovo affidamento dei Servizi Accessori, il Concedente può indicare nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
a) Servizi Commerciali:
[Specificare. Per esempio, affitto locali]
(i) …….
(ii) ……
b) Servizi a Tariffa:
[Specificare. Per esempio, parcheggio]
(i) …….
(ii) ……
2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma precedente, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione “Servizi Commerciali” e “Servizi a Tariffa”.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]
27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 15] giorni.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [• 3] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [• 3] giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a [due] punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 34.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciasuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 20, comma 7, in quanto compatibili.
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione ricevendo un Corrispettivo [trimestrale, semestrale, etc.] costituito da:
a) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 24, comma 2;
b) [eventuale] il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità di cui all’articolo 24, comma 3.
2. Il pagamento dei Corrispettivi è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 13, comma 2, entro [X] giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo [trimestre, semestre, etc.] di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.
3. La prima rata del Corrispettivo di Disponibilità decorre dalla Messa in esercizio dell’Opera ed è corrisposta nel [mese, trimestre, semestre, etc.] successivo al [mese, trimestre, semestre, etc.] di effettiva fornitura del servizio. La prima rata del Corrispettivo per i Servizi Accessori decorre dall’avvio della fornitura degli stessi ed è corrisposta nel [mese, trimestre, semestre, etc.] successivo al [mese, trimestre, semestre, etc.] di effettiva fornitura del servizio. L’ultima rata dei medesimi Corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra l’ultima fattura liquidata e la scadenza del Contratto.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale [salvo diverso accordo tra le Parti].
29. CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ’
1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo di Disponibilità pari complessivamente a euro [•], al netto dell’IVA applicabile nella misura di legge, a fronte dell’effettiva Disponibilità dell’Opera, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Capitolato di Gestione.
2. Il Corrispettivo di Disponibilità è adeguato annualmente entro il limite del [%] della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
3. [eventuale] Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente conferisce al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2, del codice civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del Corrispettivo di Disponibilità e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate.
4. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Performance, il Corrispettivo di Disponibilità è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Capitolato di Gestione. Qualora tali decurtazioni, cumulativamente considerate nel periodo di [•mesi/al massimo un anno], siano di ammontare pari o superiore al [• %] del Corrispettivo di Disponibilità dovuto per l’anno medesimo, le stesse decurtazioni sono maggiorate di un’ulteriore percentuale pari al [• %] del Corrispettivo di Disponibilità dovuto per l’anno stesso. Nel caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo si applicano altresì le penali di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).
30. [eventuale] CORRISPETTIVO PER SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità pari complessivamente a euro [•], al netto dell’IVA, a fronte dell’effettiva erogazione dei Servizi Accessori, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Capitolato di gestione tecnica e funzionale.
2. Il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità è adeguato annualmente entro il limite del [%] della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
31. APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo di cui all’articolo 29 e/o, limitatamente ai Servizi Accessori alla Disponibilità, del Livello Obiettivo di cui all’articolo 30, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l’applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
2. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione.
3. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [•%].
4. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dai relativi Corrispettivi [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità] alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l’ammontare del Corrispettivo [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità], il Concedente recupera la parte residua nel successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35.
5. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 39 in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti:
a) con riferimento ai Servizi di Disponibilità, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA;
b) con riferimento ai Servizi Accessori di Disponibilità, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA;
c) con riferimento ai Servizi di cui ai punti a) e b) congiuntamente considerati, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] della somma del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità e dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA. [Qualora il Concessionario sia responsabile della Gestione sia dei Servizi di Disponibilità sia dei Servizi Accessori di Disponibilità]
32. TARIFFE
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
33. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (Tir Azionista) pari a [•];
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];
- [eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Xxxxxxxx) pari a [•];
- [eventuale] Valore Attuale Netto dell’Azionista (VAN Azionista) pari a [•];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•]; [eventualmente le Parti possono inserire il Loan Life Cover Ratio (LLCR), il cui valore
minimo è pari a [•]].
34. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 33. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1, riconducibile al Concedente;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) nei casi di sospensione di cui all’articolo 27, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di [giorni, mesi, anni] e qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 44. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 44, comma 2.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
35. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme di cui all’articolo 28 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo biennale dei Corrispettivi di cui all’articolo 28. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
36. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori];
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo
103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell’Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell’Opera];
c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell’opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Xxxx]
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi
collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, copia delle polizze di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 39 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
37. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE
38. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [•] giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.
39. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 38 e 41, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza ai Finanziatori].
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all’articolo 8;
b) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 6;
c) gravi vizi o difformità dell’Opera;
d) perimento totale o parziale dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
e) grave danneggiamento dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 31, comma 5;
g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 35 e 36;
h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
[Essendo indicati i casi a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti possono disciplinarne altri]
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21; (v) le penali a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comam 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 e al netto dell’ammortamento; (v) le penali a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
40. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.
41. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•30] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 39, comma 5.
42. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [•] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per [12] mesi.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico- Finanziario allegato al Contartto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme
sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
[Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]
43. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell’articolo 42.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice.
44. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 34, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla
compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
45. SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno [•] mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
46. EFFICACIA
1. Il Contratto è efficace dal [le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla normativa vigente].
47. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
ULTERIORI ARTICOLI DA DISCIPLINARE
48. FORO COMPETENTE
49. MODALITA’ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
50. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
51. […].
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario
Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo
Documento [4]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)
Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori Documento [6]: Disciplinare di gestione dei servizi
Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di disponibilità Documento [8]: Piano Economico Finanziario della Concessione Documento [9]: Piano particellare di esproprio
Documento [10]: Quadro economico
Documento [11]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice e polizze Documento [12]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)
Documento [13]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara Documento [14]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)
Documento [15]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell’articolo [•] del Contratto
Documento [16]: Importi contrattuali per l’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo [•] del Contratto
Documento [•]: [Indicare ulteriori documenti ritenuti necessari]
L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.
DEFINIZIONI
Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto;
(iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];
(vi) con riferimento al parametro VAN dei soci: [];
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;
Capitolato di Gestione: indica l’allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata del Contratto;
Certificato di Xxxxxxxx: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
Collaudo: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell’articolo 150 del Codice;
Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto;
Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all’aggiudicatario;
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;
Consegna dei Lavori: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];
Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;
Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
[Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;]
Corrispettivi/Canoni: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e
(eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto;
Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;
Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;
Disponibilità dell’Opera: la gestione funzionale dell’Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;
Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];
Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;
Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;
DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di
procedura di revisione ai sensi dell’articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;
Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione;
Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244”;
Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
Indicatore di Performance: è l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;
LLCR (Long Life Coverage Ratio): è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della
quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-
quinquies), del Codice;
Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;
Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
Opera: l’opera [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;
Parti: il Concedente e il Concessionario;
Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 34, comma 1;
Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.
Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;
Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della
progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in conformità all’articolo 185 del Codice.
Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;
Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;
Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario; d) dell’eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;
Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell’Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);
Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);
Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);
Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;
Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;
Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale. Il calcolo dell’indice di solidità patrimoniale è disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013;
Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell’arco del periodo della Concessione;
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,
Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE |
RISCHIO DI COSTRUZIONE Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera |
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazion e Concedent e | Allocazione Concessionari o | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 9, comma 1 Art. 34, comma 1, lettera b) | ||
Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, commi 2 e 4 Art. 11, comma 3, lettera c) | ||||
Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | X | Art. 9, comma 3 | |||
Rischio espropri | Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 34, comma 1, lettera c) | ||
X | Art. 11, comma 2, lettera c) Art. 18, commi 3 e 4 | |||||
Rischio ambientale | Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 11, comma 2, lettera a) | ||
X | Art. 20, comma 7 | |||||
Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte del Concedente di modifiche. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 10, comma 2, lettere a) e b) |
progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | X | Art. 11, comma 2, lettere b) e c) | ||||
Rischio di errore di progettazione. | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale . | X | Art. 11, comma 2, lettere b) Art. 19, comma 5 | ||
Rischio di ritardo nell’approvazione del Progetto. | Rischio connesso al ritardo nell’approvazione del Progetto esecutivo. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazion e di penali. Eventuale risoluzione contrattual e. | X | Art. 11, comma 2, lettere b) e c) Art. 11, comma 3, lettere a) e b) Art. 22, comma 2 Art. 38 | ||
Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattual e con risarciment o danni. | X | Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera g) Art. 39, comma 2, lettera c) | ||
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione. | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | X | Art. 4, comma 4 |
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazion e penali. Eventuale risoluzione contrattual e. | X | Art. 11, comma 3, lettera g), comma 4 e comma 5, lettera d), punto i) Art. 22, commi 1 e 3 Art. 39 | |||
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Xxxxxxx derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattual e per impossibilit à sopravvenu ta. | X | Art. 20, comma 5 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) | |||
X | X | Art. 34 comma 1, lettera a) | |||||
Riequilibrio PEF. | |||||||
GESTIONE | |||||||
RISCHIO DI DOMANDA Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa | |||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazion e Conceden te | Allocazione Concessionari o | Non allocato | Riferimenti Contratto | |
Rischio di | Diminuzione | ||||||
Rischio di contrazione della domanda | contrazione della domanda dei servizi a tariffazione | ricavi. | X | Art. 26 | |||
sull’utenza e/o | |||||||
commerciali. | |||||||
Rischio di | Diminuzione | ||||||
Rischio di offerta | offerte competitive da parte di altri operatori. | ricavi. | X | Art. 26 |
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti | ||||||
Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica. | Disservizi. Maggiori costi di manutenzio ne e/o minori ricavi. Decurtazio ni del corrispettiv o di disponibilit à. | X | Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 | ||
Applicazion e penali. Eventuale risoluzione contrattual e. | Art. 26 Art. 29, comma 4 Art. 31 Art. 39 | |||||
Risarcimen to danni al Concedent e. | ||||||
Rischio di | Disservizi. | Art. 4, comma 2, lettera e) Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29, comma 4 Art. 31 Art. 39 | ||||
aumento dei costi | Maggiori | |||||
di gestione | costi e/o | |||||
rispetto a quelli | minori | |||||
stimati in sede di | ricavi. | |||||
offerta. | Decurtazio | |||||
Rischio di | ne del | |||||
erogazione dei | corrispettiv | |||||
servizi in maniera | o di | |||||
difforme rispetto | disponibilit | |||||
ai tempi e | à. | |||||
standard pattuiti. | Applicazion | |||||
Rischio di gestione | Rischio di mancata erogazione dei servizi. | e penali. Eventuale risoluzione contrattual | X | |||
e. | ||||||
Risarcimen | ||||||
to danni al | ||||||
Concedent | ||||||
e |
ALTRI RISCHI | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazion e Concedent e | Allocazione Concessionari o | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 34, comma 1, lettera a) | |||
Rischio normativo - regolamentare e politico | Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell’Opera. | |||||
Rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | X | ||||
Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. | Risoluzion e del Contratto. | X | Art. 11, comma 3, lettera e) | ||
Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | Maggiori costi. | Art. 38 | ||||
Rischio di fallimento del gestore | Xxxxxxx che il gestore fallisca o sia inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | Possibile blocco dei servizi. | X | Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettera e) ed f) |
Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | Diminuzio ne ricavi. | X | ART. 29, comma 2 Art. 30, comma 2 | ||
RISCHI DA ALLOCARE | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazion e Concedent e | Allocazione Concessionari o | Non allocato | NOTE |
Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | Increment o dei costi e ritardi nella realizzazi one. | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. | |||
Rischio commissionamento/ stakeholders | Rischio che l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell’Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell’Opera. | Xxxxxxx nella realizzazi one. Contenzio si. | È necessario verificare e acquisire preventivame nte il consenso degli stakeholders. |
Rischio Operativo (art. 5 e Considerando 18 direttiva 23/2014) | Rischio economico tout court. | Xxxxxxx di non riuscire a recuperar e gli investime nti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto. | Il rischio Operativo è principalment e legato ai servizi a tariffa e al rischio di domanda che tuttavia non assume rilevanza primaria nel Contratto. Il Contratto, infatti, ha ad oggetto una concessione per la realizzazione di un’opera a diretto utilizzo della PA, nella quale il principale obbligo del Concessionari o è lo svolgimento di servizi remunerati attraverso il canone di disponibilità. Nel caso in cui la Concessione avesse ad oggetto principlament e servizi a tariffa, il rischio operativo (rischio tariffario) dovrebbe essere disciplinato in modo più dettagliato. |
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi coem previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. |