CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE Lotto 2) – CIG 6635775EBF
stipulata tra la
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza Dante, 15 – 00000 Xxxxxx (XX) –
C.F/P. IVA 00337460224
(di seguito denominata Assicurato)
e la
...................
(di seguito denominata Impresa)
Effetto:ore 24.00 del 30.06.2016
Scadenza:ore 24.00 del 30.06.2018 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno Scadenza rate annuali: al 30.06 di ogni anno.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
per "Assicurazione": | il contratto di assicurazione; |
per "Polizza": | il documento che prova l'assicurazione; |
per "Contraente": | Provincia Autonoma di Trento; |
per "Assicurato": | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, e cioè: Provincia Autonoma di Trento |
per "Società": | l'impresa assicuratrice; |
per "Broker": | (cfr. successivo atto di appendice) |
per "Premio": | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
per "Rischio": | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; |
per "Sinistro": | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
per "Indennizzo": | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
per "Fabbricati": | l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento; |
per “Beni”: | oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico; fra cui in via esemplificativa ma non esaustiva strumenti musicali; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; beni librari e archivistici, libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate,sculture,arazzi;porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi; |
per “Valore commerciale” | il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato; |
per “Stima accettata” | il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti; |
per “Valore dichiarato” | il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro; |
per “Deprezzamento” | la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. |
ENTI E CAPITALI ASSICURATI
OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n. | Partite | Capitali assicurati Euro | Tasso annuo lordo °/°° |
1a) Opere d’arte come da elenco | 13.776.005,01 | ||
1. Beni storico | |||
artistici con stima | 1b) Opere d’arte presenti nei depositi della | 2.302.670,00 | |
accettata | Soprintendenza, non solo di proprietà del | ||
Contraente ma anche prese in carico da terzi | |||
2. Beni Librari e archivistici con stima accettata | 33.569.705,00 700.000,00 | ||
2a) Beni Librari e archivistici di proprietà del Contraente | |||
2b) Beni Librarti e archivistici conservati in via transitoria | |||
Totale | 50.348.380,01 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a risarcire il danno materiale e diretto dovuto alla perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate ,anche se di proprietà di terzi, ovunque ubicate, qualunque ne sia la causa, eccettuato soltanto quanto qui di seguito espressamente escluso.
Per l’identificazione delle cose assicurate fanno fede le evidenze amministrative della Contraente, che si impegna a tenere aggiornati gli elenchi e le movimentazioni.
2. Esclusioni
Non sono coperti dal presente contratto:
- i danni determinati o agevolati con dolo dal Contraente/Assicurato;
- i danni causati da usura o progressivo deterioramento, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio, guasto meccanico dei ganci, fermagli, montature od altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento;
- i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- i danni causati da vizio intrinseco o difetto latente dell'oggetto;
- i danni a meccanismi ed apparati elettrici, dovuti al funzionamento o usura;
- i danni o deterioramenti direttamente derivanti da operazioni di riparazione, restauro o ritocco, salvo il caso si siano resi necessari a seguito di un danno coperto dalla presente polizza;
- i danni causati direttamente o indirettamente da esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il caso di danni derivanti da incendio conseguente a rischi nucleari se non operano altre esclusioni;
- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere.
3. Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall’obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
Il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto a capitali e garanzie prestati con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente per i medesimi rischi.
4. Durata del contratto
La presente polizza viene stipulata per la durata di due anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2018 e la possibilità di un ulteriore anno di proroga alle medesime condizioni da richiedersi con preavviso di almeno tre mesi.
La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno.
E’ prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 30.06.2017, con preavviso di 90 giorni.
5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni.
Se il Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
5 Bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
6. Obblighi dell'Assicurato - In caso di sinistro l'Assicurato deve, nel termine di 144 ore da quanto ne è venuto a conoscenza, farne denuncia per iscritto alla Società; in caso di smarrimento o comunque in caso di reato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia più vicina, precisando - in quest'ultima denuncia - la Società assicuratrice e il numero della presente polizza e inviare alla Società copia della denuncia medesima; deve inoltre conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire quella somma di informazioni che la Società ed i Xxxxxx richiedano in relazione alle cose colpite dal sinistro stesso ed alle circostanze e cause di questo.
7. Perdita del diritto all'indennizzo - L'Assicurato che fa dichiarazioni scientemente false od altera le prove e gli elementi per la determinazione del danno decade dal diritto all'indennizzo.
8. Liquidazioni dei danni - La liquidazione dei danni avviene mediante accordo tra le Parti direttamente fra loro, oppure quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto.
Per il caso in cui non potessero mettersi d'accordo i periti ne eleggono un terzo e, qualora l'intervento di esso si renda necessario, le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su domanda della parte più diligente, viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società o l'Agenzia assegnataria della Polizza.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria ed i risultati delle operazioni peritali sono obbligatorie per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali influenti sui risultati della liquidazione e salva la rettifica degli errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del perito da essa nominata; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettantigli.
9. Compiti dei periti - I periti devono indagare sulla e circostanze del sinistro, sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e le dichiarazioni risultanti dal contratto, e procedere alla stima del danno sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro, salvo patto espresso in polizza di stima accettata tra le Parti. Il risultato delle operazioni peritali debbono essere presentati a ciascuna delle parti in apposito processo verbale sottoscritto dai periti dalla maggioranza di essi.
La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
10. Liquidazione dell'indennizzo - La Società ha la facoltà di provvedere all'indennizzo del danno con la sostituzione totale o parziale delle cose danneggiate o perdute.
L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché siano trascorsi trenta giorni dal sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento può essere effettuato dalla Società soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 – 1° cpv.
Il pagamento verrà comunque effettuato in Italia e in Euro.
11. Recesso in caso di sinistro – Rinuncia - La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 30.06.2017
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
12. Riduzione della somma assicurata - Dal momento del sinistro al termine del periodo di assicurazione in corso le somme assicurate per le partite interessate dal sinistro stesso si intendono ridotte di un importo pari a quelle dell'indennizzo rispettivamente pagato, senza corrispondente restituzione di premio.
13. Richiamo alle norme di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.
14. Assicurazioni per conto di chi spetta - La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome proprio e
nell'interesse di chi spetta.
15. Obbligo dell’impresa di fornire periodicamente i dati relativi all’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
16. Xxxxxxxx broker
Il Broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, sarà individuato con successivo atto di appendice.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato saranno ugualmente individuate nell’atto di appendice di cui al primo comma del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal bando di gara sull’argomento in parola.
17. Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
18. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
19. Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
20. Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
21. Esenzione imposte
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che alcuni beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.
22. Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato e nei confronti dei trasportatori specializzati, salvo il caso di dolo e colpa grave. La Società rinuncia altresì – salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con 1’Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Reintegro automatico delle somme assicurate
In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.
Si conviene però che la somma assicurata, potrà essere reintegrata, su richiesta del Contraente, di un pari importo ed in tal caso la somma assicurata si intenderà integrata con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Società.
Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dall’emissione del documento. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
2. Oggetti d’arte e beni librari e archivistici acquisiti durante il periodo di copertura e regolazione del premio Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte e beni librari e archivistici, o presi in carico e non di proprietà del Contraente, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di € 3.000.000,00 per singolo oggetto. La copertura assicurativa per i beni presi in carico comprende in automatico la copertura del trasposto, se effettuato dal Contraente e della giacenza.
Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
3. Stima accettata
Agli effetti dell’art. 8 delle condizioni di assicurazione, il valore totale e singolo delle cose assicurate al momento del sinistro, viene prestabilito, d’accordo tra le parti e con espresso riferimento all’art. 1908 del C.C. in quello risultante dalle stime redatte dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento. Si conviene inoltre, in accordo tra le parti, che i beni librari ed archivistici sono valorizzati sulla base del parametro unitario di € 5.164,57 a metro lineare di documentazione stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 aprile 2002 (“Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”). Per tutti gli altri enti non elencati il valore assicurato è quello per cui l’Assicurato si trova realmente esposto, purché tale valore non sia superiore al valore di mercato dell’ente assicurato.
4. Copie Set e Parures
Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza si conviene che in caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo agli effetti della presente polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando l’ammontare della perdita del danno verrà calcolato.
5. Deprezzamento fino al 100%
Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza, in caso di danno materiale all’opera assicurata, indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione, gli assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento subito. Gli assicuratori saranno tenuti a risarcire in misura proporzionale al rapporto fra la somma assicurata ed il valore di mercato al momento immediatamente precedente il sinistro ed in nessun caso essi saranno ritenuti a risarcire somme superiori a ciascuno dei valori assicurati.
6. Furto con destrezza
Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza si intende incluso in garanzia anche il furto con destrezza, purché gli enti assicurati di dimensioni totali inferiori a 2,5 m2 e/o kg. 15 siano:
1) Esposti in teche infrangibili chiuse a chiave o sigillate e che le stesse teche siano fissate stabilmente alle pareti e/o al pavimento e/o pannelli espositivi;
2) Siano fissate stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.
La garanzia si intende prestata solo se la perdita è avvenuta a seguito di rapina o rottura o scasso delle teche suddette e/o rottura e/o forzatura sei sistemi di fissaggio degli enti assicurati alle pareti e/o pannelli espositivi.
Fanno eccezione i beni librari e archivistici, per i quali si intende incluso in garanzia il furto con destrezza anche se non rientranti nella previsione dei summenzionati punti 1) e 2), in quanto di norma collocati nei depositi su scaffali o in compact.
7. Proprietà dell’opera a seguito di un risarcimento totale
Se il bene per il quale l’Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita viene recuperato, l’Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato l’Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.
Se il bene è stato danneggiato, l’Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato pagando agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l’intervento di restauro.
Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell’opera, rimanendo la stessa di proprietà dell’Assicurato/Contraente.
8. Rimborso diretto al restauratore
In caso di sinistro che renda necessario un intervento di restauro gli Assicuratori corrisponderanno la somma liquidata a termini di polizza, dietro consenso dell’Assicurato/Contraente, direttamente al restauratore.
9. Nota tecnica
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni della Provincia Autonoma di Trento che i sistemi di sicurezza delle sedi ove sono ubicati i beni da assicurare sono adeguati alle esigenze segnalate dai Servizi competenti, in alcuni casi trattasi anche di sistemi di allarme di tipo volumetrico, alcuni dei quali collegati ad istituti di vigilanza.
10. Trasporto e mostre temporanee e interventi sui beni
La presente garanzia è applicabile a tutte le opere e ai beni librari e archivistici assicurati con stima accettata ed anche alle opere di terzi e/o della Contraente, sulle quali esiste un qualunque interesse alla assicurazione, che vengono movimentate in occasione di mostre, esposizioni, operazioni di restauro, interventi di riordino e inventariazione, microfilmatura, riproduzione digitale, descrizione e studio, ecc.(garanzia da chiodo a chiodo).
Su richiesta dell’interessato (Contraente e/o proprietario dell’opera e/o trasportatore) la Società fornirà un certificato di assicurazione.
Si precisa che, per quanto riguarda i beni di proprietà di terzi progressivamente presi in carico in corso d’anno, la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opera automaticamente ed immediatamente dal momento della presa in carico anche presso terzi, a prescindere dall’elenco e dalla quantificazione costituiti al momento della decorrenza della presente polizza, che rappresenta solo la situazione iniziale; pertanto l’elenco aggiornato dei beni movimentati sarà disponibile presso i competenti Uffici della Provincia Autonoma di Trento e visionabile a richiesta della Società.
La garanzia è prestata a condizione che:
1. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da personale specializzato e, per quanto riguarda i beni librari e archivistici, tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da personale di fiducia dell’Amministrazione provinciale;
2. che l’imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente sorvegliati anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
5. nei mezzi a trasporto nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
6. nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l’imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.
La garanzia decorre automaticamente dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto, continua senza interruzione durante il viaggio sino a che le opere non siano collocate nell’ubicazione destinata nonché durante il periodo di giacenza presso restauratori, laboratori specializzati, esposizioni, galleristi, antiquari, mostre.
La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d’origine.
Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva tutti i trasporti effettuati in tutto il mondo a mezzo di vettori terzi o di automezzi dell’Ente purché la somma assicurata sia pari od inferiore a € 250.000,00 per singolo mezzo.
Per somme superiori ad € 250.000,00 per singolo mezzo e fino ad € 1.000.000,00 è obbligatoria la comunicazione preventiva alla Società, tramite fax., o posta elettronica.
Per somme superiori a € 1.000.000,00 per singolo mezzo, la garanzia decorrerà dopo la conferma scritta della Società di accettazione del rischio.
Gli uffici competenti dell’Ente conservano a disposizione della Società la registrazione di tutti i trasporti effettuati nel corso dell’annualità assicurativa con la descrizione del bene, l’indicazione del valore assicurato.
Per l’assicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato come segue:
QUADRI, SCULTURE NON FRAGILI,
BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI °/°° sul valore assicurato
Entro 120 giorni dal termine dell’anno assicurativo il Contraente fornirà alla Società copia della registrazione dei trasporti effettuati nell’annualità assicurativa.
Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all’art. 1901 C.C. è elevato a 90 giorni.
Vizio e difetto di imballaggio
E’ condizione essenziale ai fini dell’efficacia della presente assicurazione che gli Enti assicurati oggetto di una spedizione o di un trasporto siano imballati a perfetta regola d’arte, avendo riguardo alla natura degli enti stessi ed alle condizioni del trasporto o della spedizione.
Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite o danni causati agli enti assicurati da vizio o difetto di imballaggio
Trasporti effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento
Sono assicurati anche i trasporti effettuati direttamente da incaricati della Provincia Autonoma di Trento o del Ministero dei Beni Culturali ed ambientali e/o loro dipendenze purchè esperti nella movimentazione delle opere.
Guerre
Si conviene che per quanto riguarda i trasporti e le spedizioni per via aerea e marittima, i rischi di guerra, guerra civile, scioperi, sommosse e moti popolari saranno coperti sulla base delle seguenti clausole:
Cl. 255 Institute War Clause (Cargo) Cl. 256 Institute Strikes Clause (Cargo)
Cl. 257 Institute War Clause (Sendings by post)
Cl. 258 Institute War Clause (Air Cargo) (Excluding Sendings By post) Cl. 260 Institute Strikes Clause (Air Cargo).
Queste garanzie possono essere revocate con preavviso di 7 giorni, ridotto a 48 ore per i rischi di scioperi/sommosse/moti popolari per quanto riguarda le spedizioni da o verso gli USA.