STRANIERE PER I FUNZIONARI DEGLI UFFICI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNATI IN MISURA PREVALENTE IN ATTIVITA’ INTERNAZIONALI CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
XXX.XXXXX000.XXXXXXXX XXXXXXX.0000000.00-00-0000-X
Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti Ufficio Gestione gare
RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI LINGUE
STRANIERE PER I FUNZIONARI DEGLI UFFICI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNATI IN MISURA PREVALENTE IN ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Oggetto dell’affidamento
L’oggetto dell’affidamento del presente contratto, del quale sono di seguito descritte le condizioni particolari, è il servizio di organizzazione e svolgimento di docenze individuali di lingua straniera, descritto nel dettaglio nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato alla RDO.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta tecnica (laddove migliorative rispetto a quelle del Capitolato) ed economica, nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.
Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Importo dell’affidamento
Il valore massimale del contratto è rappresentato dall’offerta complessiva dell’aggiudicataria alla quale verranno liquidati i corrispettivi per le ore di docenza effettivamente erogate. La base d’asta è fissata in € 80.000,00 esclusa IVA, ove dovuta.
Il fabbisogno stimato è di circa 20 corsi individuali da 100 ore nel biennio di vigenza contrattuale, per un totale di 2.000 ore di docenza. Tale fabbisogno rappresenta la migliore stima disponibile alla data di avvio della procedura; tale stima non assume carattere vincolante per l’Agenzia che si riserva di variare il predetto quantitativo stimato nei limiti del massimale contrattuale.
Il prezzo orario offerto deve intendersi comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione dell’appalto, ivi inclusi tutti i servizi connessi ed eventuali spese di trasferta del personale della Società e resterà valido e invariato per tutta la durata del contratto.
L’aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l’affidamento non dovesse raggiungere l’importo massimale sopra indicato.
Durata del contratto
Il contratto, nei limiti dell’importo massimale previsto, avrà durata biennale, a decorrere dalla stipula.
E’ facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi oggetto del contratto.
Modalità e sedi di esecuzione del servizio
L’esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato e negli altri documenti allegati alla RDO.
L’attività formativa dovrà iniziare entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata dall’Agenzia, salvo diversa indicazione di quest’ultima.
I corsi organizzati e avviati, nel rispetto del calendario fissato dall’Agenzia, non avranno necessariamente durata coincidente con quella contrattuale e potranno concludersi anche in
data successiva alla scadenza biennale del contratto senza che per tale evenienza sia necessaria una proroga espressa dello stesso.
Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.
Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel Capitolato e negli altri documenti allegati alla RDO.
Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.
Responsabilità civile e garanzia definitiva
Il fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, preliminarmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, come prevista dall’art. 103 del d.lgs. n.50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Obblighi nei confronti del personale dipendente
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare
le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Fatturazione e pagamento
L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dal fornitore, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base delle ore di corso erogate) a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore.
Le fatture saranno emesse con cadenza quadrimestrale.
Sull’importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
- Agenzia delle Entrate – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – P.IVA 06363391001
e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA: X3DZ5I oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.
Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Penali, recesso e risoluzione
Qualora per causa imputabile all’Aggiudicataria le attività di cui al presente contratto non possano essere compiute, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di docenza non eseguita, ovvero non eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato allegato alla RDO, ovvero agli accordi esecutivi che interverranno con gli Uffici dell’Agenzia.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Cessione del credito
Ai sensi dell’art 106 del D.lgs.n.50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, pertanto:
a) il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’Agenzia in originale o in copia autenticata;
b) la cessione si intende valida qualora l’Agenzia non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario deve essere un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità
indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione
del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
L’aggiudicataria sottoscrive i “patti di integrità” previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri di bollo, inclusi quelli, eventuali, sulle fatture emesse, gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Trattamento dei dati personali
Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli
obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
Per il dirigente ad interim
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il funzionario delegato Xxxxxxxxx Xxxxx
*Firmato digitalmente
*L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente