TRA
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI ART. 54 D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
L'anno il giorno del mese di , in Firenze, via Cavour n. 18 in una sala del Settore Provveditorato Gare e Contratti
TRA
- Consiglio regionale, codice fiscale n. 01386030488 con sede in xxx Xxxxxx x. 0, Xxx 00000, Xxxxxxx, rappresentato dal dirigente regionale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Prato il 12 Gennaio 1957, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Provveditorato. Xxxx, contratti e manutenzione sedi, competente per materia, nominato con decreto del S.G. n. 23 del 28.10.2016, autorizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del / / , esecutivo a norma di legge;
- L’Impresa , con sede legale in
codice fiscale iscritta nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dalla predetta C.C.I.A.A. agli atti di questo ufficio rappresentata dal sig. nato a il
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Impresa, in seguito denominata “Appaltatore”.
•(In caso di procura speciale)
rappresentata da , nato a il , in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale
conferita con atto a rogito del notaio di , n. di Repertorio del
(oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio si allega al presente contratto sotto la lettera “_”
•(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società
¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡Kinterviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:
- XXXXX, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
- YYYYYY, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
•giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 , a rogito
del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia conforme all’originale, si allega al presente contratto sotto la
lettera “ ”.
PREMESSO
- che con decreto n. del . . , per l’affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria opere di falegnameria e affini presso le sedi in uso al Consiglio Regionale della Toscana, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 90 del regolamento 27 giugno 2017 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” (RIAC), previa consultazione degli operatori economici individuati mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, da svolgersi in modalità telematica e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 148, c. 6 del d.lgs. 50/2016;
- che con la lettera d’invito prot. n. del . . veniva richiesta un’offerta
sull’importo a base di gara, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili e affini presso le sedi in uso al Consiglio regionale della Toscana;
- che con decreto n. del / / , a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto all’impresa ;
- che l’Appaltatore ha comunicato i recapiti della propria sede operativa che risultano essere i seguenti:
;
- visto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell’art.
26 c.3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborato dall’xxx. Xxxxxxx Xxxx e sottoscritto dal dirigente responsabile del contratto (all. A);
- visto il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSS) redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 (all. B);
- visto il piano operativo di sicurezza (POS) redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 (all. C);
- che l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che formano parte integrante del presente Accordo Quadro, il Capitolato Speciale d’Appalto (all. D), il Computo Metrico estimativo corrispondente alla disponibilità complessiva per il triennio 2018-2020 (all. E); l’Elenco Prezzi Unitario redatto utilizzando, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, dal Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito e in mancanza di questi, sono stati creati dei nuovi prezzi. (all. F), l’Offerta Economica sottoscritta dall’Appaltatore (all. G) e il Patto d’Integrità sottoscritto dall’Appaltatore (all.
H);
- che forma altresì parte integrante del presente Accordo Quadro, sebbene non materialmente allegato, il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata;
TUTTO CIO' PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Regione Toscana-Consiglio regionale, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, affida all’impresa , nella persona del Sig.
, che accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d’arte, i lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria e affini presso le sedi in uso al Consiglio regionale della Toscana.
I lavori devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) allegato sotto la lettera D che, sottoscritto per accettazione, si allega al presente Accordo Quadro quale sua parte integrante. La stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Consiglio regionale in quanto ha lo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei vari contratti applicativi emessi nel periodo di validità del presente Accordo quadro. Con il presente Accordo quadro l’Appaltatore si obbliga a dare esecuzione ai contratti applicativi –
ordini di lavoro, di cui all’art. 8 del C.S.A., che saranno emessi nel periodo di validità dello stesso.
ART. 2 - DURATA
Il presente Accordo Quadro ha durata di 36 mesi indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale di cui al successivo art. 3 non venga raggiunto in tale termine, salvo che lo stesso importo contrattuale non venga raggiunto in un termine minore. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’Accordo Quadro.
ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale è stabilito nell’importo massimo di € 68.539,24 (Euro sessantottomilamilacinquecentotrentanove/24), di cui euro 966,37 (Euro novecentosessantasei/37) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nei termini di legge. Tale importo è presunto, pertanto la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
Il presente appalto è stipulato a misura ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 59 comma 5- bis del d.lgs. 50/2016.
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà determinato dalle prestazioni e dalle forniture che
saranno effettuate sulla base delle richieste della Stazione Appaltante, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale. Il prezzo contrattuale è determinato applicando il ribasso percentuale offerto sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, redatto utilizzando, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito.
Quando sia necessario determinare nuovi prezzi, si procede con le modalità indicate all’art. 21 del C.S.A.
ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
ART. 5 - ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'’articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante erogherà all’Appaltatore l’anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
L’anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato di avanzamento lavori .
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITA’
Le fatture elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA- Consiglio regionale- Settore Provveditorato gare e contratti - C.F. 01386030488- CUU WJLHMA dovranno essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA con le specifiche previste dal DM. 55 del 03/04/2013 con l’indicazione del decreto dirigenziale di aggiudicazione e il Codice Identificativo di gara
CIG . Si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone
l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato delle fatture elettroniche deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore dei lavori così come previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e nel rispetto di quanto indicato negli artt. 23 e 25 del C.S.A. Il pagamento delle fatture non contestate libera la Stazione Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell’Appaltatore.
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione a Regione Toscana-Consiglio regionale delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa
(mandataria) è tenuta a comunicare a Regione Toscana-Consiglio regionale le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, Regione Toscana- Consiglio regionale rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la Società/le società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società/le società costituenti il Raggruppamento ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana- Consiglio regionale procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli
eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Regione Toscana-Consiglio regionale tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del d.lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Regione Toscana-Consiglio regionale tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.
Ai sensi del D.M. n. 40 del 18.01.2008, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore ad Euro 10.000,00, la stazione appaltante procederà alle verifiche previste, ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato D.M..
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. L’Appaltatore dovrà pertanto comunicare all’Amministrazione, contestualmente agli altri documenti necessari alla sottoscrizione del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.
Il Sig. dichiara espressamente di esonerare
l’Amministrazione Regionale da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana-Consiglio regionale ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG _ .
I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’appaltatore mediante accredito sul C/C postale/bancario intestato codice
IBAN……………. dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica. La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana-Consiglio regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 26 del C.S.A.
ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO
(In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG . La Regione Toscana-Consiglio regionale provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana-Consiglio regionale.
ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Xxxxx restando gli obblighi previsti nel capitolato, la Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso
la Regione Toscana- Consiglio regionale del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana- Consiglio regionale che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione Toscana- Consiglio regionale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
La Società esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 11 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti
della Regione Toscana approvato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.7/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Xxxxxx in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n. del con la quale
si costituisce fideiussore a favore del Consiglio Regionale nell'interesse dell’Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di euro
.
Il suddetto documento è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
(In caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della garanzia risulta ridotto in quanto (inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società). La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di
rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016.
ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si richiama quanto previsto all’articolo 16 del C.S.A.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi indicati dal
C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità di cui all’articolo 108, del d.lgs. n. 50/2016.
In caso di gravi difformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale l’Accordo Quadro si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di complessive tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro; l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste; la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa,
Costituiscono altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana-Consiglio regionale;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ¨(pantouflage o revolving door).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108, del d.lgs. n. 50/2016;
- Regione Toscana- Consiglio regionale procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo , salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
ART. 15 – RECESSO
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà, in ogni momento, di recedere dall’Accordo Quadro, in conformità con quanto disposto dall’articolo 109 del d.lgs. 50/2016, in qualsiasi momento dell’esecuzione, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e relativi agli interventi ordinati in corso di esecuzione, oltre al decimo dell’importo massimo delle opere non eseguite.
L’Amministrazione ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
L’operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dall’Accordo quadro.
ART. 16 - DOMICILIO APPALTATORE
L’Appaltatore ha eletto il proprio domicilio secondo le previsioni di cui all’art. 11 del C.S.A. e dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000 presso il seguente indirizzo .
ART. 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto, compresi quelli inerenti l’osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato di appalto, ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 50/2016, soggetto designato è il responsabile unico del procedimento geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, mentre il geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è nominato quale direttore dei lavori per la Regione Toscana-Consiglio regionale.
ART. 18 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta
Ovvero
Nel caso di subappalto si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo e copia del contratto, l’oggetto del lavoro servizio o fornitura affidati.
Inoltre l’Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 9, della legge 136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto e nei sub-contratti l’obbligo, a carico del subappaltatore/subcontraente, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto e del sub-contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori/subcontraente, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore/subcontraente entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
ART. 19 - POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, a stipulare a favore della Stazione Appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila).
La polizza deve richiamare in modo inequivocabile i riferimenti normativi sopra citati ed essere consegnata, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo (Ordine di Lavoro) e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata
con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Regione Toscana-Consiglio regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del d.lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del d.lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana-Consiglio regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 21 - ONERI CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente appalto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 e ss. mm. ii. per quanto concerne l’IVA, mentre l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa i costi inerenti gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso e per la gestione tecnico-amministrativa dell’appalto.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016. Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Qualora non si proceda all’accordo bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.
ART. 23 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.) e il C.S.A.
Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n.
…………pagine compresi gli allegati.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente contratto, composto di n. pagine inclusa la presente, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n. contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI ART. 54 D.LGS.
50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA TOSCANA
ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE
Il sottoscritto sig.----------------- nato a ………….. il ,
rappresentante legale dell’impresa …….. con sede legale in …….., via
………….. n. XX, codice fiscale/P.IVA , in relazione al Contratto, in modalità elettronica, per l’affidamento del presente Accordo Quadro, stipulato in data / / , con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6
(Fatturazione e pagamenti: modalità), 10 (Ulteriori obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 14 (Penali e Risoluzione del contratto), 15 (Recesso) e 22 (Controversie e foro Competente).
Firmato digitalmente da