POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Schema di polizza RC Patrimoniale – polizza eccesso
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In favore di
POLIZZA SECONDO RISCHIO 2012-2015
SCHEDA DI COPERTURA | |
1. | Assicuratori: |
2. | Contraente ed Assicurato: ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE |
3. | Periodo di Assicurazione Sezione 1) Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31/12/2012 3.2 alle 24.00 ore del 31/12/2015 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31/12/2012 3.4 alle 24.00 ore del 31/12/2013 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2013 Per la Sezione 2.1 e la Sezione 2.2 , attivabili anche separatamente, il periodo di durata è correlato alle singole schede emesse ad attivazione della copertura conseguente all’esecuzione del Progetto |
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 2.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 20.000.000,00 4.3 Massimale di corresponsabilità: Euro 10.000.000,00 |
5. | Franchigia per sinistro: Euro 0,00= |
6. | 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata 6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva: 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato |
7. | Clausola Broker: 7.1 Broker: AON SpA |
7.2 Assicuratore e/o Corrispondente dei Lloyd’s: | |
8. | Data della proposta di contratto: |
9. | Calcolo del premio annuo: Categorie di rischio oggetto della copertura: Si include anche l’attività di revisori dei conti che le categorie di cui sopra svolgono presso società terze. |
Data | Il Contraente .................................................... |
Categorie di rischio assicurate: | Numero |
Presidente | 1 |
Direttore Generale | 1 |
Amministratori | 3 |
Revisori dei Conti | 3 |
Dirigenti | 54 |
Dipendenti | 137 |
Dipendenti Tecnici | 68 |
Dipendente Legale/Avvocato | 7 |
INDICE
DEFINIZIONI
SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NORME CHE REGOLANO l’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Periodicità e mezzi di pagamento del Premio |
Art.3 | Modifiche dell’Assicurazione |
Art.4 | Durata del contratto |
Art.5 | Recesso dal contratto in caso di Sinistro |
Art.6 | Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri |
Art.7 | Variazioni del Rischio |
Art.8 | Gestione delle vertenze di Danno – spese legali 8.1 Vertenze di responsabilità civile 8.2 Vertenze davanti al T.A.R. |
Art.9 | Coesistenza di altre Assicurazioni |
Art. 10 | Legge applicabile – Giurisdizione - Foro competente - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari |
Art.11 | Territorialità e giurisdizione |
Art.12 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.13 | Imposte |
Art.14 | Statistiche Sinistri |
Art.15 | Interpretazione del contratto |
Art.16 A | Clausola Broker |
Art.16 B | Gestione della Polizza – Corrispondente/Coverholder |
Art.17 | Costituzione e regolazione del Premio |
Art.18 | Tracciabilità dei flussi |
A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. A.2 | Periodo di efficacia dell’Assicurazione A.2.1- Periodo di efficacia retroattiva A.2.2- Periodo di efficacia ultrattiva |
Art. A.3 | Esclusioni |
Art. A.4 | Massimali di Assicurazione |
Art. A.5 | Copertura sostituti |
B - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. B.1 | Attività di rappresentanza |
Art. B.2 | Estensione D. Lgs. 81/2008 |
Art. B.3 | Ecologia ed ambiente |
Art. B.4 | Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx |
Art. B.5 | Perdite Patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale |
Art. B.6 | Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 |
Art. B.7 | Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici |
Dichiarazioni dell’Assicurato |
X - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
Xxx. X.0 | Xxxxxxxx aggiuntiva all’Art. A1 “Oggetto dell’Assicurazione” |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa offerta dalla Polizza agli Assicurati;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:
i. il contraente stesso;
ii. ogni persona che ricopra le funzioni riportate nella scheda di copertura e all’art. 17;
salvo il diritto di rivalsa e surrogazione nei casi previsti dalla presente polizza;
Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Xxxxxx: Aon S.p.A., quale broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina
con la data di scadenza della polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:
i. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento danni.
Le Richieste di Risarcimento relative derivanti da un singolo Evento Dannoso sono considerate alla stregua di un una singola Richiesta di Risarcimento.
Denuncia di sinistro: la notifica inviata dal Contraente/Assicurato alla Società del
verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Xxxxx Xxxxxxxx: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali;
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sul Contraente/Assicurato e che
derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Responsabilità
Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti
che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni,
Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Periodo di validità la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendenti il coacervo dei soggetti di cui alla definizione di dipendente/dirigente, dipendente legale/avvocato e dipendente tecnico.
Dipendente/Dirigente qualsiasi persona dell’area dirigenziale, dell’area tecnico –
economica – amministrativa, dell’area operativa e dell’area professionale, che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da:
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso.
Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso a titolo esemplificativo il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Direttore Generale;
Dipendente Legale/Avvocato: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;
Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con
le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche, come sopra dette, previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Terzi ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:
i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato;
ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell’Evento Xxxxxxx, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Applicabili solo alla presente Sezione)
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Polizza.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica alla presente polizza.
Art. 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando il settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 7– Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
8.1 Vertenze di responsabilità civile
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
8.2 Vertenze davanti al T.A.R.
Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti al Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Art. 10 – Legge applicabile – Giurisdizione - Foro competente - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
E' convenuto tra le parti che la presente Xxxxxxx è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Per le eventuali controversie inerenti la presente Polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel Mondo Intero.
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica, se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 - Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 14 – Statistiche sinistri
La Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza, un riepilogo dei sinistri che evidenzi la controparte danneggiata, gli importi pagati/riservati, la data di accadimento e di denuncia e lo stato per ciascun sinistro.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 16 (A) - Xxxxxxxx broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Art. 16 (B) - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
Art. 17 - Costituzione e regolazione del premio
Il premio viene conteggiato sulla base del numero di assicurati rientranti in ciascuna delle funzioni riportate di seguito:
Funzioni | Numero |
Presidente | 1 |
Direttore Generale | 1 |
Amministratori | 3 |
Revisori dei Conti | 3 |
Dirigenti | 54 |
Dipendenti | 137 |
Dipendenti Tecnici | 68 |
Dipendente Legale/Avvocato | 7 |
La garanzia si intende operante a tutti gli effetti per la responsabilità civile dell’Assicurato per tutti i propri Dipendenti/Amministratori - compreso il personale in rapporto di servizio di cui si avvalga per le proprie attività - così come identificati nelle definizioni.
Si precisa che:
▪ la copertura è estesa automaticamente anche ad altri nuovi soggetti rientranti nelle medesime funzioni;
▪ il premio complessivo è pertanto soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dal Contraente alla scadenza del contratto. Tale comunicazione dovrà essere fatta, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni;
▪ eventuali riduzioni del numero degli Assicurati intervenute nel corso del periodo assicurativo non comportano il venir meno della copertura fino alla scadenza dello stesso periodo e pertanto ciò non comporterà alcun conguaglio. Eventuali sostituzioni di Assicurati che non producano variazioni numeriche o di categoria/tipologia di appartenenza, non comportano variazione del premio.
Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. 4603516D91
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di goni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ……. – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
A- CONDIZIONI DI GARANZIA
(applicabili solo alla presente Sezione)
Art. A.1 – Oggetto dell’Assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari, a seguito di Evento Dannoso.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La copertura assicurativa, ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della responsabilità amministrativa a della responsabilità- contabile dei dipendenti e degli Amministratori.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva’:
Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell’Ente così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell’attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società per il periodo indicato al punto 6.2 della sceda di copertura, successivo alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.
Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell’Ente così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi.
Art. A.3- Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) ferma restando l’operatività dell’Assicurazione con le modalità di cui al punto A.1, verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate
di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.8;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza,
antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
4) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di assicurazione
La copertura assicurativa viene prestata in eccesso al primo rischio della polizza N° …………… fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di Euro 2.500.000,00 e in aggregato annuo di Euro 20.000.000,00.
In caso di corresponsabilità tra più Amministratori e/o Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il massimale cumulativo di Euro 10.000.000,00.
Art. A.5 – Copertura sostituti
In caso di sostituzione temporanea o permanente dell’Assicurato, l’assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’assicurato sostituto.
B- ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. B.1 – Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti del Contraente/Assicurato in rappresentanza del Contraente/Assicurato stesso in altri organi collegiali.
Art. B.2 – Estensione X.Xxx. n. 81/2008
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
i. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
ii. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.
Art. B.3 Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. lgs 196/2003
La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 163/2006 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B.7 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dagli artt. A.1 e A.2 ed agli artt. B.1, B.4 e B.7, nonché nell’ambito dei massimali convenuti di cui all’art. A.5, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs 163/06;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06.
L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
La copertura assicurativa comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.7 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
Clausola di raccordo
Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione 1 saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: | ||
Art. | 01 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. | A1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. | A2 | Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) |
Art. | A3 | Esclusioni |
Art. | A4 | Massimali di Assicurazione e franchigia |
Art. 19 Esclusione della responsabilità solidale
Art. B.7 | Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici |
Data | Il Contraente |
C - ESTENSIONI DI GARANZIA
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI/AVVOCATI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura fosse un Dipendente Legale/Avvocato come definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Xxxxxxxx aggiuntiva all’Art. A1 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendente Legale/Avvocato come definito.