COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART. | 1 - OGGETTO DELL’APPALTO-PREZZO BASE D’ASTA | PAG. | 4 |
ART. | 2 - DURATA DELL’APPALTO | PAG. | 4 |
ART. | 3 - OPZIONE PER PROROGA CONTRATTO | PAG. | 4 |
ART. | 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO | PAG. | 5 |
ART. | 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA | PAG. | 5 |
ART. | 6 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE | PAG. | 6 |
ART. | 7 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | PAG. | 6 |
ART. | 8 - NORME REGOLATRICI | PAG. | 8 |
ART. | 9 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | PAG. | 9 |
ART, 10 - REQUISITI DELLA DITTA | PAG. | 10 | |
ART. 11 - REVISIONE DEI PREZZI | PAG. | 11 | |
ART. 12 -OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO | PAG. | 11 | |
ART. 13 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO | PAG. | 12 | |
ART. 14 - AUTOMEZZI | PAG. | 15 | |
ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO | PAG. | 16 | |
ART. 16 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI | PAG. | 16 | |
ART. 17 - CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI DEL SETTORE TRASPORTI | PAG. | 17 | |
ART. 18 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE | PAG. | 17 | |
ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CORRISPETTIVI | PAG. | 17 |
ART. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA | PAG. | 18 |
ART. 21 - PENALITA’ | PAG. | 18 |
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | PAG. | 19 |
ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA | PAG. | 20 |
ART. 24- DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE | ||
DEL CREDITO | PAG. | 20 |
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E DECORRENZA VINCOLI | PAG. | 21 |
ART. 26 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE | PAG. | 21 |
ART. 27 - FORO COMPETENTE | PAG. | 21 |
ART. 28 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE | PAG. | 21 |
ART. 29 - NORME DI GARANZIA | PAG. | 22 |
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | PAG. | 22 |
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – PREZZO BASE D’ASTA
Il presente capitolato disciplina il servizio:
a) il servizio di trasporto scolastico dei bambini delle scuole elementari e medie;
b) le uscite dei bambini frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado per accedere alle palestre nel caso in cui la scuola interessata non presenti locali idonei allo svolgimento dell’attività motoria.
Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato l’appalto rimarrà fermo per l’intera durata contrattuale, secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, fatta salva la possibilità della revisione dello stesso di cui al successivo art. 11).
In ogni caso il prezzo unitario chilometrico (al netto di IVA se dovuta ai termini di legge) dei servizi di trasporto di cui alle lettere a) e b) del presente articolo non potrà superare l’importo di € 2,00 (IVA esclusa). Per l’intera durata del contratto è pertanto stimato in € 1.954.800.00, così ripartito:
Tipologia trasporto | Tot. Km. | Prezzo unitario in € | TOTALE |
Trasporto scolastico | 961.500 | 2,00 | 1.923.000,00 |
Uscite Scolastiche | 15.900 | 2,00 | 31.800,00 |
Al prezzo unitario chilometrico a base di gara così calcolato andrà applicato lo sconto percentuale offerto dall’appaltatore per la determinazione dei prezzi chilometrici contrattuali
Per il calcolo della lunghezza dei percorsi relativi ai servizi di cui alla lettera a) del presente articolo i tragitti saranno misurati con le seguenti modalità: dal primo punto di salita degli utenti fino all’ultimo plesso scolastico di destinazione degli stessi; viceversa, il ritorno sarà misurato partendo dalla prima scuola di raccolta degli studenti fino all’ultimo punto di discesa degli stessi. Il calcolo del percorso “a vuoto” sarà dato dal tragitto più breve tra l’ultimo plesso scolastico e la fermata a cui è salito il primo bambino, cioè della distanza chilometrica tra i due capolinea.
Per i servizi di cui alla lettera b) del presente articolo, il percorso sarà calcolato in base all’effettiva distanza chilometrica, rilevata dal cronotachigrafo, che separa la scuola dalle sedi delle palestre e, al ritorno, dalle palestre alle sedi delle scuole.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/9/2005 o, se successiva, dalla data di aggiudicazione; a tale data s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.
ART. 3 - OPZIONE PER RINNOVO E PROROGA CONTRATTO
Alla naturale scadenza il contratto può essere rinnovato fino a tre volte consecutive per un periodo – relativo ad ogni proroga – esattamente di un anno, e così per
un massimo di anni 3 (tre), alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.
Il rinnovo del contratto è subordinata alla previa conferma e concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente alla proroga medesima.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo di quattro mesi, ovvero, in caso di necessità fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, da comunicarsi alla ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo.
La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.
L'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 157/95.
ART. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta dell’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
Il suddetto servizio è, altresì, da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire le proprie offerte, mediante raccomandata A.R. oppure consegnandole direttamente all’indirizzo ed entro il termine indicato nel bando di gara. Oltre tale scadenza non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta precedente: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà pervenire perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare sul lato esterno, oltre all’indicazione del nome della Ditta concorrente e della data di scadenza della presentazione delle offerte, la seguente dicitura “Offerta per appalto Servizio di Trasporto scolastico”
All’interno del plico dovranno essere poste tre buste, ciascuna delle quali debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e precisamente:
1. Busta portante esternamente la dicitura”Documentazione amministrativa” contenente tutti i documenti previsti al punto III.2 del bando di gara.
2. Busta portante esteriormente la dicitura “Requisiti tecnici” contenente tutta la documentazione, le descrizioni e gli elaborati volti a precisare il parametro “Qualità”. (età parco automezzi, numero dei mezzi eccedenti quelli previsti all’art. 14; elencazione personale addetto al servizio con relativa esperienza, modalità organizzative per ridurre il turn-over; certificazione di qualità).
Tale documentazione relativa alla qualità del servizio dovrà essere datata e sottoscritta dal medesimo legale rappresentate che ha sottoscritto l’offerta economica.
0. Busta sigillata e controfirmata portante esternamente la dicitura “Offerta economica” contenente l’offerta economica convalidata con marca da bollo da € 14,62, con indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente, nonché del domicilio legale, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, del legale rappresentante della ditta, espressa in una percentuale unica di ribasso (in cifre e in lettere) sul prezzo a base di gara di cui all’art. 1
ART. 6 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti dell’art. 11 del D. Lgs. n. 157/95 così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 65/2000.
Ciascuna delle imprese del raggruppamento dovrà possedere i requisiti specificati nel bando di gara.
L’offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano e formare associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate.
Le ditte che partecipano al raggruppamento non possono presentare offerte singolarmente
ART. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto sarà aggiudicato, in lotto unico, alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 17/3/1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, in base all’esame dei seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:
Prezzo: max punti 50
Qualità del servizio: max punti 50
Prezzo
Verrà assegnato il punteggio max di 50 punti all’offerta della Ditta che ha presentato il prezzo più basso (ottenuto applicando la percentuale di sconto offerta al prezzo posto base d’asta) di cui al precedente art.1). Quindi per le altre offerte il prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale, nel modo seguente:
prezzo offerto dalla ditta : prezzo più basso offerto = 50 : α α = prezzo più basso x 50/ prezzo offerto
Qualità
Le valutazioni qualitative saranno eseguite dalla Commissione aggiudicatrice che assegnerà massimo 50 punti con riferimento ai seguenti elementi:
1) Età parco automezzi – max. punti 30
La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta in merito all’età del parco automezzi che la stessa intende utilizzare nel servizio oggetto del presente appalto, secondo il seguente schema:
N. Automezzi Anno di prima immatricolazione Moltiplicatore Punteggio
…………….. Dal 1/01/2004 ……………….
…………….. Dal 1/01/2000 al 31/12/2003 ………………
……………. Dal 1/01/1996 al 31/12/1999 ………………
…………….. Prima del 1/01/1996 0
Tot. 24 automezzi Totale punteggio …………..
La data di immatricolazione degli automezzi utilizzati non dovrà essere comunque precedente al 01/01/1995.
Alla Ditta che dichiara che utilizzerà solo automezzi immatricolati in data successiva al 01/01/2004 e/o che intende acquistare in caso di aggiudicazione entro 5 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto verrà assegnato il punteggio max di 30 punti. In tutti gli altri casi il punteggio verrà assegnato conteggiando la somma dei prodotti tra il n. di automezzi appartenenti ad uno scaglione di periodo per il rispettivo moltiplicatore.
2) Tipologia e quantità di automezzi che l’impresa si impegna a mettere a disposizione per l’espletamento del servizio (superiore al numero indicato nel presente articolo e con le caratteristiche tecniche previste all’art. 14 del presente capitolato: punti 2 per ogni ulteriore automezzo, fino ad un massimo di 4 punti.
3) Organizzazione delle sostituzioni del personale e modalità per ridurre il turn-over: max 6 punti
4) Esperienza del personale adibito al servizio di cui trattasi: max punti 10
Nell’Associazione temporanea d’Impresa si considera posseduto il requisito solo nell’ipotesi in cui la certificazione sia posseduta da tutte le Ditte partecipanti all’A.T.I.
Si precisa che non saranno ritenute idonee le offerte tecnico-qualitative che non raggiungano il punteggio minimo di 30 su 50.
La Ditta aggiudicataria sarà considerata quella che dalla somma dei punteggi ottenuta in sede di valutazione qualitativa ed in sede di valutazione economica dei prezzi offerti avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto.
In caso di parità di punteggi verrà data prevalenza all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’elemento prezzo.
Non saranno prese in considerazione offerte, espresse in modo indeterminato, condizionate, equivocabili e difformi dalle richieste.
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicherà l’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95.
L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida.
L’offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano e formare associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate.
Le ditte che partecipano al raggruppamento non possono presentare offerte singolarmente. Non saranno ammesse offerte presentate singolarmente da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento medesimo.
ART. 8 - NORME REGOLATRICI
L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato speciale d’appalto;
b) dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale, in particolare si fa riferimento a quanto previsto in materia di trasporti di minori dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e leggi complementari, dalle disposizioni di cui al D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. Trasporti e Navigazione 31.01.1997, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modifiche ed integrazioni, dalla Circolare 14 aprile 1997, n. 248, dal D.M. 20/12/91 n. 448 “Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea” e successive modifiche ed integrazioni;
c) dal vigente Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Ferrara;
d) dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni;
e) dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
f) dal vigente regolamento dei contratti del Comune di Ferrara;
g) di tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara.
ART. 9 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio.
Tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato devono avere le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. Trasporti e Navigazione 31.01.1997, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modifiche ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico.
La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
L’appaltatore dovrà provvedere al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di quelle che eventualmente entreranno in vigore durante la durata del presente contratto.
Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità scolastiche.
La gestione del servizio, per il periodo di validità del presente contratto, dovrà essere effettuata tutti i giorni, nel periodo di apertura delle scuole, con esclusione dei giorni previsti come festivi e delle vacanze ordinarie e straordinarie decise per ciascun anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità. La data di inizio effettivo sarà comunicata dal Servizio Istruzione del Comune con un preavviso di gg. 10 (dieci) ed il termine coinciderà con quello dell’anno scolastico.
E’ altresì possibile il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà consentire l’accesso al mezzo di trasporto dell’accompagnatore.
Per l’esecuzione del servizio sono stati individuati in via preventiva gli itinerari con l’indicazione presunta dei Km. da percorrere e del numero degli utenti del servizio, riportati nell’allegato A) al presente capitolato: i dati contenuti nell’allegato sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato a seguito di indicazione e insindacabile richiesta dell’Amministrazione Comunale, senza che ciò possa dare adito a richiesta dell’Impresa Aggiudicataria, di variare le condizioni di prezzo fissate nella gara.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Servizio Istruzione del Comune di Ferrara, in collaborazione con le Circoscrizioni, fisserà con esattezza le località di partenza ed arrivo dei percorsi, i punti di raccolta degli utenti e le scuole interessate dal servizio di trasporto scolastico, individuando, così, gli itinerari del trasporto stesso.
Entro la data di inizio delle lezioni per ogni anno scolastico l’Amministrazione Comunale dovrà consegnare le schede relative all’aggiornamento dei singoli percorsi, del numero e dei nominativi degli utenti interessati complessivamente e per singola fermata, nonché della progressione chilometrica e rispettiva sequenza oraria.
Detti itinerari saranno diversificati giornalmente nell’arco della settimana per tener conto della diversa articolazione dell’attività didattica (tempo pieno, tempo normale, moduli).
Di ogni modifica verrà data tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice.
Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell’inizio delle lezioni, analogamente l’automezzo che raccoglie gli alunni/e all’uscita dalla scuola, deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno cinque minuti prima del termine delle lezioni.. Gli orari relativi all’attività delle singole scuole saranno forniti dal servizio Istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà apportare al piano più sopra delineato variazioni, al fine di una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti. L’Impresa Aggiudicataria dovrà comunque far fronte ad ogni variazione, anche se temporanea.
In caso di aumento o diminuzione dei servizi (nella misura del 20%), il corrispettivo dovuto sarà calcolato sulla base del prezzo unitario chilometrico determinato in sede di offerta per il numero di chilometri complessivi annui effettuati.
Nel caso in cui le autorità scolastiche comunichino la sospensione delle attività didattiche, imputabile a qualsiasi plausibile motivo, potrà essere data comunicazione all’impresa anche con un solo giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.
ART. 10 - REQUISITI DELLA DITTA
Il servizio sarà affidato alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.
Il trasporto dovrà essere effettuato con autobus o scuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
La Ditta deve avere in dotazione i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio oppure dichiarare la disponibilità e l’impegno ad acquisirli successivamente (in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio) ricorrendo, se necessario, all’autorizzazione al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta “scuolabus”, dotati di idoneo equipaggiamento, in deroga al contingente.
Gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.M. 20/12/1991, N. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria).
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico si compileranno i verbali, firmati da un Responsabile della Ditta e da un Responsabile dell’Amministrazione Comunale, che attesteranno la specifica lunghezza dei percorsi giornalmente in essere e dei percorsi per uscite scolastiche di cui alla lettera b) dell’art. 1 del presente capitolato; analogamente si procederà alla redazione di nuovi verbali ogniqualvolta si dovesse ricorrere ad una modifica dei percorsi.
Art. 11 – REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Trascorso il primo anno contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 6 – comma 4 – della legge n. 537/93, il prezzo del contratto è soggetto a revisione annuale (in aumento o in diminuzione) da parte dell’Amministrazione Comunale qualora, sulla base dei dati di cui al successivo comma 6 della legge n. 537/93, si fosse verificata durante i primi dodici mesi dell’appalto, una variazione dei prezzi prevalenti di mercato per questa tipologia di servizio superiore al 2%. In mancanza della pubblicazione sulla G.U.R.I. dei dati suddetti, come base di calcolo per la revisione dei prezzi si terrà conto della variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per la categoria “Spese di esercizio mezzi di trasporto privato”.
Gli scarti in aumento o in diminuzione sui prezzi prevalenti o sull’indice ISTAT (certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio Statistica del Comune o dalla C.C.I.A.A.) intervenuti nel primo anno contrattuale determineranno la variazione percentuale dei prezzi unitari d’appalto.
ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono poste a carico dell’Impresa Aggiudicataria le seguenti obbligazioni:
a) provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente capitolato, che dovranno rispondere alle caratteristiche costruttive individuate dalla vigente normativa ed essere regolarizzati rispetto alle vigenti normative in materia di circolazione veicolare (assicurazione obbligatoria per R.C.T., revisione meccanica, ecc). Qualora dovesse sostituire un proprio automezzo l’Impresa Aggiudicataria potrà provvedere con altro automezzo proprio o di altra impresa, ma comunque rispondente alle caratteristiche dell’automezzo sostituito e dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio Servizi Scolastici. L’Impresa si assume l’onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati. Gli autobus utilizzati dovranno essere in perfetto ordine e pulizia.
b) assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine dello stesso;
c) Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, l’Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l’Amministrazione Comunale e gli utenti interessati e ad assicurare tempestiva sostituzione degli stessi;
d) In caso di interruzioni non preventivate dell’attività scolastica già iniziata, l’Appaltatore riceverà la relativa comunicazione dal Comune e dovrà tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti
e) La Ditta dovrà dotare ogni automezzo di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione di eventuali avversità (ad. es. in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e degli studenti trasportati;
f) Il servizio dovrà essere espletato con conducenti in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone.
g) l’Impresa Aggiudicataria, su richiesta dell’Ufficio Servizi Scolastici, si obbliga a sostituire il personale il cui comportamento abbia dato motivo di reclamo nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato d’appalto.
h) assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti e l’uso di automezzi con capienza idonea al percorso ed al numero degli utenti. La salita e la discesa degli alunni/e dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano senza incidenti.
i) rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.
j) provvedere alla stipulazione ed al pagamento del premio delle polizze assicurative degli autobus per la responsabilità civile verso terzi con massimali previsti per legge.
k) La ditta appaltatrice esonera fin da ora il Comune di Ferrara da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l’impresa o che questi possa arrecare a terzi; l’impresa è anche responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecargli.
ART. 13 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla minore età degli utenti.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi strettamente al programma di esercizio stabilito dal Comune.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale, dipendenti e/o soci dell’impresa, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e dovrà essere sufficiente per il totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato.
L’impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
➢ patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
➢ certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall’ispettorato della Motorizzazione Civile;
➢ possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo;
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’impresa deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.
L’impresa è responsabile dell’osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
Il mancato versamento dei contributi costituisce inadempienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere dal Comune.
Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e, quindi, un grave inadempimento con risoluzione del rapporto. Il Comune, in questo caso procederà ad affidare il servizio alla Ditta risultante seconda in graduatoria.
L’impresa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza del contratto.
L’Impresa è obbligata, nel rispetto del D.Lgs 626/94 e s.m.i., a adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto al servizio.
L’impresa si impegna a dare prevalenza, nelle eventuali assunzioni necessarie per lo svolgimento del servizio, a personale residente nel Comune di Ferrara.
L’impresa, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto e, successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, si impegna a fornire all’Ufficio Servizi Scolastici:
1) copia dei libretti di circolazione dei mezzi;
2) copia delle polizze assicurative dei mezzi;
3) copie delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
4) l’elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, del personale impiegato dall’appaltatore per il servizio di trasporto scolastico, completo degli estremi del documento di guida e del CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, come successivamente integrato e modificato, con
indicazione del tipo di rapporto contrattuale. Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
I conducenti addetti al trasporto scolastico dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, in particolare durante lo svolgimento del servizio devono rispettare rigorosamente le norme del vigente codice della strada durante la guida.
Ai conducenti è vietato:
➢ usare parole o gesti volgari;
➢ far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso ad eccezione di soggetti autorizzati dall’Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo;
➢ fumare e bere bevande alcoliche;
➢ deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano del trasporto elaborato dall’Amministrazione Comunale.
➢ utilizzare per uso privato il cellulare durante la guida.
L’Impresa inoltre deve curare che il proprio personale:
➢ sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi l’abbigliamento conforme al servizio;
➢ consegni immediatamente all’autorità scolastica, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
➢ prenda visione del
➢ prenda visione del regolamento comunale per l’accesso e la fruizione del servizio e segnali subito all’Ufficio Trasporto Scolastico Comunale eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
➢ non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
➢ mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio e, se del caso, comunichi alla Ditta, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all’Amministrazione appaltante, fati e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
➢ L’impresa aggiudicataria si impegna, prima dell’inizio di ogni anno scolastico a far partecipare il personale addetto al servizio ad un incontro di formazione organizzato dal Servizio Istruzione e Formazione
L’Impresa Aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti. L’Impresa Aggiudicataria è obbligata a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo coobbligato.
ART. 14 - AUTOMEZZI
L’Impresa deve essere in possesso di licenza per l’esercizio del servizio di linea e/o di noleggio da rimessa con conducente nonché delle prescritte autorizzazioni di linee scolastiche (rilasciate dal competente ufficio del Comune di Ferrara dopo l’aggiudicazione e
prima della stipula del contratto d’appalto) da cui risulti che i mezzi a disposizione sono omologati e autorizzati per i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato. Detta omologazione deve risultare dalla carta di circolazione degli automezzi. L’impresa dovrà presentare, prima dell’inizio del servizio, copia completa della licenza N.C.C. (e/o autorizzazione di linee scolastiche), delle carte di Circolazione e delle polizze assicurative relative agli automezzi che effettueranno il servizio.
Il numero e la capienza minima dei mezzi richiesti per far fronte alle tipologie di trasporto scolastico del presente capitolato, nonché agli itinerari di cui agli allegati, sono:
➢ n. | 4 | scuolabus da 18 posti |
➢ n. | 4 | scuolabus da 25 posti |
➢ n. | 6 | scuolabus da 30 posti |
➢ n. | 5 | scuolabus da 39 posti |
➢ n. | 4 | scuolabus da 55 posti |
➢ n. | 1 | scuolabus da 50 posti come veicolo di riserva |
L’Impresa aggiudicataria deve comunque garantire un parco veicoli tale da espletare correttamente l’esecuzione del servizio, compreso la creazione di eventuali nuovi percorsi non previsti nell’allegato A).
Ogni automezzo adibito al trasporto scolastico dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste dal particolare percorso a cui è destinato, ed in generale delle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, e caratteristiche tecniche.
L’Ufficio Servizi Scolastici, al momento della stesura annuale degli itinerari, indicherà anche la capienza degli scuolabus richiesti in base a:
➢ numero degli alunni da trasportare per ogni percorso individuato;
➢ condizioni stradali, viabilità e sicurezza del percorso.
Conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/44224/92 in data 15/01/1993, l’Amministrazione appaltante, su richiesta dell’appaltatore, rilascerà licenze speciali di noleggio da rimessa con conducente, da utilizzare esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole del comune di Ferrara.
Sugli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente capitolato, dovrà essere ben visibile sulla parte anteriore un cartello con la scritta “COMUNE DI FERRARA
– SERVIZIO SCUOLABUS” ed il percorso; sul retro dovrà essere applicata con pellicola rifrangente, o analoga segnaletica, la dicitura SCUOLABUS – SALITA E DISCESA BAMBINI.
Per i soli automezzi in possesso di licenza da noleggio con conducente per trasporto scolastico, la scritta sulla fiancata deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo, in modo da contrassegnare per tutta la durata dell’appalto i mezzi stessi e consentire all’Amministrazione il controllo sul corretto utilizzo delle licenze rilasciate.
La Ditta non potrà sostituire i mezzi destinati al servizio di cui al presente capitolato con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata.
Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad. es. per guasto improvviso) la Ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione via fax all’ente ed impiegare mezzi idonei sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
L’Impresa dovrà dotarsi di autorimessa e di un punto di coordinamento, cui l’Amministrazione Comunale possa fare riferimento in caso di necessità, con ubicazione distante dal centro di Ferrara, in linea d’aria, non più di venti chilometri.
ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo xxxx e tempi stabiliti da presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.
L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale comunale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito e sosta. Dovrà, inoltre, consentire, in caso di specifiche segnalazioni, l’accesso agli strumenti di controllo della velocità.
E’ previsto, in caso di licenze di noleggio per trasporto scolastico, il controllo sul corretto utilizzo delle stesse.
ART. 16 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto, la Ditta dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi; inoltre, prima dell’inizio del servizio dovrà notificare, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali, che dovranno essere nei termini di legge e comunque non inferiori a 3.800.000 (tremilioniottocentomila) euro e dovrà comprendere la copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati.
ART. 17 – CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI DEL SETTORE TRASPORTI
L’appaltatore è obbligato, entro un mese dall’aggiudicazione a presentare la carta dei servizi pubblici nel rispetto delle norme previste dal DPCM 30/12/1998 pubblicato sulla
G.U.R.I. N. 26 del 2/2/1999.
ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Ferrara si impegna a:
a) garantire alla ditta un corrispettivo pari all’importo di aggiudicazione per i chilometri effettivamente percorsi;
b) a fornire prima dell’inizio di ogni anno scolastico tutta la documentazione necessaria all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
c) ad avvisare tempestivamente la Ditta appaltatrice di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro) non appenda ne venga a conoscenza.
ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati con le tariffe chilometriche, calcolabili applicando ai prezzi unitari chilometrici a base di gara indicati al precedente art. 1, la percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario.
I corrispettivi per la prestazione del servizio saranno pertanto liquidati in relazione alla lunghezza degli itinerari percorsi ed in base al prezzo unitario suddetto, risultante dall’offerta, previo controllo dei competenti Uffici comunali.
Ai prezzi offerti sarà aggiunta l’IVA, se dovuta a norma di legge.
L’appaltatore dovrà presentare al termine di ogni mese fattura in duplice copia, con l’indicazione dei chilometri percorsi per ciascuna tipologia di trasporto (trasporto scolastico e uscite scolastiche) e il mese di riferimento.
Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo di mandato entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture all’Ufficio Trasporto del Comune di Ferrara.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti, si applicherà la disciplina prevista dal Codice Civile.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause dovute dal Comune o dalle attività scolastiche comunicata alla Ditta appaltatrice nei modi previsti dal precedente art. 9, alla stessa non sarà riconosciuto alcun compenso per i giorni in cui il servizio non viene effettuato.
ART. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria di euro 39.096,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta. Tale cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatati tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. La cauzione provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 21 - PENALITÀ
Per negligenze o deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:
1. Per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di euro 500 (cinquecento) per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;
2. Per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti: penale di euro 250 (duecentocinquanta) dopo la contestazione del terzo ritardo;
3. Per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto non preventivamente autorizzata: euro 250 (duecentocinquanta) al giorno;
4. Per uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall’Amministrazione appaltante, sarà applicata, di volta in volta, una penale di euro 1.600 (milleseicento).
Verranno, inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Alla contestazione dell’inadempienza da parte del Comune mediante raccomandata R.R, la Ditta ha facoltà di presentare le proprie deduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale, che sarà trattenuta sulle fatture del mese successivo.
Nel caso gli inadempimenti e i ritardi, per cause imputabili all’appaltatore, eccedano il numero di 6 (sei) nell’arco di durata del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all’appaltatore medesimo.
Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dell’affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
In ogni caso, comporta la decadenza dall’affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente, indicati al precedente art. 15, nonché in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato rispetto degli impegni assunti con la formulazione dell’offerta rappresenta grave inadempimento e potrà determinare la risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati al precedente articolo 20 “Penalità”, anche nei seguenti casi:
− per mancata pulizia dei mezzi impiegati nel servizio o utilizzo di mezzi che presentino condizioni tecniche non idonee a garantire la sicurezza e il decoro del servizio;
− per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
− per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
− per impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti da disposizioni normative e regolamentari e dal presente capitolato;
− per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti;
− per omissione di soccorso;
− per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
− per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
− per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia
− per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 C.C.
Ai fini di cui sopra l’appaltatore riceverà apposito richiamo scritto contenente l’indicazione dell’inadempienza riscontrata e la penalità verrà trattenuta sulle fatture del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame:
In caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determino grave inadempienza l’Amministrazione Comunale ha piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara), ad altra Ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria previsti nel presente capitolato.
ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del contratto, idonea garanzia versando il 5% (cinquepercento) dell’importo netto dell’appalto (IVA esclusa); tale versamento dovrà essere costituito nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale.
Tale cauzione garantirà l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.
La fidejussione o la polizza prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 c.c., nei confronti dell'appaltatore, l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nonché il formale impegno del fidejussore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, e dovranno altresì avere una scadenza posteriore di almeno 2 (due) mesi a quella del contratto di appalto.
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla Ditta.
La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CREDITO
E' assolutamente vietata la cessione del contratto.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'amministrazione appaltante, a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intenderebbe subappaltare. Al riguardo verrà data applicazione alla disciplina dettata dall'art. 18 del D.lg. 157/95 e successive modiche e integrazioni.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E DECORRENZA VINCOLI
Le spese di bollo, aggiudicazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico dell'appaltatore.
Mentre l’aggiudicatario assume impegno nei confronti dell’Ente appaltante per effetto della sola presentazione dell’offerta, l’Amministrazione comunale rimane obbligata solamente dopo l’aggiudicazione definitiva del Responsabile del servizio competente.
Parimenti, mentre il contratto è immediatamente efficace e vincolante per l’impresa aggiudicataria, sarà tale per il Comune soltanto quando sarà registrato presso i competenti Uffici.
Alla stipulazione del contratto si provvederà solo quando l'Amministrazione avrà potuto accertare la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione, indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/94, come successivamente modificato.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, l’Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
ART. 26 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, agli effetti del presente contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
Il legale rappresentante della Ditta appaltatrice, se espressamente richiesto dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.
Sarà cura del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice segnalare all’Amministrazione comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, é competente il Foro di Ferrara.
ART. 28 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il presente appalto è soggetto, oltre all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appalto.
La Ditta è tenuta, comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso dalla Ditta per eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le norme, in materia del X.X. x. 0000/0000, xxx X.X. n. 827/1924, le norme del Codice Civile contenute libro IV
- titolo III - capo VIII "Del trasporto", se ed in quanto applicabili all'appalto, le successive modificazioni, le norme di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.
ART. 29 – NORME DI GARANZIA
Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché del presente capitolato non sono derogabili.
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento a cui si riferisce questo capitolato, si informa che:
− le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
− il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara,
− l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
− i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
− il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
− i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
− ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/90;
− i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, a cui si rinvia;
− Il titolare del trattamento dei dati per il Comune di Ferrara è il Dirigente del Settore competente per il servizio di trasporto scolastico.