CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO SERVIZIO DERIVATI
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO SERVIZIO DERIVATI
Art. 1 - Definizioni
Nel presente accordo contrattuale (di seguito “Contratto”), si intende per:
“Banca”: FIDEURAM S.p.A. ;
“Testo Unico della Finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche “TUF”) e successive modifiche o integrazioni; “Regolamento Consob”: il Regolamento Consob in materia di interme-
diari di cui alla Delibera n. 20307 del 15.02.2018 e successive modi- fiche o integrazioni;
“Contratto future”: lo strumento finanziario con il quale le parti si im- pegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell’atti- vità sottostante a un prezzo prestabilito. La liquidazione a scadenza del Contratto future può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma determinata come differenza tra il prezzo di conclu- sione del Contratto future e il suo prezzo di liquidazione;
“Contratto di opzione”: lo strumento finanziario con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la fa- coltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) all’altra parte, alla o entro la scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). La liqui- dazione del Contratto di opzione può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata, per le opzioni call, come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero, per le opzioni put, come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sot- tostante, il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza;
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“Contratti aperti”: singoli contratti aventi ad oggetto strumenti finan- ziari derivati, che non sono ancora pervenuti alla scadenza o il cui esercizio non è stato ancora disposto, oppure nei cui confronti non sono state compiute operazioni di segno opposto con identica data di scadenza e, per le opzioni, identico prezzo di esercizio, in modo tale da provocarne la compensazione e, quindi, l’estinzione;
“Misure prudenziali”: le misure specificate nell’art. 3, comma 9, di que- sto Contratto;
“Posizione short”: la posizione risultante dalla vendita/consegna di strumenti finanziari non posseduti dal Cliente, che può essere chiusa attraverso l’acquisto da parte del cliente degli strumenti finanziari; “Valore nozionale”: valore dell’attività finanziaria a cui si riferisce un
contratto derivato;
“Sede di negoziazione”: assume il significato di cui all’art. 1, comma 5-octies, lett. c) del TUF, vale a dire un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
“Mercato extra-UE riconosciuto”: indica uno dei mercati di cui al- l’art. 70 del TUF.
Art. 2 - Oggetto
1. Il Cliente può trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti finan- ziari derivati trattati in una Sede di negoziazione o in un Mercato extra-UE riconosciuto. 2. La Banca rende noti al Cliente la tipologia e le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati di cui è disposta ad eseguire gli ordini, nonché l’individuazione delle Sedi di negoziazione e dei Mercati extra-UE riconosciuti in cui è disposta ad eseguire gli or- dini, in apposite pagine dei servizi online della Banca . La Banca rende, altresì, noti al Cliente, tramite apposite pagine dei servizi online gli orari in cui è consentito ai Clienti effettuare la loro operatività, a pre- scindere dagli orari di funzionamento delle Sedi di negoziazione e dei Mercati extra-UE riconosciuti e da eventuali fusi orari diversi da quello italiano.
Art. 3 - Dichiarazioni preliminari
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e necessaria del Contratto.
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2. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha compiutamente informato che nel caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora egli sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo l’efficacia del Con- tratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, mediante comunicazione scritta che può essere inviata alla Banca mediante lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Banca non presta al Cliente, in alcun caso (anche se il Cliente avesse sottoscritto il relativo contratto), il servizio di consulenza, così come definito dall’art. 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che: (i) il Cliente impar- tisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del
Cliente; (ii) la Banca non interviene in alcun modo nelle scelte del Cliente successive all’esecuzione delle disposizioni del Cliente medesimo.
4. Il Cliente dà atto di essere edotto che:
– il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni;
– l’operatività avente ad oggetto tali strumenti comporta l’assunzione di un rischio molto elevato di perdite, peraltro, non quantificabili a priori e di importo anche eccedente i versamenti effettuati.
5. Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto unica- mente strumenti finanziari derivati dei quali conosce in modo ade- guato la natura, le caratteristiche e i rischi connessi.
6. Il Cliente conferendo un ordine destinato ad essere eseguito in una Sede di negoziazione o in un Mercato extra-UE riconosciuto di stru- menti derivati implicitamente accetta e si impegna a rispettare le re- gole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione, ivi comprese eventuali previsioni concernenti la can- cellazione degli ordini o degli strumenti finanziari derivati e ogni costo od onere derivante in capo al Cliente.
7. Il Cliente dà atto di essere conoscenza che taluni strumenti finanziari derivati (in particolare quelli aventi come attività sottostanti le merci) possono essere trattati in mercati gridati nei quali le negoziazioni av- vengono tramite trader. In conseguenza di ciò non è garantita l’esecu- zione immediata di un ordine e in ogni caso non è garantita l’esecuzione di un ordine al prezzo esposto sul book di negoziazione, né la tempestiva cancellazione/modifica degli ordini precedentemente immessi. In particolare, la cancellazione/modifica non verrà notificata e pertanto fino alla chiusura del mercato non si avrà alcuna garanzia che l’ordine precedentemente immesso verrà cancellato/modificato. Il Cliente dà altresì atto di essere a conoscenza che l’intervento manuale del trader può causare degli errori che possono essere successivamente corretti, con la conseguenza che fino al regolamento dell’operazione non si ha certezza sull’eseguito.
8. La Banca mette a disposizione del Cliente in apposite pagine dei
propri servizi online le informazioni sulle caratteristiche e le regole di funzionamento delle Sedi di negoziazione e dei Mercati extra-UE rico- nosciuti a cui il Cliente può accedere tramite la Banca nonché la natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati ivi trattati.
9. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca adotta, a tutela dei Clienti e della stabilità dei mercati, “Misure Prudenziali” volte a con- tenere l’assunzione dei rischi da parte dei Clienti. Le predette Misure Prudenziali consistono: (i) nell’imporre la costituzione ed il manteni- mento nel continuum di congrui margini di garanzia; (ii) nella facoltà della Banca di imporre limiti operativi all’assunzione delle posizioni da parte del Cliente.
10. In conseguenza di quanto previsto nel precedente comma 9 (i), il Cliente prende atto ed accetta che l’assunzione delle posizioni in stru- menti finanziari derivati comporta la costituzione presso la Banca di congrui margini di garanzia e che successivamente all’apertura delle posizioni il Cliente deve mantenere nel continuum presso la Banca i margini di garanzia richiesti, anche in base alle situazioni di mercato, pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa e senza pre- avviso, alla chiusura delle posizioni del Cliente medesimo.
11. In conseguenza di quanto previsto nel precedente comma 9 (ii), il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, oltre a richiedere i margini di garanzia, può imporre, tempo per tempo anche in base alle situa- zioni di mercato, limiti operativi alle posizioni assunte dal Cliente ed, in particolare, può stabilire, alternativamente o cumulativamente: (i) uno o più limiti massimi, anche per categorie di strumenti finanziari derivati, dell’importo dei margini di garanzia che il Cliente deve versare per l’assunzione ed il mantenimento delle posizioni, con la conse- guenza, quindi, che il Cliente non può assumere e mantenere posizioni che comportino il versamento di margini superiori ai predetti limiti massimi (di seguito, “limite dell’importo dei margini”); (ii) uno o più limiti massimi, anche per tipologia di operazioni (“posizioni in acquisto o lunghe” e/o “posizioni in vendita o corte”), al numero di contratti/lotti di ciascun strumento finanziario derivato di cui può com- porsi la posizione del Cliente (“limite del numero dei lotti/contratti”);
(iii) uno o più limiti massimi, anche per categorie di strumenti finanziari
derivati, al valore nozionale delle posizioni in strumenti finanziari de- rivati assunte dal Cliente (di seguito, “limite del valore del nozionale”) (il limite dell’importo dei margini e/o il limite del numero dei lotti/con- tratti e/o il limite del valore del nozionale, di seguito definiti “Limiti operativi”). I Limiti operativi, che potranno essere variati dalla Banca nel corso del tempo, vengono comunicati ai Clienti tramite avvisi
generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca , accompagnati ove possibile in base alla situazione di mercato, da apposite comunica- zioni al Cliente.
12. In conseguenza di quanto previsto nei commi 10 e 11 del presente articolo 3, il Cliente si impegna a: (i) versare e mantenere nel conti- nuum i margini di garanzia richiesti in relazione alle posizioni assunte in strumenti finanziari derivati; (ii) rispettare i Limiti operativi imposti tempo per tempo dalla Banca e resi noti al Cliente anche mediante av- visi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca.
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13. Il Cliente, anche in conseguenza delle precedenti dichiarazioni, dà altresì atto: (i) di essere consapevole dell’alto livello di esperienza e co- noscenza dei mercati finanziari necessario per porre in essere l’opera- tività disciplinata in questo Contratto e di aver consapevolmente rappresentato alla Banca di avere adeguata conoscenza ed esperienza dell’operatività sui mercati finanziari e dei rischi ad essa connessi; (ii) di essere consapevole che l’assunzione di posizioni in strumenti finan- ziari derivati comporta per il Cliente medesimo la necessità di monito- rare nel continuo l’andamento delle proprie posizioni, anche al fine di rispettare le Misure Prudenziali di cui ai precedenti commi 10 e 11 e, quindi, per far fronte autonomamente alla eventuale integrazione dei margini richiesti nonché per contenere le proprie posizioni entro i Li- miti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca; (iii) di essere consa- pevole che il monitoraggio nel continuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o ade- guatamente forniti dalla Banca in via automatica sulla piattaforma in- formatica; (iv) di essere consapevole che la Banca, nel caso di mancata integrazione in via autonoma da parte del Cliente dei margini di ga- ranzia richiesti, può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso alla chiusura delle posizioni in essere; (v) di essere consapevole che la Banca, per assicurare il rispetto da parte del Cliente dell’impegno di contenere le proprie posizioni entro i Limiti operativi di cui al comma 11 del presente articolo, tempo per tempo fissati, può imporre blocchi all’operatività e non consentire al Cliente, quindi, di assumere ulteriori posizioni rispetto a quelle in essere e può, altresì, procedere di propria iniziativa e senza preavviso a ricondurre le posizioni in essere entro i Limiti operativi tempo per tempo stabiliti; (vi) di essere consapevole che la Banca può calibrare l’adozione delle Misure Prudenziali nel corso del tempo in base alle situazioni di mercato anche alla luce dei prov- vedimenti assunti dalle Autorità di Vigilanza, dai mercati e dalle Casse di Compensazione e Garanzia.
Art. 4 - Disciplina delle Misure Prudenziali: margini di garanzia e Limiti
operativi all’assunzione di posizioni
1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte comportano l’obbligo di versamento alla Banca dei margini di garanzia secondo le modalità e i termini disciplinati in questo articolo 4.
2. L’apertura delle posizioni in strumenti finanziari derivati è subordi- nata alla disponibilità presso la Banca dei margini di garanzia richiesti per le operazioni disposte.
3. Successivamente all’apertura delle posizioni, il Cliente deve mante- nere nel continuum in deposito presso la Banca i margini di garanzia richiesti, pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa e senza preavviso, alla chiusura delle posizioni del Cliente medesimo. A tal fine, il Cliente prende atto ed accetta che il monitoraggio nel con- tinuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica sulla piattaforma informatica.
4. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nei servizi on- line della Banca. Il Cliente acconsente espressamente a che le modalità di funzionamento del servizio vengano comunicate tramite i servizi online della Banca.
5. Il Cliente prende atto ed accetta che il valore dei margini di garanzia richiesti dalla Banca ai sensi dei precedenti commi potrà eventualmente eccedere quello imposto dalla regolamentazione disciplinante il fun- zionamento dei mercati nei quali gli strumenti finanziari derivati ven- gono negoziati e potrà essere modificato mediante semplice comunicazione al Cliente, effettuata anche mediante avvisi generaliz- zati pubblicati sui servizi online della Banca.
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6. La Banca può procedere, nel caso in cui le condizioni di mercato lo rendano necessario, a rideterminare, anche attraverso proprie simula- zioni basate sull’andamento infra-giornaliero di mercato, i margini di garanzia richiesti nel corso della giornata di mercato aperto. In tal caso, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata alla chiu- sura di propria iniziativa delle posizioni del Cliente, nel caso in cui il Cliente medesimo non disponga presso la Banca della liquidità neces- saria per la copertura dei margini richiesti in relazione alle posizioni in derivati in essere.
7. Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che non gli spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o co- munque versate a titolo di margini.
8. In conseguenza dell’impegno assunto dal Cliente di contenere le pro- prie posizioni entro i Limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca:
a) può imporre blocchi alla sua operatività e non consentirgli, quindi, di assumere ulteriori posizioni rispetto a quelle in essere;
b) può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso a ricondurre le posizioni in essere, tramite la loro chiusura, entro i Limiti Operativi stabiliti dalla Banca.
9. Nei casi di cui al precedente comma 8 di questo articolo 4, rimane fermo che la Banca può procedere nel caso di insufficienza sopravve- nuta dei margini versati dal Cliente alla chiusura di propria iniziativa e senza preavviso delle posizioni del Cliente, in conformità a quanto pre- visto nel precedente comma 3 di questo articolo 4.
10. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca informa, anche tramite mail o altri mezzi di comunicazione a distanza, il Cliente quando il va- lore iniziale di ciascuno strumento derivato - per tale intendendosi il prezzo di acquisto (nel caso di assunzione di posizioni lunghe) o di ven- dita (nel caso di assunzione di posizioni corte) ovvero il prezzo di carico per gli strumenti oggetto di mero trasferimento - subisce un deprez- zamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Il Cliente prende atto ed accetta che ai fini di questa comunicazione la Banca prende in considerazione esclusivamente le posizioni del Cliente nei singoli strumenti finanziari derivati, prescindendo dalle eventuali stra- tegie poste in essere dal Cliente sull’intera composizione del suo por- tafoglio.
11. Resta inteso che la comunicazione di cui al precedente comma 10 verrà effettuata dalla Banca non più tardi della fine del giorno lavora- tivo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 5 - Margini di garanzia rappresentati da strumenti finanziari
1. Il Cliente prende atto che la costituzione dei margini di garanzia di cui al precedente articolo 4 può essere effettuata, nella forma di cui al successivo art. 6 di questo Contratto, mediante il deposito presso la Banca esclusivamente di titoli di Stato emessi dallo Stato italiano. In tal caso il Cliente dovrà specificare alla Banca gli strumenti finanziari che intende destinare alla costituzione dei margini di garanzia secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nei servizi online della Banca.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 di questo articolo, la Banca si riserva, in conformità a quanto stabilito dalle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e compensazione, di applicare uno scarto al valore degli strumenti finanziari destinati alla costituzione dei margini di garanzia, comunicandolo al Cliente.
Art. 6 - Costituzione della garanzia
1. Fermo restando il divieto di cui all’art. 23, comma 4-bis del TUF, i mar- gini di garanzia vengono resi indisponibili al Cliente a garanzia del- l’operatività disciplinata dal Contratto e tali rimangono fino alla chiusura delle posizioni del Cliente. A tal fine la Banca è sin d’ora au- torizzata all’apertura di appositi conti ed eventuali depositi titoli e al trasferimento in tali conti e depositi titoli dei valori (liquidità e/o stru- menti finanziari) vincolati dal Cliente a garanzia dell’operatività disci- plinata in questo Contratto. Nel caso di margini di garanzia rappresentati da somme di denaro il Cliente prende atto ed accetta che queste si intenderanno infruttifere per il Cliente.
2. Tali conti potranno essere chiusi solo dopo l’avvenuta liquidazione di tutte le posizioni ancora pendenti al momento della cessazione del presente Contratto.
Art. 7 - Scadenza esercizio delle opzioni call e prestito degli strumenti finanziari sottostanti
1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, nel caso in cui il Cliente venda opzioni call senza provvedere, prima dell’esercizio del- l’opzione da parte della controparte acquirente, a rendere disponibili (a qualsiasi titolo) nel proprio conto di deposito presso la Banca gli stru- menti finanziari sottostanti e la controparte acquirente eserciti alla sca- denza (opzioni di tipo europeo) ovvero entro la scadenza (opzioni di tipo americano) l’opzione call, il Cliente medesimo riceverà in prestito dalla Banca (di seguito, anche, Mutuante) gli strumenti finanziari sot- tostanti (titoli prestati), nella misura in cui, in tutto o in parte, siano in possesso della Banca e disponibili per il prestito, secondo le condizioni, i termini e le modalità di cui ai successivi commi di questo articolo.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che le operazioni di prestito titoli possono avere ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari in- clusi in un’apposita lista, aggiornata quotidianamente e consultabile nella relativa sezione dell’area clienti dei servizi online della Banca .
3. Ciascuna operazione di prestito si intende terminata quando il Cliente provvede all’acquisto di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati. Qualunque acquisto di titoli del medesimo tipo dei titoli prestati effettuato dal Cliente verrà considerato come inequivocabile manifestazione della volontà di quest’ultimo di chiudere, in tutto o in parte, l’operazione di prestito in essere con la Banca (mutuante).
4. Alla data di consegna, i titoli prestati passeranno in proprietà al Cliente, ai sensi dell’articolo 1813 e seguenti del codice civile.
5. A fronte di ogni operazione di prestito viene vincolata una somma di denaro (di seguito “il Collateral”), utilizzabile dal Cliente o dalla Banca unicamente per la chiusura della posizione short, vale a dire per l’acquisto sul mercato dei titoli prestati. A tal fine, la Banca è sin d’ora autorizzata all’apertura di appositi conti ed al trasferimento in tali conti della somma di denaro vincolata dal Cliente, quale Collateral, a garanzia di ciascuna operazione di prestito.
6. Il Collateral viene determinato in base a quanto indicato nella se- zione n. 1 dell’Allegato n. 1. Resta inteso che la Banca non concede al Cliente alcun affidamento al fine di versare il Collateral dovuto. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca il Collateral tempo per tempo richiesto, pena la facoltà della Banca di chiudere di propria iniziativa la relativa posizione short.
7. La Banca (mutuante) provvederà a rendere disponibile il Collateral (residuo) al Cliente a chiusura del prestito e, pertanto, con la riconsegna da parte del Cliente alla Banca dei titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati.
8. Il Cliente prende atto ed accetta che il Collateral si intende infrutti- fero per il Cliente.
9. I diritti accessori e gli obblighi relativi ai titoli prestati spettano, per l’intera durata del prestito, al Cliente.
10. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sui titoli prestati saranno riconosciute dal Cliente alla Banca (mutuante) secondo le modalità di cui alla sezione n. 2 dell’Allegato n. 1.
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11. Il Cliente autorizza la Banca a prelevare le somme di cui al prece- dente comma 10 mediante addebiti effettuati su iniziativa della Banca medesima sul proprio conto corrente in essere presso la Banca.
12. Il Cliente riconoscerà alla Banca (mutuante)una remunerazione di importo variabile calcolata sul controvalore iniziale dei titoli prestati per la durata dell’operazione di prestito su base 365, includendo il giorno di partenza dell’operazione ed escludendo il giorno di chiusura (il giorno di partenza dell’operazione di prestito è rappresentato dalla giornata di borsa aperta in cui ha luogo, in base alle regole di funzio- namento del mercato, il regolamento dell’operazione di consegna degli strumenti finanziari sottostanti l’opzione call esercitata). Tale re- munerazione sarà calcolata applicando un tasso consultabile giornal- mente nell’area clienti dei servizi online della Banca.
13. Tale remunerazione sarà corrisposta dal Cliente ogni giorno me- diante addebito del suo conto corrente in essere presso la Banca.
14. Resta fermo che le somme eventualmente riconosciute alla Banca ai sensi del precedente comma 10 non costituiscono remunerazione.
15. Il Cliente si impegna a restituire al Mutuante, a conclusione di cia- scuna operazione di prestito, titoli della stessa specie e quantità dei ti- toli prestati. Il Mutuante provvederà a rendere disponibile al Cliente il Collateral contestualmente alla restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati, ed esclusivamente in tal caso.
16. Le Parti provvederanno alla rispettiva restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati e del Collateral secondo le modalità tecnico-operative utilizzate per l’operatività su somme/titoli da trasferire.
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17. La Banca può richiedere in ogni momento al Cliente - tramite tec- niche di comunicazione a distanza - la chiusura delle operazioni di pre- stito in essere. In tal caso, il Cliente si obbliga a chiudere di propria iniziativa le operazioni di prestito in essere entro la medesima giornata in cui riceve la comunicazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta indicata dalla Banca nella predetta comunicazione. Nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente del termine previsto per com- piere le chiusure previste in questo comma, la Banca è espressamente autorizzata a provvedere di propria iniziativa alla chiusura delle ope- razioni di prestito, utilizzando in tutto o in parte il Collateral costituito dal Cliente.
18. Al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento dei mercati, la Banca, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi da 1 a 16 di questo articolo, può stabilire - dandone preventiva comunicazione ai Clienti anche attraverso avvisi generalizzati pubbli- cati sui servizi online della Banca - limitazioni operative all’assunzione di posizioni in vendita di opzioni call non coperte dalla disponibilità degli strumenti finanziari sottostanti nel conto di deposito del Cliente presso la Banca, nel caso in cui le condizioni di mercato non consentano
il reperimento degli strumenti finanziari sottostanti anche attraverso operazioni di prestito. Nell’assunzione dei provvedimenti della specie, la Banca tiene conto di tutte le informazioni disponibili, ivi incluse le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza ovvero delle società di ge- stione e delle Casse di Compensazione e Garanzia dei mercati di riferi- mento.
19. Nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini previsti per la chiusura delle posizioni, per motivo non imputabile alla Banca, la Banca medesima potrà applicare la commissione indicata nella se- zione 3 dell’Allegato n. 1.
Art. 8 - Scadenza esercizio delle opzioni put e prestito degli strumenti finanziari sottostanti - Costituzione della Garanzia
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 - ivi incluse le disposi- zioni di cui ai commi 17 e 18 - si applicano anche nel caso in cui il Cliente abbia acquistato opzioni put senza provvedere, prima dell’esercizio alla (opzioni di tipo europeo) ovvero entro la (opzioni di tipo americano) scadenza dell’opzione, a rendere disponibili (a qualsiasi titolo) nel pro- prio conto di deposito presso la Banca gli strumenti finanziari sotto- stanti.
Art. 9 - Scadenza esercizio dei Contratti di opzioni e vendita degli stru- menti finanziari sottostanti
1. Al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento dei mer- cati, la Banca può stabilire - dandone preventiva comunicazione ai Clienti anche attraverso avvisi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca - che la vendita di strumenti finanziari rivenienti dall’eser- cizio ovvero dalla scadenza di opzioni sia condizionato all’effettiva con- segna dalla controparte degli strumenti finanziari sottostanti. Nell’assunzione dei provvedimenti della specie, la Banca tiene conto di tutte le informazioni disponibili ivi incluse le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza ovvero delle società di gestione e delle Casse di Compensazione e Garanzia dei mercati di riferimento.
Art. 10 - Scadenza dei Contratti future e dei Contratti di opzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3 di questo arti- colo, il Cliente prende atto ed accetta che la liquidazione delle posizioni aperte alla scadenza tramite la consegna e/o il ritiro delle attività sot- tostanti avrà luogo conformemente alle regole di funzionamento del mercato di quotazione ed entro i termini previsti in relazione alla ti- pologia dei contratti in essere.
2. In assenza di diversa comunicazione del Cliente entro il termine sopra indicato, la Banca è comunque autorizzata a chiudere la posizione.
3. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che per gli strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante merci la Banca procede, indipendentemente da quanto previsto dalle regole di funzionamento del mercato di quotazione, alla chiusura delle posizioni aperte, re- stando preclusa al Cliente la facoltà di procedere alla consegna/ritiro delle attività sottostanti.
Art. 11 - Comunicazioni
1. Salvi i casi in cui il presente Contratto preveda avvisi generalizzati tramite i servizi online della Banca, tutte le comunicazioni previste dal Contratto potranno essere trasmesse ai rispettivi indirizzi delle Parti. In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all’indirizzo comunicato dal Cliente all’apertura del Contratto, ovvero ai successivi indirizzi comunicati dal Cliente alla Banca.
Art. 12 - Condizioni Economiche e rinvio
1. L’operatività in strumenti finanziari derivati comporta l’applicazione delle condizioni economiche specificamente indicate nell’Allegato Eco- nomico di questo Contratto, in conformità alla normativa applicabile e a quanto previsto dal Contratto di Collocamento. La Banca fornirà al Cliente le informazioni previste dal Regolamento Delegato UE n. 565/2017 in merito ai costi ed oneri connessi alla prestazione del servi- zio e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari. Le informazioni sui costi e oneri sono presentate in forma aggregata, e, su richiesta del Cliente, in modo analitico.
2. Per quanto non espressamente indicato in questo Contratto, si ap- plicherà la disciplina del Conto Trading (con specifico riferimento al pa- gamento di interessi e spese. Resta fermo che gli interessi contabilizzati vengono considerati ai fini del calcolo dei limiti all’assunzione di posi- zioni da parte del Cliente previsti in questo Contratto. La cessazione del rapporto qui disciplinato non comporta la cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading. La cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading comporta la cessazione automatica anche del pre- sente Contratto.